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Materia: Statuti
COMUNE DI TRICHIANA (BELLUNO)
Statuto Comunale di Trichiana Delibera Consiglio comunale n. 40 del 30 settembre 2013.
Statuto comunale. Entrato in vigore il 1 novembre 2013.
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Elementi costitutivi e principi fondamentali
Il Comune di Trichiana, d'ora innanzi denominato semplicemente Comune, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è espressione della comunità locale che rappresenta in qualità di ente esponenziale degli interessi della collettività che amministra. Esso è un ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione della Repubblica Italiana.
Il Comune cura gli interessi e promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico della propria comunità.
Art. 2 - Il Capoluogo e le Frazioni
Il Capoluogo del Comune è Trichiana.
Il Comune riconosce le seguenti Frazioni: Campedei, Carfagnoi, Casteldardo, Cavassico Inferiore, Cavassico Superiore, Confos, Frontin, Morgan, Pialdier, Pranolz, S. Antonio Tortal.
Il territorio del Comune comprende, inoltre, i seguenti toponimi particolarmente rilevanti:Nate, Niccia, Saccon e San Felice.
L’ambito territoriale è determinato con provvedimento del Consiglio.
L’istituzione di nuove frazioni, il loro eventuale accorpamento e il cambio di denominazione sono disposti dal Consiglio previa consultazione dei frazionisti interessati.
Al Capoluogo e alle Frazioni, singole o anche associate, organizzate in consigli o comitati con propri regolamenti, adottati dall’assemblea degli elettori e approvati dal Consiglio Comunale, sono assicurate funzioni propositive e di collaborazione, anche mediante delega, per quanto di specifico interesse, nel presidio del territorio, nelle attività sociali, culturali, turistiche e ricreative.
Art. 3 - Le Finalità
Il Comune, istituzione autonoma entro l’unità della Repubblica:
Gli organi elettivi del Comune si adoperano al fine di intraprendere ogni azione positiva al fine di raggiungere gli scopi di cui all'art.1 della Legge 10.04.1991 n. 125.
Art. 4 - Principi di organizzazione
Il Comune assicura i servizi non autoritativi di sua competenza ricorrendo, in via preferenziale, a forme di cooperazione e collaborazione tra Enti, all’esternalizzazione, alla privatizzazione e alla liberalizzazione, nonché alla collaborazione con le associazioni locali e del volontariato, secondo criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza.
Il Comune riconosce il principio della separazione delle funzioni di governo da quelle della gestione e vi adegua la propria organizzazione strumentale, demandandole tutte le attività e gli atti gestionali e la relativa responsabilità. Resta comunque salva la possibilità di applicazione di eventuali deroghe a tale principio nei casi consentiti dalla Legge.
Art. 5 - Solidarietà sociale
In attuazione del principio della valorizzazione della persona umana, il Comune manifesta la solidarietà della Comunità nei confronti dei propri cittadini che, per disabilità, anzianità o altri impedimenti involontari, non sono in grado di assicurare a se stessi e alle proprie famiglie un livello di vita consono alla civiltà della Comunità stessa, nonché nei confronti di altre comunità nel caso di emergenze eccezionali e nei limiti delle proprie possibilità.
Il Comune disciplina, con azione coordinata con Stato e Regioni, nei limiti delle proprie possibilità e in base a regolamento, gli interventi necessari alla tutela e alla piena integrazione sociale di tali cittadini.
Gli interventi, che comportano oneri per il bilancio comunale, sono disposti in base a norme regolamentari.
Art. 6 - Autonomia impositiva e finanziaria
I cittadini concorrono al finanziamento delle spese generali dell’Amministrazione Comunale in ragione della loro capacità contributiva e sono tenuti a coprire, totalmente o parzialmente, secondo quanto deliberato dagli organi competenti dell’ente, i costi per i servizi obbligatori e a domanda in ragione della fruizione diretta.
Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per l'erogazione dei servizi di propria competenza, il Comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi, e comunque tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti stessi.
I regolamenti individuano le situazioni di tutela, di agevolazione, di esenzione totale o parziale e le fonti di compensazione, nonché i casi di sospensione dei servizi a domanda per mancata contribuzione.
La repressione dell’evasione va improntata a criteri e forme di collaborazione con i contribuenti.
Art. 7 - Programmazione, pianificazione e forme di cooperazione
Il Comune, per realizzare le proprie finalità, adotta nell’azione di governo il metodo e gli strumenti della programmazione per obiettivi, della verifica della loro attuazione e della pubblicità dei risultati.
I rapporti con la Provincia, con la Regione e con gli altri enti pubblici sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
Art. 8 - L’attività amministrativa
L’attività amministrativa persegue i fini stabiliti dagli organi di governo comunale nell’ambito della legge e in attuazione dello Statuto e dei regolamenti ed è retta dai principi della partecipazione, dell’imparzialità, della proporzionalità, dell’efficienza, dell’efficacia, dell’economicità e della pubblicità.
La semplificazione dei procedimenti costituisce obiettivo primario degli organi di governo e dell’organizzazione e i risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal Consiglio Comunale.
Art. 9 - Sede
La sede del Comune è ubicata a Trichiana capoluogo.
Gli organi di governo collegiali possono essere convocati anche in sedi diverse in base ai rispettivi regolamenti.
La dislocazione degli uffici e dei servizi è stabilita dal Sindaco, avuto riguardo alle esigenze dei cittadini.
Art. 10 - Stemma e gonfalone
Con decreto del Re Vittorio Emanuele III in data 12 aprile 1939 è stata riconosciuta al Comune di Trichiana in Provincia di Belluno la facoltà di usare uno stemma ed un gonfalone comunale di cui si allega la riproduzione grafica come di seguito descritti:
Stemma: Troncato nel primo l’azzurro al castello di pietra al naturale, merlato di quattro pezzi, aperto e finestrato di nero; al secondo di verde al ponte di pietra di tre archi fondato su un fiume scorrente in sbarra, il tutto al naturale. Ornamenti esteriori da Comune.
Gonfalone: Drappo di colore azzurro riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dello stemma sopra descritto con l’iscrizione centrata, in argento: “Comune di Trichiana”. Le parti di metallo ed i nastri saranno argentati. L’asta verticale sarà ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d’argento.
Il predetto Decreto è stato registrato alla Corte dei Conti e trascritto nei registri della Consulta Araldica e dell’Archivio di Stato in Roma, in data 22 maggio 1946.
Sul gonfalone ufficiale è affissa la medaglia di bronzo al Valor Militare, concessa con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1987, registrato alla Corte dei Conti il 06 agosto 1987, registro n. 23 Difesa, foglio n. 191.Sono vietati l’uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini diversi da quelli istituzionali, salvo espressa autorizzazione del Sindaco, secondo apposito regolamento.
Art. 11 - Albo comunale
Nel proprio sito informatico istituzionale, il Comune pubblica tutti gli atti, per i quali disposizioni di legge e di regolamento prevedono l’obbligo di pubblicazione, con effetto di pubblicità legale. Tale spazio è denominato Albo Pretorio telematico.
La pubblicazione di atti all’Albo Pretorio telematico è finalizzata a fornire presunzione di conoscenza legale degli stessi, a qualunque effetto giuridico specifico essa assolva (pubblicità, notizia, dichiarativa, costitutiva, integrativa dell’efficacia, ecc.).
La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura.
Art. 12 - I regolamenti
Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione, dei principi generali di organizzazione pubblica e delle norma del presente Statuto, ha potestà regolamentare per la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite. I regolamenti, le cui disposizioni incidono su posizioni giuridiche soggettive, possono essere sottoposti a forme di consultazione popolare.
Le norme regolamentari che riguardano le attività dei cittadini o i loro rapporti con l’Amministrazione Comunale devono tenere conto dei vincoli che impongono e degli effetti che provocano, anche in termini di costi, in relazione ai benefici generali che ne conseguono, devono evitare inutili imposizioni formali ed essere comprensibili ed essenziali.
I procedimenti sanzionatori e l’ammontare delle sanzioni sono fissati da apposito regolamento o in apposite norme dei singoli regolamenti nei limiti e secondo i principi della legge.
TITOLO II - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
CAPO I - LA PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 13 - Organizzazione volontaria delle Frazioni
Al Capoluogo e alle frazioni singole, o anche associate, organizzate in consigli o comitati con propri regolamenti, adottati dall’assemblea degli elettori e approvati dal Consiglio Comunale, sono assicurate funzioni propositive e di collaborazione, per quanto di specifico interesse, in particolare nella gestione di edifici e impianti comunali, nel presidio del territorio, nelle attività sociali, culturali, turistiche e ricreative.
Art. 14 - Valorizzazione delle forme associative
Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.
A tal fine il Comune:
Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune e all'iscrizione, previa apposita domanda, nell'Albo delle Associazioni, nonché a esercitare attività di collaborazione con il Comune, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà di iscrizione all'associazione e assicurare la rappresentatività e l'elettività delle cariche, la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci.
L'Albo delle Associazioni è annualmente aggiornato con le modalità stabilite dal Regolamento per la Valorizzazione delle Associazioni.
CAPO II – IL REFERENDUM
Art. 15 - Consultazioni dei cittadini (referendum)
Con apposito regolamento, il Consiglio Comunale individua e struttura forme di consultazione dei cittadini residenti e di sondaggio, ricorrendo anche alla tecnologia telematica.
Le consultazioni sono disposte dal Sindaco per decisione propria o del Consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza qualificata dei consiglieri assegnati, o su richiesta sottoscritta da almeno il 10% degli elettori residenti al primo gennaio dell’anno di inizio della raccolta di firme.
Hanno diritto di partecipare al voto consultivo coloro che, al momento della consultazione popolare, risultino residenti nel territorio comunale.
La consultazione può riguardare solo le materie di esclusiva competenza locale, a esclusione:
Il Difensore Civico decide sull'ammissibilità della richiesta referendaria e, se impedito, gli subentra il Segretario Comunale.
Le consultazioni referendarie non possono tenersi più di una volta all'anno.
I referendum non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà dei cittadini aventi diritto di voto. Si intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.
Le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure e i termini per l'indizione della consultazione referendaria, sono disciplinate, secondo i principi dello Statuto, dal regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione popolare.
Art. 16 - Referendum consultivo
Nei referendum consultivi, il Consiglio comunale adotta entro 6 mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione, le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori e secondo quanto disposto dall'apposito regolamento comunale.
Il Consiglio comunale emana, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto, un apposito regolamento attuativo del presente articolo.
Art. 17 - Referendum abrogativo
Nei referendum abrogativi, l'approvazione della proposta referendaria determina l'abrogazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal 180° giorno successivo alla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data il Consiglio Comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione.
Non può essere indetto referendum abrogativo per:
CAPO III – LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
Art. 18 - Partecipazione al governo
Tutti i cittadini elettori del Comune, singoli o associati, hanno diritto a presentare osservazioni, istanze, petizioni, proposte e richieste agli organi di governo, per quanto di rispettiva competenza, e a riceverne risposta.
Le procedure e le modalità di presentazione di questi atti, gli elementi essenziali di cui gli stessi devono essere correlati, compresa l'indicazione dei mezzi di copertura della spesa nei casi in cui ciò si renda necessario, sono disciplinate dal regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione popolare.
Ai soggetti legittimati alla presentazione delle proposte sono forniti i dati in possesso del Comune ed è assicurata la necessaria assistenza da parte degli uffici.
Le proposte di iniziativa popolare e le segnalazioni di eventuali violazioni dello Statuto da parte dell’Amministrazione, nel governo e nella gestione, sono esaminate entro 60 giorni dalla Conferenza dei Capigruppo, o dalla commissione consiliare di ciò incaricata, e, qualora ritenute motivate e pertinenti, sono sottoposte all’esame del Consiglio nella successiva seduta.
Art. 19 - Partecipazione al procedimento amministrativo
Ferme restando le norme di legge in ordine alla partecipazione dei cittadini ai procedimenti che li riguardano o per i quali hanno un interesse tutelabile, i regolamenti di settore prevedono forme di agevole conoscibilità pubblica degli atti conclusivi dei procedimenti.
Gli interessati possono intervenire in corso del procedimento, motivando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni e proposte.
Il Comune darà motivazione del contenuto degli interventi degli interessati negli atti formali idonei per le decisioni dell'Amministrazione.
I cittadini hanno diritto, nelle forme stabilite dal regolamento, di partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi che producano effetti giuridici diretti in loro confronto o ai quali debbono intervenire per legge.
Le norme regolamentari stabiliscono il termine entro il quale, a domanda o d'ufficio, deve essere emesso il provvedimento richiesto o dovuto. In mancanza di termini specifici, previsti dalla legge o dai regolamenti tale termine è da ritenersi di 30 giorni.
Tutti gli atti e provvedimenti che non abbiano contenuto statutario, regolamentare o comunque generale, devono essere motivati, comunicati o notificati in forma idonea a garantirne la piena conoscenza al destinatario e devono altresì indicare il termine entro il quale è possibile proporre ricorso e l'Autorità giudiziaria o amministrativa a cui va presentato.
Art. 20 - Informazione sull’attività della Amministrazione e diritto d’accesso
Al fine di rendere effettiva la conoscenza e il controllo da parte dei cittadini dell’attività amministrativa, quale fondamento della vita democratica del Comune, vengono determinate attraverso un apposito regolamento, approvato dal Consiglio, la tipologia dei dati, delle notizie e dei risultati raggiunti rispetto a quelli previsti o attesi, nonché i costi da portare a conoscenza di tutti i cittadini in modo periodico e le modalità della comunicazione.
Il Comune, nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, informa gli interessati tempestivamente, notificando a essi il sunto essenziale del contenuto delle decisioni adottande.
L'informazione è d'obbligo in materia di piani urbanistici o di fabbricazione, di opere pubbliche, d'uso del sottosuolo, di piani commerciali, in materia d'ambiente e di ogni altra opera di pubblico interesse.
I cittadini portatori di un interesse giuridicamente rilevante, hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi, secondo le modalità previste dal regolamento.
Il regolamento individua le categorie di atti per le quali tale accesso è escluso o limitato in ragione della tutela del diritto alla privacy delle persone o in casi in cui l'accesso è differito a evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell'attività amministrativa.
E’ inoltre favorita per tutti gli utenti di ciascun servizio la conoscenza dei dati organizzativi, economici e finanziari riassuntivi relativi.
Art. 21 - Difensore civico
L’ufficio del Difensore civico è istituito in forma associata con altri enti locali con le modalità previste negli atti regolativi dell’associazione. Il Consiglio comunale elegge il difensore civico, eventualmente proposto dall’ente capofila della gestione associata, a scrutinio segreto con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati.
Il Difensore Civico assolve al ruolo di garante, nei confronti dei cittadini, dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività dell'amministrazione comunale, delle aziende e degli Enti dipendenti, secondo procedure approvate nell'apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale.
Egli esercita altresì il controllo eventuale di legittimità sugli atti deliberativi del Consiglio e della Giunta, nelle forme e modalità previste dalla legge.
Il Difensore Civico opera in condizioni di piena autonomia organizzativa e funzionale, nell'esclusivo interesse dei cittadini, delle associazioni, organismi ed enti titolari di situazioni soggettive giuridicamente rilevanti.
Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dai dirigenti, dai funzionari e dai responsabili degli uffici e dei servizi, copia di tutti gli atti e documenti, nonché ogni notizia, ancorché coperta da segreto, utile per il perseguimento del mandato.
Il Difensore Civico è tenuto al segreto d'ufficio e riveste, nell'esercizio delle attribuzioni la qualifica di pubblico ufficiale.
Riferisce periodicamente al Consiglio Comunale e comunque prima della scadenza del proprio mandato, sull'attività svolta indicando gli interventi effettuati e segnalando le disfunzioni, le omissioni ed i ritardi dell'amministrazione e degli uffici nei confronti dei cittadini. Il Sindaco deve iscrivere la relazione del Difensore Civico all'ordine del giorno dei lavori consiliari entro sessanta giorni dalla data di richiesta.
TITOLO III - GLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE
CAPO I - ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI
Art. 22 - Organi di governo
Sono Organi di governo del Comune il Consiglio, il Sindaco e la Giunta.
Gli Organi di governo, nell'esercizio delle loro funzioni, improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità, efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.
Il Comune, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di pari opportunità tra uomo e donna, assicura ogni possibile azione tendente a garantire la presenza dei componenti di entrambi i sessi nella Giunta, negli organi collegiali non elettivi e negli enti, istituzioni ed aziende comunali. Detta azione ha luogo compatibilmente con la disponibilità dei candidati e nel rispetto delle competenze tecniche richieste.
Art. 23 - Linee programmatiche
Il Sindaco neo eletto presenta le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo alla Conferenza dei Capigruppo entro 90 giorni dalla proclamazione degli eletti e le fa pubblicare all’albo comunale e agli albi frazionali per 30 giorni.
Il Consiglio è convocato entro i successivi 60 giorni dalla predetta pubblicazione.
Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti. Le proposte di modifica e integrazione da parte dei consiglieri e dei cittadini singoli o associati devono essere depositate presso la segreteria comunale per gli atti dell’assemblea entro il termine di durata della pubblicazione previsto al comma I.
Le linee programmatiche sono votate dal Consiglio e sono approvate a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, con unica votazione palese.
La proposta di delibera e il documento, contenente la proposta delle linee programmatiche dell'azione amministrativa ed eventuali adeguamenti successivi, sono messi a disposizione dei consiglieri almeno dieci giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio.
Tale documento, così approvato, costituisce il principale atto di indirizzo dell'attività amministrativa e il riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo da parte del Consiglio Comunale.
Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria in sede di esame del rendiconto annuo, a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e della Giunta.
È facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
Art. 24 - Divieti generali
Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso enti, aziende e istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza dello stesso.
I componenti della Giunta aventi competenza in materia urbanistica, edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare l'attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.
Tutti gli amministratori hanno altresì l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti e affini fino al quarto grado. Tale obbligo non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti e affini fino al quarto grado.
CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE
Art. 25 - Le funzioni
Il Consiglio Comunale esprime l’unità della Comunità Locale e la pluralità dei cittadini, esercita la funzione costitutiva attraverso l’approvazione e le modifiche dello Statuto e la funzione regolamentare generale, fissa l’ammontare complessivo della contribuzione tributaria, approva le linee programmatiche proposte dal Sindaco, compie gli atti di amministrazione attiva a esso riservati dalla legge, esercita il controllo generale sull’attività dell’Amministrazione e sulla qualità ed economicità dei servizi pubblici locali a tutela degli utenti e può adottare atti di natura meramente politica, tra i quali in particolare, e a titolo esemplificativo, ordini del giorno, mozioni e raccomandazioni.
Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.
Le deliberazioni di competenza consiliare non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti le variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.
Il Consiglio impronta l'azione complessiva del Comune ai principi di pubblicità, trasparenza, efficienza e legalità, ai fini di garantire il buon andamento e l'imparzialità nelle scelte amministrative conformi alle esigenze della popolazione e del territorio.
Spetta inoltre al Consiglio, a specificazione di quanto previsto dall’articolo 42 del Testo unico Enti Locali 267/2000, la costituzione delle società di capitali a totale o prevalente proprietà del Comune, ivi compresa l’approvazione dello statuto, nonché l’autorizzazione al Sindaco ad esercitare i poteri di socio nelle assemblee straordinarie limitatamente alle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e alle variazioni del capitale sociale e alla sua ricostituzione.
Art. 26 - Principi del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale
Il Consiglio comunale disciplina lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle relative commissioni, oltre che le modalità di esercizio delle potestà attribuitegli dalla legge, con apposito regolamento. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale è approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, negli ambiti di disciplina ad esso riservati dalla legge, dovrà perseguire:
Il regolamento deve consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto di informazione sull'attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, delle istituzioni e degli Enti dipendenti.
Il consiglio comunale può avvalersi di commissioni consiliari permanenti costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori. Il regolamento potrà prevedere l’istituzione di altre commissioni consiliari e dovrà definire le funzioni e i poteri della Conferenza dei CapigrupIpo.
Art. 27 - Elezione e durata
L'elezione del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, la loro durata in carica, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, sono regolate dalla legge.
I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.
Art. 28 - Decadenza dei consiglieri
Oltre che nei casi previsti dalla legge, i consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio. In questo caso, il Sindaco avvia la procedura di decadenza, chiedendo giustificazione all’interessato, che è tenuto a rispondere entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta. La giustificazione va presentata al Sindaco in forma scritta.
Il procedimento è sottoposto all’esame e alla decisione del Consiglio nella seduta successiva, prima di trattare ogni altro argomento. Le giustificazioni devono essere riferite a serie e circostanziate ragioni di impedimento.
Il consigliere sottoposto a procedimento di decadenza non può prendere parte né alla discussione né alla votazione della relativa proposta.
La decadenza dalla carica di consigliere è pronunciata dal Consiglio, anche su iniziativa di un solo consigliere comunale, negli stessi termini e modalità previsti dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità.
Il Consiglio, dichiarata la decadenza, procede immediatamente alla surroga.
Art. 29 - Consulte tecniche e Commissioni speciali
Il Consiglio Comunale può istituire, con apposita deliberazione disciplinante composizione, funzioni e attività, consulte permanenti con la finalità di fornire all'Amministrazione il supporto tecnico e propositivo nei principali settori di attività del Comune.
Sono chiamati a far parte delle Consulte i rappresentanti delle associazioni interessate in relazione alla materia assegnata, gli esponenti designati delle categorie economiche e sociali e uno o più esperti di nomina consiliare.
Le Consulte di settore possono essere sentite per la predisposizione del bilancio annuale di previsione.
Il Consiglio può istituire, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, commissioni consiliari straordinarie con compiti di indagine o di inchiesta nei casi di gravi violazioni di legge o delle norme statutarie e regolamentari da parte dell’Amministrazione e dai singoli consiglieri.
La proposta di istituzione della commissione deve essere presentata da almeno un terzo dei consiglieri assegnati e deve essere sottoposta all’esame del Consiglio entro 30 giorni dal deposito della richiesta presso la segreteria. La richiesta deve indicare in maniera circostanziata le ragioni che motivano la richiesta.
Il Consiglio determina la durata dei lavori.
La presidenza della commissione di indagine spetta a un membro delle minoranze consiliari.
La commissione d’inchiesta può convocare i dipendenti e gli incaricati del Comune e può richiedere l’audizione degli amministratori.
I lavori della Commissione si concludono con una relazione al Consiglio, approvata a maggioranza e redatta nelle forme e nei limiti previsti dal regolamento.
CAPO III - IL SINDACO
Art. 30 - Competenze del Sindaco
Il Sindaco:
Spetta al Sindaco la stipula degli accordi di programma e delle convenzioni tra Enti per l’attribuzione di funzioni, nonché l’assunzione di determinazioni in seno alle Conferenze dei Sindaci in organismi sovracomunali, che abbiano per oggetto l’esercizio di poteri o attengano comunque alle competenze degli organi di governo del Comune. Gli impegni conseguenti sono autorizzati o ratificati dal Consiglio Comunale solo nel caso incidano sugli strumenti della programmazione comunale, o sui regolamenti, o comportino attribuzioni di funzioni o di poteri del Comune.
Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale nella prima riunione dopo l’elezione, pronunciando la seguente formula: “Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica, lo Statuto e l’ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini”.
Gli atti del Sindaco, se non diversamente denominati dalla legge, assumono la forma di decreto.
Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica Italiana e del Comune, da portare a tracolla.
Art. 31 - Il Vicesindaco
Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco temporaneamente assente, impedito, sospeso o decaduto dalla carica in tutte le funzioni fatta eccezione per la nomina di nuovi assessori o per la revoca di quelli in carica.
In caso di assenza o impedimento temporaneo anche del Vicesindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano d'età.
Nel caso di nomina di un commissario per la sostituzione del Sindaco e della Giunta, la presidenza del Consiglio è assunta dal consigliere in carica che ha ottenuto il maggior numero di preferenze nella lista del Sindaco.
Art. 32 - Nomine, deleghe e incarichi
Le funzioni di Ufficiale di Governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili e urgenti che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi lo sostituisce legalmente.
Art. 33 - Cessazione dalla carica di Sindaco
Gli effetti conseguenti alla cessazione dalla carica di Sindaco sono disciplinati dalla legge statale.
La cessazione dalla carica di Sindaco e le relative conseguenze, si verificano, inoltre, all'accertamento di sopravvenute cause di ineleggibilità e incompatibilità con le procedure e nei modi stabiliti dalla legge statale.
Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al Consiglio comunale convocato all'uopo in seduta straordinaria. Della presentazione delle dimissioni viene dato conto nel verbale di seduta del Consiglio comunale. Decorsi venti giorni dalla data del predetto verbale senza che le dimissioni siano state revocate, con le medesime modalità previste al periodo precedente, esse diventano efficaci e irrevocabili.
Della cessazione del Sindaco e della relativa causa, il Segretario Comunale dà immediata comunicazione al Prefetto.
CAPO IV - LA GIUNTA
Art. 34 - Competenze
La Giunta collabora con il Sindaco, nell’amministrazione del Comune, ed esprime attraverso deliberazioni:
Sono compiti della Giunta:
Art. 35 - Composizione della Giunta
La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un numero di assessori non superiore al limite massimo stabilito dalla legge. Tra gli Assessori è individuato il Vicesindaco. Per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, la Giunta comunale deve obbligatoriamente essere composta in modo tale da garantire la presenza di entrambi i sessi.
Il Sindaco deve obbligatoriamente nominare il Vicesindaco tra i consiglieri, mentre è sua facoltà nominare assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio ma in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere comunale.
Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado del Sindaco non possono far parte della Giunta, né essere nominati rappresentanti del Comune.
Il Sindaco provvede a comunicare al Consiglio comunale la composizione della Giunta comunale nella prima seduta successiva alle elezioni comunali. Il Sindaco provvede altresì a comunicare al Consiglio comunale ogni modificazione intervenuta in ordine alla composizione della Giunta comunale nella prima seduta successiva e comunque entro il termine massimo di 30 giorni.
Gli assessori non consiglieri partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni.
Art. 36 - Funzionamento
La Giunta esercita le proprie funzioni in forma collegiale.
Il Sindaco convoca, presiede e coordina i lavori della Giunta, assicurandone l'unità di indirizzo politico e la collegiale responsabilità delle decisioni.
Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti, compreso il Sindaco.
La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
Su richiesta del Sindaco, possono intervenire alle sedute della Giunta dirigenti e funzionari del Comune, cittadini o autorità ed esperti tecnici, al fine di acquisire ulteriori elementi valutativi sugli argomenti di discussione.
I testi delle deliberazioni, comunicate in elenco ai capigruppo, restano a disposizione dei suddetti consiglieri presso l’ufficio segreteria per un periodo di 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio telematico. Trascorso tale termine l’accesso agli atti sarà comunque garantito secondo quanto disposto dalla legge, dal presente Statuto e dall’apposito regolamento sul diritto di informazione dei Consiglieri comunali.
Il funzionamento della Giunta per quanto qui non previsto è disciplinato dal regolamento che il medesimo organo intenda darsi.
Art. 37 - Decadenza degli assessori
La decadenza dalla carica di assessore avviene per l'accertamento di sopravvenute cause di ineleggibilità e incompatibilità, fermo restando la verifica della mancanza delle stesse in sede di nomina.
L'assessore che non interviene a cinque sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo decade dalla carica. La decadenza è dichiarata dalla Giunta comunale su iniziativa del Sindaco o di un assessore comunale.
Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio. Il Sindaco inoltre provvede alla surrogazione dell'assessore revocato dandone comunicazione al consiglio.
Le dimissioni o la cessazione dall'ufficio di assessore per altra causa, sono comunicate dal Sindaco al Consiglio.
CAPO V - ATTIVITA’ DI CONTROLLO E FORME DI GARANZIA
Art. 38 - Controllo sugli atti degli organi di amministrazione
Il sistema dei controlli interni è disciplinato da specifico regolamento comunale nel rispetto delle vigente disposizioni di legge ed è diretto a:
Il Segretario Comunale e i responsabili della gestione sono tenuti a rispondere in forma scritta ai quesiti tecnico-legali su atti e procedimenti afferenti l’attività dell’Amministrazione entro dieci giorni dalla richiesta del Sindaco, della Giunta o di un quinto dei consiglieri comunali o di una commissione consiliare o di almeno cinquanta cittadini maggiorenni e residenti.
Gli stessi funzionari hanno l’obbligo di segnalare al Sindaco e al Segretario Comunale per quanto di loro competenza le eventuali illegittimità, illiceità e violazioni dello Statuto e dei regolamenti relativamente agli atti da assumere o assunti dagli organi di governo o di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Sindaco riferisce al Consiglio Comunale sull'attività svolta dagli enti, aziende, istituzioni dipendenti e dalle società a partecipazione comunale, almeno una volta all'anno, in occasione della approvazione dei bilanci consuntivi, al fine di verificarne l'economicità della gestione e la rispondenza dell'attività alle esigenze dei cittadini.
Art. 39 - Rappresentanza dei gruppi consiliari di minoranza
Quando una norma richieda che un organo comunale elegga i propri rappresentanti in enti, commissioni, anche comunali, aziende, istituzioni o altri organismi, e sia prevista la rappresentanza anche delle minoranze, a ciò provvederà il Consiglio comunale che procederà con il sistema di votazione stabilito all'uopo dalla legge.
Qualora la norma non stabilisca quale sia il sistema di votazione da utilizzare per l'elezione dei rappresentanti, si procederà con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, per mezzo di schede segrete, secondo le modalità stabilite nel regolamento del Consiglio comunale.
Qualora la norma preveda che l'elezione debba avvenire con il sistema del voto limitato, si procederà con il sistema del voto limitato a un nominativo. In tal caso la votazione è preceduta dalle designazioni effettuate da ciascun capogruppo consiliare e si attua in forma segreta.
Ferma restando la prescritta rappresentanza dei gruppi di minoranza, in caso di parità di voti ottenuti tra due o più candidati alla medesima carica, è proclamato eletto quello più anziano di età.
I gruppi consiliari, di maggioranza o di minoranza, ai quali risulti, di fatto o di diritto, attribuito un numero di rappresentanti da eleggere nei singoli organismi, di cui al comma I, superiore a uno, dovranno obbligatoriamente esprimere la presenza di entrambi i sessi tra i rappresentanti così espressi, salvo il caso in cui ciò non risulti oggettivamente possibile.
Art. 40 - Poteri sostitutivi
Le funzioni, già attribuite all’organo regionale di controllo dall’articolo 141, comma 2° del Testo unico enti locali 267/2000, sono demandate al Segretario Comunale.
Sono demandati al Responsabile della prevenzione della corruzione, individuato ai sensi dell’art.1, comma VII, della Legge 6 novembre 2012, n.190, i poteri sostitutivi di cui all’art.18,comma III del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 nel periodo di interdizione degli organi titolari.
TITOLO IV - GLI UFFICI E IL PERSONALE
Art. 41 - I principi
Le funzioni autoritative, quelle attinenti la programmazione del territorio e dei servizi locali, nonché quelle di controllo sono gestite, ove direttamente assunte, con personale dipendente. Il Comune ha un proprio Segretario comunale, gestito anche in forma associata, che svolge i compiti e le funzioni previste dalla legge ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle norme della contrattazione collettiva di lavoro. La disciplina giuridica inerente la figura del Segretario comunale è contenuta nelle vigenti disposizioni legislative e regolamentari di carattere statale.
Le attività strumentali sono assicurate in via preferenziale mediante ricorso all’associazione con altri enti, all’esternalizzazione e alla privatizzazione.
L’attività di gestione viene svolta dai responsabili in forza dell’incarico e nell’ambito degli indirizzi di governo, che costituiscono vincolo, ma non anche necessario presupposto.
E’ compito dei responsabili dell'ente raggiungere gli obiettivi contenuti nel piano esecutivo di gestione o comunque negli atti di programmazione posti in essere dagli organi di governo.
Gli organi di governo valutano l’attività di gestione dei responsabili in base ai risultati, predeterminando le modalità e gli strumenti del controllo.
Gli atti di indirizzo degli organi di governo devono sempre avere carattere generale e non provvedimentale.
Il rapporto tra gli organi di governo e i responsabili della gestione, nonché gli altri dipendenti è improntato a fiducia, collaborazione e riconoscimento dei rispettivi ruoli.
Al fine di raccordare l’attività di gestione, spettante ai responsabili, con i poteri di indirizzo e controllo politico, spettanti agli organi di governo, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, prevede apposite conferenze periodiche da tenersi tra i suddetti soggetti alla presenza del Sindaco e del Segretario comunale.
Il segretario comunale riunisce periodicamente i responsabili in apposita conferenza, di cui ne presiede i lavori, al fine di sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dirigenziali e di coordinarne l’attività.
Le aree gestionali della struttura organizzativa sono delimitate dalla Giunta comunale.
Posto che spettano ai responsabili di gestione tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario, si specifica, anche a norma dell’art. 107, comma III, lettera i) del D. Lgs. 267/2000, che sono in ogni caso di competenza dei suddetti responsabili:
La responsabilità degli incaricati di funzioni gestionali e degli altri dipendenti è estesa all’ambito dei poteri a loro espressamente conferiti, salva la possibilità di relazione scritta al Sindaco sugli impedimenti ad adempiere ai doveri conseguenti.
In relazione a quanto stabilito dall’art. 107, comma III, del D. Lgs. 267/2000, si stabilisce quanto segue:
Art. 42 - Personale
La dotazione organica, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali sono stabilite dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi. Detto regolamento disciplina altresì i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere attribuiti, al di fuori della dotazione organica, incarichi di collaborazione ad alto contenuto di professionalità, con contratti a tempo determinato regolati dalla legislazione vigente in materia di lavoro.
Il regolamento per l’assunzione del personale deve attuare il principio del prevalente interesse del Comune.
Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali.
L'amministrazione assicura al personale un trattamento economico dignitoso, strumenti e opportunità di formazione e aggiornamento professionale per l'accrescimento delle proprie capacità, nonché condizioni e ambienti di lavoro soddisfacenti e consoni alla dignità della funzione pubblica svolta, secondo quanto previsto dalla disciplina di legge vigente nel tempo.
I dipendenti devono adempiere ai loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura delle mansioni loro affidate.
Art. 43 - Criteri generali per l’ordinamento degli uffici e dei servizi
Il Comune ha autonomia nell'organizzazione degli uffici e servizi, che esercita con l'adozione dell'apposito regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Compete al Consiglio Comunale, nell’ambito dei principi di cui all’articolo precedente, stabilire i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi limitatamente a:
L’ordinamento degli uffici e dei servizi con l’individuazione delle relative strutture apicali è determinato dalla Giunta comunale.
Il segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili delle strutture apicali dell’ente e ne coordina l’attività, garantisce la distinzione e il raccordo tra gli organi politici e l’amministrazione, nonché il coordinamento unitario dell’azione amministrativa per assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione e svolge tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti, o conferitegli dal Sindaco.
I responsabili delle strutture apicali dell’ente sono organi di gestione del Comune.
Art. 44 - Conferimento incarichi
Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici, specificando gli ambiti gestionali e provvedimentali attribuiti, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta comunale.
La copertura dei posti di responsabili delle strutture apicali può avvenire anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione della Giunta comunale motivata, mediante contratto a tempo determinato di diritto privato, nel rispetto delle disposizioni di legge e di quelle contenute nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Gli ambiti di competenza sono individuati con riferimento al risultato finale, ferma restando la collaborazione e la corresponsabilizzazione, ove siano richieste competenze tecniche e organizzative plurime.
Gli atti dei responsabili della gestione concernenti le attività d’imperio non sono soggetti ad avocazione, riserva, riforma o revoca da parte del Sindaco.
In caso di inerzia, il Sindaco fissa, ove possibile, un termine per l’adempimento e nomina un sostituto ad acta ove l’inerzia permanga ulteriormente.
Gli incarichi di responsabile della gestione hanno durata temporanea e non possono superare quella del mandato elettorale del Sindaco, che li ha conferiti, e possono essere anticipatamente revocati dal Sindaco medesimo a sua discrezione.
I responsabili dirigono gli uffici e i servizi secondo i seguenti criteri generali:
In ragione della propria funzione di sovrintendenza, il Segretario comunale dispone direttive nei confronti dei responsabili delle strutture di massimo livello al fine di garantire la conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti o per assicurare il raggiungimento degli obiettivi assegnati.
Art. 45 - Divieti generali
Al Segretario comunale e ai responsabili delle strutture apicali è vietato:
TITOLO V - I SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Art. 46 - Istituzione e regolamentazione
Il Comune riconosce il suo interesse pubblico per tutti i servizi che possono concorrere alla migliore qualità della vita dei propri cittadini e li istituisce con appositi provvedimenti.
Il Comune attua i servizi, di cui al comma precedente, in qualità di committente e quindi ricorrendo, in via preferenziale allorché ciò sia economicamente e organizzativamente possibile, agli istituti associativi, nonché all’esternalizzazione e alla privatizzazione.
Il Comune:
Art. 47 - Nomina, surroga e revoca degli amministratori di aziende e di istituzioni
Gli amministratori di aziende e istituzioni sono nominati, designati e revocati dal Sindaco, assicurando la rappresentanza di ciascun genere, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.
Non possono essere nominati i Consiglieri comunali, gli Assessori, i revisori dei conti, i dipendenti del Comune e delle sue aziende e istituzioni.
I candidati devono possedere specifiche competenze tecniche relative al ruolo da svolgere, comprovate da un curriculum sottoscritto da ogni interessato e depositato presso la Segreteria del Comune.
Con le modalità di cui ai commi precedenti il Sindaco procede alla surroga degli amministratori, entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione della vacanza. Tale comunicazione deve essere immediatamente data al Sindaco dal responsabile dell'azienda o dell'istituzione.
Il Sindaco può revocare con atto motivato gli amministratori di aziende e istituzioni.
Art. 48 - Istituzioni per la gestione di servizi pubblici
L'istituzione è retta da un consiglio di amministrazione, composto dal Presidente e da due consiglieri assicurando la rappresentanza di ciascun genere.
Salvo revoca, restano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati, e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei successori.
Agli amministratori dell'istituzione si applicano le norme sull'incompatibilità e ineleggibilità stabilite dalla legge per i consiglieri comunali estendendosi all'istituzione ogni riferimento normativo riguardante il Comune.
Al direttore dell'istituzione competono le responsabilità gestionali. E' nominato dal Consiglio di amministrazione, a seguito di pubblico concorso ovvero con contratto a tempo determinato.
Il Consiglio Comunale, all'atto della costituzione dell'istituzione, ne approva il regolamento, ne disciplina il funzionamento e la gestione, le conferisce il capitale di dotazione, e ne determina le finalità e gli indirizzi.
Art. 49 - Partecipazione a società di capitali
Il Comune può partecipare a società per azioni e promuoverne la fondazione nel rispetto dei limiti e dei vincoli finanziari previsti dalla legislazione vigente in materia.
Qualora la partecipazione del Comune a società per azioni sia superiore al 20%, lo Statuto di queste dovrà prevedere che almeno un membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale siano nominati dal Comune, ai sensi dell'art. 2458 del Codice Civile.
Art. 50 - Promozione di forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche
Il Comune promuove forme associative e di cooperazione tra Amministrazioni pubbliche e partecipa agli accordi di programma per l'azione integrata e coordinata delle stesse.
Art. 51 - Rappresentanza del Comune presso società di capitali e strutture associative
Il rappresentante del Comune nell'assemblea delle società di capitali e delle strutture associative è il Sindaco o un consigliere da esso delegato.
Art. 52 - Rappresentanti comunali nelle società per azioni e nelle strutture associative
La decisione e il voto dei rappresentanti comunali in merito a ogni modificazione dello Statuto delle Società e nelle strutture associative partecipate dall’ente devono essere conformi a una precedente deliberazione del Consiglio.
TITOLO VI - GLI ISTITUTI ASSOCIATIVI DI DIRITTO PUBBLICO E LE ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE
Art. 53 - Delega di funzioni
Al fine di migliorarne l’esercizio, il Consiglio Comunale può attribuire funzioni proprie del Comune ad altri enti locali e ad alle istituzioni associative previste dalla legge. In tale contesto il Comune può altresì istituire una centrale unica di committenza con altri enti per l'espletamento di procedure di evidenza pubblica necessarie ad addivenire alla scelta dei contraenti nell’ambito dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il Sindaco relaziona al Consiglio Comunale in sede di conto consuntivo sull’attività di controllo e sui risultati.
Art. 54 - Unione di Comuni
Il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, promuove, costituisce o partecipa, nei modi e le forme e per le finalità stabilite dalla legislazione vigente, all'Unione di Comuni, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e offrire servizi più efficienti alla collettività.
Art. 55 - Convenzioni per la gestione di servizi
La gestione associata tra enti pubblici di servizi, non comportanti delega di funzioni o di poteri pubblici né la costituzione di uffici unici, è assunta o conferita dal Sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, mediante convenzioni indicanti l’oggetto, la durata, le modalità di calcolo del concorso economico e i mezzi economici per fronteggiarlo.
Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciprochi obblighi e garanzie.
Gli accordi per mere prestazioni di servizio a rimborso diretto sono di competenza dei responsabili della gestione.
Art. 56 - Consorzi
Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi può partecipare alla costituzione di consorzi. Le modalità di costituzione, di partecipazione e gestione del consorzio sono regolate dalle leggi vigenti in materia di Aziende Speciali in quanto Compatibili.
La convenzione di consorzio viene approvata, a maggioranza dei consiglieri assegnati, dal Consiglio Comunale, unitamente allo Statuto del Consorzio e deve prevedere al suo interno, tra le altre cose, l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.
Art. 57 - Accordi di programma
L'amministrazione comunale può concludere appositi accordi per la definizione e attuazione di opere, di interventi o di programmi, che per la loro realizzazione richiedano l'azione integrata e coordinata di Comuni, Provincia, Regione, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, nei modi e nelle forme previsti dalla legge.
TITOLO VII - FINANZA E CONTABILITA'
Art. 58 - Autonomia finanziaria
Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica, il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte, tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi comunali.
Il Consiglio Comunale approva il regolamento di contabilità.
Art. 59 - Bilancio
Entro il mese di dicembre di ciascun anno, o nel diverso termine stabilito dalla legge, il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.
Il bilancio è corredato della relazione previsionale e programmatica, redatta per programmi, progetti e interventi, che evidenzi in materia distinta la spesa corrente consolidata, la spesa di sviluppo e quella destinata agli investimenti.
Ad avvenuta approvazione del bilancio di previsione, la Giunta approva il piano esecutivo di gestione, attraverso il quale predetermina gli obiettivi e il livello quantitativo e qualitativo dei servizi e delle prestazioni all'utenza e assegna ai responsabili dei servizi la dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessaria per l'ordinaria gestione e l'attuazione degli interventi programmati.
Nel corso dell'esercizio, l'azione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario, soggetta a verifica e aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate e all'andamento della spesa.
I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio finanziario, il conto economico e quello del patrimonio, secondo le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità.
La Giunta, entro il termine previsto dalla legge, presenta al Consiglio, per l'approvazione, il bilancio consuntivo dell'anno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa dei risultati della gestione, in rapporto alle risorse economiche e agli obiettivi definiti in sede revisionale e programmatica.
I contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale saranno resi noti, ai cittadini e ai soggetti di cui all'art. 42, con adeguati mezzi informativi.
Art. 60 - Poteri sostitutivi in caso di mancata approvazione del bilancio
Qualora non sia stato predisposto dalla Giunta lo schema del bilancio di previsione entro il termine stabilito dalla legge, o comunque qualora il Consiglio comunale non abbia approvato entro il termine stabilito dalla legge il bilancio di previsione predisposto dalla Giunta comunale, e salva ogni diversa disposizione di legge, spetta al Segretario comunale svolgere il ruolo di commissario con poteri sostituivi, ai sensi dell’art.1, comma III, del Decreto Legge 22 febbraio 2002, n° 13.
Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato, senza che sia stato predisposto dalla Giunta comunale il relativo schema, il Segretario comunale provvede ad adottare lo schema di bilancio di previsione entro i successivi 15 giorni. Lo schema di bilancio adottato dal Segretario comunale è inviato, entro i successivi 10 giorni, al Sindaco e a ciascun Consigliere comunale, con lettera notificata in forma amministrativa, con invito ad approvarlo entro il termine perentorio di 20 giorni. In tal caso per la convocazione del Consiglio comunale, da effettuarsi a cura del Sindaco, non si applicano i termini previsti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio e dal regolamento di contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.
Qualora il Consiglio non approvi il bilancio entro il termine di cui al comma precedente, esso decade dalla competenza ad approvare il predetto documento contabile e il Segretario comunale provvede direttamente entro i successivi 10 giorni ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuta approvazione il Prefetto, affinché avvii la procedura di scioglimento del Consiglio, ai sensi dell'art. 141, comma II, del D. Lgs. 267/2000.
Il Segretario comunale provvede altresì ad approvare direttamente il bilancio di previsione, oltre che nel caso di cui al comma 3, anche qualora il Consiglio comunale non approvi lo schema di bilancio di previsione adottato dalla Giunta comunale, entro il termine di 45 giorni dalla scadenza del termine entro il quale esso deve essere approvato. Il Segretario comunale, in tal caso, provvede all’approvazione del bilancio entro 10 giorni successivi alla scadenza del predetto termine, informando contestualmente dell'avvenuta approvazione il Prefetto, affinché avvii la procedura di scioglimento del Consiglio, ai sensi dell'art. 141, comma II, del D. Lgs. 267/2000.
Art. 61 - Demanio e patrimonio
I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura e alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici.
La gestione dei beni comunali si ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell'utilità pubblica.
I beni non impiegati per i fini istituzionali dell'Ente e non strumentali all’erogazione dei servizi, sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire un'adeguata redditività.
I beni comunali, mobili e immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere, in conformità alle disposizioni di legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale. L'inventario è tenuto aggiornato da un funzionario designato dal Sindaco che ha altresì l'obbligo di conservare i titoli, gli atti e le scritture relative al patrimonio del Comune.
Art. 62 - Revisore dei conti
Il Revisore dei Conti del Comune, nominato nei modi previsti dalla legge, ha compiti di vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del Comune e delle istituzioni.
Nell'esercizio delle sue attribuzioni, il Revisore dei Conti ha accesso a tutti gli uffici comunali per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per l'espletamento dell'incarico e ha diritto a ottenere direttamente dagli stessi copia degli atti e dei documenti necessari.
Il regolamento di contabilità definisce le funzioni e le attribuzioni, il contenuto degli atti, i diritti, l'organizzazione e il funzionamento di tale organo, le modalità di presentazione al Consiglio Comunale del referto su gravi irregolarità della gestione e specifica i rapporti del revisore con gli organi elettivi e burocratici. Il regolamento può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché di supporto all'attività degli organi amministrativi del Comune.
Art. 63 - Tesoreria
Il Comune ha un servizio di tesoreria disciplinato dalla normativa vigente.
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 64 - Determinazioni e decreti
Gli atti dei funzionari e dei responsabili dei servizi, non diversamente disciplinati da altre leggi, assumono la denominazione di determinazioni e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo.
Le determinazioni e i decreti del Sindaco hanno esecuzione dal giorno stesso dell'adozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data di apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria. A tal fine sono trasmessi all'ufficio competente e da questo restituiti, previa registrazione dell'impegno contabile, entro 5 giorni.
I decreti e le determinazioni sono pubblicati all'Albo Pretorio telematico per 15 giorni e depositati in copia presso la Segreteria Comunale.
Tutti gli atti del Sindaco, e dei responsabili dei servizi sono numerati e classificati unitariamente, con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia, la materia e l'ufficio di provenienza.
Art. 65 - Norma finale
Gli atti e i provvedimenti del governo e della gestione in contrasto con lo Statuto sono illegittimi.
Il Sindaco relaziona ogni anno al Consiglio, in sede di approvazione del conto consuntivo, sullo stato di attuazione dello Statuto.
Il regolamento del Consiglio va sottoposto al Consiglio entro 180 giorni dall’approvazione del presente Statuto.
SOMMARIO
PRINCIPI GENERALI
L'oggetto dello Statuto qui riportato è stato modificato con Avviso di rettifica pubblicato nel Bur n. 27 del 20 marzo 2015, (ndr)
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