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Bur n. 36 del 10 aprile 2015


Materia: Statuti

COMUNE DI BADIA POLESINE (ROVIGO)

Delibera Consiglio comunale n. 35 del 17 dicembre 2014

Statuto comunale.

STATUTO COMUNALE
APPROVATO CON DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE N. 35  DEL 17/12/2014

CAPO I
I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Il Comune
Art. 2 Lo Statuto
Art. 3 Il territorio, la sede, lo stemma, il bollo
Art. 4 Principi ispiratori dell'azione comunale
Art. 5 Cittadinanza Onoraria

CAPO II
FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONE

Art. 6 Le funzioni del Comune
Art. 7 Programmazione
Art. 8 Compiti del Comune per servizi di competenza statale

CAPO III
GLI ORGANI DEL COMUNE

Art. 9 Gli organi istituzionali del Comune
Art. 10 Il Consiglio Comunale: Elezione e durata
Art. 11 Il Consiglio Comunale: competenze
Art. 12 Il Consiglio Comunale: convocazione
Art. 13 Il Presidente del Consiglio
Art. 14 Consiglio Comunale: funzionamento
Art. 15 Diritti e doveri dei Consiglieri Comunali
Art. 16 Le Commissioni Consiliari
Art. 17 La Giunta: funzioni
Art. 18 Giunta Comunale: composizione
Art. 19 La Giunta: organizzazione e funzionamento
Art. 20 La Giunta: adunanze e deliberazioni
Art. 21 La Giunta: dimissioni, decadenza, revoca e surroga dei singoli Assessori
Art. 22 Il Sindaco: elezione, nomina della Giunta e programma di governo
Art. 23 Il Sindaco: competenze
Art. 24 Il Vicesindaco
Art. 25 Dimissioni, impedimento e decadenza del Sindaco
Art. 26 Mozione di sfiducia

CAPO IV
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 27 Principi e criteri
Art. 28 Struttura organizzativa e dotazione organica
Art. 29 Gestione delle risorse umane
Art. 30 Relazioni sindacali
Art. 31 Diritti e doveri dei dipendenti
Art. 32 Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
Art. 33 Il Segretario Generale
Art. 34 Nomina e revoca del Segretario Generale
Art. 35 I responsabili di settore
Art. 36 Conferenza dei responsabili dei servizi
Art. 37 Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

CAPO V
TRASPARENZA, ACCESSO, INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 38 Pubblicità e trasparenza
Art. 39 Modalità di accesso
Art. 40 Accesso civico
Art. 41 Diritto di informazione
Art. 42 Democrazia partecipativa
Art. 43 Istanze, petizioni e proposte di deliberazione
Art. 44 Consultazione popolare
Art. 45 Referendum consultivo ed abrogativo
Art. 46 Forum dei giovani e Consiglio Comunale dei ragazzi

CAPO VI
I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art.47 Servizi
Art. 48 Forme di gestione dei Servizi Pubblici Locali
Art. 49 Gestione in economia
Art. 50 Aziende Speciali
Art. 51 Organi e struttura delle aziende Speciali
Art. 52 Istituzioni
Art. 53 Organi e struttura delle Istituzioni
Art. 54 Funzionamento dell’Istituzione
Art. 55 Società di Capitali
Art. 56 Trasparenza degli enti
Art. 57 Rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni

CAPO VII
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 58 Gestione dei servizi in forma associata
Art. 59 Consorzi
Art. 60 Accordi di programma
Art. 61 Programmazione regionale

CAPO VIII
FINANZA, CONTABILITA’ E PATRIMONIO

Art. 62 Ordinamento finanziario
Art. 63 Regolamento di Contabilità
Art. 64 Attività finanziaria del Comune
Art. 65 Amministrazione dei beni comunali

CAPO IX
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 66 Il sistema di programmazione e di bilancio del Comune
Art. 67 Revisione economico-finanziaria

CAPO X
I CONTROLLI

Art. 68 Controlli interni
Art. 69 Controllo di regolarità amministrativa e contabile
Art. 70 Controllo sugli equilibri finanziari
Art. 71 Controllo sulla qualità dei servizi erogati
Art. 72 Controllo di gestione
Art. 73 Controllo strategico
Art. 74 Controllo e valutazione delle prestazioni del personale dirigente
Art. 75 Controlli sulle società partecipate non quotate

CAPO XI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 76 Approvazione e modifica dello Statuto
Art. 77 Adozione dei regolamenti
Art. 78 Entrata in vigore

 

 

CAPO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
(Il Comune)

1. Il Comune, Ente Locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. E' elemento costitutivo della Repubblica Italiana e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.

2. Il Comune è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria nell’ambito dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

3. Il Comune è titolare delle proprie funzioni e di quelle conferitegli con legge dello Stato e della  Regione, secondo il principio di sussidiarietà. Esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione, le funzioni da essi attribuite o delegate secondo le attribuzioni e competenze stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti.


Art. 2
(Lo Statuto)

1. Il presente Statuto è l’atto fondamentale che garantisce e regola l’esercizio dell’autonomia normativa e organizzativa del Comune, nell’ambito dei principi fissati dalla Legge.

2. Lo Statuto, liberamente formato dal Consiglio Comunale, con concorso delle rappresentanze della società civile organizzata nella Comunità, costituisce la fonte normativa che attuando i principi costituzionali e legislativi dell’autonomia locale, determina l’ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio di legalità.

3. Il Consiglio Comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili delle Comunità rappresentate.

4. L’Amministrazione Comunale adotta i provvedimenti più idonei per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte di tutti i cittadini.


Art. 3
(Il Territorio, la Sede, lo Stemma, il Bollo)

1. Il Comune di Badia Polesine comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, come approvato dall’Istituto Centrale di Statistica, per una estensione complessiva di Kmq. 44,55.

2. Il territorio di cui al precedente comma comprende oltre al Capoluogo nel quale è istituita la sede del Comune, anche le frazioni di: Crocetta, Salvaterra, Villa d’Adige, Villafora, località Bovazecchino, Barchetta e Colombano.

3. La sede del Comune è nel palazzo municipale in Piazza Vittorio Emanuele II n. 279. Presso di essa si riuniscono, di norma, il Consiglio, la Giunta, le Commissioni, salvo esigenze particolari, che possono vedere gli organi riuniti in altra sede. Il Comune può avere delegazioni per i propri uffici e funzioni in altre frazioni. In occasione delle riunioni del consiglio vengono esposte all’esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell’Unione Europea per il tempo in cui questi esercita le rispettive funzioni e attività, fatte salve le ulteriori disposizioni in materia.

4. Il Comune di Badia Polesine ha, come suo segno distintivo, lo stemma riconosciuto con Regio Decreto in data 03.08.1930.

5. Il Comune fa uso, del gonfalone riconosciuto con Regio Decreto in data 20.11.1933.

6. Il Comune si pregia del titolo di città concesso con Regio Decreto in data 16.04.1817.

7. Il bollo, a secco o in gomma, reca lo stemma del Comune e la sua denominazione. Lo stesso  serve ad identificare e certificare, se apposto, l’autenticità degli atti.


Art. 4
(Principi ispiratori dell’azione comunale)

1. Il Comune di Badia Polesine fonda la propria azione sui principi di libertà, di solidarietà, di giustizia e di pace indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che ne limitano la realizzazione. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Comune e del Paese.

2. Il Comune, nell'ambito dei propri poteri e delle proprie funzioni, opera al fine di superare le discriminazioni fra i generi, favorendo condizioni di pari opportunità nel lavoro e nella vita sociale, anche a mezzo di appositi organismi consiliari. Ai fini della pari opportunità tra donne e uomini il Comune garantisce la presenza di entrambi i generi nella giunta e negli organi collegiali non elettivi, nonché negli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, in quanto totalmente partecipati o controllati dal comune. Agli organi delle società controllate dal Comune si applicano le disposizioni concernenti la parità di accesso previste da leggi e regolamenti vigenti A tal fine, nelle nomine, nessuno dei due generi può essere di norma rappresentato in misura superiore ai due terzi.

3. Il Comune ispira la propria azione alle seguenti finalità:

a) dare pieno diritto alla effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale anche attraverso innovativi strumenti di partecipazione;
b)sostenere e valorizzare l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle associazioni libere e democratiche;
c) valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita, la socializzazione e l'integrazione delle persone;
d) esercitare le proprie funzioni nel rispetto del principio di sussidiarietà, anche attraverso le attività svolte dai cittadini e dalle loro formazioni sociali.

4. Il Comune promuove e attiva forme di intervento ed attività per favorire la vita e l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati nel territorio comunale, nel rispetto delle culture e delle religioni.

5. Il Comune opera per favorire la protezione dei beni naturali e paesaggistici. A tal fine:

-  sostiene interventi e progetti di recupero ambientale, naturale e di riqualificazione;
-  adotta tutte le misure per contrastare e ridurre l'inquinamento atmosferico, acustico e delle acque per garantire la salubrità dei luoghi di lavoro e di vita dei cittadini;
-  promuove e sostiene la raccolta differenziata dei rifiuti, il recupero, il riciclaggio e la riduzione dei rifiuti;
-  considera l'acqua come bene comune dell'umanità appartenente a tutti gli organismi viventi riconoscendone l'accesso quale diritto umano e sociale, individuale e collettivo;
-  predispone la costante verifica dei regolamenti urbanistici prevedendo disposizioni finalizzate alla riduzione del consumo di suolo;
-  sottopone a particolare garanzia di conservazione e salvaguardia l'area collinare, tutela le aree agricole e le aree verdi di configurazione storica e paesaggistica, in particolare le corti quali interpreti significative della storia del proprio territorio rurale.

6. Il Comune garantisce l'accesso alla cultura di tutti i cittadini. Opera per valorizzare e promuovere a livello locale e sul piano nazionale e internazionale il proprio patrimonio storico, artistico e culturale anche con la collaborazione delle associazioni e degli enti pubblici e privati presenti sul territorio.


Art. 5
(Cittadinanza onoraria)

1.La Cittadinanza Onoraria costituisce un riconoscimento onorifico di carattere eccezionale nei confronti dei cittadini italiani e stranieri che si siano particolarmente distinti per il loro impegno etico, sociale, civile, culturale, artistico o sportivo e che abbiano instaurato rapporti con il Comune di Badia Polesine e la sua comunità, favorendo la conoscenza del territorio o la cui attività sia ispirata all'affermazione di valori fondamentali.

2. La Cittadinanza Onoraria viene concessa e revocata secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento comunale per il conferimento di onorificenze.



CAPO II
FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONE


Art. 6
(Le Funzioni del Comune)

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, principalmente nei settori dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.

2. Il Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni in ambiti territoriali adeguati, o per determinati specifici settori di servizi e di attività, attua forme sia di partecipazione sia di cooperazione con altri Comuni, ed altri Enti Pubblici e privati.

3. Al Comune competono le tasse, le imposte, le tariffe ed i contributi sui servizi ad esso attribuiti e l'esercizio della potestà sanzionatoria concernente il rispetto dovuto ai regolamenti comunali e alle ordinanze sindacali, che prevedano l'irrogazione della sanzione, previo accertamento.


Art. 7
(Programmazione)

1. Il Comune per realizzare le proprie finalità:

-  adotta nell’azione di Governo il metodo della programmazione ed indirizza l’organizzazione dell’Ente secondo criteri idonei a realizzarlo, assicurando alla stessa i mezzi all’uopo necessari;
-  concorre, quale soggetto della programmazione, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nel piano dello Statuto e della Regione e provvede, per quanto di sua specifica competenza, alla loro attuazione;
-  partecipa, con proprie proposte, alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione e concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento, secondo le norme della legge regionale;
-  promuove, al fine di favorire il metodo della programmazione, soprattutto nel campo dello sviluppo economico, “gruppi lavoro misti” a carattere prevalentemente tecnico, aprendo la partecipazione ad Enti di diritto pubblico e/o privato e ad associazioni od organismi economici operanti anche fuori dall’ambito locale.


Art. 8 
(Compiti del Comune per Servizi di competenza Statale)

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di governo. Il Sindaco può delegare tali funzioni secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

2. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per i servizi di competenza statale, qualora esse vengano affidate con legge che regoli anche i rapporti finanziari, assicurando le corrispondenti risorse.

3. Competono al Sindaco le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, di vigilanza e di ordine pubblico con conseguente informazione al Prefetto.

4. Il Comune risponde alle esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti in appositi piani e programmi, sempre d'intesa con la Prefettura. Il Sindaco informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, ai sensi dell'art.36 del D.P.R. 6.2.1981, n.66 e ss.mm.ii, coordinandosi con gli uffici statali competenti e le associazioni territoriali interessate.


CAPO III
GLI ORGANI DEL COMUNE


Art. 9 
(Gli Organi Istituzionali del Comune)

1. Sono organi istituzionali del Comune il Consiglio, la Giunta e il Sindaco. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.


Art. 10
(Il Consiglio Comunale – elezione e durata)

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica e il numero dei consiglieri nonché il suo scioglimento sono regolati dalla legge.

2. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo; dopo la pubblicazione del Decreto di indizione dei comizi elettorali il Consiglio adotta gli atti urgenti ed improrogabili.


Art. 11
(Il Consiglio Comunale: competenze)

1. Il Consiglio, organo rappresentativo dell'intera comunità locale esercita le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Adotta gli atti fondamentali ed i regolamenti di cui la legge gli attribuisce la competenza. Verifica periodicamente l'attuazione delle linee programmatiche di mandato da parte del Sindaco o dei singoli Assessori. Si avvale nelle sue attività del Presidente del Consiglio Comunale, dei Gruppi Consiliari, delle Commissioni Consiliari Permanenti, speciali e della conferenza dei Capigruppo.

2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

  1. statuti dell’ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l’ipotesi all’art. 48, c.3 del D.Lgs.267/00, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
  2. programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
  3. convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e altri enti territoriali, costituzione e modificazione di forme associative;
  4. istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
  5. assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell’ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
  6. istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla L. 27.7.2000 n.212 (Statuto dei diritti del contribuente), mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel dirigente responsabile del tributo;
  7. indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
  8. contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
  9. spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
  10. acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio che ne costituiscono mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
  11. definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

4. Il Consiglio partecipa, altresì, alla definizione, all’adeguamento e alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori.

5. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate da altri organi del comune, in via di urgenza, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.


Art. 12
(Consiglio Comunale: convocazione)

1.  La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. Nella sua prima adunanza il Consiglio provvede:

  1. alla convalida degli eletti con l’eventuale surrogazione dei consiglieri dichiarati  ineleggibili o incompatibili;
  2. al giuramento del Sindaco davanti al Consiglio Comunale;
  3. al giuramento dei Consiglieri componenti il Consiglio secondo la seguente formula “Giuro di essere fedele ai principi di trasparenza, onestà, giustizia e solidarietà  garantendo che nel mio incarico opererò sempre senza fini di vantaggio personale, ma nell'interesse primario della comunità di Badia Polesine”
  4. alla elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio;
  5. alla elezione tra i propri componenti della commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

2.  I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

3.  Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco fino all’elezione del Presidente del Consiglio Comunale secondo quanto stabilito dagli artt.40 e 41 del D.Lgs. 267/2000.

4.  Le sedute successive sono convocate dal Presidente del Consiglio secondo le modalità stabilite dal regolamento sul funzionamento del Consiglio.

5.  Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a convocare il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

6.  Su richiesta del Sindaco il Presidente del Consiglio convoca Consigli comunali aperti alla partecipazione dei cittadini, nei quali i presenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento sul funzionamento del consiglio, possono prendere la parola.


Art. 13
(Il Presidente del Consiglio)

1 Il Consiglio Comunale nella prima seduta nomina al suo interno con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il Presidente del Consiglio ed immediatamente dopo il Vice Presidente. Le cariche di Presidente e di Vicepresidente del Consiglio Comunale sono incompatibili con quelle di Presidente di Commissione Consiliare e di Capogruppo.

2 Il Presidente del Consiglio Comunale è la figura istituzionale che rappresenta tutto il Consiglio nei rapporti pubblici e con gli altri organi comunali. Nell'espletamento delle sue funzioni si ispira ai principi di imparzialità e di equidistanza dalle parti politiche rendendo effettivo il diritto delle minoranze a svolgere la loro funzione di critica costruttiva e di controllo dell'operato della pubblica amministrazione nel superiore interesse della collettività, nell'adempimento delle sue funzioni, utilizzando le prerogative ed i poteri della sua carica, assicura che il funzionamento del Consiglio e lo svolgimento dei suoi lavori avvengano nel rispetto del Regolamento e dei diritti di ogni Consigliere e siano finalizzati al buon andamento della attività amministrativa del Comune.

3. Il Presidente del Consiglio:

- convoca il Consiglio comunale in accordo con il Sindaco e sentita la Conferenza dei capigruppo. predisponendo l'ordine del giorno delle riunioni, componendolo con gli argomenti e secondo le urgenze comunicategli dal Sindaco, con gli oggetti che ritiene di inserire di propria iniziativa e con quelli richiesti dai Consiglieri secondo le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento;

  • accerta che le proposte di deliberazione presentate al Consiglio siano munite dei pareri e delle attestazioni previsti dalla legge;
  • fissa la data delle riunioni del Consiglio d'intesa con il Sindaco;
  • convoca e presiede le riunioni consiliari;
  • apre, dirige, coordina e dichiara chiusa la discussione sui punti all'ordine del giorno e proclama la volontà consiliare;
  • assicura che le discussioni si svolgano nel rispetto dei diritti e delle dignità di ciascun Consigliere;
  • ha facoltà, ravvisandone i motivi, di sospendere o rinviare le sedute del Consiglio, nonché di limitare l'accesso del pubblico;
  • attiva il lavoro delle Commissioni Consiliari e ne riceve le conclusioni, operando perché l'azione amministrativa non abbia a risentire di ritardi e rallentamenti;
  • convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo.

4 Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica fino allo scioglimento del Consiglio Comunale. Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Comunale possono essere revocati secondo le modalità stabilite dal Regolamento di cui all’articolo successivo.


Art. 14
(Consiglio Comunale: funzionamento)

1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta, il regolamento disciplinante il suo funzionamento e quello delle Commissioni consiliari, in conformità ai seguenti principi:

  • pubblicità delle sedute, salvo i casi contemplati dal regolamento;
  • tempestiva e congrua comunicazione degli avvisi di convocazione ai membri del Consiglio;
  • presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati ai fini della validità delle sedute, senza computare a tal fine il Sindaco;
  • pubblicità e trasparenza delle sedute e degli argomenti da trattare tramite la stampa e gli altri mezzi di comunicazione;

2. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio disciplina in particolare le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte.

3. Con il regolamento sul funzionamento il Consiglio disciplina la gestione di tutte le risorse tecniche e finanziarie attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.


Art. 15
(Diritti e doveri dei Consiglieri Comunali)

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. I Consiglieri Comunali hanno diritto:

  1. di presentare mozioni, interrogazioni ed interpellanze. Le mozioni saranno iscritte all’ordine del giorno dei lavori consiliari; alle interrogazioni ed interpellanze sarà data risposta scritta entro quindici giorni da quello della presentazione, salvo espressa richiesta di risposta in aula;
  2. di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio mediante presentazione di emendamenti i quali saranno votati in seduta successiva, dopo l’espressione sugli stessi dei prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ovvero nella stessa seduta, prescindendo dai pareri e dalle attestazioni, ma in tal caso l’intera responsabilità è assunta dal Consiglio;
  3. di iniziativa mediante formulazione di proposte di deliberazione da parte di uno o più Consiglieri; il Presidente del Consiglio in accordo con il Sindaco valuta l’ammissibilità della proposta, disponendo per la loro istruttoria e per l’iscrizione all’ordine del giorno secondo i tempi, le modalità e le procedure fissate dal Regolamento;
  4. di ottenere dagli uffici comunali, dalle Aziende e dagli Enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del loro mandato, fatte salve le disposizioni di legge in materia di privacy. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

4. I Consiglieri Comunali si costituiscono in gruppi, la disciplina e le modalità di costituzione dei gruppi sono demandati al Regolamento sul funzionamento del Consiglio. E' istituita la Conferenza dei Capigruppo consiliari di cui è membro di diritto il Sindaco. La conferenza dei Capigruppo è l’organo consultivo del Presidente del Consiglio Comunale e concorre a definire la programmazione dei lavori consiliari ed a stabilire quant’altro risulti utile per il proficuo andamento dell’attività del Consiglio. Esercita, inoltre, le funzioni attribuitele dal Regolamento del Consiglio Comunale che ne disciplina altresì il funzionamento. Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio o dal Vice Presidente in sua assenza.

5. I Consiglieri comunali sono tenuti a partecipare alle sedute degli Organismi di cui sono membri, garantendo la puntualità, la presenza e la correttezza nel comportamento improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione e nel rispetto dell'art.78 del D.Lgs.267/2000.

6. I Consiglieri comunali che risultino assenti senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio, sono dichiarati decaduti secondo le modalità indicate dal Regolamento del Consiglio Comunale.

7. Le dimissioni di un consigliere sono regolate dall’art.38, del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267.


Art. 16
(Le Commissioni Consiliari)

1. Il Consiglio Comunale all’inizio di ogni tornata amministrativa istituisce nel suo interno Commissioni consiliari permanenti, composte con criterio proporzionale ed elette a maggioranza qualificata. Il regolamento determina i poteri, la composizione delle Commissioni, l'elezione del Presidente e del suo vice, l'organizzazione e le modalità di lavoro delle stesse. Il regolamento, garantisce la rappresentanza di entrambi i sessi ai sensi della L. 125/91, compatibilmente con la rappresentanza di genere.

2. Il Consiglio Comunale, su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica, a maggioranza assoluta dei propri membri, computando il Sindaco, può altresì istituire al proprio interno commissioni aventi funzioni di controllo, di garanzia o di indagine sull'attività dell'Amministrazione. Con la deliberazione istitutiva della commissione il Consiglio Comunale stabilisce la composizione, i poteri e i limiti, l'organizzazione e le modalità di lavoro, le procedure ed i tempi del controllo e l'oggetto nel rispetto delle normative vigenti.

3. La presidenza delle Commissioni consiliari di controllo, di garanzia e di indagine è attribuita alle minoranze.

4. Il Consiglio Comunale, ai fini del raggiungimento di specifici obiettivi statutari e programmatici può istituire apposite commissioni speciali, delle quali possono far parte anche i cittadini. La costituzione di tali commissioni può essere richiesta da 1/3 dei Consiglieri comunali in carica. La relativa deliberazione istitutiva dovrà essere approvata con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune. Con la deliberazione istitutiva della commissione il Consiglio Comunale stabilisce la composizione, l'elezione del Presidente e del suo vice, i poteri e i limiti, l'organizzazione e le modalità di lavoro e l'oggetto nel rispetto delle normative vigenti.


Art. 17
(La Giunta Comunale: funzioni e competenze)

1. La Giunta è organo di governo e risponde del proprio operato di fronte al Consiglio Comunale. Adotta gli atti di amministrazione che non rientrano nelle competenze del Consiglio e che la Legge o lo Statuto non attribuiscono ad altri organi; svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del Consiglio; riferisce al Consiglio sulla sua attività, con speciale riguardo alla verifica dell’attuazione degli indirizzi generali deliberati dal Consiglio.

2. In particolare la Giunta:

  1. predispone le proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio relative agli atti ad esso riservati dalla legge;
  2. approva il P.E.G.;
  3. approva i piani esecutivi dei programmi deliberati dal Consiglio e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal Regolamento di contabilità ai responsabili dei settori;
  4. approva la dotazione organica e le relative variazioni;
  5. fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;
  6. approva i regolamenti sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi compreso quello per il conferimento degli incarichi e delle collaborazioni a personale esterno, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
  7. adotta le variazioni delle tariffe di canoni, tributi e servizi;
  8. assegna i contributi, le indennità, i compensi, i rimborsi e le esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi, salvo che non risultino predeterminati dalla legge da regolamenti o da contratti;
  9. definisce i criteri generali in materia di contributi finanziari a terzi;
  10. approva le convenzioni con Enti Pubblici che non comportino gestione coordinata di funzioni e servizi;
  11. dispone per l’accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni di beni mobili;
  12. esprime i pareri ad Enti ed Organi esterni al Comune, che la legge non attribuisca alla competenza del Sindaco, del Consiglio, oppure che lo Statuto e i Regolamenti attuativi non attribuiscano alla competenza del Segretario o dei Responsabili dei settori;
  13. autorizza ad agire, a resistere o a transigere davanti a tutte le autorità sia amministrative che giurisdizionali ivi compreso il Capo dello Stato in ogni fase e grado;
  14. dispone le nomine e le designazioni non attribuite alla competenza del Sindaco per le quali la legge statale o regionale o fonti locali non prevedano la rappresentanza delle minoranze o il raggiungimento di maggioranze speciali.


Art. 18
(Giunta Comunale:
composizione)

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori entro il numero massimo stabilito dalla legge, garantendo la presenza di entrambi i generi.

2. Il Sindaco nomina, tra gli Assessori, un Vice Sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza o di impedimento anche del Vicesindaco le funzioni di Sindaco, anche quale ufficiale di Governo, vengono svolte dall'Assessore più anziano di età.

3. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco anche al di fuori del Consiglio Comunale, purché abbiano i requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale in conformità alle leggi vigenti. Nella Giunta Municipale sono rappresentati entrambi i sessi, secondo le disposizioni vigenti.

4. Non possono essere nominati Assessori gli ascendenti e i discendenti, il coniuge, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

5. Gli Assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di parola e senza diritto di voto. In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.


Art. 19
(La Giunta: organizzazione e funzionamento)

1. L'attività della Giunta è collegiale e gli Assessori ne sono conseguentemente responsabili.

2. Le competenze dei singoli Assessori sono stabilite dal Sindaco tramite atto formale, successivamente notificato agli Assessori, al Presidente del Consiglio e ai Capigruppo Consiliari, dandone anche comunicazione al Consiglio Comunale.

3. Con le stesse modalità il Sindaco deve conferire ad uno degli Assessori le funzioni di Vice Sindaco, al fine di assicurare la propria sostituzione in caso di assenza, impedimento. Qualora anche il Vice Sindaco sia assente o abbia un impedimento, le stesse funzioni sono conferite all'Assessore più anziano per età.

4. Le attribuzioni di cui ai commi precedenti possono essere modificate in qualsiasi momento con le stesse procedure di cui al comma 2 del presente articolo.


Art. 20 
(La Giunta: adunanze e deliberazioni)

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o da chi ne fa le veci.

2. La Giunta delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti ed a maggioranza assoluta dei votanti.

3. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, non si delibera a maggioranza assoluta, ma prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

5. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Generale, che cura la redazione del verbale e, se richiesti, anche i Responsabili dei settori. Può essere altresì invitato a partecipare il Revisore dei Conti e i componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione, e comunque chiunque la cui presenza sia ritenuta utile al fine dell’attività della Giunta stessa.


Art. 21
(La Giunta: dimissioni, decadenza, revoca e surroga dei singoli Assessori)

1. La decadenza dalla carica di Assessore per le cause previste dalla legge o per sopraggiunta incompatibilità è comunicata dal Sindaco al Consiglio Comunale.

2. In caso di revoca, dimissioni, decadenza o decesso di un Assessore, il Sindaco ne dà comunicazione (motivata solo in caso di revoca) nella prima adunanza del Consiglio Comunale successiva all'evento.

3.Nell'ipotesi di cui ai commi precedenti ed anche in quella di temporaneo impedimento di un Assessore, le attribuzioni conferite sono avocate dal Sindaco o assegnate ad altro Assessore fino alla surroga o alla reintegrazione.


Art. 22
(Il Sindaco: elezione, nomina della Giunta e programma di governo)

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, contestualmente all’elezione del Consiglio Comunale, secondo le disposizioni stabilite dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.

2. Il Sindaco entra in carica all’atto della proclamazione della sua elezione ed è investito delle relative funzioni.

3. Il Sindaco rappresenta il Comune e ha la direzione unitaria politico amministrativa dell’ente.

4. Nella prima seduta del Consiglio il Sindaco presta ad esso giuramento pronunciando la seguente formula: “Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana”.

5. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta nel numero previsto dallo Statuto, tra i quali indica anche il Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

6.Entro un mese dal suo insediamento, il Sindaco presenta al Consiglio il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, che entro il termine di 15 giorni viene esaminato dal Consiglio Comunale e sottoposto a votazione finale.


Art. 23
(Il sindaco: competenze)

1. Il Sindaco:

  1. è Ufficiale di Governo ed esercita i relativi poteri di ordinanza;
  2. è responsabile dell'amministrazione del Comune e rappresenta l’Ente;
  3. sovrintende in via generale al funzionamento degli uffici e dei servizi del Comune;
  4. nomina e revoca gli Assessori;
  5. convoca e presiede la Giunta Comunale, promuove e coordina l’azione dei singoli Assessori, indirizzando agli stessi direttive in attuazione di determinazioni e decisioni del Consiglio e della Giunta, nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione della politica generale dell’ente;
  6. può richiedere la convocazione del Consiglio Comunale;
  7. nomina il Segretario generale e può, previa deliberazione della Giunta revocarlo con provvedimento motivato, per violazione dei doveri d’ufficio;
  8. nomina, sentito il Segretario Generale, un Vicesegretario, con il compito di coadiuvare il Segretario Generale;
  9. nomina i responsabili dei settori ,attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali;
  10. impartisce direttive al Segretario Generale per il coordinamento ed il funzionamento della struttura burocratica dell’ente e vigila, nel rispetto delle funzioni del Segretario Generale e dei responsabili dei settori, su tutti gli uffici e gli istituti del Comune anche mediante richieste di informazioni o relazioni, controlli o ispezioni;
  11. impartisce le direttive per l’esercizio di funzioni di polizia municipale e vigila sull’espletamento del servizio medesimo;
  12. può delegare ai singoli Assessori e ai responsabili dei settori l’adozione di atti e l’esercizio di funzioni di sua competenza.

2. Il Sindaco inoltre:

  1. sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, tenuto conto delle norme in materia di pari opportunità e salvo quanto stabilito dalla legge;
  2. coordina, nell’ambito dei criteri indicati dalla Regione e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i rispettivi responsabili, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
  3. ha rappresentanza legale dell’Ente, ivi compresa la rappresentanza in giudizio;
  4. promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
  5. convoca i comizi e indice i referendum secondo le disposizioni dello Statuto;
  6. stipula gemellaggi e patti di amicizia, sulla base di deliberazioni consiliari;

3. L’attività amministrativa di competenza del Sindaco si esplica attraverso atti pubblici denominati “Decreti”, “Ordinanze” e “Atti di indirizzo” a valenza interna.


Art. 24
(Il Vice Sindaco)

1. Il Sindaco nomina, tra gli Assessori, un Vice Sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

2. In caso di assenza o di impedimento anche del Vicesindaco le funzioni di Sindaco, anche quale ufficiale di Governo, vengono svolte dall'Assessore più anziano di età.


Art. 25
(Dimissioni, impedimento e decadenza del Sindaco)

1. Le dimissioni scritte del Sindaco, assunte al protocollo generale del Comune, sono presentate al Presidente del Consiglio Comunale che provvede a convocare il Consiglio entro il decimo giorno feriale successivo, per le dovute comunicazioni. Trascorsi venti giorni dalla loro comunicazione al Consiglio diventano efficaci e irrevocabili.

2. Il Sindaco può altresì annunciare direttamente in Consiglio Comunale le sue dimissioni che, formalmente verbalizzate, diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla stessa seduta consiliare.

3. Il Segretario Generale comunica tempestivamente l’efficacia delle dimissioni al Prefetto perché siano attuate le procedure di scioglimento del Consiglio.

4. In caso di impedimento permanente o decadenza del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Nel contempo le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

5. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione.

6. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.


Art. 26
(Mozione di sfiducia)

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione di sfiducia viene approvata, il Segretario generale provvede ad informare immediatamente l’autorità competente per lo scioglimento del Consiglio e per la nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.


CAPO IV
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

 

Art. 27
(Principi e criteri)

1. Il Comune conforma la propria attività al principio della separazione delle competenze, per cui agli organi politici competono esclusivamente funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo e al Segretario Generale, ai Responsabili di Settore vanno tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, compresi quegli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.

2. L'organizzazione del lavoro, degli uffici e dei servizi, al fine di rispondere ai bisogni della collettività ed agli indirizzi dell'Amministrazione deve uniformarsi ai seguenti principi e criteri:

  • di efficacia interna e gestionale, come misura del rapporto tra obiettivi e risultati, così da conseguire il massimo grado di realizzazione degli obiettivi predeterminati;
  • di efficacia esterna o sociale, come capacità di soddisfacimento dei bisogni dei cittadini;

 

  • di efficienza, come corretto e razionale uso delle risorse umane, strumentali e finanziarie, in modo da realizzare il miglior rapporto tra prestazioni erogate e risorse impiegate;
  • di professionalità, di flessibilità e di responsabilizzazione del personale;
  • di equità, come criterio di valutazione in ordine all'insussistenza di discriminazioni nell'accesso ai servizi sia sotto il profilo del costo, sia sotto quello delle modalità di erogazione.


Art. 28
(Struttura organizzativa e dotazione organica)

1. L'articolazione della struttura non deve mai costituire fonte di rigidità organizzativa, ma razionale ed efficace strumento di gestione, deve pertanto essere assicurata la massima collaborazione tra gli uffici ed il continuo interscambio di informazioni ed esperienze tra le varie articolazioni dell'Ente.

2. L'assetto della struttura organizzativa e la dotazione organica sono sottoposte all'approvazione ed a periodiche verifiche da parte della Giunta Comunale in coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale, secondo quanto previsto dalla legge.


Art. 29
(Gestione delle risorse umane)

1. L'Ente nella gestione delle risorse umane si uniforma ai seguenti principi:

  • garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e durante lo svolgimento del medesimo;
  • cura costantemente la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione del personale;
  • valorizza le capacità, lo spirito di iniziativa e l'impegno operativo di ciascun dipendente;
  • promuove l'impiego di tecnologie idonee a raggiungere il miglior livello di produttività;
  • tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti.


Art. 30
(Relazioni sindacali)

1. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali e stipula con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e di contratto vigenti.

2. Le relazioni sindacali sono ispirate ai principi di collaborazione, correttezza, trasparenza e prevenzione dei conflitti, nel rispetto delle competenze e responsabilità dei titolari degli uffici e dei servizi e delle autonome attività e capacità di azione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.


Art. 31
(Diritti e doveri dei dipendenti)

1. I dipendenti comunali sono inquadrati in conformità della disciplina generale sullo stato giuridico e usufruiscono del trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali e decentrati.

2. I dipendenti comunali debbono svolgere la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

3. Ogni dipendente, nell'ambito della posizione di lavoro assegnata, risponde direttamente della validità delle prestazioni e della inosservanza dei propri doveri d'ufficio secondo la disciplina dettata da norme di legge, di contratto e di regolamento.


Art. 32
(Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)

 

1. Alla Giunta compete, nel rispetto dei principi generali stabiliti dal Consiglio Comunale, l'approvazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Detto regolamento deve uniformarsi ai principi e alle norme di legge vigenti in materia, ai contenuti del presente Statuto e ai contratti collettivi nazionali e decentrati.


Art. 33
(Il Segretario Generale)

1. Il Comune ha un Segretario titolare dipendente dall'Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di cui all'art.102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98 del D.Lgs.267/2000.

2. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

3. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività. Il Segretario inoltre:

  • partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
  • esprime il parere di cui all'art.49 del D.Lgs.267/2000, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;
  • roga tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
  • esercita ogni altra funzioni attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

4. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un Vice Segretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento. La qualifica predetta può essere attribuita ad un dirigente o a un funzionario del Comune in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'accesso alla categoria dei segretari comunali, con le modalità da stabilirsi nel Regolamento.

5. Il rapporto di lavoro dei Segretari Comunali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del D.Lgs. 30.3.2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni.


Art. 34
(Nomina e revoca del Segretario Generale)

1. Il Sindaco nomina il Segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'art.98 del D.Lgs.267/2000.

2. Salvo quanto disposto in caso di revoca, la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato.

3. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.

4.Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.


Art. 35
(Responsabili di settore)

1. Ai Responsabili di settore sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di Governo dell’Ente.

2. Ad essi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa nell’ambito del settore di appartenenza, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

3. Ai Responsabili di settore limitatamente alle materie di propria competenza, spettano le funzioni di cui all'art. 107 c.3 del TUEL, fatte salve le competenze espressamente attribuite dalla legge e dal presente Statuto ad altri organi del Comune.

4. Ai Responsabili di settore, nell’esercizio delle loro attribuzioni, spetta assicurare la legalità, l’imparzialità, l’economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell’attività amministrativa posta in essere dalle strutture di loro pertinenza.

5. I Responsabili di settore sono responsabili del risultato dell’attività svolta dalle strutture di loro competenza, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, delle direttive loro impartite in relazione all’attività tecnica, amministrativa e contabile, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale, dell’applicazione dei Regolamenti Comunali.


Art. 36
(Conferenza dei Responsabili di Settore)

1. La conferenza dei Responsabili di settore si riunisce sotto la presidenza del Segretario Generale. La Conferenza definisce le linee di indirizzo per l'attuazione dei programmi e la corrispondenza dell'attività gestionale con gli obiettivi programmati e definiti dagli organi di governo. La conferenza dei Responsabili di settore è un organo consultivo, propositivo, decisionale e riferisce al Sindaco con cadenza almeno trimestrale.


Art. 37
(Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione)

1. Il Sindaco, sentita la Giunta, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può procedere, in caso di vacanza del posto per le qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, all’assunzione di personale esterno con contratto a tempo determinato fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

2. Analogamente la Giunta, sempre nel rispetto dei limiti posti dalla legge e dal regolamento, può deliberare, al di fuori della dotazione organica dell’Ente, l’assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nel caso in cui tra i dipendenti dell’Ente non siano presenti analoghe professionalità. Tali incarichi non possono avere una durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.


CAPO V
TRASPARENZA, ACCESSO INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALPROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO


Art. 38
(Pubblicità e trasparenza)

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di uguaglianza, di imparzialità, di buon andamento, di responsabilità, di efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, di integrità e di lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali. Integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

3. Tutti i documenti, le informazioni ed i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli.

4. Gli amministratori e i responsabili di settore sono tenuti a comunicare le informazioni previste dalle leggi e dai regolamenti al fine della loro pubblicazione.


Art. 39
(Modalità di accesso)

1. Il Comune individua spazi idonei per la pubblicazione degli atti, dei manifesti e delle notizie che occorre portare a conoscenza del pubblico.

2. Il Comune adotta procedure atte a favorire l'accesso dei cittadini agli atti anche tramite la rete internet. Pubblica nel proprio sito istituzionale i documenti, le informazioni ed i dati concernenti l'organizzazione e l'attività della pubblica amministrazione a cui corrisponde il diritto dei cittadini ad accedere al sito direttamente ed immediatamente senza autenticazione ed identificazione.

3. I cittadini possono consultare l'Archivio di deposito e l'Archivio storico comunale, secondo termini e modalità prestabilite nel pieno rispetto della legge.

4. La richiesta di accesso comporta anche la facoltà di estrarne copia nei modi e con i limiti indicati dalla normativa vigente.


Art. 40
(Accesso civico)

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. Non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.

Art. 41
(Diritto di  Informazione)

1. Il Comune riconosce nell'informazione, la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita politica e sociale dell'Ente.

2. L'esercizio di questo diritto è assicurato attraverso l'Ufficio per le relazioni con il pubblico, il quale opererà in stretta collaborazione con tutti gli altri uffici dell'Ente.


Art. 42
(Democrazia partecipativa)

1. Il Comune riconosce la complementarietà tra democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa secondo gli indirizzi dell'Unione Europea . Le decisioni sono prese nella maniera più possibile aperta e vicina al cittadino applicando il principio di sussidiarietà. La partecipazione rappresenta un diritto dei cittadini e la sussidiarietà un elemento portante della democrazia partecipativa. Il Comune riconosce il valore delle libere forme associative della popolazione e le organizzazioni del volontariato, assicurandone la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni. Considera pertanto suo compito quello di valorizzare il contributo della cittadinanza attiva al governo della comunità locale, garantendo ai cittadini la facoltà di agire per la tutela dei diritti.

2. Il Consiglio Comunale, al fine di garantire le finalità di cui al comma 1:

  • promuove forme capillari di consultazione della popolazione secondo le più avanzate metodologie, pratiche e strumenti di democrazia partecipativa;
  • assicura il collegamento dei propri organi con gli organismi di partecipazione;
  • assicura che dei risultati delle consultazioni sia dato atto nei provvedimenti adottati dall'amministrazione. Nel caso in cui i risultati del processo partecipativo fossero rigettati sarà emesso un provvedimento motivato;
  • agevola la fruizione di strutture o spazi idonei per il corretto e proficuo svolgimento degli incontri finalizzati alla partecipazione di cittadini, gruppi e associazioni che ne facciano richiesta.


Art. 43
(Istanze petizioni e proposte di deliberazione)

1. Possono presentare al Comune istanze, petizioni e proposte di deliberazione dirette a promuovere interventi per una migliore tutela di interessi collettivi locali o per migliorare i servizi:

  • cittadini italiani residenti nel Comune di Badia Polesine;
  • cittadini italiani non residenti nel Comune di Badia Polesine, ma che esercitano stabilmente la propria attività nel territorio del Comune, in modo continuato da almeno cinque anni;
  • cittadini non italiani residenti nel Comune di Badia Polesine residenti da almeno dieci anni nel Comune di Badia Polesine, e che esercitano stabilmente la propria attività nel territorio del Comune da almeno 5 anni, possono presentare al Comune istanze, petizioni e proposte di deliberazione dirette a promuovere interventi per una migliore tutela di interessi collettivi locali o per migliorare i servizi.

2. L’istanza è una richiesta diretta al Comune al fine di ottenere informazioni o avanzare proposte relative a specifici problemi oggetto dell'attività dell'Ente.

3.La petizione è la richiesta con la quale i proponenti sottopongono al Comune specifici problemi di carattere collettivo o avanzano possibili soluzioni. Tale richiesta deve essere sottoscritta da almeno 20 titolari dei diritti di partecipazione o da un'associazione avente sede nel territorio comunale.

4. I titolari di diritti di partecipazione possono presentare proposte di deliberazione su materie di competenza del Consiglio Comunale, ad esclusione di quelle previste dalla legge, mediante la presentazione di progetti di delibera. La proposta deve essere sottoscritta da almeno 500 titolari di diritti di partecipazione.

5. Il Comune, attraverso i suoi organi, ha trenta giorni di tempo, dalla data di ricezione per

esaminarle e far conoscere il proprio intendimento in merito o i motivi di un eventuale ritardo di esame.

6. Il primo firmatario, direttamente o su richiesta dell’Amministrazione Comunale, illustra l'istanza, la petizione e la proposta di deliberazione all'organo competente a dare risposta.


Art. 44
(Consultazione popolare)

1. E' ammessa la consultazione della popolazione del Comune su specifici argomenti di interesse collettivo nelle materie di competenza comunale, anche attraverso questionari e sondaggi. La consultazione è promossa su proposta della Giunta Comunale o dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.

2.La consultazione non può aver luogo in coincidenza con le elezioni politiche e amministrative.


Art. 45
(Referendum consultivo ed abrogativo)

1. Il Comune riconosce fra gli strumenti di partecipazione del cittadino all'amministrazione locale l'istituto del referendum:

  • con il referendum consultivo i cittadini di cui al precedente articolo 43 esprimono il loro orientamento in merito a temi, programmi e progetti di competenza del Consiglio Comunale;
  • con il referendum abrogativo i titolari dei diritti di partecipazione richiedono l'abrogazione dall'ordinamento comunale di deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale. L'abrogazione parziale può avere esclusivamente per oggetto disposizioni aventi autonomo contenuto prescrittivo.

2. I referendum possono riguardare solo materie di esclusiva competenza dell'Ente, ad esclusione di quelle attinenti a questioni tributarie, di bilancio ed elettorali.

3. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con le elezioni politiche o amministrative.

4. Il referendum consultivo può essere richiesto da:

  • almeno il 5% dei cittadini costituenti il corpo elettorale delle elezioni amministrative;
  • dalla Giunta Comunale;
  • da un terzo dei componenti il Consiglio Comunale.

5. Il voto favorevole al quesito da parte della maggioranza dei partecipanti alla consultazione referendaria, vincola il Consiglio Comunale a pronunciarsi entro 60 giorni. Il Consiglio Comunale ove non accolga la proposta e/o l'indicazione approvate dal referendum, dovrà, con apposita deliberazione, indicarne le motivazioni.

6. Ai sensi del comma 2 non possono essere sottoposte a referendum consultivo in particolare le deliberazioni, o parti di esse:

  1. di approvazione di statuti di enti diversi dal Comune;
  2. di approvazione di bilanci annuali, pluriennali, delle relative variazioni e dei conti consuntivi;
  3. di istituzione dei tributi e disciplina delle tariffe;
  4. di convalida degli eletti, di surroga e nomina.

7. Il referendum abrogativo può essere richiesto per l'abrogazione totale o parziale di deliberazioni di competenza del Consiglio Comunale da almeno il 10% del corpo elettorale delle elezioni amministrative.

8. Il quesito sottoposto a referendum abrogativo non può essere considerato ammissibile, oltre che nelle materie escluse nel caso di referendum consultivo:

  • quando la richiesta concerna deliberazioni, o parti di esse, a contenuto legislativamente vincolato;
  • quando la richiesta concerna deliberazioni, o parti di esse, già sottoposte a referendum nell'arco della medesima consiliatura, ovvero da considerare abrogate per effetto di deliberazioni successivamente intervenute che abbiano modificato in modo sostanziale la disciplina oggetto del quesito;
  • quando l'eventuale abrogazione derivante dal referendum non potrebbe avere più effetti di sorta, a causa dell'avvenuto e completo conseguimento di efficacia di atti ulteriori di natura esecutiva rispetto a quello di cui si chiede l'abrogazione.

9. La proposta oggetto del referendum abrogativo è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressa.

10. Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione di una deliberazione, o di singole disposizioni di essa, il Consiglio Comunale ne prende atto e dichiara l'avvenuta abrogazione della deliberazione o delle disposizioni suddette entro trenta giorni. La deliberazione è pubblicata immediatamente all'albo on-line e l'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione. Il Consiglio Comunale nella stessa deliberazione può sospendere l'efficacia della consultazione per un periodo non superiore a tre mesi, qualora sia indispensabile assumere ulteriori provvedimenti formali, coerenti con l'esito della consultazione per garantire l'erogazione di servizi pubblici.

11) Se il Consiglio Comunale non provvede a riunirsi nei termini previsti nei precedenti commi nn. 5 e 10, il segretario comunale informa il Sindaco, il quale provvede alla nomina di un commissario ad acta.

12) Il giudizio sull'ammissibilità dei quesiti referendari e le modalità di svolgimento sono disciplinati dal Regolamento per la Partecipazione Popolare.


Art. 46
(Forum dei Giovani  e Consiglio Comunale dei Ragazzi)

1. Il Consiglio comunale, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere, l’elezione del Forum comunale dei giovani e del Consiglio Comunale dei ragazzi. L’elezione, il funzionamento e le attribuzioni sono demandate ad apposito regolamento.


CAPO VI
I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

 

Art. 47
(Servizi)

1. I Servizi pubblici locali hanno ad oggetto la produzione di beni e servizi o lo svolgimento di attività volte a perseguire fini sociali al fine di promuovere lo sviluppo economico e sociale della comunità nell’ambito delle proprie attività istituzionali.

2. Il Consiglio Comunale individua i singoli servizi da erogare e le relative forme di gestione.

3. Nell’ambito delle forme gestionali previste dalla legge, il Comune adotta la forma più adeguata alla natura del servizio ed alla prestazione da rendere, secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità, onde assicurare in condizioni di eguaglianza la regolarità, la continuità e la qualità dell’erogazione.

4. Il Consiglio Comunale, qualunque sia la forma di gestione prescelta, è tenuto ad individuare forme di indirizzo, monitoraggio e controllo, al fine di assicurare il perseguimento del pubblico interesse.


Art. 48
(
Forme di gestione dei servizi pubblici locali)

1. L’erogazione dei servizi pubblici locali è disciplinata dalle norme di settore e da quelle nazionali di attuazione della normativa comunitaria e in materia di enti locali.

2. I rapporti tra il Comune e i soggetti erogatori dei servizi sono regolati da contratti di servizio.


Art. 49
(
Gestione in economia)

1. La gestione in economia consiste nell’assunzione diretta del servizio da parte del Comune mediante il suo apparato organizzativo.

2. La proposta di deliberazione istitutiva dei servizi da rendere in economia è accompagnata da una stima analitica dei costi e delle risorse organizzative e tecniche necessarie, nonché delle misure tese a mettere a disposizione tali risorse.

3. I criteri per la gestione dei servizi in economia sono stabiliti da apposita deliberazione del Consiglio Comunale e devono essere diretti al contenimento del costo ed al conseguimento di livelli qualitativamente alti di prestazioni.

4. La Giunta Comunale riferisce annualmente al Consiglio Comunale, in sede di approvazione del Conto Consuntivo, sull’andamento, la qualità ed i costi dei servizi resi in economia. Il Revisore del Conto esprime le sue valutazioni analitiche sull’andamento di tali servizi nella relazione sul consuntivo.


Art. 50
(
Aziende speciali)

1. Per la gestione dei servizi pubblici locali, il Consiglio Comunale può istituire una o più Aziende Speciali.

2. L’Azienda Speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale.

3. La delibera che istituisce un’Azienda Speciale deve contenere oltre alle valutazioni di ordine economico-finanziario, la quantificazione del capitale conferito, dei mezzi di finanziamento e del personale del Comune che viene affidato all’Azienda medesima.

4. Le Aziende Speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità, ed hanno l’obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

5. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente gli indirizzi generali cui le aziende si debbono attenere nella predisposizione dei bilanci di previsione e del piano programma. Tali indirizzi generali sono discussi e deliberati dal Consiglio Comunale in tempi utili perché i Consigli di Amministrazione delle aziende speciali possano tenerne conto nell’elaborare e approvare gli atti fondamentali di programmazione di cui al successivo comma 6.

6. Il Consiglio Comunale approva i seguenti atti fondamentali deliberati dal Consiglio di Amministrazione delle Aziende:

  1. il piano programma, comprendente il contratto di servizio;
  2. i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
  3. il conto consuntivo
  4. il bilancio di esercizio.

7. Il Sindaco esercita la vigilanza sulle Aziende e ne verifica i risultati della gestione.


Art. 51
(
Organi e struttura delle aziende speciali)

1. Lo Statuto disciplina la struttura delle Aziende Speciali, il loro funzionamento, le attività ed i controlli e determina altresì la consistenza numerica del Consiglio di Amministrazione, nei limiti stabiliti dalla legge, garantendo la presenza di entrambi i sessi.

2. Sono organi dell’Azienda speciale il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

3. Il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati, a norma di legge, dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

4. Non possono essere nominati nelle cariche di cui al precedente comma 3, né possono ricoprire incarichi di vertice o dirigenziali, coloro che si trovano nelle condizioni di inconferibilità o di incompatibilità previste dalla legge.

5. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quanto il Consiglio Comunale.

6. La cessazione dalla carica del Sindaco per qualunque causa comporta l’automatica decadenza degli amministratori nominati; gli stessi esercitano le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.

7. La revoca del Presidente dell’Azienda Speciale e dei singoli membri del Consiglio di Amministrazione e la cessazione del Consiglio stesso sono disposte dal Sindaco, con provvedimento motivato. Alla sostituzione dei membri revocati, dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa provvede entro trenta giorni il Sindaco.

8. Il Collegio dei Revisori è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda. Il numero dei componenti e i requisiti per la nomina sono indicati dallo Statuto dell’Azienda.

9. Il Direttore è l’organo al quale competono la direzione gestionale dell’Azienda e la conseguente responsabilità; ha la rappresentanza negoziale e processuale della stessa di fronte a terzi ed esercita tutte le azioni di ordinaria amministrazione.

10. Il Consiglio Comunale conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell’Azienda, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe, per la fruizione dei beni e dei servizi; ne approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi, il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sul suo operato.


Art. 52
(
Istituzioni)

1. Il Comune, per l’esercizio di servizi privi di rilevanza economica e di servizi d’interesse sociale, ivi compresi quelli educativi e culturali, può costituire una o più Istituzioni.

2. L’Istituzione è costituita con deliberazione del Consiglio Comunale, che ne identifica l’ambito di attività, le relazioni con gli organi elettivi del Comune, stabilisce il capitale di dotazione e individua i mezzi finanziari e la dotazione del personale da trasferire.

3. L’Istituzione è dotata di autonomia gestionale ed ha capacità di compiere gli atti necessari allo svolgimento delle attività assegnatele, nel rispetto del presente Statuto, dei Regolamenti Comunali e degli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale.

4. L’Istituzione ha un proprio Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, il quale disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente Statuto, le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi, di erogazione dei servizi e quant’altro concerne la struttura ed il funzionamento. Il Regolamento indica altresì gli atti fondamentali dell’Istituzione da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale.

5. Il regime contabile dell’Istituzione è disciplinato dal Regolamento di cui al precedente comma 4, in modo da garantirne la piena autonomia e responsabilità gestionale.

6. L’Istituzione può disporre di entrate proprie costituite dalle tariffe dei servizi, dalle risorse eventualmente messe a disposizione da terzi e da trasferimenti da parte del Comune per lo svolgimento della sua attività. Tali entrate sono iscritte direttamente nel bilancio delle Istituzioni e sono da queste accertate e riscosse.


Art. 53
(
Organi e struttura delle istituzioni)

1. Sono organi dell’Istituzione il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.

2. Il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione non può essere superiore a tre.

3. Alla nomina e alla revoca degli Amministratori si applicano le norme del presente Statuto stabilite per le Aziende Speciali.

4. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quanto il Consiglio Comunale.

5. Spetta al Consiglio di Amministrazione dare attuazione agli indirizzi e agli obiettivi assunti dagli organi comunali, deliberando sugli oggetti che non rientrano nelle competenze del Direttore.

6. Il Presidente rappresenta l’Istituzione nei rapporti con gli organi del Comune e con i terzi. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione secondo le modalità stabilite dal Regolamento dell’Istituzione. Sovrintende al corretto funzionamento dell’Istituzione vigilando sul rispetto del Regolamento e degli indirizzi stabiliti dagli organi del Comune.

7. Il Presidente può, sotto la sua responsabilità, adottare gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella prima seduta utile.

8. Il Direttore dell’Istituzione è l’organo al quale compete la direzione gestionale secondo le attribuzioni indicate dal Regolamento e ne ha la responsabilità. E' nominato dal Sindaco, sentito il Presidente dell’Istituzione, con incarico a tempo determinato, fra il personale del Comune oppure esterno, secondo quanto previsto dal Regolamento dell’Istituzione.

9. La revisione dei conti dell’Istituzione è svolta, con gli stessi poteri, dal Revisore  dei Conti del Comune.


Art. 54
(
Funzionamento dell’istituzione)

1. L’Istituzione deve informare la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Essa ha l’obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

2. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi generali, i criteri di determinazione delle tariffe dei servizi, provvede ad assicurare la copertura a carico del bilancio comunale degli eventuali costi sociali.

3. Il Sindaco esercita la vigilanza sulle istituzioni, ne verifica l’attuazione degli indirizzi e i risultati di gestione.


Art. 55
(
Società di capitali)

1. Nel rispetto di quanto previsto dalle normative e dalla giurisprudenza comunitarie e nazionali, il Comune può partecipare, in fase costitutiva e/o in fase successiva, a società di capitali.


Art. 56
(
Trasparenza degli enti)

1. I Regolamenti delle istituzioni e delle aziende speciali devono prevedere norme che garantiscano la pubblicità degli atti fondamentali, ivi compresi i contratti di appalto e di fornitura, gli incarichi, le assunzioni di personale.

2. Analoghe disposizioni dovranno essere previste negli atti di concessione a terzi.

3. Gli Statuti dei consorzi e delle società di capitale cui partecipa il Comune devono prevedere norme che garantiscano la trasparenza dei servizi pubblici in conformità con quanto previsto dal presente Titolo.

4. In ogni caso, le società di capitale non quotate cui partecipa il Comune, sono sottoposte al controllo secondo le disposizioni dello specifico regolamento comunale sui controlli interni.


Art. 57
(
Rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni)

1. La designazione e la nomina dei rappresentanti del Comune presso aziende speciali, istituzioni, società ed altri enti avvengono sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale, tra persone che abbiano una qualificata e comprovata preparazione ed esperienza per studi compiuti, per funzioni svolte presso enti ed aziende pubbliche e/o private, per uffici pubblici ricoperti.

2. Per le designazioni e le nomine si applicano le cause di esclusione previste per la carica di Consigliere Comunale, nonché le cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dalla legge.

3. I rappresentanti del Comune possono essere revocati dall'organo che li ha nominati o designati nei casi di contrasto con gli indirizzi del Consiglio Comunale, di incompatibilità o conflitto con gli interessi rappresentati ovvero per giusta causa.

4. I rappresentanti del Comune presentano annualmente al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta.

5. Gli incarichi di cui al comma 1 non sono cumulabili.


CAPO VII
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

 

Art. 58
(
Gestione dei servizi in forma associata)

1. Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri Enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con l’obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l’economicità della gestione e la piena soddisfazione degli utenti.

2. Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto di Enti aderenti.

3. Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovra comunali o a Comuni contermini l’esercizio di funzioni e a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all’apporto economico, di personale, di attrezzature degli enti interessati, un’efficiente erogazione dei servizi.

4. I rapporti tra gli Enti e le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione, la cui approvazione è di competenza del Consiglio Comunale.


Art. 59
(
Consorzi)

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con altre Istituzioni per la gestione associata di uno o più servizi e per l’esercizio associato di funzioni.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del Consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del Consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del Consorzio stesso.

4. Il Sindaco od un suo delegato, fa parte dell'Assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del Consorzio.


Art. 60
(
Accordi di programma)

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.

3. Il Sindaco prima di sottoscrivere gli accordi di programma è tenuto ad informare il Consiglio Comunale.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle Amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.

5. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.


Art. 61
(
Programmazione regionale)

1. Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione; formula, ai fini della programmazione predetta, proposte che saranno raccolte e coordinate dagli Enti competenti.

2. Il Comune, nello svolgimento dell'attività programmatoria di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio ed alle procedure dettati dalla Legge regionale.


CAPO VIII
FINANZA, CONTABILITA' E PATRIMONIO

 

Art. 62 
(
Ordinamento finanziario)

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge, la quale riconosce ai Comuni autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite e ne disciplina la composizione.

2. Nel rispetto dell’autonomia finanziaria riconosciutagli dalla legge, il Comune esercita la propria potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

3. Il Comune è dotato di un proprio patrimonio.

4. Mediante appositi regolamenti, il Comune integra le discipline di settore nel rispetto dei principi in materia di programmazione, gestione e rendicontazione, nonché dei principi relativi alle attività di investimento, al servizio di tesoreria, ai compiti e alle attribuzioni dell’organo di revisione economico finanziaria.


Art. 63
(
Regolamento di Contabilità)

1. Attraverso il Regolamento di Contabilità, il Comune applica i principi contabili stabiliti dalla legge, con le modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche della comunità di Badia Polesine.

2. Il Regolamento di Contabilità, inoltre, disciplina la formazione e l’approvazione degli strumenti di programmazione, previsione e gestione nel rispetto delle norme vigenti.

3. Il regolamento di contabilità disciplina altresì il sistema degli equilibri finanziari integrando la normativa inserita nel regolamento sui controlli interni del Comune.


Art. 64
(
Attività finanziaria del Comune)

1. La finanza del Comune è costituita da:

  1. imposte proprie;
  2. addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
  3. tasse e diritti per servizi pubblici;
  4. trasferimenti erariali;
  5. trasferimenti regionali;
  6. altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
  7. risorse per investimenti;
  8. altre entrate.

2. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per la erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell’ambito dell’autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune determina i criteri e l’entità dei tributi locali e delle tariffe a copertura dei costi dei servizi comunali. La partecipazione degli utenti ai costi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla diversa capacità contributiva degli stessi.


Art. 65
(
Amministrazione dei beni comunali)

1. Il patrimonio del Comune è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, di sua pertinenza, suscettibili di valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile ed il risultato finale differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.

2. Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale.

3. Il Comune include nel conto del patrimonio i beni del demanio, con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del codice civile.

4. Il Comune provvede annualmente all’aggiornamento degli inventari.


CAPO IX
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA

 

Art. 66
(
Il sistema di programmazione e di bilancio del Comune)

1. L’attività del comune è improntata ai principi di programmazione.

2. I livelli di programmazione locale si articolano in:

  1. pianificazione strategica (o programmazione di mandato);
  2. programmazione strategica di indirizzo (annuale e triennale);
  3. programmazione operativa a livello di gestione (annuale e infra-annuale).

3. Secondo l’ordinamento ed i principi contabili, i documenti che fanno parte del sistema di bilancio a livello di pianificazione strategica di mandato sono:

  • le linee programmatiche;
  • il piano generale di sviluppo.

4. Secondo l’ordinamento ed i principi contabili fanno parte del sistema di bilancio, a livello di programmazione strategica e di indirizzo, i seguenti documenti:

  • relazione previsionale e programmatica (insieme agli atti di programmazione relativi a specifici settori di intervento);
  • bilancio pluriennale;
  • bilancio annuale di previsione.

5. Sempre secondo l’ordinamento ed i principi contabili, infine, fanno parte del sistema di bilancio, a livello di programmazione operativa, i seguenti documenti:

  • piano esecutivo di gestione;
  • piano dettagliato degli obiettivi;
  • altri allegati al bilancio di previsione in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento di contabilità.


Art. 67
(Revisione economico-finanziaria)

1. Il Revisore dei Conti costituisce l’organo di revisione economico Finanziaria del Comune.

2. Il Revisore dei Conti esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento in piena autonomia e con la diligenza del mandatario.

3. Esso coopera nelle funzioni di controllo e di indirizzo del Consiglio Comunale, esercita la vigilanza sulla regolarità economica, finanziaria, contabile della gestione del Comune ed esercita ogni altra funzione prevista dalla legge, dal regolamento di contabilità e dal regolamento sui controlli interni.

4. Il Revisore dei Conti:

  1. collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo ed indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;
  2. può presentare al Consiglio, per il tramite della Giunta, tutte le volte che lo ritenga necessario, una relazione riferita all’attività svolta, con i rilievi e le proposte ritenute utili a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione;
  3. ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio;
  4. ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente ed i verbali delle sue riunioni sono pubblici.

5. In sede di esame del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione, il Revisore dei Conti presenta la relazione di accompagnamento redatta ai sensi della legge e presenzia alle relative sedute consiliari.

6. Nell’esercizio delle funzioni previste dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento, il Revisore dei Conti può disporre ispezioni, acquisire documenti e convocare funzionari e dipendenti del Comune e delle istituzioni.

7. In sede regolamentare sono individuati i sistemi ed i meccanismi necessari ad assicurare i collegamenti e la piena collaborazione tra gli organi elettivi e di governo, gli organi di controllo e indirizzo, la dirigenza ed il Revisore dei Conti.

8. Il Revisore dei Conti interviene, su richiesta del Sindaco, alle riunioni della Giunta Comunale, fornendo, se richiesti, pareri scritti.

9. La legge e il Regolamento disciplinano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità all’Ufficio di Revisore e prevedono le modalità di nomina, di revoca e di decadenza.


CAPO X
CONTROLLI

 

Art. 68
(
Controlli interni)

1. Il sistema dei controlli interni è ordinato secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione e si articola in: controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, controllo successivo di regolarità amministrativa, controllo sugli equilibri finanziari, controllo sulla qualità dei servizi erogati, controllo di gestione, controllo strategico, controllo e valutazione delle prestazioni del personale dirigente e controlli sulle società partecipate non quotate.

2. Il sistema di controlli di cui al 1° comma, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, è disciplinato da apposito Regolamento, fatta esclusione del controllo e valutazione delle prestazioni del personale dirigente che è disciplinato dal regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei Servizi ed eventualmente da specifico regolamento e, in parte, di quello sugli equilibri finanziari disciplinato anche nel regolamento di contabilità.


Art. 69
(
Controllo di regolarità amministrativa e contabile)

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato nella fase preventiva della formazione dell’atto, previo il rilascio dei pareri di regolarità tecnica e contabile e tende alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato nella fase successiva della formazione dell’atto secondo quanto disciplinato dal regolamento sui controlli interni.


Art. 70
(Controllo sugli equilibri finanziari)

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è riferito alla gestione di competenza, alla gestione dei residui e alla gestione di cassa del bilancio comunale. Esso assicura gli equilibri finanziari anche in relazione agli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno ed implica la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario del Comune in relazione all’andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni.

2. I responsabili di settore sono tenuti ad assoggettare a costante controllo le dinamiche inerenti le risorse finanziare loro assegnate, onde assicurare la tempestiva attuazione di tutte le fasi di entrata e la regolarità del processo di erogazione di spesa.

3. I responsabili di settore, qualora le risultanze, ancorché parziali, della gestione in corso prefigurino uno squilibrio della gestione finanziaria al termine dell’esercizio, debbono tempestivamente relazionare al ragioniere capo, ai fini delle funzioni a quest’ultimo assegnate dalla legge, formulando osservazioni e rilievi utili ad evidenziare e rimuovere le cause dello squilibrio.


Art. 71
(
Controllo sulla qualità dei servizi erogati)

1. Il controllo sulla qualità dei servizi erogati riguarda sia quelli forniti direttamente dal Comune, sia i servizi erogati tramite organismi gestionali esterni ed è volto ad assicurare la valutazione della soddisfazione dell’utente, la gestione dei reclami e il rapporto di comunicazione con i cittadini.


Art. 72
(
Controllo di gestione)

1. Il controllo di gestione, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, ha per oggetto la verifica del grado di realizzazione dei risultati programmati, della funzionalità degli strumenti impiegati per il loro conseguimento, dell’economicità e dell’efficienza delle azioni intraprese, ricercando l’ottimizzazione del rapporto tra costi e risultati. Si avvale degli strumenti di reporting e dei risultati della contabilità analitica ed economica se esistente.


Art. 73
(
Controllo strategico)

1. Il controllo strategico ha il compito di verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio Comunale e di rilevare, mediante valutazioni comparative, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, mediante l’analisi della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate, le scelte operative effettuate, gli obiettivi operativi prescelti e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate.


Art. 74 
(
Controllo e valutazione delle prestazioni del personale dirigente)

1. Il controllo e la valutazione delle prestazioni del personale dirigente, sono esercitati da un apposito organismo deputato alla valutazione della performance, così come previsto e disciplinato dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.


Art. 75
(Controlli sulle società partecipate non quotate)

1. Il controllo sulle società partecipate non quotate è disciplinato dal regolamento sui controlli interni.

2. Sulla base degli obiettivi gestionali cui deve tendere la società partecipata, definiti preventivamente ai sensi dell’art. 170 comma 6 del D. Lgs n. 267/2000, il Comune organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra il Comune e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

3. Al fine di verificare eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati, con possibili riflessi negativi sugli equilibri economico finanziari del bilancio del Comune, il regolamento prevede il monitoraggio periodico sull’andamento della società partecipata non quotata.


CAPO XI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

Art. 76
(Approvazione e modifica dello statuto)

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.

4. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.


Art. 77
(
Adozione dei regolamenti)

1.L’Amministrazione Comunale è tenuta ad adeguare i Regolamenti comunali allo Statuto entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore.

2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti o richiamati negli articoli che precedono, continuano ad applicarsi le norme dei regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto sempre che non contrastino con lo stesso.

3. Fatto salvo quanto espressamente previsto dalla legge, i regolamenti di competenza consiliare entrano in vigore nel giorno stabilito nel regolamento medesimo, ovvero, in mancanza, il primo giorno del mese successivo all’esecutività della deliberazione che li approva.

4. Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, di competenza della Giunta Comunale, entra in vigore con l’esecutività della deliberazione che lo approva.


Art. 78
(
Entrata in vigore)

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed affisso all'Albo On Line per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo On Line.

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