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Bur n. 118 del 18 dicembre 2015


Materia: Statuti

COMUNE DI PADOVA (PADOVA)

Deliberazioni Consiglio comunale n. 73 del 05/11/2015, n. 75 del 16/11/2015 e n. 81 del 23/11/2015

Modifica degli articoli 12, 20, 21, 50 e 55 dello Statuto comunale.

Art. 12 - Suddivisione del territorio in Quartieri

1. Il territorio comunale è suddiviso in quartieri al fine di valorizzare e promuovere la partecipazione dei cittadini attraverso i Comitati di Quartiere, previsti dal successivo titolo III° articoli 20 e 21, nonché  attuare il decentramento funzionale previsto dall’art. 6 del precedente titolo I°.
2. La delimitazione territoriale dei quartieri e la loro denominazione, è stabilita con apposito Regolamento. La delimitazione territoriale coincide con i confini delle sezioni elettorali.
3. La modifica della delimitazione territoriale è deliberata dal Consiglio comunale sentiti i Comitati di Quartiere interessati alla modifica.

Art. 20 - Organismi di partecipazione

1. Nel quadro della partecipazione popolare sono istituiti nei quartieri in cui è suddiviso il territorio comunale i Comitati di Quartiere quali organismi di partecipazione, consultazione e indirizzo con il compito:
a) di promuovere, uniformandosi al principio di sussidiarietà, la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita politico-amministrativa del quartiere;
b) di stimolare la conoscenza, il dibattito, la collaborazione dei cittadini su tutti gli aspetti della vita sociale e culturale cittadina;
c) di favorire la più efficace rispondenza della pubblica amministrazione ai bisogni generali e particolari del quartiere.
2. Sono Organi del Comitato di Quartiere il Comitato ed il Presidente. Ai componenti il Comitato ed al Presidente non spetta alcuna indennità e/o gettone di presenza per l’espletamento della funzione nemmeno sotto forma di rimborso spese.
3. Ciascun Comitato è composto da 18 componenti, aventi i requisiti per l’elezione a Consigliere comunale e residenti o domiciliati nel quartiere, così individuati:
- 16 nominati dal Sindaco su segnalazione dei Capigruppo ed in proporzione ai seggi attribuiti ai gruppi consiliari presenti in Consiglio comunale, valorizzando prioritariamente l’impegno civico di coloro che si sono candidati nelle liste elettorali;
- 2 nominati dal Sindaco anche su segnalazione delle associazioni di volontariato e/o sportive insistenti sul quartiere.
4. I componenti del Comitato durano in carica fino alla nomina dei nuovi componenti. Il Sindaco può revocare la nomina per gravi motivi.
5. Il Comitato deve essere ricostituito nella sua interezza prima della seduta successiva alla cessazione dei componenti, con le modalità indicate nel comma 3 del presente articolo.
6. La convocazione della prima seduta è disposta dal Sindaco o suo delegato, che la presiede, con invito comunicato almeno cinque giorni  prima della data fissata. La seduta è validamente costituita con la presenza di un terzo dei componenti.
7. Il Presidente del Comitato di Quartiere viene eletto dal Comitato medesimo nel proprio seno in forma palese con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati ed esercita i seguenti poteri:
- convoca e presiede il Comitato;
- riferisce all’Amministrazione comunale sulle tematiche del quartiere;
- si coordina con l’Assessore referente in merito alle politiche del decentramento.
8. Le sedute del Comitato di Quartiere sono pubbliche e ad esse possono intervenire con diritto di parola il Sindaco e gli Assessori.
9. Il Comitato con unica votazione elegge tra i componenti due Vice Presidenti, uno di maggioranza e uno di minoranza. In caso di decadenza, dimissioni o decesso del Presidente si procede all’elezione di un nuovo Presidente. Il Vice Presidente più anziano di età presiede la seduta.
10. I Comitati di Quartiere non gravano sul bilancio del Comune; possono usufruire delle sedi comunali ubicate nei territori di istituzione per lo svolgimento delle funzioni di partecipazione, consultazione e indirizzo.

Art. 21 - Modalità di attuazione della partecipazione

1. Ciascun Comitato di Quartiere, limitatamente all’ambito territoriale di riferimento, può fare proposte, nei limiti degli stanziamenti del bilancio comunale, per le seguenti materie:
a) lavori pubblici: manutenzioni ordinarie;
b) gestione di spazi pubblici di quartiere;
c) servizi sportivi;
d) giardini pubblici e spazi verdi;
e) servizi culturali, educativi e socio-ricreativi;
f) piccola mobilità viaria di quartiere.
2. Nell’esercitare i compiti assegnati, i Comitati di Quartiere, si riuniscono di norma almeno una volta al mese e debbono osservare gli atti di programmazione fissati dal Consiglio comunale (regolamenti, bilancio, P.E.G., P.R.G., strumenti urbanistici vigenti e/o adottati, programma pluriennale di attuazione, piano del traffico, piani commerciali) nonché le ordinanze sindacali e le altre disposizioni vigenti nel Comune.
3. Il Presidente adotta, su proposta del Comitato, un disciplinare che regoli lo svolgimento dell'attività dell'organo nel rispetto dei principi enunciati negli artt. 20 e 21 dello Statuto.

Art. 50 - Competenze della Giunta

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune attraverso deliberazioni collegiali; svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del Consiglio comunale nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività.
2. La Giunta addotta tutti gli atti che costituiscono esercizio di discrezionalità politica che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario generale e dei dirigenti.
3. E’ altresì di competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, ove fissati.
4. La Giunta, in particolare, nel rispetto dei principi di cui al comma uno:
a) autorizza la sottoscrizione degli accordi collettivi decentrati, approva il programma delle assunzioni e dispone le mobilità verso altri Enti;
b) delibera le variazioni urgenti di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei termini di legge e i prelievi dal fondo di riserva o per spese impreviste, delibera altresì il P.E.G. e le sue variazioni;
c) determina le tariffe, i canoni, secondo la disciplina generale approvata dal Consiglio;
d) approva il programma per la realizzazione di mostre, spettacoli, manifestazioni, convegni, cerimonie e simili non previste nel P.E.G.;
e) autorizza le locazioni attive e passive e le concessioni di immobili con esclusione di quelle di competenza del Consiglio non previste nel P.E.G.;
f) approva le spese per somministrazioni e per forniture di beni e servizi a carattere continuativo non previste nel P.E.G., assegna ai dirigenti le somme per la gestione dei servizi di competenza;
g) delibera in materia di toponomastica;
h) dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni di beni mobili; delibera, per i giudizi innanzi al Tribunale, alla Corte di Appello, alla Corte di Cassazione e Magistrature superiori, al Tribunale Amministrativo Regionale e al Consiglio di Stato le azioni da promuovere o alle quali resistere in giudizio, le transazioni e le conciliazioni;
i) autorizza la concessione di contributi non vincolati;
l) autorizza, mediante variazione di P.E.G., l’affidamento di incarichi professionali e consulenze riferiti a interventi non previsti nel P.E.G..
m) istituisce Comitati, Commissioni e altri organismi collegiali indispensabili per i fini istituzionali dell’Ente che non rientrino nella competenza del Consiglio, del Sindaco o dei dirigenti, senza oneri a carico dell’Amministrazione.

Art. 55 - Sindaco

1. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune.
2. Il Sindaco rappresenta l’Ente, convoca e presiede la Giunta e convoca la prima seduta del Consiglio comunale dopo le elezioni. Spetta al Sindaco, oltre all'esercizio delle competenze attribuitegli dalla legge e da altri articoli dello Statuto:
a) formulare gli indirizzi generali dell'azione politica e amministrativa del Comune, nominare gli Assessori e coordinarne l’attività;
b) revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio;
c) concordare con la Giunta il contenuto di dichiarazioni che impegnino la politica generale del Comune;
d) impartire direttive al Segretario generale e ai dirigenti per l’attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo;
e) verificare lo stato di attuazione del documento programmatico e dei programmi approvati dal Consiglio adottando gli strumenti opportuni;
f) conferire la procura alle liti; solo in caso di azione da promuovere o alla quale resistere nei giudizi innanzi al Tribunale, alla Corte d’Appello, al Tribunale Amministrativo Regionale, al Consiglio di Stato, alla Corte di Cassazione o ad altre Magistrature superiori, la procura sarà conferita previa deliberazione della Giunta comunale;
g) provvedere, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alle nomine, alle designazioni e alle revoche dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società, non attribuite dalla legge e dallo Statuto alla competenza del Consiglio;
h) informare la popolazione di situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile, avvalendosi dei mezzi tecnici individuati nei piani provinciali di protezione civile e raccordandosi con i competenti Organi statali, regionali e provinciali nonché con le associazioni di volontariato;
i) coordinare e riorganizzare, sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale e della Regione, gli orari degli esercizi e dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio del Comune, concordandone le modalità con i responsabili competenti per territorio delle rispettive amministrazioni.
3. Il Sindaco può, inoltre, conferire a Consiglieri comunali l’incarico di collaborare per singole materie o progettualità in termini di ausilio e supporto alle attività degli Assessori o del Sindaco stesso, fornendo il proprio contributo di approfondimento, studio e ricerca, esclusa ogni attività di carattere gestionale.  Il conferimento a Consiglieri dei suddetti incarichi non darà titolo in alcun caso alla messa a disposizione di propri uffici, dotazioni strumentali o segreterie operative di supporto e non potrà, in generale, comportare oneri a carico dell’Amministrazione.
4. Il Sindaco nomina il Segretario generale, i responsabili dei settori e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e  quelli di collaborazione esterna di cui all'art. 51 della legge 142/90. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, può nominare il Direttore generale le cui competenze sono disciplinate nel regolamento di organizzazione.
5. Il Sindaco, sentito il Segretario generale nomina le commissioni tecniche i cui componenti sono da scegliere secondo criteri professionali.
6. Il Sindaco può, in casi straordinari e per motivate ragioni di interesse generale, demandare l'adozione di provvedimenti di competenza di un dirigente al Segretario generale o ad altro dirigente. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sostituto del Responsabile del procedimento, di cui alla legge n. 241/1990.

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