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Scarica versione stampabile Atto di Enti Vari

Bur n. 10 del 23 gennaio 2015


Materia: Statuti

COMUNE DI RIESE PIO X (TREVISO)

Deliberazione consiliare n. 52 del 27 novembre 2014

Modifiche allo Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare 52 del 27 novembre 2014, pubblicata all'albo pretorio on-line per 15 giorni dal 03.12.2014 al 18.12.2014 . Statuto Comunale ripubblicato per 30 giorni dal 19.12.2014 al 18.01.2015.

Art. 2
Finalità

3)        Ai sensi della legge 10 aprile 1991 n. 125 nella Giunta Comunale, negli organi collegiali non elettivi, nonché negli organi dei propri enti, aziende, istituzioni e società, nelle rappresentanze in enti e nell’organizzazione interna deve essere garantita un’adeguata presenza di entrambi i sessi (art. 6 c.3 T.U. 267/2000 modif. art.1 c. 1 Legge 215/2012).

Art. 5
Albo Pretorio

1.         Gli atti, i provvedimenti amministrativi e gli avvisi che la Legge, lo Statuto ed i Regolamenti prevedono siano portati a conoscenza del pubblico, sono pubblicati all’albo pretorio on line.

Art. 8
Consiglio Comunale.

6.         Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo specifici casi determinati dal Regolamento. Vengono adeguatamente convocate secondo quanto previsto dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 9
Consiglio Comunale. Competenze e attribuzioni

5.         Ispira la propria azione ai principi della sussidiarietà e della solidarietà.

Art. 10
Presidente del Consiglio Comunale

2.         Nei casi di assenza o impedimento del Presidente tutte le sue funzioni e attribuzioni indicate nel presente Statuto saranno svolte dal Sindaco e, nei casi previsti all’art. 28, dai suoi sostituti designati.

3.         Il Presidente resta in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto.

4.         Il Presidente può essere revocato per gravi motivi connessi all'esercizio delle proprie funzioni con le stesse modalità previste per la nomina. In ogni caso decade con la sospensione o il venir meno della carica di consigliere comunale.

6.         Il Presidente del Consiglio svolge le sue funzioni conformandosi ai principi stabiliti nel presente Statuto e nelle Norme Regolamentari.

7.         Il Presidente riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio Comunale.

8.         Quando per dimissioni, revoca o altra causa sia necessario procedere alla sostituzione del Presidente, l’elezione si svolgerà con le stesse modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2.

Art. 11
Prima seduta, sessioni e convocazioni

2.         La prima seduta del nuovo Consiglio è riservata a:

a)         convalida dei Consiglieri Comunali eletti,
b)        giuramento del Sindaco;
c)         elezione del Presidente del Consiglio Comunale;
d)        comunicazione da parte del Sindaco della composizione della nuova Giunta Comunale e dell’Assessore incaricato a svolgere le funzioni di Vice Sindaco;
e)         elezione tra i propri componenti della commissione elettorale comunale.

3.         La prima seduta è presieduta dal Consigliere Anziano fino all’elezione del Presidente del Consiglio. La seduta è pubblica e la votazione palese.

8.         Il Consiglio è convocato dal Presidente che formula l’ordine del giorno e ne presiede i lavori secondo le norme del regolamento.

Art. 12
Commissioni Consiliari

2.         Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale e del principio di pari opportunità tra uomini e donne. (art. 6 c. 3 T.U. 267/2000 come modificato dall’art. 1 c. 1 legge 215/2012.)

Art. 14
Consiglieri

3.         Le dimissioni dalla carica di consigliere indirizzate al Consiglio devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a 5 giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio Comunale, entro e non oltre 10 giorni procede alla surroga dei consiglieri dimissionari con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni come risulta dal protocollo comunale.

4.         Quando le dimissioni contestuali, ovvero rese con atti separati, ma contemporaneamente presentati al protocollo, riguardano la metà più uno dei consiglieri comunali assegnati, escluso il Sindaco, non si procede alla surroga dei consiglieri dimissionari ed il Sindaco dà immediata comunicazione al Prefetto per i conseguenti adempimenti.

5.         Nel caso di sospensione di un consigliere comunale adottata ai sensi dell’art. 11 D.Leg.vo 31.12.2012 n. 235, il Consiglio Comunale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni di consigliere comunale al candidato della stessa lista che ha riportato dopo gli eletti il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione con la medesima persona. Per gli altri casi di decadenza si rinvia alle specifiche disposizioni di legge. Alla surroga del consigliere deceduto provvede il consiglio comunale nella sua prima riunione.

Art. 17
La Giunta Comunale

5.         Il Sindaco presiede le sedute delle Giunta e ne fissa l’ordine del giorno. In caso di assenza del Sindaco la Giunta Comunale è presieduta dal Vicesindaco.

6.         Le sedute della Giunta non sono pubbliche. A queste riunioni possono essere invitati tutti coloro che il Sindaco ritenga opportuno sentire, in particolare il Presidente del Consiglio i Consiglieri delegati ed i Consiglieri Comunali.

Art. 19
Composizione

1.         La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di 5 assessori. Per la composizione si farà riferimento alle normative sulla parità di genere tempo per tempo vigenti.

2.         Possono essere eletti alla carica di Assessore cittadini di qualificata esperienza tecnica e professionale, non facenti parte del Consiglio Comunale ed in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale, secondo le leggi vigenti ed il presente Statuto. Tali assessori possono partecipare alle sedute del Consiglio Comunale ed intervenire nella discussione senza diritto di voto.

Art. 21
Attribuzioni

g)        approvare gli accordi di contrattazione decentrata a livello aziendale, sentito il Segretario Comunale;

Art. 24
Attribuzioni di amministrazione

Il Sindaco:

a)         Sovrintende e coordina l'attività politico-amministrativa ed ha la rappresentanza legale anche in giudizio, dell’Ente.
c)         Il Sindaco ha la facoltà di attribuire deleghe a Consiglieri Comunali per lo svolgimento di compiti collaborativi, che non comportino l’adozione di atti a rilevanza esterna, su particolari materie o affari di competenza degli assessori.
k)        stabilisce gli orari di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi comunali.

Art. 26
Attribuzioni di organizzazione

1.         Il Sindaco:

a)         Propone al Presidente del Consiglio Comunale gli argomenti da inserire all’ordine del giorno del Consiglio Comunale.
e)         risponde, nei termini e con le modalità previste dal regolamento Comunale alle interrogazioni ed alle istanze di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri Comunali.
f)         Il Sindaco quale Ufficiale di Governo sovrintende e svolge tutte le funzioni di competenza statale espressamente affidatigli dalla legge (art. 54 del T.U.E.L. approvato con D.Leg.vo 267/2000 e s.m.i.)e dai Regolamenti.

Art. 29
Principi e criteri direttivi

2.         I poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita al Responsabili dei servizi;

3.         I Responsabili dei servizi sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi del Comune e agli indirizzi generali di governo e nei limiti delle competenze, responsabilità e risorse attribuite, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

Art. 30
Il Segretario Comunale

B)        Sovrintende e coordina l’attività dei responsabili dei servizi;
E)        Roga su richiesta del Sindaco i contratti nei quali il Comune è parte ed autentica le scritture private ed atti unilaterali nell’interesse del Comune;
F)        Esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

5.         Il Comune può convenzionarsi con altri Comuni, previa deliberazione del Consiglio Comunale, per la nomina del Segretario. Con la deliberazione che approva tale scelta, saranno regolati tutti gli istituti inerenti alle funzionalità della nomina ed al trattamento economico e giuridico del funzionario.

Art. 32
I Responsabili dei servizi

1.         Il Sindaco provvede con proprio atto, ad attribuire ed a revocare gli incarichi di Responsabile di servizio conferendoli di norma a personale dipendente con qualifica adeguata.

3.         Il Sindaco provvede, altresì, sentiti il Segretario Comunale e il Nucleo di Valutazione, alla graduazione delle funzioni e delle responsabilità dei singoli incarichi ai fini del trattamento economico accessorio.

Art. 35
Forme di gestione

6.         La gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica è effettuata nelle forme e con i limiti stabiliti dalle leggi di settore e nel rispetto della normativa dell’Unione Europea.

7.         Agli organi di enti, aziende, istituzioni e società costituiti o partecipati dal Comune si applicano le disposizioni concernenti le pari opportunità di accesso tra uomo e donna.

Art. 37
Azienda speciale

3.         Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione la cui composizione numerica è stabilita dallo Statuto Aziendale sono nominati dal Sindaco. Fatte salve le inconferibilità e le incompatibilità previste dalla legge, non possono in ogni caso essere nominati alle cariche predette coloro che rivestono nel Comune le cariche di Consigliere, Assessore Comunale e di Revisore dei conti (art. 6 c. 3 T.U. 267/2000 come modificato art. 1 comma 1 legge 215/2012). Non possono altresì coprire le cariche suddette: il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

Art. 43
Società di capitali

1.         Per le attività di produzione di beni e servizi di interesse generale strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali, il Comune può promuovere o partecipare alla costituzione di società di capitali con l’intervento di altri soggetti pubblici o privati, nel rispetto della normativa specifica di settore.

Art. 45
Principi e criteri

1.         L’Amministrazione comunale sviluppa un sistema di controlli interni, individuando strumenti e metodologie adeguati a:

a)         garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
b)        verificare, attraverso il controllo di gestione, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
c)         valutare le prestazioni del personale;
d)        valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti.

2.         Apposito regolamento determina i profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo.

Art. 46
Organo di revisione del conto

1.         Il Consiglio Comunale nomina l’organo di revisione del conto in conformità alla normativa vigente. (Tit.VII del D.Leg.vo 267/2000 s.m.i.). Il Revisore dei Conti rimane in carica tre anni e può essere rieletto per una sola volta.

2.         La nomina, la revoca, le incompatibilità e il funzionamento sono disciplinate dalla legge.

Art. 47
Controllo della gestione

1.         L'Amministrazione Comunale attiva, nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, un sistema di controlli interni previsti dall’ordinamento adeguati a:

a)         garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
b)        verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
c)         valutare le prestazioni del personale;
d)        valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti.

2.         Apposito regolamento determina i profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo.

3.         Il Comune si dota, in forma singola o associata di un organismo indipendente di valutazione della performance.

Art. 51
Consorzi

1.         Il Consiglio Comunale, per la gestione associata di uno o più servizi, di interesse comune può deliberare la costituzione o la partecipazione ad un consorzio con altri enti pubblici, approvando, a maggioranza assoluta dei suoi componenti:

a)         la convenzione che stabilisce i fini e la durata del consorzio, le nomine e le competenze degli organi consortili, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall’assemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
b)        lo statuto del consorzio che, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l’organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

2.         Il consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

3.         Sono organi del consorzio:

a)         l’assemblea composta dai rappresentanti legali degli enti associati o da un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto;
b)        il consiglio di amministrazione, eletto dall’assemblea. La composizione del consiglio di amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezioni e di revoca sono stabilite dallo statuto;
c)         il presidente, eletto dall’assemblea con le modalità stabilite dallo statuto. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intende gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso la forma consortile.

4.         Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.

Art. 53
Accordi di programma

1.         Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione l’azione integrata e coordinata del comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il sindaco, sussistendo la competenza primaria o prevalente del comune sull’opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2.         Il sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l’accordo di programma.

3.         Il sindaco, previa definizione dei contenuti fondamentali da parte del consiglio comunale, con proprio atto formale, approva e stipula l’accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione.

4.         Qualora l’accordo determini variazione degli strumenti urbanistici del comune, l’adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.

5.         Nel caso che l’accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, degli interventi e dei programmi, ove sussista un interesse del comune a partecipare alla loro realizzazione, il sindaco partecipa all’accordo in relazione alle competenze e all’interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, agli interventi ed ai programmi da realizzare, ed interviene nella stipulazione previa definizione dei contenuti fondamentali da parte del consiglio comunale.

6.         Per l’attuazione degli accordi suddetti, si applicano le disposizioni stabilite dalla legge.

Art. 68
Diritti di informazione

6.         Presso apposito ufficio comunale, oltre che nell’apposita sezione del sito istituzionale, debbono essere tenuti a disposizione dei cittadini lo statuto e i regolamenti comunali.

Art. 70
Regolamenti

6.         I regolamenti entrano in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione. I regolamenti una volta in vigore devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 72
Ordinanze

3.         Le ordinanze di cui al comma 1, devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio “on-line”. Durante tale periodo devono, altresì, essere sottoposte a forme di pubblicità, che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

Art. 73
Norme transitorie e finali

1.         Il presente Statuto e le eventuali successive modifiche entrano in vigore dopo trenta giorni dalla pubblicazione all’albo Pretorio, successiva alla esecutività della delibera di approvazione.

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