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Bur n. 10 del 23 gennaio 2015


Materia: Statuti

COMUNE DI QUERO VAS (BELLUNO)

Statuto comunale

Statuto del Comune di Quero Vas.

PREMESSA STORICA

STATUTO DEL COMUNE DI QUERO VAS

La storia del Comune di Quero Vas è strettamente legata a quella dell’Unione dei Comuni del Basso Feltrino- Sette Ville. Il 20.12.2000, infatti, i Comuni di Quero e di Vas, insieme a quello di Segusino, diedero vita a tale Ente, sottoscrivendo l’atto costitutivo dell’Unione, con la finalità di salvaguardia e sviluppo del territorio e della Comunità del Basso Feltrino, oltre che di razionalizzazione operativa dell’attività amministrativa dei Comuni di piccole dimensioni che la componevano. Si trattò di una scelta importante, che si avvaleva di uno strumento innovativo di gestione in forma associata dei servizi e delle funzioni dei Comuni, come quello dell’Unione, la cui opportunità è stata nei fatti testimoniata dalla intercorsa normativa, la quale, dopo oltre 10 anni, l’ha reso obbligatorio per tutti i Comuni montani di piccole dimensioni.

Successivamente, a decorrere dall’1.09.2002, il Comune di Segusino operò un recesso unilaterale dall’Unione, mentre i Comuni di Quero e Vas ritennero invece di proseguire con tale forma associata di gestione. Nel corso dei successivi anni proseguì un progressivo percorso di riorganizzazione dei due Comuni e l’integrazione degli stessi all’interno dell’Unione dei Comuni del Basso Feltrino - Sette Ville, che portò ben presto a gestire tutti i servizi e le funzioni mediante tale forma associativa.

A partire dal 2000, infine, vi è stata un’accelerazione del processo di integrazione amministrativa dei due Comuni, tale da rendere irreversibile la gestione associata del personale. Prendendo atto di tale situazione, il comune di Quero con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 29.06.2012 e il comune di Vas con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 18.06.2012, deliberavano di dichiarare la volontà dei due Enti di volersi fondersi in un nuovo Comune denominato “COMUNE DI QUERO VAS”. Si dava avvio, in tal modo, al procedimento finalizzato alla fusione dei due Comuni ai sensi della Legge Regionale n. 25 del 24.12.1992. La Regione Veneto, con delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1225 del 16.07.2013 provvedeva pertanto ad indire un referendum consultivo sul progetto di Legge n. 324 d'iniziativa della Giunta Regionale concernente l’ “Istituzione del nuovo Comune di Quero Vas mediante fusione dei Comuni di Quero e Vas della Provincia di Belluno”, il quale si è tenuto il giorno 27.10.2013 con il seguente esito:

COMUNE di QUERO
COMUNE di VAS

Totale

  Elettori aventi diritto al voto

2071

732

2803

  votanti

844

362

1206

  voti validamente espressi

831

359

1190

  voti favorevoli

782

277

1059

  voti contrari

49

82

131

 

La Regione Veneto, con Legge Regionale n. 34 del 24.12.2013, istituiva formalmente il “Comune di Quero Vas” mediante fusione dei Comuni di Quero e di Vas, e dava in tal modo avvio alla gestione della nuova entità territoriale.

STATUTO DEL COMUNE DI QUERO

La posizione lungo una grande strada e la prossimità ad una stretta, con conseguente possibilità di controllo del transito terrestre e fluviale, hanno connotato fin dall’antichità le vicende di Quero, favorendo un insediamento romano e poi per tutto il medioevo uno sviluppo legato alle opere fortificatorie poste sulla frontiera con Feltre. Se sola testimonianza in questo passato rimane Castelnuovo (costruito da Venezia nel 1377) mentre sono scomparse le fortificazioni romane, longobarde e trevigiane (come le antiche Chiuse e il forte della Moschetta), l’importanza strategica del luogo è stata nuovamente evidenziata nelle due guerre mondiali.

La fertilità del suolo e l’abbondanza di acque (il toponimo Quero potrebbe derivare da aquarium e la presenza storica di acque è documentata da nomi di località come Lequnazo e al Lago e di numerose sorgenti) unite alle funzioni militari e di barriera doganale, hanno consentito alcuni periodi di notevole floridezza in particolare nei primi secoli dopo Cristo, fra il 1300 e il 1400 (quando emerge la figura di Andrea Redusio) e nel 1600 - 1700 (con il massimo sviluppo dell’industria tessile, già presente dal 1300).

Dopo la crisi economica del 1800 e della prima metà del 1900, caratterizzata da un massiccio movimento migratorio, e la distruzione completa dell’abitato nel 1917 sotto i bombardamenti, il paese ha di nuovo raggiunto negli ultimi decenni un elevato benessere, connesso ai nuovi insediamenti artigianali e industriali.

Il rilievo politico ed economico di Quero è riconoscibile anche dalla struttura amministrativa. Pur dipendendo sempre da altri centri (nel periodo romano dal municipio di Asolo, dal IX secolo e fino al 1807 dal comune di Treviso, fra il 1807 e il 1810 dal dipartimento del Bacchiglione che aveva sede a Vicenza, dal 1810 dal dipartimento del Piave con sede a Belluno e poi dalla provincia di Belluno) Quero è stato sempre rispetto ad essi in una posizione di frontiera che ne ha accentuato l’importanza politica ed economica (gli statuti medioevali di Treviso contengono una disciplina specifica di Quero e delle sue Chiuse); e con questi centri ha avuto una circolarità di rapporti (la cultura, ad esempio, arrivava a Quero dalle città, ma nel contempo c’era un flusso di persone e attività economiche da Quero verso la città). In conseguenza Quero ha avuto a sua volta una riconosciuta preminenza sui villaggi vicini: forse già sede di un pago romano, il paese diventa dal medioevo capo di pieve e cioè chiesa matrice delle chiese di Alano, Campo, Colmirano, Fener, Vas e Segusino e sede di un distretto civile che riuniva le regole dello stesso territorio, per poi diventare sede di uno dei cantoni del dipartimento del Bacchiglione e quindi di uno dei cantoni del dipartimento del Piave.

La lontananza dalle città ha favorito sempre una reale democrazia, con diffusa partecipazione della gente alle decisioni nelle assemblee della regola, l’antico comune, e della pieve, nella consapevolezza di interessi comuni e solidale con il territorio circostante. Lo Statuto di Quero del 1991 si collega perciò ad una abitudine e cultura radicate nella popolazione a essere parte attiva nella vita e nell’amministrazione del Comune.

(Bona Beda Pazè)

STATUTO DEL COMUNE DI VAS

Il territorio comunale di Vas, sviluppato ad imbuto sulla sinistra orografica della Bassa Valle del Piave in direzione Nord-Sud, si estende sulle pendici del Massiccio del Cesèn; è dunque un territorio montuoso, con la sola eccezione delle piane alluvionali lungo il corso del Piave.

Il Comune, che oltre al capoluogo Vas conta i tre centri abitati di Scalon, Caorera e Marziai, confina a Nord con Feltre e Lentiai, a Est con Segusino, a Sud con Quero e a Ovest con Quero e Feltre.

L’origine del nome Vas è incerta, ma una delle ipotesi più accreditate lo fa derivare da “Flumen de Avasio”, denominazione che avrebbe indicato il corso d’acqua che attraversa il paese e che a tutt’oggi è chiamato Fium.

La storia di Vas è quella di una comunità in origine legata ad un’economia silvo-pastorale e caratterizzata da una posizione geografica che la vedeva stretta tra il fiume Piave e il Massiccio del Cesèn, collegata solo da un sentiero al vicino paese di Segusino.

Verso la fine del 1200 Vas faceva parte della pieve civile di Quero ed era zona di confine del territorio trevigiano con il bellunese.

Tra il XVI e il XVII secolo sorse a Vas un’attività manifatturiera importante per il paese: la cartiera. Favorita dalla limpidezza delle acque del torrente Fium, necessaria per produrre buona carta, e dalla vicinanza del Piave che costituiva un’ottima via di comunicazione per le spedizioni, la cartiera era nel ‘600 una delle più grandi della Serenissima Repubblica di Venezia, del cui territorio Vas faceva ormai parte. L’impianto apparteneva alla nobile famiglia veneziana dei Gradenigo, che lo affittò a vari gestori, tra i quali, nel ‘700, i Remondini, celebri editori di Bassano. Nel corso dell’’800 e per buona parte del '900 la cartiera continuò la sua attività, che cessò però definitivamente nel 1963.

Le vicende della prima guerra mondiale coinvolsero drammaticamente Vas, che conobbe un duro anno di occupazione tra il ‘17 e il ‘18 e pesanti distruzioni. Testimonianza di quel periodo è il museo di reperti bellici oggi esistente a Caorera.

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

CAPO I
IL COMUNE

Art. 1
COMUNE DI QUERO VAS

1.         Il Comune di Quero Vas è stato istituito con legge regionale Veneto nr. 34 del 24.12.2013.

2.         Il Comune di Quero Vas, istituzione autonoma nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dal presente Statuto, è l'ente che cura e rappresenta gli interessi generali della sua Comunità.

3.         Gli organi del Comune, nel rispetto dell’ ordinamento giuridico, garantiscono ai cittadini della Comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico-amministrativa del Comune.

Art. 2
TERRITORIO, STEMMA, GONFALONE, PATRONO

1.         Il territorio del Comune di Quero Vas confina con quello dei Comuni di Alano di Piave, Feltre, Lentiai, Segusino e Seren del Grappa.

2.         Il capoluogo è fissato a Quero.

3.         Le frazioni esistenti nel Comune di Quero Vas sono le seguenti: Caorera, Carpen, Cilladon, Marziai, Santa Maria, Scalon, Schievenin, Vas.

4.         Agli abitanti delle frazioni è assicurata, in condizioni di parità tra loro e con il Capoluogo, la partecipazione alle scelte del Comune. In particolare agli abitanti delle frazioni di Vas, Scalon, Caorera, Marziai è assicurata l’apertura di uno sportello del Comune presso la sede municipale del disciolto Comune di Vas.

5.         La sede municipale è ubicata nel Capoluogo del Comune, in Piazza Marconi nr. 1; altri uffici possono essere ubicati anche nelle frazioni.

6.         Lo stemma e il gonfalone del Comune di Quero erano stati concessi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14.03.1962. Lo stemma del Comune di Quero è rappresentato da un castello al naturale posto di tre quarti, aperto e finestrato, torricellato di due pezzi laterali: quello di destra più elevato e merlato alla guelfa nello spigolo destro; quello di sinistra a cuspide; il tutto fondato su terrazzo al naturale. Il gonfalone del Comune è costituito da un drappo azzurro, riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento: Comune di Quero. Le parti di metallo ed i cordoni sono argentati. L’asta verticale è ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionale frangiati d’argento.

7.         Lo stemma e il gonfalone del Comune di Vas erano stati concessi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16.4.1957. Lo stemma del Comune di Vas è così rappresentato:”di rosso al vaso d’argento, ripieno di pampini e grappoli al naturale. Ornamenti esteriori da Comune”. Il Gonfalone del Comune è così costituito:”Drappo partito di bianco e di rosso, riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dello stemma sopra descritto con l’iscrizione centrata in argento. Comune di Vas. Le parti di metallo e i cordoni saranno argentati. L’asta verticale sarà ricoperta di velluto dai colori del drappo alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d’argento.”.

8.         Fino alla concessione dello stemma e del gonfalone al Comune di Quero Vas, nelle cerimonie sono esposti entrambi i gonfaloni di cui ai commi 6 e 7, mentre negli atti del Comune non viene indicato alcuno stemma.

Art. 3
FINALITÀ

1.         Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione e in particolare ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti inviolabili della vita, alla libertà e all’autodeterminazione, sancendo il rifiuto della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e riconoscendo nella pace un diritto inalienabile e fondamentale delle persone e dei popoli.

2.         Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

  1. affermazione dei valori della persona, della famiglia, dell'istruzione scolastica a qualsiasi livello pubblica e privata, considerando come obiettivo prioritario l’elevamento della base culturale dei cittadini e lo sviluppo di un moderno sistema di educazione permanente;
  2. soddisfacimento dei bisogni della comunità e in particolare dei giovani, degli anziani, dei disabili e dei più deboli.
  3. superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
  4. promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione, per uno sviluppo economico che sia socialmente ed ecologicamente compatibile e in grado di valorizzare le peculiarità territoriali e socio culturali;
  5. sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, oltre che di sviluppo delle relazioni personali anche attraverso l’ attività delle organizzazioni di volontariato;
  6. tutela e sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
  7. assicurazione condizioni di pari opportunità tra donne e uomini, anche promuovendo la presenza paritaria di entrambi i sessi nella giunta e negli organi collegiali, nonché nei consigli di amministrazione e nei collegi sindacali degli enti, delle aziende, delle fondazioni e delle istituzioni che dipendono da lui, e impegnandosi affinché tali principi vengano inseriti nel regolamento delle istituzioni e negli statuti degli altri enti citati.

Art. 4
FORME DI COOPERAZIONE

1.         Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche, politiche e sindacali alla amministrazione.

2.         Il Comune promuove l’aggregazione, l’integrazione e l’associazione nelle più diverse forme con i Comuni limitrofi al fine di assicurare nel modo più efficiente ed economico la gestione del territorio, dei servizi pubblici e l’esercizio delle proprie funzioni, ed anche con gli obiettivi della unione.

3.         Il Comune sviluppa forme di collaborazione e cooperazione con gli altri comuni dell’area territoriale omogenea anche appartenenti ad altre province, con l’Unione Montana Feltrina, con la Provincia di Belluno, con la Regione Veneto e con gli altri enti pubblici interessati per il soddisfacimento delle esigenze e dei bisogni della comunità.

4.         Il Consiglio comunale può delegare all’Unione Montana Feltrina l'esercizio di funzioni di competenza comunale, assegnando alla stessa le risorse necessarie. La deliberazione di delega è adottata dal Consiglio, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

CAPO II
L'AUTONOMIA STATUTARIA E LA POTESTÀ REGOLAMENTARE

Art. 5
L'AUTONOMIA

1.         L'attribuzione alla Comunità locale della titolarità del diritto di autonomia costituisce il principio che guida la formazione, con lo statuto ed i regolamenti, dell'ordinamento generale del Comune.

Art. 6
LO STATUTO

1.         Il presente Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.

2.         Lo Statuto, liberamente formato dal Consiglio Comunale, costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità.

3.         Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo Statuto e dai regolamenti, nell'ambito della legge.

4.         Il Consiglio Comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili delle Comunità rappresentate.

Art. 7
I REGOLAMENTI COMUNALI

1.         I regolamenti comunali sono provvedimenti normativi del Comune.

2.         La potestà regolamentare è esercitata secondo le competenze di legge e secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo Statuto Comunale.

3.         Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell' ordinamento autonomo comunale le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro.

TITOLO II
ORGANI ELETTIVI

CAPO I
ORDINAMENTO GENERALE

Art. 8
ORGANI DEL COMUNE

1.         Sono organi del Comune: il Sindaco, il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale.

CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9
RUOLO E FUNZIONI GENERALI

1.         L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero e la posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2.         I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3.         I Consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

4.         L'esercizio delle potestà e delle funzioni del consiglio, non può essere delegato.

Art. 10
COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

1.         Il Consiglio ha competenza limitatamente agli atti ad esso attribuiti dalle vigenti disposizioni normative, nomina inoltre i componenti delle commissioni e decide se accettare o rifiutare donazioni di beni immobili.

2.         Le deliberazioni di competenza consiliare non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti le variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

3.         Il Consiglio Comunale esercita le sue competenze e attribuzioni secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalle norme regolamentari.

Art. 11
PRIMA ADUNANZA

1.         La prima adunanza del nuovo Consiglio comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti e alla comunicazione del Sindaco in ordine alla nomina della giunta.

2.         La convocazione del Consiglio comunale neo-eletto, sarà disposta entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

3.         La seduta è convocata e presieduta dal Sindaco.

4.         La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.

Art. 12
NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

1.         Per la validità delle sedute di prima convocazione è necessaria la presenza della metà dei Consiglieri assegnati. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati.

2.         Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento. Il Sindaco stabilisce, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari, le modalità di votazione e ogni altra questione relativa allo svolgimento della seduta consiliare.

3.         Il Consiglio comunale è convocato in sessione ordinaria per l’approvazione del Bilancio annuale di previsione e del Rendiconto della gestione.

4.         Il Consiglio comunale è convocato in sessione straordinaria per l'esercizio di tutte le altre funzioni e l'adozione dei conseguenti provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto, compresa la trattazione degli argomenti iscritti all’ ordine del giorno a seguito della richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri comunali.

5.         Il Consiglio comunale è convocato d'urgenza, nei modi e nei termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

6.         Ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti comprendendo fra questi anche gli astenuti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge o lo Statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti.

7.         Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dal regolamento.

8.         Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo il regolamento, esse devono essere segrete.

9.         Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario comunale, che è coadiuvato a sua richiesta da uno o più funzionari.

10.       Le deliberazioni del consiglio sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario comunale.

11.       Il verbale indica sinteticamente i punti principali della discussione, purchè attinenti all’argomento in esame, e il risultato della votazione. Il segretario verbalizzante può avvalersi di strumenti di registrazione magnetica delle immagini e della voce, eventualmente depositando i supporti magnetici agli atti e citandoli come parte integrante del verbale. In quest’ultimo caso gli stessi sono accessibili ai consiglieri.

12.       Il Sindaco non è computato come consigliere ai fini del calcolo del quorum strutturale.

CAPO III
I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 13
PREROGATIVE E COMPITI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1.         I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione.

2.         I Consiglieri comunali rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio. Il regolamento disciplina i tempi e le modalità della discussione e della presentazione di proposte di deliberazione o di emendamenti a proposte di deliberazione da sottoporre all’esame del Consiglio.

3.         Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla votazione, od abbiano espresso voto contrario ad una proposta.

4.         Ogni Consigliere comunale, nel rispetto dello Statuto e con i limiti e la procedura stabiliti dal regolamento, ha diritto di:

  1. iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio;
  2. presentare per iscritto interrogazioni al Sindaco o agli altri assessori da lui delegati;
  3. presentare per iscritto mozioni.

5.         Il Sindaco può incaricare uno o più consiglieri di seguire determinate materie o dell’esame di singole problematiche ovvero di coadiuvare l’attività degli assessori.

6.         Ogni Consigliere comunale, con le modalità stabilite dal Regolamento comunale per la visione o la copia di atti e documenti amministrativi, ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, visione e copia di atti e documenti che risultino necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa. Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.

7.         Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate al consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell' Ente nell' ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, nei termini di legge, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio.

8.         I Consiglieri, debbono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla deliberazione riguardanti liti o contabilità loro proprie, verso i corpi cui appartengono, con gli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratta di interesse proprio, o d'interesse, liti o contabilità dei loro congiunti od affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi; l’obbligo non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi nei quali sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’ amministratore o di suoi parenti e affini fino al quarto grado. I Consiglieri si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere dell'interesse dei corpi cui appartengono o soggetti alla loro amministrazione, vigilanza o tutela.

9.         I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei loro successori.

10.       I Consiglieri sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio e se non intervengono a quattro sedute consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti dal consiglio con le modalità di approvazione delle proposte di deliberazione. Il Consigliere deve far pervenire la giustificazione dell’ eventuale assenza al Sindaco, allo scopo di permettere a quest’ultimo di darne notizia al Consiglio; la giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione verbale, fatta al Consiglio da un altro consigliere allo scopo informato. Dell’ avventa giustificazione viene presa nota a verbale.

11.       Il Consigliere anziano è il Consigliere che nella elezione a tale carica ha conseguito il maggior numero di voti, sommando ai voti di preferenza quelli della lista di appartenenza, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri; a parità di voti è quello più anziano di età. Il Consigliere anziano esercita le funzioni previste dalla legge e dallo Statuto Comunale e dal regolamento. Nelle adunanze del Consiglio comunale esercita tali funzioni il Consigliere che, fra i presenti, risulta "anziano" secondo il criterio sopra precisato.

12.       Quando il Consiglio è chiamato a nominare più rappresentanti presso un singolo ente, uno dei nominativi è riservato alle minoranze.

Art. 14
I GRUPPI CONSILIARI

1.         I Consiglieri eletti nella medesima lista si costituiscono in Gruppi consiliari formati da almeno due Consiglieri. Il Consigliere risultato unico eletto di una medesima lista può costituirsi in gruppo.

2.         Ciascun Gruppo attribuisce ad un proprio componente le funzioni di Capogruppo. In mancanza di designazione assume le funzioni di Capogruppo, il Consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti nell'ambito della lista di appartenenza.

3.         Ciascun consigliere, nel corso della legislatura, può dichiarare la propria dissociazione dal Gruppo di appartenenza. La dissociazione deve avvenire su un atto fondamentale del consiglio o per motivi di grave divergenza sulle scelte della linea politica adottata dal Gruppo di appartenenza.

4.         I consiglieri che si dissociano e non dichiarano di aderire ad altro Gruppo, possono costituire un Gruppo autonomo, formato anche questo da almeno due persone.

Art. 15
COMMISSIONI CONSILIARI

1.         Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno, con criterio proporzionale e con voto limitato, commissioni permanenti.

2.         Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

3.         Il regolamento disciplina i poteri e il funzionamento delle commissioni.

4.         Le commissioni possono invitare a partecipare ai loro lavori Sindaco, Assessori, funzionari, tecnici e rappresentanti di associazioni, forze sociali, politiche ed economiche.

5.         Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 16
COMMISSIONE DI INDAGINE E COMMISSIONI CONSULTIVE

1.         Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.

2.         L'istituzione delle commissioni di indagine avviene con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3.         Le Commissioni di indagine possono accedere senza limitazione alcuna agli atti e documenti oggetto dell'indagine, hanno facoltà di interrogare dipendenti o rappresentanti del Comune presso enti o istituzioni la cui attività sia sottoposta ad indagine e presentano al Consiglio le proprie conclusioni nel termine fissato dal provvedimento istitutivo. Le conclusioni della commissione devono essere presentate al protocollo nel termine indicato dalla delibera di istituzione e sono inserite all'ordine del giorno dalla prima seduta del Consiglio Comunale successiva al loro deposito.

4.         Ogni Commissione di indagine, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento, è composta di tre consiglieri, due designati dalla maggioranza ed uno designato dalla minoranza consiliare. La presidenza della commissione è attribuita al commissario nominato dalla minoranza.

5.         Il Consiglio comunale può altresì istituire commissioni consultive su specifici argomenti o iniziative.

6.         La delibera istitutiva della commissione consultiva stabilisce la composizione della commissione che può anche non essere composta da consiglieri, l'entità numerica e i compiti della stessa. La commissione deve avere in ogni caso rappresentanti eletti dalla minoranza nel rapporto espresso al comma 4.

CAPO IV
LA GIUNTA COMUNALE

Art. 17
COMPOSIZIONE ED ELEZIONE

1.         La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori non superiore al numero massimo stabilito dalla legge, fra cui un vice sindaco, nominati dal Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

2.         Il Sindaco può nominare gli Assessori anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere comunale.

3.         Il Sindaco nomina i componenti della giunta, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, e ne dà comunicazione al consiglio comunale.

Art. 18
PROGRAMMA DI GOVERNO

1.         Entro 5 mesi dalla prima seduta del Consiglio il Sindaco, sentita la giunta, convoca il Consiglio Comunale per la presentazione delle linee programmate relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato

2.         Il Consiglio definisce annualmente l’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori, con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio di previsione e del bilancio pluriennale.

3.         La verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio

Art. 19
RUOLO E COMPETENZE GENERALI

1.         La Giunta è l'organo di collaborazione del Sindaco nell'amministrazione del Comune.

2.         La Giunta è l'organo che compie tutti gli atti d'amministrazione del Comune che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza di altri soggetti; in particolare ad essa compete:

  1. accettare o rifiutare lasciti e donazioni di beni mobili;
  2. assumere decisioni in materia di toponomastica;
  3. decidere, sentito il responsabile del servizio competente o su proposta dello stesso, in ordine a transazioni nelle quali è parte il Comune.

3.         La Giunta promuove l’attuazione degli indirizzi generali espressi dal Consiglio comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati e coordina la propria attività con gli orientamenti di politica amministrativa ai quali si ispira l'azione del Consiglio.

4.         La Giunta esercita attività d'iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite.

Art. 20
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

1.         La Giunta comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento.

2.         La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

3.         Il Sindaco può delegare agli Assessori comunali funzioni e competenze in ordine a particolari materie, al fine di impartire ai responsabili degli uffici e dei servizi le necessarie disposizioni volte a realizzare gli obiettivi ed i programmi deliberati dal Consiglio comunale e dalla Giunta comunale e per verificare che l'azione amministrativa complessiva di ciascun settore sia improntata alla massima efficienza ed efficacia; la revoca o la modifica di deleghe da parte del Sindaco, non comporta l’obbligo di dare alcuna comunicazione al Consiglio.

4.         Si applicano alla Giunta le disposizioni dettate dallo Statuto per il Consiglio, circa il quorum funzionale e strutturale, nonché circa le modalità di votazione.

5.         L'Assessore non consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi. Partecipa alle adunanze della Giunta comunale con ogni diritto, compreso quello del voto, spettante a tutti gli Assessori. Può essere destinatario delle deleghe di cui al presente articolo. Partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto; la sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computabile ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

6.         L'anzianità degli Assessori è data dall'età.

Art. 21
MOZIONE DI SFIDUCIA

1.         Il voto contrario del Consiglio Comunale a una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2.         Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune.

3.         La mozione di sfiducia è depositata presso l'ufficio del Segretario comunale, il quale rilascia al presentatore apposita ricevuta, e deve essere messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4.         Se la mozione viene approvata dal Consiglio comunale, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi di legge.

Art. 22
REVOCA, DIMISSIONI E CESSAZIONE DEGLI ASSESSORI

1.         Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

2.         Le dimissioni o la cessazione dall'ufficio di Assessore per altra causa, sono comunicate dal Sindaco al Consiglio.

3.         Il Sindaco provvede alla surrogazione dell'assessore dandone comunicazione al Consiglio.

Art. 23
NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

1.         Le adunanze della Giunta Comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario comunale

2.         Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta siano presenti, con funzioni consultive, Consiglieri comunali, funzionari, tecnici e rappresentanti di associazioni, forze sociali, politiche ed economiche.

3.         Possono inoltre essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, l’organo di revisione economico-finanziario ed i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi, commissioni.

CAPO V
IL SINDACO

Art. 24
RUOLO E FUNZIONI

1.         Il Sindaco, eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, rappresenta legalmente l'ente nelle funzioni di capo dell'amministrazione comunale, rappresenta la Comunità e promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono.

2.         Ad esso compete:

  1. convocare e presiedere il Consiglio Comunale e la Giunta, fissandone l'ordine del giorno;
  2. provvedere, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, dandone comunicazione al Consiglio. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Difensore Civico Regionale adotta i provvedimenti sostitutivi;
  3. autorizzare l’uso dello stemma e del gonfalone per iniziative e/o manifestazioni organizzate direttamente dal Comune o dallo stesso organizzate in collaborazione con soggetti pubblici e privati e per iniziative e/o manifestazioni patrocinate dal Comune o dallo stesso ritenute di interesse per la Comunità;
  4. sovra intendere al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti;
  5. nominare i responsabili degli uffici e dei servizi e i dipendenti chiamati a sostituirli in caso di loro assenza o impedimento;
  6. attribuire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge e dal regolamento comunale;
  7. decidere, sentito il responsabile del servizio competente per materia, se instaurare un giudizio o resistere in un giudizio nel quale è parte il Comune;
  8. nominare l’avvocato da incaricare nei giudizi nei quali è parte il Comune e conferire allo stesso la procura alla lite; può inoltre delegare ad un Responsabile del servizio il compito di sottoscrivere la citata procura, per singoli contenziosi;
  9. nominare i componenti dei collegi arbitrali, la cui nomina sia di competenza dell’ Ente, per le controversie nelle quali è parte il Comune;
  10. decidere, sentito il responsabile del servizio competente o su proposta dello stesso, l’acquisizione di pareri legali su singole questioni e nominare l’ avvocato da incaricare;
  11. assumere le ordinanze-ingiunzioni e gli atti in materia di pubblica sicurezza e igiene e sanità previsti dai testi unici delle rispettive materie;
  12. decidere in ordine all’opposizione ad atti e/o a provvedimenti nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti;
  13. sovra intendere ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalla legge.

3.         Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art. 25
RAPPRESENTANZA E COORDINAMENTO

1.         Il Sindaco rappresenta il Comune negli organi dei Consorzi ai quali lo stesso partecipa o può delegare un Assessore ad esercitare tali funzioni.

2.         Il Sindaco rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previste dal presente Statuto.

3.         Compete al Sindaco nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché d’intesa con i responsabili territorialmente competenti, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, disponendo nelle relative ordinanze i provvedimenti più idonei al fine di armonizzare l'effettuazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

4.         Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

Art. 26
IL VICE SINDACO

1.         Il Sindaco nomina fra gli Assessori il vice Sindaco.

2.         Il vice Sindaco è chiamato a sostituire il Sindaco in caso di assenza od impedimento temporaneo, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 27
POTERI D' ORDINANZA

1.         Il Sindaco, quale Capo dell’Amministrazione comunale, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e dei regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.

2.         Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.

3.         Gli atti di cui ai precedenti commi debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.

4.         In caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

5.         Ai provvedimenti citati è data pubblicità mediante affissione all’Albo Pretorio; ulteriori forme di diffusione possono essere stabilite dal Sindaco in relazione alla importanza del provvedimento e al numero dei soggetti interessati.

Art. 28
DIMISSIONI E CESSAZIONE DEL SINDACO

1.         In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

2.         Le dimissioni del Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

3.         Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 29
LA PARTECIPAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1.         La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune, attraverso le libere forme associative dagli stessi costituite nell'esercizio del diritto affermato dall'art.18 della Costituzione, è realizzata e valorizzata dagli organi elettivi comunali nelle forme previste dal presente Statuto e dal regolamento.

2.         Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricole; le associazioni del volontariato; le associazioni dei portatori di handicaps; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente; le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico; le associazioni dei giovani e degli anziani; ed ogni altra libera forma associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate al precedente comma. Particolare rilevanza, inoltre, viene riconosciuta:

  1. alle Parrocchie presenti ed operanti nel territorio comunale;
  2. agli enti che curano l'aspetto religioso, morale ed etico della popolazione;
  3. alle Pro Loco presenti ed operanti sul territorio comunale come strumento di base per la tutela e promozione dei valori culturali, artistici, naturali e ambientali;
  4. alle Associazioni con finalità di protezione civile.

3.         La Giunta comunale promuove i rapporti fra gli organi del Comune e le Associazioni dei cittadini.

4.         Il Comune, allo scopo di favorire le libere forme associative, può attribuire alle Associazioni contributi e locali per la realizzazione di singole iniziative e per sostenere l’attività ordinaria svolta. Può altresì affidare alle stesse Associazioni, previa apposita convenzione, la gestione di alcuni servizi comunali non incompatibili con le finalità perseguite.

Art. 30
LA PARTECIPAZIONE DEI SINGOLI CITTADINI ED ALTRE FORME ASSOCIATIVE

1.         Le istanze, petizioni e proposte presentate da uno o più cittadini, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali o diffusi della collettività, sono sottoposte all'esame istruttorio del competente ufficio per il successivo esame del competente organo elettivo. La motivata decisione sulle stesse, deve essere adottata entro sessanta giorni dalla data di ricevimento ed è comunicata al primo dei firmatari.

2.         Alle Associazioni temporanee che si costituiscono per la difesa di interessi riguardanti tutto o parte del territorio geografico comunale, è riconosciuta la facoltà di esercitare le istanze di partecipazione di cui al comma 1. Le dette associazioni sono interlocutori del Comune sul singolo problema.

CAPO II
LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I REFERENDUM

Art. 31
LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

1.         Il Consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.

2.         La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza di fornire dati e/o di esprimere di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato.

3.         L’ufficio competente dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale li comunica al Consiglio comunale e alla Giunta per le valutazioni conseguenti.

Art. 32
REFERENDUM CONSULTIVO

1.         Il referendum consultivo è l’istituto con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento relativo all'Amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso, affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.

2.         I referendum consultivi sono indetti con deliberazione del Consiglio comunale, con la quale si fissa il testo da sottoporre agli elettori, la data, il luogo e le ulteriori modalità della consultazione. La delibera deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

3.         Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:

  1. revisione dello Statuto del Comune e di quelli delle aziende speciali;
  2. disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; dotazioni organiche del personale e relative variazioni;
  3. piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
  4. tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
  5. designazione e nomine di rappresentanti.

4.         I referendum consultivi sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno il 30% degli elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 1 gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata dal Sindaco al Consiglio, dopo la verifica dell’ammissibilità del quesito proposto, entro 60 giorni dalla data di ricevimento, per l’adozione del provvedimento di indizione di cui al comma 2. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il Sindaco sottopone al Consiglio la richiesta e il parere di inammissibilità dell’ufficio competente, per la definitiva decisione assunta con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

5.         La proposta sottoposta al referendum si intende approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco mediante pubblici avvisi.

6.         Il Consiglio comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti d'indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.

7.         Le consultazioni di cui al presente articolo devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo contemporaneamente ad altre operazioni di voto.

CAPO III
LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 33
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1.         La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, da quelle applicative previste dal presente Statuto e da quelle operative disposte dal regolamento.

2.         L’Amministrazione comunale ha il dovere di concludere, nei termini di cui al successivo comma, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.

3.         L’Amministrazione comunale determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle leggi o dai regolamenti.

4.         Allo scopo di rendere effettiva la semplificazione amministrativa, non può essere istituita nessuna diversa o ulteriore forma di controllo degli atti rispetto a quelle stabilite per legge.

Art. 34
DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

  1. Il regolamento prevede le modalità di individuazione dei responsabili del procedimento e dei soggetti preposti a sostituirli in caso di assenza o impedimento, assicurando nel contempo la più agevole e consapevole partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo.

CAPO IV
L'AZIONE POPOLARE

Art. 35
L'AZIONE SOSTITUTIVA

1.         L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative, nel caso che l’Ente non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell'Ente. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare.

CAPO V
IL DIRITTO D'ACCESSO E D'INFORMAZIONE DEL CITTADINO

Art. 36
PUBBLICITÀ DEGLI ATTI E DELLE INFORMAZIONI

1.         Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.

2.         Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano, è garantito dalle modalità stabilite dalla legge e dal regolamento.

3.         La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune viene effettuata all'Albo pretorio del Comune.

Art. 37
IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI, ALLE STRUTTURE E AI SERVIZI

1.         Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento, in generale a tutti i cittadini, singoli od associati, che vi abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

2.         Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal regolamento nei casi di legge. Può essere temporaneamente escluso e differito per effetto di una motivata dichiarazione che ne vieta l'esibizione, secondo quanto previsto dal regolamento, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

3.         Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito.

4.         Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

5.         Il rifiuto, il deferimento e la limitazione dell'accesso sono consentiti solo nei casi previsti dalla legge e dal regolamento od in vigenza del divieto temporaneo di cui al comma 2.

TITOLO IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I
UFFICI E PERSONALE

Art. 38
PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1.         I servizi e gli uffici comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità, e assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell' azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera nel rispetto della legalità con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini e assicura l'imparzialità, il giusto procedimento e il buon andamento dell' amministrazione utilizzando le risorse messe a disposizione con criteri di razionalità economica.

2.         Il Comune assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, di aggiornamento e di arricchimento professionale riferiti all' evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici, inoltre riconosce la libera organizzazione sindacale dei dipendenti comunali.

3.         L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere contestualmente agli indirizzi politici del Sindaco, del Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale, mediante un modulo organizzativo di tipo orizzontale per funzioni e attribuzioni e verticale per gerarchie e responsabilità.

4.         La struttura organizzativa del Comune è articolata in servizi e ciascun servizio può essere articolato in uffici secondo le previsioni del regolamento. A ciascun servizio e, ove previsto, a ciascun ufficio, è preposto un responsabile.

5.         Con regolamento in particolare è disciplinato:

  1. la dotazione organica;
  2. le modalità di assunzione agli impieghi;
  3. i requisiti di accesso e le modalità concorsuali.

6.         Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente sono disciplinati dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali.

Art. 39
DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA E FUNZIONE AMMINISTRATIVA

1.         Nel rispetto delle competenze e della distinzione tra funzione politica e funzione amministrativa, mentre spetta agli organi di direzione politica del Comune definire gli obiettivi e i programmi da attuare e verificare la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite, spetta ai responsabili dei servizi e degli uffici la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa. Essi sono direttamente responsabili della gestione e dei relativi risultati.

2.         Ai responsabili dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo adottati dagli organi politici, secondo le modalità previste dai regolamenti, con particolare riferimento alle seguenti attribuzioni:

  1. la partecipazione come presidente o componente alle commissioni di gara;
  2. la responsabilità delle procedure di appalto;
  3. la stipulazione dei contratti;
  4. gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
  5. gli atti di amministrazione e gestione del personale;
  6. i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
  7. tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di prevenzione e repressione dell’ abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
  8. i provvedimenti in materia di regolamentazione della circolazione stradale attuativi di piani generali o di indicazioni di indirizzo relative alla soluzione di particolari problemi ovvero i provvedimenti nella citata materia, che si rendano necessari per razionalizzare le modalità di utilizzo delle strade;
  9. i decreti di esproprio e/o di occupazione d’urgenza e gli atti ad essi preliminari e conseguenti.
  10. le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
  11. il rilascio dei pareri di regolarità tecnica previsti dalla legge in relazione alle proposte di deliberazione e alle determinazioni, e l'assunzione degli atti connessi e necessari per la loro attuazione; il responsabile del servizio contabile esprime altresì il parere di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria, previsti dalla legge rispettivamente in relazione alle proposte di deliberazione e alle determinazioni.
  12. gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto o dai regolamenti, o in base a questi, delegati dal Sindaco.

3.         I provvedimenti nelle materie di cui al comma 2 lettere g), h), sono assunti dai responsabili dei servizi sotto forma di ordinanza

4.         Gli atti di cui al comma 2 lettera j) possono essere assunti dai responsabili degli uffici, su delega dei responsabili del servizio.

5.         Quando non sia possibile avvalersi di personale alle dipendenze dell’Ente per temporanea vacanza dei relativi posti, l’attribuzione delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 può essere conferita mediante contratto di diritto pubblico a tempo determinato, utilizzando professionisti che siano in possesso delle caratteristiche richieste per la copertura del posto. Per la fattispecie citata si potrà, eccezionalmente e motivatamente, farsi ricorso a contratti di diritto privato a tempo determinato, utilizzando professionisti che siano in possesso delle caratteristiche richieste per la copertura del posto.

Art. 40
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

1.         Nel rispetto dei principi fissati dallo Statuto comunale e dal regolamento, sono annualmente attribuiti gli obiettivi di gestione, ed assegnate le relative dotazioni finanziarie di spesa.

2.         I responsabili dei servizi e degli uffici sono abilitati a sottoscrivere i provvedimenti attuativi del piano esecutivo di gestione, che sono definiti "determinazioni", classificati e raccolti cronologicamente.

3.         Le ulteriori modalità relative all' adozione delle determinazioni sono disciplinate dal regolamento.

Art. 41
COLLABORAZIONI ESTERNE

1.         L'Amministrazione può attribuire a soggetti esterni all'ente, con le modalità stabilite dal regolamento, incarichi di collaborazione ad alto contenuto di professionalità, per l’assistenza tecnica dei servizi relativi alla gestione del territorio, alle azioni in campo economico, alle attività sociali e culturali, alla statistica e alla informatizzazione. Il regolamento dispone in ordine alla durata del rapporto ed ai criteri per la determinazione del compenso.

Art. 42
COMMISSIONI DI CONCORSO

1.         Le commissioni di concorso per l'assunzione del personale sono formate esclusivamente da esperti. Il regolamento ne determina la composizione e stabilisce i requisiti dei componenti.

CAPO II
IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 43
IL SEGRETARIO COMUNALE E IL VICESEGRETARIO COMUNALE

1.         Il Comune ha un Segretario comunale, dipendente da apposita Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto ad apposito Albo territorialmente articolato, nominato e revocato dal Sindaco nel rispetto delle norme di legge.

2.         Il Segretario comunale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale. Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del sindaco, del consiglio e della giunta, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione. È il responsabile della prevenzione della corruzione all’interno del Comune. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei Servizi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e ne coordina l'attività. Può approvare direttive interpretative od organizzative vincolanti per i Responsabili dei Servizi e per i dipendenti del Comune, allo scopo di garantire un’uniforme applicazione della normativa o di assicurare il coordinamento dell’attività della struttura ovvero l’unitarietà dell’azione amministrativa. Svolge i controlli successivi di legittimità sugli atti del Comune, con le modalità previste dal «regolamento dei controlli interni». Propone al sindaco e alla giunta gli atti e i provvedimenti necessari ad assicurare il ciclo della performance, compresi quelli di natura regolamentare o attinenti alle nomine, avvalendosi della collaborazione dei responsabili degli uffici del Comune, ai quali può chiedere, direttamente o tramite i Responsabili dei Servizi, dati, relazioni, proposte. Roga i contratti nei quali il Comune è parte e autentica scritture private e atti unilaterali nell'interesse del Comune, nei casi e con le modalità stabilite dalla legge e dal «regolamento per la disciplina dei contratti.

3.         Il Segretario Comunale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale.

4.         Il Comune può avere un Vicesegretario comunale.

5.         Il Vicesegretario comunale esercita le funzioni vicarie del Segretario comunale, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento.

6.         Per la nomina del Vicesegretario comunale è richiesto il possesso di un titolo di studio equivalente a quello richiesto per accedere alla carriera di Segretario comunale.

TITOLO V
I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

CAPO I
COMPETENZE DEI COMUNI

Art. 44
SERVIZI COMUNALI

1.         Il Comune gestisce i pubblici servizi comunali nei modi di legge, favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con altri soggetti pubblici o privati.

2.         I servizi pubblici sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standards qualitativi definiti in Carte dei servizi.

3.         Spetta al Consiglio comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella Comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.

4.         I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

5.         Ove per la gestione di tali servizi il consiglio individui la forma della società, istituzione, azienda speciale o consorzio, la scelta degli amministratori, dei dirigenti e dei sindaci di tali enti, si fonda sulla professionalità e competenza degli stessi, assicurando condizioni di pari opportunità tra donne e uomini, con la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali, nelle percentuali previste dalla legge.

TITOLO VI
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

CAPO I
FORME COLLABORATIVE

Art. 45
PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1.         L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

2.         In applicazione dell’art. 67 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, gli amministratori comunali, così come definiti dall’art. 77 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, possono assumere incarichi e svolgere funzioni di rappresentanza, di organizzazione o di coordinamento in istituzioni, aziende speciali e società di capitali partecipate o costituite dal Comune, anche svolgenti servizi e/o appalti nell’interesse di quest’ultimo.

Art. 46
CONVENZIONI

1.         Il Consiglio comunale al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o Enti Pubblici per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2.         Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3.         Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

4.         La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

Art. 47
CONSORZI

1.         Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e/o Enti Pubblici, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:

  1. la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione agli aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
  2. lo statuto del Consorzio.

2.         Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

3.         Sono organi del Consorzio:

  1. l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla concessione e dallo Statuto. L'Assemblea elegge nel suo seno il Presidente;
  2. il Consiglio d'amministrazione ed il suo Presidente sono eletti dall'Assemblea. La composizione del Consiglio d'amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo Statuto.

Art. 48
UNIONE DI COMUNI

1.         In attuazione del principio di cui al precedente art. 45 e dei principi dell’ordinamento delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previsti dalla legge, l’Unione di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 49
ACCORDI DI PROGRAMMA

1.         Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2.         L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

  1. determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
  2. individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti tra Enti coinvolti;
  3. assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3.         Il Sindaco definisce e stipula l'accordo con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO VII
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITÀ

CAPO I
LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 50
LA PROGRAMMAZIONE DEL BILANCIO

1.         La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono il Bilancio di previsione annuale e i suoi allegati.

2.         Il Bilancio di Previsione è deliberato dal Consiglio comunale nei termini stabiliti dalla legge osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità e pareggio finanziario.

3.         Trascorso il termine entro il quale il bilancio di previsione deve essere approvato, senza che sia stato predisposto dalla Giunta comunale il relativo schema, il Prefetto nomina un commissario, affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio comunale.

4.         In tale caso, e comunque quando il Consiglio comunale non abbia approvato nei termini fissati dalle vigenti disposizioni normative lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta comunale, il Prefetto assegna al Consiglio comunale, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante commissario da lui nominato, all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

5.         Nel caso in cui in sede di presa d’atto consiliare degli equilibri generali di bilancio, si riscontri la mancanza di tale circostanza, il Consiglio Comunale approva appositi provvedimenti di ripiano dei debiti fuori bilancio dei quali sia possibile riconoscere la legittimità e appositi provvedimenti di ripiano dell’eventuale previsione di disavanzo, di amministrazione o di gestione. In caso di mancata approvazione dei provvedimenti citati, il Prefetto procede con le modalità di cui al comma 4.

6.         Nel caso in cui, dal bilancio di previsione, dai rendiconti o da altra fonte, emerga una condizione di dissesto dell’Ente ritenuta sussistente, il Prefetto assegna al Consiglio comunale, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante commissario da lui nominato, all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

Art. 51
IL PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI

1.         Il Consiglio comunale approva annualmente il programma dei lavori pubblici, con le indicazioni e le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

CAPO II
L'AUTONOMIA FINANZIARIA

Art. 52
LE RISORSE PER LA GESTIONE CORRENTE

1.         Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

2.         Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti delle tariffe, delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

3.         La Giunta comunale assicura agli uffici tributari del Comune le dotazioni di personale specializzato e la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

Art. 53
LE RISORSE PER GLI INVESTIMENTI

1.         La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi statali e regionali e da disposizioni comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

2.         Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

3.         Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti commi.

4.         Il regolamento comunale di contabilità disciplina le modalità della conservazione del patrimonio comunale attraverso la tenuta dell' inventario.

5.         Il regolamento stabilisce le modalità di alienazione dei beni patrimoniali disponibili.

CAPO III
PRINCIPI IN MATERIA DI STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Art. 54
ATTIVITÀ TRIBUTARIA COMUNALE E DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

1.         Il Comune si impegna ad uniformare la propria attività in materia tributaria ai principi sanciti nello Statuto dei diritti del Contribuente. L’attività dell’ufficio tributi dovrà pertanto essere improntata ai principi di chiarezza e trasparenza nella redazione di disposizioni tributarie, assicurando completa e agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari ed amministrative adottate dall’Ente in materia tributaria.

2.         Il Comune garantisce l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, mediante notifica e con modalità comunque idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.

3.         È fatto divieto di richiedere al contribuente documentazioni e informazioni che siano già in possesso del Comune o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal cittadino.

4.         È fatto obbligo di inviare una richiesta di chiarimenti al cittadino prima di procedere alla liquidazione delle dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti delle dichiarazioni medesime.

5.         Gli atti in materia tributaria devono essere motivati e redatti nel rispetto dei principi di chiarezza, e devono indicare in modo esplicito l’ufficio al quale fare riferimento, l’organo amministrativo per eventuali riesami o ricorsi, le modalità i termini e l’organo giurisdizionale o autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

6.         I soggetti che esercitano attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi comunali, sono tenuti all’osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di Statuto dei diritti del Contribuente.

CAPO IV
LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ED IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

Art. 55
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO

1.         L’organo di revisione economico-finanziario è nominato con le modalità previste dalla legge e dalla norme secondarie di essa attuative.

2.         L’organo di revisione economico-finanziario collabora con il Consiglio Comunale ed esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, nella sua funzione di controllo e di indirizzo.

3.         Per l'esercizio delle sue funzioni l’organo di revisione economico-finanziario ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

4.         L’organo di revisione economico-finanziario adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario e risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.

5.         L’organo di revisione economico-finanziario attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal comma 3 del successivo articolo, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

Art. 56
IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

1.         I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

2.         La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3.         L’organo di revisione economico-finanziario attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale l’organo di revisione economico-finanziario esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4.         Il rendiconto di gestione è deliberato dal Consiglio comunale entro i termini previsti dalla legge, in seduta pubblica. Nelle adunanze di seconda convocazione il conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica.

CAPO V
APPALTI E CONTRATTI

Art. 57
PROCEDURE NEGOZIALI

1.         Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.

CAPO VI
TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

Art. 58
TESORERIA E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

1.         Il servizio di tesoreria è affidato dal Consiglio comunale, mediante procedure a evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità, ad una banca autorizzata che disponga, o si impegni ad aprire prima dell' inizio del servizio, di una sede operativa nel territorio geografico comunale. In caso di diserzione della gara per l'affidamento in concessione del servizio, il Comune ha la facoltà di prevedere che il Tesoriere abbia la propria sede operativa in un Comune geograficamente confinante.

2.         La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile nei casi di legge.

3.         Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 59
REVISIONE DELLO STATUTO

1.         Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura dalla legge.

Art. 60
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1.         Nelle materie demandate ai regolamenti, le disposizioni dello Statuto hanno efficacia dalla loro entrata in vigore.

2.         I regolamenti vigenti alla data di approvazione dello Statuto restano in vigore in quanto compatibili con lo Statuto e fino alla approvazione dei successivi.

3.         È facoltà del Consiglio comunale adottare nelle materie demandate ai regolamenti, normative a carattere transitorio qualora ne ravvisi la necessità.

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