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Bur n. 12 del 12 febbraio 2016


Materia: Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

VENETO ACQUE SPA, MESTRE - VENEZIA

Decreto n. 82 del 18 gennaio 2016

Autorità espropriante Veneto Acque S.p.A. Beneficiaria dell'asservimento Regione del Veneto Decreto di Asservimento di immobili necessari all'esecuzione dei lavori nell'ambito della realizzazione del "Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto- Schema acquedottistico del Veneto centrale" - Progetto "Derivazione dalle falde del Medio Brenta". Art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. - Asservimento in Comune di Carmignano di Brenta (PD).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Considerato che Veneto Acque S.p.A., con sede in Venezia - Mestre Via Torino, 180 P.IVA 03285150284 - C.FISC. 03875491007, è concessionaria della Regione Veneto per la progettazione, realizzazione e gestione delle opere indicate nello Schema del Veneto Centrale del Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto, in virtù della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 14 settembre 2001 n. 2332 e della convenzione sottoscritta in data 12.9.90 rep. N. 53225 racc. N. 15009 notaio Sandi di Venezia, aggiornata con atto in data 5.12.2001, N. 74416 racc. N. 14492 notaio Candiani di Venezia e con atto successivo del 01.06.05, rep. N. 90392 notaio Candiani Venezia aggiornata con D.G.R. 851 del 03/04/2007 e successiva D.G.R 1031 del 23/03/2010; in particolare, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. b) di detta convenzione la "concessionaria Veneto Acque S.p.A. è autorizzata a procedere in nome e per conto del concedente, all'acquisizione delle aree e dei beni immobili necessari per gli interventi nonché alla imposizione e rimozione dei diritti reali occorrenti.

Il concessionario è delegato ad emanare il decreto di occupazione di urgenza preordinata all'esproprio e/o asservimento e di compiere tutte le attività connesse e preliminari, nonché di esercitare tutti i poteri espropriativi e di costituzione di servitù in capo al concedente" adempimenti ai fini dei quali Veneto Acque deve seguire le norme vigenti in materia, preferendo, d'intesa con la concedente Regione Veneto, i provvedimenti che consentono di pervenire al risultato nei tempi tecnici più brevi possibili;

Visto il Decreto della Giunta Regionale del Veneto n° 1974 del 02 ottobre 2012 con il quale è stato approvato il progetto definitivo "Derivazione dalle falde del Medio Brenta" relativo alla realizzazione di un campo pozzi e serbatoio di accumulo per il prelievo idrico;

Atteso che è intenzione della società Veneto Acque S.p.A. procedere urgentemente all'avvio delle lavorazioni inerenti la realizzazione dei lavori in oggetto richiamati - opera già appaltata - con immediata occupazione degli immobili necessari a tale realizzazione siti nei Comuni di Carmignano di Brenta (PD), decretandone l'asservimento ed attivando la procedura di determinazione urgente dell'indennità ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m. e i.;

Dato atto che sussistono i presupposti per la determinazione urgente dell'indennità, e per decretare l'asservimento come previsto dall'art. 22 D.P.R. 327/2001 e s.m. e i. in quanto il ricorso giurisdizionale presentato avverso l'aggiudicazione della gara pubblica di appalto ha allungato fortemente i tempi di realizzazione dell'opera, necessaria all'attivazione della rete acquedottistica regionale per il grande trasporto di acqua potabile;

Accertato il Decreto della Giunta Regionale del Veneto n° 1974 del 02 ottobre 2012, con il quale è stato approvato il progetto definitivo "Derivazione dalle falde del Medio Brenta" relativo, alla realizzazione di un campo pozzi e serbatoio di accumulo per il prelievo idrico, che equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del DPR n.327/2001 e L.R. 07.11.2003 n. 27 e s.m. e i.

Constatato che la Pubblica Utilità decorre dalla data del 02/10/2012 Constatato che, al fine della determinazione dell'indennità provvisoria, le aree asservibili, individuate nella planimetria (allegato A) facente parte del presente provvedimento, sono classificabili come aree non edificabili che conseguentemente, ai fini della determinazione dell'indennità, sono applicabili i criteri dell' 40 D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

Verificato che è stata determinata in via urgente l'indennità provvisoria di asservimento, come risultante nell'allegato B, denominato "Elenco ditte" facente parte integrante del presente provvedimento.

Dato atto che a tutti i proprietari asservendi è stata data la comunicazione prevista dall'art. 17 del D.P.R. 327/01. Accertato quindi che esistono le condizioni per poter emanare il decreto di imposizione di servitù come in premessa descritto giusto il disposto dell'art. 8 del D.P.R. 327/2001 Richiamato il D.P.R. n. 327/2001 e s.m. e i.

DECRETA

Art. 1 E' disposto a favore della Regione Veneto l'asservimento degli immobili necessari per la realizzazione del progetto "Derivazione dalle Falde del Medio Brenta ", come meglio identificati nella planimetria (Allegato A) e nella tabella, elenco ditte, (Allegato B), allegati, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto,

Art. 2 Per l'asservimento dei medesimi immobili, come indicati nei sopra citati allegati è stata determinata l'indennità provvisoria, senza particolari indagini e formalità, in applicazione dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. ricorrendone i presupposti per i motivi in premessa citati, nella misura indicata per ciascuna ditta nell'elenco medesimo, ai sensi degli artt. 40 e 44 del D.P.R. 327/2001 e s.m. e i. da corrispondere agli aventi diritto, ai termini di legge, ovvero depositare alla Cassa Depositi e Prestiti. Ai sensi del 6° comma dell'art.44 l'indennità può essere concordata fra gli interessati prima o durante la realizzazione dell'opera e delle misure di contenimento del danno.

Art. 3 L'imposizione della servitù permanente, prevede a carico dei fondi interessati quanto segue: a. divieto di costruire edifici o manufatti all'interno dell'area asservita; b. obbligo di trasmissione a Veneto Acque S.p.A. dei progetti di edifici o manufatti da realizzarsi al di fuori della fascia asservita, ma comunque nei fondi adiacenti a tale fascia, al fine di permettere la verifica da parte di Veneto Acque S.p.A. dell'esistenza delle condizioni di sicurezza per la condotta, per i sottoservizi annessi e per gli edifici/manufatti stessi; c. obbligo, in caso di necessità di realizzare tubazioni (ad esempio fognature, reti di irrigazione) trasversali alla condotta, di posizionare le stesse ad una distanza minima di 50 cm dalla condotta ed incamiciare le nuove tubazioni a mezzo di tubo d'acciaio continuo a tenuta privo di giunti, con un'estensione di tre metri per parte dall'asse della condotta medesima. Nel caso in cui in superficie venga realizzata qualsiasi tipo di viabilità, il controtubo in acciaio dovrà essere idoneo a sopportare i carichi esterni di progetto. Il proprietario avrà inoltre l'obbligo di trasmette a Veneto Acque S.p.A. il progetto delle nuove tubazioni prima dell'inizio delle lavorazioni e a comunicare la data delle medesime, al fine di permettere la supervisione di Veneto Acque S.p.A. . Rimane a carico del proprietario qualsiasi tipo di responsabilità per le opere di cui sopra; d. obbligo sui fondi limitrofi all'area asservita di non costruire fognature parallele all'asse della condotta ad una distanza inferiore a m 2,00 dall'asse della stessa. Le stesse fognature, se poste ad una distanza inferiore a m 5,00, dovranno inoltre essere posizionate al di sotto della generatrice inferiore della condotta e senza alterazione della profondità di posa della medesima. Il proprietario avrà inoltre l'obbligo di trasmette a Veneto Acque S.p.A. il progetto delle nuove tubazioni prima dell'inizio delle lavorazioni e a comunicare la data delle medesime, al fine di permettere la supervisione di Veneto Acque S.p.A. . Rimane a carico del proprietario qualsiasi tipo di responsabilità per le opere di cui sopra; e. divieto sopra l'area asservita di fare deposito di materiale o spandimento di sostanze che potrebbero essere fonti di inquinamento; f. divieto di piantumare alberature di alto fusto ad una distanza inferiore a ml 2,00 dall'area asservita.

Art. 4 Il presente decreto impone la servitù di acquedotto nelle summenzionate proprietà a favore della Regione del Veneto alla condizione sospensiva che lo stesso sia notificato ed eseguito entro il temine perentorio di anni due previsto dall'art. 24 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m. e i.

Art.5 Il presente decreto, con l'indicazione dell'indennità offerta a titolo provvisorio, sarà notificato ai relativi proprietari nelle forme degli atti processuali civili unitamente all'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista la redazione del verbale di immissione nel possesso da effettuarsi con le modalità di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 327/2001. L'avviso di esecuzione, ai fini dell'immissione nel possesso, del presente decreto, deve pervenire almeno sette giorni prima della stessa.

Art. 6 Questa Autorità Espropriante indicherà in calce al presente decreto di asservimento la data in cui è avvenuta l'immissione in possesso e trasmetterà copia del relativo verbale all'Ufficio per i Registri Immobiliari per la relativa annotazione. Il presente decreto inoltre deve essere pubblicato d'ufficio nel B.U.R., registrato e trascritto presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari competente per territorio, volturato a' termini di legge a cura e spese della società Veneto Acque S.p.A. e, ai sensi del 1° comma dell'art. 14 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., inviato al Presidente della Regione del Veneto.

Art. 7 Adempiute le suddette formalità, tutti i diritti relativi agli immobili asserviti potranno essere fatti valere esclusivamente sull'indennità.

Art. 8 Entro trenta (30) giorni dalla data di immissione in possesso i proprietari asservendi sono invitati a comunicare, mediante raccomandata AR alla società Veneto Acque S.p.A..- Via Torino 180 - 30172 Mestre-Venezia, se condividono la determinazione urgente della indennità nella misura indicata all'Art.2 del presente atto. In caso di condivisione, i proprietari asservendi vorranno far pervenire la documentazione comprovante la piena e libera proprietà del bene per il pagamento della somma ivi indicata entro i successivi 60 giorni.

Art. 9 In caso di silenzio, nei termini previsti dall'Art.8 del presente decreto, l'indennità si intende rifiutata, e qualora nello stesso termine non pervenga la designazione del tecnico di propria fiducia ai fini della procedura ex art. 21 del D.P.R. 327/2001, sarà inviata alla competente Commissione Provinciale, prevista dall'art. 41 del citato D.P.R. 327/2001, la pratica per la determinazione dell'indennità definitiva di asservimento.

Art. 10 Sia nel caso in cui le ditte proprietarie accedono all'istituto previsto dall'art. 21, sia nel caso di silenzio, trascorso il termine di trenta (30) giorni dalla data di immissione nel possesso , verranno depositate le somme relative all'indennità nella misura sopra indicata.

Art. 11 Il pagamento delle indennità accettate dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla data dell'ordinanza di pagamento diretto, dopo di che, in difetto, sono dovuti gli interessi pari a quelli del tasso ufficiale di sconto.

Art. 12 Contro il presente decreto è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo regionale di Venezia, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di notificazione del presente provvedimento. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica.

Il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Alberto Vielmo

ALLEGATO_A_316900.pdf
ALLEGATO_B_316900.pdf

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