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Bur n. 91 del 25 settembre 2015


Materia: Statuti

COMUNE DI ZEVIO (VERONA)

Deliberazione Consiglio Comunale n. 56 del 23 giugno 2015

Statuto del comune di Zevio. Approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 56 del 23.06.2015. In vigore dal 21.08.2015.

INDICE

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto dello Statuto                                                                                

Art. 2 – Principi, finalità ed obiettivi                                                                      

Art. 3 – Territorio                                                                                                    

Art. 4 – Sede comunale                                                                                           

Art. 5 – Stemma, gonfalone                                                                                    

Art. 6 – Rapporti con la Regione, Provincia ed altri Enti                                       

Art. 7 – Pari opportunità                                                                                         

TITOLO II
ORGANI DEL COMUNE

Art. 8 – Forme di garanzie per i cittadini dell’Unione europea                          

e per gli stranieri

Art. 9 – Gli organi di governo del Comune                                                            

CAPO I
CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10 – Elezione                                                                                                   

Art. 11 – Composizione e durata in carica                                                              

Art. 12 – Funzioni ed attribuzioni                                                                           

Art. 13 – Prima seduta consiliare – adempimenti                                                   

Art. 14 – Linee programmatiche dell’azione di governo dell’ente                         

Art. 15 – Presidenza del Consiglio Comunale                                                        

Art. 16 – Vice Presidenza                                                                                       

Art. 17 – Funzionamento del Consiglio Comunale                                                 

Art. 18 – Garanzia delle minoranze e controllo consiliare                                      

Art. 19 – Conferenza dei capigruppo consiliari                                                      

Art. 20 – Attività regolamentare per l’applicazione di sanzioni                              

CAPO II
CONSIGLIERI COMUNALE

Art. 21 – Consiglieri comunali                                                                                

Art. 22 – Diritti e doveri – partecipazione alle sedute                                            

Art. 23 – Dimissioni                                                                                                

Art. 24 – Assistenza processuale                                                                             

CAPO III
GIUNTA COMUNALE

Art. 25 – Nomina e durata in carica                                                                        

Art. 26 – Ruolo e competenze                                                                                

Art. 27 – Funzionamento della Giunta                                                                   

Art. 28 – Ruolo e compiti degli Assessori                                                              

Art. 29 – Dimissioni degli Assessori e loro revoca                                                 

CAPO IV
IL SINDACO

Art. 30 – Ruolo istituzionale e funzionamento del Sindaco                                   

Art. 31 – Rappresentanza legale                                                                             

Art. 32 – Rapporti con gli Assessori, con la Dirigenza ed i  Responsabili dei servizi        

Art. 33 – Vice Sindaco ed esercizio di funzioni vicarie                                          

Art. 34 – Consiglieri incaricati                                                                                

Art. 35 – Mozione di sfiducia                                                                                 

CAPO V
CONDIZIONE GIURIDICA DEGLI AMMINISTRATORI DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 36 – Condizione giuridica degli Amministratori del Comune                         

Art. 37 – Astensione obbligatoria                                                                           

TITOLO III
PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 38 – Partecipazione popolare                                                                           

Art. 39 – Forme associative – Albo delle Associazioni                                          

Art. 40 – Forum delle Associazioni                                                                        

Art. 41 – Consulte                                                                                                   

Art. 42 – Forme di consultazione della popolazione                                               

Art. 43 – Procedura per l’ammissione di istanze, petizioni e proposte                   

Art. 44 – Referendum                                                                                                         

CAPO II
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 45 – Diritto di partecipazione                                                                          

Art. 46 – Comunicazione avvio procedimento                                                       

Art. 47 – Partecipazione ai procedimenti - Accordi – Recessi – Controversie

Art. 48 – Limiti al diritto di partecipazione                                                            

CAPO III
DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 49 – Diritto di accesso                                                                                     

Art. 50 – Diritto di informazione – Albo Pretorio on line                                      

CAPO IV
DIFENSORE CIVICO

Art. 51 – Difensore Civico                                                                                      

TITOLO IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DIRIGENZA

CAPO I
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI ED ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 52 – Ordinamento degli Uffici e Servizi                                                         

Art. 53 – Elementi generali dell’organizzazione                                                     

Art. 54 – Conferenze dei responsabili delle unità organizzative                             

Art. 55 – Strutture comuni                                                                                      

CAPO II
LA DIRIGENZA – RUOLI E RESPONSABILITA’

Art. 56 – Ruolo della Dirigenza                                                                              

Art. 57 – Incarichi dirigenziali                                                                                

Art. 58 – Funzione dirigenziale                                                                               

Art. 59 – Responsabilità dirigenziale                                                                      

Art. 60 – Segretario Generale e Vice Segretario                                                     

TITOLO V
ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 61 – Servizi Pubblici                                                                                        

Art. 62 – Servizi di rilevanza economica                                                                

Art. 63 – Servizi privi di rilevanza economica                                                        

Art. 64 – Servizi Culturali e del Tempo libero                                                        

Art. 65 – Aziende Speciali                                                                                      

Art. 66 – Istituzioni                                                                                                 

TITOLO VI
FORME ASSOCIATIVE

Art. 67 – Convenzioni                                                                                             

Art. 68 – Consorzi                                                                                                   

Art. 69 – Unioni di comuni                                                                                     

Art. 70 – Accordi di programma                                                                             

TITOLO VII
ORDINAMENTO PATRIMONIALE, CONTABILE, FINANZIARIO E CONTROLLI INTERNI

CAPO I
PROPRIETA’ COMUNALI

Art. 71 – Beni comunali                                                                                          

Art. 72 – Beni demaniali                                                                                         

Art. 73 – Beni patrimoniali                                                                                     

Art. 74 – Inventari                                                                                                  

Art. 75 – Disciplina dei contratti                                                                            

CAPO II
GLI STRUMENTI ECONOMICI – FINANZIARI

Art. 76 – Risorse economico – finanziarie                                                              

Art. 77 – Rapporti finanziari e risorse per l’esercizio di funzioni conferite            

Art. 78 – Gli strumenti contabili                                                                             

Art. 79 – Organo di revisione                                                                                             

CAPO III
IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Art. 80 – Controlli interni                                                                                       

Art. 81 – Modalità di sviluppo del controllo di gestione                                        

TITOLO VIII
REGOLAMENTI E STATUTO

Art. 82 – Procedimento di formazione dei regolamenti                                          

Art. 83 – Revisione dello Statuto                                                                           

Art. 84 – Disposizioni abrogative                                                                           

Art. 85 – Entrata in vigore                                                                                      

STATUTO DEL COMUNE DI ZEVIO

TITOLO  I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto dello Statuto

1. Il presente Statuto è fonte costitutiva dell’ordinamento del comune e vincola i propri organi all’osservanza delle regole in esso stabilite nell’emanazione degli atti e nei procedimenti, in virtù del principio di legalità e nel rispetto dei principi che hanno ispirato la Costituzione della Repubblica Italiana ed il Testo Unico della legge sull’ordinamento degli enti locali D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I principi fondamentali stabiliti dalla legge e dal presente Statuto vengono attuati con appositi regolamenti.

Art. 2

Principi, finalità ed obiettivi

1. Il Comune di Zevio, nel rispetto dell’unità della Repubblica e della fedeltà alla Costituzione, è un ente locale autonomo che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico, si propone di sviluppare la propria autonomia sulla base delle garanzie dettate dalla carta europea delle autonomie locali, favorendo l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese.

2. Fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà, di fratellanza, di giustizia e di pace indicati dalla Costituzione.

3. Ispira la propria azione ai principi di efficienza, economicità, trasparenza, responsabilità, partecipazione popolare e delle minoranze.

4. Si impegna a cercare di rimuovere ogni ostacolo di ordine pratico, per attuare la presenza di entrambi i sessi sia negli organi collegiali che nei Consorzi, Aziende, Enti ed Istituzioni dipendenti dal Comune.

5. Riconosce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e si impegna a valorizzarla con ogni mezzo a propria disposizione.

6. Tutela la vita umana, la persona e la famiglia mediante la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell’impegno per la cura e l’educazione dei figli.

7. Riconosce la dignità e la priorità della persona umana, senza distinzione di sesso, razza o religione e promuove le condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini. A tal fine promuoverà iniziative per favorire la civile convivenza, ripudiando ogni forma di violenza e di razzismo, impegnandosi a garantire l'accoglienza e l'integrazione fra persone, popoli e culture diverse.

8. Al fine di tutelare i nuclei familiari il Comune disporrà interventi sul piano della prevenzione, diretti a garantire ad ogni persona la possibilità di rimanere nella propria famiglia, evitando, ove possibile, ogni forma di disagio e di emarginazione. Nei limiti delle proprie competenze e risorse, stimolerà gli organi competenti ad agevolare con misure  economiche ed altri sostegni, i nuclei familiari, con particolare riguardo alle famiglie numerose, alla protezione della maternità, dell'infanzia e della gioventù, favorendo le iniziative necessarie a tale scopo.

9. Riconosce, garantisce e sostiene la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si sviluppa la personalità umana. Valorizza l'uso del tempo libero promuovendo attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita personale e sociale del cittadino, nonché favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche, del volontariato e dell'associazionismo.

10. Ispira la propria azione alla promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione.  Promuove le trasformazioni economiche, la crescita dell'imprenditorialità singola, associata e cooperativa con l'obiettivo della piena occupazione.

11. Promuove e tutela un equilibrato assetto del territorio e dell’ambiente anche ai fini della tutela della sicurezza dei cittadini, favorisce la conoscenza, la salvaguardia e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali ed archeologiche presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità di vita.

12. Riconosce l’acqua come bene pubblico e si adopera con ogni mezzo al fine di tutelare il suo valore come bene primario di tutta la collettività.

13. Concorre a promuovere e valorizzare la cultura e l'istruzione e a rimuovere le cause che possono ostacolarne il diffondersi, cercando nel contempo di recuperare, valorizzare e promuovere le tradizioni della cultura locale.

14. Concorre, nelle forme ritenute idonee, a garantire la qualità della vita, il diritto alla salute e la tutela delle categorie sociali più deboli, con parti-colare riferimento agli anziani, ai portatori di handicaps e agli emarginati.

15. Riconosce la funzione ed il ruolo delle Organizzazioni sindacali e delle Associazioni di categoria rappresentative su base territoriale e presenti con le loro strutture organizzative.

16. Esercita funzioni proprie nonché le funzioni attribuite o delegate da leggi statali o regionali secondo il principio di sussidiarietà.

17. Svolge tutte le funzioni idonee a soddisfare gli interessi, i bisogni e le esigenze della comunità, con l'obiettivo di realizzare, con il metodo della programmazione,  una migliore qualità della vita.

Art. 3

Territorio

1. Il territorio comunale si estende per  54 Kmq. e confina con i comuni di San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, Lavagno, Belfiore, Caldiero, Ronco all’Adige, Palù e Oppeano.

2. Il Comune di Zevio comprende  il Capoluogo e le frazioni: Bosco, Perzacco, Santa Maria, Volon e Campagnola.

3. Agli abitanti del capoluogo, delle frazioni e delle località sono assicurate forme di partecipazione alle scelte del Comune nei modi stabiliti dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 4

Sede comunale

1. Il Comune ha sede nel capoluogo, in Via Ponte Perez n. 2. 

Presso la sede sono collocati gli Uffici comunali. Possono essere aperti uffici distaccati anche in altre località del territorio con provvedimento motivato della Giunta Comunale.

2. La sede può essere trasferita, con deliberazione del Consiglio Comunale, nell'ambito della competenza dell'ordinamento degli uffici e dei servizi.

3. Presso la sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi istituzionali dell'ente.  Le riunioni, in via straordinaria o per esigenze particolari, possono essere trasferite in altri edifici o luoghi fuori dal territorio comunale.

Art. 5

Stemma, gonfalone

1. Lo stemma ed il gonfalone del Comune sono conformi ai bozzetti allegati che formano parte integrante dello Statuto riconosciuti con decreto del Capo di Governo in data 18 gennaio 1932 e così descritti:

Stemma: di rosso, al destrocherio (all’avambraccio destro) ornato e manicato (con manica) d’argento, impugnante con la mano di carnagione due chiavi decussate (incrociate a forma di X) di argento, con l’ingegno (meccanismo di apertura) all’ingiù. Lo scudo sarà fregiato dalla corona di Comune.”

Gonfalone:  della foggia (forma) rettangolare, sarà formato da un drappo di stoffa di color rosso caricato dello stemma sopradescritto e sormontato dalla iscrizione centrata in argento: “COMUNE DI ZEVIO”.

2. L'uso dello stemma e del gonfalone è disciplinato dall’apposito regolamento

3. L'uso o la riproduzione dello stemma può essere autorizzato con deliberazione della Giunta comunale per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

4. Il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’ente ad una particolare iniziativa.

Art. 6

Rapporti con la Regione, Provincia ed altri Enti

1. Il Comune coopera con la Regione e la Provincia e concorre alla formazione dei programmi sovracomunali che interessano il proprio territorio e lo sviluppo civile, sociale ed economico della propria comunità.

2. Collabora inoltre con altri Comuni ed enti interessati per una coordinata formazione dei piani e dei programmi comunali e per la gestione associata di servizi pubblici e a tale scopo promuove forme di consultazione e di associazione con gli stessi.

Art. 7

Pari opportunità

1. Al fine di assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi delle vigenti leggi, nella Giunta e negli organi collegiali interni ed esterni dell’ente, nonché nelle rappresentanze dell’amministrazione presso enti, aziende ed istituzioni è fatto obbligo agli organi competenti per la nomina o elezione di garantire un’equa rappresentanza di entrambi i sessi.

TITOLO II

ORGANI DEL COMUNE

Art. 8

Forme di garanzie per i cittadini dell’Unione europea e per gli stranieri

1. Al fine di garantire ai cittadini dell’Unione europea e agli stranieri regolarmente soggiornanti i diritti derivanti dai principi sanciti dalla legge, il Comune  riconosce e favorisce i rapporti con l’Amministrazione Comunale  e l’accesso ai pubblici servizi in condizioni di parità di trattamento con i cittadini italiani e può prevedere e disciplinare con apposito regolamento forme di consultazione ed organismi di partecipazione alla vita pubblica locale.

Art. 9

Gli Organi di governo del Comune

1. Sono organi di governo del Comune:  il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco.

CAPO I

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10

Elezione

1. Le norme relative all'elezione, alle cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché alle dimissioni dei Consiglieri comunali sono stabilite dall’articolo 55 e seguenti del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11

Composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Comunale di Zevio  è composto, ai sensi dell’articolo 37 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267  e successive modificazioni ed integrazioni, dal Sindaco e da un numero di  consiglieri pari a quanto stabilito dalle norme di legge vigenti.

2. La durata in carica del Consiglio comunale è stabilita in anni 5.

3. Il Consiglio comunale rimane in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

4. Rimane altresì in carica fino alle elezioni del nuovo, anche in caso di un suo scioglimento anticipato a seguito di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

5. Sono atti urgenti quelli la cui mancata tempestività può arrecare danno al Comune o alla cittadinanza.  Sono atti improrogabili quelli la cui adozione è soggetta a termini di decorrenza o decadenza.

Art. 12

Funzioni ed attribuzioni

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Ente.

2. Gode di autonomia funzionale e organizzativa.

3. L'organizzazione della sua attività nonché l’attribuzione di servizi, attrezzature e risorse finanziarie è disciplinata dall’apposito regolamento di funzionamento dello stesso.

4. Esercita, ai sensi dell’articolo 42 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, la propria competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) Statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti (escluso quello sull’ordinamento degli uffici e dei servizi di competenza della Giunta Comunale), definizione dei criteri generali dell'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) programmi, relazioni previsionali-programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici,  bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni,  rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi,  pareri da rendere per  dette materie;

c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e la Provincia, costituzione e modificazione di forme associative;

d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e di aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione del Comune a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio ed emissione dei prestiti obbligazionari;

i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e di servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione, da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;

n) qualsiasi altro provvedimento che viene demandato al Consiglio dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti.

5. Le deliberazioni in ordine ai suddetti argomenti non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle relative alle variazioni di bilancio, adottate dalla Giunta Comunale, da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l’individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

Art. 13

Prima seduta consiliare – adempimenti

1. Il Sindaco convoca, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, la prima seduta del Consiglio comunale.  La stessa dovrà tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. Nella prima seduta, presieduta dal Sindaco, il Consiglio comunale, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve procedere all’esame della condizione degli eletti e dichiarare l’ineleggibilità di essi quando sussistano le cause previste dall’art. 60 e seguenti del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Nella stessa seduta potranno essere sollevate cause di incompatibilità così come previste dall’art. 63 e seguenti del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità alla procedura prevista dall’art. 69 del medesimo decreto legislativo.

4. Alla prima seduta possono partecipare i consiglieri comunali le cui cause ostative, riguardanti l’incompatibilità e l’ineleggibilità, sono state contestate.

5. Nella stessa seduta, dopo i suddetti adempimenti, il Sindaco presta davanti al Consiglio giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana e, successivamente, comunica la composizione della Giunta Comunale e la nomina del Vice Sindaco.

6. Successivamente ai predetti adempimenti si procederà all’elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale con le modalità previste dal successivo articolo 15 del presente statuto.

Art. 14

Linee programmatiche dell’azione di governo dell’ente

1. Entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data della proclamazione degli eletti, sono presentate al Consiglio Comunale, da parte del Sindaco sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti.

A tal proposito le linee programmatiche di cui al comma 1, devono essere comunicate a tutti i consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio Comunale.

Le proposte di emendamenti dovranno essere presentate al Protocollo del Comune almeno 48 ore prima della data prevista per la seduta del Consiglio.

3. Con cadenza  annuale entro il 30 settembre di ciascun anno, il Consiglio provvede a verificare l’attuazione dei programmi in relazione alle linee programmatiche presentate.

4. E’ facoltà dell’Amministrazione modificare, nel corso della durata del mandato, le proprie linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale, comunicandole al Consiglio comunale.

5. Al termine del mandato politico-amministrativo, il sindaco presenta all’organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 15

Presidenza del Consiglio Comunale

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Comunale, nel proprio seno, nella prima seduta, con votazione a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. Per determinare la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati si fa riferimento alla seguente regola matematica e cioè che nel caso in cui la cifra numerica decimale sia inferiore a cinque si arrotonda per difetto, nel caso in cui sia superiore a cinque si arrotonda per eccesso. Se, dopo due votazioni nessun candidato avrà ottenuto la maggioranza richiesta, nella terza votazione, rimarrà  eletto chi otterrà la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati. Se anche nella terza votazione nessuno risulterà eletto, si procederà di seguito ad altra votazione, nella quale risulterà eletto chi avrà ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti  si considererà eletto il più anziano di età.

In sede di prima applicazione il Presidente del Consiglio Comunale ed il Vice Presidente verranno eletti nella prima seduta dopo l’entrata in vigore del presente Statuto.

2. Il Presidente del Consiglio è organo super partes, garante del rispetto del ruolo dei consiglieri, siano essi di maggioranza o di opposizione nonché delle norme del presente statuto e del regolamento del Consiglio Comunale.

3. Il Presidente del Consiglio è organo istituzionale del Comune ed in particolare:

a) rappresenta il Consiglio Comunale e ne coordina i lavori;

b) garantisce il collegamento del Consiglio con il Sindaco;

c) assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri delle questioni sottoposte al consiglio;

d) propone la costituzione delle commissioni consiliari e cura il coordinamento con le stesse per gli atti che devono essere sottoposti all’assemblea;

e) promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri Comunali;

f) programma i lavori del Consiglio Comunale e ne stabilisce l’ordine del giorno;

g) cura i rapporti del Consiglio con l’organo di revisione economico-finanziario;

h) adempie alle ulteriori funzioni previste dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

i) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;

4. Nel caso di cattivo esercizio delle funzioni proprie del Presidente, lo stesso potrà essere revocato a seguito dell’approvazione, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, di una mozione di sfiducia motivata.

5. L’esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio  comporterà il riconoscimento dell’indennità di funzione mensile secondo quanto previsto dall’art. 5 del D.M. 04.04.2000, n. 119.

Art. 16

Vice Presidenza

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente del Consiglio comunale nello svolgimento delle relative funzioni,  in caso di assenza o impedimento. Spetta, altresì, al Vice Presidente, la presidenza dell’assemblea in caso di revoca o decadenza del Presidente, fino all’elezione del nuovo Presidente.

2. Nel caso di assenza od impedimento sia del Presidente che del Vice Presidente, le funzioni saranno svolte dal Consigliere Anziano o, in caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, dal Consigliere che nella graduatoria di anzianità, determinata ai sensi di legge, occupa il posto successivo. 

3. Il Vice Presidente verrà eletto dal Consiglio Comunale, tra i Consiglieri di minoranza, su proposta di questi, nella prima seduta, con votazione successiva a quella per l’elezione del Presidente e la votazione sarà effettuata esclusivamente, dai consiglieri di minoranza.

4. Nel caso di cattivo esercizio delle funzioni proprie del Vice-Presidente, lo stesso potrà essere revocato a seguito dell’approvazione, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, di una mozione di sfiducia motivata.

5. E’ immediata la decadenza dalla carica di Vice Presidente del Consiglio nel caso in cui lo stesso passi tra le file della maggioranza.

Art. 17

Funzionamento del Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio, che ne determina l’ordine del giorno. In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio tali attività saranno esercitate dal Vice Presidente del Consiglio o in caso di assenza anche di quest’ultimo dal Consigliere Anziano (inteso come colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale alle elezioni).

2. Il Consiglio Comunale si riunisce in sedute “ordinarie”,  “straordinarie” e “d’urgenza”. L’apposito Regolamento sul funzionamento del Consiglio determinerà i tempi e le modalità di convocazione dei tre tipi di sedute.   Con lo stesso Regolamento verranno regolati lo svolgimento dei lavori consiliari, la pubblicità delle sedute, il numero legale per la validità delle stesse  nonché la stesura dei verbali.

3. Quando lo richieda 1/5 dei consiglieri in carica, cioè tre consiglieri in carica o il Sindaco,  il Presidente del Consiglio  è tenuto a riunire il Consiglio, entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, inserendo nell’ordine del giorno l’esame delle questioni richieste.

4. Il Consiglio Comunale può avvalersi di Commissioni costituite nel proprio seno, con criterio proporzionale, per l’esame di materie o di argomenti stabiliti nell’apposito regolamento.

5. Le sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni sono pubbliche salvo i casi previsti dal Regolamento.

6. Il Consiglio Comunale, di norma, vota in modo palese. Il Regolamento stabilisce i casi nei quali le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto.

Art. 18

Garanzia delle minoranze e controllo consiliare

1. Il Consiglio Comunale potrà, a maggioranza assoluta dei suoi membri, istituire al proprio interno, Commissioni di indagine sull’attività dell’Amministrazione.

2. La Presidenza di dette commissioni, aventi funzioni di controllo o di garanzia, sarà affidata a membri delle opposizioni

Art. 19

Conferenza dei capigruppo consiliari

1. I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.

2. I capigruppo consiliari ed il Presidente del Consiglio costituiscono un organismo denominato “conferenza dei capigruppo”.

3. La conferenza è presieduta dal presidente del consiglio o da chi legalmente lo sostituisce.

4. Le competenze e le modalità funzionali della conferenza sono stabilite dall’apposito regolamento consiliare.

Art. 20

Attività regolamentare per l’applicazione di sanzioni

1. Il Consiglio Comunale, nel caso in cui non sia espressamente prevista nei regolamenti comunali l’entità della sanzione pecuniaria amministrativa, potrà, con apposita deliberazione, stabilire le sanzioni riguardanti le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali, nei limiti previsti dall’articolo 16 della Legge  16 gennaio 2003 n. 3.

CAPO II

CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 21

Consiglieri comunali

1. La posizione giuridica ed il trattamento economico dei consiglieri comunali sono regolati dalla legge.

2. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intera comunità ed esercita le funzioni senza vincolo di mandato.

3. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione degli eletti; in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.

4. Il sistema di elezione, il numero, i requisiti di eleggibilità ed i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri comunali sono stabiliti dalla legge.

5. Ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

6. I consiglieri comunali non sono tenuti a specificare i motivi della richiesta di accesso agli atti, né l’interesse alla stessa. In nessun caso il consigliere potrà far uso privato delle notizie e dei documenti acquisiti. Non possono essere oggetto dell’accesso i soli atti sottratti per espressa indicazione di legge.

Art. 22

Diritti e doveri  - Partecipazione alle sedute

1. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla competenza deliberativa del Consiglio Comunale, del quale possono chiedere la convocazione secondo le modalità previste dal 2° comma dell’art. 39 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni nonché ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti, tutti gli atti, le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

3. Possono proporre candidature per le nomine di competenza del Consiglio Comunale.

4. I consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio comunale e delle commissioni  delle quali siano membri.

5. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consiliari consecutive sono dichiarati decaduti con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

6. L’apposito Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale specificherà le modalità operative di quanto previsto nei commi del presente articolo.

Art. 23

Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate al Presidente del Consiglio Comunale.  Le stesse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

2. Le dimissioni debbono essere protocollate immediatamente, nell’ordine temporale di presentazione.

3. Il Consiglio Comunale, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni, così come risulta dal protocollo.

4. Qualora presentino le dimissioni la metà più uno dei consiglieri comunali assegnati, escludendo dal conteggio il Sindaco, il Consiglio Comunale viene sciolto con le procedure di cui all’articolo 141 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Nel suddetto caso le dimissioni debbono essere presentate contestualmente o con atti separati, purchè contemporaneamente e personalmente presentati al protocollo, con identificazione da parte del funzionario addetto, o per interposta persona purché autenticate con data certa e con l’indicazione delle generalità dell’intermediario.

Art. 24

Assistenza processuale

1. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l’assistenza in sede processuale al Sindaco, agli Assessori, al Presidente del Consiglio e ai Consiglieri Comunali che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile e penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con il Comune.

2. Solo nel caso di sentenza definitiva di assoluzione con formula piena il Comune non richiederà all’amministratore gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni ordine di giudizio.

CAPO III

GIUNTA COMUNALE

Art. 25

Nomina e durata in carica

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di Assessori previsto dalla normativa vigente, comprendendo nel computo il Vice Sindaco e garantendo, obbligatoriamente, l’equa rappresentanza di entrambi i sessi così come previsto dalla vigente normativa.

2. Il Sindaco potrà nominare un Assessore esterno in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nel limite numerico previsto dal comma 1 del presente articolo.

3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio Comunale ed intervenire nella discussione, ma non  hanno diritto di voto. In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.

4. L’Assessore esterno partecipa alle sedute della Giunta Comunale con diritto di voto mentre partecipa alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto, anche se ha facoltà di intervenire nella discussione.

5. La Giunta Comunale rimane in carica sino all’elezione del nuovo Sindaco.

Art. 26

Ruolo e competenze

1. La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l’azione dell’apparato amministrativo attraverso specifici atti e direttive, nonché svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo, a cui riferisce periodicamente.  Delibera altresì i regolamenti rimessi dalla legge alla propria competenza.

2. La Giunta ha competenza su tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, comma 1 e 2 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze del Sindaco o degli organi di decentramento.

3. Le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari, contestualmente all’affissione all’Albo comunale on-line nonché ai consiglieri che ne facciano esplicita richiesta anche attraverso sistemi informatici.

4. Le deliberazioni adottate dalla Giunta sono messe a disposizione dei Consiglieri comunali mediante deposito dei relativi testi presso l’Ufficio di Segreteria.

Art. 27

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o da chi ne fa le veci in caso di sua assenza o impedimento.

2. Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche ed hanno il carattere della riservatezza e gli assessori sono tenuti al segreto d’ufficio.

3. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite dalla stessa con disposizioni  che potranno essere, eventualmente, previste in un apposito regolamento.

4. La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni. Delibera con l’intervento della maggioranza dei componenti in carica, a maggioranza di voti espressi in modo palese, salvo il caso di deliberazioni concernenti persone.   In caso di parità di voti prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua  vece.

Art. 28

Ruolo e compiti degli Assessori

1. Gli Assessori, compreso il Vice Sindaco, hanno il compito  di sovraintendere ciascuno ad un particolare settore di amministrazione o ad una specifica area d’interesse, dando impulso all’attività degli uffici nel rispetto degli indirizzi e dei programmi stabiliti dagli organi di governo del Comune, nonché vigilando sul corretto esercizio dell’attività amministrativa e di gestione.

2. In relazione alle materie affidate alla loro cura, gli Assessori possono impartire specifiche direttive ai Dirigenti/Responsabili dei servizi, al fine di precisare obiettivi di gestione ed elementi riconducibili all’indirizzo politico-amministrativo.

Art. 29

Dimissioni degli Assessori e loro revoca

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore devono essere presentate dall’interessato, in forma scritta, al Sindaco, tramite il protocollo generale.  Esse diventano efficaci dal momento in cui sono registrate al protocollo.

2. Il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori dimissionari o cessati dall’Ufficio per altra causa, con provvedimento espresso e dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale nella sua prima adunanza successiva alla revoca.

CAPO IV

IL SINDACO

Art. 30

Ruolo istituzionale e funzioni del Sindaco

1. Il Sindaco è il capo dell’Amministrazione comunale, della quale è organo responsabile e della quale interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa. E’ rappresentante legale dell’ente, anche in giudizio ed è l’organo responsabile dell’Amministrazione.

2. Il Sindaco esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o conferite al Comune.

3. Il Sindaco esercita altresì le funzioni che gli sono attribuite dalla legge quale Autorità Locale e quale Ufficiale di Governo, con particolare riferimento a quanto previsto rispettivamente dall’art. 50 e dell’art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Il Sindaco promuove e coordina l’azione dei singoli Assessori, in attuazione alle determinazioni del Consiglio e della Giunta, nonché in relazione alle proprie responsabilità di direzione della politica generale dell’Ente. Sovrintende in via generale al funzionamento degli uffici e dei servizi del Comune, impartendo a tal fine direttive al Segretario Generale.

5. Il Sindaco può delegare ai singoli Assessori e ai Dirigenti/Responsabili dei servizi l’adozione degli atti espressamente attribuiti alla sua competenza.  Agli Assessori il Sindaco può altresì delegare l’esercizio delle funzioni di ufficiale di governo di cui all’art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 31

Rappresentanza legale

1. La rappresentanza legale del Comune spetta al Sindaco ed ai Dirigenti/Responsabili dei servizi, nei casi previsti dalla legge.

2. Alla Giunta Comunale spetta la decisione di stare in giudizio per conto dell’Amministrazione Comunale.

3. Il Sindaco può delegare, con proprio atto, la rappresentanza in sede processuale ai Dirigenti/Responsabili dei servizi del Comune.

4. In attuazione di quanto previsto dal precedente comma 3, il Dirigente/Responsabile del servizio delegato, può sottoscrivere la procura alle liti.

Art. 32

Rapporti con gli Assessori, con la Dirigenza ed i Responsabili dei servizi

1. In relazione alle attività istituzionali del Comune, il Sindaco svolge attività d’impulso rispetto alla Giunta ed ai singoli Assessori affinchè, nella realizzazione dei programmi e delle iniziative progettuali, sia assicurata l’unità dell’attuazione dell’indirizzo politico-amministrativo.

2. Il Sindaco collabora nei confronti dei Dirigenti/Responsabili dei servizi al fine di assicurare il buon funzionamento ed il regolare sviluppo dell’attività amministrativa, controllando, anche attraverso supporti valutativi qualificati, la coerenza dell’azione gestionale con le decisioni degli organi di governo dell’Ente ed impartendo specifiche direttive agli stessi.

Art. 33

Vice Sindaco ed esercizio di funzioni vicarie

1. Il Vice Sindaco svolge funzioni vicarie del Sindaco, sostituendolo in caso di sua assenza, impedimento o sospensione dall’esercizio delle funzioni ad esso demandate. 

2. In caso di assenza del Sindaco e del Vice Sindaco le relative funzioni sono svolte dall’Assessore Anziano (colui che nelle elezioni ha ottenuto la maggiore cifra individuale).

3. Il Vice Sindaco provvede alla sostituzione del Sindaco, fino alla nuova elezione, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale per impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del medesimo.

Art. 34

Consiglieri incaricati

1. Fatte salve le attribuzioni degli Assessori, nonché le competenze gestionali dei Dirigenti/Responsabili dei servizi, il Sindaco può affidare con proprio atto, ad uno o più Consiglieri, compiti specifici, definendo le modalità di svolgimento ed i termini di esercizio delle particolari attività.

2. I compiti di cui al comma 1 non possono comunque comportare per il Consigliere a cui siano affidati l’esercizio di poteri di rappresentanza istituzionale dell’Ente o di sostituzione del Sindaco in funzione vicaria.

3. L’attività svolta dai Consiglieri incaricati non comporta la corresponsione di alcuna indennità o di gettoni di presenza.

Art. 35

Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene posta in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. L’approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio comunale e, quindi, la nomina di un Commissario ai sensi dell’art. 141 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO V

CONDIZIONE GIURIDICA DEGLI AMMINISTRATORI DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 36

Condizione giuridica degli Amministratori del Comune

1. La condizione giuridica dei Consiglieri, del Sindaco e degli Assessori,  quali gli obblighi specifici, il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità, sono disciplinati dagli articoli dal nr. 77 al nr. 87 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il comportamento degli Amministratori del Comune nell’esercizio delle proprie funzioni deve essere improntato all’imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nonché al rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione.

Art. 37

Astensione obbligatoria

1. 1. Ai sensi del comma 2° dell’articolo 78 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, gli Amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al 4° grado.

2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

3. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

4. Al sindaco, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenza presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del comune.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 38

Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’amministrazione dell’ente al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di volontariato nonché nel diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo mediante le consultazioni e la presentazione di istanze, petizioni e proposte.

3. Il Consiglio Comunale, al fine di garantire le finalità di cui al comma 1 agevola la fruizione di strutture comunali per il corretto e proficuo svolgimento di incontri e favorisce l’utilizzo di spazi informativi idonei finalizzati alla partecipazione  dei cittadini, gruppi e associazioni che ne facciano formale richiesta.

Art. 39

Forme associative – Albo delle Associazioni

1. Il Comune valorizza le libere forme associative della popolazione e le organizzazioni di volontariato, facilitandone la comunicazione con l’Amministrazione e promuovendone la partecipazione attiva alla vita amministrativa dell’Ente.

2. A tal fine istituisce l’Albo delle Associazioni al quale possono essere iscritte tutte le associazioni che operano sul territorio comunale, comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Per ottenere l’iscrizione è necessario che l’associazione depositi al Comune copia dello statuto e del bilancio, comunicando inoltre la sede, il nominativo del legale rappresentante  e tutti i dati identificativi della stessa.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con il dettato costituzionale, con le norme vigenti e il presente Statuto o aventi fini di lucro.

5. Il Comune può avvalersi  della Pro-Loco e delle altre associazioni presenti nel territorio per l’espletamento dei servizi pubblici o di interesse pubblico o per la realizzazione di specifiche iniziative anche mediante apposite convenzioni.

6. Il Comune può erogare alle associazioni non aventi fine di lucro ed  aventi sede ed operanti nel territorio, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa e mettere a loro disposizione le strutture e le attrezzature di cui dispone, nel rispetto delle modalità previste in apposito regolamento in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità  in funzione delle finalità dell’Associazione stessa.

Art. 40

Forum delle Associazioni

1. Il Forum è l’Assemblea dei rappresentanti di tutte le associazioni del territorio iscritte all’Albo delle associazioni.

2. Il Forum viene convocato almeno due volte l’anno dal Sindaco o da un suo delegato, al fine di rendere edotte le associazioni sui principali atti approvati dal Consiglio, dopo l’approvazione dei seguenti atti:  Bilancio di Previsione e Rendiconto della Gestione, Piano di Assetto del Territorio, disposizioni statutarie o regolamentari per quanto riguarda gli istituti di partecipazione, realizzazione di impianti produttivi che possono provocare elevati rischi ambientali.

3. Il Sindaco inoltre convoca il Forum per sentire la sua opinione, in altri casi di particolare interesse generale legati alla crescita civile e sociale della comunità zeviana.

4. Il Forum nomina tra i rappresentanti delle Associazioni il Presidente ed il Segretario.

5. Il funzionamento del Forum è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 41

Consulte

1. Il Comune può istituire consulte tematiche permanenti su temi di grande rilevanza per la comunità locale, quali sedi di confronto continuo con la popolazione e con le forme aggregative dei cittadini, con la partecipazione di rappresentanti dell’Amministrazione e delle Associazioni interessate alla materia.

2. A titolo indicativo e secondo le necessità, potranno essere istituite consulte per le attività produttive, dello sport e tempo libero, della Famiglia,  della cultura e istruzione, delle attività sociali e del volontariato, nonché in materia ambientale.

3. Oltre alle suddette consulte, il Comune favorirà la costituzione di Consulte di Frazione determinandone le modalità di nomina con apposito regolamento.

4. La composizione, le finalità e modalità per il funzionamento delle singole consulte saranno normate dal Consiglio comunale nel momento stesso della loro istituzione.

Art. 42

Forme di consultazione della popolazione

1. In quelle materie di esclusiva competenza locale che l’Amministrazione ritiene essere di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative possono essere avviate forme diverse di consultazione della popolazione.

2. Le consultazioni popolari sono indette dal Consiglio Comunale, su autonoma iniziativa o su proposta della Giunta. Possono svolgersi secondo la forma del confronto diretto, tramite assemblea o della interlocuzione attraverso questionari ed essere limitate a parte del territorio, a categorie od associazioni di cittadini interessati.

3. Le modalità per la realizzazione delle consultazioni sono disciplinate da specifico regolamento assicurando, in ogni caso, la più larga pubblicità.

4. Le osservazioni, i suggerimenti e le proposte dei cittadini formano oggetto di attenzione da parte dell’organo di governo interessato, il quale dà comunque riscontro ai proponenti sui loro interventi, indicando gli uffici preposti a seguire le pratiche.

5. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, il Sindaco provvede al riscontro mediante forme di pubblicità idonee.

6. Le consultazioni non possono avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 43

Procedura per l’ammissione di istanze, petizioni e proposte

1. Qualunque cittadino può presentare al Sindaco istanze in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa alla cui conoscenza è interessato.

2. Più cittadini residenti o che operano nel territorio comunale, possono presentare petizioni o proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

3. La petizione è presentata per sollecitare l’intervento dell’organo competente su questioni di interesse comune. La raccolta delle adesioni può avvenire senza particolari formalità mediante l’indicazione delle generalità (nome, cognome e indirizzo) e la sottoscrizione in calce al testo comprendente le richieste rivolte all’Amministrazione.

4. La petizione è indirizzata al Sindaco il quale, entro 15 giorni, la assegna in esame all’organo competente.

5. La proposta, presentata da non meno di 100 elettori del Comune,  è volta a far adottare atti amministrativi di competenza del Comune.  Essa deve essere redatta in modo dettagliato e chiara sul contenuto dispositivo.  Il Sindaco, ottenuto il parere degli uffici competenti, trasmette la proposta all’organo competente entro 30 giorni dal ricevimento.

6. L’organo di governo competente, oltre alla collaborazione degli uffici, può avvalersi di contributi esterni e sentire una rappresentanza dei proponenti, in via formale, entro 60 giorni dal ricevimento della proposta.

7. Il contenuto della decisione dell’organo competente, unitamente al testo della proposta, è pubblicizzato mediante affissione all’Albo Pretorio e negli appositi spazi destinati all’informazione e, comunque, in modo tale da permettere la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del comune.

8. Alle istanze, petizioni e proposte il Sindaco fornisce risposta, di norma, entro 30 giorni dal ricevimento, comunicando ai richiedenti l’iter della pratica, l’ufficio preposto ed il responsabile del procedimento.

9. Nel caso di atti di competenza del Consiglio o della Giunta comunale, il Sindaco provvede a dare comunicazione ai cittadini interessati, informandoli per iscritto, nei 15 giorni successivi all’adozione del provvedimento.

Art. 44

Referendum

1. La partecipazione della popolazione alla determinazione delle scelte fondamentali del Comune può essere sviluppata anche attraverso referendum consultivi e propositivi.

2. I referendum devono essere indetti dal Sindaco, su proposta del Consiglio comunale o a richiesta del 15% degli iscritti nelle liste elettorali.

3. Non possono, comunque, essere sottoposti a referendum, in qualsiasi sua forma:

a) lo statuto, i regolamenti adottati dal Consiglio e dalla Giunta comunale nonché tutti gli atti a valenza normativa generale, compresi il piano di assetto del territorio e gli strumenti urbanistici attuativi dello stesso;

b) il bilancio preventivo nel suo complesso ed il rendiconto della gestione;

c) i provvedimento concernenti le tariffe ed i tributi;

d) i provvedimenti inerenti l’assunzione di mutui o l’emissione di prestiti;

e) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca di rappresentanti del Comune presso società, istituzioni od altri organismi dipendenti, controllati o partecipati;

f) gli atti di gestione adottati dai Dirigenti – Responsabili dei servizi;

g) i provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili del Comune nei confronti di terzi;

h) gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti delle minoranze;

i) i provvedimenti inerenti la concessione di contributi e agevolazioni.

j) gli atti relativi al personale;

k) espropriazioni per pubblica utilità;

l) questioni attinenti alle sanzioni amministrative.

4. Il referendum diventa improcedibile quando l’Amministrazione adotti provvedimenti recanti innovazioni sostanziali e corrispondenti alla volontà espressa dai firmatari. E’ vietata la riproduzione dei referendum sul medesimo argomento per un periodo di anni cinque.

5. Le procedure per l’ammissibilità nonché per lo svolgimento del referendum saranno disciplinate dall’apposito regolamento che provvederà anche alla determinazione dei criteri inerenti alla formulazione del quesito, nonché provvederà a determinare le modalità per la raccolta e l’autenticazione delle firme del referendum, nonché per lo svolgimento delle operazioni di voto.

CAPO II

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 45

Diritto di partecipazione

1. Il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e dei soggetti comunque interessati, secondo i principi stabiliti dalla legge e nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto, ai procedimenti amministrativi.

2. Ove non sussistano le ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, ovvero di opportunità, la notizia dell’inizio del procedimento è comunicata, altresì ai soggetti diversi dai suoi diretti destinatari, individuati o facilmente individuabili, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3. Hanno facoltà di intervenire nel procedimento i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, legalmente riconosciuti, qualora dal provvedimento  possa loro derivare un pregiudizio.

4. Il Comune assicura la partecipazione dei cittadini ai processi di pianificazione e programmazione secondo i principi del giusto procedimento.

5. La possibilità di partecipazione al procedimento amministrativo è assicurata anche quando ricorrano oggettive ragioni di somma urgenza, mediante la presentazione di memorie sintetiche ed osservazioni.

Art. 46

Comunicazione avvio procedimento

1. Il Comune, secondo le norme previste dall’apposito regolamento, provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento, sia in caso di attivazione ad istanza di parte sia in caso di attivazione mediante comunicazione personale, nella quale debbano essere indicati:

a) l’oggetto del procedimento promosso;

b) l’ufficio e la persona responsabile del procedimento;

c) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti e quant’altro previsto dalla vigente normativa in materia.

2. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, gli elementi di cui al precedente comma debbono essere resi noti mediante forme di pubblicità idonee.

Art. 47

Partecipazione ai procedimenti

Accordi – Recessi – Controversie

1. Il soggetto destinatario del provvedimento finale può prendere parte al procedimento mediante presentazione di memorie e rapporti. Egli ha altresì diritto ad esser ascoltato dal responsabile del procedimento stesso su fatti e temi rilevanti ai fini dell’adozione del provvedimento finale, nonché ad assistere ad accertamenti ed ispezioni condotti in sede di istruttoria procedimentale.

2. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate, senza pregiudizio dei diritti di terzi e, in ogni caso, nel perseguimento del pubblico interesse, possono concludersi accordi con le modalità previste dal regolamento con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

3. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti; ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

4. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi, secondo le modalità previste dal relativo regolamento.

5. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l’Amministrazione può recedere unilateralmente dall’accordo, salvo l’obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

6. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Art. 48

Limiti al diritto di partecipazione

1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell’attività diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

2. Dette disposizioni non si applicano, altresì, ai procedimenti tributari per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.

3. Per quanto non sia già direttamente stabilito dalla legge e dal presente statuto, le ulteriori norme in materia di procedimento amministrativo, di responsabili dei procedimenti e di semplificazione delle procedure sono disciplinate dal relativo regolamento.

CAPO III

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 49

Diritto di accesso

1. Tutti gli atti dell’Amministrazione comunale sono pubblici ad eccezione di quelli aventi destinatario determinato e fatte salve le previsioni di legge e del regolamento sul diritto di accesso per quegli atti la cui diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese o il risultato dell’azione amministrativa.

2. E’ consentito, a tutti coloro che dimostrano in modo plausibile un legittimo interesse alla conoscenza, l’accesso ai documenti amministrativi indicati dall'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni e il diritto di ottenere il rilascio di copie e documenti amministrativi previo pagamento dei soli costi.

3. Il regolamento in materia di procedimento amministrativo e per il diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi stabiliscono i tempi e le modalità per assicurare il diritto di accesso  e per l’esercizio del diritto all’informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull’ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti. 

Art. 50

Diritto di informazione  -  Albo Pretorio on line

1. La pubblicizzazione degli atti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti avviene, di norma, mediante affissione all’Albo Pretorio on-line e deve garantire l’accessibilità e la facilità di lettura.

2. Qualora non sia possibile provvedere, per obiettive difficoltà alla pubblicazione integrale dell’atto come nel caso dei bilanci e dei consuntivi, sarà pubblicato apposito avviso indicando l’ufficio presso il quale se ne può prendere visione integrale.

3. Il Segretario generale vigila sulla pubblicazione degli atti di cui al comma 1, avvalendosi dei dipendenti della segreteria e dei messi notificatori e, su attestazione di questi ultimi, ne certifica la pubblicazione.

4. Le informazioni inerenti all’organizzazione e all’attività dell’Amministrazione Comunale sono rese accessibili ai cittadini in modo trasparente, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, allo scopo di favorire il controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

5. Il Comune favorisce e promuove lo sviluppo di iniziative e progetti per migliorare la comunicazione istituzionale, coinvolgenti anche altre Pubbliche Amministrazioni operanti sul proprio territorio.

6. Al fine di informare i cittadini e promuovere la partecipazione popolare all’Amministrazione dell’Ente, il comune può predisporre adeguati spazi (come per esempio bacheche) per la comunicazione delle attività dei gruppi consiliari nel capoluogo e nelle frazioni.

CAPO IV

DIFENSORE CIVICO

Art. 51

Difensore Civico

1. Il Comune di Zevio potrà istituire l’ufficio del Difensore Civico al fine di contribuire a garantire l’imparzialità ed il buon andamento dell’Amministrazione Comunale, nonché degli organismi controllati, dipendenti e partecipati dall’Ente.

2. Le modalità di elezione, durata, ruolo e poteri, ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il trattamento economico saranno previsti nell’apposito regolamento.

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DIRIGENZA

CAPO I

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI ED ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 52

Ordinamento degli Uffici e Servizi

1. L’ordinamento degli uffici e servizi del Comune di Zevio è disciplinato da apposito regolamento in osservanza di quanto stabilito dalla normativa in materia, nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio Comunale ed in base a criteri di autonomia, flessibilità delle componenti strutturali, funzionalità ed economicità di gestione, di professionalità e responsabilità, nonché in conformità ai principi per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di governo mentre la gestione spetta ai Responsabili dei servizi aventi funzioni dirigenziali.

Art. 53

Elementi generali dell’organizzazione

1. L’Amministrazione Comunale sviluppa la sua azione attraverso unità organizzative preposte all’assolvimento autonomo e compiuto di una o più attività omogenee, inerenti una molteplicità di competenze e di obiettivi.

2. Le principali unità organizzative sono individuate in un organigramma con riferimento alla loro complessità e dimensione in relazione alle funzioni svolte, distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali o di supporto.

3. Le unità organizzative nelle quali si articola l’organizzazione dell’Amministrazione comunale sono affidate alla responsabilità di un funzionario al quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 54

Conferenza dei responsabili delle unità organizzative

1. E’ istituita la conferenza dei responsabili delle unità organizzative. Essa opera sotto la presidenza del segretario comunale che la convoca, la coordina e la dirige.

2. Si riunisce almeno due volte al mese per verificare la funzionalità delle unità organizzative e il raggiungimento degli obiettivi fissati dall’amministrazione; formula proposte circa l’organizzazione dei servizi e riferisce alla giunta comunale sui propri lavori. Della convocazione della conferenza vengono resi edotti il sindaco e la giunta comunale per consentire loro la partecipazione ai lavori.

Art. 55

Strutture comuni

1. Nell’ambito delle forme di collaborazione con altri Enti Locali, l’Amministrazione promuove la costituzione di strutture comuni, composte da dipendenti dei singoli Enti, con funzioni strumentali ed istruttorie, in ordine a politiche ed opere rivolte all’intera comunità locale.

CAPO II

LA DIRIGENZA – RUOLI E RESPONSABILITA’

Art. 56

Ruolo della Dirigenza

1. I funzionari ai quali sono state attribuite le funzioni dirigenziali sono responsabili della gestione amministrativa dell’azione del Comune, tradotta in atti e sviluppata attraverso la direzione delle strutture organizzative.

2. Il regolamento specifica, nel rispetto di quanto disposto dal presente Statuto, le attribuzioni ed i compiti dei funzionari preposti alle varie articolazioni organizzative del Comune.

Art. 57

Incarichi dirigenziali

1. L’attribuzione della responsabilità di direzione delle strutture in cui si articola l’organizzazione dell’Amministrazione Comunale spetta al Sindaco, che la conferisce, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo.  L’attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

2. La responsabilità di direzione di una struttura organizzativa è attribuita a tempo determinato e deve essere espressamente rinnovata. L’incarico può essere revocato nei casi previsti dall’art. 109 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

3. La copertura dei posti di direzione di struttura organizzativa, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire anche mediante stipulazione di un contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, con un soggetto in possesso di elevata esperienza e qualificazione professionale, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica e dal ruolo da ricoprire.

Art. 58

Funzione dirigenziale

1. Per l’attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi di governo del Comune, i funzionari ai quali sono state attribuite le funzioni dirigenziali assumono la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, nell’ambito delle rispettive competenze ed in conformità allo Statuto ed ai regolamenti.   In quest’ottica adottano tutti gli atti necessari ed opportuni, ivi compresi quelli che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno e che comportino l’esercizio di poteri discrezionali secondo modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

2. I funzionari ai quali sono state attribuite le funzioni dirigenziali, in particolare, coordinando e dando impulso all’attività degli uffici e servizi cui sono preposti, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull’Ordinamento degli uffici e sevizi, adottano gli atti e realizzano le attività ad essi attribuite dall’articolo 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Ai funzionari ai quali sono state attribuite le funzioni dirigenziali spetta altresì:

a)    l’adozione degli atti ad essi delegati dal Sindaco;

b)    i compiti e le funzioni esplicitanti le varie forme di collaborazione con il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio in relazione allo svolgimento dell’attività amministrativa, con particolare riguardo alla predisposizione ed all’attuazione di programmi e progettualità complessi;

c)    lo sviluppo di ogni attività utile a dare attuazione a progettualità e programmi specifici dei quali il Comune sia soggetto promotore o partecipante in ambito comunitario, nazionale o regionale.

4. I funzionari aventi funzioni dirigenziali esercitano le competenze ad essi attribuite nel rispetto di criteri di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, nonché svolgendo la loro azione con riguardo alle direttive impartite dal Sindaco e dagli Assessori di riferimento.

Art. 59

Responsabilità dirigenziale

1. I funzionari ai quali sono state attribuite le funzioni dirigenziali sono responsabili del risultato dell’attività svolta in relazione agli obiettivi, con particolare riferimento allo svolgimento della propria azione secondo criteri di correttezza amministrativa e di efficienza della gestione.

2. I risultati dirigenziali sono valutati con riferimento alle prestazioni svolte in ordine alla realizzazione di programmi e progetti dell’Amministrazione Comunale ed ai comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane ed organizzative ad essi assegnate.

3. La valutazione dei funzionari aventi funzioni dirigenziali, disciplinata dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e da linee d’indirizzo adottate dagli organi di governo, è sviluppata periodicamente tenendo particolarmente conto dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione.

4. Qualora la valutazione dei risultati dirigenziali faccia emergere il mancato raggiungimento, al termine dell’esercizio finanziario, degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione, nei confronti del funzionario avente funzioni dirigenziali interessato, previa verifica e contraddittorio con lo stesso in ordine ai presupposti della valutazione, possono essere adottati tutti i provvedimenti necessari a far valere la sua responsabilità.

Art. 60

Segretario Generale e Vice Segretario

1. Le attribuzioni, le responsabilità e lo stato giuridico ed economico del Segretario Generale sono stabilite dalla legge cui compete, inoltre, di determinare le sanzioni disciplinari, la nomina, la cessazione e la revoca.

2. Fatte sempre salve le specifiche disposizioni di legge, il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alla normativa vigente.

3. Il Segretario Generale:

  1. sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei funzionari ai quali sono state attribuite le funzioni dirigenziali e ne coordina l’attività;

  2. svolge attività di qualificata consulenza giuridica per gli Amministratori ed i funzionari aventi funzioni dirigenziali, potendo, su richiesta, esprimere specifici pareri motivati su atti e questioni ad esso sottoposti;

  3. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

  4. dirime i conflitti di attribuzione e di competenza fra gli uffici;

  5. sovrintende l’attività delle varie articolazioni organizzative del Comune per le materie attinenti il coordinamento dei procedimenti, per il raggiungimento del massimo livello di efficienza ed efficacia.

  6. esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

  7. provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e sovrintende alla gestione dell’Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza;

  8. predispone il piano dettagliato di obiettivi e propone il Piano Esecutivo di Gestione;

  9. sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei funzionari responsabili di settore e ne coordina l’attività anche attraverso sedi di confronto permanenti.

4. Il Sindaco può nominare un Vice Segretario con il compito di coadiuvare il Segretario Generale nonché di sostituirlo in via generale per tutte le funzioni ad esso spettanti in base alla legge, allo Statuto o ai regolamenti, in caso di vacanza, assenza o impedimento.   Il Vice Segretario è scelto tra uno dei dirigenti responsabili di struttura.

TITOLO V

ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE COMUNALE

Art. 61

Servizi Pubblici

1. Il Comune di Zevio, nell’ambito delle proprie competenze, gestisce i servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della propria comunità.

2. I servizi pubblici si dividono in:

- servizi di rilevanza economica

- servizi privi di rilevanza economica.

Art. 62

Servizi di rilevanza economica

1. Sono quei servizi che vengono gestiti ed erogati a mezzo di reti od impianti nonché quelli che saranno definiti dalle norme statali.

2. Per detti servizi valgono le disposizioni previste per i singoli settori, sia nazionali che comunitarie, nonché quanto previsto dall’articolo 113 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

3. La proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni non può essere ceduta, salvo il caso in cui il Comune, associandosi con altri enti locali, partecipi a società di capitali mantenendo la maggioranza delle azioni, maggioranza che è incedibile.

Art. 63

Servizi privi di rilevanza economica

1. Sono tutti quei servizi distribuiti in forma diversa da quelli di cui all’articolo precedente.

2. Questi servizi sono gestiti mediante affidamento diretto a:

  1. istituzioni

  2. aziende speciali, anche consortili

  3. società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile.

3. Può essere gestito in economia quel servizio che per dimensione o caratteristiche non è opportuno affidare ai soggetti di cui al comma 2.

Art. 64

Servizi Culturali  e del Tempo Libero

1. Questi servizi possono essere affidati ad associazioni o fondazioni all’uopo costituite o partecipate.

2. Sia questi servizi che quelli di cui all’articolo precedente possono essere affidati a terzi in base a procedure ad evidenza pubblica.

Art. 65

Aziende Speciali

1. L’azienda speciale è ente strumentale del Comune, dotata di propria personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.

2. Gli organi dell’Azienda sono:

  • il consiglio di amministrazione

  • il presidente

  • il direttore.

3. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da un numero pari di consiglieri non superiori a 3 in possesso delle condizioni di eleggibilità a consigliere comunale.

4. Sia il Presidente che il Consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco e scelti fra persone non appartenenti al Consiglio Comunale.  Almeno un componente spetta alle opposizioni ed è  proposto sulla base di una terna di nomi.

5.  Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per lo stesso periodo del sindaco che lo ha nominato e, comunque, fino all’insediamento dei successori.

6. Il Sindaco, sentito il Consiglio Comunale, può revocare il Presidente ed i singoli membri del consiglio di amministrazione  per i seguenti motivi:

  • gravi violazioni di legge o regolamenti

  • accertata inefficienza

  • accertata violazione della non conformità delle proprie azioni rispetto a quelle stabilite, con gli indirizzi generali, dal Comune.

7. Lo statuto ed il regolamento disciplinano l’ordinamento ed il funzionamento dell’azienda.

Art. 66

Istituzioni

1. Le istituzioni possono essere costituite per lo svolgimento delle attività volte all’esercizio di servizi sociali a rilevanza non imprenditoriale.

2. La competenza è individuata della deliberazione istitutiva.

3. Sono organi dell’Istituzione:

  • il consiglio di amministrazione

  • il presidente

  • il direttore.

4. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da un numero pari di consiglieri non superiori a 3, in possesso delle condizioni di eleggibilità a consigliere comunale.

5. Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco e scelti fra persone non appartenenti al Consiglio Comunale.   Almeno un  componente spetta alle opposizioni ed è  proposto sulla base di una terna di nomi.

6. Il Consiglio di amministrazione resta in carica per lo stesso periodo del Sindaco che lo ha nominato e, comunque, fino all’insediamento dei successori.

7. Il Sindaco, sentito il Consiglio Comunale, può revocare il Presidente ed i singoli membri del consiglio di amministrazione  per i seguenti motivi:

  • gravi violazioni di legge o regolamenti

  • accertata inefficienza

  • accertata violazione della non conformità delle proprie azioni rispetto a quelle stabilite, con gli indirizzi generali, dal Comune.

8. L’istituzione ha un direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Può essere assunto per concorso pubblico o nominato dal Consiglio Comunale tra i funzionari con qualifica apicale.

9. L’organizzazione interna dell’istituzione nonché i rapporti con il Comune sono disciplinati dal regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

10. Il Consiglio Comunale approva le delibere dell’istituzione relative al bilancio, al consuntivo ed ai programmi.

11. Il revisore del conto è lo stesso revisore che svolge le sue funzioni per il comune e che viene nominato ai sensi della vigente normativa.

TITOLO VI

FORME ASSOCIATIVE

Art. 67

Convenzioni

1. Per lo svolgimento coordinato di determinati servizi e funzioni l’Amministrazione comunale, ai sensi dell’articolo 30 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, può stipulare apposite convenzioni sia con altri Comuni che con la Provincia.

2. La convenzione deriva da un accordo tra le parti che, assumendo la forma scritta, determina i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. La convenzione, preparata e definita mediante opportune conferenze di servizio tra le parti interessate, viene sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale che delibera a maggioranza assoluta dei votanti.

4. La stipula della convenzione è di competenza del Sindaco.

Art. 68

Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi, il Comune, anche insieme ad altri comuni, ai sensi dell’articolo 31 del D. Lgs.  18.08.2000 n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni ,può costituire consorzi con la Provincia e con altri Comuni, sulla base di una convenzione regolante i rapporti tra gli enti associati e di uno statuto che disciplina l’organizzazione ed il funzionamento del consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto compatibili.  

2. Sono organi del consorzio:

  • l’Assemblea

  • il Consiglio di Amministrazione

  • il Presidente

3. Il Bilancio, il consuntivo, i programmi ed i progetti del consorzio sono trasmessi agli enti aderenti.

Art. 69

Unione di comuni

1. Il Comune di Zevio potrà costituire tra due o più comuni, di norma contermini, un’unione al fine di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni.

2. L’atto costitutivo e lo Statuto sono gli strumenti necessari per il funzionamento dell’Unione e sono approvati dai rispettivi Consigli Comunali con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie ai sensi dell’articolo 6 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L’articolo 32 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni regola i contenuti dello Statuto, la potestà regolamentare ed i principi a cui si deve attenere l’unione.

Art. 70

Accordi di programma

1. L’Amministrazione comunale può concludere, ai sensi dell’articolo 34 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, appositi accordi per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi e di programmi che per la loro realizzazione richiedono l’azione integrata e coordinata di comuni, provincia, regione, amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, nei modi e nelle forme previste dalla legge.

TITOLO VII

ORDINAMENTO PATRIMONIALE, CONTABILE, FINANZIARIO E CONTROLLI INTERNI

CAPO I

PROPRIETA’ COMUNALI

Art. 71

Beni comunali

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.

2. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

3. Per quanto concerne i terreni soggetti agli usi civili, si deve fare riferimento alle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

Art. 72

Beni demaniali

1. Sono demaniali quei beni di proprietà del Comune che appartengono alla tipologia indicata negli articoli 822 e 824 del Codice Civile.

2. La demanialità si estende anche sulle relative pertinenze e servitù eventualmente costituite a favore dei beni stessi.

3. Fanno parte del demanio comunale, in particolare, il mercato ed il cimitero.

4. Tali beni seguono il regime giuridico attribuito loro dalla legge.

Art. 73

Beni patrimoniali

1. I beni appartenenti al Comune che non sono soggetti al regime del demanio pubblico costituiscono il patrimonio del Comune stesso.

2. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico o in quanto rivestono un carattere pubblico.

3. Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono una utilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni.

4. I principi espressi nei commi precedenti saranno definiti nel regolamento di contabilità.

Art. 74

Inventari

1. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, deve essere redatto un apposito inventario.

2. L’inventario va compilato secondo quanto stabilito dall’articolo 75 del vigente Regolamento comunale di contabilità.

3. Il funzionario dirigente dell’U.O. Economico Finanziaria è responsabile  della corretta tenuta dell’inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.

4. L’attività gestionale dei beni, intesa quale sistema di aggiornamento dell’inventario dei beni medesimi sono disciplinati dal regolamento di contabilità, nell’ambito dei principi di legge.

Art. 75

Disciplina dei contratti

1. Il Comune, nel rispetto della normativa vigente,  del regolamento comunale per la disciplina dei contratti e del regolamento comunale per l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di beni e servizi,  provvede agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti, all’assunzione di mutui, alle locazioni e alle altre attività necessarie al perseguimento dei suoi fini istituzionali.

2. Il contratti del Comune devono essere preceduti da apposita determinazione del responsabile competente nella quale devono essere indicati il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma, le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente.

CAPO II

GLI STRUMENTI ECONOMICO – FINANZIARI

Art. 76

Risorse economico - finanziarie

1. I principi generali dell’ordinamento della finanza del Comune di Zevio sono disciplinati nella parte III “Ordinamento finanziario e contabile del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni ed al titolo 1 “Principi contabili generali applicati per le regioni, le provincie autonome e gli enti locali e il titolo 3 “Disposizioni finali e transitorie” del D.Lgs. 23.06.2011, n. 118.  Rispetto a tali riferimenti ed ai limiti  ivi posti, l’Amministrazione Comunale ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica.

2. Nell’esercizio della propria autonomia finanziaria il Comune può procurarsi entrate straordinarie, facendo ricorso alle forme previste dalla legge per la finanza statale, nel rispetto delle norme che regolano la finanza locale.

3. Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse, della tariffe e di altri tributi nell’ambito dei principi dettati dalla legge con particolare riferimento alla capacità contributiva dei soggetti e alla chiarezza e motivazione degli atti.

Art. 77

Rapporti finanziari e risorse per l’esercizio di funzioni conferite

1. I rapporti finanziari inerenti l’esercizio delle funzioni conferite al Comune di Zevio dallo Stato e dalla Regione, nonché concernenti le risorse in tal senso trasferite, sono disciplinati dalla legge o dalla normativa attuativa della stessa.

2. L’esercizio delle funzioni conferite deve comunque essere realizzato con adeguate risorse economiche, umane e strumentali  e nel rispetto dei principi della garanzia della continuità dell’azione amministrativa e dell’efficacia della stessa.

Art. 78

Gli strumenti contabili

1. La gestione finanziaria del Comune di Zevio si svolge con riferimento ai documenti di programmazione redatti nel rispetto dei principi, termini e procedure previste dal D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni,  dal Titolo 1 del D. Lgs.  23.06.2011, n. 118, corretto ed integrato dal D.lgs. 126/2014, attraverso i documenti contabili ivi previsti.

2. La contabilità finanziaria potenziata è integrata con la contabilità economico – patrimoniale.

3. Il regolamento comunale di contabilità, nel rispetto dei principi inderogabili di legge, disciplina l’ordinamento contabile del Comune.

Art. 79

Organo di revisione

1. Ai fini della revisione economico finanziaria l’organo di revisione  viene scelto mediante estrazione da apposito elenco in conformità alle disposizioni dell’art. 16, comma 25 del D.L. n. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011.

2. L’organo di revisione  svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge secondo le modalità definite dal regolamento di contabilità e collabora con il Consiglio Comunale

CAPO III

IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Art. 80

Controlli interni

1. Nell’ambito dell’Amministrazione Comunale la valutazione il controllo di gestione, il controllo di regolarità amministrativa e contabile, nonché la valutazione dei risultati dei funzionari aventi funzioni dirigenziali e del personale dipendente costituiscono un sistema per i controlli interni.

2. Il regolamento di contabilità, il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, il regolamento comunale sui controlli interni, il regolamento di organizzazione - Il ciclo della performance, il regolamento di organizzazione – Il sistema di misurazione e valutazione della performance, ciascuno per l’ambito di rispettiva competenza, disciplinano ogni modalità attuativa ed operativa per il funzionamento degli strumenti di controllo interno, compreso il motivato ricorso, nel rispetto della normativa vigente, a forme di convenzionamento con altri comuni e ad incarichi esterni.

3. La valutazione dei risultati dirigenziali e del personale dipendente è finalizzata a rilevare, con riferimento all’attuazione degli obiettivi, il corretto sviluppo della gestione amministrativa, l’incidenza sulla stessa, anche in termini qualitativi, dell’attività delle risorse umane operanti nell’Amministrazione.

4. Il controllo di gestione è finalizzato a verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa allo scopo di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.

Art. 81

Modalità di sviluppo del controllo di gestione

1. L’Amministrazione comunale, attraverso disposizioni regolamentari, predispone adeguati elementi organizzativi e sviluppa procedure specifiche per lo svolgimento del controllo di gestione nel rispetto dei profili strutturali dati dalla legislazione vigente in materia.

2. In ogni caso, lo sviluppo del controllo di gestione deve assicurare l’acquisizione di dati e di informazioni selezionate inerenti i costi sostenuti dall’Amministrazione al fine di valutare l’efficacia dell’azione amministrativa e gli standard di erogazione dei servizi.

TITOLO VIII

REGOLAMENTI E STATUTO

Art. 82

Procedimento di formazione dei regolamenti

1. I regolamenti di competenza del Consiglio Comunale sono approvati con votazione palese ed a maggioranza assoluta dei votanti  secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.

2. I regolamenti entrano in vigore scaduti i termini della pubblicazione all’Albo Pretorio on line.

Art. 83

Revisione dello Statuto

1. Lo Statuto, la sua revisione e le modifiche parziali sono approvati dal Consiglio Comunale con le modalità di cui all’articolo 6 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

3. La modificazione totale dello Statuto è effettuata soltanto mediante approvazione di un nuovo Statuto.

Art. 84

Disposizioni abrogative

1. Lo Statuto del Comune di Zevio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 13 marzo 2003 è abrogato.

Art. 85

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto e le sue eventuali successive integrazioni o modifiche, sono pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione,  pubblicato all’Albo Pretorio on-line per trenta giorni consecutivi ed inviati al Ministero dell’Interno per essere inseriti nella raccolta ufficiale degli statuti.  Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio on-line comunale.

Il Sindaco Dr. Diego Ruzza

(seguono allegati)

gonfalone_306826.pdf
stemma_306826.pdf

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