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Materia: Statuti
COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE (VENEZIA)
Delibera Consiglio comunale n. 90 del 30 ottobre 2014
Modifiche allo Statuto Comunale.
Art. 2 Valori fondamentali della comunità
1. La tutela dei diritti della persona e della famiglia, la parità tra le persone, i principi della vita democratica, della tolleranza, della solidarietà, dell’ospitalità e della pace, la partecipazione dei cittadini alla crescita culturale, sociale, civile e politica, sono i valori fondamentali del Comune di San Donà di Piave;
Art. 19 Commissioni Consiliari
1. Il Consiglio Comunale si avvale di Commissioni permanenti, istituite al suo interno, con apposita deliberazione, di norma, entro trenta giorni dall’insediamento del Consiglio stesso;
Art. 21 Indirizzi per le nomine e le designazioni
3. Per le nomine e le designazioni è garantita la presenza di ambo i sessi;
Art. 34 Composizione della Giunta
1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori, di cui uno investito della carica di Vice Sindaco, entro la misura massima prevista dalla legge, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna;
5. (abrogato)
Art. 44 Commissione Comunale pari opportunità
2. La Commissione è composta da cinque membri, eletti dal Consiglio, garantendo la presenza di entrambi i sessi, con voto limitato ad una sola preferenza. Il Regolamento che disciplina i compiti ed il funzionamento della Commissione fissa le forme di presentazione delle candidature. I componenti la Commissione sono rieleggibili una sola volta. Essi rimangono in carica fino al rinnovo del Consiglio che li ha eletti;
Art. 72 Istituzioni
3. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco, in base a criteri stabiliti dal Consiglio Comunale, garantendo la presenza di entrambi i sessi, e lo stesso può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza, per difformità rispetto agli indirizzi e alla finalità dell’Amministrazione;
Art. 73 Società per azioni o a responsabilità limitata
4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale, garantendo la presenza di entrambi i sessi, e nel concorrere agli atti gestionali persegue le finalità dell’Ente e considera gli interessi dei consumatori e degli utenti;
Art. 76 Unione con altri Comuni
4. Lo statuto dell’unione deve comunque prevedere il Presidente dell’unione scelto tra i Sindaci dei Comuni interessati e deve prevedere, inoltre, che altri Organi siano formati da componenti delle Giunte e dei Consigli dei Comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze e la presenza di entrambi i sessi.
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