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Bur n. 70 del 17 luglio 2015


Materia: Statuti

COMUNE DI CREAZZO (VICENZA)

Delibera C.C. Comune Creazzo n. 27/28.04.2015; Delibera C.C. Comune Altavilla Vicentina n. 29/29.04.2015; Delibera C.C. Comune di Sovizzo n. 13/23.04.2015

Statuto dell'unione di comuni Terre del Retrone.

UNIONE DI COMUNI TERRE DEL RETRONE
Statuto dell'unione di Comuni Terre del Retrone

Statuto dell'Unione dei Comuni denominata “Terre del Retrone”, adottato dai Comuni di Altavilla Vicentina, Creazzo, Sovizzo.
Comune di Altavilla Vicentina, Delibera di Consiglio n. 29 del 29/04/2015
Comune di Creazzo, Delibera di Consiglio n. 27 del 28/04/2015
Comune di Sovizzo, Delibera di Consiglio n. 13 del 23/04/2015

Sommario

Titolo I – Principi fondamentali 4

1.     Oggetto. 4
2.    Finalità. 4
3.    Sede, stemma, gonfalone. 4
4.    Durata. 5
5.    Scioglimento. 5
6.    Recesso. 5
7.    Attività regolamentare. 6

TITOLO II - Competenze. 6

8.    Funzioni e servizi 6
9.    Procedimento per il trasferimento delle competenze. 6
10.      Commissione di conciliazione. 6

Titolo III - Organizzazione di Governo. 7

11.       Organi dell'Unione. 7
12.      Il Presidente. 7
13.      Competenze del Presidente dell’Unione. 7
14.      La Giunta dell'Unione. 7
15.      Competenze della Giunta dell’Unione. 8
16.      Collaborazione alla Giunta dell’Unione. 8
17.      Il Consiglio dell'Unione. 8
18.      Presidente del Consiglio. 8
19.      Elezione del Consiglio dell’Unione. 8
20.      Competenze del Consiglio. 9
21.      Diritti e doveri dei Consiglieri 9
22.      Decadenza e dimissione dei Consiglieri 10
23.      Commissioni di lavoro. 10
24.      Norma di rinvio. 10
25.      Principi della partecipazione. 11

Titolo IV - Organizzazione Amministrativa. 11

26.      Principi 11
27.      Organizzazione degli uffici e dei servizi 11
28.      Il segretario. 12
29.      Direzione dell'organizzazione. 12
30.      Collaborazione fra enti 12
31.      Forme di gestione. 13

Titolo V - Finanza e contabilità. 13

32.      Finanze. 13
33.      Bilancio e programmazione finanziaria. 13
34.      Controllo di gestione. 13
35.      Revisione economica e finanziaria. 14
36.      Servizio di tesoreria. 14

Titolo VI - Norme Transitorie e Finali 14

37.      Modalità di approvazione e di pubblicazione dello Statuto. 14


Titolo I - Principi fondamentali

1. Oggetto

1. Il presente Statuto disciplina, ai sensi del D. lgs. n. 267/2000, della L.R. Veneto n. 18/2012 e dell'atto costitutivo, le norme fondamentali sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Ente locale autonomo Unione di Comuni la cui denominazione è: “Unione dei Comuni Terre del Retrone”.
2. L'Unione dei Comuni Terre del Retrone è costituita dai Comuni di Altavilla Vicentina, Creazzo, Sovizzo.
3. E' possibile l'adesione all'Unione di altri Comuni. In tale caso, sull'adesione deve pronunciarsi favorevolmente il Consiglio dell'Unione. Il Comune che intende aderire all'Unione deve approvarne lo Statuto vigente con le maggioranze di cui all'art. 6 del D. lgs. n. 267/2000 e provvedere ad eleggere i propri rappresentanti in seno al Consiglio ai sensi del successivo art. 17.
4. Nei trenta giorni successivi all'adesione, i Consigli comunali dei singoli Comuni membri dell'Unione di Comuni, ivi compreso il Comune entrante, dovranno procedere alle modifiche dello Statuto necessarie e conseguenti.

2. Finalità

1. L’Unione dei Comuni Terre del Retrone si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti.
2. E' compito dell'Unione promuovere l’integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione di funzioni e servizi comunali e l’armonizzazione degli atti normativi comunali (Statuto e regolamenti).
3. Nell’organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività l’Unione si conforma ai principi di sussidiarietà, adeguatezza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.
4. L'azione amministrativa dell’Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all’allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza, alla razionalizzazione dei costi, ferma restando la salvaguardia delle identità municipali e di un’adeguata gestione dei rapporti con i cittadini.

3. Sede, stemma, gonfalone

1. La sede legale iniziale dell'Unione è situata nel Comune di Creazzo, Piazza del Comune, 6 - 36051 Creazzo (VI).
2. Presso la sede dell'Unione si svolgono di norma le adunanze degli organi collegiali. Il Presidente può disporre la riunione degli organi in luoghi diversi dalla sede dell'Unione.
3. Possono essere costituite in via provvisoria o permanente, sedi operative, sportelli polifunzionali, sedi territoriali e sedi di prossimità nei Comuni associati.
4. L'Unione si doterà, sulla base della normativa vigente, di un proprio stemma e gonfalone. La riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone saranno consentiti previa autorizzazione del Presidente o degli organi competenti al rilascio di eventuali autorizzazioni.

4. Durata

1. L'Unione dei Comuni Terre del Retrone ha durata indeterminata, salvo che la maggioranza dei Comuni facenti parte dell'Unione di Comuni non ne richieda lo scioglimento con delibera del proprio Consiglio Comunale, ai sensi del successivo art. 5.

5. Scioglimento

1. L’Unione si scioglie quando i Consigli dei Comuni partecipanti, rappresentativi di almeno il 50% della popolazione residente dell’Unione al 31 dicembre dell’anno precedente, abbiano, con il voto favorevole dei due terzi dei singoli Consigli Comunali, deliberato di recedere dall’Unione stessa.
2. Dall'esecutività dell'ultima delibera consiliare che realizza il 50% della popolazione residente dell’Unione al 31 dicembre dell’anno precedente ai fini dello scioglimento dell’Unione, il Presidente pro tempore, sotto il controllo del Collegio dei revisori, assume le funzioni di Commissario liquidatore, con tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell’Ente.
3. Lo stesso Presidente provvederà alla stesura del piano di riparto delle risorse strumentali, patrimoniali e del personale, indicante la parte spettante a ciascun Comune.
4. Nei casi di scioglimento, il personale dell'Unione dei Comuni Terre del Retrone viene:

a.         in caso di conferimento iniziale, attribuito alla dotazione organica del Comune di provenienza;
b.         in caso di assunzione successiva, verrà convenzionalmente attribuito alle dotazione organiche dei Comuni partecipanti.

6. Recesso

1. Ogni Comune partecipante all'Unione di Comuni può recedere, con distinto provvedimento consiliare adottato con le maggioranze di cui all'art. 6 del D. lgs. n. 267/2000, da assumersi entro il 30 di giugno di ciascun anno solare. Il recesso ha efficacia a partire dal 1 gennaio dell’anno successivo. Dell'assunzione della deliberazione va informato immediatamente e comunque non oltre i dieci giorni successivi, la Giunta dell’Unione.
2. Il recesso del Comune non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
3. Il Comune recedente, in via transitoria, avrà possibilità di stipulare convenzioni, inerenti le sole competenze trasferite per la continuazione dello svolgimento dei servizi da parte dell'Unione.
4. La Giunta dell'Unione determinerà criteri dettagliati in relazione al presente articolo, ed in particolare con riferimento al personale.
5. In caso di controversie si procede secondo quanto previsto dall'art. 10.
6. In ogni caso non è consentito il recesso dall’Unione di ogni singolo comune aderente se non siano trascorsi almeno cinque anni dalla propria adesione, fatta salva l’ipotesi di scioglimento dell’Unione di cui al precedente articolo 5.

7. Attività regolamentare

1. L’Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti, anche finanziari, con i Comuni.
2. I regolamenti sono adottati a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio dell’Unione, nel rispetto dei principi dettati dalla legge e dalle disposizioni del presente Statuto.
3. Entro novanta giorni dalla costituzione dell’Unione, il Consiglio dell’Unione approva il regolamento per il funzionamento degli organi istituzionali.
4. Entro novanta giorni dalla costituzione dell’Unione, la Giunta dell’Unione adotta il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
5. Entro centottanta giorni dalla costituzione dell’Unione, il Consiglio dell’Unione approva il regolamento per la disciplina dei contratti e il regolamento di contabilità.
4. Nelle more dell’approvazione dei suddetti regolamenti si applicano le norme dettate nei corrispondenti regolamenti vigenti nel Comune aderente con il maggior numero di abitanti.

TITOLO II - Competenze

8. Funzioni e servizi

1. I Comuni aderenti possono conferire all’Unione l’esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali e attività istituzionali in genere.
2. Le funzioni conferite all’Unione al momento della sua costituzione sono di seguito indicate:

a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
b) polizia locale e amministrativa.

3. Nuovi conferimenti di funzioni e/o servizi e/o attività istituzionali possono essere successivamente deliberati dai Consigli Comunali interessati.

9. Procedimento per il trasferimento delle competenze

1. Il trasferimento delle competenze, deliberato dai Comuni, si perfeziona mediante una deliberazione di recepimento da parte del Consiglio dell’Unione. Nella delibera dovranno essere indicate le attività, gli indirizzi organizzativi, i piani finanziari con i criteri di contribuzione da parte dei Comuni associati, idonei ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possano determinarsi forme di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o dei servizi che ne derivano, cui la Giunta dell’Unione dovrà attenersi nell'organizzare i servizi e le funzioni trasferite.
2. A seguito del trasferimento delle competenze, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla loro gestione, e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo.

10. Commissione di conciliazione

1. Qualsiasi conflitto di competenza fra l'Unione dei Comuni ed uno o più Comuni, in mancanza di una soluzione bonaria concordata tra le parti, verrà deferito ad un Ente di conciliazione nominato dalla Camera di Commercio, territorialmente competente, che deciderà secondo diritto.

Titolo III - Organizzazione di Governo

11. Organi dell'Unione

Sono organi di governo e di indirizzo dell'Unione dei Comuni Terre del Retrone: il Presidente dell’Unione, la Giunta dell’Unione, il Consiglio dell’Unione.

12. Il Presidente

1. La Presidenza dell'Unione dei Comuni Terre del Retrone, per una durata pari ad un esercizio finanziario, compete a un Sindaco indicato dalla Giunta dell’Unione tra i Sindaci dei Comuni associati, secondo una turnazione in ordine alfabetico; turnazione che, se necessario, potrà essere variata in corso d'anno. Per il primo anno di funzionamento dell’Unione, la Presidenza è assunta dal Comune di Creazzo
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni sono esercitate dal Vice-presidente, avente durata pari a quella del Presidente. Il Vice-presidente è il Sindaco che secondo turnazione prenderà l'incarico l'anno successivo. In caso di assenza del Vice-presidente presiede il Sindaco che segue nell'ordine di turnazione.

13. Competenze del Presidente dell’Unione

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Unione dei Comuni Terre del Retrone, convoca e presiede la Giunta, sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali. Sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e all'esecuzione degli atti.
2. Svolge altresì le funzioni attribuite al Sindaco, compatibili con la natura dell’Unione dei Comuni.

14. La Giunta dell'Unione

1. La Giunta è composta dai Sindaci dell'Unione o loro delegati ed è presieduta dal Presidente dell’Unione.
2. Il Sindaco componente della Giunta dell’Unione può essere validamente sostituito dal proprio Vicesindaco o da un Assessore formalmente delegato.
3. La Giunta dell’Unione è convocata dal Presidente o dal Vice-presidente dell’Unione in caso di sua assenza o impedimento. E’ presieduta dal Presidente o dal Vice-Presidente o da altro Sindaco secondo turnazione deliberata.
4. La Giunta dell’Unione è regolarmente costituita con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti (quorum costitutivo) e delibera a maggioranza della rappresentatività di almeno il 50% della popolazione residente dell’Unione al 31 dicembre dell’anno precedente (quorum deliberativo).

15. Competenze della Giunta dell’Unione

1. La Giunta dell’Unione propone l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne cura l'attuazione.
2. La Giunta dell’Unione adotta gli atti previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti ed adotta tutti gli altri atti che non siano riservati dalla legge, dal presente Statuto o dai regolamenti, al Presidente dell’Unione o ad altri organi amministrativi.

16. Collaborazione alla Giunta dell’Unione

1. Ciascun membro della Giunta dell’Unione può avvalersi della collaborazione e della presenza in Giunta del proprio Assessore o Consigliere competente per le materie trasferite, senza diritto di voto.

17. Il Consiglio dell'Unione

1. Il Consiglio è composto dal Presidente dell'Unione, dai Sindaci dei Comuni (membri di diritto) e da 3 consiglieri eletti dai singoli Consigli Comunali dei Comuni associati tra i propri componenti, assicurando la rappresentanza della minoranza di ogni Comune, con voto limitato ad uno. Qualora nel singolo Comune non sia presente gruppo di minoranza, alla nomina provvederà il gruppo di maggioranza.
2. Il Consiglio dell’Unione, in prima convocazione, è regolarmente costituito con l'intervento della maggioranza dei componenti (quorum costitutivo) e delibera a maggioranza della rappresentatività di almeno il 50% della popolazione residente dell’Unione al 31 dicembre dell’anno precedente (quorum deliberativo).
3. In seconda convocazione è regolarmente costituito con l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri (quorum costitutivo) e delibera a maggioranza dei presenti (quorum deliberativo).
4. Al Consiglio possono partecipare, senza diritto al voto, gli Assessori dei Comuni partecipanti all'Unione di comuni.
5. Il Consiglio può essere convocato anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti.

18. Presidente del Consiglio

1. Il Consiglio dell’Unione è presieduto da un Presidente eletto tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta, nella prima seduta del Consiglio. Il Consiglio elegge contestualmente un Vice-presidente del Consiglio per i casi di impedimento o assenza del Presidente.
2. Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio dell’Unione e ne dirige i lavori e le attività.
3. Il Presidente del Consiglio assicura un’adeguata e preventiva informazione ai consiglieri dell’Unione sulle questioni sottoposte al Consiglio.

19. Elezione del Consiglio dell’Unione

1. Ciascun Consiglio comunale provvede a nominare i propri rappresentanti in seno al Consiglio dell’Unione, scegliendoli fra i componenti il Consiglio Comunale, tenendo conto che nella scelta dovrà essere, se possibile, garantita la parità di genere. La nomina deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di costituzione dell’Unione e, successivamente, nella prima seduta di insediamento di ogni Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio dell’Unione viene integrato dai nuovi rappresentanti ogniqualvolta si proceda all'elezione del Sindaco ed al rinnovo del Consiglio comunale in uno dei Comuni facenti parte.
3. I rappresentanti dei Comuni i cui Consigli Comunali siano stati rinnovati restano in carica sino alla proclamazione del nuovo Consiglio Comunale. Sino alla nomina dei rappresentanti presso gli organi dell’Unione, questi si limitano ad assumere soltanto gli atti urgenti e improrogabili.
4. In caso di decadenza o cessazione per qualsiasi causa di un componente del Consiglio, il Comune interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza.

20. Competenze del Consiglio

1. Compete al Consiglio dell'Unione:

a) la decisione sull'adesione all'Unione di Comuni di altri Comuni;
b) l'adozione dello stemma e del gonfalone all'Unione dei Comuni Terre del Retrone.

2. Si applicano inoltre all'Unione gli articoli 42 e 43 del D.lgs. 267/00 con riferimento alle attribuzioni dei Consigli ed ai diritti dei consiglieri.
3. In particolare:

  • nella sua prima seduta, procede alla elezione del presidente dell’Unione, da scegliersi tra i componenti sindaci del consesso;
  • nella seduta successiva, da tenersi entro quarantacinque giorni, il Presidente, sentita la Giunta dell’Unione, presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, e comunica l’elenco dei componenti la Giunta dell’Unione;
  • definisce l'indirizzo dell’Unione, esercita il controllo politico sull'amministrazione e la gestione;
  • approva, per l’esercizio delle funzioni e servizi di competenza dell’Unione, gli atti attribuiti dalla legge ai consigli comunali;
  • nell'ambito dell'attività di indirizzo approva direttive generali, anche a conclusione di sessioni indette su particolari materie, in relazione alla propria attività istituzionale. Esso può impegnare la giunta a riferire sull'attuazione di specifici atti di indirizzo.

21. Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri dell’Unione hanno i medesimi diritti e doveri dei Consiglieri Comunali, agiscono nell’interesse dell’intera Unione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato, godono di diritto d’iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l’espletamento del proprio mandato ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende enti ed istituzioni dipendenti o partecipate dall’Unione dei Comuni.
2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio dell’Unione.
3. Essi intervengono alle sedute del Consiglio e possono proporre interrogazioni, interpellanze e mozioni nei modi previsti dal medesimo Regolamento. Possono svolgere deleghe a termine inerenti a materie di competenza consiliare su diretta attribuzione del Presidente dell’Unione, senza che tali incarichi assumano rilevanza esterna.

22. Decadenza e dimissione dei Consiglieri

1. I membri del Consiglio dell’Unione decadono dalle loro funzioni con le dimissioni o con il cessare, per qualsiasi motivo, del mandato loro conferito dal Consiglio Comunale, nonché con la perdita della carica di Consigliere Comunale, dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale ovvero per l'insorgere di cause di incompatibilità.
2. I componenti che non intervengano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti.
3. Il Presidente dell’Unione comunica la proposta di dichiarazione di decadenza all'interessato, che ha tempo dieci giorni per presentare le proprie controdeduzioni formali.
4. Decorso il termine di cui al precedente comma, il Presidente dell’Unione presenta al Consiglio dell’Unione la proposta di decadenza, unitamente alle eventuali controdeduzioni dell'interessato; il Consiglio dell’Unione dichiara la decadenza mediante voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. A cura del Presidente dell’Unione, la dichiarazione di decadenza viene comunicata al Comune che ha deliberato la nomina, perché il rispettivo Consiglio Comunale provveda alla sostituzione.
6. Le dimissioni dalla carica di Consigliere dell’Unione, indirizzate per iscritto al Presidente del Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione.

Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

7. I componenti dimissionari o decaduti vengono sostituiti dai Consigli Comunali nella prima seduta utile ad eleggere al proprio interno un nuovo Consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.

23. Commissioni di lavoro

1. Il Consiglio dell’Unione può istituire le Commissioni di lavoro, composte da Consiglieri dell'Unione, dal Sindaco o dall’Assessore comunale competente per materia.
2. Con delibera del Consiglio dell'Unione sono fissate le Commissioni, le competenze di ciascuna di esse, il numero e i nominativi dei componenti.
3. il Presidente e il vice Presidente sono nominati dalla stessa Commissione nella prima seduta.
4. Alle riunioni delle Commissioni partecipa, con funzioni di segretario, il funzionario responsabile del servizio competente per materia o un suo delegato.
5. Copia dei verbali delle riunioni vengono trasmessi al Presidente dell'Unione.

24. Norma di rinvio

1. Si applicano agli organi dell'Unione dei Comuni Terre del Retrone e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico proprie dei Comuni.
2. Per quanto attiene lo status economico, agli organi dell'Unione non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti, ai sensi dell'art. 32, comma 3, del D. lgs. n. 267/2000. 

25. Principi della partecipazione

1. Ai cittadini e ai residenti, l'Unione assicura il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, secondo i principi e le forme stabilite dalla legge.
2. L'Unione riconosce altresì il diritto degli interessati, dei cittadini, delle formazioni sociali e delle associazioni e comitati portatori di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell'indirizzo, attuazione e controllo delle attività poste in essere dall'Amministrazione.
3. L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, garantendo l'accesso alla informazione ed agli atti dell'Unione di Comuni.

Titolo IV - Organizzazione Amministrativa

26. Principi

1. Gli organi dell'Unione dei Comuni Terre del Retrone individuano gli obiettivi prioritari e stabiliscono le modalità per la valutazione della qualità dei risultati in relazione agli obiettivi definiti e all'efficienza nell'uso delle risorse.
2. L'azione amministrativa deve tendere al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione dei Comuni, in osservanza del rispetto della distinzione tra indirizzo politico e attività gestionale.
3. A tal fine l'Unione dei Comuni assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio apparato burocratico; cura inoltre la progressiva informatizzazione della propria attività, secondo metodi che ne consentano l'accesso anche tramite terminali posti presso gli uffici dei Comuni od altri luoghi idonei.
4. Per la semplificazione e le qualità dell'azione amministrativa, si provvede di norma mediante conferenze di servizi e il confronto costruttivo con i lavoratori.
5. Anche in base alle conoscenze ed alla valutazioni acquisite grazie agli esiti del controllo di gestione, il Presidente dell’Unione avanza proposte operative sulla metodologia di lavoro, sullo sviluppo delle dotazioni tecnologiche, sul processo di costante razionalizzazione delle procedure nonché sulle opportunità di esternalizzazione di attività e processi.

27. Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L' Unione di Comuni dispone di uffici propri e/o si avvale di quelli propri dei Comuni partecipanti.
2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata secondo criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi elettivi.
3. L' Unione disciplina con apposito regolamento e con riferimento alla normativa relativa agli Enti locali, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità, per assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa e la realizzazione degli obiettivi programmati.
4. Detto regolamento è approvato dalla Giunta dell’Unione nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla legge.

28. Il segretario

1. Il segretario è nominato annualmente da ciascun Presidente dal quale dipende funzionalmente, tra i Segretari in servizio in almeno uno dei comuni aderenti.
2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente e le funzioni di cui all’art. 97 del D. lgs. n. 267/2000.
Sovrintende all’attività dei funzionari e ne coordina l’attività, con poteri di sostituzione in caso d’inerzia degli stessi. Dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli uffici e segnatamente tra i funzionari, nei confronti dei quali può proporre l’adozione delle misure previste dall’ordinamento.
3. Assolve, inoltre, a tutte le funzioni conferite dal Presidente dell’Unione, fatte salve quelle gestionali assegnate al Direttore dell’Unione, qualora nominato

29. Direzione dell'organizzazione

1. Il Presidente dell'Unione di Comuni, previa deliberazione della Giunta, nomina il Dirigente dell’Unione scegliendo tra dirigenti e funzionari in servizio nei Comuni appartenenti all’Unione, tra i segretari comunali, oppure con contratto di diritto privato a tempo determinato secondo i criteri stabiliti dal regolamento degli uffici e dei servizi.
2. Il Dirigente dell'Unione, secondo i criteri stabiliti dal regolamento relativo all'organizzazione degli uffici e dei servizi, provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di Governo dell'Unione, secondo le direttive impartite dal Presidente ed inoltre sovrintende alla gestione perseguendo livelli ottimali di efficacia e efficienza rispondendo direttamente dei risultati conseguiti.
3. Compete in particolare al Dirigente dell’Unione, oltre alle competenze di cui al D.lgs. n. 267/2000, la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi previsti dallo stesso D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazione, nonché la predisposizione del piano esecutivo di gestione previsto dal predetto decreto.
4. Il Dirigente sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività.

30. Collaborazione fra enti

1. L'Unione dei Comuni ricerca, con le Amministrazioni comunali, ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.
2. In tal senso, anche avvalendosi delle risultanze dei carichi di lavoro e dei dati del controllo di gestione, la Giunta dell’Unione può richiedere ai Comuni la disponibilità di mezzi e/o di personale a tempo pieno o parziale.
3. La gestione di particolari compiti è subordinata ad apposita convenzione.
4. L'Unione dei Comuni indirizza e coordina l'adozione di ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, metodi e strumenti in esecuzione dell'attività amministrativa fra loro conformi tra il proprio apparato e quello dei Comuni.

31. Forme di gestione

1. L'Unione dei Comuni, relativamente ai compiti ed alle materie attribuite alla propria competenza, provvede ad assumere e gestire le funzioni ed i servizi direttamente ed, in via subordinata, anche in forma indiretta, secondo normativa vigente.

Titolo V - Finanza e contabilità

32. Finanze

1. L'Unione dei Comuni ha un proprio patrimonio ed autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.
2. All'Unione dei Comuni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.
3. Le risorse occorrenti per il funzionamento dell’Unione sono reperite, oltreché con i proventi propri di cui al comma 2, attraverso le contribuzioni di Regione ed altri enti pubblici assegnate in forza di legge o per l’esercizio di attività delegate o trasferite, o ad altro titolo.
4. I comuni aderenti all’Unione assicurano il pareggio finanziario dell’Ente stesso, attraverso trasferimenti effettuati secondo criteri dettagliati dalle convenzioni che regolano il funzionamento delle funzioni conferite.
5. I trasferimenti di cui al comma 4 sono di norma disposti a consuntivo, su presentazione di idonea certificazione da parte del Presidente e del Responsabile del servizio finanziario dell’Unione. I comuni aderenti possono, ove ne ricorrano i presupposti, disporre anticipazioni in corso di esercizio, in relazione alle necessità emergenti ed in rapporto alla propria quota di adesione.

33. Bilancio e programmazione finanziaria

1. Previo accordo programmatico annuale con i Comuni, l'Unione dei Comuni delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo con i termini e le modalità previsti per i Comuni.
2. L'attività economico-finanziaria è disciplinata secondo le norme in materia di contabilità propria degli Enti locali.
3. Il regolamento di contabilità disciplinerà le modalità organizzative per lo svolgimento dell'attività economico-finanziaria.

34. Controllo di gestione

1. Il regolamento di contabilità prevede metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse reali e personali, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

35. Revisione economica e finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria è affidata ai sensi e per gli effetti del D. lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il regolamento di contabilità disciplinerà l'organizzazione ed il funzionamento del servizio.

36. Servizio di tesoreria

1. Il Servizio di Tesoreria dell'Ente è svolto ai sensi di legge, da un tesoriere nominato in conformità a quanto previsto dal D. lgs. n. 267/2000.

Titolo VI - Norme Transitorie e Finali

37. Modalità di approvazione e di pubblicazione dello Statuto

1. Il presente Statuto è approvato dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure previste dall'art. 6 del D. lgs. n. 267/2000 ed è modificabile con le stesse procedure.
2. Dopo l'approvazione iniziale da parte di tutti i Comuni membri, lo Statuto è pubblicato sul B.U.R, è affisso all'Albo Pretorio On Line dei Comuni partecipi, per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti e all'Amministrazione Provinciale, entrando in vigore decorso tale termine.
3. Le modifiche e le revisioni dello Statuto sono affisse all'Albo Pretorio On Line dell’Unione e dei Comuni partecipi, per trenta giorni consecutivi, entrando in vigore decorso tale termine.
4. Gli Uffici dell'Unione di Comuni e dei singoli Comuni predispongono i mezzi più idonei per assicurare pubblicità e conoscibilità allo Statuto dell'Unione dei Comuni Terre del Retrone presso la cittadinanza, le istituzioni e le altre categorie ed aggregazioni sociali presenti sul territorio.

Il Sindaco Giacomin Stefano

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