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Bur n. 6 del 22 gennaio 2016


Materia: Statuti

UNIONE DEI COMUNI "ADIGE GUA'", COLOGNA VENETA (VERONA)

Statuto dell'Unione dei Comuni Adige Guà

Statuto dell'Unione dei comuni Adige Guà modificato dal d.c.u. n. 13 del 27/11/2012.

STATUTO DELL’UNIONE DEI COMUNI ADIGE GUA’

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente Statuto disciplina, ai sensi di legge e dell’atto costitutivo, le norme fondamentali relative all’organizzazione e al funzionamento dell’Ente Locale autonomo “UNIONE DEI COMUNI”, composto dai Comuni fondatori di Cologna Veneta, Pressana, Roveredo di Guà, Veronella e Zimella e denominato “ADIGE-GUA’”, che può essere esteso ad altri Comuni contermini che condividano le finalità e gli obiettivi, con le modalità previste dallo Statuto stesso.

ART. 2 FINALITA’ DELL’UNIONE

1. L’Unione persegue l’autogoverno e promuove lo sviluppo delle Comunità locali che la costituiscono.

2. L’Unione costituisce, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l’ambito territoriale ottimale per lo svolgimento di funzioni e servizi comunali in forma associata, sia quelli di cui al presente Statuto, che quelli conferiti con leggi dello Stato o della Regione.

3. E’ compito dell’Unione promuovere la progressiva integrazione dell’azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi anche mediante il trasferimento di ulteriori funzioni e servizi comunali.

ART. 3 OBIETTIVI PROGRAMMATICI

1. Nel rispetto delle prerogative e competenze dei singoli Comuni, l’Unione persegue i seguenti obiettivi:

− Promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio dei Comuni tutelando l’assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell’ambiente e della salute dei cittadini e valorizzando, inoltre, il patrimonio storico ed artistico e le tradizioni culturali;

− Assumere e gestire i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza;

− Favorire la qualità della vita per un completo sviluppo della persona;

− Armonizzare l’esercizio delle funzioni e dei servizi con le esigenze generali, assicurando un uso equo delle risorse;

ART. 4 PRINCIPI E CRITERI GENERALI DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

1. L’azione amministrativa dell’Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all’allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza ed al contenimento dei costi.

2. In particolare l’Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli altri Enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i Comuni partecipanti e con altri Enti pubblici al principio della leale collaborazione; organizza l’apparato gestionale-amministrativo secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione; promuove la semplificazione dell’attività amministrativa.

ART. 5 ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

1. L’Unione, ai sensi dell’art. 8, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, assicura ai cittadini il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, secondo i principi e nelle forme stabilite dall’ordinamento e garantisce l’accesso alla informazione e agli atti dell’Unione.

2. L’Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutte le attività di prestazione da essa direttamente od indirettamente assunte, lo strumento della carta dei servizi quale prioritario parametro offerto alla collettività per valutarne l’effettiva qualità.

ART. 6 SEDE, STEMMA E GONFALONE

1. La sede dell’Unione è situata a Cologna Veneta.

2. Le riunioni degli organi si tengono di norma presso la sede dell’Unione, con la possibilità di riunirsi presso le sedi dei Comuni aderenti. Gli uffici sono situati presso la sede dell’Unione o sono dislocati in modo diverso, purché nell’ambito del territorio dei Comuni.

3. L’Unione è dotata di un proprio stemma e di un proprio gonfalone, la cui riproduzione ed uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

ART. 7 DURATA

1. L’Unione è costituita a tempo indeterminato.

2. Ogni Comune partecipante può recedere unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, tenuto conto del successivo comma 4.

3. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.

4. In caso di recesso il consiglio dell’Unione è convocato e deciderà a maggioranza dei consiglieri assegnati.

Nei confronti dell’ente che recede, il recesso non produce effetto per i rapporti obbligatori verso terzi già assunti o in corso.

Il Comune che intende recedere deve definire con l’Unione, in via preliminare i rapporti di natura patrimoniale, gestionale e del personale eventualmente conferito.

Il Consiglio dell’Unione, entro 12 mesi, determinerà i criteri in relazione al precedente comma con apposito articolo nel regolamento.

5. Lo scioglimento dell’Unione è disposto con identica deliberazione consiliare adottata da tutti i Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. In tale contesto, i Comuni provvedono alla definizione dei rapporti facenti capo all’Ente soppresso.

6. Nell’assumere rapporti, obbligatori verso terzi, gli organi dell’Unione hanno cura di disporre espressamente in merito all’evenienza del recesso di uno o più dei Comuni che la costituiscono o di scioglimento della gestione associata.

7. I termini di cui ai commi 3 e 4 debbono in ogni caso consentire la possibilità della iscrizione a bilancio, dei singoli Comuni, degli stanziamenti relativi alle funzioni e/o servizi riassunti nonché consentire la possibilità e il rispetto dei termini di legge per l’adozione delle deliberazioni delle tariffe ed aliquote d’imposta e comunque di quanto previsto dagli artt. 170 e 172 del D. Lgs. 267/2000.

8. Le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente articolo saranno decise da una commissione arbitrale composta dal Presidente dell’Unione, dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo nominato dal Presidente della Provincia.

ART. 8 ADESIONE NUOVI COMUNI

1. Nuovi comuni possono richiedere di aderire all’Unione dei Comuni Adige Guà. L’adesione è deliberata dal consiglio comunale con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie. L’adesione è subordinata al parere favorevole di tutti i comuni aderenti, da prestare con atti deliberativi dei rispettivi consigli, approvati con le maggioranze di cui sopra.

2. L’adesione ha effetto a decorrere dal successivo esercizio finanziario.

3. La giunta dell’Unione dei Comuni Adige Guà, in caso di nuova adesione, stabilisce preventivamente la quota relativa alle spese generali, patrimoniali e delle passività relative a spese per avviamento delle funzioni e/o servizi trasferiti all’Unione a carico del Comune aderente.

TITOLO II - FUNZIONI DELL’UNIONE

ART. 9 FUNZIONI DELL’UNIONE

1. I Comuni aderenti possono conferire all’Unione l’esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali e attività istituzionali in genere.

2. L’elenco delle funzioni e/o servizi già conferiti all’Unione è indicato nell’allegato B) della deliberazione di approvazione dello Statuto, del quale non costituisce parte integrante e sostanziale. In tale allegato sono individuate le funzioni e i servizi già trasferiti da parte di tutti gli enti dell’Unione.

3. Nuovi conferimenti di funzioni e/o servizi e/o attività istituzionali possono essere successivamente deliberati dai Consigli comunali interessati.

ART. 10 MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI GESTIONE DI FUNZIONI E SERVIZI

1. Il conferimento di nuove funzioni e/o di nuovi servizi di cui all’art. 9 comma 3 del presente Statuto viene effettuato, previo accordo, dei Comuni interessati, fermo restando l’indirizzo della ricerca di un’adesione unitaria da parte degli enti aderenti all’Unione.

2. Il conferimento di cui al precedente comma, si perfeziona con l’approvazione, a maggioranza semplice, da parte dei Consigli comunali dei Comuni interessati e subito dopo del Consiglio dell’Unione, di una convenzione, da sottoscrivere formalmente, che deve in ogni caso prevedere:

- Il contenuto della funzione o del servizio conferito

- I criteri relativi ai rapporti finanziari tra gli enti

- Gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali

- La periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni

- L’eventuale durata, nel caso in cui la durata medesima non coincida con quella dell’Unione

- Le modalità di recesso

Contestualmente all’approvazione dello schema di convenzione, il Consiglio dell’Unione effettua una verifica in merito alle modalità e condizioni del conferimento, al fine di valutare l’accettazione o meno del conferimento stesso. La mancata accettazione dovrà essere adeguatamente motivata.

3. L’individuazione delle competenze oggetto di conferimento è operata in base al principio della ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, tale da evitare di lasciare in capo al Comune competenze amministrative residuali.

4. L’Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti conferiti all’atto dell’approvazione della delibera con la quale si perfeziona tale conferimento.

5. La revoca all’Unione di funzioni e compiti già conferiti, è deliberata dai Consigli comunali interessati a maggioranza assoluta, entro il mese di giugno di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo; con lo stesso atto i Comuni provvedono a regolare gli eventuali profili accessori.

6. Le funzioni e servizi conferiti sono gestiti:

- in economia, con impiego di personale proprio o comandato dai Comuni;

- mediante affidamento a terzi con procedure di evidenza pubblica, in base a procedure rispettose delle normative sui contratti e sugli appalti;

- con le altre forme di gestione previste dalla normativa compatibile od applicabile agli enti locali;

- mediante affidamento diretto ad un Comune dell’Unione, con apposita convenzione.

7. L’Unione può stipulare convenzioni, ai sensi del Testo Unico degli enti locali, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli conferiti. In tali casi i corrispettivi devono essere quantificati tenendo conto di una congrua remunerazione dei costi diretti, indiretti e generali.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

CAPO I – ORGANI DELL’UNIONE

ART. 11 ORGANI

1. Sono organi dell’Unione: il Consiglio, la Giunta ed il Presidente.

ART. 12 CONSIGLIO DELL’UNIONE - NOMINA

1. Il Consiglio dell’Unione è composto dai Sindaci e da due rappresentanti per ciascuno dei Comuni che ne fanno parte, uno dei quali in rappresentanza delle minoranze consiliari, eletti a scrutinio segreto con voto disgiunto dai rispettivi consigli comunali.

2. I Consigli comunali provvedono entro quarantacinque giorni dalla seduta di insediamento all’elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell’Unione.

3. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale o di gestione commissariale di un Comune, i rappresentanti del Comune cessano dalla carica e vengono sostituiti da parte del commissario fino a nuova nomina del Consiglio comunale.

ART. 13 - NOMINA DEL PRESIDENTE, DEL VICEPRESIDENTE E DEGLI ASSESSORI

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio dell’Unione nel suo interno, scelto tra i Sindaci dei Comuni aderenti.

2. Il Presidente, sentite le singole Amministrazioni dei Comuni aderenti all’Unione, nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice-Presidente e, nella prima seduta successiva alla sua elezione, ne dà comunicazione al Consiglio unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo dell’Ente.

3. La Giunta dell’Unione è composta dal Presidente, che rappresenta il proprio Comune, e da un Assessore in rappresentanza di ognuno degli altri Comuni aderenti, scelto tra i Sindaci o gli Assessori comunali.

4. Il Presidente e la Giunta dell’Unione durano in carica tre anni dall’elezione e, comunque, decadono quando vi sia il rinnovo della maggioranza dei consiglieri che compongono il Consiglio dell’Unione. Nel caso predetto, come in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza anche a seguito della cessazione dalla carica di Sindaco o decesso, il Consiglio dell’Unione entro 30 giorni si riunisce per la nomina del nuovo Presidente.

5. L’elezione del Presidente avviene con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

6. Fino all’elezione del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

7. Nell’elezione del Presidente si applica il principio dell’alternanza tra tutti i sindaci dei Comuni dell’Unione, sentita la disponibilità del singolo sindaco ad assumere l’incarico.

8. Chi ha ricoperto per un solo mandato la carica del Presidente non è allo scadere del primo mandato immediatamente rieleggibile alla medesima carica. E’ consentito un secondo mandato consecutivo se il primo ha avuto una durata inferiore a diciotto mesi.

9. Gli Assessori dell’Unione che non fanno parte del Consiglio dell’Unione possono partecipare alle sedute dello stesso senza diritto al voto.

CAPO II – COMPETENZE DEGLI ORGANI

ART. 14 COMPETENZE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio determina l’indirizzo politico-amministrativo dell’Unione e ne controlla l’attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio comunale e non incompatibili con il presente Statuto.

2. Il programma amministrativo recante gli indirizzi generali di governo dell’Ente, presentato dal Presidente ed approvato dal Consiglio, costituisce il principale atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull’azione politico-amministrativa dell’Ente.

3. Il Presidente e la Giunta forniscono almeno una volta all’anno al Consiglio rapporti globali e per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di apprezzare, anche sotto il profilo temporale, l’andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti nel documento di cui al precedente comma.

4. Il Consiglio disciplina, con propri regolamenti adottati su proposta della Giunta, l’organizzazione dell’Ente, lo svolgimento delle funzioni ad esso affidate ed i rapporti, anche finanziari, tra questo e Comuni associati.

5. Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell’Unione presso enti, aziende, istituzioni, società, nelle quali l’Unione subentra ai Comuni. Il Consiglio nomina i propri rappresentanti presso enti, aziende, istituzioni, società ad esso

espressamente riservata dalla legge. I rappresentanti in carica cessano con la nomina di quelli di competenza dell’Unione.

6. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell’Unione.

7. Il Consiglio può istituire le commissioni consiliari sulle materie di competenza dell’Unione.

ART. 15 COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La Giunta collabora con il Presidente nell’amministrazione dell’Unione.

2. Il Presidente affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.

3. La Giunta adotta gli atti che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente ovvero dei dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione.

ART. 16 IL PRESIDENTE

1. Il Presidente svolge le funzioni attribuite dalla legge al Sindaco in quanto compatibili con il presente Statuto. In particolare, il Presidente sovrintende all’espletamento delle funzioni attribuite all’Unione ed assicura l’unità di indirizzo politico-amministrativo dell’Ente, promovendo e coordinando l’attività degli Assessori.

2. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio dell’Unione, il Presidente della stessa, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell’Unione presso enti, aziende, istituzioni e società.

3. Il Presidente dell’Unione ricopre anche le funzioni di Presidente del Consiglio dell’Unione.

ART. 17 IL VICEPRESIDENTE

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell’esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.

2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vicepresidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dall’Assessore più anziano di età.

ART. 18 DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri rappresentano l’intera comunità dell’Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure stabilite dal Regolamento interno del Consiglio.

ART. 19 DECADENZA, DIMISSIONI E REVOCA DEI CONSIGLIERI

1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. La decadenza si perfeziona con la presa d’atto da parte del Consiglio della suddetta condizione risolutrice.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell’Unione, devono essere assunte immediatamente al Protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

3. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal Regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere appena divenute efficaci.

4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio comunale cui il Consigliere decaduto o dimesso appartenne, provvede quanto prima ad eleggere al proprio interno un nuovo Consigliere dell’Unione, mantenendo l’originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell’Unione.

5. In via generale ogni consigliere dell’Unione, cessando per qualsiasi motivo dalla carico di consigliere comunale decade anche dalla carica presso l’Unione ed è sostituito da un nuovo consigliere secondo le modalità previste dal presente Statuto.

6. La revoca dalla carica di consigliere dell’Unione, deliberata dal relativo Consiglio comunale, diviene efficace dal momento dell’assunzione al protocollo generale dell’Ente della comunicazione del provvedimento consiliare e non necessita di presa d’atto.

ART. 20 DIMISSIONI E REVOCA DALLA CARICA DI ASSESSORE

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore vanno presentate al Presidente dell’Unione; esse sono irrevocabili ed hanno effetto dal momento della loro acquisizione al Protocollo dell’Unione.

2. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Assessore nel Comune di provenienza determina la cessazione dall’ufficio di Assessore nella Giunta dell’Unione.

3. Il Presidente provvede alla sostituzione degli Assessori dimissionari o cessati dall’ufficio per altra causa, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

ART. 21 SFIDUCIA, DIMISSIONI E CESSAZIONE DALLA CARICA DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

2. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell’Unione, devono essere assunte immediatamente al Protocollo dell’Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

3. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell’Unione.

4. Ogni causa di cessazione dalla carica di Presidente dell’Unione determina la cessazione della Giunta.

5. Nei casi previsti dai commi precedenti, gli organi di governo dell’Unione rimangono in carica per l’ordinaria amministrazione fino al loro rinnovo.

ART. 22 NORMA DI RINVIO

1. Si applicano agli Organi dell’Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico proprie dei Comuni.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 23 PRINCIPI

1. Gli Organi dell’Unione individuano gli obiettivi prioritari e stabiliscono le modalità per la valutazione della qualità dei risultati in relazione agli obiettivi definiti e all’efficienza nell’uso delle risorse.

2. L’azione amministrativa deve tendere all’avanzamento progressivo dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all’estensione dell’area e dell’ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell’Unione.

3. A tal fine l’Unione assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio apparato burocratico curando altresì la progressiva informatizzazione della propria attività, secondo metodi che ne consentano l’accesso anche tramite terminali posti presso gli uffici dei Comuni od altri luoghi idonei.

4. Per la semplificazione e la qualità dell’azione amministrativa, si provvede di norma mediante conferenze di servizi e il confronto con i lavoratori dipendenti e le loro organizzazioni sindacali. I responsabili di settore avanzano proposte operative sulla metodologia di lavoro, sullo sviluppo delle dotazioni tecnologiche e sul processo di costante razionalizzazione delle unità operative delle procedure anche in base alle conoscenze ed alle valutazioni acquisite grazie agli esiti del controllo economico di gestione.

5. Nello spirito di una concreta collaborazione fra Enti l’Unione:

− Ricerca con le Amministrazioni Comunali ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica;

− Indirizza e coordina l’adozione di ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, modi e strumenti in esecuzione dell’attività amministrativa fra loro conformi tra il loro proprio apparato e quello dei Comuni.

ART. 24 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. L’Unione dispone di uffici propri e/o si avvale di quelli propri dei Comuni partecipanti.

2. L’organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa e di economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli Organi istituzionali.

3. L’Unione disciplina, con apposito regolamento approvato dalla Giunta nel rispetto dei principi generali stabiliti dal Consiglio e con riferimento alla normativa relativa propria degli Enti Locali, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità al fine di assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa nonché la realizzazione degli obiettivi programmati.

4. La Giunta può richiedere ai Comuni la disponibilità di mezzi e/o di personale a tempo pieno o parziale e dei dati del controllo della gestione.

5. La gestione di particolari compiti è subordinata ad apposita convenzione stipulata nel rispetto del C.C.N.L. di categoria.

ART. 25 DIREZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE

1. La direzione dell’organizzazione dell’Unione viene attuata dal Segretario dell’Unione stessa.

2. Il Segretario provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli Organi di governo dell’Unione, secondo le direttive impartite dal Presidente, e sovrintende alla gestione, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

3. Il Segretario opera secondo i criteri stabiliti dal regolamento relativo all’organizzazione degli uffici e dei servizi di cui all’articolo precedente e risponde direttamente dei risultati conseguiti.

4. Al Segretario compete altresì la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalla lettera a) – comma 2 – art. 197 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la predisposizione del piano esecutivo di gestione previsto dal predetto decreto.

ART. 26 SEGRETARIO

1. Il Segretario dell’Unione è nominato dal Presidente dell'Unione, scelto fra i Segretari Comunali iscritti presso l’apposito Albo.

2. Il Presidente, su proposta e parere del Segretario, può nominare un Vice Segretario individuandolo tra i Responsabili di Settore in possesso dei titoli previsti per l’accesso alla funzione di Segretario Comunale. Ove non venga nominato, la sostituzione in caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario è disposta mediante la temporanea attribuzione delle funzioni di Vice Segretario ad un Responsabile di Settore nel rispetto di quanto previsto dal presente comma, ovvero, mediante supplenza a scavalco di preferenza di un Segretario titolare di un Comune dell’Unione.

3. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti e sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi, coordinandone l’attività.

4. Il Segretario inoltre:

− partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

− può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private e atti bilaterali nell’interesse dell’Ente;

− esercita ogni altra funzione attribuitagli dai Regolamenti e conferitegli dal Presidente dell’Unione.

ART. 27 PRINCIPI IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. L’Unione gestisce i servizi pubblici locali di cui abbia titolarità nelle forme previste dalla legge,

2. L’Unione non può smettere l’esercizio di un servizio pubblico locale di cui abbia ricevuto la titolarità dai Comuni senza il loro preventivo consenso.

3. In caso di recesso o scioglimento dell’Unione, si applicano le disposizioni di cui all’art. 7 del presente Statuto.

TITOLO V FINANZA E CONTABILITA’

ART. 28 FINANZE DELL’UNIONE – SERVIZIO FINANZIARIO - COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI

1. L’Unione ha autonomia finanziaria, nell’ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. L’Unione ha autonomia impositiva e le competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.

3. Il Presidente dell’Unione cura di presentare richiesta per l’accesso ai contributi statali e regionali disposti a favore delle forme associative.

4. Le risorse proprie attengono alle tasse, tariffe e contributi sui servizi e funzioni affidati.

5. Le spese generali dell’Unione vengono ripartite tra tutti i Comuni aderenti, secondo un principio proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.

6. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte di tutti i Comuni, le spese vengono ripartite secondo le modalità fissate nelle relative convenzioni, anche in ragione della natura e del bacini di utenza di ciascun servizio; i relativi introiti e spese confluiscono nel bilancio dell’Unione e contribuiscono a determinare il risultato della gestione.

7. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte della non integralità dei Comuni, per ciascun servizio o funzione trasferita viene predisposto un apposito centro di costo, nell’ambito del bilancio dell’Unione, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione, allo scopo di potere rilevare la gestione contabile del servizio. In questo caso il risultato della gestione, sia per l’impiego dell’avanzo che per il ripiano del disavanzo, coinvolgerà esclusivamente i Comuni che hanno stipulato la convenzione. Le spese vengono ripartite tra i Comuni che hanno trasferito la

funzione/servizio, in base ai criteri previsti dalle rispettive convenzioni, in ragione anche della natura e del bacini di utenza di ciascun servizio.

ART. 29 BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1. L’Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina se necessario ed opportuno al fine assicurare la reciproca omogeneità funzionale, il bilancio di previsione per l’anno successivo. A tal fine i Comuni provvedono a deliberare i propri bilanci prima dell’approvazione del bilancio dell’Unione.

2. L’attività economico-finanziaria dell’Unione è disciplinata secondo le norme di contabilità proprie degli Enti Locali.

3. Le modalità organizzative per lo svolgimento dell’attività economico-finanziaria sono disciplinate da un apposito regolamento di contabilità.

4. L’Unione dovrà comunicare l’importo di eventuali compartecipazioni finanziarie dei Comuni aderenti entro il mese di ottobre dell’anno precedente all’approvazione del bilancio di previsione.

ART. 30 CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE

1. Il Regolamento di Contabilità deve prevedere metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l’uso ottimale del patrimonio e delle risorse personali, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

ART. 31 REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

1. La revisione economico-finanziaria è affidata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 234, comma 3, del D. Lgs. N. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni ad un solo revisore economico-finanziario, eletto dal Consiglio dell’Unione a maggioranza assoluta dei membri.

2. Il Regolamento di Contabilità disciplina l’organizzazione ed il funzionamento del servizio.

ART. 32 SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il servizio di tesoreria dell’ente è svolto, ai sensi di legge, da un Istituto Bancario.

TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 33 CAPACITA’ NORMATIVA DELL’UNIONE

1. L’Unione possiede, limitatamente all’oggetto delle proprie attribuzioni, le medesime capacità previste dalla legge per i Comuni.

2. Il trasferimento di attribuzioni o compiti all’Unione determina, ove possibile e fatti salvi i diritti di terzi, la contestuale inefficacia delle relative disposizioni comunali.

ART. 34 NORMA TRANSITORIA E FINALE

1. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, ogni comune aderente che è rappresentato nel Consiglio dell’Unione da un numero di consiglieri superiore o diverso da quello previsto dall’art. 12 del presente Statuto, deve provvedere ad una nuova elezione dei propri rappresentanti presso il Consiglio dell’Unione nei limiti numerici previsti dall’art. 12. Allo scadere del termine di cui al primo comma i consiglieri in carica decadono immediatamente.

ART. 35 MODIFICAZIONI AL PRESENTE STATUTO

1. Le modificazioni del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio dell’Unione a maggioranza qualificata del Consiglio stesso.

2. Le proposte di modifica sono preventivamente inviate ai Consigli dei Comuni facenti parte dell’Unione, i quali deliberano al riguardo, con eventuali emendamenti, di norma entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte; in caso di inerzia o di voto contrario da parte di uno o più Consigli Comunali, il Consiglio dell’Unione può approvare le modifiche al presente Statuto con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio.

3. Il Consiglio dell’Unione, sulla base di una relazione del Presidente, valuta, in apposita seduta, lo stato di attuazione delle presenti norme, la loro adeguatezza in rapporto all’evoluzione delle esigenze dell’Unione e della Comunità, la dinamica del quadro legislativo di riferimento nonché le eventuali proposte di variazione dei singoli Comuni aderenti.

4. Copia degli atti di modifica del presente Statuto sono tempestivamente trasmessi, a cura del Presidente, ai competenti Uffici Regionali e Provinciali.

ART. 36 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto abroga il precedente adottato con delibera del Consiglio dell’Unione n. 3 del 28.02.2002 ed entra in vigore all’avvenuta affissione del relativo testo, per trenta giorni consecutivi, all’Albo pretorio dell’Ente.

2. Lo Statuto sarà inviato per la relativa pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. Tale adempimento non costituisce obbligo imperativo e necessario ai fini dell’entrata in vigore dello stesso.

3. Lo Statuto sarà quindi trasmesso al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

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