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Bur n. 125 del 31 dicembre 2015


Materia: Statuti

PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione assemblea dei Sindaci n. 3 del 13 novembre 2015

Statuto della Provincia di Vicenza.

PREAMBOLO

La Provincia di Vicenza, quale ente autonomo, rinnovando la sua tradizione costituzionale, si dà il presente Statuto come norma fondamentale del proprio ordinamento.

La Provincia di Vicenza si riconosce nella Costituzione repubblicana.

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art. 1 -
(I valori della Comunità)

Le donne e gli uomini che compongono la comunità vicentina si riconoscono nei valori primari della libertà, della famiglia, della onestà, della sicurezza interna ed esterna, della operosità e spirito di iniziativa, della promozione della identità storica, culturale, linguistica veneta e delle minoranze, del rispetto dell’ambiente e della autonomia nella gestione finanziaria ed amministrativa delle risorse prodotte dal lavoro della propria popolazione. Essi riconoscono inoltre il valore della solidarietà che deve essere finalizzata a rendere il cittadino progressivamente più libero e più indipendente, in modo che la sua personalità sia liberata da tutti gli impedimenti che ne limitano il pieno sviluppo.

- Art. 2 -
(Compiti e principi)

1. La Provincia di Vicenza è l’ente che rappresenta il territorio e la comunità vicentina, ne cura gli interessi, ne promuove e ne tutela le specificità territoriali, culturali, storiche, linguistiche, sociali ed economiche; essa coordina la propria attività con quella dei comuni singoli ed associati.

2. La Provincia di Vicenza si attiva a difesa della propria potestà di azione e della libertà dei propri cittadini, e nel pieno rispetto del contratto sociale stipulato con pari dignità con gli altri organi della Repubblica, ispirandosi nella propria azione al principio di sussidiarietà.

3. La Provincia di Vicenza ha come fine unificante delle proprie scelte amministrative quello di tutelare e di valorizzare la dignità umana di tutti i cittadini, specialmente dei più deboli.

4. La Provincia di Vicenza orienta ogni sua iniziativa alla promozione della libertà e della solidarietà in ogni articolazione familiare, economica, culturale, religiosa e politica della comunità locale.

5. La Provincia si ispira al principio della parità tra uomo e donna in ogni campo della vita civile e sociale, promuove la rappresentanza di entrambi i generi negli organi decisionali e nella gestione dei servizi pubblici.

6. La Provincia garantisce la salvaguardia dell'ambiente con iniziative rivolte a prevenire e ad eliminare l'inquinamento, favorisce il risparmio delle risorse naturali ed ambientali, tutela i valori del paesaggio e del patrimonio naturale, storico ed artistico.

7. La Provincia garantisce alle entità fisiche, giuridiche e alle associazioni registrate, residenti nel territorio amministrato, uguaglianza di trattamento.

8. La Provincia promuove pari opportunità ai cittadini residenti nell’accesso ai servizi organizzati o controllati dalla pubblica Amministrazione locale.

9. La Provincia assicura a tutti l'informazione sui propri atti e sulla propria attività, attraverso il proprio sito istituzionale.

- Art. 3 -
(Rapporti con la Regione, le Città Metropolitane, i Comuni, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni )

1. La Provincia, in qualità di ente di secondo livello, impronta la propria attività a criteri di cooperazione con la Regione Veneto, la Città Metropolitana di Venezia, le altre Province, i Comuni e le Unioni dei Comuni della circoscrizione provinciale, al fine di realizzare un efficiente sistema delle Autonomie Locali nel rigoroso rispetto del principio di sussidiarietà. D'intesa con la Regione può costituire zone omogenee per l'esercizio associato delle funzioni comunali e l'eventuale decentramento delle funzioni provinciali. La Provincia di Vicenza può altresì concorrere con le Province confinanti alla determinazione di obiettivi contenuti in piani e programmi dello Stato e della Regione Veneto provvedendo, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

2. La Provincia, in particolare, si impegna a favorire lo sviluppo e l'attività degli enti locali, anche tramite l'ascolto delle necessità e dei bisogni degli stessi (utilizzando, tra gli altri, lo strumento dell'Assemblea dei Sindaci), la fornitura di servizi associati ai Comuni nonché di assistenza tecnica e amministrativa, la predisposizione di appositi accordi e convenzioni; il coordinamento amministrativo e politico tra i Comuni della Provincia al fine di favorire lo svolgimento in forma associata di funzioni (attraverso Unioni o Consorzi) da parte dei Comuni, o la formazione di piani e programmi unitari (anche allo scopo di ottenere riconoscimenti e finanziamenti in ambito regionale, statale o europeo).

- Art. 4 -
(Sede, stemma e segno distintivo del Presidente)

1. Ha sede nella città di Vicenza. Gli organi della Provincia possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla sede.

2. Il Consiglio provinciale, previo accordo con i Comuni del territorio sancita nell’ambito dell’Assemblea dei Sindaci, può stabilire l’utilizzo di sedi decentrate per favorire l’esercizio associato delle funzioni comunali e il rapporto di sussidiarietà tra la Provincia e i Comuni nello svolgimento delle rispettive funzioni.

3. La Provincia ha come propri segni distintivi uno stemma e un gonfalone, quali risultano dall'atto originale di concessione. Eventuali variazioni, concesse con decreto del Presidente della Repubblica, non comportano la revisione dello Statuto. Il gonfalone viene esibito nelle cerimonie e in ogni altra pubblica ricorrenza, accompagnato da un rappresentante dell'Amministrazione in conformità delle direttive emanate in proposito dal Presidente della Provincia.

4. Il distintivo del Presidente della Provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma del proprio Ente, da portare a tracolla.

TITOLO II
ORGANI DI GOVERNO

- Art. 5 -
(Organi istituzionali)

1. Sono organi istituzionali della Provincia: il Presidente della Provincia, il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci.

CAPO I
IL PRESIDENTE

- Art. 6 -
(Elezione e competenze)

1. Il Presidente della Provincia è eletto dai Sindaci e dai Consiglieri dei Comuni della Provincia secondo le disposizioni dettate dalla legge e assume le funzioni al momento della proclamazione del risultato elettorale.

2. Il Presidente rappresenta la Provincia e ne assicura l’unità di indirizzo politico- amministrativo.

3. Nell’esercizio delle proprie competenze il Presidente in particolare:

a) convoca e presiede il Consiglio Provinciale e l’Assemblea dei Sindaci;

b) nomina il Segretario Generale e, nel caso, il Direttore Generale;

c) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;

d) nomina, designa e revoca i rappresentanti della Provincia negli Enti, Aziende, Consorzi, Istituzioni, Società e organismi partecipati, o comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo;

e) esercita le funzioni attribuite dalle leggi e dallo Statuto;

f) può delegare la rappresentanza della Provincia in enti, associazioni e organismi al Vice Presidente o ai Consiglieri;

g) fatte salve le competenze del Consiglio Provinciale, stipula con altri Enti convenzioni, intese, accordi o protocolli comunque denominati per lo svolgimento, in modo coordinato o associato, di funzioni e servizi;

h) promuove, tramite il Segretario Generale e il Direttore Generale, se nominato, indagini e verifiche sull'attività degli uffici e dei servizi;

i) adotta, in via d’urgenza, le deliberazioni di variazione di bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio Provinciale, entro 60 giorni;

j) autorizza la resistenza in giudizio e l’instaurazione di azioni giudiziarie, conferendo mandato ad un legale;

k) concede il patrocinio ad iniziative meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, artistiche e scientifiche.

4. Gli atti amministrativi di competenza del Presidente assumono le denominazioni di “decreto”. Il decreto è provvedimento definitivo e immediatamente esecutivo, pertanto efficace sin dal momento della sottoscrizione. Il decreto è pubblicato per 15 giorni all’albo on line della Provincia.

5. Su ogni proposta di decreto, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile e il visto di conformità, alla normativa che disciplina l'Ente, del Segretario Generale.

6. Il Presidente eletto può nominare un Vice Presidente, scelto tra i Consiglieri provinciali, dandone comunicazione al Consiglio Provinciale.

7. Oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, il Presidente può assegnare deleghe specifiche a uno o più Consiglieri, definendo i contenuti delle deleghe, anche per un tempo determinato. Il Presidente può revocare le deleghe conferite a Consiglieri, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

- Art. 7 -
(Dimissioni del Presidente)

1. Le dimissioni presentate dal Presidente al Consiglio diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

2. Spetta al Segretario Generale comunicare al Prefetto, per i provvedimenti di competenza, l’avvenuta presentazione delle dimissioni e l’eventuale tempestiva revoca delle stesse.

CAPO II
L’ASSEMBLEA DEI SINDACI

- Art. 8 -
(Assemblea dei Sindaci - Composizione)

1. L'Assemblea dei Sindaci è composta dal Presidente che la presiede e da tutti i Sindaci dei Comuni della provincia di Vicenza.

- Art. 9 -
(Assemblea dei Sindaci – Competenze)

1. L’Assemblea dei Sindaci:

- approva o respinge lo Statuto proposto dal Consiglio Provinciale e le sue modificazioni con un numero di voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

- esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, in ordine allo schema di bilancio adottato dal Consiglio Provinciale con un numero di voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

2. Il parere dell'Assemblea dei Sindaci, di cui al comma 1 del presente articolo, è obbligatorio ma non vincolante per il Consiglio Provinciale. Qualora l'Assemblea dei Sindaci, regolarmente convocata, non esprima il parere di competenza o non possa esprimerlo per mancanza del numero legale nella seduta assembleare, il Consiglio Provinciale può deliberare in materia prescindendo da tale parere, facendone menzione nell'atto deliberativo.

3. Ai fini di esercitare le funzioni loro attribuite, i componenti l'Assemblea godono delle stesse prerogative dei consiglieri provinciali in materia di accesso agli atti.

4. L’Assemblea dei Sindaci può tenere specifiche sedute in cui dibattere le relazioni presentate dal Presidente e dal Consiglio Provinciale, facendone emergere gli indirizzi e favorendo la più ampia pubblicità agli esiti del dibattito, sia rispetto agli amministratori dei Comuni che nei confronti dell’intera popolazione.

5. Gli atti amministrativi di competenza dell’Assemblea assumono la denominazione di “deliberazioni assembleari” e vengono pubblicati per quindici giorni all'Albo Pretorio on-line della Provincia.

- Art. 10 -
(Assemblea dei Sindaci - Funzionamento)

1. L'Assemblea dei Sindaci, convocata in un termine non inferiore ai 5 giorni, è presieduta dal Presidente della Provincia, che ne fissa l'ordine del giorno e l'ora di prima e seconda convocazione.

2. In sede di prima convocazione la riunione è valida qualora sia presente un numero di comuni pari ad un terzo dei comuni compresi nella provincia che rappresentino la maggioranza della popolazione complessivamente residente. In seconda convocazione la riunione è valida se sono presenti almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia che rappresentino almeno un terzo della popolazione complessivamente residente nella Provincia. Sono fatte salve diverse maggioranze strutturali o deliberative laddove previste.

3. Nel caso in cui l’assemblea dei Sindaci sia chiamata a deliberare modifiche allo Statuto o a fornire il parere sugli schemi di bilancio, essa è convocata in un termine non inferiore a venti giorni dalla data della convocazione. Il deposito degli atti portati all’esame dell’assemblea deve avvenire nello stesso termine.

4. Il Presidente, nella sua funzione di presidente dell'Assemblea, è assistito dal Segretario che redige i verbali dell'adunanza o, in caso di sua assenza, dal Vicesegretario.

5. In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea del Sindaco partecipa il Vicesindaco o, in via del tutto eccezionale, un componente della Giunta o del Consiglio Comunale con delega scritta.

CAPO III
IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- Art. 11 -
(Elezioni)

1. L'elezione dei Consiglieri Provinciali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge, così come la loro surrogazione e sospensione.

2. Il Consiglio dura in carica sino alla elezione del nuovo. Nel periodo intercorrente dalla pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali all'atto della proclamazione del nuovo, si limita ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

3. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surroga, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

4. Le dimissioni contestuali di metà più uno dei Consiglieri comportano lo scioglimento del Consiglio.

- Art. 12 -
(Consiglio Provinciale – Ruolo e composizione)

1. Il Consiglio Provinciale rappresenta l'organo di indirizzo e controllo politico- amministrativo della Provincia.

2. Il Consiglio Provinciale è composto dal Presidente della Provincia, che lo convoca, ne fissa l'ordine del giorno e lo presiede, e dal numero di consiglieri stabilito della legge.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente della Provincia, il Consiglio è convocato e presieduto dal Vicepresidente.

4. Il funzionamento del Consiglio, ispirato a principi di pubblicità, trasparenza e legalità, è disciplinato da apposito regolamento.

5. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa nei modi e nelle forme stabilite dal Regolamento per il suo funzionamento.

- Art. 13 -
(Consiglio Provinciale - Competenze)

1. Il Consiglio, quale organo di indirizzo e di controllo della Provincia, esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e dal presente statuto.

2. In particolare, spetta al Consiglio Provinciale:

a) approvare lo Statuto dell’ente e proporlo all’assemblea dei sindaci per l'adozione;

b) approvare il documento unico di programmazione (DUP);

c) approvare indirizzi generali in materia di organizzazione degli uffici e servizi, regolamenti, piani e programmi, bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni e rendiconti di gestione;

d) adottare i provvedimenti di carattere generale relativi agli organismi partecipati, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza, ivi comprese le operazioni sul capitale sociale o fondo consortile e i ripianamenti delle perdite con e senza ricostituzione dei medesimi. Sono altresì compresi gli atti di alienazione, nonché il rapporto sul loro andamento gestionale;

e) deliberare in merito al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi di legge;

f) approvare i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi;

g) approvare piani, programmi e altri atti generali di indirizzo politico, comunque denominati, relativi alle funzioni fondamentali della Provincia, nonché alle funzioni a essa conferite a qualsiasi titolo dalla legge dello Stato o della Regione, con particolare riferimento a:

- strumenti di pianificazione territoriale provinciale di coordinamento;

- cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione dei servizi in forma associata;

- mobilità e viabilità di interesse della Provincia, ivi compresa la pianificazione dei servizi di trasporto, l’autorizzazione e il controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale a essa inerente;

- programmazione provinciale della rete scolastica e gestione dell’edilizia scolastica;

- raccolta, elaborazione dei dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;

- tutela e valorizzazione dell’ambiente;

- controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale;

- convenzioni-tipo con i Comuni interessati per lo svolgimento, da parte della Provincia, delle funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;

- convenzioni-tipo tra i Comuni, le loro forme associative e la Provincia, nonché la partecipazione diretta della Provincia a eventuali forme associative e gli accordi con i comuni non compresi nel territorio provinciale;

- approvare lo statuto delle persone giuridiche di diritto pubblico e privato, comunque denominate, istituite per soddisfare bisogni di interesse generale e partecipate dalla Provincia, nonché le loro modifiche;

- istituire e adottare i Regolamenti relativi ai tributi di competenza della Provincia, nonché la disciplina generale delle tariffe relative all’utilizzazione di beni e servizi;

- adottare i provvedimenti di carattere generale relativi agli organismi partecipati, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza, compresi le operazioni sul capitale sociale o fondo consortile e i ripianamenti delle perdite con e senza ricostituzione dei medesimi. Sono altresì compresi gli atti di alienazione, nonché il rapporto sul loro andamento gestionale;

- designare e nominare i rappresentanti della Provincia in altri Enti e organismi per i quali la legge riservi la nomina al Consiglio.

Sono esclusi casi che rientrano nell’ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Presidente, del Segretario, ovvero della dirigenza.

4. Il Consiglio approva, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto e a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il Regolamento per il funzionamento del Consiglio, con il quale si definiscono anche le modalità attraverso le quali vanno individuati i servizi, le attrezzature, le eventuali risorse di cui dotare il Consiglio.

- Art. 14 -
(Nomine e designazioni)

1. Il Consiglio Provinciale stabilisce, con regolamento, gli indirizzi, sulla base dei quali il Presidente della Provincia provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti della amministrazione presso enti, aziende, istituzioni, società ed organismi partecipati.

2. Il regolamento specifica le indicazioni ed i criteri necessari a definire, per le nomine, le modalità di pubblicizzazione, le caratteristiche ed i requisiti che devono possedere i candidati per consentire la migliore rappresentanza degli interessi della Provincia e raggiungere gli obiettivi che si intende far perseguire all'ente strumentale, nonché le cause di incompatibilità ed i motivi che possono configurare la revoca degli incarichi stessi, ivi compresa l'inosservanza degli indirizzi.

3. I rappresentanti dell'ente riferiscono e rispondono al Presidente della Provincia e, su richiesta, al Consiglio sulla attività compiuta nelle modalità previste nel regolamento.

- Art. 15 -
(Prima seduta del Consiglio Provinciale)

1. La prima seduta del Consiglio dopo le elezioni è convocata dal Presidente della Provincia entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. Nella prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica la condizione degli eletti e dichiara l’eventuale ineleggibilità o incompatibilità dei medesimi quando sussista una delle cause previste dalla legge, provvedendo alle relative sostituzioni.

3. I Consiglieri Provinciali, entro 60 giorni dalla convalida, sono tenuti a presentare la documentazione e le dichiarazioni richieste dalle leggi vigenti in adempimento ai principi di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo.

- Art. 16 -
(Convocazione)

1. La convocazione del Consiglio avviene mediante avviso indicante la data, l'ora e il luogo dell'adunanza e gli argomenti da trattare, da inviarsi con un preavviso non inferiore a 5 giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno dei lavori consiliari sono pubblicati all'albo on line.

2. Il Consiglio si riunisce abitualmente in pubblica adunanza nella sala a tale scopo destinata presso la sede della Provincia. Può riunirsi anche in altri luoghi adeguati, nell’ambito del territorio, anche per trattare argomenti di particolare interesse per le comunità locali.

3. Il Consiglio può deliberare in prima convocazione, se intervengono almeno metà dei Consiglieri assegnati; nella seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo il primo appello nominale, il Consiglio può deliberare qualora intervenga un terzo dei Consiglieri assegnati.

4. Le convocazioni vengono effettuate mediante posta elettronica certificata nei termini e con le modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

5. Nessuna proposta può essere sottoposta alla trattazione del Consiglio se non viene, almeno 24 ore prima, depositata agli atti con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata.

6. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei votanti, fatti salvi i casi in cui la legge, lo Statuto e i regolamenti prevedano una maggioranza qualificata. Non si computano per la determinazione del numero dei votanti coloro che non partecipano al voto o che dichiarino espressamente di non voler partecipare alla votazione.

- Art. 17 -
(Consiglieri Provinciali)

1. I Consiglieri Provinciali curano gli interessi e promuovono lo sviluppo dell'intera comunità senza vincolo di mandato.

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, presentate in forma scritta e indirizzate al Presidente della Provincia, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Fatti salvi i casi di scioglimento previsti dalla legge, il Consiglio procede alla surrogazione dei consiglieri dimissionari preferibilmente nella stessa seduta in cui si pronuncia la decadenza dalla carica e comunque entro e non oltre 10 giorni dalle dimissioni.

3. Ogni consigliere è tenuto, salvo fondate ragioni di impedimento, a partecipare alle sedute del Consiglio. Il consigliere che non interviene, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute consecutive decade. La decadenza può essere richiesta da ciascun consigliere e viene dichiarata dal Consiglio, previa contestazione e assegnazione di un termine di almeno dieci giorni per la presentazione di giustificazioni.

4. Le altre ipotesi di decadenza, ivi compresa la cessazione dalla carica comunale, sono regolate dalla legge.

5. Ai Consiglieri possono essere assegnate dal Presidente, in via temporanea o permanente per la durata del mandato, specifiche deleghe in ordine a materie determinate. Il Vicepresidente e i Consiglieri titolari di deleghe non possono, in alcun modo, impegnare l'Amministrazione verso l'esterno.

6. Il Consigliere Provinciale ha diritto di iniziativa deliberativa su ogni questione di competenza del Consiglio; ha diritto altresì a ottenere dagli uffici, dalle aziende e dagli enti dipendenti, tutte le notizie, le informazioni, gli atti e i documenti in loro possesso utili all’espletamento del suo mandato.

- Art. 18 -
(Commissioni Consiliari Speciali)

1. Il Consiglio Provinciale, con deliberazione approvata a maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati, può istituire Commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive e di accertamento su specifiche problematiche.

2. I poteri, l’organizzazione, il funzionamento nonché le forme di verbalizzazione e di pubblicità dei lavori delle Commissioni speciali sono disciplinati dal regolamento.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

-Art. 19 -
(Ammissione di petizioni e di proposte)

1. La Provincia favorisce la partecipazione dei cittadini e delle associazioni all’amministrazione locale, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.

2. I cittadini singoli o differentemente associati, possono presentare petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la tutela di interessi collettivi.

3. Il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia rispondono alle petizioni e alle proposte di propria competenza entro i termini previsti dal regolamento.

- Art. 20 -
(Petizione)

1. La petizione è una richiesta diretta a promuovere interventi da parte degli organi politici, per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. La petizione deve essere presentata in forma scritta e deve essere sottoscritta da almeno 500 elettori.

- Art. 21 -
(Proposte)

1. I cittadini possono farsi promotori di una proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio provinciale.

2. La proposta di deliberazione non può avere per oggetto il bilancio annuale e/o il bilancio pluriennale, il conto consuntivo, piani e programmi.

3. La richiesta, da sottoscriversi da parte di almeno 2000 elettori dovrà indicare l’elettore che assume la qualifica di presentatore ufficiale, la cui firma dovrà essere autenticata.

- Art. 22 -
(Procedure per la presentazione di petizioni e proposte)

1. Le procedure per la presentazione di petizioni e proposte, per la raccolta delle firme, per il controllo del numero delle firme, per l’esame delle stesse sono disciplinate da apposito regolamento che ne garantisce il tempestivo esame.

- Art. 23 -
(Referendum)

1. Può chiedere l'indizione di referendum consultivi o abrogativi su materie nelle quali il consiglio provinciale ha competenza deliberativa il 5% dei cittadini elettori, risultati dall'ultimo censimento effettuato.

2. E' comunque inammissibile il referendum sulle seguenti materie:

a) documento programmatico preliminare;

b) piani;

c) elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza e in generale deliberazioni e questioni concernenti persone;

d) personale della Provincia, delle istituzioni, delle aziende speciali;

e) regolamento di funzionamento del Consiglio provinciale;

f) istituzioni ed ordinamento dei tributi;

g) bilanci annuali e pluriennali, conti consuntivi;

h) oggetto su cui il Consiglio provinciale o il Presidente ha già assunto provvedimenti deliberativi, di impegno di spesa e che hanno già dato luogo a rapporti negoziali con i terzi;

i) procedimenti già iniziati o oggetti già sottoposti a referendum nei precedenti cinque anni.

- Art. 24 -
(Disciplina del referendum)

1. La legittimazione alla promozione del referendum, la composizione ed i compiti del comitato promotore, la composizione ed il funzionamento della commissione competente ad esprimere il giudizio di ammissibilità dello stesso, le modalità di svolgimento e gli effetti dello stesso sono disciplinati da apposito regolamento.

TITOLO IV
RAPPORTI TRA PROVINCIA ED ALTRI ENTI TERRITORIALI

- Art. 25 -
(Collaborazione con i Comuni )

1. La collaborazione con i Comuni (o Unioni di Comuni) si attua nell'ambito delle funzioni attribuite alla Provincia mediante convenzioni per la realizzazione di progetti e lo svolgimento di attività in forma associata, l'istituto dell'avvalimento, accordi generali di programma, erogazione di sostegni finanziari, o ogni altra modalità ritenuta idonea e sostenibile sotto il profilo tecnico, finanziario e gestionale, nei limiti e secondo le modalità indicate da regolamenti o atti attuativi.

2. Eventuali funzioni di supporto assicurate ai Comuni e enti del territorio devono essere garantite secondo principi di trasparenza, efficienza ed efficacia, anche in rapporto alla scelta degli enti a cui assicurare collaborazione nei casi in cui la stessa non possa essere garantita in modo diffuso.

- Art. 26 -
(Avvalimento da parte della Provincia di uffici e personale dei Comuni)

1. Il Presidente della Provincia può stabilire che la Provincia si avvalga di uffici o servizi dei Comuni e delle unioni di comuni comprese nella circoscrizione territoriale, al fine di esercitare in forma congiunta funzioni dei due livelli di governo, mediante l'organizzazione di uffici comuni.

2. Dei decreti di cui al comma 1 e delle relative convenzioni attuative è data tempestiva comunicazione al Consiglio provinciale.

3. Ai decreti adottati ai sensi dei commi precedenti è data attuazione attraverso apposite convenzioni con i Comuni interessati o le loro unioni, stipulate dal Presidente della Provincia. Di tali convenzioni è data tempestiva comunicazione al Consiglio provinciale.

4. La convenzione individua la "Amministrazione capofila" presso la cui sede opererà l'ufficio e definisce:

- la durata e i compiti dell’ufficio;

- le modalità di assegnazione del personale;

- le modalità di conferimento dell'incarico di responsabile dell'ufficio;

- i rapporti finanziari e contabili tra le amministrazioni coinvolte

- le modalità di monitoraggio permanente e di rendicontazione alle amministrazioni coinvolte circa le attività dell'ufficio.

- Art. 27 -
(Accordi, intese e altre forme di collaborazione tra Provincia e Comuni)

1. La Provincia può stipulare accordi, intese e altre forme di cooperazione e collaborazione con i Comuni della circoscrizione territoriale o le loro Unioni ai fini della organizzazione e gestione comune di servizi, della gestione coordinata e condivisa dell'esercizio delle rispettive funzioni, o ancora per la realizzazione di opere pubbliche di comune interesse.

2. Gli accordi e altri atti previsti dal comma precedente sono adottati dal Consiglio Provinciale, su proposta del Presidente della Provincia.

- Art. 28 -
(Assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e cooperazione in materia di gestione e valorizzazione delle risorse umane)

1. La Provincia promuove la cooperazione tra le Amministrazioni locali del territorio provinciale per ottimizzare l'efficienza dei rispettivi uffici e servizi secondo criteri di efficacia, economicità, trasparenza, semplificazione e valorizzazione delle professionalità di dirigenti e dipendenti attraverso convenzioni-tipo approvate dal Consiglio Provinciale.

2. A titolo esemplificativo la Provincia può curare nell'interesse dei Comuni e delle unioni di Comuni che aderiscano a specifiche convenzioni:

a) la formazione e l'aggiornamento professionale di dirigenti e dipendenti

b) il reclutamento di dirigenti e dipendenti, per le assunzioni a tempo indeterminato nonché per-la stipula, nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi, di forme contrattuali flessibili

c) specifici. adempimenti organizzativi per la gestione dei rapporti di lavoro, compresa i servizi di pagamento delle retribuzioni

d) l'assistenza legale in tutte le materie afferenti alle funzioni dei Comuni.

3. La Provincia, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, promuove lo sviluppo della contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale ed offre comunque l'assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e alle Unioni di Comuni in materia di relazioni sindacali.

- Art. 29 -
(Assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e cooperazione in materia di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza)

1. La Provincia può fornire, nell'interesse dei Comuni e delle Unioni di Comuni, che aderiscano a specifiche convenzioni approvate dal Consiglio Provinciale, Assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e cooperazione in materia di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza.

A titolo esemplificativo, essa può curare, nei termini di cui sopra:

a) l'elaborazione di azioni comuni di prevenzione della corruzione, che potranno essere integrate con specifiche disposizioni dai singoli enti;

b) l'elaborazione di azioni comuni per la trasparenza, con particolare riferimento alla pubblicazione di dati e informazioni sulla sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Provincia;

c) l'elaborazione del codice di comportamento dei dipendenti, a norma dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165.

- Art. 30 -
(Assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e cooperazione in materia di appalti e acquisti)

1. La Provincia, previa convenzione approvata dal Consiglio Provinciale, può curare, nell'interesse dei Comuni e delle Unioni di Comuni, le funzioni di centrale di committenza ai sensi di legge.

TITOLO V
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

- Art. 31 -
(Principi)

1. La Provincia disciplina la propria organizzazione amministrativa con apposito regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, improntandolo ai criteri generali fissati dal Consiglio.

- Art. 32 -
(Segretario Generale e Vicesegretario Generale – Funzioni)

1. Il Segretario Generale ha il ruolo ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge vigente, dallo statuto, dai regolamenti o che gli sono conferite dal Presidente della Provincia. Svolge inoltre compiti di collaborazione e di assistenza giuridico- amministrativa nei confronti dell’Assemblea dei Sindaci, del Consiglio e del Presidente.

2. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente, che lo sceglie tra gli iscritti all’albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali.

3. Per l’adempimento delle sue funzioni il Segretario Generale si avvale di tutte le strutture organizzative dell’Ente.

4. Il Segretario Generale può essere coadiuvato da un Vice Segretario Generale, che lo sostituisce in caso di assenza, vacanza o impedimento. Il Vice Segretario Generale è nominato dal Presidente, su proposta del Segretario Generale, fra i Dirigenti dell’Ente.

- Art. 33 -
(Direttore Generale)

1. Il Presidente può conferire le funzioni di Direttore Generale al Segretario della Provincia o può nominare un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione nel rispetto delle previsioni di legge.

2. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Presidente.

3. Il Direttore Generale viene nominato con decreto del Presidente in cui vengono fissati obiettivi e limiti dell’incarico, compenso e durata dell’incarico. Sovraintende alla gestione dell’Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia, efficienza ed economicità, attuando gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’Ente, ai sensi della normativa vigente.

- Art. 34 -
(Posizioni dirigenziali)

1. La direzione delle strutture organizzative, secondo i criteri e le norme dettati dal regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, è attribuita ai dirigenti della Provincia, in conformità all’assetto organizzativo dell’Ente.

2. La ripartizione tra gli ambiti di competenza degli organi di governo della Provincia e quelli di competenza della Dirigenza è definita dalla normativa di legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

3. Ai dirigenti, il cui incarico è conferito dal Presidente con apposito provvedimento nei termini di legge, spettano comunque tutti i compiti di attuazione del programma e di raggiungimento degli obiettivi definiti con gli atti adottati dagli organi dell’Ente.

4. Gli incarichi di funzioni dirigenziali sono attribuiti e revocati dal Presidente secondo criteri di competenza professionale, tenuto conto delle attitudini e capacità personali del singolo dirigente ed in relazione alle caratteristiche delle attività e dei programmi da realizzare.

5. Il regolamento stabilisce le procedure per il conferimento di detti incarichi ed i requisiti da richiedere ai candidati.

- Art. 35 -
(Contabilità e Bilancio)

1. L’ordinamento finanziario e contabile della Provincia è disciplinato dalla legge e dall’apposito regolamento di attuazione approvato dal Consiglio Provinciale.

TITOLO VI
FUNZIONI DI CONTROLLO

- Art. 36 -
(Organo di revisione economico-finanziario)

1. L'organo di revisione economico finanziario della Provincia è composto da tre membri, scelti mediante le modalità previste dalla legge.

2. L'organo di revisione svolge le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.

3. Il funzionamento dell'Organo di revisione è disciplinato dal regolamento di contabilità.

4. Il regolamento di contabilità prevede altresì i mezzi in dotazione del Collegio per l’esercizio delle funzioni.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 37 -
(Modifiche allo Statuto)

1. Le modifiche al presente Statuto sono proposte dal Consiglio Provinciale e adottate dall’Assemblea dei Sindaci con le medesime modalità previste per la sua prima adozione.

- Art. 38 -
(Entrata in vigore)

1. Lo Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale del Veneto e trasmesso al Ministero dell’Interno per l’inserimento nella raccolta ufficiale degli Statuti. E’ pubblicato sul sito istituzionale della Provincia ed entra in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione.

 

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