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Bur n. 27 del 20 marzo 2015


Materia: Statuti

COMUNE DI LONGARE (VICENZA)

Deliberazione Consiglio Comunale n. 52 del 24 novembre 2014

Avviso di modifiche ed integrazioni allo statuto comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 5, ultimo periodo del d.lgs. 18-08-2000, n. 267, e s.m.i., si rende noto che - a seguito della deliberazione consiliare n. 52 del 24-11-2014, dichiarata immediatamente eseguibile - allo Statuto comunale sono state apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) All'art.3, comma 4, dopo la lett. l) è aggiunta la lett. m), nel seguente testo:

“m) attua il principio della rappresentanza di genere, assicurando la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali non elettivi del Comune nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti”.

b) All'art. 9: 

- il comma 1 è sostituto dal seguente:

“1. Gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nel sito informatico del Comune, ai sensi della legislazione e normazione in materia”.

- il comma 2 è abrogato.

c) All'art. 15:

- il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Per le dimissioni dei consiglieri si applicano le disposizioni di legge”.

- i commi 2 e 3 sono abrogati.

d) All'art. 31, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori non superiore al numero massimo previsto dalla legge, tra cui un Vice-Sindaco, nominati dal Sindaco, in modo tale da assicurare la presenza di entrambi i sessi, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni ovvero nella prima seduta successiva ad ulteriori nomine. Il numero minimo degli assessori non può comunque essere inferiore a due”.

e) Dopo l'art. 35 è inserito l'art. 35-bis nel seguente testo:

“Art. 35-bis (Deleghe e incarichi a consiglieri comunali)

1. Per un più efficace svolgimento del mandato ed un migliore collegamento istituzionale tra gli organi eletti e la collettività, il sindaco può conferire ai consiglieri comunali deleghe su singole materie specifiche o settori organici di materia.

2. Il consigliere delegato svolge, sulla materia lui delegata, approfondimenti collaborativi volti all'esercizio diretto da parte del sindaco che è titolare delle predette funzioni, o dell'assessore di riferimento, nonché ogni altra attività espressamente delegata dal Sindaco con i limiti di cui ai seguenti commi.

3. Il consigliere delegato, indipendentemente dalla delega ricevuta:

- non può adottare atti che impegnino il Comune nei confronti di terzi;
- non può svolgere compiti di amministrazione attiva o compiti di gestione;
- non riceve alcuna indennità per lo svolgimento dell'attività delegata.

f) La rubrica dell'art. 37 è modificata come segue:

“Art. 37 Deleghe e incarichi agli assessori”.

g) Gli artt. da 51 a 57 sono abrogati.

h) All'art. 58, comma 4, è abrogato l'ultimo periodo.

i) All'art. 69, ai commi 1 e 2, le parole “società per azioni” sono sostituite con le parole “società di capitali”.

j) Agli artt. 73, commi 1, 2 e 3, e 74, comma 2, le parole “il collegio dei revisori“ sono sostituite con le parole “l'organo di revisione”. 

Il Segretario Comunale Stefano Fusco

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