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Bur n. 125 del 31 dicembre 2015


Materia: Ambiente e beni ambientali

COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE (VERONA)

Deliberazione Consiglio comunale n. 40 del 27 novembre 2015

Approvazione variante alle norme tecniche operative del primo piano degli interventi (ai sensi dell'art. 18 legge regionale n. 11/2004).

Si informa che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 27.11.2015 si è provveduto all'approvazione della variante alle Norme Tecniche Operative del primo Piano degli Interventi (art. 18 L.R. 11/2004) relativa a :

-TITOLO V -Sistema Insediativo-

ZONA “D1” - PRODUTTIVA DI COMPLETAMENTO

Punto 2) In tali zone è ammesso l'insediamento di:

Industrie, depositi, magazzini, attività artigianali e commerciali con esclusione dei generi contingentati dell'abbigliamento e simili, ammettendo tutti quei generi che a giudizio del Sindaco risultino incompatibili con la residenza o che risulti opportuno localizzare in zone diverse da quelle residenziali, centri servizi destinati esclusivamente all'utilizzo da parte delle attività insediate, le Associazioni di Promozione Sociale come previste dalla L. 7/12/2000 n. 383 con le procedure dettate dalle norme vigenti, nonché delle strutture di interesse collettivo a servizio della zona a condizione che i locali siano conformi alle norme edilizie di zona, igienico-sanitarie, di sicurezza, e rispettate tutte le norme che regolano gli inquinamenti del suolo, dell'abitato e dell'atmosfera.

ZONA “D2” - PRODUTTIVA DI ESPANSIONE

Punto 1) Trattasi di zone destinale all'insediamento di:

Attività industriali, artigianali, depositi, centri servizi, destinati esclusivamente all'utilizzo da parte delle attività insediate, e commerciali con esclusione dei generi contingentati dell'abbigliamento e simili, ammettendo tutti quei generi che a giudizio del Sindaco risultino compatibili con la destinazione di zona, magazzini e laboratori, nonché Associazioni di Promozione Sociale come previste dalla L. 7/12/2000 n. 383 con le procedure dettate dalle norme vigenti e delle strutture di interesse collettivo a servizio esclusivo della zona, a condizione che i locali siano conformi alle norme edilizie di zona, igienico-sanitarie, di sicurezza, e rispettate tutte le norme che regolano gli inquinamenti del suolo, dell'abitato e dell'atmosfera.

-TITOLO II – vincoli – pianificazione territoriale – fasce di rispetto.-

Punto 2.17. Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico

CAMPO D'APPLICAZIONE

Gli impianti di telefonia devono essere collocati ad una distanza minima di ml. 20,00 da ogni strada anche se comunale o di lottizzazione.

Possono essere concesse deroghe per distanze inferiori fino ad un massimo di ml. 10.00 da ogni strada anche se comunale o di lottizzazione, previo acquisizione del parere ARPAV e delle valutazione delle rispettive Autorità competenti, sempre nel rispetto delle norme sulle costruzioni in fascia di rispetto stradale dettate dal Codice della Strada.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA BACCO GEOM. MAURIZIO

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