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Bur n. 107 del 07 novembre 2014


Materia: Statuti

UNIONE DEI COMUNI "DEL MIRANESE", MIRANO (VENEZIA)

Delibere di Consiglio Comunale n. 28 del Comune di Spinea - n. 14 del Comune di Martellago - n. 6 del Comune di Noale - n. 25 del Comune di Mirano - n. 34 del Comune di Santa Maria di Sala - n. 8 del Comune di Salzano.

Statuto dell'unione dei comuni del Miranese.

STATUTO DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE

 

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Obiettivi programmatici

Art.4 - Principi e criteri generali dell'azione amministrativa

Art. 5 - Sede ed adesione di altri Comuni

Art. 6 - Durata

Art. 7 - Scioglimento

Art. 8 - Recesso

TITOLO II

COMPETENZE

Art. 9 - Funzioni e servizi

Art. 10 - Ulteriore trasferimento di competenze

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Art. 11 - Organi dell’Unione

Art. 12 - Il Consiglio dell’Unione

Art. 13 - Competenze del Consiglio

Art. 14 - Diritti e doveri dei Consiglieri

Art. 15 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

Art. 16 - Consigliere Delegato

Art. 17 - Norma di Rinvio

Art. 18 - Il Presidente

Art. 19 - Competenze del Presidente

Art. 20 - Il Vice Presidente

Art. 21 - Assemblea generale

Art. 22 - La Giunta

Art. 23 - Competenze della Giunta dell’Unione

 

TITOLO IV

PARTECIPAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 24 - Principi della Partecipazione

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 25 - Principi

Art. 26 - Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

Art. 27 - Direttore dell'Unione

Art. 28 - Vice Direttore e Vice Segretario

Art. 29 - Controllo economico di gestione

TITOLO VI

FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 30 - Finanze dell’Unione

Art. 31 - Bilancio e Programmazione Finanziaria

Art. 32 - Revisione Economica e Finanziaria

Art. 33 - Servizio di Tesoreria

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 - Atti regolamentari

Art. 35 - Sede provvisoria

Art. 36 - Fondo spese

Art. 37 - Proposte di modifica dello Statuto

TITOLO VIII

ENTRATA IN VIGORE

Art. 38 - Norme finali e transitorie

 

 

 

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Oggetto

  1. Il presente Statuto disciplina, ai sensi di legge e dell’atto costitutivo, le norme fondamentali sull’organizzazione ed il funzionamento dell’ente locale autonomo denominato “Unione dei Comuni del Miranese”.
  1. L’Unione dei Comuni del Miranese è costituita dai Comuni di Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Santa Maria di Sala e Spinea.
  1. È possibile l’adesione all’Unione di altri comuni, nel rispetto delle normative nazionali e regionali, secondo le procedure indicate nel presente statuto.

Art. 2 - Finalità

  1. Premesso che la titolarità delle funzioni resta in capo ai singoli comuni, è compito dell’Unione esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni che la costituiscono al fine di gestire con efficienza ed efficacia l’intero territorio e mantenendo in capo ai singoli Comuni la competenza all’esercizio delle funzioni amministrative che più da vicino ne caratterizzano le specifiche peculiarità.
  1. L’Unione dei Comuni persegue l’autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità che la costituiscono, conformandosi ai principi di sussidiarietà, adeguatezza, efficacia, efficienza ed economicità.
  1. L’Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali e sovra comunali e alla loro specificazione ed attuazione.

Art. 3 - Obiettivi programmatici

  1. Sono obiettivi prioritari della Unione:

1.   promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico dei Comuni, favorendo la partecipazione dell’iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di iniziative di interesse generale; a tal fine, l'Unione tutela l’equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell’ambiente materiale e della salute dei cittadini;

2.   valorizzare il patrimonio artistico, i centri storici e le tradizioni culturali;

3.   potenziare e armonizzare l’esercizio delle funzioni e dei servizi con le esigenze generali dei cittadini, assicurando l’equo utilizzo delle risorse, adottando criteri di efficienza, efficacia ed economicità;

4.   favorire la qualità della vita delle popolazioni per meglio rispondere alle esigenze connesse al completo e armonico sviluppo della persona;

5.   mantenere costanti produttivi rapporti con i Comuni e gli Organismi sovracomunali per esercitare una efficace influenza per la promozione e lo sviluppo del territorio dell'Unione, condividendo strategie comuni.

Art.4 - Principi e criteri generali dell'azione amministrativa

  1. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti e all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza e al contenimento dei costi, ferma restando la salvaguardia delle identità municipali.
  1. L'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli Enti Pubblici operanti nel territorio; tiene i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri Enti Pubblici secondo il principio della leale collaborazione; organizza l'apparato burocratico secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza; promuove la semplificazione dell'attività amministrativa.
  1. Gli organi dell'Unione hanno cura di provvedere che l'assunzione di obbligazioni, impegni e in genere tutti i rapporti obbligatori passivi intestati all'Unione prevedano una durata non superiore a cinque anni, salvo particolari impegni dove sia disposto espressamente l’obbligo di superare il quinquennio.

Art. 5 - Sede ed adesione di altri Comuni

  1. La sede legale dell’Unione è situata presso la sede Municipale del Comune di Mirano.
  1. Gli organi possono riunirsi e gli uffici possono essere situati anche in località diverse, purché nell’ambito del territorio dell'Unione.
  1. L’Unione potrà dotarsi, sulla base della normativa vigente, di un proprio stemma e gonfalone.
  1. In ogni momento altri comuni possono manifestare la volontà di aderire all’Unione; la collaborazione tra l’Unione e l’ente che ha interesse ad aderire viene avviata mediante appositi incontri e/o conferenze di servizi tra gli organi rappresentativi dell’Unione e del Comune. L’adesione all’Unione avviene mediante approvazione da parte del Consiglio Comunale del presente Statuto nelle forme previste dalla legge; la deliberazione del Consiglio Comunale dovrà essere recepita da apposita deliberazione del Consiglio dell'Unione.

Art. 6 - Durata

  1. L’Unione ha una durata a tempo indeterminato, con decorrenza dalla sottoscrizione dell’atto costitutivo.

Art. 7 - Scioglimento

  1. L’Unione viene dichiarata sciolta nel caso di recesso di uno o più Comuni lasciando un solo Comune aderente all’Unione.
  1. Lo scioglimento avrà decorrenza successivamente ai seguenti adempimenti:
  • verificatisi i presupposti per lo scioglimento dell’Unione, il Consiglio dell’Unione delibera la messa in liquidazione dell’Unione;
  • la Giunta dell’Unione nomina un Commissario liquidatore il quale nei 60 giorni successivi dovrà depositare la proposta del bilancio e il piano di riparto delle risorse strumentali, patrimoniali e del personale, indicante la parte spettante a ciascun Comune;
  • la funzione di liquidatore dovrà terminare entro il 31/12 dell’anno successivo all’incarico;
  1. Nel caso di scioglimento il personale dell’Unione viene retrocesso alle dotazioni organiche dei Comuni partecipanti.
  1. La Giunta approva la proposta del liquidatore anche con modifiche.
  1. Le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente articolo saranno decise da una commissione arbitrale composta dal Presidente dell’Unione, dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo nominato di comune accordo; in caso di mancato accordo la nomina avverrà a cura del Presidente del Tribunale di Venezia.
  1. Nell’ipotesi che il Presidente dell’Unione sia il Sindaco del Comune interessato, lo stesso decade dalla carica di Presidente dalla data di presentazione della richiesta di recesso e la carica di Presidente viene assunta dal Sindaco che segue nell’ordine di turnazione stabilito dalla giunta Unione.

Art. 8 - Recesso

  1. Ogni Comune partecipante all’Unione può recedervi unilateralmente con provvedimento consiliare adottato dalla maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati al Consiglio Comunale, da assumersi entro il mese di Settembre.
  1. Gli effetti del recesso decorrono dal primo gennaio dell’anno solare successivo. Da tale data il Comune recedente perde il diritto di avvalersi della denominazione e dello stemma dell'Unione.
  1. Nei confronti dell’Ente che recede, il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
  1. Nell'assumere rapporti obbligatori verso terzi, gli organi dell'Unione possono disporre espressamente in merito all'evenienza del recesso di uno o più dei Comuni che la costituiscono o di scioglimento della gestione associata.
  1. Nel caso in cui non sussista espressa disposizione in merito alle eventualità di cui al comma precedente, i rapporti obbligatori esistenti al momento del recesso di uno o più Comuni che non comporti lo scioglimento dell'Unione, persistono in capo a quest'ultima, salvo il diritto di questa di riscuotere dal Comune recedente i corrispettivi che restano dovuti per le obbligazioni che lo interessino.
  1. Salvo diverso accordo tra i Comuni facenti parte dell'Unione, tutti i mezzi ed il personale apportati dal Comune che recede, ritorneranno nella disponibilità dello stesso.
  1. Nel caso in cui il Comune recedente sia assegnatario di beni di qualunque tipo e natura acquistati con contributi Regionali o Nazionali, l'Ente dovrà restituire all'Unione il relativo contributo assegnato in proporzione al tempo mancante previsto dall’atto amministrativo sottoscritto dall’Unione per l’assegnazione del bene
  1. Al Comune che recede saranno attribuiti contabilmente i residui attivi e passivi di propria competenza. Il comune recedente rimarrà obbligato verso l’unione per il saldo finale tra attività e passività di propria competenza.
  1. In caso di controversie si applicano le disposizioni di cui al comma 5 del precedente art. 7.

TITOLO II
COMPETENZE

Art. 9 - Funzioni e servizi

  1. All’Unione possono essere affidate tutte le funzioni o i singoli servizi di competenza dei Comuni aderenti all’Unione. In sede di prima attuazione sono affidate all'Unione dei Comuni del Miranese tutte le competenze amministrative concernenti la gestione unitaria delle funzioni ed i servizi sottoelencati:
  • Polizia locale;
  • Protezione Civile,
  • Risorse Umane.
  1. Il trasferimento di ulteriori Funzioni e Servizi avverrà a seguito di apposita delibera dei rispettivi Consigli Comunali.
  2. I provvedimenti di attuazione relativi alle disposizioni di cui al comma 1 e 2, sono adottati dalle rispettive Giunte mediante appositi contratti di servizio, poi recepiti da parte dell'Unione. Tali provvedimenti avranno i contenuti di cui al 1° comma del successivo art. 10.
  3. L'individuazione delle competenze oggetto del trasferimento è operata attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi, tra loro omogenei, così da evitare residui gestionali in capo ai Comuni. A tal fine, la menzione di un dato settore materiale negli atti di trasferimento implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative connesse, già esercitate dai Comuni.
  4. L'Unione può altresì gestire in forma associata, ai sensi, nelle forme e con le procedure dell'art. 30 D.Lgs. 267/00, altre attività e servizi complementari, ai fini di coordinarli ed assicurarne omogeneità, efficienza, efficacia ed economicità. La gestione in forma associata può essere, per talune funzioni particolarmente complesse, una fase prodromica al trasferimento di competenze ai sensi del successivo art. 9 al fine di verificarne l'attuabilità.

Art. 10 - Ulteriore trasferimento di competenze

  1. Il trasferimento di nuove competenze si perfeziona mediante una convergenza di deliberazioni tra l'Unione e tutti i Comuni. In dette deliberazioni, anche con rinvio alle eventuali soluzioni transitorie ed interlocutorie previste dagli atti comunali, dovranno chiaramente essere indicate le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possano determinarsi forme di pregiudizio alla regolarità e alla continuità delle prestazioni e/o dei servizi che ne derivano.
  1. A seguito del trasferimento delle competenze, l’Unione viene incaricata di tutte le Funzioni amministrative occorrenti alla gestione. Ad essa competono le annesse tasse, tariffe e contributi, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo, salva diversa specificazione. Con apposita delibera della Giunta dell’Unione i Comuni membri possono essere esonerati dal pagamento di tasse e tariffe per determinati servizi svolti dalla Unione in favore dei medesimi.
  1. Il trasferimento di funzioni dai Comuni aderenti all'Unione non comporta la traslazione delle competenze attribuite espressamente al Sindaco dalle norme vigenti nelle materie in cui egli agisce in qualità di Ufficiale del Governo o di Autorità Locale.
  1. Qualsiasi conflitto di competenza attivo e passivo fra l’Unione ed uno o più Comuni è risolto con le modalità di cui al comma 5 del precedente articolo 7.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Art. 11 - Organi dell’Unione

  1. Sono organi dell’Unione del Miranese:
    1. Il Consiglio dell’Unione;
    2. Il Presidente;
    3. La Giunta dell’Unione.
  1. Tutti i membri degli organi dell’Unione decadono automaticamente dalla carica rivestita nell’ambito dell’Unione in ogni ipotesi di cessazione dalla carica (rispettivamente di Sindaco, assessore o consigliere) all’interno del Comune di appartenenza.
  1. I requisiti, lo status, e le prerogative dei componenti gli organi dell’Unione sono determinati per legge.

Art. 12 - Il Consiglio dell’Unione

  1. Il Consiglio dell’Unione è composto dai Sindaci e da un massimo di 3 (tre) Consiglieri per ciascuno dei Comuni partecipanti all’Unione, eletti dai rispettivi Consigli al proprio interno con voto limitato a uno e di cui almeno un rappresentante per ciascun Comune in rappresentanza delle minoranze. Il numero dei componenti il consiglio dell’Unione dovrà rispettare le disposizioni legislative che disciplinano le Unioni di Comuni.
  1. Nel caso l’ingresso di uno o più comuni comporti il superamento dei limiti di cui al comma precedente, i comuni aderenti l’Unione provvedono a rinnovare il Consiglio dell’Unione riducendo il numero dei rappresentati eletti dai rispettivi Consigli Comunali, assicurando, la rappresentanza di ogni Comune. La deliberazione di Consiglio che andrà a indire il rinnovo del Consiglio dell’Unione ne determinerà le modalità per l’elezione.
  1. Il Consiglio adotta un proprio regolamento di funzionamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
  1. Il Consiglio in prima convocazione, è regolarmente costituito con l’intervento della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei votanti.
  1. In seconda convocazione è regolarmente costituito con l’intervento di almeno tre componenti e delibera a maggioranza dei votanti.
  1. Al Consiglio possono partecipare, senza diritto al voto, gli assessori dei Comuni partecipanti all’Unione.

Art. 13 - Competenze del Consiglio

  1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alle sue competenze e non incompatibili con il presente Statuto.
  1. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi.
  1. Il documento programmatico presentato dal Presidente dell'Unione e approvato dal Consiglio, costituisce atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico-amministrativa dell'ente.
  1. La Giunta dell'Unione fornisce periodicamente al Consiglio rapporti generali e per settori di attività, anche sulla base di indicatori che consentono di valutare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi di cui al comma 3.
  1. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente dell'Unione, il quale esercita le funzioni che per legge gli sono attribuite.

Art. 14 - Diritti e doveri dei Consiglieri

  1. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge secondo le procedure e le modalità stabilite dalla legge e dal Regolamento interno del Consiglio.

Art. 15 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

  1. Il Consigliere che senza giustificato motivo non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori dell'assemblea decade dalla carica.
  2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Presidente del Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
  3. La decadenza e le dimissioni da Consigliere Comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio Comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere appena divenute efficaci.
  4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio Comunale cui il Consigliere decaduto o dimesso appartiene provvede quanto prima a eleggere al proprio interno un nuovo Consigliere dell'Unione, possibilmente mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.
  5. Qualunque componente degli organi dell'Unione, che nel corso del proprio mandato, per qualsiasi ragione confluisce, in seno al proprio Consiglio Comunale, in un gruppo consigliare diverso da quello originario o determina modificazioni agli assetti tra maggioranza e minoranza può essere sostituito dallo stesso Consiglio Comunale con altro componente.

Art. 16 - Consigliere Delegato

  1. Il Presidente dell’Unione, sentiti i sindaci, può nominare consiglieri dell’Unione per lo svolgimento di particolari compiti relativi a specifiche materie e per un periodo definito.
  2. Il Consigliere delegato può partecipare, per le materie di competenza, senza diritto di voto, alle riunioni di Giunta.
  3. La struttura dell’Unione collabora con il Consigliere Delegato nell’espletamento del proprio incarico.

Art. 17 - Norma di Rinvio

  1. Si applicano agli organi dell’Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze e di incompatibilità stabilite dalla legge per gli Enti Locali.

Art. 18 - Il Presidente

  1. La Presidenza dell’Unione, per una durata pari ad un esercizio finanziario, salva diversa durata ed ordine di turnazione stabiliti dalla Giunta, compete a turno, a ciascuno dei Sindaci dei Comuni associati. L’ordine di turnazione, salvo diversa deliberazione della Giunta, determinerà la Presidenza anche nel caso in cui il Comune al quale appartiene il Sindaco - Presidente sia coinvolto dalle elezioni amministrative.
  1. In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente del Consiglio. Il Vice presidente è il Sindaco che secondo turnazione prenderà l’incarico l’anno successivo. In caso di assenza del Vice Presidente presiede il Sindaco che segue nell’ordine di turnazione.

Art. 19 - Competenze del Presidente

  1. Il Presidente, rappresenta l’Unione, convoca e presiede la Giunta, svolge le funzioni attribuite al Sindaco dall'art. 50 del T.U.E.L. 267/2000, dal presente Statuto e dai Regolamenti nelle materie di competenza dell'Unione.
  1. Il Presidente, in quanto organo responsabile dell'Amministrazione dell'Unione sovrintende altresì al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti. Garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, tra strategie concrete di attuazione e loro risultati.
  1. Il Presidente dell’Unione ricopre anche la carica di Presidente del Consiglio.

Art. 20 - Il Vice Presidente

  1. Il Vice Presidente è il Sindaco che segue nell’elenco della turnazione alla Presidenza stabilito dalla giunta.
  2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, disposta ai sensi di legge.
  3. In caso di assenza o impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Sindaco che segue nell’ordine di turnazione.

Art. 21 - Assemblea generale

  1. Il Presidente dell'Unione può proporre la convocazione in seduta congiunta dei Consigli Comunali dei Comuni appartenenti all'Unione per riferire dell'attività svolta dall'Unione stessa e recepire eventuali istanze o proposte.

Art. 22 - La Giunta

  1. La Giunta dell’Unione è composta dai Sindaci dei Comuni associati, con i limiti e le modalità stabilite dalla legge. L’eventuale sostituzione dei Sindaci alla partecipazione ai lavori della giunta dell’Unione è disciplinata per legge.
  1. Il Presidente può attribuire la delega per determinate funzioni o servizi affidati all’Unione ai Sindaci componenti la Giunta dell’Unione.
  1. La Giunta dell’Unione è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione, delibera a maggioranza assoluta dei votanti ed è regolarmente costituita con l'intervento della maggioranza dei componenti.

Art. 23 - Competenze della Giunta dell’Unione

  1. La Giunta dell’Unione elabora, interpreta e attua gli indirizzi generali definiti dal Consiglio al fine della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di proposta nei confronti del Consiglio, a cui riferisce periodicamente sulla propria attività.
  2. Il Presidente può affidare ai Sindaci il compito di sovrintendere un particolare settore di amministrazione o specifici progetti al fine di dare impulso all'attività degli uffici, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio e di vigilare sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.
  3. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna e rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze attribuite al Presidente, ovvero ai dipendenti con funzioni di direzione.
  4. Il Presidente e la Giunta dell’Unione forniscono periodicamente ai Consigli dei Comuni associati rapporti globali e per settori di attività sull'andamento della gestione in relazione agli obiettivi indicati nella relazione programmatica.
  5. La Giunta dell’Unione adotta, altresì, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

TITOLO IV
PARTECIPAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 24 - Principi della Partecipazione

  1. Ai cittadini e ai residenti, l’Unione dei Comuni assicura il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, secondo i principi e le forme stabilite dalla legge e dal regolamento.
  1. L’Unione riconosce altresì il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle associazioni e comitati portatori di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell’indirizzo, attuazione e controllo delle attività poste in essere dall’ Amministrazione.
  1. L’Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, garantendo l’accesso alla informazione ed agli atti dell’Unione.
  1. Le modalità della partecipazione e dell’accesso sono stabiliti da un apposito regolamento.

TITOLO V
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 25 - Principi

  1. Gli organi dell’Unione individuano gli obiettivi prioritari e stabiliscono le modalità per la valutazione della qualità dei risultati in relazione agli obiettivi definiti e all’efficienza nell’uso delle risorse.
  1. L’azione Amministrativa deve tendere al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all’estensione dell’area e dell’ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell’Unione.
  1. A tal fine l’Unione dei Comuni assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio apparato burocratico; cura inoltre la progressiva informatizzazione della propria attività, secondo metodi che ne consentano l’accesso anche tramite terminali posti presso gli uffici dei Comuni od altri luoghi idonei.
  1. Per la semplificazione e le qualità dell’azione amministrativa, si provvede di norma mediante conferenze di servizi e il confronto con i lavoratori dipendenti e le loro organizzazioni sindacali.

Art. 26 - Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

  1. L’ordinamento generale degli uffici è determinato nel rispetto della legge, del presente statuto e dei contratti collettivi di lavoro, da uno o più regolamenti deliberati dalla Giunta dell’Unione.
  1. L'Unione dispone di uffici propri e può avvalersi degli uffici dei Comuni partecipanti nel rispetto di quanto stabilito ai commi 4, 5 e 6.
  1. Il personale dipendente è inquadrato nei ruoli organici e inserito nella struttura dell'Unione secondo criteri di funzionalità, flessibilità e razionalità operativa.
  1. La Giunta dell’Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, a tempo pieno o parziale.
  1. L'Unione e i Comuni, a seconda delle specifiche necessità correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria.
  1. L'Unione, mediante la stipula di apposite convenzioni con i Comuni partecipanti, può avvalersi anche di servizi non associati.
  1. L'Unione adotta iniziative dirette ad assimilare e unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.

Art. 27 - Direttore dell'Unione

  1. Il Presidente dell’Unione, previa deliberazione della Giunta dell’Unione, nomina il Direttore scegliendolo alternativamente tra i Segretari Comunali iscritti all’albo dei Segretari Comunali o Provinciali, tra funzionari in possesso dei requisiti per l'accesso al corso propedeutico all'ammissione al corso per l'iscrizione all'albo dei segretari comunali o provinciali, tra dirigenti e funzionari della P.A o, ancora, con contratto di diritto privato a tempo determinato secondo i criteri stabiliti dal regolamento degli uffici e dei servizi.
  1. Il Direttore svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il Direttore sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e dei responsabili dei servizi e degli uffici e ne coordina l'attività. Il Direttore inoltre:
  • partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
  • esprime il parere di regolarità tecnica e contabile sulle proposte di deliberazione, nel caso in cui l'Unione non abbia responsabili dei servizi;
  • esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente;
  1. Il Direttore viene nominato dal Presidente al momento del suo insediamento: la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Presidente che lo ha nominato; il Direttore può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente previa deliberazione della Giunta. Il trattamento economico del Direttore è regolato tra le parti con separato atto.
  1. Competono al Direttore, oltre a quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. 267/2000, le funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 che non siano state attribuite dal Presidente ad altro funzionario dell’ente.

Art. 28 - Vice Direttore e Vice Segretario

  1. L'Unione può avere un Vice Direttore o un Vice Segretario per coadiuvare il direttore e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
  1. Potrà svolgere le funzioni di Vice Direttore o di Vicesegretario dell'Unione uno dei vicesegretari dei Comuni aderenti, o altro dipendente dell'Unione avente i requisiti di legge, scelto dal Presidente.

Art. 29 - Controllo economico di gestione

  1. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.
  1. Il controllo di gestione è svolto con cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell'Ente.

TITOLO VI
FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 30 - Finanze dell’Unione

  1. L’Unione ha autonomia finanziaria, nell’ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.

I Comuni sono tenuti a versare all’Unione la quota relativa alla copertura del reperimento delle risorse dell’Unione per la gestione corrente e per gli investimenti.

  1. In sede di prima applicazione, ed in mancanza di diverso accordo in sede di attivazione e trasferimento delle singole funzioni o servizi, la compartecipazione dei Comuni è proporzionale al numero degli abitanti rilevati al 31.12 dell’anno precedente all’esercizio finanziario in cui si redige il bilancio. Successivamente, comunque prima dell’approvazione del bilancio di previsione, potranno essere adottati criteri diversi da quello della popolazione, al fine di prendere in considerazione aspetti o elementi particolari che possono incidere in modo variabile per ciascun ente nel riparo della compartecipazione.
  1. L’Unione ha autonomia impositiva e le competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.
  1. All’Unione competono altresì le quote di contributi che lo Stato e/o la Regione eroghino o assegnino a favore delle Unioni.

Art. 31 - Bilancio e Programmazione Finanziaria

  1. Previo accordo programmatico annuale al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale con i Comuni, l’Unione delibera il bilancio di previsione per l’anno successivo con i termini e le modalità previsti per i Comuni.
  2. L’attività economico-finanziaria dell’Unione è disciplinata secondo le norme in materia di contabilità propria degli Enti Locali.
  3. Il regolamento di contabilità dell'Unione disciplinerà le modalità organizzative per lo svolgimento dell’attività economico-finanziaria.

Art. 32 - Revisione Economica e Finanziaria

  1. La revisione economico-finanziaria è svolta da revisori nominati secondo le procedure stabilite per gli enti locali.
  2. Il regolamento di contabilità dell'Unione disciplinerà l’organizzazione ed il funzionamento del servizio.

Art. 33 - Servizio di Tesoreria

  1. Il servizio di tesoreria dell’Ente è svolto ai sensi di legge, da un tesoriere in base a convenzione deliberata dal Consiglio, in conformità a quanto previsto dal Titolo V della parte 2^ del D.Lgs. n. 267/2000.

TITOLO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 - Atti regolamentari

  1. Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari, il Consiglio su proposta della Giunta può deliberare, di adottare provvisoriamente i regolamenti in vigore presso uno dei Comuni che costituiscono l'Unione.

Art. 35 - Sede provvisoria

  1. Fino al reperimento di una sede idonea la sede dell'Unione può essere collocata in uno dei Comuni partecipanti.

Art. 36 - Fondo spese

  1. Il Consiglio dell'Unione delibera entro due mesi dal suo insediamento un bilancio provvisorio per l'anno in corso.
  2. Il bilancio ricomprende, oltre al fondo spese la cui entità è commisurata al numero degli abitanti di ogni singolo Comune, il contributo ministeriale relativo allo stesso anno e ogni altra eventuale acquisizione di somme.

Art. 37 - Proposte di modifica dello Statuto

  1. Le proposte di modifica del presente Statuto, sono attivate dalla Giunta dell’Unione e inviate per l’approvazione ai Consigli dei Comuni partecipanti all’Unione.
  1. Il Consiglio dell’Unione recepirà con propria delibera le modifiche statutarie approvate dai Comuni.

TITOLO VIII
ENTRATA IN VIGORE

Art. 38 - Norme finali e transitorie

  1. Il presente Statuto è approvato dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure previste dal 6° comma dell’art. 32 del D. Lgs. 267/2000.
  1. Lo Statuto è pubblicato nel BUR, affisso all’Albo Pretorio dei Comuni partecipanti, per 30 gg. consecutivi ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
  1. Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all’Albo Pretorio dell’Unione e dei Comuni partecipanti.
  1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle modifiche statutarie.

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