Deliberazione Consiglio comunale n. 40 del 30 luglio 2014
Approvazione di alcune modifiche allo statuto comunale.
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All’art. 9 il comma 1 è integrato come segue:
L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla Legge.
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All’art. 9 il comma 2 è sostituito come segue:
Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco il quale provvede anche alle relative convocazioni.
In caso di assenza, impedimento, rimozione o decesso del Sindaco, tali competenze sono svolte dal Vice Sindaco qualora quest’ultimo sia anche componente dell’organo consiliare. In difetto o in caso di sua assenza la competenza spetta al consigliere anziano come definito al successivo art. 14.
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All’art. 9 il comma 3 è sostituito come segue:
E’ consentito al Consiglio comunale di nominare tra i propri componenti un Presidente diverso dalla persona del Sindaco cui spettano le competenze indicate all’art. 39 del D.Lgs. n. 267/2000. Il Presidente è eletto con i voti favorevoli della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune espressi a scrutinio segreto. Le funzioni vicarie sono esercitate dal Consigliere anziano come definito al successivo art. 14.
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All’art. 9 il comma 4 è sostituito come segue:
Il Presidente, qualora nominato, può essere revocato per gravi motivi connessi all’esercizio delle proprie funzioni dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto e con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune su proposta o mozione di almeno 4 Consiglieri.
Il Responsabile del Settore Segreteria e Personale