Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Atto di Enti Vari

Bur n. 70 del 17 luglio 2015


Materia: Statuti

COMUNE DI CAVARZERE (VENEZIA)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 9 aprile 2015

Statuto del Comune di Cavarzere.

I N D I C E

Titolo I
PRINCIPI GENERALI

Capo I
Finalità e obiettivi

Art. 1 - Oggetto dello statuto
Art. 2 – Il Comune – titolo di Città
Art. 3 - Finalità
Art. 4 - Territorio e sede comunale
Art. 5 - Stemma e gonfalone

Titolo II
LA PARTECIPAZIONE

Capo I
Gli istituti di partecipazione

Art. 6 - Principi
Art. 7 - Istanze, petizioni, proposte
Art. 8 - Valorizzazione del libero associazionismo
Art. 9 - Consulte di settore

Capo II
L’informazione e l’accesso

Art. 10 - Informazione
Art. 11 - Accesso agli atti e alle informazioni
Art. 12 - Accesso alle strutture e ai servizi

Capo III
Consultazione e referendum

Art. 13 - Consultazione della popolazione del comune
Art. 14 - Referendum
Art. 15 - Effetti del referendum

Capo IV
Il difensore civico

Art. 16 - Difensore civico

Titolo III
ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

Capo I
Attribuzione di funzioni

Art: 17 - Attribuzione ed esercizio di funzioni

Titolo IV
ORGANI DEL GOVERNO

Capo I
Il consiglio comunale

Art. 18 - Principi
Art. 19 - Competenze e attribuzioni
Art. 20 - Insediamento
Art. 21 - Discussione del programma di governo
Art. 22 - Partecipazione del consiglio alla definizione, all'adeguamento e alla
verifica periodica dell'attuazione del programma di governo.
Art. 23 - Definizione degli indirizzi per le nomine e le designazioni di competenza
del sindaco, nonché per la nomina dei rappresentanti del comune
Art. 24 - I consiglieri
Art. 25 - Pubblicità delle spese elettorali
Art. 26 - Dimissioni dei consiglieri
Art. 27 - Il consigliere anziano
Art. 28 - Il presidente
Art. 29 – Revoca del presidente
Art. 30 - I gruppi consiliari
Art. 31 - Convocazione delle adunanze - Funzionamento del consiglio
Art. 32 - Sedute e votazioni
Art. 33 – Obbligo di astensione
Art. 34 - Verbali delle sedute
Art. 35 - La conferenza dei capigruppo
Art. 36 - Commissioni consiliari permanenti
Art. 37 - Commissione per lo statuto
Art. 38 - Commissioni d’inchiesta
Art. 39 - Regolamenti comunali

Capo II
La giunta

Art. 40 - Competenze generali
Art. 41 - Attribuzioni
Art. 42 - Composizione e nomina
Art. 43 - Assessori
Art. 44 - Mozione di sfiducia
Art. 45 - Dimissioni e decadenza
Art. 46 - Sedute

Capo III
Il sindaco

Art. 47 - Rappresentanza - Funzioni
Art. 48 - Competenze
Art. 49 - Vicesindaco
Art. 50 - Deleghe
Art. 51  – Dimissioni e decadenza

Titolo V
ORGANI BUROCRATICI - UFFICI E SERVIZI

Capo I
Principi generali di organizzazione degli uffici e dei servizi

Art. 52 - Uffici e servizi
Art. 53 - Criteri fondamentali di organizzazione
Art. 54 - Segreteria della programmazione

Capo II
Il segretario comunale

Art. 55 - Attribuzioni gestionali, consultive, di sovrintendenza e coordinamento
Art. 56 - Attribuzioni di legalità e garanzia
Art. 57 - Vicesegretario

Capo III
Struttura

Art. 58 - Uffici
Art. 59 - Personale
Art. 60 - Competenze dei funzionari e/o dirigenti
Art. 60 bis – Nucleo di valutazione

Capo IV
Servizi

Art. 61 - Sistema dei servizi pubblici locali
Art. 61 bis – Carta dei servizi pubblici
Art. 61 ter – Servizi pubblici locali a rilevanza economica
Art. 61 quater – Servizi pubblici locali privi di rilevanza economica
Art. 62 - Gestione in economia
Art. 63 - Azienda speciale
Art. 64 - Istituzione
Art. 65 - Partecipazione a società di capitali
Art. 66 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni

Titolo VI
CONTROLLO DI GESTIONE

Capo I
Principi e criteri

Art. 67 - Controlli
Art. 67 bis – Controllo sulla correttezza dell’azione amministrativa
Art. 68 - Collegio dei revisori
Art. 68 bis – Mancata approvazione del bilancio nei termini - commissariamento

Titolo VII
DISPOSIZIONI FINALI

Capo I
Norme finali e transitorie

Art. 69 - Modificazioni e abrogazione dello statuto
Art. 70 - Norma transitoria

Titolo I
PRINCIPI GENERALI

Capo I
Finalità e obiettivi

Art. 1 Oggetto dello statuto

1.    Il presente statuto detta le disposizioni fondamentali per l’organizzazione del Comune di Cavarzere, in attuazione del T.U.E.L. 267/2000 sull’ordinamento delle autonomie locali, e nel rispetto del principi fissati dalla legge.
2.    I principi fondamentali dettati dal presente Statuto vengono attuati con appositi Regolamenti.

Art. 2 Il Comune – titolo di Città

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 marzo 2004 è stato conferito al Comune di Cavarzere il titolo di Città

Art. 3 Finalità

1.   Il Comune di Cavarzere rappresenta la comunità cavarzerana, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Appartengono alla comunità cavarzerana coloro che risiedono sul territorio comunale o vi hanno dimora anche temporanea.
2.   Il Comune, in conformità ai principi della Costituzione, promuove il rispetto e la crescita della persona umana e della famiglia, rappresenta gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità. Contribuisce alla educazione alla pace, alla solidarietà fondata sulla conoscenza della storia, della cultura e dei diritti dei popoli. In questa opera dedica particolare attenzione alle giovani generazioni.
3.   La crescita ed il progresso del Comune di Cavarzere si sviluppano mediante la gestione democratica della cosa pubblica, senza discriminazioni di ordine ideale, religioso, politico, sociale, razziale e di sesso.
4.   L'attività dell'Amministrazione Comunale si ispira al principio della solidarietà, valorizzando tutte le forme di volontariato, nonché al principio di sussidiarietà, e opera per favorire e promuovere l’incontro tra le varie e diverse realtà etniche presenti sul territorio.
5.   Indirizza la propria azione alla promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo e di cooperazione.
6.   In particolare, il Comune:

a) Concorre a garantire il diritto alla vita umana, con particolare riguardo alla salute, alla tutela della salubrità, della maternità, della prima infanzia, dell’anziano, dei soggetti deboli e/o diversamente abili;
b) Adotta, nelle sue competenze, misure necessarie a conservare e difendere l’ambiente, l’integrità del suolo, del sottosuolo, delle acque e dell'aria. Adotta altresì misure necessarie a garantire la sicurezza e la salubrità nei posti di lavoro;
c) Tutela il patrimonio storico, artistico, archeologico ed ambientale, il verde monumentale, garantendone il godimento e la fruizione a tutta la popolazione;
d) Promuove iniziative di educazione permanente e per il diritto allo studio nelle istituzioni scolastiche pubbliche e private e tutela il patrimonio culturale, di costume e di tradizioni locali, ivi compreso il patrimonio rappresentato dalla fascia più anziana della comunità, riconoscendo ed incentivando le forme di espressione artistica locale;
e) Ispira la propria attività al principio di parità tra uomo e donna e, a tale scopo, gli Organi di governo garantiscono la rappresentanza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi del Comune, nonché in Enti, Aziende ed Istituzioni da esso dipendenti o partecipate;
f) Promuove e sostiene le attività sportive, ricreative, culturali e del tempo libero in genere;
g) Promuove una politica per le giovani generazioni avente come obiettivi prioritari la proposizione concreta di un loro ruolo attivo nella città e nelle istituzioni e la prevenzione del disagio per affrontare in termini progettuali ed in maniera coordinata tutti gli aspetti della vita giovanile, dalla scuola, al lavoro, al tempo libero;
h) Riconosce che l’acqua è un bene comune, un diritto umano universale non assoggettabile a meccanismi di mercato; che la disponibilità e l'accesso individuale e collettivo all'acqua potabile sono diritti inalienabili e inviolabili della persona umana e si estrinsecano nell'impegno a garantire ai cittadini un minimo vitale giornaliero; che la proprietà e la gestione del servizio idrico devono essere pubbliche e improntate a criteri di equità, solidarietà (anche in rapporto alle generazioni future) e rispetto degli equilibri ecologici;

7.   Per il raggiungimento di tali finalità il Comune promuove e si avvale dell'apporto del libero associazionismo e delle forme di aggregazione presenti nella società civile oltre che delle istituzioni e del patrimonio immobiliare del Comune stesso, secondo quanto stabilito da specifici regolamenti comunali.
8.   Il Comune ricorre agli accordi di programma per coinvolgere a fini decisionali gli Organi e le Istituzioni interessate alla soluzione di specifici problemi e per il raggiungimento delle finalità di cui allo Statuto.

Art. 4 Territorio e sede comunale

1. Il territorio del comune si estende per Kmq 140,24 confinante con i Comuni di Chioggia, Cona, Anguillara Veneta, Pettorazza Grimani, Adria e Loreo.
2. La circoscrizione del comune è costituita dal capoluogo, comprendente il centro storico, dove ha sede il palazzo municipale, e i quartieri e dalle seguenti frazioni, storicamente riconosciute dalla comunità: Rottanova, Valcerere, San Pietro, Grignella, Boscochiaro e Villaggio Busonera.
3. La modifica della denominazione delle frazioni può essere disposta dal consiglio comunale, previa consultazione popolare.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede municipale.

In casi eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio, la giunta, le commissioni consiliari e tecniche possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 5 Stemma e gonfalone

1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome “Comune di Cavarzere” e con lo stemma autorizzato.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze il sindaco può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata.
3. L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.
4. Apposito regolamento disciplina l’uso dei simboli comunali.

 

Titolo II
LA PARTECIPAZIONE

Capo I
Gli istituti di partecipazione

Art. 6 Principi

1. Il comune ispira la propria attività al principio della partecipazione popolare singola e associata alla gestione della “cosa pubblica”.
2. Per tali fini il comune promuove e sollecita la partecipazione mediante gli istituti previsti dallo statuto.

Art. 7 Istanze, petizioni, proposte

1. I cittadini, le organizzazioni sindacali e le altre formazioni sociali possono presentare istanze e petizioni al consiglio comunale per quanto riguarda le materie di sua competenza con riferimento a problemi di particolare rilevanza.
2. Le proposte articolate sono sottoposte alla competente commissione consiliare e successivamente all'esame del consiglio comunale secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 8 Valorizzazione del libero associazionismo

1. Il comune, al fine di garantire il concorso della comunità all’azione comunale, e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell’azione, valorizza le libere forme associative.
2. Il comune agevola gli organismi associativi, non aventi scopo di lucro, con sostegni finanziari, disponibilità di strutture ed altri modi consentiti.
3. La giunta comunale istituisce e aggiorna l’apposito albo, previa istanza degli interessati, e per i fini di cui al precedente comma, delle associazioni e delle loro sezioni locali che operano sul territorio verificando la sussistenza dei requisiti da stabilirsi con apposito regolamento.
4. Il consiglio comunale prima dell’adozione del bilancio di previsione, dei piani e dei programmi annuali, potrà acquisire i programmi ed i pareri delle associazioni scritte all’albo e raggruppate secondo i fini perseguiti: culturali, sportivi, ricreativi, assistenziali, economici, sindacali ed ambientali.
5. Unitamente al programma annuale, ciascuna associazione dovrà indicare un delegato che per tutto l’anno la rappresenterà presso gli organi comunali.
6. Il comune, secondo le modalità previste dal regolamento, assicura alle associazioni il diritto di informazione, nonché l’accesso alle strutture e ai servizi.
7. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori economico, sociale e sanitario, dell’ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero ed in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione.

Art. 9 Consulte di settore

1. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, istituisce le consulte di settore (sport, agricoltura, artigianato, volontariato, ecc.) assicurando loro l’esercizio di funzioni consultive e di iniziativa sulle materie di competenza.
2. Le consulte per i problemi del loro settore oggetto dei provvedimenti comunali possono:

a) formulare proposte agli organi comunali per l’adozione di atti;
b) esprimere pareri su richiesta degli organi comunali;
c) promuovere incontri tra i rappresentanti del settore e gli amministratori e i funzionari comunali;
d) curare l’informazione sui provvedimenti comunali.

3. Ogni consulta è formata da cittadini aventi i requisiti per l’elezione a consigliere comunale e rappresentanti del settore; durano in carica quanto il consiglio comunale.
4. Ogni consulta nella sua prima riunione nomina un presidente.
5. Al regolamento spetterà disciplinare le modalità di composizione e di funzionamento delle consulte, i rapporti con gli organi comunali, gli aspetti organizzativi, le attribuzioni di risorse.
6. E’ istituita una consulta speciale per le politiche della pari opportunità, della quale fanno parte di diritto le consigliere comunali in carica, con il compito di indirizzo e verifica delle azioni positive, nonché di promozione del rapporto tra consiglio comunale, associazioni femminili ed i problemi della città.

Capo II
L’informazione e l’accesso

Art. 10 Informazione

1. Il comune:

a) assicura ai cittadini l’informazione tempestiva ed esauriente sull’attività degli organi e degli uffici;
b) assicura la pubblicizzazione, nelle forme stabilite dal regolamento, dello statuto, dei regolamenti, del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della relazione dei revisori dei conti e del difensore civico, del registro degli enti e delle associazioni ai fini della partecipazione, dei bandi di concorso per l’assunzione del personale, delle procedure adottate dal comune e dai responsabili dei procedimenti, degli atti di pianificazione e programmazione, delle gare d’appalto, dei criteri per l’assegnazione dei contributi.

2. Delle adunanze del consiglio comunale è dato pubblico avviso nelle forme stabilite dal regolamento e l’ordine del giorno è pubblicato all’albo pretorio per la libera consultazione.
3. Le attività di informazione e di comunicazione si realizzano attraverso comunicati stampa, diffusi anche via internet nel sito del comune, nonché attraverso apposite strutture quali sportello per le imprese, sportello unico della pubblica amministrazione, sportelli polifunzionali.
4. Devono essere assunte tutte le iniziative più idonee di informazione, anche elettronica per l'attuazione delle disposizioni in materia di statuto del contribuente, di cui alla legge 212/2000.

Art. 11 Accesso agli atti e alle informazioni

1. Il comune assicura a tutti i cittadini l’esercizio del diritto di accesso agli atti e alle informazioni in possesso dell’amministrazione, al fine di realizzare la trasparenza dell’attività amministrativa, di favorirne lo svolgimento imparziale e di consentire la tutela dei diritti e degli interessi.
2. Il regolamento stabilisce le modalità di esercizio del diritto di accesso.
3. Il regolamento individua, altresì, le categorie di documenti sottratti all’accesso, nei limiti fissati dalla legge, per l’esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi.
4. L'ufficio relazioni con il pubblico assume ogni idonea iniziativa utile a far conoscere ai cittadini i diritti di accesso e di informazione e le modalità per esercitarli, mettendo a disposizione di tutti un'apposita postazione per la consultazione elettronica degli atti.

Art. 12 Accesso alle strutture e ai servizi

1. L’accesso alle strutture e ai servizi è assicurato a tutti i cittadini senza discriminazioni.
2. Il regolamento:

a) stabilisce le priorità di accesso in relazione al bisogno e all’urgenza;
b) determina gli oneri da porre a carico degli utenti.

Capo III
Consultazioni e referendum

Art. 13 Consultazione della popolazione del comune

1. La consultazione della popolazione del comune ha lo scopo di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, su materie di esclusiva competenza locale.
2. La consultazione viene effettuata su iniziativa dell’amministrazione comunale o su richiesta di almeno il 10% della popolazione interessata, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
3. La consultazione riguarda o l’intera popolazione del comune oppure gli abitanti di un quartiere, oppure singole categorie o gruppi sociali.
4. La consultazione è indetta dal sindaco. Il comune assicura una adeguata pubblicità preventiva e la conduzione democratica dell’assemblea.
5. Gli esiti della consultazione sono comunicati dal sindaco agli organi comunali competenti per gli atti ai quali la consultazione si riferisce e vengono resi noti, con adeguata pubblicità, alla cittadinanza interessata.

Art. 14 Referendum

1. Il sindaco indice referendum di carattere consultivo, propositivo e/o abrogativo su iniziativa del consiglio comunale con il voto di almeno i 2/3 dei consiglieri assegnati, compreso il sindaco, o su richiesta di almeno il 10% degli elettori del comune.
2. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune da almeno sei mesi, avuto riguardo alla data di affissione del manifesto di convocazione dei comizi.
3. Non è ammesso il referendum:

a) su questioni concernenti persone;
b) sui tributi, tariffe ed oneri a carico dei cittadini;
c) sul regolamento interno del consiglio comunale;
d) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
e) su materie nelle quali il provvedimento finale spetta ad altro ente;
f) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo triennio;
g) sulla revisione e modificazione dello statuto.

4. I referendum non possono svolgersi in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
5. Il quesito oggetto dei referendum è approvato se alla votazione ha partecipato non meno del cinquanta per cento degli elettori aventi diritto.
6. Il regolamento disciplina lo svolgimento del referendum.

Art. 15 Effetti del referendum

1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio comunale delibera i relativi e conseguenti atti.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie di tipo consultivo deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

Capo IV
Il difensore civico

Art. 16 Difensore civico

1. Le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. In tale caso il difensore civico provinciale assume la denominazione di "difensore civico territoriale" ed è competente a garantire l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini
2. Il difensore civico su segnalazione od interventi motivati di singoli cittadini o associazioni, o di propria iniziativa, sottopone al sindaco, che deve trasmettere ai capigruppo, carenze, ritardi, abusi, disfunzioni circa comportamenti di amministratori, dirigenti, funzionari, consulenti o ditte che abbiano contratti con il comune.

Titolo III
ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

Capo I
Attribuzione di funzioni

Art. 17 Attribuzione ed esercizio di funzioni

1. La legge e lo statuto attribuiscono le funzioni agli organi di governo, ai funzionari e/o dirigenti, al direttore generale e al segretario comunale.
2. Gli organi e i soggetti titolari di funzioni le esercitano nel rispetto della legge, dello statuto e dei regolamenti, senza vincolo di reciproca subordinazione gerarchica.
3. Il titolare delle funzioni è responsabile del loro indirizzo e del risultato.
4. Le funzioni sono delegabili solo nei casi previsti dallo statuto.
5. Il delegante risponde dell’esercizio delle funzioni delegate quando la responsabilità consegue agli atti di indirizzo della delega.

Titolo IV
ORGANI DEL GOVERNO

Capo I
Il consiglio comunale

Art. 18 Principi

1. Il consiglio comunale è organo di indirizzo politico-amministrativo generale e di controllo.

Art. 19 Competenze e attribuzioni

1. Il consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità e ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l’imparzialità.
3. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere.
4. Il consiglio ispira la propria azione al principio di solidarietà.
5. Le funzioni del consiglio comunale non sono delegabili.

Art. 20 Insediamento

1. La prima seduta del consiglio comunale è convocata dal sindaco entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
2. Sotto la presidenza del consigliere anziano, il consiglio provvede alla convalida degli eletti, giudica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità determinate dalla legge e procede eventualmente alle surroghe.
3. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.
4. In caso di necessità di surrogazioni, i consiglieri subentranti entrano subito in carica e partecipano, se presenti, alla prosecuzione dei lavori consiliari.
5. Successivamente alla convalida degli eletti, il consiglio comunale provvede alla nomina del presidente del consiglio, secondo le norme del presente statuto.
6. La seduta prosegue, sotto la direzione del neo presidente, con le comunicazioni del sindaco in ordine alla nomina della giunta.

Art. 21 Discussione del programma di governo

1. Entro tre mesi dalla prima seduta del consiglio, il sindaco, sentita la giunta, consegna al presidente del consiglio il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Entro il mese successivo il consiglio comunale esamina il programma di governo, che viene sottoposto a votazione finale.

Art. 22 Partecipazione del consiglio alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione del programma di governo.

1. Il consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale, che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.
2. La verifica da parte del consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio, previsto dall'art.193 T.U.E.L. 267/2000.
3. Il consiglio nel corso del mandato può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, compreso il sindaco, integrare e/o modificare il programma in tutto o in parte non più adeguato.

Art. 23 Definizione degli indirizzi per le nomine e le designazioni di competenza del sindaco, nonché per la nomina dei rappresentanti del consiglio.

1. Entro trenta giorni dalla prima seduta il consiglio comunale definisce gli indirizzi per le nomine e le designazioni di cui all’art. 42, comma 2, lett. m) del T.U.E.L. 267/2000.
2. Tale definizione si sostanzia nell’indicazione delle caratteristiche utili, rispetto a ciascuna nomina o designazione, ad individuare il o i soggetti idonei a consentire il raggiungimento del fine che si intende far perseguire all’ente, all’azienda, all’istituzione.
3. Quando il consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, uno dei nominativi è riservato alle minoranze.

Art. 24 I consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status di consigliere sono regolati dalla legge.
2. Ogni consigliere entra in carica all’atto della proclamazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato; se nominato quale rappresentante del comune o del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni deve attenersi agli indirizzi del consiglio comunale.
3. Ogni consigliere, secondo le procedure stabilite dal regolamento, ha diritto di:

a) esercitare l’iniziativa per tutti gli atti di competenza del consiglio, ad esclusione di quelli riservati dalla legge all’iniziativa di altri organi;
b) presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni;
c) ottenere da tutti gli organi ed uffici comunali, dagli enti, dalle aziende e dalle strutture dipendenti dal comune le informazioni e i documenti necessari per l’espletamento del proprio mandato, senza che possa essere opposto il segreto d’ufficio.

4. Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate per iscritto dai consiglieri presso la segreteria comunale. La risposta del sindaco o dell’assessore a ciò delegato deve pervenire all’interessato entro trenta giorni dalla presentazione.
5. Ogni consigliere deve:

a) eleggere domicilio nel comune;
b) partecipare alle sedute del consiglio e delle commissioni di cui sia membro.

6. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.
7. La mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive o a cinque sedute nell'arco dell'anno dà luogo all'inizio del procedimento da parte del presidente per la dichiarazione di decadenza del consigliere, con contestuale avviso all'interessato, che può far pervenire le sue osservazioni entro quindici giorni dalla notifica dell'avviso. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio comunale e copia della delibera è notificata all'interessato entro dieci giorni.
8. Al fine di favorire il raccordo funzionale tra gli Organi collegiali dell’Ente (Consiglio e Giunta), il Sindaco può affidare a singoli Consiglieri Comunali specifici compiti, delimitandone funzione e termini temporali, restando comunque esclusa la corresponsione di indennità alcuna a carico del bilancio comunale. L’incarico riguarda esclusivamente funzioni di rappresentanza,  istruttorie, propositive e di collaborazione meramente interne, non si configura quale nomina di Assessore comunale e non costituisce delega all’adozione di atti con rilevanza esterna.

Art. 25 Pubblicità delle spese elettorali

1. Ciascun candidato al momento della presentazione della lista deve far pervenire alla segreteria comunale una dichiarazione nella quale specifica le modalità della propaganda elettorale che intende effettuare e le spese che ritiene di dover sostenere.
2. Uguale dichiarazione deve essere presentata nello stesso termine del comma precedente dal rappresentante di lista per le spese che il raggruppamento intende sostenere per la propaganda elettorale della lista.
3. Ciascun consigliere eletto, entro dieci giorni dalla convalida deve far pervenire alla segreteria comunale una distinta, corredata da fotocopia delle pezze giustificative, delle spese sostenute per la propaganda elettorale, accompagnata da una dichiarazione di responsabilità in ordine alla completezza della distinta stessa.
4. Le documentazioni prodotte rimangono depositate nella segreteria comunale a disposizione per la consultazione da parte dei cittadini.

Art. 26 Dimissioni dei consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio comunale, sono presentate personalmente, o tramite persona munita di delega scritta, al protocollo comunale e da questo assunte immediatamente nell'ordine temporale di presentazione, previa verifica dell'autenticità della sottoscrizione.
2. Il consiglio comunale procede, entro e non oltre dieci giorni, ai sensi dell'art. 38, comma 8, del T.U.E.L. 267/2000, alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga quando si debba procedere allo scioglimento del consiglio, a norma dell'art. 141 del T.U.E.L. 267/2000.
3. Il consigliere subentrante ha diritto di partecipare alla seduta nella quale il consiglio verifica l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

Art. 27 Consigliere anziano

1. In ogni caso in cui lo statuto o il regolamento facciano riferimento al consigliere anziano, questi deve essere individuato nel consigliere che nelle elezioni comunali ha ottenuto la maggior cifra individuale, con esclusione del sindaco e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri.

Art. 28 Il Presidente

1. Il Consiglio ha un Presidente ed un Vice Presidente eletti nel proprio seno a maggioranza assoluta dei suoi componenti nella prima seduta successiva alla consultazione elettorale, dopo la convalida degli eletti.
2. Il Presidente rappresenta l’intero Consiglio, garantisce le sue prerogative e i diritti di informazione e di iniziativa dei singoli consiglieri. Convoca il Consiglio e ne dirige i lavori.
3. La modalità di elezione del Presidente, i casi di decadenza, le sue funzioni e le modalità di esercizio delle stesse, sono stabiliti dal Regolamento del Consiglio comunale
4. Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie nei casi di assenza o impedimento del Presidente e per esso valgono, in quanto compatibili, le norme di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4. In caso di assenza di entrambi assume la Presidenza il consigliere anziano.
5. Il Vice Presidente è espressione della minoranza se il Presidente è espressione della maggioranza e viceversa.
6. Il Presidente si fregia di un segno distintivo costituito da una fascia con i colori azzurro e ocra

Art. 29 Revoca del presidente

Il Presidente del consiglio può essere revocato sulla base di una mozione di sfiducia, presentata da almeno 2/5 dei componenti del Consiglio e votata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, escluso il sindaco.

Art. 30 I gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi sulla base delle liste di appartenenza ed eleggono il capogruppo; nel caso in cui un consigliere risulti unico eletto di una medesima lista, lo stesso può comunque costituirsi in gruppo.
2. Ciascun gruppo deve essere formato da almeno due consiglieri; singoli consiglieri eletti in liste diverse o consiglieri, che nel corso del mandato rifiutano l’appartenenza al gruppo originario, possono riunirsi in un gruppo misto.
3. Fino a quando il gruppo non comunica per iscritto al segretario comunale il nominativo del capogruppo, è considerato tale, ad ogni effetto, colui che nelle elezioni ha ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale.
4. Le modalità di formazione e di funzionamento dei gruppi sono stabiliti dal regolamento.

Art. 31 Convocazione delle adunanze Funzionamento del consiglio

1. Al di fuori dell’ipotesi di cui al precedente  art. 20,  il consiglio è convocato dal presidente entro venti giorni dalla richiesta di un quinto dei consiglieri o del sindaco, inserendo nell’ordine del giorno gli argomenti richiesti.
2. Il consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei voti, il regolamento disciplinante il suo funzionamento e quello delle commissioni consiliari in conformità ai seguenti principi:

a) la sessione è ordinaria quando vengono discussi il bilancio di previsione e il conto consuntivo; la sessione è straordinaria in tutti gli altri casi;
b) gli avvisi di convocazione devono pervenire con congruo anticipo al consigliere nel domicilio dichiarato, utilizzando ogni mezzo di trasmissione che documenti l'invio; in caso d'urgenza la consegna dovrà aver luogo almeno ventiquattro ore prima di quella fissata;
c) la seduta è valida con la presenza di almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati, escluso il sindaco; in seconda convocazione la seduta è valida con la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati, escluso il sindaco;
d) nessun argomento può essere discusso se non è iscritto all'ordine del giorno e se non sia stata assicurata ad opera del presidente un'adeguata e preventiva informazione;
e) è fissato il periodo di tempo da dedicare alla trattazione delle interrogazioni e interpellanze;
f) è previsto il tempo massimo per gli interventi individuali, per le repliche e per le dichiarazioni di voto.

3. Il regolamento di cui al comma precedente disciplina le modalità, previamente concordate con il sindaco, attraverso le quali saranno forniti al consiglio i servizi, attrezzature necessarie e le risorse finanziarie.
4. La gestione delle risorse finanziarie è affidata al responsabile del settore segreteria - affari generali, risponde alle regole della finanza pubblica, dà luogo ad apposito rendiconto annuale, che confluisce in quello generale.
5. L’esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidano in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all’acquisizione dei pareri di cui all’art.49 del T.U.E.L. 267/2000.
6. Nel caso di assenza, impedimento o dimissioni del presidente, la convocazione è fatta dal vice-presidente.

Art. 32 Sedute e votazioni

1. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi individuati dal regolamento.
2. Il consiglio delibera validamente con l’intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati, salvo “quorum” speciali previsti dalla legge e salvo quanto disposto per le sedute di seconda convocazione. Ai fini della validità della seduta si tiene conto anche degli astenuti.
3. Le proposte di deliberazione si intendono approvate quando ottengono la maggioranza dei voti favorevoli, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalla legge o dallo statuto. Al fine del computo dei votanti si tiene conto anche delle schede bianche e di quelle nulle.
4. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questa svolta.
5. Spetta al presidente decidere sulla segretezza della seduta o del voto, sulla base di quanto previsto nello statuto e nel regolamento. Il presidente inoltre decide, seduta stante, sulle questioni incidentali che dovessero sorgere.

Art. 33 Obbligo di astensione

1. I componenti del consiglio debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri e dei loro parenti o affini fino a quarto grado civile e del coniuge.
2. Il divieto di cui al comma precedente comporta l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

Art. 34 Verbali delle sedute

1. I verbali delle sedute delle deliberazioni sono redatti dal segretario comunale e sottoscritti dallo stesso unitamente al presidente. Nelle operazioni di verbalizzazione il segretario comunale può essere coadiuvato da un dipendente da lui incaricato. Il regolamento di funzionamento del consiglio comunale individuerà i sistemi più idonei al fine di garantire la fedele verbalizzazione degli interventi dei vari consiglieri.
2. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.
3. Il regolamento stabilisce le modalità di approvazione del processo verbale.

Art. 35 La conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo collabora con il presidente nella stesura dell’ordine del giorno sulla base delle proposte del sindaco o di un quinto dei consiglieri.
2. Collabora inoltre con il sindaco, su sua richiesta, per l’esame di ogni argomento che il sindaco stesso ritenga di proporre per l’iscrizione all’ordine del giorno.

Art. 36 Commissioni consiliari permanenti

1. Il consiglio comunale si articola in commissioni permanenti.
2. Il regolamento disciplina l’attuazione delle disposizioni sulle commissioni consiliari.
3. I gruppi designano i componenti in proporzione alla propria entità numerica, in modo da assicurare comunque la presenza di ciascun gruppo e la proporzionalità del voto.
4. Tutti i consiglieri possono chiedere di essere ascoltati dalle commissioni permanenti. Il sindaco e gli assessori partecipano senza diritto di voto e devono essere sentiti ogni volta che lo richiedano.
5. I presidenti e i vice-presidenti delle commissioni permanenti sono eletti dai commissari nella prima seduta.
6. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d’ufficio.
7. Le sedute delle commissioni, nei limiti stabiliti dal regolamento, sono pubbliche.
8. Le commissioni permanenti hanno funzione preparatoria e referente delle proposte da sottoporre alle deliberazioni del consiglio; possono inoltre esaminare le deliberazioni di competenza della giunta, nel caso in cui questa intenda sottoporle al loro parere.
9. Le commissioni possono altresì svolgere udienze conoscitive e convocare per l’audizione gli amministratori nonché il personale dipendente del comune.

Art. 37 Commissione per lo statuto

1. Il consiglio istituisce una commissione consiliare permanente per l’aggiornamento e il riesame dello statuto, la quale provvede anche, sulla base delle segnalazioni degli uffici competenti, a predisporre in merito relazioni e proposte da presentarsi al sindaco, quando se ne verifichi la necessità.

Art. 38 Commissioni d’inchiesta

1. Commissioni speciali, sotto la presidenza di un consigliere di minoranza, possono essere costituite, su proposta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, compreso il sindaco, e con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, computando il sindaco, per svolgere inchieste sull’attività amministrativa del comune.
2. La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.
3. Si applicano le disposizioni di cui all’art.101 del T.U. approvato con D.P.R. 16.5.1960 n.570.

Art. 39 Regolamenti comunali

1. Il consiglio comunale, nell’esercizio della potestà normativa regolamentare, adotta, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente statuto, regolamenti proposti dalla giunta, o sottoposti al suo esame per iniziativa di ciascun consigliere.
2. [CASSATO]
3. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità; debbono inoltre essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Capo II
La giunta

Art. 40 Competenze generali

1. La giunta è l’organo di collaborazione del sindaco nell’amministrazione del comune.
2. Adotta gli atti di amministrazione privi di contenuto gestionale, che non rientrino nelle competenze del consiglio comunale e che la legge o lo statuto non attribuiscano al sindaco.
3. Svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del consiglio comunale.
4. Ispira la sua azione ai principi dell’efficienza e della trasparenza, ed opera attraverso deliberazioni collegiali, riferendo annualmente al consiglio sulla sua attività.
5. Svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti generali, con i quali indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri organi e uffici nell’esecuzione delle proprie competenze gestionali ed esecutive.

Art. 41 Attribuzioni

1. Spetta in particolare alla giunta nell’esercizio delle attribuzioni di governo:

a) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
b) la predisposizione di schemi di atti e regolamenti di competenza del consiglio previsti dalla legge e dallo statuto;
c) l'approvazione dei progetti preliminari e definitivi relativi a singole opere pubbliche previste nei relativi programmi;
d) l'adozione del regolamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri fissati dal consiglio comunale;
e) la determinazione di tariffe, canoni, aliquote ed analoghi oneri a carico di terzi;
f) la predisposizione dello schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e gli altri atti correlati;
g) la definizione, in base alla proposta del direttore generale, ove nominato, del piano esecutivo di gestione;
h) la determinazione in aumento o in diminuzione delle indennità del sindaco e degli assessori;
i) l'attribuzione delle risorse umane attraverso il piano triennale delle assunzioni;
l) gli atti di controllo dell'azione gestionale da compiere con gli ausili degli organismi di controllo previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti;
m) la nomina dell'ufficio elettorale per i referendum comunali e la fissazione della data degli stessi.

Art. 42 Composizione e nomina

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di componenti entro la misura massima prevista dalla legge, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne (la legge n. 56/2014 ha disposto che nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento).
2. I cittadini nominati assessori devono essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale. A tal fine gli assessori, contestualmente all’accettazione della carica, producono al sindaco le attestazioni individuali dell’insussistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità.
3. La giunta provvede nella prima seduta a verificare le condizioni di eleggibilità di ciascun assessore, formalizzando l’avvenuto controllo positivo con apposito atto collegiale.
4. Il sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.
5. All’atto della nomina degli assessori il sindaco designa il vicesindaco. In caso di temporaneo impedimento del vicesindaco, questi viene sostituito nelle sue funzioni da un assessore secondo l’ordine di indicazione nel provvedimento di nomina.

Art. 43 Assessori

1. Possono essere nominati Assessori persone in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere/a comunale.
2. Le dimissioni degli Assessori sono presentate per iscritto al Sindaco ed hanno efficacia dalla loro accettazione. L’efficacia è immediata nel caso di dimissioni per motivi di ineleggibilità ed incompatibilità.
3. Gli Assessori singoli decadono o sono sospesi di diritto dalla carica nei casi e secondo le procedure previsti dalla legge.
4. La decadenza è dichiarata dal Sindaco.
5. Alla eventuale sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, revocati, decaduti, cessati dall’ufficio per altra causa o sospesi di diritto ai sensi dell’art. 59 del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000, provvede il Sindaco dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
6. Gli assessori partecipano alle sedute del consiglio con diritto di parola,

Art. 44 Mozione di sfiducia

1. Il voto contrario del consiglio comunale ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati al comune.
4. La mozione di sfiducia è presentata nelle mani del segretario comunale, che provvede entro due giorni a fare notificare copia della stessa al sindaco e al presidente del consiglio a mezzo del messo comunale, e deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
5. La mozione di sfiducia può essere ritirata prima dell’inizio della discussione dagli stessi presentatori, con atto sottoscritto davanti al segretario comunale.
6. Il verbale del consiglio con il quale è stata approvata la mozione di sfiducia a cura del segretario comunale è rimesso in copia autentica tempestivamente al prefetto per i provvedimenti di competenza.
7. Fino alla nomina del commissario le funzioni di sindaco vengono svolte dal vicesindaco.

Art. 45 Dimissioni e decadenza

[CASSATO]

Art. 46 Sedute

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco.
2. Le riunioni non sono pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del sindaco o di chi ne fa le veci.
4. I verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario comunale.
5. Si applicano alla giunta le disposizioni statutarie per il funzionamento del consiglio circa il sistema di votazione e il computo degli astenuti e delle schede bianche e nulle, nonché per l'obbligo di astensione nei casi previsti dal precedente articolo 34 bis.
6. Alle riunioni della giunta possono essere invitati tutti coloro che il sindaco ritenga opportuno sentire; questi, però, si allontanano prima della votazione.
7. Le deliberazioni della giunta sono comunicate ai capigruppo consiliari, mettendo loro a disposizione copia delle stesse a far data dal giorno della pubblicazione; sono inoltre inviate al prefetto nei casi previsti dalla legge.

Capo III
Il sindaco

Art. 47 Rappresentanza - Funzioni

1. Il sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è l’organo responsabile dell’amministrazione del comune.
2. Esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo, nei casi previsti dalla legge.
3. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma precedente si avvale degli uffici comunali.

Art. 48 Competenze

1. Il sindaco:

a) ha la rappresentanza generale del comune;
b) sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti e svolge le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti; sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali delegate o sub delegate al comune e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;
c) nomina e revoca con provvedimento motivato gli assessori; convoca e presiede la giunta, dirige e coordina i lavori della stessa garantendone la collegialità dell'azione e mantenendo l'unità di indirizzo politico-amministrativo;
d) con provvedimento motivato nomina, designa e revoca i rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale;
e) assicura l'unità di indirizzo amministrativo dell'azione comunale, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori, che gli rispondono personalmente;
f) garantisce la traduzione degli indirizzi deliberati dal consiglio in atti e programmi operativi che ne consentano la realizzazione.

2. Spetta al sindaco, in quanto organo responsabile dell'amministrazione comunale:

a) nominare il segretario comunale ed eventualmente il direttore generale, nonché attribuire e definire incarichi di responsabile di settore, avvalendosi anche, in caso di assenza di professionalità specifiche all'interno del comune, di personale esterno assunto con contratto a termine, ai sensi dell'art.110, comma 1, del TUEL 267/2000;
b) risolvere, avvalendosi del direttore generale, ove nominato, eventuali conflitti di competenza, attivi e passivi, nonché coordinare e dare impulso agli interventi la cui progettazione, sovrintendenza e verifica siano affidati al compito congiunto di più organi o apparati dell'amministrazione, ovvero richiedano l'integrazione funzionale rispetto all'ordinario assetto delle competenze;
c) promuovere iniziative e impartire direttive atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, società o altri enti pubblici o privati appartenenti al comune o ai quali lo stesso partecipa, svolgano la loro attività secondo gli indirizzi indicati dal consiglio e in coerenza con gli obiettivi attuativi espressi dalla giunta;
d) promuovere indagini e verifiche amministrative sull'attività del comune, nonché delle istituzioni, aziende, società o altri enti pubblici e privati appartenenti al comune o partecipati da questo;
e) rappresentare il comune nell'assemblea dei consorzi e società partecipate dal comune;
f) assumere l'iniziativa, concludere e sottoscrivere accordi di programma, ferma restando la facoltà di delegare assessori per la partecipazione alle singole sedute;
g) promuovere il coordinamento dell'azione dei diversi soggetti pubblici operanti nel territorio, sia nelle forme di conferenze periodiche o finalizzate a specifici obiettivi, sia con iniziative per attivare flussi e scambi di informazioni sull'attività dei soggetti pubblici di interesse della collettività locale;
h) sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività delegata ai singoli assessori per sottoporli all'esame della giunta;
i) convocare forum dei cittadini a livello comunale;
l) convocare i comizi per i referendum comunali;
m) individuare i responsabili di settore cui attribuire la competenza per l'adozione dei provvedimenti a rilevanza esterna su materie non specificatamente previste nello statuto o nei regolamenti.
n) promuovere o resistere alle liti con potere di conciliare e transigere.

3. Il sindaco esercita, altresì, quale autorità locale le funzioni attribuitegli da specifiche disposizioni di legge. In particolare:

a) in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale adotta ordinanze contingibili e urgenti;
b) coordina e riorganizza, in base agli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, dei servizi e uffici pubblici, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

4. Il sindaco, quale ufficiale di governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare i gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

in caso di emergenza connessa con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico ovvero quando per circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi e uffici pubblici.

5. Al sindaco non è consentito ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti, istituzioni e società dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del comune.
6. Gli atti del sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto assumono la denominazione di decreti.
7. Nel caso in cui i provvedimenti del sindaco contengano impegni di spesa a carico del bilancio questi vengono adottati di concerto con il responsabile del servizio finanziario.

Art. 49 Vicesindaco

Il vicesindaco, designato dal sindaco a mente del precedente art. 43, comma 5, svolge, nei casi previsti dalla legge, le funzioni vicarie sia come capo dell’amministrazione che come ufficiale di governo.

Art. 50 Deleghe

1. Il sindaco può delegare funzioni proprie agli assessori, al segretario comunale e ai funzionari e/o dirigenti. In tale caso la delega deve essere accettata per iscritto.
2. La delega non comprende il potere di emanare ordinanze in materie tassativamente assegnate al sindaco.
3. Il sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza, per l'esame di pratiche complesse o per coadiuvare gli assessori delegati. In tal caso l'incarico al consigliere non comprende il potere di firma.
4. Spetta al sindaco vigilare sull'attività posta in essere dai soggetti destinatari di delega, ai fini di cui al precedente  art. 17, comma 5.

Art. 51  Dimissioni e decadenza

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica fino all’elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Fino alle elezioni le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.
2. Le dimissioni del sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio comunale.
3. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco e della giunta.
4. Le dimissioni del sindaco vanno presentate per iscritto al consiglio comunale e quelle degli assessori al sindaco. Alla sostituzione degli assessori dimissionari provvede il sindaco, che ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta utile.

Titolo V
ORGANI BUROCRATICI - UFFICI E SERVIZI

Capo I
Principi generali di organizzazione degli uffici e dei servizi

Art. 52 Uffici e servizi

1. L'ordinamento del personale risponde ai seguenti criteri:

a) esaltazione della posizione di servizio alla cittadinanza propria di ogni attività pubblica;
b) organizzazione della struttura relazionante con l'esterno in modo idoneo a dare risposte immediate, anche con l'ausilio dell'informatica;
c) eventuale avvicendamento programmato del personale, nell'ambito delle professionalità;
d) istituzione del controllo di gestione e del nucleo di valutazione;
e) responsabilizzazione di tutte le posizioni di lavoro;
f) valutazione annuale dell'attività prestata ad ogni livello, avvalendosi per i responsabili delle massime strutture del nucleo di valutazione; la valutazione del direttore generale è fatta dal sindaco;

2. Il regolamento definisce la struttura organizzativa degli uffici e dei servizi in relazione agli obiettivi e ai programmi loro assegnati e individua dimensioni e competenze delle unità operative.
3. Le procedure decisionali ed operative si uniformano a criteri di efficienza ed efficacia, tempestività e semplicità.
4. L’amministrazione del comune si attua mediante attività per obiettivi.

Art. 53 Criteri fondamentali di organizzazione

1. L'organizzazione del comune si ispira ai seguenti principi:

a) l'attività amministrativa di governo è svolta in coerenza con le linee programmatiche del sindaco, approvate dal consiglio, e dei vigenti piani specifici di settore. Alle linee predette e ai piani vigenti si conformano gli atti previsionali e la relazione programmatica annuale;
b) l'attività gestionale dell'ente, nel rispetto del principio della distinzione fra funzione di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è attribuita ai responsabili dei settori e al direttore generale, che l'esercitano sulla base degli indirizzi del consiglio, in attuazione delle determinazioni generali della giunta e delle direttive di massima del sindaco, nonché con l'osservanza dei criteri stabiliti nel presente statuto;
c) L'attività degli organi collegiali è organizzata e condotta dal rispettivo presidente in modo da favorire discussioni informate e decisioni sollecite e meditate;
d) Le funzioni sono svolte anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
e) La struttura è organizzata per settori a fini omogenei;
f) L'organizzazione del lavoro compete ai responsabili dei servizi che rispondono del raggiungimento degli obiettivi indicati negli atti di governo e dell'attuazione degli indirizzi dati.

Art. 54 Segreteria della programmazione

1. Salve le competenze generali del consiglio comunale e della giunta comunale, l’organo addetto alla programmazione, con competenza esclusivamente tecnica, è la segreteria della programmazione, costituita dal segretario comunale che la presiede e dai funzionari e/o dirigenti responsabili dei settori, cui è affidato il compito di coordinare tutti gli aspetti connessi all’organizzazione e al funzionamento degli uffici e dei servizi.
2. La segreteria della programmazione è organo di consulenza generale del sindaco e della giunta comunale; dovrà armonizzare le iniziative dei responsabili di settore relative all’organizzazione degli uffici e dei servizi, nonché delle relative procedure di lavoro.
3. Dovrà inoltre formulare proposte in ordine:

a) all’assegnazione delle risorse occorrenti sulla base dei programmi approvati e degli obiettivi assegnati;
b) alla funzionalità delle strutture comunali.

Capo II
Il segretario comunale

Art. 55 Attribuzioni gestionali, consultive, di sovrintendenza e coordinamento

1. Il segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni, esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dallo statuto avvalendosi dei mezzi e della struttura burocratica del comune, assiste gli organi di governo dell’ente, partecipa alle sedute collegiali degli stessi e, in attuazione delle direttive ricevute dal sindaco, coordina e sovrintende l’attività propositiva e gestionale dei settori, assicurando l’espletamento dei servizi generali del comune.
2. Per la realizzazione degli obiettivi del comune, esercita l’attività di sua competenza con potestà di iniziativa e autonomia di scelta degli strumenti operativi.
3. Al segretario comunale compete l’adozione di atti di gestione, anche di rilevanza esterna, che non comportano attività deliberativa e che non siano espressamente attribuiti dallo statuto ai funzionari e/o dirigenti responsabili dei settori.
4. In particolare il segretario comunale adotta i seguenti atti:

a) predisposizione, in collaborazione con i funzionari e/o dirigenti responsabili dei settori, di relazioni e progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive degli organi di governo;
b) [CASSATO]
c) [CASSATO]
d) [CASSATO]
e) [CASSATO]
f) partecipazione, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all’ente e, con l’autorizzazione del sindaco, a quelle esterne;
g) adozione dei provvedimenti di mobilità del personale tra i diversi settori, su proposta dei funzionari e/o dirigenti responsabili dei settori interessati;
h) formulazione, su iniziativa del direttore generale se nominato, o, in assenza di questi, del sindaco, delle contestazioni di addebito e adozione della sanzione del richiamo scritto nei riguardi dei funzionari e/o dirigenti che occupano posti apicali, nonché segnalazione all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari delle infrazioni, commesse dagli stessi, che prevedano una sanzione superiore;
i) [CASSATO]
l) stipulazione in rappresentanza del comune dei contratti conclusi, quando non è ufficiale rogante e mancano sia il funzionario e/o dirigente incaricato che il direttore generale.

Art. 56 Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il segretario comunale partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi; cura altresì la verbalizzazione.
2. [CASSATO]
3. Presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum, di cui alle norme del Titolo II, Capo III, del presente statuto.
4. Attesta, su dichiarazione del messo comunale, l’avvenuta pubblicazione all’albo e l’esecutività dei provvedimenti e atti del comune.
5. Roga, se richiesto, i contratti nei quali l'ente è parte e può autenticare scritture private e atti unilaterali nell'esclusivo interesse del comune.
6. [CASSATO]

Art. 57 Vicesegretario

1. Il comune ha un vicesegretario che svolge, in modo immediato e per un periodo non superiore a giorni trenta, eventualmente rinnovabile una sola volta, le funzioni vicarie del segretario in caso di sua assenza o impedimento; in caso di vacanza del posto le funzioni di segretario possono essere svolte dal vicesegretario su autorizzazione della competente Prefettura.
2. Il vicesegretario coadiuva il segretario nell’esercizio delle sue funzioni.

Capo III
Struttura

Art. 58 Uffici

1. Il comune, nell’organizzazione dei suoi uffici, persegue i seguenti obiettivi:

a) accrescere l’efficienza dell’amministrazione al servizio dei cittadini, anche mediante lo sviluppo del suo sistema informativo e tecnologico;
b) razionalizzare il costo del lavoro;
c) attuare gradualmente, come previsto dalla legge, l’integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato.

2. Lo stato giuridico del personale è disciplinato dalla legge. Il trattamento economico e i rapporti di lavoro sono regolati contrattualmente.
3. L’organizzazione amministrativa del comune si articola in una segreteria generale, retta dal segretario comunale, e in settori funzionali omogenei, ai quali sono preposti i funzionari e/o dirigenti di livello apicale.
4. Il funzionario e/o dirigente responsabile del settore organizza il lavoro dei dipendenti secondo criteri di efficienza, assumendo la responsabilità del risultato.
5. Il comune adotta regolamenti ed atti di organizzazione nel rispetto dei principi statutari e della legge.

Art. 59 Personale

1. I dipendenti del comune sono inquadrati in un ruolo organico deliberato dalla giunta comunale.
2. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina in particolare:

a) struttura organizzativo-funzionale;
b) dotazione organica;
c) modalità di cessazione dal servizio;
d) diritti, doveri e sanzioni.

3. Il comune promuove e realizza la formazione e l’aggiornamento professionale del proprio personale.
4. Il comune garantisce l’effettivo esercizio dei diritti sindacali.

Art. 60 Competenze dei funzionari e/o dirigenti

1. I funzionari e/o dirigenti responsabili dei settori occupano i posti apicali della struttura burocratica ed esercitano le funzioni loro attribuite secondo i criteri e le norme dettate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, applicano gli indirizzi e le direttive fissati dagli organi politici del comune.
2. Ai funzionari e/o dirigenti responsabili dei settori spettano i compiti di gestione amministrativa del settore di rispettiva competenza, organizzando e dirigendo gli uffici e i servizi, destinandovi il personale e le risorse assegnate, secondo criteri di efficienza ed efficacia. La mobilità interna al settore è attuata nel rispetto della pianta organica, delle qualifiche del personale e degli accordi sindacali.
3. I funzionari e/o dirigenti presiedono le gare e le commissioni di gara per gli appalti di opere e servizi, l’affidamento di forniture e la vendita di beni patrimoniali, e sono responsabili dell’attuazione dei relativi procedimenti in relazione alle disposizioni di legge e di regolamento. Parimenti i funzionari e/o dirigenti presiedono le commissioni di concorso previste per l’assunzione a qualsiasi titolo di personale dell’ente.
4. I funzionari e/o dirigenti provvedono alla stipulazione dei contratti dell’ente.
5. Sottoscrivono tutta la corrispondenza relativa al settore di competenza, svolgono l’attività istruttoria e predispongono le proposte di deliberazioni richieste dagli organi di governo corredandole dei pareri di competenza.
6. Ogniqualvolta ne sono richiesti esprimono pareri e svolgono relazioni agli organi di governo e al segretario comunale nelle materie di loro competenza.
7. Ai funzionari e/o dirigenti è attribuita, nell’ambito dei servizi cui sono preposti, l’adozione di provvedimenti aventi rilevanza esterna, che non siano demandati dalla legge alla specifica competenza degli organi di governo dell’ente o del segretario comunale, compresi gli incarichi a professionisti esterni, anche quando ciò comporta l'esercizio di discrezionalità tecnica, e l'approvazione di progetti esecutivi di opere pubbliche.
8. I regolamenti determinano le modalità per l’esercizio da parte dei funzionari e/o dirigenti delle facoltà di disporre ordinazioni di spesa inerenti il perseguimento di obiettivi determinati e sulla base di programmi e/o progetti approvati dal consiglio o dalla giunta comunale e nel limite dei fondi all’uopo stanziati, con l’obbligo di rendiconto dei provvedimenti adottati e dei risultati conseguiti.
9. [CASSATO]
10. I funzionari e/o dirigenti autorizzano le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi e i permessi del personale, con l’osservanza delle norme vigenti e del regolamento e liquidano i compensi e le indennità previste dal contratto collettivo, nei modi ivi indicati e nelle misure stabilite.
11. I funzionari e/o dirigenti formulano le contestazioni di addebito e applicano la sanzione disciplinare del richiamo scritto e comunicano all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari le infrazioni che comportano sanzioni superiori, fatto salvo quanto disposto dal precedente art. 55, comma 4, lett. h).
12. Ai funzionari e/o dirigenti spetta inoltre l’adozione di tutti i provvedimenti ad essi demandati specificatamente dal regolamento e dal contratto collettivo.
13. Dell’attività svolta e dei risultati conseguiti rispondono al sindaco.

Art. 60 bis Nucleo di valutazione

1. Apposito regolamento stabilisce le modalità di nomina e di funzionamento del nucleo di valutazione al quale sono affidati i compiti previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 286/1999.
2. La valutazione dei responsabili di settore è finalizzata all'attribuzione della retribuzione di risultato e a fornire al sindaco elementi di supporto per l'assegnazione e la revoca degli incarichi.

Capo IV
Servizi

Art. 61 Sistema dei servizi pubblici locali

1. L'amministrazione opera nel sistema dei servizi pubblici locali gestendo gli stessi mediante moduli organizzativi differenziati a seconda della loro rilevanza economica o meno, in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. L'amministrazione interviene rispetto alle società di capitali partecipate, che gestiscono per essa servizi pubblici locali, secondo linee operative che privilegiano le strategie di corporate governance.
3. L'amministrazione opera, per il complesso dei servizi pubblici locali non gestiti direttamente, come soggetto regolatore, salva diversa disciplina di settore.
4. In relazione alle funzioni di cui al precedente comma 3 e al controllo sulla qualità dei servizi pubblici locali erogati dai soggetti gestori, l'amministrazione può istituire un'agenzia, con ruolo di organismo autonomo di garanzia.
5. Nelle interazioni tra amministrazione e soggetti gestori, necessariamente regolate da contratti di servizio, sono comunque realizzati sistemi di controllo e di verifica qualitativa dei servizi pubblici locali affidati.

Art. 61 bis Carta dei servizi pubblici

1. L'erogazione dei servizi pubblici deve ispirarsi ai principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, tutela delle esigenze degli utenti e garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia. In base a tali principi ciascun soggetto erogatore adotta una propria carta dei servizi.
2. La carta dei servizi individua, rende pubbliche e garantisce le modalità di prestazione del servizio e i fattori da cui dipende la sua qualità, prevede i meccanismi di tutela per gli utenti e le procedure di reclamo e di controllo e assicura la piena informazione degli utenti.
3. Il consiglio comunale verifica l'esistenza dei necessari sistemi di monitoraggio sull'effettiva applicazione delle carte dei servizi, sul rispetto degli standard dei servizi erogati, sull'adeguata pubblicità agli utenti.

Art. 61 ter Servizi pubblici locali a rilevanza economica

1. L'amministrazione definisce per i servizi pubblici locali a rilevanza economica adeguate strategie inerenti:

a) lo sviluppo dimensionale ed economico di tali servizi, anche in relazione ad ambiti territoriali interrelati;
b) l'esatta definizione dei processi di separazione delle reti dalla gestione;
c) l'individuazione di assetti gestionali ottimali, riferiti comunque al modello organizzativo della società di capitali;
d) le interazioni con altri enti locali, anche con riguardo alle politiche di gestione di società a capitale interamente pubblico.

2. I servizi pubblici locali a rilevanza economica sono qualificati in relazione ai moduli imprenditoriali di gestione, anche sulla base di linee evolutive dei contesti di riferimento.
3. Nell'affidamento dei servizi di cui ai precedenti commi 1 e 2 l'amministrazione tiene in considerazione il piano industriale e di sviluppo configurato dai soggetti gestori.

Art. 61 quater Servizi pubblici locali privi di rilevanza economica

1. L'amministrazione opera per la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica secondo strategie volte a individuare un modello organizzativogestionale coerente con le esigenze del contesto socio-economico di riferimento e con eventuali interazioni su area vasta coinvolgente altri soggetti pubblici, scegliendo tra l'affidamento diretto a istituzioni, aziende speciali, anche consortili, o a società a capitale interamente pubblico, ai sensi del T.U. 267/2000.
2. La gestione dei servizi pubblici di natura sociale è attuata nel rispetto dei principi di programmazione d'area e tenendo conto delle possibili relazioni organizzative con soggetti privati.
3. I servizi culturali e del tempo libero sono affidati in via preferenziale ad associazioni e fondazioni, costituite o partecipate dall'amministrazione, nelle quali comunque la stessa possa esercitare, per previsione statutaria, specifici poteri di indirizzo e di controllo rilevante.

Art. 62 Gestione in economia

L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 63 Azienda speciale

1. Il consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi delle aziende speciali.
2. L’ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall’apposito statuto approvato dal consiglio comunale e da propri regolamenti interni approvati dal consiglio di amministrazione delle aziende stesse.
3. Gli amministratori sono nominati e revocati dal sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.
4. Non possono essere nominati amministratori delle aziende i consiglieri comunali, gli assessori, i revisori dei conti, i dipendenti del comune e delle sue aziende.
5. I candidati devono possedere specifiche competenze tecniche relative al ruolo da svolgere, comprovate da un curriculum sottoscritto da ogni interessato e depositato presso la Segreteria comunale.
6. Con le modalità di cui ai commi precedenti il sindaco procede alla surroga degli amministratori, entro il termine di quarantacinque giorni dalla vacanza.
7. Il provvedimento di revoca deve essere motivato.

Art. 64 Istituzione

1. Il consiglio comunale, all’atto della costituzione dell’Istituzione, ne approva il regolamento, ne disciplina il funzionamento e la gestione, le conferisce il capitale di dotazione e ne determina le finalità e gli indirizzi.
2. Il regolamento di cui al precedente comma determina altresì la dotazione organica, l’ordinamento finanziario e contabile e le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Sono organi dell’Istituzione: il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
4. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da due consiglieri. Salvo revoca, restano in carica quanto il sindaco che li ha nominati e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei successori.
5. Agli amministratori dell’Istituzione si applicano le norme sull’incompatibilità e ineleggibilità stabilite dalla legge per i consiglieri comunali.
6. Gli amministratori devono possedere comprovate esperienze tecniche e amministrative, da illustrare in un curriculum che viene depositato presso la segreteria comunale.
7. Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull’esecuzione degli atti del consiglio e adotta in caso di necessità e urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.
8. Il direttore è nominato dal sindaco a seguito di concorso pubblico ovvero con contratto a tempo determinato.

Art. 65 Partecipazione a società di capitali

[CASSATO]

Art. 66 Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il comune favorisce l’associazione intercomunale con i Comuni sulla base di quanto disposto dalle leggi vigenti.
2. Il Comune, nell’ambito dei principi vigenti fissati dalla legge e dalle  norme regionali, favorisce la sottoscrizione di accordi di collaborazione a contenuto organizzativo con altri enti locali in materia di esercizio di funzioni, di realizzazione di interventi e di erogazione di servizi. A tal fine il Comune può stipulare convenzioni con altri Comuni e Province.

Titolo VI
CONTROLLO DI GESTIONE

Capo I
Principi e criteri

Art. 67 Controlli

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi e obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all’efficacia dell’azione del comune.
2. L’attività di revisione potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell’ente. E’ facoltà del consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all’organizzazione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali del collegio dei revisori dei conti e ne certificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l’osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.
4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del collegio dei revisori e quella degli organi e degli uffici del comune.

Art.67 bis Controllo sulla correttezza dell'azione amministrativa

1. Il comune, a seguito dell'emanazione della legge di revisione costituzionale n. 3/2001, individua con apposito regolamento un organismo interno al quale vengono affidati compiti di controllo sulla correttezza e legittimità dell'azione amministrativa.

Art. 68 Collegio dei revisori

1. I componenti il collegio dei revisori, oltre a possedere i requisiti prescritti dal T.U.E.L. 267/2000, debbono possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l’elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità e di indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.
3. Nell’esercizio delle sue funzioni, con modalità e i limiti fissati dal regolamento, il collegio dei revisori avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Art. 68 bis Mancata approvazione del bilancio nei termini - commissariamento

1. Qualora nei termini fissati dalla legge non sia stato predisposto dalla giunta lo schema del bilancio di previsione e, comunque, il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla giunta, si procede al commissariamento, come segue.
2. Il segretario comunale attesta con propria nota, da comunicare al difensore civico, che sono trascorsi i termini di cui sopra e che occorre procedere al commissariamento.
3. Il difensore civico formula al comune l'invito a provvedere entro un congruo termine.
4. Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma precedente, il difensore civico nomina un commissario ad acta, che provvederà anche a redigere lo schema di bilancio in caso di inadempienza della giunta.
5. Il commissario entro il termine concesso dal difensore civico approva il bilancio che comunica al sindaco e al difensore civico.
6. Le spese saranno poste a carico del comune inadempiente.

Titolo VII
DISPOSIZIONI FINALI

Capo I
Norme finali e transitorie

Art. 69 Modificazioni e abrogazioni dello statuto

1. Il consiglio comunale provvede, ogniqualvolta sia previsto dalla legge o se ne presenti la necessità, ad apportare modifiche al presente statuto.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto; l’abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l’approvazione del nuovo testo dello stesso.
3. Le proposte di modifica o di abrogazione totale per essere trattate dal consiglio comunale devono riportare il voto favorevole di ammissibilità da parte della commissione statuto che a tale scopo è prevista in forma permanente.

Art. 70 Norma transitoria

1. I regolamenti comunali anteriori al presente statuto restano in vigore per le parti in cui non sono incompatibili con esso fino all’entrata in vigore dei nuovi regolamenti.

Torna indietro