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Bur n. 116 del 05 dicembre 2014


Materia: Statuti

COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE (VENEZIA)

Delibera Consiglio comunale n. 90 del 30 ottobre 2014

Modifiche allo Statuto Comunale.

Art. 2
Valori fondamentali della comunità

1.       La tutela dei diritti della persona e della famiglia, la parità tra le persone, i principi della vita democratica, della tolleranza, della solidarietà, dell’ospitalità e della pace, la partecipazione dei cittadini alla crescita culturale, sociale, civile e politica, sono i valori fondamentali del Comune di San Donà di Piave;


Art. 19
Commissioni Consiliari

1.       Il Consiglio Comunale si avvale di Commissioni permanenti, istituite al suo interno, con apposita deliberazione, di norma, entro trenta giorni dall’insediamento del Consiglio stesso;


Art. 21
Indirizzi per le nomine e le designazioni

3.       Per le nomine e le designazioni è garantita la presenza di ambo i sessi;


Art. 34
Composizione della Giunta

1.       La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori, di cui uno investito della carica di Vice Sindaco, entro la misura massima prevista dalla legge, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna;

5. (abrogato)


Art. 44
Commissione Comunale pari opportunità

2.       La Commissione è composta da cinque membri, eletti dal Consiglio, garantendo la presenza di entrambi i sessi, con voto limitato ad una sola preferenza. Il Regolamento che disciplina i compiti ed il funzionamento della Commissione fissa le forme di presentazione delle candidature. I componenti la Commissione sono rieleggibili una sola volta. Essi rimangono in carica fino al rinnovo del Consiglio che li ha eletti;

Art. 72
Istituzioni

3.       Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco, in base a criteri stabiliti dal Consiglio Comunale, garantendo la presenza di entrambi i sessi, e lo stesso può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza, per difformità rispetto agli indirizzi e alla finalità dell’Amministrazione;


Art. 73
Società per azioni o a responsabilità limitata

4.       Il Comune sceglie i propri rappresentanti  tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale, garantendo la presenza di entrambi i sessi, e nel concorrere agli atti gestionali persegue le finalità dell’Ente e considera gli interessi dei consumatori e degli utenti;


Art. 76
Unione con altri Comuni

4.        Lo statuto dell’unione deve comunque prevedere il Presidente dell’unione scelto tra i Sindaci dei Comuni interessati e deve prevedere, inoltre, che altri Organi siano formati da componenti delle Giunte e dei Consigli dei Comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze e la presenza di entrambi i sessi.

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