Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Atto di Enti Vari

Bur n. 68 del 10 luglio 2015


Materia: Statuti

COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA (TREVISO)

Delibera Consiglio comunale n. 7 del 16 marzo 2015

Statuto comunale.

STATUTO

TITOLO I - Principi generali e programmatici

Art. 1

1.         Il Comune di Meduna di Livenza è ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, nel rispetto della Costituzione Italiana e dei principi generali dell'ordinamento della Repubblica.

2.         Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa nonché autonomia impositiva e finanziaria secondo i principi fissati dalla Costituzione.

3.         Svolge in via generale funzioni amministrative, salvo che le stesse siano conferite a Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato sulla base del principio della sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. È titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con Legge statale o regionale secondo le rispettive competenze.

4.         Il Comune attua condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell'esercizio delle funzioni istituzionali, nella gestione dei pubblici servizi e nello svolgimento della vita sociale a tutti i livelli.

5.         Nei casi previsti dalla Legge, il Comune garantisce, in tutti gli organismi di propria nomina, il rispetto delle pari opportunità tra donne e uomini, assicurando la presenza di almeno un rappresentante per ciascun sesso, qualora i soggetti da nominare siano più di uno.

6.         Svolge le sue funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

7.         Valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali.

8.         Fonda la propria azione sui principi di libertà, eguaglianza, solidarietà è di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale ed etnico che ne limitano la realizzazione.

Art. 2 Territorio, sede, gonfalone e stemma

1.         Il Comune di Meduna di Livenza è costituito dalle popolazioni e dai territori del capoluogo omonimo e delle frazioni di Brische e di Mure.

2.         Il capoluogo e la sede degli organi comunali sono siti a Meduna di Livenza.

3.         I simboli ufficiali del Comune sono lo stemma e il gonfalone approvati con Decreto di Vittorio Emanuele III Re d'Italia.

4.         L'uso del gonfalone e dello stemma e la riproduzione dello stesso per fini diversi da quelli istituzionali sono autorizzati dalla Giunta nelle more della adozione di apposito regolamento.

5.         Lo stemma può essere riprodotto in bandiere indipendentemente a sfondo bianco o in altro colore a discrezione della Giunta.

Art. 3 Finalità

1.         Il Comune ha per fine la valorizzazione della persona, rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico, garantisce la corretta informazione e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni, delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa e alle scelte politiche della comunità.

2.         Per questi fini il Comune di Meduna di Livenza:

a.         opera per rendere effettiva la parità tra uomini e donne nella società e nel lavoro, anche mediante azioni positive per le donne, allo scopo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità;

b.         concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; adotta idonei strumenti per renderlo effettivo; opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale;

c.         informa la propria attività ai principi di conservazione e difesa dell'ambiente, in un equilibrato rapporto dell'uomo con la natura, assumendo un modello di sviluppo sociale, coerente con tali principi, fondato sull'utilizzazione delle risorse naturali;

d.         adotta le misure atte a tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività;

e.         promuove e favorisce lo sviluppo della cultura in tutte le sue espressioni;

f.         incoraggia e favorisce lo sport a tutti i livelli, nonché il turismo sociale e giovanile;

g.         valorizza le associazioni culturali, ricreative, sportive, di volontariato e quelle che comunque perseguono il pubblico interesse, ne promuove l'istituzione, realizza adeguate strutture, servizi ed impianti garantendone l'accesso a tutti i cittadini;

h.         valorizza la partecipazione delle associazioni e dei singoli all'attività amministrativa, alla gestione dei beni comunali, al loro mantenimento, conservazione ed incremento, fornendo loro le strutture, gli strumenti e i mezzi, anche finanziari, che possano essere necessari;

i.          assicura e garantisce lo sviluppo positivo dei rapporti di cooperazione con i soggetti pubblici e privati e con istituti di partecipazione, attraverso opportune iniziative ed azioni di collegamento;

j.          promuove ed attua un organico assetto del territorio, coerente con i principi di tutela dell'ambiente, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti produttivi, turistici e commerciali;

k.         assicura e garantisce, in attuazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea, favorendo la rimozione dei vincoli che impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche;

l.          tutela e promuove lo sviluppo dell'agricoltura, dell'artigianato e dell'industria e adotta iniziative atte a stimolarne le attività, favorendo l'associazionismo e le forme di cooperazione;

m.        ispira la propria azione al principio della solidarietà e del bene comune e riconosce la pace quale diritto fondamentale di tutti gli uomini, promuove la diffusione della cultura della pace e della solidarietà tra i popoli:

  • con iniziative di informazione;
  • con il sostegno economico;
  • favorendo l'accoglienza di cittadini di ogni nazionalità, nel rispetto e nella valorizzazione delle differenze;
  • non favorendo l'insediamento sul territorio comunale di attività finalizzate alla produzione e alla commercializzazione di armi da guerra;

n. ispira la propria azione alla promozione dei diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza;

o.         favorisce le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991 n. 125.

Art. 4 Albo Pretorio

1.         Gli obblighi di pubblicazione di documenti amministrativi quale che ne sia la denominazione, l'autore e la provenienza, aventi effetto di pubblicità legale, si intendono assolti con la pubblicazione nel sito informatico istituzionale dell'Ente nell'ambito dell'apposita sezione denominata "albo pretorio".

2.         Sono oggetto di pubblicazione tutti i documenti che, per disposizione di legge, di statuto, di regolamento, devono essere pubblicati ufficialmente per la durata stabilita dalle norme predette e, conseguentemente, dalla cui affissione all'albo discendono effetti di pubblicità legale.

Art. 5 Cittadinanza Onoraria e benemerenza Civica

1.         Il Consiglio Comunale può conferire la cittadinanza onoraria e la benemerenza civica a persone o associazioni, enti o istituzioni, italiane o straniere, con mozione motivata, presentata dal Sindaco o da almeno 1/3 dei consiglieri assegnati e approvata dalla maggioranza assoluta dei votanti.

2.         Le benemerenze civiche sono conferite mediante una targa comunale riportante la motivazione della assegnazione; la cittadinanza onoraria consiste in una pergamena che attesta l'iscrizione simbolica tra la popolazione del comune.

3.         La concessione della benemerenza civica e della cittadinanza onoraria possono essere revocate dal Consiglio Comunale con lo stesso quorum previsto per la concessione qualora il soggetto insignito si renda colpevole di fatti tali da far venir meno le motivazioni che ne hanno suffragato il conferimento.

Art. 6 Gemellaggio

1.         Il comune può gemellarsi con altre città italiane o straniere alle quali lo legano particolari rapporti culturali, sociali, economici e geografici, con delibera motivata dal Consiglio Comunale.

TITOLO Il - Organi di governo del Comune

Art. 7 Organi

1.         Gli organi del Comune, in conformità alla legge, sono: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, il Sindaco.

CAPO I - Il Consiglio Comunale

Art. 8 Elezione, durata, composizione

1.         L'elezione dei consigli comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge dello Stato.

2.         Le cause di incandidabilità, ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Consigliere sono stabilite dalla legge.

Art. 9 Competenze generali

1.         Il Consiglio Comunale rappresenta la comunità di Meduna di Livenza, è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo. Esercita le potestà e adotta i provvedimenti secondo le competenze fissate dalla legge.

2.         Il Consiglio Comunale:

a.         ha autonomia organizzativa e funzionale;

b.         opera le scelte fondamentali della programmazione e ne stabilisce i principi generali, perseguendo il rapporto con altri comuni e con l'amministrazione provinciale, regionale e statale;

c.         svolge le sue funzioni conformandosi ai principi stabiliti nel presente Statuto e nei regolamenti, individuando gli obiettivi e le finalità da raggiungere, nonché la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari alla propria azione;

d.         esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito del proprio Statuto, dei propri regolamenti, delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;

e.         formula gli indirizzi generali in materia di nomine e designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e organismi comunali ed extra-comunali e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge.

Art. 10 I Consiglieri comunali

1.         I Consiglieri comunali esercitano la propria funzione senza vincolo di mandato. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti del consiglio comunale.

2.         Ciascun Consigliere:

a.         esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni nei modi stabiliti dal regolamento comunale;

b.         ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti, le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato, ad esclusione del materiale contente dati sensibili ed in ogni caso, nel pieno rispetto della normativa inerente la protezione dei dati personali vigente;

c.         esercita l'attività di controllo nei modi stabiliti dalla legge;

d.         è competente ad eseguire le autenticazioni di cui al comma 1 dell'art. 14 della legge 53/90, previa comunicazione scritta della propria disponibilità al Sindaco;

e.         ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche presentate dal Sindaco, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità stabilite dal regolamento comunale;

f.         ha diritto di percepire un gettone di presenza per la partecipazione ai consigli, secondo quanto

stabilito dalla legge e dal regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

3.         Il Consigliere comunale che non interviene alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive senza giustificato motivo è dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio Comunale stesso. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio Comunale esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

4.         Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri comunali, agli assessori, al Sindaco, che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile e penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non vi sia conflitto d'interesse con il Comune. In caso di sentenza definitiva di condanna o di patteggiamento, il Comune chiederà all'amministratore condannato gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni giudizio.

Art. 11 Consigliere anziano

1.         È consigliere anziano colui che nelle elezioni amministrative comunali ha ottenuto la maggior cifra individuale, costituita dal numero dei voti di lista aumentato dei voti di preferenza; a parità di cifra individuale, l'anzianità è determinata dalla precedenza nell'ordine di lista. Sono esclusi da tale computo il Sindaco e i candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.

Art. 12 Linee programmatiche di mandato

1.         Entro il termine previsto dalla Legge, sono presentate dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2.         È facoltà del Consiglio Comunale, nel corso del mandato, provvedere ad integrare o modificare le linee programmatiche che dovessero emergere in ambito locale.

3.         Al termine del mandato politico amministrativo e comunque non oltre il quarantacinquesimo giorno precedente quello di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo dei Consigli Comunali, o eventuale altro termine previsto dalla Legge, il Sindaco cura la redazione della relazione di fine mandato inerente le risultanze dell'attività svolta. Tale documento, con particolare riferimento allo stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche, viene trasmesso ai Consiglieri e, su iniziativa del Sindaco illustrato al Consiglio Comunale.

Art. 13 Gruppi consiliari e commissioni

1.         I consiglieri comunali eletti nella medesima lista formano uno o più gruppi consiliari di almeno due componenti e designano il loro capogruppo.

2.         Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

3.         Ciascun gruppo consiliare fa pervenire per iscritto al Sindaco il nome del capogruppo. Sino a tale designazione viene considerato capogruppo il consigliere più anziano del gruppo, secondo il presente Statuto.

4.         Della designazione dei capigruppo viene data comunicazione nella prima seduta utile del Consiglio Comunale.

5.         I capigruppo consiliari sono domiciliati presso il responsabile del settore servizi istituzionali del Comune.

6.         È istituita la conferenza dei capigruppo finalizzata ad assicurare una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte o da sottoporre al Consiglio.

7.         Per il migliore funzionamento delle istituzioni, il Consiglio Comunale può istituire commissioni consiliari, nelle quali è garantita la partecipazione delle minoranze, individuandone le materie di competenza ed il numero di componenti.

8.         Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale stabilisce le norme relative al funzionamento di tali commissioni e della conferenza dei capigruppo. Qualora vengano istituite commissioni aventi finalità di controllo e garanzia, la presidenza delle stesse è attribuita ad uno dei consiglieri operanti nei gruppi di opposizione.

Art. 14 Commissione Comunale per le pari opportunità

1.         Il Comune, riconoscendo nella differenza di sesso un elemento di arricchimento delle possibilità di crescita civile e sociale, si impegna a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione della parità tra uomo e donna.

2.         Con apposito regolamento, sarà istituita presso Il Comune la Commissione Comunale per le pari opportunità tra uomo e donna. Detta Commissione, in conformità ai principi costituzionali, ha il compito di concorrere alla rimozione delle discriminazioni dirette ed indirette nei confronti delle donne e di promuovere azioni positive per le pari opportunità tra i sessi.

3.         Il regolamento dovrà disciplinare la composizione, le modalità di nomina e le competenze della Commissione.

Art. 15 Iniziativa delle proposte di deliberazione

1.         L'iniziativa delle proposte da sottoporre all'esame per la deliberazione del Consiglio Comunale spetta, oltre ai consiglieri comunali, alla Giunta e al Sindaco, anche ai cittadini, nei casi previsti dal presente Statuto.

Art. 16 Funzionamento del Consiglio Comunale

1.         Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dalle norme che seguono che valgono altresì come norme di principio per il Regolamento per il funzionamento del Consiglio da approvarsi a maggioranza assoluta dei consiglieri votanti:

a.         il Consiglio Comunale si riunisce di norma nella sede comunale. Può riunirsi anche in altro luogo del territorio comunale per casi di gravità o opportunità valutati dal Sindaco;

b.         il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco, cui compete altresì fissare il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno. In caso di sua assenza od impedimento temporaneo la presidenza spetta al vice Sindaco, in mancanza di quest'ultimo, presiede la seduta il consigliere anziano;

c.         il Consiglio Comunale si riunisce di norma in sessioni ordinarie per l'approvazione del bilancio di previsione e per l'approvazione del conto; il Sindaco può inserire anche altri argomenti all'ordine del giorno di tali sessioni; tutte le altre sessioni sono straordinarie;

d.         l'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e recapitato almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per le sessioni ordinarie, e almeno tre giorni liberi prima di quello stabilito per le sessioni straordinarie. A tale fine non si computano né il giorno di recapito dell'avviso, né il giorno della seduta consiliare, né i giorni festivi;

e.         in caso di urgenza, discrezionalmente valutata dal Sindaco, la convocazione può aver luogo con preavviso di almeno 24 ore; in questo caso, su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente;

f.         le sedute del Consiglio Comunale sono di norma pubbliche. Il Consiglio può riunirsi in sedute aperte secondo quanto disciplinato dal regolamento del Consiglio Comunale;

g.         il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale;

h.         le proposte di delibera e gli atti ad essa allegati dovranno essere depositati a disposizione dei Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta consiliare;

i.          il Regolamento per il funzionamento del Consiglio può individuare termini maggiori di quelli di cui alla precedente voce, nonché le modalità di recapito dell’avviso di convocazione e/o delle proposte di delibera anche tramite mezzi informatici;

l.          le votazioni hanno luogo, di norma, con voto palese;

m.        Il regolamento stabilisce i casi in cui il voto è segreto e le modalità di votazione in caso di nomina di rappresentanti della minoranza e della maggioranza;

n. i processi verbali delle deliberazioni consiliari sono redatti a cura della Segretario; essi debbono indicare almeno sinteticamente i punti principali della discussione ed il numero dei voti espressi. I processi verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario Generale o da chi ne fa le veci. Ogni membro ha diritto a che nel verbale si faccia constare del proprio voto e dei motivi del medesimo ed ha diritto di chiedere le opportune rettifiche, nella seduta nella quale si approvano i relativi verbali. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio individua modalità e forme di redazione del verbale delle sedute.

2.         Su ogni questione non espressamente prevista nello Statuto o nel Regolamento, inerente il proprio funzionamento, decide a maggioranza il Consiglio stesso.

Art. 17. Mozione di sfiducia

3.         Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

4.         Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

5.         La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

CAPO Il - La Giunta Comunale

Art. 18 Nomina, durata

1.         Le modalità di nomina, la durata in carica della Giunta Comunale, la posizione giuridica degli assessori, le cause di ineleggibilità, incompatibilità, cessazione dalla carica degli assessori sono regolate dalla legge e, per quanto non previsto, dal presente Statuto e dal regolamento.

Art. 19 Competenze generali

1.         La Giunta Comunale collabora con il Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Collabora altresì con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali e politico-amministrativi del Consiglio Comunale, adottando al riguardo gli atti qualificanti.

2.         Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

3.         Stabilisce la costituzione o resistenza in giudizio in ogni ordine e grado e fornisce gli indirizzi per la nomina del difensore, dei consulenti o periti di parte.

4.         Decide sulle transazioni.

5.         Approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

6.         Compie, comunque, gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale o che non rientrino nelle competenze del Sindaco, previste dalle leggi o dal presente Statuto. Nelle materie di competenza degli organi di gestione può, se richiesto, esprimere il proprio parere non vincolante, sotto forma di informative nelle forme e modalità disciplinate dalla Giunta stessa.

Art. 20 Funzionamento della Giunta Comunale

1.         La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla Giunta stessa.

2.         Le deliberazioni della Giunta Comunale sono sottoscritte dal Presidente della seduta e dal Segretario comunale, o da chi ne fa le veci.

3.         Le sedute della Giunta Comunale sono valide se è presente la maggioranza dei componenti in carica e se le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

4.         Agli Assessori spetta un'indennità di carica secondo le disposizioni di legge.

Art. 21 Composizione della Giunta Comunale e nomina degli assessori

1.         La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e la convoca e dal un numero di Assessori stabilito dalla legge, fra cui un vice Sindaco, nominati dal Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2.         Per il rispetto delle pari opportunità tra donne e uomini, la Giunta garantisce la presenza di almeno un rappresentante per ciascun sesso.

3.         L'anzianità degli Assessori è determinata dall'ordine progressivo indicato nel provvedimento di nomina.

4.         Il Sindaco può nominare gli Assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio Comunale, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.

5.         Gli Assessori nominati al di fuori dei componenti il Consiglio Comunale, possono partecipare alle sedute del Consiglio Comunale con diritto di parola e senza diritto di voto. 6 Il Sindaco può, in qualsiasi momento, revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale nella successiva prima seduta.

6.         Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, a singoli Assessori la cura di proprie competenze, ordinate organicamente per gruppi di materie, anche con delega a firmare gli atti relativi, ad eccezione di quelli che specificamente si è riservato.

7.         Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniforma i suoi provvedimenti al principio della competenza nella materia oggetto della delega e a quello per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita al Segretario comunale, al Direttore generale se nominato e ai responsabili dei servizi.

8.         Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi, devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio Comunale.

9.         Il Sindaco può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività delegata ai singoli Assessori e può, altresì, modificare l'attribuzione delle funzioni di ogni Assessore quando, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

10.       Il Sindaco può altresì avvalersi della collaborazione di singoli Consiglieri per lo svolgimento di attività e compiti predeterminati di propria competenza, o collaborare all'attività degli Amministratori per l'esame di pratiche complesse.

CAPO III - Il Sindaco

Art. 22 Il Sindaco

1.         II Sindaco è responsabile dell'Amministrazione del Comune, rappresenta l'ente, assicura l'unità dell'attività politico amministrativa del medesimo, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

2.         Il Sindaco esercita tutte le funzioni e competenze ad esso attribuite direttamente dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti.

3.         Promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti soggetti pubblici previsti dalla legge e ne riferisce al Consiglio Comunale.

Art. 23 Attribuzioni di vigilanza

1.         Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2.         Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o

avvalendosi del Segretario comunale, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3.         Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 24 Attribuzioni di organizzazione

1.         1 Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a.         stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;

b.         esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c.         propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d.         riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 25 Il vice Sindaco

Il Sindaco, all'atto della nomina della Giunta Comunale, designa fra gli Assessori il Vice Sindaco, che lo sostituirà in tutte te funzioni, in caso di assenza o di impedimento temporaneo. In caso di assenza o impedimento contemporaneo del Sindaco e del vice Sindaco, le funzioni sono svolte dall'Assessore anziano.

TITOLO III Ordinamento del Comune

Art. 26 Principi generali dell'organizzazione

1.         Il Comune disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, flessibilità, funzionalità, produttività ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi costituzionali di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa e nel rispetto dei principi di professionalità e responsabilità.

2.         Per il perseguimento di tale finalità si adoperano, con distinti ruoli e sfere di azione, ma nella pari dignità istituzionale, gli organi elettivi, cui spettano poteri di indirizzo e di controllo, e gli organi burocratici, cui spetta la gestione amministrativa.

Art. 27 Organizzazione degli uffici e servizi

1.         1 L'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati con appositi regolamenti, in conformità alle disposizioni di Legge, dello Statuto e nel rispetto delle norme contrattuali per il personale degli enti locali.

2.         2 I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 28 Segretario Comunale

1.         1 Il Segretario Comunale è nominato con le procedure previste dalla Legge ed esercita le attribuzioni ed assume le responsabilità previste dalla Legge e dallo Statuto.

In particolare:

a.         coordina l'esecuzione degli atti di indirizzo degli organi elettivi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, da cui funzionalmente dipende;

b.         sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei Servizi e ne coordina l'attività;

c.         partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

d.         su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco.

2.         Il Sindaco può, avvalendosi delle facoltà di Legge, conferire al Segretario ulteriori funzioni ed in particolare quelle di Direttore Amministrativo, se previsto nel Regolamento di Organizzazione.

3.         Il Segretario può essere assistito e coadiuvato da un Vice-Segretario se individuato dal Sindaco fra i dipendenti presenti in organico in possesso dei necessari titoli di studio, che ne svolge, altresì, le funzioni vicarie nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 29 Responsabili dei Servizi: funzioni e responsabilità.

1.         Compete ai Responsabili dei Servizi o a coloro cui siano legittimamente attribuite le relative funzioni, la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme stabilite dallo Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2.         Nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, sono responsabili della correttezza amministrativa, dell'imparzialità, dell'efficienza della gestione e del conseguimento degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente.

3.         Essi, nel rispetto della legge e delle declaratorie sancite dai contratti collettivi di lavoro, possono delegare l'esercizio di funzioni e l'emanazione di singoli provvedimenti, anche ad efficacia esterna, nonché l'esecuzione di attività ad efficacia interna, in conformità ai criteri e con le modalità stabilite nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 30 Incarichi esterni

1.         La copertura dei posti di responsabile dei servizi e degli uffici, può avvenire, in mancanza di professionalità presenti in organico, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, o eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2.         Il conferimento di incarichi esterni è disposto dal Sindaco con atto motivato nel rispetto dei limiti e dei requisiti previsti dalla Legge e dal contratto per dipendenti di categoria D.

3.         Il contratto è rinnovabile anche con diversi termini di durata, ma comunque non oltre la durata in carica del Sindaco.

Art. 31 Organizzazione e controllo di gestione

1.         Il Comune assume l'analisi organizzativa come funzione permanente e adegua l'assetto e la dotazione organica degli uffici sulla base della costante verifica dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi da raggiungere.

2.         Il controllo di gestione fornisce gli strumenti necessari ad orientare l'attività di direzione gestionale e le valutazioni di competenza dei dirigenti del Comune. In particolare è finalizzato a verificare la razionalità delle procedure adottate, a valutare il costo ed i tempi delle attività e dei servizi resi dagli uffici, a rilevare per ciascuna unità organizzativa indici di prestazione utili a misurare efficacia ed efficienza di azione.

Art. 32 Diritti e Doveri dei dipendenti

1.         I dipendenti comunali, in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, sono tenuti al rispetto del Codice disciplinare e del Codice di Condotta in vigore.

TITOLO IV - I servizi pubblici

CAPO I - Servizi

Art. 33 Servizi pubblici

1.Il Comune può istituire e gestire i servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico, civile e culturale della comunità locale.

2.         Il Comune può stipulare, nel rispetto delle norme in materia, con gli organismi associativi presenti nel territorio, che operano nei settori sociale, assistenziale, ambientale, culturale, sportivo e del tempo libero e con quelli che si ispirano agli ideali del volontariato e della coopérazione, apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o la realizzazione di specifiche iniziative o attività a carattere generale aventi ad obiettivo il soddisfacimento di bisogni ed interessi per la comunità.

3.         Può mettere a disposizione degli stessi organismi strutture, mezzi e materiali necessari al perseguimento delle suddette finalità.

4.         Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori e quelle nazionali di attuazione delle normative comunitarie, il Comune può gestire servizi pubblici locali nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

5.         I rapporti fra gli enti locali e i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.

6.         Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286, relativo alla qualità dei servizi pubblici locali e carte dei servizi.

CAPO Il - Forme associative

Art. 34 Principi generali di cooperazione

1.         Il Comune, per l'esercizio di funzioni, per l'espletamento di opere, interventi e programmi, per la manutenzione, il miglioramento e l'incremento del patrimonio e per l'effettuazione ottimale dei servizi informa la propria attività ai principi della sussidiarietà, dell'associazionismo, del volontariato e della cooperazione sia con enti pubblici che con soggetti privati.

2.         A tale fine, l'attività del Comune si organizza attraverso convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni ed altri istituti previsti dalla legge, che stabiliscano i fini, la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

TITOLO V Finanze e contabilità

Art. 35 Finanza comunale

1.         Il Comune ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa fondata su certezza di risorse. Stabilisce ed applica tributi ed entrate proprie, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

2.         Nel rispetto dell'unitarietà ed uniformità dell'ordinamento finanziario e contabile, il Comune, nell'ambito della potestà regolamentare in materia ad essa attribuita, applica i principi dell'ordinamento stesso con modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche della propria comunità.

3.         Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva nel campo delle tasse, delle imposte e delle tariffe, nell'ambito di quanto stabilito nel proprio Statuto, nei Regolamenti e dalle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 36 II controllo

1.         Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità, il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, il Comune applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento di contabilità.

Art. 37 Tesoreria e riscossione delle entrate

1.         Il servizio di Tesoreria è affidato ad un istituto di credito in possesso dei requisiti previsti dalla Legge e, di norma, che disponga o si impegni ad attivare una sede operativa nel Comune.

2.         La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile per un volta.

3.         Per la riscossione delle entrate tributarie, il Comune può provvedere a mezzo del concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la Giunta comunale decide, secondo l'interesse dell'ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.

4.         Il Regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di Tesoreria ed ai servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

Art. 38 L'organo di revisione dei conti

1.         L'organo di revisione dei conti propone provvedimenti e misure da adottarsi per conseguire una più elevata efficienza, una maggiore economicità ed una migliore produttività della gestione. AI riguardo, può essere sentito sia dagli organi di governo che dalle componenti dell'organizzazione amministrativa del Comune.

2.         II Regolamento di contabilità, per quanto non previsto dalla legge, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'operato dell'organo di revisione dei conti e prevede eventualmente ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire l'imparzialità e l'indipendenza dell'organo di revisione.

TITOLO VI

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I - La partecipazione popolare

Art. 39 Titolarità dei diritti di partecipazione

1.         1 I diritti di partecipazione attribuiti a norma dello statuto, quando non sia diversamente stabilito, spettano a chi, avendo compiuto i sedici anni:

a.         abbia la residenza nel Comune;

b.         eserciti sul territorio comunale la propria attività prevalente di lavoro o di studio;

c.         eserciti sul territorio comunale la propria attività prevalente di lavoro o di studio, anche se privo della cittadinanza italiana.

2.         I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o in forma associata.

Art. 40 Diritto di informazione

1.         Il Comune riconosce nell'informazione, disciplinata nel suo esercizio dalle leggi e dai regolamenti, la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica e la piena conoscenza dei loro diritti in relazione ai procedimenti amministrativi.

2.         A tale scopo il Consiglio Comunale applica le normative vigenti nei temi di disciplina di esercizio dei diritti di informazione, di partecipazione al procedimento amministrativo, di accesso ai documenti amministrativi e di proposta e svolgimento dei referendum.

3.         Al fine di garantire la trasparenza, l'Amministrazione appresta i mezzi informativi necessari, ivi compreso internet e promuove e favorisce ogni iniziativa per rendere pubblica e conosciuta l'attività propria, e degli enti e aziende dipendenti.

Art. 41 Valorizzazione delle libere forme associative e del volontariato

1.         Il Comune valorizza le libere forme associative della popolazione, promovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni e favorendo l'utilizzo delle sedi, delle strutture e dei servizi pubblici.

2.         Il Comune favorisce e sostiene l'apporto fondamentale delle organizzazioni di volontariato per il conseguimento delle finalità pubbliche, sviluppando l'integrazione di attività nell'erogazione dei servizi e privilegiando le iniziative che consentono più elevati livelli di socialità, solidarietà, crescita civile con prioritaria attenzione a quelle che hanno sede nel territorio comunale.

3.         La programmazione dei servizi pubblici, in conformità a quanto previsto dal precedente comma 2, tiene conto delle organizzazioni di volontariato che operano negli specifici ambiti, prevedendo condizioni di priorità in caso di ricorso a convenzioni.

4.         Il Comune mette a disposizione di associazioni, comitati o altri organismi privati: strutture, beni strumentali, contributi e servizi, secondo criteri e modalità predeterminati dal Consiglio Comunale nell’apposito Regolamento.

Art. 42 Albo delle Associazioni riconosciute

Le Associazioni, operanti nel territorio comunale e che abbiano depositato presso la segreteria del Comune il proprio atto costitutivo e statuto, hanno diritto di essere iscritte in apposito albo, da aggiornarsi annualmente, con le modalità previste dal Regolamento.

Art. 43 Iniziativa popolare

1.         I titolari dei diritti di partecipazione di cui all’art. 39 in forma singola o associata, possono rivolgere all’Amministrazione Comunale istanze, petizioni e proposte di iniziativa popolare

2.         Le istanze in quanto richieste di informazioni in ordine a specifici problemi oggetto dell’attività dell’Amministrazione, possono essere rivolte al Sindaco o al Dirigente Comunale per materie nelle quali esercitano competenze a rilevanza esterna.

3.         Entro trenta giorni dalla ricezione dell’istanza il Sindaco, ovvero un Assessore delegato, o il Dirigente, rispondono all’istanza.

4.         Le petizioni, quale strumento per sottoporre all’attenzione dell’Amministrazione specifici problemi e/o avanzare possibili soluzioni, devono essere rivolte al Sindaco o al Consiglio Comunale su richiesta, rispettivamente, di 50 e 100 titolari dei diritti di partecipazione.

5.         Entro 45 giorni dalla ricezione della petizione l’organo interpellato risponderà alla petizione.

6.         Le proposte di deliberazione di iniziativa popolare sono proposte formulate dai titolari dei diritti di partecipazione su materia di competenza del Consiglio Comunale, purchè corrispondenti ai requisiti formali richiesti. La verifica dei requisiti e sostanziali della proposta è devoluta al Segretario Generale. Successivamente i promotori devono raccogliere, a corredo della proposta, almeno 200 firme.

7.         Con apposito Regolamento sono ulteriormente disciplinate le istanze e le petizioni di cui al primo comma ed individuate le condizioni di ammissibilità della proposta, le modalità con cui i proponenti possono avvalersi della collaborazione degli uffici comunali, le modalità ed i termini per l'istruttoria. La proposta deve essere esaminata dall'organo competente nei termini di regolamento, anche eventualmente integrata o modificata, corredata dai prescritti pareri ed attestazioni.

8.         Il Comune favorisce, anche attraverso la messa a disposizione di propri spazi e strumenti, l'espressione da parte dei cittadini di opinioni su decisioni, atti e attività dell'amministrazione.

Art. 44 Consulte

1.         Le consulte costituiscono organismi di partecipazione ove sono rappresentate libere associazioni, organizzazioni di volontariato, enti, istituzioni, categorie professionali, organizzazioni sindacali di categoria fasce o gruppi di persone titolari dei diritti di partecipazione di cui al precedente art. 31.

2.         Le consulte sono istituite con delibera del Consiglio Comunale che ne specifica le materie di competenza, il numero dei componenti e le modalità di funzionamento.

3.         È fatta salva l’adozione da parte del Consiglio di apposite norme regolamentari aventi valenza generale per tutte le diverse Consulte che si andranno a costituire.

4.         Le consulte esercitano funzioni consultive e di proposta su specifici ambiti dell'attività dell'Amministrazione nei confronti della Giunta e del Consiglio, in particolare nella fase di predisposizione dei provvedimenti che attengono le materie di competenza su temi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a.         i problemi dell’economia e del lavoro;

b.         le attività sociali;

c.         i tempi e la qualità della vita,;

d.         l’ambiente;

e.         la scuola e l’istruzione;

f.         lo sport;

g.         il turismo.

Art. 45 Referendum consultivo

1.         Il Referendum comunale consultivo e propositivo, è un atto di democrazia diretta e deve riguardare questioni interessanti la comunità locale di competenza dell’Amministrazione Comunale.

2.         Il Referendum consultivo, può essere proposto dal Consiglio Comunale con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, o per iniziativa popolare, su richiesta di almeno il 20% dei titolari dei diritti di partecipazione di cui al precedente art. 43.

3.         La richiesta di referendum può riguardare gli argomenti di competenza esclusiva del Consiglio Comunale ad eccezione dei seguenti:

-          Atti di elezione, nomina, designazione e decadenza;

-          Personale del Comune e delle aziende;

-          Bilanci, tributi e finanza;

-          Materie nelle quali siano già stati adottati provvedimenti con conseguenti impegni finanziari o rapporti contrattuali con terzi;

-          Pareri richiesti da disposizioni di legge;

-          Tutela dei diritti delle minoranze.

4.         Entro trenta giorni dalla presentazione, della proposta deve essere acquisito il giudizio di ammissibilità da parte del Segretario Generale che può avvalersi dell’assistenza di ulteriori due esperti da lui individuati.

5.         Il quesito referendario è approvato se ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi.

6.         Le modalità di attuazione sono determinate con apposito Regolamento adottato dal Consiglio Comunale.

Art. 46 Referendum abrogativo

1.         Su richiesta del 25% degli elettori residenti il Sindaco indice referendum per l’abrogazione, totale o parziale, di norme regolamentari emanate dal Comune o per revocare atti amministrativi a contenuto generale.

2.         Non è ammesso il referendum abrogativo per:

-          Atti di elezione, nomina designazione;

-          Personale del Comune e delle Aziende;

-          Bilanci, tributi e finanza;

-          Materie nelle quali siano già stati adottati provvedimenti con conseguenti impegni finanziari o rapporti contrattuali con terzi;

-          Pareri richiesti da disposizioni di legge;

-          Tutela dei diritti delle minoranze;

-          I piani territoriali ed urbanistici generali e attuativi, i programmi per la loro attuazione e relative variazioni.

3.         Hanno diritto a partecipare al referendum abrogativo i cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune.

4.         Entro trenta giorni dalla presentazione, della proposta deve essere acquisito il giudizio di ammissibilità da parte del Segretario Generale che può avvalersi dell’assistenza di ulteriori due esperti da lui individuati.

5.         Il referendum abrogativo è approvato con la maggioranza dei voti validamente espressi.

6.         Le modalità di attuazione sono determinate con apposito regolamento adottato dal Consiglio Comunale.

TITOLO VII Disposizioni transitorie e finali

Art. 47 La deliberazione dello Statuto

1.         Le modificazioni e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all'art.a comma 4, del D.Lgs. 267/2000. È pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

2.         Ogni iniziativa di revisione statutaria, respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata nella stessa forma se non sia decorso almeno un anno dalla deliberazione di reiezione.

Art. 48 Regolamenti

1.         Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale e, pertanto, ad esse devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2.         Il Comune emana Regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto e in tutte le altre materie di competenza comunale.

3.         I Regolamenti comunali possono essere abrogati parzialmente o totalmente:

a.         per espressa dichiarazione dell'organo competente ad approvarli;

b.         per incompatibilità tra le nuove e le precedenti disposizioni;

c.         con l'approvazione di un nuovo Regolamento che disciplini l'intera materia già disciplinata da regolamento anteriore.

4.         I Regolamenti, salvo diversa disposizione del Consiglio, entrano in vigore decorso il termine di pubblicazione della relativa delibera all’Albo Pretorio o dalla data di pubblicazione della stessa delibera se dichiarata immediatamente eseguibile.

Torna indietro