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Bur n. 68 del 10 luglio 2015


Materia: Statuti

UNIONE MONTANA DEL GRAPPA - CRESPANO (TV)

Deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana del Grappa n. 3 del 15 gennaio 2015

Statuto unione Montana del Grappa.

 L.R. 40/2012

STATUTO UNIONE MONTANA DEL GRAPPA

INDICE

TITOLO I
PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1 (Denominazione e natura giuridica)
Art. 2 (
Ambito territoriale)
Art. 3 (
Sede)
Art. 4 (
Scopi e funzioni)
Art. 5
(Modalità di conferimento di funzioni e servizi all’Unione montana)

 

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Art. 6 (Organi)
Art. 7 (Composizione del consiglio)
Art. 8 (Competenze del consiglio)
Art. 9 (
Modalità di convocazione)
Art. 10 (Regolamento del consiglio)
Art. 11
(Diritti e doveri dei componenti del consiglio)
Art. 12 (Modifica della composizione dell’organo consiliare)
Art. 13 (Commissioni consiliari)
Art. 14 (Presidente)
Art. 15 (Giunta)
Art. 16 (Conferenza dei sindaci)

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 17 (Partecipazione popolare)

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE

Art. 18 (Principi strutturali e organizzativi)
Art. 19 (
Personale)
Art. 20 (Organizzazione degli uffici e del personale)
Art. 21 (Segretario)
Art. 22 (Responsabili degli uffici e dei servizi)

TITOLO V
FINANZA E CONTABILITA’

Art. 23 (Attività finanziaria e bilanci)
Art. 24 (Rapporti finanziari con i Comuni aderenti)
Art. 25
(Revisore)
Art. 26 (Tesoreria)
Art. 27 (Controllo di gestione)

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28 (Regolamenti)
Art. 29 (
Rinvio)
Art. 30 (Modifiche statutarie)
Art. 31 (Entrata in vigore)

TITOLO I
PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Articolo 1
(
Denominazione e natura giuridica)

1. Il presente statuto stabilisce, ai sensi della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni, le norme fondamentali sull’organizzazione ed il funzionamento dell’unione montana denominata Unione montana del Grappa.

2. L’Unione montana del Grappa è un ente locale ai sensi dell’articolo 2, primo comma del D.Lgs. n. 267/2000 ed è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.

Articolo 2
(
Ambito territoriale)

1. L’ambito territoriale dell’Unione montana è costituito dal territorio dei Comuni di:

  • Borso del Grappa
  • Castelcucco
  • Cavaso del Tomba
  • Crespano del Grappa
  • Monfumo
  • Paderno del Grappa
  • Possagno

2. L’Unione montana del Grappa, ai sensi di quanto stabilito dalla L.R. 40/2012, succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi alla Comunità montana del Grappa e costituisce ambito territoriale ottimale per l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi che i Comuni le conferiscono.   

Articolo 3
(
Sede)

1. L’Unione ha la propria sede legale in Crespano del Grappa. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono di regola nella predetta sede.

2. In considerazione di necessità logistiche, tecniche ed organizzative, nell’ambito del territorio dell’Unione possono essere costituiti uffici distaccati, anche presso i Comuni aderenti.

3. L’Unione può dotarsi di un proprio stemma e gonfalone la cui adozione, uso e riproduzione sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal consiglio dell’Unione.

Articolo 4
(
Scopi e funzioni)

1. L’Unione montana persegue i seguenti scopi:

a) svolgere l’esercizio associato di funzioni e servizi per i Comuni compresi nell’ambito territoriale di cui all’articolo 2 e definire gli obiettivi per la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di garantire una gestione efficiente, efficace ed economica dei servizi nell’intero territorio; costituisce, pertanto, l’ente di riferimento responsabile dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali
b) tutelare e valorizzare le specifiche risorse territoriali nonché le identità culturali, linguistiche, architettoniche, storiche, delle tradizioni e degli usi delle popolazioni residenti;
c) promuovere la tutela dell’ambiente, uno sviluppo economico sostenibile, la salvaguardia e il razionale assetto del territorio montano;
d) promuovere la partecipazione delle popolazioni montane al generale processo di sviluppo socio-economico della montagna, favorendone in particolare le condizioni di residenza, di sviluppo demografico e la crescita culturale, professionale ed economica;
e) cooperare allo sviluppo economico locale, anche con riguardo alla programmazione decentrata e negoziata nonché alle intese programmatiche d’area;
f) garantire la parità di genere
g) perseguire obiettivi di collaborazione con le unioni e i comuni limitrofi, con le intese programmatiche d’area e con gli altri enti operanti nel territorio

2. L’Unione esercita le funzioni e i servizi di seguito indicati:

  1. gestione associata delle funzioni e dei servizi dei Comuni aderenti, ivi comprese le funzioni fondamentali così come individuate dalla legislazione nazionale, fatta salva la facoltà per i Comuni medesimi di gestire funzioni e servizi anche attraverso le convenzioni di cui all’articolo 30 del D.Lgs. 267/2000;.
  1. gestione, nell’ambito territoriale di riferimento, delle funzioni amministrative già attribuite o delegate dalla legislazione nazionale e regionale alle comunità montane;
  1. gestione delle specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione a quanto disposto dall’articolo 44 comma 2 della Costituzione e dalle leggi in favore dei territori montani.
  1. ulteriori funzioni attribuite alle unioni montane dalla Regione, dalle Province e dai Comuni.

3. Le funzioni dei Comuni di cui al precedente comma 1, lettera a) sono esercitate in forma associata dall’Unione montana previo conferimento da parte dei Comuni stessi, secondo le modalità indicate al successivo articolo 5.

Articolo 5
(Modalità di conferimento di funzioni e servizi all’Unione montana)

1. Il conferimento delle funzioni e dei servizi affidati dai Comuni aderenti all’Unione avviene sulla base di atti deliberativi comunali di affidamento.

2. L’esercizio di tali funzioni da parte dell’Unione montana potrà avvenire a condizione che l’atto deliberativo di cui al comma 1. contenga i seguenti elementi:

a) il contenuto della funzione o del servizio conferito;
b) i criteri relativi ai rapporti finanziari tra gli enti;
c) gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
d) la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni;
e) la durata e le modalità di recesso.

3. L’Unione montana può svolgere l’esercizio di ogni funzione amministrativa, propria o delegata, che i Comuni aderenti conferiscano alla stessa, nonché la gestione diretta o indiretta, anche mediante partecipazione ad altri enti, associazioni, società di capitali a partecipazione pubblica e, in generale, ad ogni altra figura ammessa dalla normativa vigente, di servizi pubblici locali.

4. L’individuazione delle competenze oggetto di conferimento è operata in modo da rendere efficiente lo svolgimento dell’azione amministrativa da parte dell’Unione montana, in base al principio della ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei.

5. Qualora tutti o parte dei Comuni partecipanti all'Unione intendano utilizzare lo strumento della convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni o dei servizi ex articolo 5 comma 1 bis della LR 40/2012, l'Unione può stipulare con gli stessi Comuni convenzione ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, che deve prevedere gli elementi di cui al primo comma del presente articolo.

6. L'Unione può esercitare funzioni e servizi anche per conto di Comuni partecipanti all’Unione, ma non obbligati ex lege alla gestione associata, previo conferimento secondo le modalità di cui al comma 1 o stipula con gli stessi di una convenzione ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

7. L’Unione può esercitare funzioni e servizi anche per conto di Comuni non partecipanti all’Unione, previa stipula con gli stessi di una convenzione ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Articolo 6
(
Organi)

1. Sono organi dell’Unione:

a) il consiglio
b) il presidente
c) la giunta.

2. Gli organi di governo esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti approvati dal consiglio dell’Unione nel rispetto del principio di distinzione tra i compiti di indirizzo politico e gestione amministrativa.

Articolo 7
(
Composizione del consiglio)

1.  Il consiglio dell’Unione è composto dai sindaci dei Comuni membri dell’Unione e da due consiglieri comunali per ciascun Comune eletti dai rispettivi consigli, uno dei quali in rappresentanza delle minoranze. Il sindaco del Comune associato è pertanto componente di diritto del consiglio dell’Unione. In detto organo il sindaco è sostituito dal vice sindaco esclusivamente nei casi di oggettivo impedimento.

2. I Comuni provvedono ad eleggere i nuovi rappresentanti, diversi dal sindaco, entro quarantacinque giorni dalla data nella quale si sono tenute le elezioni amministrative che comportano il rinnovo del consiglio comunale per qualsiasi ragione avvenuta.

3. In caso di scioglimento di un consiglio comunale, il Comune è rappresentato dal commissario che sostituisce il sindaco e gli altri due rappresentanti in seno al consiglio dell’Unione.

4. I sindaci membri del consiglio dell’Unione entrano in carica al momento della proclamazione e cessano con la scadenza del mandato.

5. I consiglieri dell’Unione non sindaci entrano in carica all’atto dell’elezione da parte del consiglio comunale e cessano con la nomina dei nuovi eletti da parte del consiglio comunale.

Articolo 8
(
Competenze del consiglio)

1. Il consiglio dell’Unione montana esercita funzioni d’indirizzo, programmazione e controllo; sono di competenza del consiglio le funzioni ad esso attribuite dalla legge e, in particolare, quelle indicate nell’articolo 42, comma 2 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

2. Il consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell’Unione.

3. Il consiglio elegge il presidente dell’Unione.

Articolo 9
(
Modalità di convocazione)

1.  Il consiglio è convocato dal presidente:

  • per determinazione del medesimo;
  • su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica;
  • su richiesta deliberata dalla giunta;
  • su richiesta deliberata da due o più consigli comunali.

2.  L’adunanza del consiglio per l’elezione del presidente avviene su convocazione e sotto la presidenza del sindaco più anziano di età.

3.  Il presidente stabilisce l’elenco degli oggetti da trattare nelle sedute, salvo i casi in cui la convocazione avvenga in via straordinaria su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica, su richiesta deliberata dalla giunta o su richiesta deliberata da due o più consigli comunali. In questi ultimi casi sono i soggetti che hanno chiesto la convocazione a determinare gli argomenti.

4. L’attività del consiglio si svolge presso la sede dell’Unione oppure, secondo necessità, presso altre sedi adeguate, individuate nei Comuni aderenti ed indicate nella convocazione.

5. La convocazione del consiglio, unitamente all’elenco degli argomenti da trattare, deve essere spedita almeno cinque giorni prima della data di adunanza a ciascun componente, agli indirizzi da questi comunicati e mediante posta elettronica certificata, posta elettronica, fax, e altri strumenti, ove concordati con gli interessati, che consentano l’accertamento della trasmissione, nonché a tutti i Comuni aderenti all’Unione. La convocazione del consiglio è altresì pubblicata all’albo pretorio on line. In caso d’urgenza, la convocazione può avvenire con una comunicazione spedita con un anticipo di almeno 48 ore.

6. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora della riunione e degli oggetti degli argomenti iscritti all’ordine del giorno. Eventuali integrazioni o modifiche all’ordine del giorno devono essere spedite ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima della relativa seduta.

7. Tutte le proposte deliberative relative agli argomenti iscritti all’ordine del giorno devono essere depositate presso l’ufficio segreteria e, qualora possibile, inviate con posta elettronica a ciascun componente del consiglio, almeno tre giorni liberi prima dell’adunanza affinché i consiglieri ne possano prendere visione. Per giorni liberi si intendono tutti i giorni escluse le domeniche e le festività in genere.

8. Eventuali emendamenti dei consiglieri devono essere depositati almeno ventiquattro ore prima dell’adunanza. Nello stesso termine devono essere depositati gli atti relativi ad integrazioni o modifiche all’ordine del giorno e gli atti relativi alle convocazioni d’urgenza.

9. Le sedute sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge.

Articolo 10
(Regolamento del consiglio)

1. Con regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, in conformità ai principi stabiliti dal presente statuto sono disciplinate in particolare:

  1. le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei componenti del consiglio;
  2. le modalità di presentazione e discussione delle proposte;
  3. il numero dei componenti necessario per la validità delle sedute;
  4. la quota di voti favorevoli necessari per l’adozione delle deliberazioni;
  5. l’individuazione e il funzionamento delle commissioni.

Articolo 11
(Diritti e doveri dei componenti del consiglio)

1. I componenti del consiglio hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione in merito all’attività dell’Unione ed esercitano tutti gli altri diritti di iniziativa nei confronti del presidente, della giunta e degli assessori con le modalità previste dal regolamento adottato dal consiglio.

2. I componenti del consiglio hanno diritto di ottenere dagli uffici dell’Unione tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

3.I consiglieri possono svolgere incarichi specifici su diretta attribuzione conferita dal presidente con proprio provvedimento. I consiglieri incaricati si coordinano con il presidente per la direzione politico – amministrativa nelle materie attribuite.

Articolo 12
(Modifica della composizione dell’organo consiliare)

1. I singoli membri del consiglio sono sostituiti nei seguenti casi:

a) dimissioni;
b) decadenza per mancato intervento alle sedute del consiglio;
c) sfiducia da parte consiglio comunale di appartenenza;
d) nullità dell’elezione, perdita della qualità di consigliere comunale o dell’Unione, altre cause di incompatibilità o decadenza previste dalla legge;
e) morte o altre cause previste dalla legge.

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere dell’Unione, indirizzate al presidente, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell’Unione nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il presidente dell’Unione comunica, entro tre giorni, le dimissioni al consiglio comunale di appartenenza.

3. Costituisce causa di decadenza dal mandato di consigliere dell’Unione la mancata partecipazione a tre sedute consecutive dei lavori del consiglio senza adeguata giustificazione. In questo caso il presidente dell’Unione avvia, con la contestazione delle assenze e l’invito a far valere eventuali cause giustificative entro il termine di dieci giorni, il procedimento di decadenza. Nella prima seduta successiva, alla quale può partecipare anche l’interessato, il consiglio valuta le giustificazioni addotte e decide se pronunciare o meno la decadenza del consigliere. La decadenza ha effetto immediato dal momento dell’approvazione della decisione da parte del consiglio.

4. Nei casi di decadenza o dimissioni di consiglieri dell’Unione montana, i consigli comunali ai quali essi appartengono provvedono entro quarantacinque giorni dalla data in cui è pronunciata la decadenza o sono state presentate le dimissioni, ad eleggere il nuovo consigliere dell’Unione.

Articolo 13
(Commissioni consiliari)

1. Il consiglio, per l’esercizio delle proprie funzioni, può istituire nel proprio seno commissioni permanenti o temporanee.

2. Le commissioni, nelle materie di propria competenza, svolgono nei confronti del consiglio attività di iniziativa, consultiva e referente su atti e provvedimenti di competenza del consiglio stesso.

3. Le attribuzioni, l’organizzazione e il funzionamento delle commissioni sono disciplinate dal regolamento sul funzionamento del consiglio che può prevedere anche le modalità per l’istituzione di commissioni speciali a carattere temporaneo e di indagine o di studio su specifiche questioni che comunque interessano l’Unione.

Articolo 14
(Presidente)

1. Il presidente è l’organo responsabile dell’amministrazione dell’Unione e la rappresenta assicurandone nel contempo l’unità dell’azione politico – amministrativa.

2. Il presidente è eletto dal consiglio, preferibilmente fra i propri componenti sindaci a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

3. La convocazione della seduta del consiglio da parte del consigliere sindaco più anziano di età per la nomina del presidente deve essere disposta entro trenta giorni dalla comunicazione al protocollo dell’Ente della nomina di tutti i rappresentanti dei consigli comunali rinnovati. L’elezione avviene a scrutinio palese. Qualora il presidente non venga eletto, le funzioni di presidente del consiglio rimangono in capo al consigliere sindaco più anziano di età che provvede a riconvocare il consiglio entro un termine di quindici giorni.

4. Qualora uno o più Comuni non abbiano adempiuto all’obbligo della nomina dei rappresentanti, nonostante sollecito, e comunque il numero dei consiglieri nominati sia superiore alla maggioranza assoluta dei componenti assegnati, il consiglio dell’Unione viene ugualmente convocato.

5. Il presidente:

  1. è il rappresentante legale dell’Unione;
  2. nomina tre assessori per la composizione della giunta;
  3. nomina il vicepresidente dell’Unione tra gli assessori
  4. sovrintende al funzionamento degli uffici;
  5. nomina e revoca i dirigenti ed i responsabili di posizione organizzativa secondo quanto previsto dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
  6. impartisce direttive generali al segretario in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa di tutti i servizi e gli uffici;
  7. verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;
  8. convoca e presiede le sedute del consiglio e propone gli argomenti da trattare salvo quanto previsto all’articolo 11;
  9. convoca e presiede la giunta, fissando l’ordine del giorno;
  10. firma i verbali originali delle deliberazioni del consiglio e della giunta e sovrintende all’esecuzione degli atti al fine di assicurarne la conformità agli indirizzi dettati dal consiglio e dalla giunta stessi;
  11. promuove indagini e verifiche amministrative sull’intera attività dell’Unione;
  12. impartisce ai componenti della giunta le direttive politiche e amministrative relative all’indirizzo generale;
  13. coordina e stimola l’attività dei singoli componenti della giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull’indirizzo politico amministrativo dell’Unione;

6. Il presidente adotta tutti gli atti non riservati dalla legge o dal presente statuto al consiglio o non attribuiti al segretario, ai dirigenti e ai titolari di posizione organizzativa.

7. Il presidente dura in carica fino alla scadenza del suo mandato nel Comune di appartenenza. Fino all’elezione del nuovo presidente le relative funzioni sono assunte dal consigliere sindaco più anziano di età.

8. Il presidente può essere sfiduciato dal consiglio con mozione espressa per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. La mozione deve essere motivata, sottoscritta da almeno due quinti dei componenti il consiglio, escluso il presidente, e messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al segretario dell’Ente. Se il presidente non procede alla convocazione nei termini di cui sopra, vi provvede il consigliere sindaco più anziano di età cui spetta in tal caso presiedere la seduta. Il presidente interviene nella seduta, partecipa alla discussione e alla votazione.

9. Negli altri casi di cessazione anticipata dalla carica di presidente (morte, dimissioni o sopravvenute cause di incompatibilità), le relative funzioni sono esercitate, sino alla nuova elezione, dal vicepresidente o, in mancanza di questi, dall’assessore più anziano di età. Il consiglio è sempre convocato, per la nomina del successore, entro trenta giorni dalla cessazione dalla carica del presidente.

10. Il vicepresidente sostituisce il presidente nell’esercizio di tutte le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

11. Il voto del consiglio contrario ad una proposta della giunta non ne comporta le dimissioni.

12. Le dimissioni volontarie del presidente sono indirizzate al segretario, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell’Ente. In ogni caso le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

Articolo 15
(
Giunta)

1. La giunta è formata dal presidente e da tre assessori da lui nominati, tra i componenti del consiglio dell’Unione. La nomina degli assessori è comunicata al consiglio dell’Unione nella prima seduta utile. La revoca degli assessori da parte del presidente avviene con le stesse modalità della nomina.

2. Le dimissioni volontarie dei singoli assessori devono essere presentate per iscritto al presidente, il quale ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva.

3. La giunta collabora con il presidente nel governo dell’Unione e nell’attuazione degli indirizzi generali del consiglio, al quale riferisce annualmente, in occasione dell’approvazione del rendiconto, circa la propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio stesso.

4. La giunta opera attraverso deliberazioni collegiali.

5. Alla giunta spetta una generale competenza amministrativa su ogni atto che dalla legge e dal presente statuto non sia riservato al consiglio e al presidente. La giunta può adottare in via d’urgenza le deliberazioni di competenza del consiglio limitatamente alle sole variazioni di bilancio che devono essere sottoposte a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

6. La giunta si riunisce su convocazione del presidente ogni qualvolta si renda necessario o lo stesso presidente lo giudichi opportuno, oppure su richiesta di uno dei componenti. La convocazione avviene tramite posta elettronica certificata, posta elettronica, fax, SMS e altri strumenti concordati tra le parti ed idonei a verificare la ricezione, almeno ventiquattro ore prima della riunione, salvo i casi di urgenza. La riunione avviene normalmente presso la sede istituzionale o gli uffici decentrati dell’Unione o presso le sedi comunali.

7. La giunta è presieduta dal presidente e in sua assenza dal vice presidente, ed è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. La giunta delibera a maggioranza dei componenti presenti alla riunione. In caso di parità prevale il voto del presidente.

8. La votazioni sono sempre a scrutinio palese, salvo diversa disposizione di legge o di regolamento.

9. Le adunanze della giunta non sono pubbliche e se richiesto, possono partecipare alle sedute, senza diritto di voto, consiglieri dell’Unione ai quali siano state affidate specifiche deleghe dal presidente, oltre che dirigenti, titolari di posizione organizzativa e altri dipendenti dell’Unione, esperti e tecnici invitati dal presidente a riferire su particolari problemi, la cui presenza è considerata utile ai fini delle determinazioni da assumere.

10. Alle sedute della giunta partecipa il segretario dell’Unione con compiti di consulenza, assistenza, referenza e verbalizzazione. Il segretario sottoscrive, assieme al presidente, il verbale e gli atti deliberativi assunti.

11. Gli assessori decadono con la scadenza del mandato del presidente dell’Unione montana.

Articolo 16
(
Conferenza dei sindaci)

1.  E’ istituita, presso l’Unione montana, la conferenza dei sindaci, organismo consultivo composto dal presidente dell’unione e dai sindaci dei Comuni associati.

2.  La conferenza dei sindaci è convocata e presieduta dal presidente della Unione montana.

3.  La Conferenza dei Sindaci esprime pareri obbligatori:

  • sui contenuti degli atti deliberativi di affidamento e delle convenzioni di cui all’articolo 5;
  • sui bilanci delle funzioni e dei servizi conferiti;
  • sui criteri di ripartizione delle spese inerenti le funzioni ed i servizi conferiti.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Articolo 17
(
Partecipazione popolare)

1.  L’Unione promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’amministrazione dell’Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2.  La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

3.  Tutti i cittadini possono rivolgere al presidente dell’Unione istanze, petizioni e proposte su materie inerenti l’attività dell’Ente.

4.  L’Unione, nei procedimenti relativi all’adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.

5. Le modalità della partecipazione sono stabilite da specifico regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE

Articolo 18
(
Principi strutturali e organizzativi)

1. La gestione si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici definiti e misurabili e deve essere improntata ai seguenti principi:

  1. l’organizzazione del lavoro per obiettivi, programmi e progetti;
  2. l’analisi e l’individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;
  3. l’individuazione di responsabilità strettamente collegate all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
  4. il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

2. L ’Unione assume come modello di riferimento una struttura organizzativa i cui punti di contatto con gli utenti rimangono ampiamente decentrati sul territorio

3. Il modello è supportato dall’utilizzazione di moderne tecnologie di informazione e connessione tra i diversi punti della rete organizzativa e tra questi e i cittadini.

Articolo 19
(
Personale)

1. L’Unione montana provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla normativa vigente, dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti.

2. L’Unione disciplina con apposito regolamento l’organizzazione degli uffici e dei servizi.

3. Il personale dell’Unione è costituito da:

  1. personale delle soppresse comunità montane ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 5, comma 4, della L.R. 40/2012;
  2. personale messo a disposizione dai Comuni ai sensi delle disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti;
  3. personale assunto con contratto a tempo indeterminato o determinato nelle forme stabilite dalla legge e dai contratti di lavoro.

4. La programmazione del fabbisogno del personale, eccedente quello inserito stabilmente nella dotazione organica dell’Unione, sarà conseguente alle disposizioni di cui alle deliberazioni di cui all’articolo 5 del presente statuto.

5. L’attribuzione mediante conferimento delle funzioni e dei servizi all’Unione, da parte dei Comuni, comporta l’unificazione delle relative strutture.

6. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione regioni - enti locali.

Articolo 20
(Organizzazione degli uffici e del personale)

1. L’Unione montana disciplina, in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione fra funzione politica e di controllo, attribuita al consiglio, al presidente e alla giunta, e funzione di gestione e azione amministrativa, attribuita al segretario e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e i criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

Articolo 21
(Segretario)

1. La gestione amministrativa dell’Unione montana è affidata al segretario, titolare della funzione apicale dell’Unione montana, assunto o incaricato con le modalità previste dal regolamento degli uffici e dei servizi.

2. Il segretario attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dal consiglio secondo le direttive del presidente.

3. Il segretario garantisce il buon funzionamento degli uffici e dei servizi, introducendo strumenti e meccanismi operativi finalizzati al perseguimento di livelli ottimali di efficienza ed efficacia; coordina i dirigenti e, in assenza di essi, i responsabili degli uffici e dei servizi.

4. Il regolamento disciplina le modalità ed i requisiti per la nomina, i compiti e le responsabilità del segretario in conformità con i principi stabiliti dalla normativa.

Articolo 22
(
Responsabili degli uffici e dei servizi)

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono nominati dal presidente dell’Unione montana, sentita la conferenza dei sindaci, tra le figure apicali delle aree di attività indicate nel regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.

2. Essi provvedono agli atti di gestione dell’attività dell’Unione per l’attuazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti nel documento programmatico dell’amministrazione, organizzando gli uffici e i servizi loro assegnati secondo le direttive impartite dal presidente attraverso il segretario cui rispondono direttamente del loro operato e del risultato raggiunto.

TITOLO V
FINANZA E CONTABILITA’

Articolo 23
(
Attività finanziaria e bilanci)

1. All’Unione montana competono tutti i trasferimenti regionali relativi alla gestione delle funzioni già esercitate dalle comunità montane, secondo quanto previsto dalla normativa regionale.

2. All’Unione montana competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.

3. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, nel rispetto dei principi previsti dalla legislazione vigente.

4. L’ordinamento finanziario e contabile dell’Unione montana è disciplinato dalla parte seconda del D.Lgs. n. 267/2000.

Articolo 24
(
Rapporti finanziari con i Comuni aderenti)

1. Le spese generali dell’Unione, per la parte non coperta da trasferimenti statali o regionali, vengono ripartite tra tutti i Comuni aderenti, secondo criteri di proporzionalità, che tengono conto della natura delle funzioni gestite.

2. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte di tutti i Comuni, le spese vengono ripartite secondo le modalità fissate negli atti di attribuzione; i relativi introiti e spese confluiscono nel bilancio dell’Unione e contribuiscono a determinare il risultato della gestione.

3. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte della non integralità dei Comuni, per ciascun servizio o funzione trasferita, viene predisposto un apposito piano economico, nell’ambito del bilancio dell’Unione, allo scopo di poter rilevare la gestione contabile del servizio, che riguarderà esclusivamente i Comuni aderenti.

Articolo 25
(Revisore)

1. Il consiglio dell’Unione nomina il revisore che viene designato secondo le norme in vigore per gli enti locali.

2. Il revisore dura in carica tre anni, è rinnovabile una sola volta, e può essere revocato solo per grave inadempimento.

3. Il revisore collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell’ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al comma 3, il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a con seguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Articolo 26
(
Tesoreria)

Il servizio di tesoreria dell’Unione è svolto da un tesoriere scelto in conformità a quanto previsto dal testo unico degli enti locali.

2. I rapporti con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Articolo 27
(
Controllo di gestione)

1. Il regolamento di contabilità prevede metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l’uso ottimale del patrimonio e delle risorse reali e personali, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 28
(
Regolamenti)

1. Fino all’emanazione degli atti regolamentari da parte dei propri organi, all’Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti già vigenti della corrispondente comunità montana.

2. Nel caso di trasferimento di funzioni o servizi comunali all’Unione montana, la stessa adotta i relativi regolamenti. Nelle more della loro approvazione, valgono i regolamenti dei singoli Comuni in quanto compatibili con i principi fissati dagli atti di trasferimento delle funzioni o servizi.

Articolo 29
(
Rinvio)

1. Per quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alla normativa statale e regionale in materia di ordinamento degli enti locali.

Articolo 30
(Modifiche statutarie)

1. Le modifiche statutarie sono adottate dal consiglio dell’Unione montana a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nel caso in cui non venga raggiunta la maggioranza richiesta, l’assemblea procede ad ulteriori votazioni da tenersi in sedute successive, entro trenta giorni.

2. Entro otto giorni dall’adozione, la deliberazione di modifica dello statuto è inviata ai comuni interessati, i quali provvedono alla sua pubblicazione nell’albo pretorio per quindici giorni consecutivi, entro i quali chiunque può formulare osservazioni e proposte.

3. Entro trenta giorni dall’adozione, il consiglio dell’Unione montana approva in via definitiva le modifiche allo statuto con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati, pronunciandosi sulle eventuali osservazioni e proposte.

Art 31
(Entrata in vigore)

1. Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Veneto.

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