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Bur n. 10 del 05 febbraio 2016


Materia: Statuti

COMUNE DI FONTANIVA (PADOVA)

Statuto dell'Unione dei Comuni "della Brenta"

Statuto dell'Unione dei comuni denominata "della Brenta" adottato dai comuni di Carmignano di Brenta (delibera di consiglio comunale n. 35 del 28/12/2015) e Fontaniva (delibera di consiglio comunale n. 36 del 30/12/2015).

Sommario

Titolo I - Principi fondamentali 1. Oggetto 2. Finalità 3. Sede, stemma, gonfalone 4. Durata 5. Scioglimento 6. Recesso 7. Attività regolamentare

Titolo II - Competenze 8. Funzioni e servizi 9. Procedimento per il trasferimento delle competenze 10. Commissione di conciliazione

Titolo III - Organizzazione di Governo 11. Organi dell'Unione 12. Il Presidente 13. Competenze del Presidente dell’Unione 14. Comitato dei Sindaci 15. La Giunta dell'Unione 16. Collaborazione alla Giunta dell’Unione 17. Il Consiglio dell'Unione 18. Elezione del Consiglio dell’Unione 19. Competenze del Consiglio 20. Diritti e doveri dei Consiglieri 21. Decadenza e dimissione dei Consiglieri 22. Commissioni di lavoro 23. Norma di rinvio 24. Principi della partecipazione

Titolo IV - Organizzazione Amministrativa 25. Principi 26. Organizzazione degli uffici e dei servizi 27. Il segretario 28. Direzione dell'organizzazione 29. Responsabile finanziario dell’Unione 30. Collaborazione fra enti 31. Forme di gestione

Titolo V - Finanza e contabilità 32. Finanze 33. Bilancio e programmazione finanziaria 34. Controllo di gestione 35. Revisione economica e finanziaria 36. Servizio di tesoreria

Titolo VI - Norme Transitorie e Finali 37. Modalità di approvazione e di pubblicazione dello Statuto

Titolo I – Principi fondamentali

1. Oggetto

1. Il presente Statuto disciplina, ai sensi del D. lgs. n. 267/2000, della L.R. Veneto n. 18/2012 e dell'atto costitutivo, le norme fondamentali sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Ente locale autonomo Unione di Comuni la cui denominazione è: “Unione dei Comuni Della Brenta”.

2. L'Unione dei Comuni ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione, laddove compatibili, si uniforma ai principi ed alle disposizioni contenute negli Statuti dei singoli Enti partecipanti.

3. L'Unione dei Comuni Della Brenta è costituita dai Comuni di Carmignano di Brenta e Fontaniva.

4. E' possibile l'adesione all'Unione di altri Comuni, previa deliberazione consiliare di modifica statutaria di ogni Comune già aderente. Il Comune che intende aderire all'Unione deve approvarne lo Statuto vigente con le maggioranze di cui all'art. 6 del D. lgs. n. 267/2000 e provvedere ad eleggere i propri rappresentanti in seno al Consiglio ai sensi del successivo art. 17.

2. Finalità

1. L'Unione dei Comuni Della Brenta si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti.

2. È compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione di funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi comunali (Statuto e regolamenti).

3. Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività l'Unione si conforma ai principi di sussidiarietà, adeguatezza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.

4. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza, alla razionalizzazione dei costi, ferma restando la salvaguardia delle identità municipali e di un'adeguata gestione dei rapporti con i cittadini.

3. Sede, stemma, gonfalone

1. La sede legale dell'Unione è situata nel Comune di Fontaniva. Le sedi operative sono fissate nei Comuni di Carmignano di Brenta e Fontaniva sulla base delle funzioni e servizi dislocati. La loro dislocazione sarà definita dalla Giunta dell'Unione dei Comuni. La sede operativa del Comando di Polizia Locale è fissata presso il Comune di Carmignano di Brenta.

2. Presso la sede legale dell'Unione si svolgono di norma le adunanze degli organi collegiali. Il Presidente può disporre la riunione degli organi in luoghi diversi dalla sede dell'Unione.

3. Possono essere costituite in via provvisoria o permanente, sedi operative, sportelli polifunzionali, sedi territoriali e sedi di prossimità nei Comuni associati.

4. L'Unione si doterà, sulla base della normativa vigente, di un proprio stemma e gonfalone. La riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone saranno consentiti previa autorizzazione del Presidente o degli organi competenti al rilascio di eventuali autorizzazioni.

4. Durata

1. L'Unione dei Comuni Della Brenta ha durata indeterminata, salvo che la maggioranza dei Comuni facenti parte dell'Unione di Comuni non ne richieda lo scioglimento con delibera del proprio Consiglio Comunale, ai sensi del successivo art. 5.

5. Scioglimento

1. L'Unione si scioglie quando lo richieda uno dei due Comuni fondatori, con apposita deliberazione consiliare. Nel caso in cui l'Unione fosse costituita da un numero maggiore di due, lo scioglimento avverrà sulla base della maggioranza dei Comuni aderenti.

2. Dall'esecutività dell'ultima delibera consiliare di scioglimento, il Presidente pro tempore, sotto il controllo del Revisore Unico dei Conti, assume le funzioni di Commissario liquidatore, con tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'Ente.

3. Lo stesso Presidente provvederà alla stesura del piano di riparto delle risorse strumentali, patrimoniali e del personale, indicante la parte spettante a ciascun Comune.

4. Nei casi di scioglimento, il personale dell'Unione dei Comuni Della Brenta viene:

a) in caso di conferimento, attribuito alla dotazione organica del Comune di provenienza;

b) in caso di assunzione successiva, verrà convenzionalmente attribuito alle dotazioni organiche dei Comuni partecipanti.

6. Recesso

1. Ogni Comune partecipante all'Unione di Comuni può recedere, con distinto provvedimento consiliare adottato con le maggioranze di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 267/2000, da assumersi entro il 30 di giugno di ciascun anno solare. Il recesso ha efficacia a partire dal 1 gennaio dell’anno successivo. Dell'assunzione della deliberazione va informato immediatamente e comunque non oltre i dieci giorni successivi, la Giunta dell’Unione.

2. Il recesso del Comune non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

3. Il Comune recedente, in via transitoria, avrà possibilità di stipulare convenzioni, inerenti le sole competenze trasferite per la continuazione dello svolgimento dei servizi da parte dell'Unione.

4. La Giunta dell'Unione determinerà criteri dettagliati in relazione al presente articolo, ed in particolare con riferimento al personale.

5. In caso di controversie si procede secondo quanto previsto dall'art. 10.

6. In ogni caso non è consentito il recesso dall’Unione di ogni singolo comune aderente se non siano trascorsi almeno tre anni dalla propria adesione, fatta salva l’ipotesi di scioglimento dell’Unione di cui al precedente articolo 5.

7. Attività regolamentare

1. L’Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti, anche finanziari, con i Comuni.

2. I regolamenti sono adottati a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio dell’Unione, nel rispetto dei principi dettati dalla legge e dalle disposizioni del presente Statuto.

3. Entro novanta giorni dalla costituzione dell’Unione, il Consiglio dell’Unione approva il regolamento per il funzionamento degli organi istituzionali, il regolamento per la disciplina dei contratti ed il regolamento di contabilità.

4. Entro novanta giorni dalla costituzione dell’Unione, la Giunta dell’Unione adotta il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

5. Nelle more dell’approvazione dei suddetti regolamenti si applicano le norme dettate nei corrispondenti regolamenti vigenti nei Comuni aderenti.

Titolo II – Competenze

8. Funzioni e servizi

1. I Comuni aderenti possono conferire all’Unione l’esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali e attività istituzionali in genere.

2. Le funzioni conferite all’Unione al momento della sua costituzione sono di seguito indicate:

a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

b) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

c) organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e di controllo relativamente ai servizi:

  • gestione dei beni demaniali e patrimoniali;
  • ufficio tecnico;
  • controllo di gestione;
  • nucleo di valutazione

d) i servizi in materia statistica.

3. Nuovi conferimenti di funzioni e/o servizi e/o attività istituzionali possono essere successivamente deliberati dai Consigli Comunali interessati.

9. Procedimento per il trasferimento delle competenze

1. Il trasferimento delle competenze, deliberato dai Comuni, si perfeziona mediante una deliberazione di recepimento da parte del Consiglio dell’Unione. Nella delibera dovranno essere indicate le attività, gli indirizzi organizzativi, i piani finanziari con i criteri di contribuzione da parte dei Comuni associati, idonei ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possano determinarsi forme di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o dei servizi che ne derivano, cui la Giunta dell’Unione dovrà attenersi nell'organizzare i servizi e le funzioni trasferite.

2. A seguito del trasferimento delle competenze, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla loro gestione, e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo.

10. Commissione di conciliazione

1. Qualsiasi conflitto di competenza fra l'Unione dei Comuni ed uno o più Comuni, in mancanza di una soluzione bonaria concordata tra le parti, verrà deferito ad un Commissione di conciliazione composta dal Presidente dell’Unione, dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto in diritto amministrativo nominato dalla Giunta dell’Unione, che deciderà secondo diritto.

Titolo III – Organizzazione di Governo

11. Organi dell'Unione Sono organi di governo e di indirizzo dell'Unione dei Comuni “Della Brenta”:

  • Il Presidente dell'Unione;
  • Il Comitato dei Sindaci;
  • La Giunta dell'Unione;
  • Il Consiglio dell'Unione.

12. Il Presidente

1. La Presidenza dell'Unione dei Comuni Della Brenta, per una durata pari a due esercizi finanziari, compete a un Sindaco indicato dal Consiglio dell’Unione tra i Sindaci dei Comuni associati, garantendo la turnazione di tutti i comuni aderenti e privilegiando nel contempo i Comuni fondatori e/o i comuni con maggior numero di anni di adesione; la turnazione, se necessario, potrà essere variata in corso d'anno.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni sono esercitate dal Vice-presidente, avente durata pari a quella del Presidente. Il Vice-presidente è il Sindaco che secondo turnazione prenderà l'incarico l'anno successivo. In caso di assenza del Vice-presidente presiede il Sindaco che segue nell'ordine di turnazione.

13. Competenze del Presidente dell'Unione

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Unione dei Comuni Della Brenta, convoca e presiede la Giunta, sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali.

2. Convoca e presiede il Consiglio dell’Unione, ne dirige i lavori e l’attività. In caso di assenza o impedimento, si applica il comma 2 dell’articolo precedente.

3. Svolge altresì le funzioni attribuite al Sindaco, compatibili con la natura dell’Unione dei Comuni.

14. Comitato dei Sindaci

1. Il comitato dei Sindaci è composto dai Sindaci dei comuni partecipanti all’Unione dei Comuni ed è organo che concorre ad esprimere l’indirizzo politico dell’Unione. Svolge funzioni di raccordo dei comuni, funzioni propulsive e consultive a supporto degli altri organi di governo per atti e questioni di particolare rilevanza. Il comitato è convocato e presieduto dal presidente dell’Unione di turno.

15. La Giunta dell'Unione

1. La Giunta è composta dal Presidente dell’unione, che la presiede e fino ad un massimo di due Assessori per ciascun comune, nominati dal Presidente su indicazione del Sindaco di ogni comune partecipante all’Unione.

2. La Giunta dell’Unione è convocata dal Presidente o dal Vice-presidente dell’Unione in caso di sua assenza o impedimento. E’ presieduta dal Presidente o dal Vice-Presidente o da altro Sindaco secondo turnazione deliberata.

3. La Giunta dell’Unione delibera con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di approvazione dei seguenti atti:

  • Adozione degli schemi di Bilancio pluriennale e della relazione previsionale programmatica;
  • adozione degli schemi di rendiconto di gestione;
  • approvazione del regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
  • approvazione del programma triennale delle assunzioni;
  • delibere comportanti oneri finanziari per i singoli comuni membri;
  • delibera di esonero dei comuni membri di oneri finanziari; la Giunta delibera con voto favorevole di 2/3 dei componenti l'organo, con arrotondamento per eccesso.

4. La Giunta dell’Unione attua l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione.

5. La Giunta dell’Unione adotta gli atti previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti ed adotta tutti gli altri atti che non siano riservati dalla legge, dal presente Statuto o dai regolamenti, al Presidente dell’Unione o ad altri organi amministrativi.

16. Collaborazione alla Giunta dell'Unione

1. Ciascun membro della Giunta dell'Unione può avvalersi della collaborazione e della presenza in Giunta del proprio Assessore o Consigliere competente per le materie trasferite, senza diritto di voto.

17. Il Consiglio dell'Unione

1. Il Consiglio è composto dal Presidente dell'Unione e da numero di consiglieri, quale espressione dei Consigli Comunali di ciascun comune aderente, risultante dal seguente schema:

Per i Comuni sopra i 7.000 abitanti:

  • 4 consiglieri di Maggioranza, di cui 1, per diritto, è rappresentato dal sindaco;
  • 1 consigliere di minoranza.

Per i Comuni sotto i 7.000 abitanti:

  • 2 consiglieri di Maggioranza, di cui 1, per diritto, è rappresentato dal sindaco;
  • 1 consigliere di minoranza.

I consiglieri afferenti al Consiglio dell'Unione, ad esclusione dei sindaci, vengono nominati dai singoli Consigli Comunali dei comuni partecipanti.

2. Il Consiglio dell’Unione, in prima convocazione, è regolarmente costituito con l'intervento della maggioranza dei componenti (quorum costitutivo) e delibera a maggioranza dei presenti (quorum deliberativo).

3. In seconda convocazione è regolarmente costituito con l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri (quorum costitutivo) e delibera a maggioranza dei presenti (quorum deliberativo). In caso di parità di voto, risulterà prevalente il voto del Presidente dell'Unione in carica.

4. Al Consiglio possono partecipare, senza diritto al voto, gli Assessori dei Comuni partecipanti all'Unione di comuni.

5. Il Consiglio dell'Unione è convocato di norma dal Presidente dell'Unione.

6. Il primo Consiglio dell'Unione, tuttavia, è convocato dai sindaci dei comuni partecipanti.

7. Il Consiglio può essere convocato anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti.

18. Elezione del Consiglio dell'Unione

1. Ciascun Consiglio comunale provvede a nominare i propri rappresentanti in seno al Consiglio dell’Unione, scegliendoli fra i componenti il Consiglio Comunale. La nomina deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di costituzione dell’Unione e, successivamente, nella prima seduta di insediamento di ogni Consiglio Comunale.

2. Il Consiglio dell’Unione viene integrato dai nuovi rappresentanti ogni qualvolta si proceda all'elezione del Sindaco ed al rinnovo del Consiglio comunale in uno dei Comuni facenti parte.

3. I rappresentanti dei Comuni i cui Consigli Comunali siano stati rinnovati restano in carica sino alla proclamazione del nuovo Consiglio Comunale. Sino alla nomina dei rappresentanti presso gli organi dell’Unione, questi si limitano ad assumere soltanto gli atti urgenti e improrogabili.

4. In caso di decadenza o cessazione per qualsiasi causa di un componente del Consiglio, il Comune interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza.

19. Competenze del Consiglio

1. Compete al Consiglio dell'Unione: a) la decisione sull'adesione all'Unione di Comuni di altri Comuni; b) l'adozione dello stemma e del gonfalone dell'Unione dei Comuni “Della Brenta”.

2. Si applicano inoltre all'Unione gli articoli 42 e 43 del D.lgs. 267/00 con riferimento alle attribuzioni dei Consigli ed ai diritti dei consiglieri.

3. In particolare: nella sua prima seduta, procede alla nomina del Presidente dell’Unione, a norma dell’art. 12 Statuto; nella seduta successiva, da tenersi entro quarantacinque giorni, il Presidente, sentita la Giunta dell’Unione, presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, e comunica l’elenco dei componenti la Giunta dell’Unione; definisce l'indirizzo dell’Unione, esercita il controllo politico sull'amministrazione e la gestione; approva, per l’esercizio delle funzioni e servizi di competenza dell’Unione, gli atti attribuiti dalla legge ai consigli comunali; nell'ambito dell'attività di indirizzo approva direttive generali, anche a conclusione di sessioni indette su particolari materie, in relazione alla propria attività istituzionale. Esso può impegnare la giunta a riferire sull'attuazione di specifici atti di indirizzo.

20. Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri dell’Unione hanno i medesimi diritti e doveri dei Consiglieri Comunali, agiscono nell’interesse dell’intera Unione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato, godono di diritto d’iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l’espletamento del proprio mandato ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende enti ed istituzioni dipendenti o partecipate dall’Unione dei Comuni.

2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio dell’Unione.

3. Essi intervengono alle sedute del Consiglio e possono proporre interrogazioni, interpellanze e mozioni nei modi previsti dal medesimo Regolamento. Possono svolgere deleghe a termine inerenti a materie di competenza consiliare su diretta attribuzione del Presidente dell’Unione, senza che tali incarichi assumano rilevanza esterna.

21. Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. I membri del Consiglio dell’Unione decadono dalle loro funzioni con le dimissioni o con il cessare, per qualsiasi motivo, del mandato loro conferito dal Consiglio Comunale, nonché con la perdita della carica di Consigliere Comunale, dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale ovvero per l'insorgere di cause di incompatibilità.

2. I componenti che non intervengano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti.

3. Il Presidente dell’Unione comunica la proposta di dichiarazione di decadenza all'interessato, che ha tempo dieci giorni per presentare le proprie controdeduzioni formali.

4. Decorso il termine di cui al precedente comma, il Presidente dell’Unione presenta al Consiglio dell’Unione la proposta di decadenza, unitamente alle eventuali controdeduzioni dell'interessato; il Consiglio dell’Unione dichiara la decadenza mediante voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. A cura del Presidente dell’Unione, la dichiarazione di decadenza viene comunicata al Comune che ha deliberato la nomina, perché il rispettivo Consiglio Comunale provveda alla sostituzione.

6. Le dimissioni dalla carica di Consigliere dell’Unione, indirizzate per iscritto al Presidente del Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

7. I componenti dimissionari o decaduti vengono sostituiti dai Consigli Comunali nella prima seduta utile ad eleggere al proprio interno un nuovo Consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.

22. Commissioni di lavoro

1. Il Consiglio dell’Unione può istituire le Commissioni di lavoro, composte da Consiglieri dell'Unione, dal Sindaco o dall’Assessore comunale competente per materia, garantendo la presenza della minoranza.

2. Con delibera del Consiglio dell'Unione sono fissate le Commissioni, le competenze di ciascuna di esse, il numero e i nominativi dei componenti.

3. Il Presidente e il vice Presidente sono nominati dalla stessa Commissione nella prima seduta.

4. Alle riunioni delle Commissioni partecipa, con funzioni di segretario, il funzionario responsabile del servizio competente per materia o un suo delegato.

5. Copia dei verbali delle riunioni vengono trasmessi al Presidente dell'Unione.

23. Norma di rinvio

1. Si applicano agli organi dell'Unione dei Comuni Della Brenta e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico proprie dei Comuni.

2. Per quanto attiene lo status economico, agli organi dell'Unione non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti, ai sensi dell'art. 32, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

24. Principi della partecipazione

1. Ai cittadini e ai residenti, l'Unione assicura il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, secondo i principi e le forme stabilite dalla legge.

2. L'Unione riconosce altresì il diritto degli interessati, dei cittadini, delle formazioni sociali e delle associazioni e comitati portatori di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell'indirizzo, attuazione e controllo delle attività poste in essere dall'Amministrazione.

3. L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, garantendo l'accesso alla informazione ed agli atti dell'Unione di Comuni.

Titolo IV – Organizzazione Amministrativa

25. Principi

1. Gli organi dell'Unione dei Comuni Della Brenta individuano gli obiettivi prioritari e stabiliscono le modalità per la valutazione della qualità dei risultati in relazione agli obiettivi definiti e all'efficienza nell'uso delle risorse.

2. L'azione amministrativa deve tendere al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione dei Comuni, in osservanza del rispetto della distinzione tra indirizzo politico e attività gestionale.

3. A tal fine l'Unione dei Comuni assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio apparato burocratico; cura inoltre la progressiva informatizzazione della propria attività, secondo metodi che ne consentano l'accesso anche tramite terminali posti presso gli uffici dei Comuni od altri luoghi idonei.

4. Per la semplificazione e le qualità dell'azione amministrativa, si provvede di norma mediante conferenze di servizi e il confronto costruttivo con i lavoratori.

5. Anche in base alle conoscenze ed alle valutazioni acquisite grazie agli esiti del controllo di gestione, il Presidente dell’Unione avanza proposte operative sulla metodologia di lavoro, sullo sviluppo delle dotazioni tecnologiche, sul processo di costante razionalizzazione delle procedure nonché sulle opportunità di esternalizzazione di attività e processi.

26. Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L' Unione di Comuni dispone di uffici propri e/o si avvale di quelli propri dei Comuni partecipanti.

2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata secondo criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi elettivi.

3. L' Unione disciplina con apposito regolamento e con riferimento alla normativa relativa agli Enti locali, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità, per assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa e la realizzazione degli obiettivi programmati.

4. Detto regolamento è approvato dalla Giunta dell’Unione nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla legge.

27. Il Segretario

1. Il segretario è individuato nel titolare del Comune del Presidente dell’Unione.

2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente e le funzioni di cui all’art. 97 del D. lgs. n. 267/2000.

3. Qualora non sia stato nominato il Direttore, sovrintende all’attività dei funzionari e ne coordina l’attività, con poteri di sostituzione in caso d’inerzia degli stessi. Dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli uffici e segnatamente tra i funzionari, nei confronti dei quali può proporre l’adozione delle misure previste dall’ordinamento.

4. Assolve, inoltre, a tutte le funzioni conferite dal Presidente dell’Unione, fatte salve quelle gestionali assegnate al Direttore dell’Unione, qualora nominato.

5. Per l’incarico che svolge, il Segretario dell’Unione non percepisce alcuna retribuzione aggiuntiva.

28. Direzione dell'organizzazione

1. Il Presidente dell'Unione di Comuni, previa deliberazione della Giunta, qualora previsto dalla Legge, può nominare il Direttore dell’Organizzazione scegliendo tra dirigenti, funzionari e titolari di posizione organizzativa, in servizio nei Comuni appartenenti all’Unione, tra i segretari comunali, oppure con contratto di diritto privato a tempo determinato secondo i criteri stabiliti dal regolamento degli uffici e dei servizi.

2. Il Direttore dell'Organizzazione, secondo i criteri stabiliti dal regolamento relativo all'organizzazione degli uffici e dei servizi, provvede a coordinare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di Governo dell'Unione, secondo le disposizioni impartite dal Presidente ed inoltre sovrintende alla gestione perseguendo livelli ottimali di efficacia e efficienza rispondendo direttamente dei risultati conseguiti.

3. Compete in particolare al Direttore dell’Organizzazione dell'Unione, la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi previsti dallo stesso D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, nonché la supervisione del piano esecutivo di gestione previsto.

4. Il Direttore coordina lo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi.

29. Responsabile finanziario dell'Unione

1. In mancanza di personale direttamente dipendente dell’Unione, le competenze di responsabile finanziario sarà svolta da uno dei responsabili finanziari dei Comuni aderenti, incaricato dalla Giunta dell’Unione.

30. Collaborazione fra enti

1. L'Unione dei Comuni ricerca, con le Amministrazioni comunali, ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.

2. In tal senso, anche avvalendosi delle risultanze dei carichi di lavoro e dei dati del controllo di gestione, la Giunta dell’Unione può richiedere ai Comuni la disponibilità di mezzi e/o di personale a tempo pieno o parziale.

3. La gestione di particolari compiti è subordinata ad apposita convenzione.

4. L'Unione dei Comuni indirizza e coordina l'adozione di ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, metodi e strumenti in esecuzione dell'attività amministrativa fra loro conformi tra il proprio apparato e quello dei Comuni.

31. Forme di gestione

1. L'Unione dei Comuni, relativamente ai compiti ed alle materie attribuite alla propria competenza, provvede ad assumere e gestire le funzioni ed i servizi direttamente ed, in via subordinata, anche in forma indiretta, secondo normativa vigente.

Titolo V – Finanza e contabilità

32. Finanze

1. L'Unione dei Comuni ha un proprio patrimonio ed autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.

2. All'Unione dei Comuni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.

3. Le risorse occorrenti per il funzionamento dell’Unione sono reperite, oltreché con i proventi propri di cui al comma 2, attraverso le contribuzioni di Regione ed altri enti pubblici assegnate in forza di legge o per l’esercizio di attività delegate o trasferite, o ad altro titolo.

4. I comuni aderenti all’Unione assicurano il pareggio finanziario dell’Ente stesso, attraverso trasferimenti effettuati secondo criteri dettagliati dalle convenzioni che regolano il funzionamento delle funzioni conferite.

5. I trasferimenti di cui al comma 4 sono di norma disposti a consuntivo, su presentazione di idonea certificazione da parte del Presidente e del Responsabile del servizio finanziario dell’Unione. I comuni aderenti possono, ove ne ricorrano i presupposti, disporre anticipazioni in corso di esercizio, in relazione alle necessità emergenti ed in rapporto alla propria quota di adesione.

33. Bilancio e programmazione finanziaria

1. Previo accordo programmatico annuale con i Comuni, l'Unione dei Comuni delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo con i termini e le modalità previsti per i Comuni.

2. L'attività economico-finanziaria è disciplinata secondo le norme in materia di contabilità propria degli Enti locali.

3. Il regolamento di contabilità disciplinerà le modalità organizzative per lo svolgimento dell'attività economico-finanziaria.

34. Controllo di gestione

1. Il regolamento di contabilità prevede metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse reali e personali, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

35. Revisione economica e finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria è affidata ai sensi e per gli effetti del D. lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il regolamento di contabilità disciplinerà l'organizzazione ed il funzionamento del servizio.

36. Servizio di tesoreria

1. Il Servizio di Tesoreria dell'Ente è svolto ai sensi di legge, da un tesoriere nominato in conformità a quanto previsto dal D. lgs. n. 267/2000.

Titolo VI – Norme transitorie e finali

37. Modalità di approvazione e di pubblicazione dello Statuto

1. Il presente Statuto è approvato dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure previste dall'art. 6 del D. lgs. n. 267/2000 ed è modificabile con le stesse procedure.

2. Dopo l'approvazione iniziale da parte di tutti i Comuni membri, lo Statuto è pubblicato sul B.U.R, è affisso all'Albo Pretorio On Line dei Comuni partecipi, per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti e all'Amministrazione Provinciale, entrando in vigore decorso tale termine.

3. Le modifiche e le revisioni dello Statuto sono affisse all'Albo Pretorio On Line dell’Unione e dei Comuni partecipi, per trenta giorni consecutivi, entrando in vigore decorso tale termine.

4. Gli Uffici dell'Unione di Comuni e dei singoli Comuni predispongono i mezzi più idonei per assicurare pubblicità e conoscibilità allo Statuto dell'Unione dei Comuni Della Brenta presso la cittadinanza, le istituzioni e le altre categorie ed aggregazioni sociali presenti sul territorio.

Il Sindaco Lorenzo Piotto

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