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Bur n. 10 del 23 gennaio 2015


Materia: Statuti

UNIONE DEI COMUNI "DEL BASSO FELTRINO SETTE VILLE", QUERO (BELLUNO)

Statuto dell'Unione dei Comuni del Basso Feltrino - Sette Ville

Statuto dell'Unione dei Comuni del Basso Feltrino - Sette Ville.

PREMESSA

La storia

L’Unione dei Comuni del Basso Feltrino Sette- Ville, nasce il 20.12.2000 originariamente tra i Comuni di Quero, Segusino e Vas, con la finalità di salvaguardia e sviluppo del territorio e della Comunità del Basso Feltrino, oltre che con la finalità di razionalizzazione operativa dell’attività amministrativa dei Comuni di piccole dimensioni che la componevano.

Il Comune di Segusino ha operato un recesso unilaterale dall’Unione a decorrere dal 01.09.2002, mentre i Comuni di Quero e Vas hanno ritenuto di proseguire con la citata forma associata di gestione.

A far data dal 1° ottobre 2012 il Comune di Alano di Piave ha aderito all’Unione, a seguito della variazione dell’ambito territoriale di quest’ultima deliberata dai Consigli Comunali di Quero, Vas ed  Alano di Piave.

I dati

La popolazione dei Comuni aderenti, alla data del 31 dicembre 2011, ammonta a 6.395 residenti effettivi così suddivisi:

         Quero                            2.564 abitanti pari al 40,09%

         Vas                                   830 abitanti pari al 12,98%

         Alano di Piave              3.001 abitanti pari al 46,93%

La superficie dell’intero territorio dei Comuni risulta pari a 82,45 Km quadrati, così ripartiti:

         Quero                            28,25 km/q. pari al 34,26%

         Vas                                17,75 km/q  pari al 21,53%

         Alano di Piave              36,45Km/q pari al  44,21%

Il territorio

L’ambito territoriale dell’Unione si aggrega attorno al fiume Piave e costituisce punto di collegamento tra le Province di Belluno e di Treviso. Storicamente i tre Comuni aderenti hanno già in passato condiviso un’altra esperienza di gestione associata dei servizi, attraverso la costituzione del “Consorzio per i Servizi Amministrativi e Tecnici tra i Comuni di Alano-Quero-Vas”. Nonostante siano divise dal fiume Piave, infatti, le Comunità di Quero, di Vas e di Alano di Piave, hanno sempre manifestato momenti di forte unione attorno a problematiche comuni che gravavano sul territorio e sulla popolazione, quali lo sfruttamento del territorio e della montagna da parte della pianura.

Le finalità dell’Unione possono sintetizzarsi come segue:

• razionalizzazione e utilizzo ottimale di strutture e risorse esistenti, con conseguenti economie di gestione;

• erogazione di prestazioni aggiuntive e miglioramento della qualità di quelle in essere;

• condivisione delle dotazione tecnologiche;

• uniformazione delle procedure.

Gli obiettivi

L'Unione si pone quindi come modalità per la gestione di un’organizzazione che curi, con la dovuta preparazione, specializzazione ed adeguatezza di mezzi, l’erogazione di servizi istituzionali ad un livello di qualità rapportabile ad un ambito dimensionale equilibrato, riuscendo così a rispondere alle esigenze dei cittadini, delle imprese e degli stessi Comuni, in tempi congrui, nonché a porre la dovuta attenzione allo sviluppo e alla tutela del territorio e dei suoi aspetti di pregio, con adeguate risorse, anche finanziarie, per svolgere appieno la complessa funzione di sviluppo che è l’obiettivo primo dell’Unione stessa.

In tale quadro generale di finalità, un’attenzione particolare, sarà riservata a quattro settori d’intervento, che negli ultimi anni hanno progressivamente assunto una sempre maggiore rilevanza: la crisi delle imprese, l’aumento della domanda di servizi agli anziani, l’integrazione della popolazione di residenti extracomunitari impiegati nella realtà imprenditoriale territoriale, il sostegno ai servizi scolatici.

Unitamente a tali settori, un sostegno particolare sarà riconosciuto al cofinanziamento delle opere pubbliche per le quali i Comuni abbiano ottenuto contributi in quota-parte.

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

CAPO I
L’UNIONE

Art. 1
UNIONE

1. L’Unione dei Comuni del Basso Feltrino - Sette Ville, è composta dai Comuni di  Quero, di Vas e di Alano di Piave.

2. Qualora i Comuni di Quero e Vas pervengano alla fusione in un unico Comune, l’Unione deve intendersi composta dal Comune derivante da tale fusione ed il Comune di Alano di Piave.

3. L’Unione è Ente Locale autonomo, nell’ambito dei principi fissati dalla Costituzione della Repubblica Italiana, dalle Leggi e dal presente Statuto.

4. L’Unione è costituita allo scopo di esercitare in forma congiunta una pluralità di funzioni ad essa trasferite dai Comuni aderenti.

5. All’Unione possono aderire altri Comuni ad essa contermini; l’adesione è formalizzata mediante deliberazioni del Consiglio dell’Unione e dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti, approvate a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

Art. 2
TERRITORIO, STEMMA, GONFALONE

1. Il territorio dell’Unione coincide con il territorio geografico comunale dei Comuni che lo compongono.

2. Lo stemma dell’Unione è rappresentato: di verde, alla sbarra ondata di azzurro accompagnata da tre stelle di otto raggi, d’oro, ordinate in banda, due in capo, la terza in punta; il tutto alla bordatura di rosso caricata da tredici bisanti d’oro, cinque e cinque nei fianchi, tre in capo. Sopra lo scudo, la corona d’oro all’antica di cinque punte visibili. Sotto lo scudo, due fronde di alloro e di quercia di verde, l’alloro con le drupe d’oro  e la quercia con le ghiande dello stesso, decussate in punta, legate dal nastro ricolorato dai colori nazionali.

3. Il gonfalone dell’Unione è costituito da : un drappo di azzurro, riccamente ornato di oro e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in oro, recante la denominazione dell’Unione. Le parti di metallo ed i cordoni saranno dorati. L’asta verticale sarà ricoperta di velluto azzurro con bullette dorate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma dell’Unione e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri ricolorati dei colori nazionali frangiati d’oro.

Art. 3
FINALITÀ

1. L’Unione promuove lo sviluppo dell’intero territorio e la crescita delle Comunità che la costituiscono, attraverso la gestione unitaria delle funzioni ad essa trasferite dai Comuni che la compongono.

2. L’Unione cura e rappresenta gli interessi delle Comunità dei Comuni che la compongono, assicurando alle stesse pari dignità e uguale prestazioni di servizi.

Art. 4
SEDE

1. La sede dell’Unione è  situata nella Sede Municipale del Comune di Quero, in Piazza Guglielmo Marconi n. 1.

2. Sedi periferiche dell’Unione possono essere poste presso le Sedi Municipali degli altri Comuni aderenti all’Unione.

3. I rapporti tra l’Unione e i Comuni aderenti relativi all’utilizzo delle Sedi Municipali sono disciplinati con apposite convenzioni.

4. Gli organi dell’Unione possono riunirsi in un edificio ubicato sul suo territorio.

Art. 5
DURATA

1. L’Unione ha durata a tempo indeterminato.

Art. 6
RECESSO

1. Ogni Comune aderente può recedere dall’Unione, anche unilateralmente, purchè siano trascorsi almeno due anni dalla sua adesione.

2. I Comuni aderenti possono, con il consenso degli altri Comuni aderenti, recedere anche prima del decorso del succitato termine.

3. A titolo risarcitorio e sanzionatorio, al Comune che effettua il recesso, non possono essere attribuite in nessun caso risorse finanziarie dell’Unione.

4. Il recesso di un Comune è formalizzato con delibera del Consiglio Comunale del Comune recedente e si perfeziona con delibera del Consiglio dell’Unione  che prende atto del recesso, nella fattispecie di cui al comma 1. o che accetta, nella fattispecie di cui al comma 2.; i provvedimenti citati devono essere tutti approvati a maggioranza assoluta dai componenti assegnati.

5. Con i provvedimenti di cui al precedente comma devono essere disciplinati i reciproci rapporti finanziari e patrimoniali derivanti dal recesso e deve essere fissato il termine di efficacia del recesso medesimo, fatta salva in ogni caso la previsione del comma 3.

6. Il recesso di un  Comune dall’Unione è irrevocabile e non può essere condizionato, a pena di nullità dei provvedimenti che stabiliscono il recesso condizionato.

Art. 7
COMPETENZE

1. L’Unione può esercitare le funzioni e i servizi ad essa trasferite, ad esclusione di quelle che la legge riservi espressamente ai Comuni.

2. A titolo esemplificativo le funzioni e i servizi che possono essere svolti dall’Unione sono i seguenti:

  • Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, la cui articolazione in servizi è la seguente:
  • Organi istituzionali, partecipazione e decentramento;
  • Segreteria generale, personale e organizzazione
  • Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione;
  • Gestione delle entrate tributarie;
  • Gestione dei beni demaniali e patrimoniali;
  • Ufficio Tecnico;
  • Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico;
  • Altri servizi generali;
  • Funzioni di polizia locale, la cui articolazione in servizi è la seguente:
  • Polizia municipale;
  • Polizia commerciale;
  • Polizia amministrativa;
  • Funzioni di istruzione pubblica, la cui articolazione in servizi è la seguente:
  • Scuola materna;
  • Istruzione elementare;
  • Istruzione media;
  • Istruzione secondaria superiore
  • Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi;
  • Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali, la cui articolazione in servizi è la seguente:
  • Biblioteche, musei e pinacoteche;
  • Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale;
  • Funzioni nel settore sportivo e ricreativo, la cui articolazione in servizi è la seguente:
  • Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti;
  • Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo;
  • Funzioni nel campo turistico, la cui articolazione in servizi è la seguente:
  • Servizi turistici;
  • Manifestazioni turistiche;
  • Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti, la cui articolazione in servizi è la seguente:
  • Gestione degli appalti di servizi, forniture ed opere pubbliche di interesse dei Comuni e/o dell’Unione;
  • Viabilità circolazione stradale e servizi connessi;
  • Illuminazione pubblica e servizi connessi;
  • Trasporti pubblici locali e servizi connessi;
  • Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente, la cui articolazione in servizi è la seguente:
  • Urbanistica e gestione del territorio;
  • Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare;
  • Servizio di protezione civile;
  • Servizio idrico integrato;
  • Servizio smaltimento rifiuti;
  • Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all’ambiente;
  • Funzioni nel settore sociale, la cui articolazione in servizi è la seguente:
  • Asili nido, servizi per l’infanzia e per i minori;
  • Servizi di prevenzione e riabilitazione;
  • Strutture residenziali e di ricovero per anziani;
  • Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona;
  • Servizio necroscopico e cimiteriale;
  • Funzioni nel campo dello sviluppo economico, la cui articolazione in servizi è la seguente:
  • Affissioni e pubblicità;
  • Fiere, mercati e servizi connessi;
  • Mattatoio e servizi connessi;
  • Servizi relativi all’industria;
  • Servizi relativi al commercio;
  • Servizi relativi all’artigianato;
  • Servizi relativi all’agricoltura;
  • Funzioni relative a servizi produttivi, la cui articolazione in servizi è la seguente:
  • Distribuzione gas;
  • Distribuzione energia elettrica;
  • Teleriscaldamento;
  • Farmacie;
  • Altri servizi produttivi.

3. Il trasferimento delle funzioni e dei servizi all’Unione è deliberato dai Comuni aderenti con provvedimenti di Consiglio Comunale e si perfeziona con la delibera di accettazione del Consiglio dell’Unione.

Art. 8
FORME DI COOPERAZIONE

1. L’Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche, politiche e sindacali alla amministrazione.

2. L’Unione promuove l’aggregazione, l’integrazione e l’associazione nelle più diverse forme con i Comuni limitrofi al fine di assicurare nel modo più efficiente ed economico la gestione del territorio, dei servizi pubblici e l’esercizio delle proprie funzioni.

3. L’Unione sviluppa forme di collaborazione e cooperazione con gli altri Comuni dell’area territoriale omogenea, anche se appartenenti ad altre Province, con le Unioni Montane, con la Provincia di Belluno, con la Regione Veneto e con gli altri Enti pubblici interessati per il soddisfacimento delle esigenze e dei bisogni della comunità.

TITOLO II
ORGANI ELETTIVI

CAPO I
ORDINAMENTO GENERALE

Art. 9
ORGANI

1. Sono organi dell’Unione:

a) il Consiglio;
b) la Giunta ;
c) il Presidente.

CAPO II
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE

Art. 10
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 

1. Ciascun Comune è rappresentato nel Consiglio dal rispettivo Sindaco unitamente a due Consiglieri di cui uno designato dalla minoranza consiliare.

2. L’elezione avviene a scrutinio segreto con il sistema del voto limitato ad uno; a parità di voti tra i soggetti votati è eletto il componente più giovane d’età.

3. Il rifiuto di eleggere uno o più componenti da parte della maggioranza o minoranza consiliare, non inficia la successiva costituzione dell’organo consiliare dell’Unione.

4. Nel caso in cui il Sindaco sia stato nominato Presidente, la rappresentanza in seno al Consiglio dell’Unione  sarà svolta dal Vice Sindaco del Comune medesimo se Consigliere Comunale ovvero qualora lo stesso sia già stato nominato componente del Consiglio dell’Unione o nel caso in cui la carica di Vice Sindaco del Comune sia rivestita da un Assessore esterno, da un altro Consigliere Comunale designato dal Sindaco- Presidente.

5. Ogni Comune deve provvedere alla nomina dei propri rappresentanti e alla comunicazione per iscritto dei nominativi all’Unione, entro i 60 giorni successivi alla proclamazione dei nuovi eletti a seguito di elezioni amministrative comunali.

6. Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, senza che i Comuni abbiano provveduto, il Consiglio  può validamente deliberare facendo riferimento, per i “quorum”, ai soli membri dei Comuni che hanno adempiuto.

7. Nel caso uno dei Comuni aderenti risulti retto da Commissario, quest’ultimo interviene in Consiglio con la presenza e il proprio voto con il sistema plurimo e cioè rappresentando per i “quorum” il numero dei consiglieri assegnati al Comune commissariato.

8. I consiglieri  devono avere i requisiti di eleggibilità a consigliere comunale ed entrano in carica al ricevimento, da parte dell’Unione, della comunicazione di cui al comma 5.

9. I consiglieri sono convalidati dal Consiglio nella prima seduta alla quale intervengono, nella quale si esaminano le eventuali cause di ineleggibilità ed incompatibilità.

10. I Consiglieri eletti da ciascun Comune restano in carica fino al decorso del termine di cui al comma  5.

Art. 11
COMPETENZE

1. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti:

  1. la convalida dei propri componenti nella prima seduta alla quale gli stessi intervengono;
  2. l’istituzione di commissioni consiliari;
  3. l’approvazione e la modifica dello Statuto delle Aziende speciali, dei regolamenti, ad esclusione di quello in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
  4. programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto;
  5. convenzioni tra Enti, costituzione e modificazione di forme associative;
  6. organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
  7. istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
  8. indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
  9. contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio ed emissione dei prestiti obbligazionari;
  10. spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo, ove non previsti espressamente in atti fondamentali;
  11. acquisti, alienazioni e permute immobiliari;
  12. definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti dell’Unione presso enti, aziende od istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende od istituzioni ad essa espressamente riservate dalla legge.

2. Le deliberazioni, in ordine agli argomenti di cui al presente articolo, non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi dell’Unione, salvo quelle attinente alle variazioni di bilancio, che possono essere adottate dalla Giunta e sottoposte a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi.

Art. 12

NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

1. Per la validità delle sedute di prima convocazione è necessaria la presenza della metà dei Consiglieri assegnati. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati.

2. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento. Il Presidente stabilisce, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari, le modalità di votazione e ogni altra questione relativa allo svolgimento della seduta consiliare.

3. Il Consiglio è convocato in sessione ordinaria per l’ approvazione del Bilancio annuale di previsione e del Rendiconto della gestione.

4. Il Consiglio è convocato in sessione straordinaria per l'esercizio di tutte le altre funzioni e l'adozione dei conseguenti provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto, compresa la trattazione degli argomenti iscritti all’ ordine del giorno a seguito della richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri.

5. Il Consiglio è convocato d'urgenza, nei modi e nei termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

6. Ogni deliberazione del Consiglio s'intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti comprendendo fra questi anche gli astenuti. Fanno eccezione le deliberazioni per  le quali la legge o lo Statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti.

7. Nel caso in cui il Consiglio debba deliberare in ordine a funzioni che sono state delegate solo da uno o due dei Comuni facenti parte dell’Unione, tale organo delibera con la sola presenza dei rappresentanti dei medesimi Enti, salva in ogni caso la presenza del Presidente che interviene con facoltà di voto; in tali casi i quorum sono calcolati con riferimento ai soli componenti dei Comuni rappresentati. Tale circostanza può essere fatta valere da uno qualunque dei consiglieri e sul ricorrere della stessa decide insindacabilmente il Presidente.

8. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dal regolamento.

9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi per i quali il regolamento prevede che debbano essere segrete.

10. Alle sedute del Consiglio partecipa il Segretario dell’Unione, che è coadiuvato a sua richiesta da uno o più dipendenti dell’Unione.

11. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario dell’Unione.

12. Il verbale indica i sinteticamente i punti principali della discussione, purchè attinenti all’argomento in esame, e il risultato della votazione. Il segretario può avvalersi di strumenti di registrazione magnetica delle immagini e della voce, eventualmente depositando i supporti magnetici agli atti e citandoli come parte integrante del verbale. In quest’ultimo caso gli stessi sono accessibili ai consiglieri.

13. Il Presidente non è computato come consigliere ai fini del calcolo del quorum strutturale.

CAPO III
I CONSIGLIERI DELL’UNIONE

Art. 13
PREROGATIVE E COMPITI DEI CONSIGLIERI

1. Ai consiglieri dell’Unione si applica lo stato giuridico dei Consiglieri comunali.

2. I Consiglieri rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio. Il regolamento disciplina i tempi e le modalità della discussione e della presentazione di proposte di deliberazione o di emendamenti a proposte di deliberazione da sottoporre all’esame del Consiglio.

3. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla votazione, od abbiano espresso voto contrario ad una proposta.

4. Ogni Consigliere, nel rispetto dello Statuto e con i limiti e la procedura stabiliti dal regolamento, ha diritto di:

  1. iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio;
  2. presentare interrogazioni; le interrogazioni e ogni altra istanza di sindacato ispettivo sono indirizzate per iscritto dai consiglieri al Presidente o agli altri componenti della Giunta da lui delegati;
  3. presentare per iscritto mozioni.

5. Il Presidente può incaricare uno o più consiglieri di seguire determinate materie o dell’esame di singole problematiche ovvero di coadiuvare l’attività dei componenti della Giunta.

6. Ogni Consigliere, con le modalità stabilite dal Regolamento per la visione o la copia di atti e documenti amministrativi, ha diritto di ottenere dagli uffici dell’Unione, dalle aziende ed enti dipendenti dalla stessa, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, visione e copia di atti e documenti che risultino necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa. Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.

7. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate al Consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, nei termini di legge, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio.

8. I Consiglieri, debbono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla deliberazione riguardanti liti o contabilità loro proprie, verso i corpi cui appartengono, con gli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratta di interesse proprio, o d'interesse, liti o contabilità dei loro congiunti od affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi; l’obbligo non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi nei quali sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’ amministratore o di suoi parenti e affini fino al quarto grado. I Consiglieri si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere dell'interesse dei corpi cui appartengono o soggetti alla loro amministrazione, vigilanza o tutela.

9. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio, continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei loro successori.

10. I Consiglieri sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio e se non intervengono a quattro sedute consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti dal Consiglio con le modalità di approvazione delle proposte di deliberazione. Il Consigliere deve far pervenire la giustificazione dell’eventuale assenza al Presidente, allo scopo di permettere a quest’ultimo di darne notizia al Consiglio; la giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione verbale, fatta al Consiglio da un altro consigliere allo scopo informato. Dell’avventa giustificazione viene presa nota a verbale.

Art. 14
COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio può istituire nel suo seno, con criterio proporzionale e con voto limitato, commissioni permanenti.

2. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

3. Il regolamento disciplina i poteri e il funzionamento delle commissioni.

4. Le commissioni possono invitare a partecipare ai loro lavori il Presidente e i componenti della Giunta, funzionari, tecnici e rappresentanti di associazioni, forze sociali, politiche ed economiche.

5. Le commissioni sono tenute a sentire il Presidente e i Componenti della Giunta ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 15
COMMISSIONE DI INDAGINE E COMMISSIONI CONSULTIVE

1. Il Consiglio può istituire nel suo seno, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.

2. L'istituzione delle commissioni di indagine avviene con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Le Commissioni di indagine possono accedere senza limitazione alcuna agli atti e documenti oggetto dell'indagine, hanno facoltà di interrogare dipendenti o rappresentanti dell’Unione presso enti o istituzioni la cui attività sia sottoposta ad indagine e presentano al Consiglio le proprie conclusioni nel termine fissato dal provvedimento istitutivo. Le conclusioni della commissione devono essere presentate al protocollo nel termine indicato dalla delibera di istituzione e sono inserite all'ordine del giorno dalla prima seduta del Consiglio successiva al loro deposito.

4. Ogni Commissione di indagine, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento, è composta di tre consiglieri, due designati dalla maggioranza ed uno designato dalla minoranza consiliare. La presidenza della commissione è attribuita al commissario nominato dalla minoranza.

5. Il Consiglio può altresì istituire commissioni consultive su specifici argomenti o iniziative.

6. La delibera istitutiva della commissione consultiva stabilisce la composizione della commissione che può anche non essere composta da consiglieri, l'entità numerica e i compiti della stessa. La commissione deve avere in ogni caso rappresentanti eletti dalla minoranza nel  rapporto espresso al comma 4.

CAPO IV
LA GIUNTA DELL’UNIONE

Art. 16
COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE

1. La Giunta dell’Unione è composta dai Sindaci dei Comuni aderenti all’Unione.

2. Nel caso in cui il Sindaco del Comune sia stato nominato Presidente dell’Unione, lo stesso interviene  alle sedute di Giunta anche in rappresentanza del proprio Comune.

Art. 17
RUOLO E COMPETENZE GENERALI

1. La Giunta è l'organo di impulso e di gestione del Presidente nell'amministrazione dell’Unione.

2. La Giunta compie tutti gli atti d'amministrazione dell’Unione che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza di altri soggetti; in particolare ad esso compete:

  1. accettare o rifiutare lasciti e donazioni di beni mobili;
  2. decidere, sentito il responsabile del servizio competente o su proposta dello stesso, in ordine a transazioni nelle quali è parte l’Unione;
  3. riferisce annualmente al Consiglio dell’Unione sulla sua attività, in sede di rendiconto di gestione.

3. La Giunta promuove l’attuazione degli indirizzi generali espressi dal Consiglio con gli atti fondamentali dallo stesso approvati e coordina la propria attività con gli orientamenti di politica amministrativa ai quali si ispira l'azione del Consiglio.

4. La Giunta esercita attività d'iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio, sottoponendo alla stessa  proposte, formalmente redatte ed istruite.

Art. 18
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

1. La Giunta esercita le funzioni attribuite alla sua competenza in forma collegiale, con i quorum e con le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento degli organi collegiali.

2. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Art. 19
MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto contrario del Consiglio a una proposta del Presidente e  della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.

3. La mozione di sfiducia è depositata presso l'ufficio del Segretario dell’Unione, il quale rilascia al presentatore apposita ricevuta, e deve essere messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. Se la mozione viene approvata dal Consiglio, si procede allo scioglimento del Consiglio medesimo e alla nomina di nuovi rappresentanti con le modalità e nei termini di cui all’art. 10.

Art. 20
NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

1. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario dell’Unione.

2. Il Presidente può disporre che alle adunanze della Giunta  siano presenti, con funzioni consultive, Sindaci, Assessori, Consiglieri dei Comuni aderenti all’Unione, Consiglieri dell’Unione, funzionari, tecnici e rappresentanti di associazioni, forze sociali, politiche ed economiche.

3. Possono inoltre essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, l’organo di revisione economico-finanziario ed i rappresentanti dell’Unione in enti, aziende, consorzi, commissioni.

4. Nel caso in cui la Giunta debba deliberare in ordine a funzioni che sono state delegate solo da uno o due dei Comuni facenti parte dell’Unione, tale organo delibera con la sola presenza dei rappresentanti dei medesimi Enti, salva in ogni caso la presenza del Presidente che interviene con facoltà di voto; in tali casi i quorum sono calcolati con riferimento ai soli componenti dei Comuni rappresentati. Tale circostanza può essere fatta valere da uno qualunque dei componenti e sul ricorrere della stessa decide insindacabilmente il Presidente.

CAPO V
IL PRESIDENTE

Art. 21
RUOLO E FUNZIONI

1. Il Presidente è eletto, tra i Sindaci dei Comuni aderenti all’Unione, dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti convocati in seduta congiunta dal Presidente dell’Unione in carica. Rappresenta legalmente l'Unione e promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità della stessa.

2. Il Presidente dura in carica due anni e mezzo ed è rinnovabile.

3. In caso di elezioni presso il Comune ove il Presidente dell’Unione riveste la carica di Sindaco e lo stesso non venga rieletto, le funzioni di Presidente dell’Unione fino alla nomina del nuovo Presidente vengono svolte dal componente della Giunta dell’Unione più giovane d’età.

4. Ad esso compete:

  1. convocare e presiedere il Consiglio e la Giunta dell’Unione, fissandone l'ordine del giorno;
  2. provvedere, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti dell’Unione presso enti, aziende ed istituzioni, dandone comunicazione al Consiglio. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Difensore Civico Regionale adotta i provvedimenti sostitutivi;
  3. autorizzare l’uso dello stemma e del gonfalone per iniziative e/o manifestazioni organizzate direttamente dall’Unione o dai Comuni aderenti o da questi organizzati in collaborazione con soggetti pubblici e privati e per iniziative e/o manifestazioni patrocinate dall’Unione o dallo stesso ritenute di interesse per la Comunità;
  4. sovra intendere al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti;
  5. nominare i responsabili degli uffici e dei servizi e i dipendenti chiamati a sostituirli in caso di loro assenza o impedimento;
  6. attribuire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge e dal regolamento;
  7. decidere, sentito il responsabile del servizio competente per materia, se instaurare un giudizio o resistere in un giudizio nel quale è parte l’Unione;
  8. nominare l’avvocato da incaricare nei giudizi nei quali è parte l’Unione e conferire allo stesso la procura alla lite; può inoltre delegare ad un Responsabile del servizio il compito di sottoscrivere la citata procura, per singoli contenziosi;
  9. nominare i componenti dei collegi arbitrali, la cui nomina sia di competenza dell’Ente, per le controversie nelle quali è parte l’Unione;
  10. decidere, sentito il responsabile del servizio competente o su proposta dello stesso, l’acquisizione di pareri legali su singole questioni e nominare l’ avvocato da incaricare.

Art. 22
PROGRAMMA DI GOVERNO

1. Entro 5 mesi dalla sua nomina, il Presidente convoca il Consiglio per la presentazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Tale adempimento può essere espletato contestualmente all’approvazione del primo Bilancio di Previsione approvato dall’Unione.

2. Il Consiglio definisce annualmente le risorse e i programmi, con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio di previsione e del bilancio pluriennale.

3. La verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del programma, avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio

Art. 23
RAPPRESENTANZA E COORDINAMENTO

1. Il Presidente rappresenta l’Unione negli organi dei Consorzi ai quali lo stesso partecipa e può delegare un componente della Giunta ad esercitare tali funzioni.

2. Il Presidente rappresenta l’Unione nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previste dal presente Statuto.

Art. 24
IL VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente, nominato dal Presidente, è il componente della Giunta che lo sostituisce nell’esercizio di tutte le funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest’ultimo, nonché nel caso di sospensione dell’esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dal membro della Giunta più anziano di età, che non ricopre la carica di Presidente o Vice Presidente.

Art. 25
DIMISSIONI E CESSAZIONE DEL PRESIDENTE

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio  e del nuovo Presidente. Fino alle elezioni del Presidente, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente.

2. Le dimissioni del Presidente diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un Commissario.

3. Lo scioglimento del Consiglio determina in ogni caso la decadenza del Presidente e della Giunta.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE

Art. 26
LA PARTECIPAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione dell’Unione, attraverso le libere forme associative dagli stessi costituite nell'esercizio del diritto affermato dall'art.18 della Costituzione, è realizzata e valorizzata dagli organi elettivi nelle forme previste dal presente Statuto e dal regolamento.

2. Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricole; le associazioni del volontariato; le associazioni dei portatori di handicaps; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente; le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico; le associazioni dei giovani e degli anziani; ed ogni altra libera forma associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate al precedente comma. Particolare rilevanza, inoltre, viene riconosciuta:

  1. alle Parrocchie presenti ed  operanti nel territorio dei Comuni aderenti all’Unione;
  2. agli enti che curano l'aspetto religioso, morale ed etico della popolazione;
  3. alle Pro Loco presenti ed operanti sul territorio dei Comuni aderenti all’Unione come strumento di base per la tutela e promozione dei valori culturali, artistici, naturali e ambientali;
  4. alle Associazioni con finalità di protezione civile.

3. L’Unione, allo scopo di favorire le libere forme associative, può attribuire alle Associazioni contributi e locali per la realizzazione di singole iniziative e per sostenere l’attività ordinaria svolta. Può altresì affidare alle stesse Associazioni, previa apposita convenzione, la gestione di alcuni servizi non incompatibili con le finalità perseguite.

Art. 27
LA PARTECIPAZIONE DEI SINGOLI CITTADINI ED
ALTRE FORME ASSOCIATIVE

1. Le istanze, petizioni e proposte presentate da uno o più cittadini, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali o diffusi della collettività, sono sottoposte all'esame istruttorio del competente ufficio per il successivo esame del competente organo elettivo. La motivata decisione sulle stesse, deve essere adottata entro sessanta giorni dalla data di ricevimento ed è comunicata al primo dei firmatari.

2. Alle Associazioni, che si costituiscono temporaneamente per la difesa di interessi riguardanti tutto o parte del territorio geografico dei Comuni aderenti all’Unione, è riconosciuta la facoltà di esercitare le istanze di partecipazione di cui al comma 1. Le dette Associazioni sono interlocutori dell’Unione sul singolo problema.

CAPO II
LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I REFERENDUM

Art. 28
LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

1. Il Consiglio, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici dell’Unione, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.

2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza di fornire dati e/o di esprimere di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato.

3. L’ufficio competente dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Presidente, il quale li comunica al Consiglio e alla Giunta per le valutazioni conseguenti.

Art. 29
REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il referendum consultivo è l’istituto con il quale tutti gli elettori dei Comuni aderenti all’Unione, sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento relativo all'Amministrazione ed al funzionamento dell’Unione, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso, affinchè gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.

2. I referendum consultivi sono indetti con deliberazione del Consiglio, con la quale si fissa il testo da sottoporre agli elettori, la data, il luogo e le ulteriori modalità della consultazione. La delibera deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

3. Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:

  1. revisione dello Statuto dell’Unione e di quelli delle aziende speciali;
  2. disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; dotazioni organiche del personale e relative variazioni;
  3. piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
  4. tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
  5. designazione e nomine di rappresentanti.

4. I referendum consultivi sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno il 20% degli elettori iscritti nelle liste dei Comuni aderenti all’Unione alla data del 1 gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata dal Presidente al Consiglio, dopo la verifica dell’ammissibilità del quesito proposto, entro 60 giorni dalla data di ricevimento, per l’adozione del provvedimento di indizione di cui al comma 2. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il Presidente sottopone al Consiglio la richiesta e il parere di inammissibilità dell’ufficio competente, per la definitiva decisione assunta con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

5. La proposta sottoposta al referendum si intende approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Presidente mediante pubblici avvisi.

6. Il Consiglio, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti d'indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.

7. Le consultazioni di cui al presente articolo devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo contemporaneamente ad altre operazioni di voto.

CAPO III
LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 30
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, da quelle applicative previste dal presente Statuto e da quelle operative disposte dal regolamento.

2. L’Unione ha il dovere di concludere, nei termini di cui al successivo comma, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.

3. L’Unione determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle leggi o dai regolamenti.

4. Allo scopo di rendere effettiva la semplificazione amministrativa, non può essere istituita nessuna diversa o ulteriore forma di controllo degli atti rispetto a quelle stabilite per legge.

Art. 31
DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Il regolamento prevede le modalità di individuazione dei responsabili del procedimento e dei soggetti preposti a sostituirli in caso di assenza o impedimento, assicurando nel contempo la più agevole e consapevole partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo.

CAPO IV
IL DIRITTO D'ACCESSO E D'INFORMAZIONE DEL CITTADINO

Art. 32
PUBBLICITÀ DEGLI ATTI E DELLE INFORMAZIONI

1. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti e delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano, è garantito  nei casi e con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento.

2. La pubblicazione degli atti ufficiali dell’Unione viene effettuata all'Albo Informatico dell’Unione.

Art. 33
IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI,
ALLE STRUTTURE E AI SERVIZI

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento, in generale a tutti i cittadini, singoli od associati, che vi abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

2. Il diritto di accesso è escluso per  i documenti previsti dal regolamento nei casi di legge. Può essere temporaneamente escluso e differito per effetto di una motivata dichiarazione che ne vieta l'esibizione, secondo quanto previsto dal regolamento, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza  delle persone, dei gruppi e delle imprese.

3. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito.

4. Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

5. Il rifiuto, il deferimento e la limitazione dell'accesso sono consentiti solo nei casi previsti dalla legge e dal regolamento od in vigenza del divieto temporaneo di cui al comma 2.

TITOLO IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I
UFFICI E PERSONALE

Art. 34
PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I servizi e gli uffici dell’Unione sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità, e assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell' azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera  nel rispetto della legalità con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini e assicura l'imparzialità, il giusto procedimento e il buon andamento dell' amministrazione utilizzando le risorse messe a disposizione con criteri di razionalità economica.

2. L’Unione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale, attraverso programmi di formazione, di aggiornamento e di arricchimento  professionale riferiti all' evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici, inoltre riconosce la libera organizzazione sindacale dei dipendenti dell’Unione.

3. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere contestualmente agli indirizzi politici del Presidente, del Consiglio e della Giunta mediante un modulo organizzativo di tipo orizzontale per funzioni e attribuzioni e verticale per gerarchie e responsabilità.

4. La struttura organizzativa dell’Unione è articolata in servizi e ciascun servizio può essere articolato in uffici secondo le previsioni del regolamento. A ciascun servizio e, ove previsto, a ciascun ufficio, è preposto un responsabile.

Art. 35
DOTAZIONE ORGANICA

1. Con il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi è disciplinata:

  1. la dotazione organica;
  2. le modalità di assunzione agli impieghi;
  3. i requisiti di accesso e le modalità concorsuali.

2. La dotazione organica dell’Unione è costituita da:

  1. personale trasferito dai Comuni all’Unione a tempo indeterminato per tutta la durata dell’Unione;
  2. personale trasferito dai Comuni all’Unione a tempo determinato;
  3. personale assunto dall’Unione a tempo determinato;
  4. collaboratori esterni.

3. L’Unione non può assumere proprio personale a tempo indeterminato, né personale a tempo determinato o instaurare rapporti di collaborazione esterna con contratti di durata superiore a 5 anni.

4. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente sono disciplinati dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali.

Art. 36
DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA E FUNZIONE AMMINISTRATIVA

1. Nel rispetto delle competenze e della distinzione tra funzione politica e funzione amministrativa, mentre spetta agli organi di direzione politica dell’Unione definire gli obiettivi e i programmi da attuare e verificare la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite, spetta ai responsabili dei servizi e degli uffici la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa. Essi sono direttamente responsabili della gestione e dei relativi risultati.

2. Ai responsabili dei servizi e degli uffici sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo adottati dagli organi politici, secondo le modalità previste dai regolamenti, con  particolare riferimento alle seguenti attribuzioni:

  1. la partecipazione come presidente o componente alle commissioni di gara;
  2. la responsabilità delle procedure di appalto;
  3. la stipulazione dei contratti;
  4. gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
  5. gli atti di amministrazione e gestione del personale;
  6. i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
  7. tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza dell’Unione, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di prevenzione e repressione dell’ abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
  8. i provvedimenti in materia di regolamentazione della circolazione stradale attuativi di piani generali o di indicazioni di indirizzo relative alla soluzione di particolari problemi ovvero i provvedimenti nella citata materia, che si rendano necessari per razionalizzare le modalità di utilizzo delle strade;
  9. i decreti di esproprio e/o di occupazione d’urgenza e gli atti ad essi preliminari e conseguenti.
  10. le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
  11. l'istruttoria delle deliberazioni e delle determinazioni e l'assunzione degli atti connessi e necessari per la loro attuazione;
  12.  gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto o dai regolamenti;

3. I provvedimenti nelle materie di cui al comma 2 lettere g), h), sono assunti sotto forma di ordinanza

4. Quando non sia possibile avvalersi di personale alle dipendenze dell’Ente per temporanea vacanza dei relativi posti, l’attribuzione delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 può essere conferita mediante contratto di diritto pubblico a tempo determinato, utilizzando professionisti che siano in possesso delle caratteristiche richieste per la copertura del posto. Per la fattispecie citata si potrà, eccezionalmente e motivatamente, farsi ricorso a contratti di diritto privato a tempo determinato, utilizzando professionisti che siano in possesso delle caratteristiche richieste per la copertura del posto.

Art. 37
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

1. Nel rispetto dei principi fissati dallo Statuto e dal regolamento, sono annualmente attribuiti gli obiettivi di gestione, ed assegnate le relative dotazioni finanziarie di spesa.

2. I responsabili dei servizi e degli uffici sono abilitati a sottoscrivere i provvedimenti attuativi del piano esecutivo di gestione, che sono definiti "determinazioni", classificati e raccolti cronologicamente.

3. Le ulteriori modalità relative all' adozione delle determinazioni sono disciplinate dal regolamento.

Art. 38
COLLABORAZIONI ESTERNE

1. L'Unione può attribuire a soggetti esterni all'ente, con le modalità stabilite dal regolamento, incarichi di collaborazione ad alto contenuto di professionalità, per l’assistenza tecnica dei servizi relativi alla gestione del territorio, alle azioni in campo economico, alle attività sociali e culturali, alla statistica e alla informatizzazione. Il regolamento dispone in ordine alla durata del rapporto ed ai criteri per la determinazione del compenso.

Art. 39
COMMISSIONI DI CONCORSO

1. Le commissioni di concorso per l'assunzione del personale sono formate esclusivamente da esperti. Il regolamento ne determina la composizione e stabilisce i requisiti dei componenti.

CAPO II
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE

Art. 40
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE E IL VICESEGRETARIO DELL’UNIONE

1. L’Unione ha un proprio Segretario nominato e revocato dal Presidente e scelto tra gli iscritti all’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

2. Il Segretario dipende funzionalmente dal Presidente, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e della Giunta.  Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico- amministrativa nei confronti degli organi dell' Ente secondo le modalità del regolamento. Assicura la redazione dei verbali delle adunanze del Consiglio e della Giunta, secondo le norme stabilite dal regolamento. Può altresì rogare tutti i contratti nel quale l’Unione è parte e può autenticare scritture private e atti unilaterali nell' interesse dell' Ente. Sovra intende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e degli uffici e ne coordina l' attività. Allo stesso spetta un compenso stabilito con provvedimento del Presidente.

3. Il Segretario dell’Unione, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell’Unione.

4. L’Unione può avere un Vicesegretario.

5. Il Vicesegretario dell’Unione esercita le funzioni vicarie del Segretario dell’Unione, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento.

6. Per la nomina del Vicesegretario dell’Unione è richiesto il possesso di un titolo di studio equivalente a quello richiesto per accedere alla carriera di Segretario comunale.

TITOLO V
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

CAPO I
FORME COLLABORATIVE

Art. 41
PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1. L'attività dell'Unione, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 42
CONVENZIONI

1. Il Consiglio al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con Comuni e/o Enti Pubblici per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

Art. 43
ACCORDI DI PROGRAMMA

1. L’Unione per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

  1. determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
  2. individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti tra Enti coinvolti;
  3. assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Presidente definisce e stipula l'accordo con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO VI
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'

CAPO I
LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 44
LA PROGRAMMAZIONE DEL BILANCIO

1. La programmazione dell'attività dell’Unione è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono il Bilancio di previsione annuale e i suoi allegati.

2. Il Bilancio di Previsione è deliberato dal Consiglio nei termini stabiliti dalla legge osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità e pareggio finanziario.

3. Trascorso il termine entro il quale il bilancio di previsione deve essere approvato, senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, il Prefetto nomina un commissario, affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio.

4. In tale caso, e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini fissati dalle vigenti disposizioni normative lo schema di bilancio predisposto dal dalla Giunta, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante commissario da lui nominato, all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio.

5. Nel caso in cui in sede di presa d’atto consiliare degli equilibri generali di bilancio, si riscontri la mancanza di tale circostanza, il Consiglio approva appositi provvedimenti di ripiano dei debiti fuori bilancio dei quali sia possibile riconoscere la legittimità e appositi provvedimenti di ripiano dell’eventuale previsione di disavanzo, di amministrazione o di gestione. In caso di mancata approvazione dei provvedimenti citati, il Prefetto procede con le modalità di cui al comma 4.

6. Nel caso in cui, dal bilancio di previsione, dai rendiconti o da altra fonte, emerga una condizione di dissesto dell’Ente ritenuta sussistente, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante commissario da lui nominato, all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio.

Art. 45
IL PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI

1. Il Consiglio approva annualmente il programma dei lavori pubblici, con le indicazioni e le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

CAPO II
LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ED IL RENDICONTO DELLA
GESTIONE

Art. 46
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO

1. L’organo di revisione economico-finanziario è nominato con le modalità previste dalla legge e dalla norme secondarie di essa attuative.   

2. L’organo di revisione economico-finanziario collabora con il Consiglio ed esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, nella sua funzione di controllo e di indirizzo.

3. Per l'esercizio delle sue funzioni l’organo di revisione economico-finanziario ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

4. L’organo di revisione economico-finanziario adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario e risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente,  ne riferisce immediatamente al Consiglio.

5. L’organo di revisione economico-finanziario attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal comma 3 del successivo articolo, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

Art. 47
IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. L’organo di revisione economico-finanziario  attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale l’organo di revisione economico-finanziario rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Il rendiconto di gestione è deliberato dal Consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo, in seduta pubblica. Nelle adunanze di seconda convocazione il conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica.

Art. 48
RISORSE E RAPPORTI FINANZIARI CON I COMUNI ADERENTI

1. Le entrate finanziarie dell’Unione sono costituite da:

- entrate proprie derivanti dalla riscossione di sanzioni, di tributi o dall’alienazione di beni mobili o immobili;
- entrate derivanti da trasferimenti dei Comuni;
- entrate derivanti da contributi e/o trasferimenti dello Stato, della Regione o da latri Enti pubblici e privati;
- lasciti;
- donazioni;
- assunzione di mutui.

2. I Comuni, a copertura della differenza tra le spese e le entrate proprie dell’Unione, trasferiscono risorse finanziarie mediante una quota associativa stabilita in proporzione al numero degli abitanti, calcolato al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.

3. Il Presidente comunica annualmente ai Comuni aderenti all’Unione l’importo complessivo previsto delle risorse di cui al precedente comma 2. individuando le quote associative dei Comuni; questi ultimi provvedono ad impegnare e liquidare le somme dovute all’Unione entro 60 giorni dalla richiesta scritta. La previsione annuale, in caso di necessità, può essere modificata nel corso dell’esercizio con apposita comunicazione del Presidente.

4. La Giunta può deliberare diversi criteri di ripartizione delle spese, quando le stesse siano disposte a beneficio prevalente o esclusivo di determinati Comuni.

5. Nel caso in cui i Comuni decidano di trasferire all’Unione la gestione della funzione attinente i tributi, stabiliscono anche se gli introiti ad essa connessi devono essere introitati dall’Unione o da ciascun Comune.

6. Qualora alcuni Comuni aderenti all’Unione non trasferiscano alla stessa un uguale numero di funzioni rispetto a quelle trasferite dagli altri Comuni aderenti, le entrate derivanti da trasferimenti e la ripartizione delle spese sarà effettuata sulla base di criteri approvati dalla Giunta dell’Unione ovvero dal Presidente fino a quando la Giunta dell’Unione non provvede.

Art. 49
ASSEGNAZIONE PROPRIETA’ DEI BENI DELL’UNIONE

1. Con provvedimento di Giunta sono stabilite le modalità di individuazione della proprietà di beni mobili o immobili acquistati dall’Unione, in caso di scioglimento dell’Unione o recesso di Comuni aderenti.

2. Qualora in caso di scioglimento dell’Unione o recesso di Comuni aderenti, per taluni beni non vi sia stata l’individuazione della proprietà di cui al comma precedente, la proprietà dei beni passerà al Comune che si renderà disponibile a versare, agli altri Comuni aderenti, il valore residuo dei beni riferito alla quota parte di proprietà dei Comuni non interessati. In caso di mancato accordo, da concludere nel termine perentorio di 8 mesi dalla data di scioglimento o  recesso di Comuni aderenti, il Comune di Quero è autorizzato ad avvirare gli atti di alienazione dei beni, con una o più procedure di asta pubblica e con base d'asta determinata in base ad una perizia di stima del valore dei beni; l'importo risultante sarà ripartito tra i Comuni in base al numero degli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente lo scioglimento. In caso di asta deserta, la stessa sarà ripetuta per due volte con cadenza almeno semestrale e poi con cadenza almeno annuale.

3. Tutti i beni dell’Unione acquisiti a qualunque titolo fino al 30 settembre 2012, nelle ipotesi di cui ai precedenti commi, restano esclusivamente ai Comuni di Quero e di Vas; analogamente, in caso d’alienazione degli stessi, i proventi sono attribuiti esclusivamente ai Comuni di Quero e di Vas in proporzione al numero di abitanti al 31 dicembre dell’anno precedente all’evento, salvo diverse previsioni specificatamente deliberate in precedenza dal Consiglio Direttivo dell’Unione.

4. Nelle more dell'alienazione, i beni saranno nella disponibilità dei Comuni aderenti, in proporzione alle quote degli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente la cessazione e con le modalità fissate da apposito provvedimento assunto dai Comuni .

CAPO III
APPALTI E CONTRATTI

Art. 50
PROCEDURE NEGOZIALI

1. L’Unione provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.

CAPO IV
TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

Art. 51
TESORERIA E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

1. Il servizio di tesoreria è affidato dal Consiglio, mediante procedure a evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità, ad una banca autorizzata che disponga, o si impegni ad aprire prima dell' inizio del servizio, di una sede operativa nel territorio geografico dei Comuni aderenti all’Unione. In caso di diserzione della gara per l'affidamento in concessione del servizio, l’Unione ha la facoltà di prevedere che il Tesoriere abbia la propria sede operativa in un Comune geograficamente confinante con il territorio dell’Unione.

2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale.

3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza dell’Unione ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

TITOLO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 52
CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Tutte le controversie che sorgano tra i Comuni aderenti all’Unione dei Comuni del Basso Feltrino-Sette Ville e l’Unione medesima o tra i Comuni medesimi, in relazione all’applicazione e/o all’interpretazione degli artt. dello Statuto: 5 - DURATA, 6 - RECESSO, 7 - COMPETENZE, 48 – RISORSE E RAPPORTI FINANZIARI CON I COMUNI ADERENTI, 49 – ASSEGNAZIONE PROPRIETÀ DEI BENI DELL’UNIONE, o che siano relativi a rapporti obbligatori derivanti dall’adesione all’Unione o abbiano per oggetto la proprietà di beni mobili o immobili dell’Unione, sono di competenza di un collegio arbitrale composto dal Segretario dell’Unione e da due esperti in materia legale nominati dalla Giunta, o in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Belluno.

2. Il collegio arbitrale decide secondo diritto.

Art. 53
REVISIONE DELLO STATUTO

1. Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dai Consigli comunali dei Comuni aderenti all’Unione  con le modalità e la maggioranza previste per gli Statuti dei Comuni.

Art. 54
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Nelle materie demandate ai regolamenti le disposizioni dello Statuto hanno diretta efficacia fino alla loro entrata in vigore.

2. I regolamenti vigenti alla data di approvazione dello Statuto restano in vigore in quanto compatibili con lo Statuto e fino alla approvazione dei successivi.

3. È facoltà del Consiglio adottare, nelle materie demandate ai regolamenti, normative a carattere transitorio.

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