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Materia: Trasporti e viabilità
COMUNE DI TREGNAGO (VERONA)
Decreto del Sindaco n. 4 del 22 gennaio 1015
Declassificazione e sdemanializzazione tratto di strada comunale denominata "Rancani".
IL SINDACO
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 15 gennaio 2015 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato stabilito di declassificare e trasferire al patrimonio disponibile del Comune di Tregnago, il tratto di strada comunale denominata “Rancani”, catastalmente censita in Catasto Terreni del Comune di Tregnago come segue:
• parte in foglio 5 mappale 749 di mq. 58 • parte in foglio 4 mappale 377 di mq. 56
Visto il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada ed in particolare l’art. 2 che disciplina le modalità di classificazione e declassificazione delle strade pubbliche, in funzione di tutte le loro caratteristiche, con le modifiche di cui all’art. 1 del D.Lgs. 10.09.1993 n. 360;
Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada” ed in particolare gli artt. 2 e 3 in materia, rispettivamente, di classificazione e declassificazione, così come modificato dal D.P.R. 16.09.1996 n. 610;
Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali;
Vista la L.R. Veneto n. 11 del 13 aprile 2001 ed in particolare l’art. 94, comma 2, cui sono state delegate, fra l’altro, ai Comuni le funzioni relative alla classificazione e alla declassificazione amministrativa della rete viaria di propria competenza;
Ritenuto, pertanto, di procedere all’adozione del provvedimento di declassificazione del bene in parola, così come previsto dall’art. 3 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada”;
D E C R E T A
1. di declassificare il tratto di strada comunale denominata “Rancani” catastalmente censita in Catasto Terreni del Comune di Tregnago come segue:
2. di trasmettere il presente decreto al B.U.R. Veneto per la sua pubblicazione.
3. di precisare che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 7, del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, il presente Decreto avrà effetto dall’inizio del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Il Sindaco Renato Ridolfi
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