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Bur n. 83 del 28 agosto 2015


Materia: Statuti

UNIONE MONTANA MAROSTICENSE, MAROSTICA (VICENZA)

Deliberazione del Consiglio n. 2/4.5.2015 e deliberazione del Consiglio n. 3/25.5.2015

Statuto dell'Unione Montana Marosticense. Adottato con deliberazione del consiglio n. 2/4.5.2015 Approvato con deliberazione del consiglio n. 3/25.5.2015

UNIONE MONTANA MAROSTICENSE

TRA I COMUNI DI:

MAROSTICA, MASON VICENTINO, MOLVENA, E PIANEZZE

 

STATUTO

L.R. 40/2012

Adottato con deliberazione del Consiglio n. 2/4.5.2015

Approvato con deliberazione del Consiglio n. 3/25.5.2015

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1 (Denominazione e natura giuridica)

Art. 2 (Ambito territoriale)

Art. 3 (Sede)

Art. 4 (Scopi e funzioni)

Art. 5 (Modalità di conferimento di funzioni e servizi all’Unione Montana)

Art. 6 (Durata e recesso dall'Unione)

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Art. 7 (Organi)

Art. 8 (Composizione del Consiglio)

Art. 9 (Competenze del Consiglio)

Art. 10 (Modalità di convocazione)

Art. 11 (Regolamento del Consiglio)

Art. 12 (Diritti e doveri dei componenti del Consiglio

Art. 13 (Modifica della composizione dell’organo consiliare)

Art. 14 (Commissioni consiliari)

Art. 15 (Presidente)

Art. 16 (La Giunta)

Art. 17 (La Conferenza dei Sindaci)

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 18 (Partecipazione popolare)

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE

Art. 19 (Principi strutturali e organizzativi)

Art. 20 (Personale)

Art. 21 (Organizzazione degli uffici e del personale)

Art. 22 (Segretario)

Art. 23 (Responsabili degli uffici e dei servizi)

TITOLO V

FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 24 (Attività finanziaria e bilanci)

Art. 25 (Rapporti finanziari con i Comuni aderenti)

Art. 26 (Il Revisore)

Art. 27 (Tesoreria)

Art. 28 (Controllo di gestione)

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 29 (Regolamenti)

Art. 30 (Rinvio)

Art. 31 (Modifiche statutarie)

Art. 32 (Norme transitorie)

Art. 33 (Entrata in vigore)

TITOLO I

PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1

(Denominazione e natura giuridica)

1. Il presente Statuto stabilisce, ai sensi della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni, le norme fondamentali sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Unione Montana denominata MAROSTICENSE.

2. L’Unione Montana Marosticense è un ente locale ai sensi dell’art. 2, primo comma, e dell’art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000 ed è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.

Art. 2

(Ambito territoriale)

1. L’ambito territoriale dell’Unione Montana Marosticense è costituito dal territorio dei Comuni di Marostica, Mason Vicentino, Molvena, e Pianezze.

2. L’Unione Montana opera nel territorio montano e non montano dei Comuni che ne fanno parte, secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme statali e regionali.

3. L’Unione Montana Marosticense costituisce ambito territoriale ottimale per l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi che i Comuni le conferiscono.

Art. 3

(Sede)

1. L’Unione Montana Marosticense ha la propria sede legale in Marostica, Via IV Novembre n. 10, nell'Opificio.

2. In considerazione di necessità logistiche, tecniche ed organizzative, nell’ambito del territorio dell’Unione possono essere costituite sedi operative o uffici distaccati, anche nelle sedi dei Comuni aderenti.

3. L’Unione Montana può dotarsi di un proprio stemma e gonfalone la cui adozione, uso e riproduzione sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio dell’Unione.

Art. 4

(Scopi e funzioni)

1. L’Unione Montana persegue i seguenti scopi:

a) svolgere l’esercizio associato di funzioni e servizi per i Comuni compresi nell’ambito territoriale di cui all’articolo 2;

b) promuovere l’integrazione dell'azione amministrativa fra i comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali e l’armonizzazione degli atti normativi e generali;

c) collaborare con i Comuni aderenti per migliorare le condizioni di vita dei cittadini e per fornire loro livelli adeguati di servizi;

d) sostenere e tutelare l’associazionismo quale manifestazione di impegno civile, politico e culturale, tendente a favorire i processi di promozione civile e di solidarietà sociale, favorendone la diffusione e supportandone le iniziative e le attività;

e) razionalizzare e contenere la spesa al fine di migliorare i livelli di funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa;

f) tutelare e valorizzare le specifiche risorse territoriali nonché le identità culturali, linguistiche, architettoniche, storiche, delle tradizioni e degli usi delle popolazioni residenti;

g) promuovere la tutela dell’ambiente, uno sviluppo economico sostenibile, la salvaguardia e il razionale assetto del territorio montano;

h) promuovere la partecipazione delle popolazioni montane al generale processo di sviluppo socio-economico della montagna, favorendone in particolare le condizioni di residenza, di sviluppo demografico e la crescita culturale, professionale ed economica;

i) cooperare allo sviluppo economico locale, anche con riguardo alla programmazione decentrata e negoziata nonché alle intese programmatiche d’area;

l) promuovere la fusione di tutti o parte dei comuni associati;

m) l’Unione adotta delle azioni positive per garantire e promuovere la parità di genere.

2. L’Unione esercita le funzioni e i servizi di seguito indicati:

a) gestione associata delle funzioni e dei servizi dei Comuni aderenti, ivi comprese le funzioni fondamentali così come individuate dalla legislazione nazionale;

b) gestione, nell’ambito territoriale di riferimento, delle funzioni amministrative già attribuite o delegate dalla legislazione nazionale e regionale alle Comunità montane;

c) gestione delle specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione a quanto disposto dall’articolo 44 comma 2 della Costituzione e dalle leggi in favore dei territori montani, ivi compresi gli interventi speciali per la montagna finalizzati ad ovviare gli svantaggi naturali e permanenti insiti nei territori montani, in modo da assicurare la permanenza e pari opportunità alle popolazioni residenti sotto il profilo ambientale, civico, economico e sociale.

d) ulteriori funzioni attribuite alle Unioni montane dalla Regione, dalle Provincie e dai Comuni.

3. Le funzioni dei Comuni di cui al precedente comma 1, lettera a) sono esercitate in forma associata dall’Unione Montana previo conferimento da parte dei Comuni stessi, secondo le modalità indicate al successivo articolo 5.

4. Le funzioni di cui al comma 2 lett. b), c) e d) sono esercitate sulla base delle indicazioni del piano pluriennale di sviluppo socio-economico per la realizzazione di opere ed interventi attraverso i programmi annuali operativi di esecuzione del piano stesso.

Art. 5

(Modalità di conferimento di funzioni e servizi all’Unione Montana)

1. Il conferimento delle funzioni e dei servizi affidati dai Comuni aderenti all’Unione avviene sulla base di atti deliberativi comunali di affidamento.

2. L’esercizio di tali funzioni da parte dell’Unione Montana potrà avvenire a condizione che l’atto deliberativo di cui al comma 1 venga accettato dall’Unione e contenga i seguenti elementi:

a) il contenuto della funzione o del servizio conferito;

b) i criteri relativi ai rapporti finanziari tra gli enti;

c) gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;

d) la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni;

e) la durata e le modalità di recesso.

3. L’Unione Montana può svolgere l’esercizio di ogni funzione amministrativa, propria o delegata, che i Comuni aderenti conferiscano alla stessa, nonché la gestione diretta o indiretta, anche mediante partecipazione ad altri enti, associazioni, società di capitali a partecipazione pubblica e, in generale, ad ogni altra figura ammessa dalla normativa vigente, di servizi pubblici locali.

4. L’individuazione delle competenze oggetto di conferimento è operata in modo da rendere efficiente lo svolgimento dell’azione amministrativa da parte dell’Unione Montana, in base al principio della ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei.

5. Qualora tutti o parte dei Comuni partecipanti all'Unione intendano utilizzare lo strumento della convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni o dei servizi ex art. 5 comma 1 bis della Legge Regionale 28 settembre 2012, n. 40, l'Unione può stipulare con gli stessi Comuni convenzioni ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, che devono prevedere gli elementi di cui al secondo comma del presente articolo.

6. L'Unione può esercitare funzioni e servizi anche per conto di Comuni partecipanti all’Unione, ma non obbligati ex lege alla gestione associata, previo conferimento secondo le modalità di cui al comma 1 o stipula con gli stessi di una convenzione ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

7. L’Unione può esercitare funzioni e servizi anche per conto di Comuni non partecipanti all’Unione, previa stipula con gli stessi di una convenzione ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

Art. 6

(Durata e recesso dall’Unione)

1.    L’Unione Montana Marosticense ha durata illimitata.

2.    Ciascun Ente partecipante all'Unione, qualora possa ed intenda esercitare unilateralmente il recesso, dovrà esprimere tale volontà secondo quanto previsto dal successivo comma 3;

3.    La manifestazione di volontà di recedere ed il recesso dall’Unione devono avvenire secondo le seguenti modalità:

4.    Il Consiglio comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere;

5.    Il Presidente dell’Unione entro i successivi 30 giorni pone all’ordine del giorno del Consiglio dell’Unione l’esame della decisione assunta dal Comune recedente con la relativa motivazione; il Consiglio dell’Unione assume le necessarie iniziative per favorire la permanenza del Comune e le comunica al Comune medesimo;

6.    Il Consiglio comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale conferma o revoca la propria volontà di recedere, tenuto conto delle comunicazioni del Consiglio dell’Unione.

4.    Il recesso ha effetto dal 1 gennaio dell’anno successivo alla data della deliberazione di recesso che deve essere adottata almeno sei mesi prima.

5.    Nei confronti dell’Ente che recede, il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

6.    Nell'assumere rapporti obbligatori verso terzi, gli organi dell'Unione Montana possono disporre espressamente in merito all'evenienza del recesso di uno o più dei Comuni che la costituiscono o di scioglimento della gestione associata.

7.    Nel caso in cui non sussista espressa disposizione in merito alle eventualità di cui al comma precedente, i rapporti obbligatori esistenti al momento del recesso di uno o più Comuni che non comporti lo scioglimento dell'Unione persistono in capo a quest'ultima, salvo il diritto di questa di ripetere dal Comune recedente i corrispettivi che restano dovuti per le obbligazioni che lo interessino.

8.    Salvo diverso accordo tra i Comuni facenti parte dell'Unione, tutti i mezzi ed il personale apportati dal Comune che recede, ritorneranno nella disponibilità dello stesso. In particolare, il personale trasferito dall’Unione dei Comuni del Marosticense, ritornerà alle dipendenze del Comune originario di provenienza. Analogamente, nel caso in cui un Comune facente parte dell’Unione revochi per qualsiasi ragione il conferimento di una o più funzioni affidate all’Unione Montana, tutti i mezzi ed il personale apportati dal Comune per quella specifica funzione, ritorneranno nella disponibilità dello stesso. In particolare, il personale trasferito dall’Unione dei Comuni del Marosticense, ritornerà alle dipendenze del Comune originario di provenienza.

9.    Nel caso in cui il Comune recedente sia assegnatario di beni di qualunque tipo e natura acquistati con contributi Regionali o Nazionali, l'Ente dovrà restituire all'Unione Montana il relativo contributo in proporzione al tempo mancante al compimento di un quinquennio dalla data di acquisto del bene medesimo.

10.    Al comune che recede saranno attribuiti contabilmente i residui attivi e passivi di propria competenza. Il comune recedente rimarrà obbligato verso l’unione per il saldo finale tra attività e passività di propria competenza.

11.    Nell’ipotesi che il Presidente dell’Unione Montana sia Sindaco di un Comune esercitante il recesso, lo stesso decade dalla carica di Presidente dalla data di presentazione della richiesta di recesso e la carica di Presidente dovrà essere rideterminata a norma del presente statuto.
 

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Art. 7

(Organi)

1. Sono organi dell’Unione:

a) il Consiglio

b) il Presidente

c) la Giunta.

2. Gli organi di governo esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti approvati dal Consiglio dell’Unione Montana nel rispetto del principio della separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa.

Art. 8

(Composizione del Consiglio)

1. Il Consiglio è composto dai Sindaci dei Comuni membri dell’Unione e da due Consiglieri comunali per ciascun Comune eletti dai rispettivi Consigli, uno dei quali in rappresentanza delle opposizioni. Il Sindaco del Comune associato è componente di diritto del Consiglio dell’Unione. In detto organo il Sindaco è sostituito dal Vice Sindaco nei casi di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso, nonché nei casi di assenza, di impedimento temporaneo e di sospensione dall’esercizio della funzione ai sensi dell’articolo 59 del D.Lgs. 267/2000. Non è ammessa la delega ad altro amministratore. I componenti il Consiglio dell’Unione rimangono in carica fino al momento della elezione, da parte dei rispettivi Consigli, dei nuovi Consiglieri.

2. I Comuni provvedono ad eleggere i nuovi rappresentanti, diversi dal Sindaco, entro quarantacinque giorni dalla data nella quale si sono tenute le elezioni amministrative che comportano il rinnovo del Consiglio comunale per qualsiasi ragione avvenuta.

3. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, il Comune è rappresentato dal Commissario che sostituisce il Sindaco e gli altri due rappresentanti in seno al Consiglio dell’Unione. In tal caso al Commissario vanno computati tre voti.

4. I Sindaci, entrano in carica al momento della proclamazione e cessano con la scadenza del mandato, fatto salvo quanto disposto dal comma 3.

5. I Consiglieri, diversi dai Sindaci, entrano in carica all’atto dell’ elezione del Consiglio comunale e cessano con la nomina dei nuovi eletti da parte del Consiglio comunale, fatto salvo quanto disposto dal comma 3.

6. Il Consiglio dell’Unione Montana, nella prima seduta, procede alla verifica di eventuali cause di ineleggibilità, incandidabilità o incompatibilità. Alla seduta partecipano anche i consiglieri oggetto di verifica.  

Art. 9

(Competenze del Consiglio)

1. Il Consiglio dell’Unione Montana esercita funzioni d’indirizzo, programmazione e controllo; sono di competenza del Consiglio le funzioni ad esso attribuite dalla legge e, in particolare, quelle indicate nell’art. 42, comma 2 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

2. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell’Unione.

3. Il Consiglio elegge il Presidente dell’Unione.

Art. 10

(Modalità di convocazione)

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente dell’Unione.

a) per determinazione del medesimo;

b) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica;

c) su richiesta deliberata dalla Giunta;

d) su richiesta deliberata da uno o più Consigli comunali.

2. L’ adunanza del Consiglio per l’elezione del Presidente avviene su convocazione e sotto la presidenza del Sindaco più anziano di età.

3. Il Presidente stabilisce l’elenco degli oggetti da trattare nelle sedute, salvo i casi in cui la convocazione avvenga in via straordinaria su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica, su richiesta deliberata dalla Giunta o su richiesta deliberata da uno o più Consigli comunali. In questi ultimi casi sono i soggetti che hanno chiesto la convocazione a determinare gli argomenti presentando una proposta di deliberazione.

4. L’attività del Consiglio si svolge di norma presso la sede dell’Unione Montana. Il Consiglio, con atto avente valore regolamentare, può stabilire, secondo un criterio di rotazione, di riunirsi in altre sedi strutturalmente adeguate, individuate nei Comuni aderenti ed indicate nell'atto di convocazione.

5. La convocazione del Consiglio, unitamente all’elenco degli argomenti da trattare, deve essere spedita almeno cinque giorni prima della data di adunanza a ciascun componente, agli indirizzi da questi comunicati e mediante posta elettronica certificata, posta elettronica, fax, e altri strumenti, ove concordati con gli interessati, che consentano l’accertamento della trasmissione, nonché a tutti i Comuni aderenti all’Unione. La convocazione del Consiglio è altresì pubblicata all’Albo Pretorio on line. In caso d’urgenza, la convocazione può avvenire con una comunicazione spedita con un anticipo di almeno 48 ore.

6. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora della riunione e degli oggetti degli argomenti iscritti all’ordine del giorno. Eventuali integrazioni o modifiche all’ordine del giorno devono essere spedite ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della relativa seduta.

7. Tutte le proposte deliberative relative agli argomenti iscritti all’ordine del giorno devono essere depositate presso l’ufficio segreteria almeno tre giorni prima dell’adunanza affinché i Consiglieri ne possano prendere visione.

8. Gli atti relativi ad integrazioni o modifiche all’ordine del giorno e gli atti relativi alle convocazioni d’urgenza devono essere depositati almeno ventiquattro ore prima dell’adunanza.

9. Le sedute sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge.

10. Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti assegnati. In seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti assegnati.

11. Il Consiglio delibera con scrutinio palese e con maggioranza semplice tranne i casi stabiliti dalla legge e dal presente statuto.

Art. 11

(Regolamento del Consiglio)

1. Con regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, in conformità ai principi stabiliti dal presente Statuto possono essere disciplinate o dettagliate in particolare:

a) le modalità ed i termini di convocazione del Consiglio e di deposito degli atti;

b) le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei componenti del Consiglio dell’Unione Montana;

c) le modalità di presentazione e discussione delle proposte;

d) l’individuazione e il funzionamento delle Commissioni consiliari.

Art. 12

(Diritti e doveri dei componenti del Consiglio)

1. I componenti del Consiglio hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione in merito all’attività dell’Unione ed esercitano tutti gli altri diritti di iniziativa nei confronti del Presidente, della Giunta e degli Assessori con le modalità previste dal regolamento adottato dal Consiglio.

2. I componenti del Consiglio hanno diritto di ottenere dagli uffici dell’Unione tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

3. I Consiglieri possono svolgere incarichi specifici su diretta attribuzione del Presidente con proprio provvedimento. I Consiglieri incaricati si coordinano con il Presidente per la direzione politico – amministrativa nelle materie affidate.

Art. 13

(Modifica della composizione dell’organo consiliare)

1. La sostituzione dei singoli membri del Consiglio può verificarsi nei seguenti casi:

a) dimissioni;

b) decadenza per mancato intervento alle sedute del Consiglio;

c) revoca da parte del Consiglio comunale che ha effettuato la nomina;

d) nullità dell’elezione, perdita della qualità di Consigliere comunale o dell’Unione Montana, altre cause di incompatibilità o decadenza previste dalla legge;

e) morte o altre cause previste dalla legge.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere dell’Unione Montana, indirizzate al Presidente, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell’Unione nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Presidente dell’Unione comunica, entro cinque giorni, le dimissioni al Consiglio comunale di appartenenza.

3. Costituisce causa di decadenza dal mandato di Consigliere dell’Unione la mancata partecipazione a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio senza adeguata giustificazione. In questo caso il Presidente dell’Unione Montana avvia, con la contestazione delle assenze e l’invito a far valere eventuali cause giustificative entro il termine di dieci giorni, il procedimento di decadenza. Nella prima seduta successiva, alla quale può partecipare anche l’interessato, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e decide se pronunciare o meno la decadenza del Consigliere. La decadenza ha effetto immediato dal momento dell’approvazione della decisione da parte del Consiglio.

4. Nei casi di decadenza o dimissioni di Consiglieri dell’Unione Montana, i Consigli comunali ai quali essi appartengono provvedono, entro quarantacinque giorni dalla data in cui è pronunciata la decadenza o sono presentate le dimissioni, ad eleggere il nuovo Consigliere dell’Unione.

5. In caso di scioglimento di un Consiglio Comunale, si applica quanto previsto dall'articolo 8 comma 3.

Art. 14

(Commissioni consiliari)

1. Il Consiglio, per l’esercizio delle proprie funzioni, può istituire nel proprio seno Commissioni permanenti o temporanee.

2. Le Commissioni, nelle materie di propria competenza, svolgono nei confronti del Consiglio attività di iniziativa, consultiva e referente su atti e provvedimenti di competenza del Consiglio stesso.

3. Le attribuzioni, l’organizzazione e il funzionamento delle Commissioni sono disciplinate dal regolamento sul funzionamento del Consiglio che può prevedere anche le modalità per l’istituzione di Commissioni speciali a carattere temporaneo e di indagine o di studio su specifiche questioni che comunque interessano l’Unione Montana.

Art.15

(Presidente)

1. Il Presidente è l’organo responsabile dell’amministrazione dell’Unione Montana e la rappresenta assicurandone l’unità dell’azione politico – amministrativa.

2. Il Presidente è eletto dal Consiglio fra i propri componenti Sindaci a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Qualora con la votazione non si ottenga la maggioranza assoluta, il consiglio viene riconvocato entro quindici giorni per l’elezione. Se anche in tale seduta non si ottiene la maggioranza assoluta il Presidente è eletto nella successiva seduta del Consiglio, da tenersi entro quindici giorni, a maggioranza semplice.

3. La convocazione della seduta del Consiglio, da parte del Consigliere Sindaco più anziano di età, per la nomina del Presidente, deve essere disposta entro trenta giorni dalla comunicazione al protocollo dell’Ente della elezione di tutti i rappresentanti dei Consigli Comunali. L’elezione avviene a scrutinio palese, salvo che almeno un terzo dei consiglieri assegnati chieda l’elezione a scrutinio segreto. Qualora il Presidente non venga eletto, le funzioni di Presidente del Consiglio rimangono in capo al Consigliere Sindaco più anziano di età che provvede a riconvocare il Consiglio entro un termine di quindici giorni. In caso di inerzia vi provvede il consigliere più anziano d’età.

4. Qualora uno o più comuni non abbiamo adempiuto all’obbligo della nomina dei rappresentanti entro il termine di cui all’articolo 8, comma 2, il segretario ne sollecita la elezione mediante invio di pec ai Comuni che non hanno provveduto. Trascorsi 15 giorni dalla ricezione il consiglio è convocato sotto la presidenza del sindaco più anziano d’età purché il numero dei consiglieri sia almeno pari alla maggioranza assoluta dei componenti assegnati. In caso di inerzia vi provvede il consigliere più anziano d’età.

5. Il Presidente:

a) è il rappresentante legale dell’Unione;

b) nomina gli assessori nel numero massimo previsto dalla legge per la composizione della Giunta;

c) nomina il vicepresidente dell’Unione Montana tra gli assessori;

d) sovrintende al funzionamento degli uffici;

e) nomina e revoca il segretario, i dirigenti e i responsabili di posizione organizzativa secondo quanto previsto dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

f) impartisce direttive generali al Segretario in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa di tutti i servizi e gli uffici;

g) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;

h) convoca e presiede le sedute del Consiglio e propone gli argomenti da trattare salvo quanto previsto all’articolo 12;

i) convoca e presiede la Giunta, fissando l’ordine del giorno salvo quanto previsto al successivo articolo 16;

j) firma i verbali originali delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta e sovrintende all’esecuzione degli atti al fine di assicurarne la conformità agli indirizzi dettati dal Consiglio e dalla Giunta stessi;

k) promuove indagini e verifiche amministrative sull’intera attività dell’Unione Montana;

l) impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche e amministrative relative all’indirizzo generale;

m) coordina e stimola l’attività dei singoli componenti della Giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull’indirizzo politico amministrativo dell’Unione Montana e può in ogni momento sospendere l’esecuzione di atti dei componenti della Giunta da lui incaricati per sottoporli all’esame della Giunta;

n) firma, per quanto di competenza, tutti gli atti e documenti inerenti l’attività amministrativa dell’Ente, per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti al Segretario, ai dirigenti o ai titolari di posizione organizzativa.

6. Il Presidente dura in carica fino alla scadenza del mandato di sindaco e comunque fino alla elezione del nuovo Presidente, da rieleggere entro i successivi quarantacinque giorni. In caso di commissariamento del comune di appartenenza, le funzioni di Presidente sono assunte dal Vicepresidente che provvede a convocare il consiglio entro 30 giorni per l’elezione del nuovo presidente. In ogni caso la decadenza della maggioranza dei componenti del Consiglio comporta anche la decadenza del Presidente. Anche in tale caso il Presidente resta in carica fino alla nomina del nuovo Presidente da effettuarsi nei successivi quarantacinque giorni.

7. Il Presidente può essere sfiduciato dal Consiglio con mozione espressa per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. La mozione deve essere motivata, sottoscritta da almeno due quinti dei componenti il Consiglio, escluso il Presidente, e messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al Segretario dell’Ente. Se il Presidente non procede alla convocazione nei termini di cui sopra, vi provvede il Componente del Consiglio Sindaco più anziano di età cui spetta in tal caso presiedere la seduta. Il Presidente interviene nella seduta, partecipa alla discussione e alla votazione.

8. Negli altri casi di cessazione anticipata dalla carica di Presidente (morte, dimissioni o sopravvenute cause di incompatibilità), le relative funzioni sono esercitate, sino alla nuova elezione, dal Vicepresidente o, in mancanza di questi, dall’Assessore più anziano di età. Il Consiglio è sempre convocato, per la nomina del successore, entro trenta giorni dalla cessazione dalla carica del Presidente.

9. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nell’esercizio di tutte le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

10. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta della Giunta non comporta le dimissioni del Presidente.

11. Le dimissioni volontarie del Presidente sono indirizzate al Segretario, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell’Ente. In ogni caso le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

Art.16

(La Giunta)

1. La Giunta è formata dal Presidente e dagli Assessori, di cui uno con funzioni di Vice Presidente da lui nominati, tra i sindaci dei comuni dell’Unione Montana nel numero massimo previsto dalla legge. Della nomina della Giunta il Presidente dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile. La revoca degli Assessori da parte del Presidente avviene con le stesse modalità della nomina.

2. Le dimissioni volontarie dei singoli Assessori devono essere presentate per iscritto al Presidente, il quale ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.

3. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell’Unione e nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, al quale riferisce annualmente, in occasione dell’approvazione del rendiconto e dello stato di attuazione dei programmi, circa la propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio stesso.

4. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali.

5. Alla Giunta spetta una generale competenza amministrativa su ogni atto che dalla legge e dal presente Statuto non sia riservato al Consiglio e al Presidente. La Giunta può adottare in via d’urgenza le deliberazioni di competenza del Consiglio limitatamente alle sole variazioni di bilancio che devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

6. La Giunta si riunisce su convocazione del presidente ogni qualvolta si renda necessario o lo stesso presidente lo giudichi opportuno, oppure su richiesta di uno dei componenti. La convocazione avviene tramite posta elettronica certificata, posta elettronica, fax, SMS e altri strumenti concordati tra le parti ed idonei a verificare la ricezione, almeno ventiquattro ore prima della riunione, salvo i casi di urgenza. La riunione avviene normalmente presso la sede istituzionale o le sedi operative decentrate dell’Unione Montana o presso le sedi comunali.

7. La Giunta è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente, ed è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. La giunta delibera a maggioranza dei componenti presenti alla riunione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. La votazioni sono sempre a scrutinio palese, salvo diversa disposizione di legge o di regolamento.

9. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche e su invito del Presidente possono partecipare alle sedute, senza diritto di voto, consiglieri dell’Unione a cui siano state affidate specifiche deleghe dal presidente, oltre che dirigenti, titolari di posizione organizzativa e altri dipendenti dell’Unione, esperti e tecnici invitati dal presidente a riferire su particolari problemi, la cui presenza è considerata utile ai fini delle determinazioni da assumere.

10. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario dell’Unione Montana con compiti di consulenza, assistenza, referenza e verbalizzazione. Il Segretario sottoscrive, assieme al Presidente, il verbale e gli atti deliberativi assunti.

Art. 17

(La Conferenza dei sindaci)

1. Qualora la giunta dell’Unione Montana non ricomprenda un rappresentante per ciascun comune aderente l’Unione, si istituirà la “Conferenza dei sindaci”, organismo consultivo, composto dai sindaci dei comuni associati interessati alla materia sulla quale è richiesto il parere.

2. La Conferenza dei sindaci è convocata e presieduta dal presidente dell’Unione Montana.

3. La Conferenza dei sindaci esprime pareri obbligatori e vincolanti sulle seguenti materie:

a) gestione funzioni e servizi a carattere sovraccomunale;

b) definizione dei disciplinari per l’assunzione di funzioni e servizi delegati.

4. La Conferenza può esprimere pareri anche su altre materie sottoposte al suo esame.

5. I sindaci possono farsi sostituire dal Vice Sindaco o delegare, per specifiche materie, altro amministratore del comune.

6. La Conferenza dei sindaci coadiuva inoltre la Giunta dell’Unione, previa richiesta della stessa, relativamente alle materie trasferite e comunque ogni qualvolta la Giunta stessa lo ritenga opportuno. In tali casi la Conferenza può essere integrata con gli assessori comunali competenti per materia.

7. Il funzionamento della Conferenza dei Sindaci è disciplinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio dell’Unione Montana.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 18

(Partecipazione popolare)

1. L’Unione promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’amministrazione dell’Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

3. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell’Unione istanze, petizioni e proposte su materie inerenti l’attività dell’Ente.

4. L’Unione, nei procedimenti relativi all’adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.

5. Le modalità della partecipazione sono stabilite da specifico regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE

Art. 19

(Principi strutturali e organizzativi)

1. La gestione si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici definiti e misurabili e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) l’organizzazione del lavoro per obiettivi, programmi e progetti;

b) l’analisi e l’individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

c) l’individuazione di responsabilità strettamente collegate all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

2. L ’Unione assume come modello di riferimento una struttura organizzativa i cui punti di contatto con gli utenti rimangono anche decentrati sul territorio.

3. Il modello è supportato dall’utilizzazione di moderne tecnologie di informazione e connessione tra i diversi punti della rete organizzativa e tra questi e i cittadini.

Art. 20

(Personale)

1. L’Unione Montana provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla normativa vigente, dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti.

2. L’Unione disciplina con apposito regolamento l’organizzazione degli uffici e dei servizi.

3. Il personale dell’Unione è costituito da:

a) personale delle soppresse Comunità montane ai sensi di quanto stabilito dall’art. 5, comma 4, della Legge Regionale 28 settembre 2012, n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora trasferito dalla Comunità Montana dall’Astico al Brenta, in fase di liquidazione;

b) personale dell’Unione dei Comuni del Marosticense, che viene trasferito e incorporato nell’Unione Montana;

c) personale messo a disposizione dai Comuni ai sensi delle disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti;

d) personale assunto con contratto a tempo indeterminato o determinato nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge e dai contratti di lavoro;

e) personale non dipendente con contratto di collaborazione nelle forme consentite dalla legge.

4. L'Unione può inoltre avvalersi, per l'esecuzione dei servizi e dei lavori relativi alla bonifica, alla sistemazione idraulico-forestale e alla manutenzione delle aree verdi, dell'attività di personale agricolo-forestale a tempo determinato ed indeterminato, assunto con contratto di diritto privato, nel rispetto del contratto collettivo nazionale per addetti di lavori di sistemazione idraulico-agraria ed idraulico-forestale.

5. La programmazione del fabbisogno del personale, eccedente quello inserito stabilmente nella dotazione organica dell’Unione, sarà conseguente alle disposizioni di cui alle deliberazioni di cui all’art. 5 del presente Statuto.

6. L’attribuzione mediante conferimento delle funzioni e dei servizi all’Unione, da parte dei Comuni, comporta l’unificazione delle relative strutture.

7. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione regioni - enti locali.

8. Qualora l’Unione Montana proceda ad assunzioni a tempo determinato o indeterminato di nuovo personale, l’atto di assunzione indicherà a quale Comune il dipendente farà riferimento per i casi di cui all’art. 6 comma 8.

Art. 21

(Organizzazione degli uffici e del personale)

1. L’Unione Montana disciplina, in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione fra funzione politica e di controllo, attribuita al Consiglio, al presidente e alla Giunta, e funzione di gestione e azione amministrativa, attribuita al Direttore, al Segretario ed ai responsabili dei servizi e degli uffici.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza e flessibilità in modo da garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed economicità gestionale.

3. L’organizzazione degli uffici e del personale spetta al Presidente e alla Giunta.

4. Il Segretario ed i responsabili dei servizi e gli uffici adeguano costantemente la propria azione gestionale - amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza agli obiettivi ed al livello di efficienza definiti.

Art. 22

(Segretario)

1. Il regolamento disciplina le modalità per l’attribuzione delle responsabilità e delle competenze al Segretario in conformità con i principi stabiliti dalla norma. In caso di assenza del Segretario titolare, il ruolo potrà essere svolto da personale interno od esterno secondo termini e modalità previsti dalla normativa vigente.

Art. 23

(Responsabili degli uffici e dei servizi)

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati e nominati dal presidente dell’Unione Montana tra le figure delle aree di attività indicate nel regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.

2. Essi provvedono agli atti di gestione dell’attività dell’Unione per l’attuazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti nel documento programmatico dell’Amministrazione, organizzando gli uffici e i servizi loro assegnati secondo le direttive impartite dal Presidente cui rispondono direttamente del loro operato e del risultato raggiunto.

TITOLO V

FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 24

(Attività finanziaria e bilanci)

1. All’Unione Montana competono tutti i trasferimenti regionali relativi alla gestione delle funzioni già esercitate dalle Comunità Montane, secondo quanto previsto dalla normativa regionale.

2. All’Unione Montana competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.

3. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, nel rispetto dei principi previsti dalla legislazione vigente.

4. L’ordinamento finanziario e contabile dell’Unione Montana è disciplinato dalla parte seconda del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Art. 25

(Rapporti finanziari con i Comuni aderenti)

1. Le spese dell’Unione Montana per l’espletamento delle funzioni proprie dell’ente, per la parte non coperta da trasferimenti statali o regionali, vengono ripartite tra tutti i Comuni aderenti, secondo criteri di proporzionalità.

2. Le spese relative alla gestione associata di funzioni e servizi comunali, non coperte da trasferimenti statali o regionali, sono ripartite tra i comuni aderenti secondo criteri di proporzionalità in relazione alle funzioni e servizi trasferiti o delegati dai comuni stessi.

3. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte di tutti i Comuni, le spese vengono ripartite secondo le modalità fissate negli atti di attribuzione o in sede di redazione del bilancio annuale di previsione dell’Unione; i relativi introiti e spese confluiscono nel bilancio dell’Unione e contribuiscono a determinare il risultato della gestione. Nelle more della approvazione del bilancio di previsione si applicano le percentuali di contribuzione dell’anno precedente.

4. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte della non integralità dei Comuni, per ciascun servizio o funzione trasferita, viene predisposto un apposito piano economico, nell’ambito del bilancio dell’Unione, allo scopo di poter rilevare la gestione contabile del servizio, che riguarderà esclusivamente i Comuni aderenti.  

Art. 26

(Il Revisore)

1. Il Consiglio dell’Unione Montana nomina il Revisore che viene designato secondo le norme in vigore per gli enti locali.

2. La durata dell’incarico, la possibilità di rinnovo, la possibile revoca, sono disciplinate dalla legge.

3. Il Revisore collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell’ente secondo le vigenti norme di legge.

Art. 27

(Tesoreria)

1. Il servizio di tesoreria dell’Unione è svolto da un Tesoriere scelto in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

2. I rapporti con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 28

(Controllo di gestione)

1. Il regolamento di contabilità prevede metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l’uso ottimale del patrimonio e delle risorse reali e personali, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 29

(Regolamenti)

1. Fino all’emanazione degli atti regolamentari da parte dei propri organi, all’Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti già vigenti della corrispondente Unione dei Comuni del Marosticense o da essa applicati a seguito di rinvio.

2. Nel caso di trasferimento di funzioni o servizi comunali all’Unione Montana, la stessa adotta i relativi atti regolamentari o di indirizzo. Nelle more della loro approvazione, valgono i regolamenti dei singoli Comuni in quanto compatibili con i principi fissati dagli atti di trasferimento delle funzioni o servizi.

3. Il Consiglio approva i Regolamenti di propria iniziativa nonché quelli previsti dalla legge e dal presente Statuto con le maggioranze previste dalla legge.

4. I Regolamenti entrano in vigore con l’esecutività della deliberazione di approvazione, salvo che sia altrimenti specificamente disposto.

Art. 30

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alla normativa statale e regionale in materia di ordinamento degli enti locali.

Art. 31

(Modifiche statutarie)

1. Le modifiche Statutarie sono adottate dal Consiglio dell’Unione Montana a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Nel caso in cui non venga raggiunta la maggioranza richiesta, l’Assemblea procede ad ulteriori votazioni da tenersi in sedute successive, entro trenta giorni.

2. Entro otto giorni dall’adozione, la deliberazione di modifica dello Statuto è inviata ai comuni interessati, i quali provvedono alla sua pubblicazione nell’albo pretorio per quindici giorni consecutivi, entro i quali chiunque può formulare osservazioni e proposte.

3. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni il Consiglio dell’Unione Montana approva in via definitiva le modifiche allo Statuto con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati, pronunciandosi sulle eventuali osservazioni e proposte.

Art. 32

(Norme transitorie)

1. L’Unione Montana Marosticense, ai sensi di quanto stabilito dalla L.R. n. 40/2012, succede nei rapporti giuridici attivi e passivi alla Comunità Montana dall’Astico al Brenta secondo il piano di riparto che sarà approvato dal Commissario liquidatore e incorpora per fusione l’Unione dei Comuni del Marosticense.

2. L’Unione Montana disciplina le modalità di successione dei rapporti giuridici della Comunità Montana dall’Astico al Brenta e dell’Unione dei Comuni del Marosticense .

3. L’Unione Montana Marosticense succede direttamente in tutti i rapporti attivi e passivi anche processuali di cui è titolare l'Unione dei Comuni del Marosticense, compresi i rapporti di lavoro in corso e nell'esercizio delle funzioni e dei servizi associati di cui è responsabile, al momento dello scioglimento. Gli aspetti economici della successione riguarderanno esclusivamente i Comuni di Marostica e Pianezze in quanto facenti parte dell’Unione dei Comuni del Marosticense al momento dello scioglimento.

4. A seguito del subentro, la nuova Unione Montana dà continuità giuridica, ad ogni effetto, alla Unione dei Comuni del Marosticense. Resta salva per i Comuni aderenti l'opzione di cui al comma 5 dell'articolo 5, anche in ordine alle funzioni e ai servizi oggetto di successione.

Art 33

(Entrata in vigore)

1.  Il presente Statuto entra in vigore con l'esecutività della deliberazione che ne dispone l'approvazione.

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