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Bur n. 107 del 07 novembre 2014


Materia: Statuti

COMUNE DI FUMANE (VERONA)

Deliberazione Consiglio comunale n. 15 del 8 aprile 2014

Nuovo Statuto.

STATUTO COMUNALE

TITOLO I
IL COMUNE DI FUMANE

Art. 1 - (Il Comune)

1.  Il Comune di Fumane, di seguito chiamato Comune, è costituito dalle comunità delle popolazioni e dai territori di Fumane Capoluogo, Mazzurega, Cavalo, Breonio, Molina con le loro relative contrade e case sparse.

2.  Il territorio del Comune si estende per Kmq 34,28 e confina con i territori dei Comuni di Marano Valpolicella, Sant’Anna d’Alfaedo, Sant’Ambrogio di Valpolicella, Dolcè e S. Pietro in Cariano.

3.  Il Comune riconosce e mantiene, quali segni distintivi della propria identificazione, lo stemma ed il gonfalone da tempo adottati secondo le norme vigenti; lo stemma del Comune di Fumane è rappresentato dalla chiesa a base ottagonale del complesso di Villa Della Torre con a destra il campanile a torre merlata su prato verde con sfondo azzurro e nuvola retrostante la torre.

4.  Il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune nelle cerimonie, nelle altre pubbliche ricorrenze e, comunque, ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione del Comune a una particolare iniziativa.

5.  La Giunta comunale può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

6.  Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Fumane Capoluogo viale Roma 2.

 

Art. 2 - (Autonomia Statutaria)

1.  Lo Statuto Comunale, di seguito chiamato Statuto, è la fonte normativa primaria dell'ordinamento comunale che, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione del Comune e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, l’ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione tra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell’accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.

2.  La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e delle province e di disciplina dell’esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l’autonomia normativa dei comuni e delle province. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili.

3.  Il Comune, nel rispetto della sua autonomia di azione, ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri enti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all’attività amministrativa.

 

Art. 3 - (Principi e finalità)

1.  Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Fumane ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2.  Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne cura lo sviluppo ed il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.

3.  Ai fini della promozione e del perseguimento dello sviluppo civile, economico e sociale della comunità locale, il Comune nel rispetto delle competenze e delle leggi vigenti può sviluppare rapporti con altri popoli, altre pubbliche amministrazioni e altri enti, pubblici e privati, per attività di comune interesse.

4.  Il Comune collabora con lo stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti e istituzioni, nazionali ed internazionali, che hanno competenza su materie di interesse locale per lo studio e la ricerca di soluzioni a problematiche relative alla popolazione locale.

5.  Il Comune considera essenziale il concorso e la partecipazione di altri enti locali o enti pubblici esistenti sul territorio o altri organismi locali per l’esercizio di alcune particolari funzioni in ambiti territoriali adeguati, attuando forme di decentramento, di associazione, cooperazione e collaborazione secondo le norme della legge e dello statuto.

6.  In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

a)  rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l’effettivo sviluppo della persona umana e l’eguaglianza degli individui;
b)  il diritto al lavoro e ad adeguate forme di tutela e della dignità dei lavoratori, il diritto alla sicurezza dei luoghi di lavoro, all’istruzione, alla formazione permanente, alla conoscenza;
c)  tutela della vita umana, della persona e della famiglia; presa d’atto di tutte le altre forme di convivenza e delle loro necessità; la valorizzazione sociale della maternità e della paternità assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell’impegno della cura e dell’educazione dei figli anche tramite i servizi sociali ed educativi;
d)  il diritto delle persone con disabilità e delle persone anziane ad interventi intesi a garantirne la vita indipendente e la cittadinanza attiva;
e)  il diritto dei minori ad interventi intesi a garantirne la protezione sociale;
f)  il diritto alla salute;
g)  promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale in piena conformità al dettato dell’art. 11 della Costituzione;
h)  tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
i)  superamento di ogni discriminazione tra sessi, anche tramite le iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
l)  valorizzazione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione come strumenti che favoriscono la crescita delle persone, con particolare attenzione riguardo le attività di socializzazione giovanile ed anziana;
m)  recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;
n)  rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose, politiche, anche attraverso la promozione dei valori della cultura e della tolleranza;
o)  garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione come sancito dalla costituzione;

7.  Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può decidere gemellaggi con uno o più comuni nazionali ed internazionali al fine di incrementare la pace, la solidarietà e la conoscenza tra i popoli, assumendo le conseguenti spese di rappresentanza nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

 

Art. 4 - (Funzioni)

1.  Il Comune, nell’ambito dell’autonomia riconosciuta dall’ordinamento giuridico italiano, è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2.  Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio di competenza, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.

3.  Il Comune esercita, altresì, le funzioni attribuite dallo stato e dalla regione.

 

Art. 5 - (Sviluppo economico)

1.  Il Comune esercita la propria azione regolamentare ed amministrativa al fine di indirizzare e guidare lo sviluppo economico della comunità locale, in particolare:

a)  Promuove la funzione sociale dell’iniziativa economica, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscono il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali
b)  Disciplina, nel rispetto della normativa in materia, le attività commerciali per assicurare un razionale sistema di distribuzione sul territorio comunale ed al fine di tutelare il cittadino
c)  Promuove lo sviluppo dell’artigianato, con particolare riguardo a quello artistico e a quello di espressione delle tradizioni e costumi locali, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
d)  Promuove lo sviluppo delle attività turistiche favorendo una ordinata espansione delle attrezzature, dei servizi turistici e recettivi e la valorizzazione delle componenti naturali, sociali ed economiche.

 

Art. 6 - (Assetto ed utilizzazione del territorio)

1.  Il Comune determina, per quanto di competenza e nel rispetto del piano urbanistico territoriale, una politica di assetto territoriale e di pianificazione urbanistica per realizzare un armonico sviluppo del territorio mediante la difesa del suolo, la prevenzione e la eliminazione di particolari fattori di inquinamento anche delle attività produttive locali.

2.  Garantisce che l’assetto del territorio sia rivolto alla protezione della natura, della salute e delle condizioni di vita della comunità, assicurando la realizzazione di un giusto rapporto di insediamenti umani, infrastrutture sociali, impianti industriali e commerciali.

3.  Attua un rigoroso controllo del territorio urbanizzato e non urbanizzato al fine di garantire l’utilità pubblica e l’uso del suolo e del sottosuolo in armonia con la pianificazione urbanistica.

4.  Promuove e coordina, anche d’intesa con la Provincia, la realizzazione di opere di rilevante interesse comunale nel settore economico produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale, sportivo e propone interventi mirati ad assicurare una migliore vivibilità del territorio tutto.

 

Art. 7 - (Consiglio Comunale dei ragazzi)

1.  Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l’elezione del Consiglio comunale dei ragazzi.

2.  Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie:politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l’Unicef.

3.  Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabiliti con apposito regolamento.

 

Art. 8 - (Organi)

1.  Sono organi del Comune: il Consiglio comunale, la Giunta comunale e il Sindaco.

2.  Il Comune promuove ed assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e garantisce la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi, nonché degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti.

 

Art. 9 - (Consiglio Comunale)

1.  Il Consiglio comunale è organo rappresentativo della comunità, ne esprime la volontà, ne promuove lo sviluppo e ne cura gli interessi, è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, delibera l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2.  Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco. In caso di sua assenza è presieduto dal Vicesindaco. In mancanza di entrambi, la presidenza della seduta è assunta dall’assessore più anziano di età. Al fine di potere assumere l’ufficio di presidenza del Consiglio comunale, sia il Vicesindaco che l’assessore devono essere anche consiglieri comunali.

3.  Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite nel presente Statuto e nel regolamento del Consiglio comunale.

4.  Il regolamento del Consiglio comunale, approvato a maggioranza assoluta, prevede le modalità di funzionamento dell’organo, disciplina la costituzione, i poteri ed il ruolo dei gruppi consiliari, delle commissioni consiliari e delle commissioni comunali di nomina sindacale. Nelle commissioni sindacali deve essere garantita la presenza della minoranza.

5.  Le adunanze consiliari, di norma, sono pubbliche e hanno luogo nella sala della sede municipale all'uopo destinata. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede. Il regolamento del Consiglio comunale stabilisce, inoltre, i casi in cui è necessaria la seduta segreta al fine di garantire la libertà di espressione dei consiglieri e la riservatezza delle persone interessate.

6.  Alle sedute del Consiglio comunale possono partecipare, senza diritto di voto, amministratori di altri enti locali, dipendenti comunali, esperti, consulenti esterni, professionisti incaricati e cittadini.

7.  Alle sedute del Consiglio comunale sono invitati con diritto di parola gli assessori in carica che non rivestono lo status di consiglieri. 8. In casi di particolare importanza il Consiglio comunale può essere convocato in seduta aperta con la partecipazione e il diritto di parola di rappresentanti di associazioni, enti, istituzioni e singoli cittadini.

 

Art. 10 - (Convocazione del Consiglio Comunale)

1.  La convocazione dei consiglieri deve essere disposta dal Sindaco con avvisi scritti contenenti le questioni iscritte all’ordine del giorno, da consegnarsi tramite Pec o al domicilio o nel diverso luogo comunicato dal consigliere interessato. La consegna deve risultare dalla conferma della ricevuta della Pec o da dichiarazione del messo comunale. I consiglieri in carica verranno dotati di casella di posta elettronica istituzionale e dovranno dichiarare nella prima seduta del Consiglio comunale le modalità di comunicazioni ufficiali e notifiche con il Comune.

2.  La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve avere luogo nei dieci giorni successivi.

3.  Le sedute del Consiglio comunale possono essere di prima o di seconda convocazione. Per la validità delle sedute di prima convocazione è richiesta la presenza della metà dei consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il Sindaco. Per la validità delle sedute di seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, arrotondato aritmeticamente, senza computare a tale fine il Sindaco. E’ fatto, comunque, salvo il rispetto di maggioranze diverse inderogabilmente previste da norme di legge vigenti.

4.  L’attività del Consiglio comunale si svolge in sedute ordinarie o straordinarie. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni relative all’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

5.  Le sedute ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito per la riunione mentre quelle straordinarie almeno tre giorni prima.

6.  In caso di eccezionale urgenza il Consiglio comunale può essere convocato con un anticipo di almeno 24 ore.

7.  L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute del Consiglio comunale deve essere pubblicato nell'albo pretorio lo stesso giorno in cui viene consegnato o trasmesso ai consiglieri e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da favorire la più ampia presenza dei cittadini ai lavori consiliari.

 

Art. 11 - (Consiglieri Comunali)

1.  L’entrata in carica, la surrogazione, le dimissioni, la supplenza, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri comunali sono disciplinati dalla legge.

2.  I consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intera comunità. Hanno il dovere di partecipare alle riunioni del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari e comunali di cui fanno parte.

3.  I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie, le informazioni e gli atti in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. L'esercizio del diritto è disciplinato dal regolamento per l’accesso agli atti.

4.  I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio. La proposta di deliberazione, redatta dal consigliere, è trasmessa al Sindaco che, se ravvisa la competenza del Consiglio a trattare l’argomento, la iscrive all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale dopo che l’ufficio competente ne ha concluso l’istruttoria. Il diritto di iniziativa si esercita anche mediante presentazione di emendamenti scritti, corredati dai necessari pareri dei competenti responsabili, su proposte di deliberazione all'esame del Consiglio comunale.

5.  Ogni consigliere può rivolgere al Sindaco e agli assessori comunali interrogazioni su problematiche di competenza dell'amministrazione comunale. Il regolamento del Consiglio comunale disciplina le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte.

6.  Per l'esercizio delle loro funzioni sono attribuiti ai consiglieri comunali le indennità, i compensi e i rimborsi spese secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

7.  I consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio comunale continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.

 

Art. 12 - (Gruppi consiliari)

1.  I consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al segretario comunale unitamente all’indicazione del nominativo del capogruppo.

2.  Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta comunale, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

3.  E’ istituita la conferenza dei capigruppo, anche allo scopo di fornire ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri comunali un’adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio comunale.

4.  La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni della conferenza dei capigruppo sono contenute nel regolamento del Consiglio comunale.

5.  Il Comune favorisce l’espletamento del mandato dei capogruppo consiliari garantendo idonei spazi e strutture, compatibilmente con le disponibilità e priorità amministrative.

 

Art. 13 - (Commissioni consiliari)

1.  Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo , di indagine, di inchiesta e di studio . Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale.

2.  La presidenza delle Commissioni di garanzia e di controllo, ove istituite, spetta per legge ad un consigliere appartenente ai gruppi di minoranza. Il Regolamento del Consiglio comunale disciplinerà l’istituzione e la regolamentazione delle eventuali commissioni di garanzia e di controllo.

 

Art.14 - (Decadenza dalla carica)

1.  I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute del Consiglio comunale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale, previo avvio del procedimento da parte del Sindaco.

2.  La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale nella prima seduta successiva a quella dell’ultima assenza e nella stessa seduta il Consiglio comunale provvede alla surroga del consigliere.

 

Art. 15 - (Sindaco)

1.  Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è membro del Consiglio comunale, ha la rappresentanza legale del Comune, è l’organo responsabile dell’amministrazione ed è ufficiale di governo.

2.  Egli esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite al Comune.

3.  Il Sindaco convoca e presiede le sedute del Consiglio comunale, ne fissa la data di convocazione, determina l'ordine del giorno dei lavori. Provvede, inoltre, a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando ne faccia istanza un quinto dei consiglieri comunali assegnati, ponendo all'ordine del giorno le questioni richieste purchè di competenza consiliare.

4.  Il Sindaco convoca e presiede le sedute della Giunta comunale, ne fissa la data di convocazione e determina l'ordine del giorno dei lavori.

5.  Il Sindaco può delegare singole attività ad assessori ed incaricare consiglieri comunali a trattare alcune materie. Ad essi può conferire anche l’incarico di rappresentarlo in riunioni, cerimonie e manifestazioni alle quali non possa intervenire personalmente.

6.  Il Sindaco esercita la rappresentanza in giudizio del Comune, con la possibilità di delegare, conciliare, transigere e rinunciare agli atti, previa apposita deliberazione della Giunta comunale.

7.  Il Sindaco, nel rispetto delle designazioni presentate dai gruppi di maggioranza e minoranza presenti in Consiglio comunale, nomina i componenti delle Commissioni sindacali, istituite con deliberazione consiliare con funzioni consultive.

 

Art. 16 - (Cessazione dalla carica)

1.  Il Sindaco rimane in carica fino alla proclamazione del nuovo eletto, fatto salvo quanto previsto nei commi seguenti.

2.  In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta comunale decade e si procede allo scioglimento del Consiglio comunale. Sino alle nuove elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

3.  Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio Comunale. In tale caso si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un commissario.

4.  Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta comunale.

 

Art. 17 - (Linee programmatiche di mandato)

1.  Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta comunale, presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2.  Ciascun consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante la presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate nel regolamento del Consiglio comunale.

3.  Entro il 30 settembre di ogni anno, contestualmente agli adempimenti di cui all’art. 193 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, il Consiglio Comunale provvede a verificare l’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori comunali.

 

Art. 18 - (Mozione di sfiducia)

1.  Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della Giunta comunale non comporta le dimissioni degli stessi.

2.  Il Sindaco e la Giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

3.  Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

4.  La convocazione e la presidenza della seduta consiliare in cui si discute la mozione di sfiducia spetta al Sindaco in carica.

 

Art. 19 - (Vicesindaco)

1.  Il Sindaco procede alla nomina del Vicesindaco con il medesimo decreto di nomina della Giunta comunale. Il Vicesindaco deve necessariamente essere scelto tra i consiglieri eletti.

2.  L’incarico di Vicesindaco può essere in qualsiasi momento revocato dal Sindaco.

3.  Il Vicesindaco è l’assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di sua assenza.

4.  Il Vicesindaco esercita le funzioni del Sindaco anche nel caso di una sua sospensione dall'esercizio della funzione e sino alle successive elezioni in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

5.  In caso di assenza o impedimento contemporaneo del Sindaco e del Vicesindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dall'assessore comunale presente a partire dal più anziano di età.

 

Art. 20 - (Nomina della Giunta Comunale)

1.  La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori fino al massimo del numero previsto dalla normativa vigente.

2.  Il Sindaco nomina gli assessori, decidendone il numero esatto, anche al di fuori del Consiglio Comunale, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti prescritti dalla normativa vigente nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi.

3.  Ad essi il Sindaco può conferire la cura di settori specifici di governo o specifiche deleghe nelle materie di sua competenza, compresa la firma di atti. Il rilascio delle deleghe da parte del Sindaco deve essere comunicato al Consiglio comunale e agli organi previsti dalla legge.

4.  La Giunta, salvo il caso di revoca totale o parziale da parte del Sindaco, rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale. La legge determina i casi di decadenza, rimozione e sospensione della Giunta comunale.

5.  Il Sindaco comunica al Consiglio comunale la nomina della Giunta nella prima seduta successiva alla elezione oppure nella prima seduta successiva alla nomina nel caso di sostituzione di uno o più assessori.

6.  Gli assessori non consiglieri comunali partecipano alle sedute di Consiglio con diritto di parola ma senza diritto di voto e possono presentare proposte ed emendamenti nelle materie di propria competenza.

7.  Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio nella sua prima adunanza. Ogni assessore può dimettersi dall’incarico con comunicazione diretta al Sindaco.

 

Art. 21 - (Competenze della Giunta Comunale)

1.  La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell’esercizio delle funzioni di governo, anche per l’attuazione degli indirizzi generali espressi dal Consiglio comunale, e si esprime attraverso deliberazioni collegiali alle quali concorrono gli assessori comunali.

2.  La Giunta compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al segretario comunale o ai responsabili dei servizi comunali.

3.  La Giunta adotta gli atti necessari al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale.

4.  In particolare, la Giunta approva annualmente il piano esecutivo di gestione unitamente al piano degli obiettivi, mediante il quale definisce ulteriormente gli obiettivi e i programmi da attuare, li assegna ai responsabili dei servizi con le relative risorse, verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione dei responsabili agli indirizzi impartiti.

 

Art. 22 - (Funzionamento della Giunta Comunale)

1.  La Giunta comunale è convocata dal Sindaco senza alcuna particolare formalità. Il Sindaco determina gli oggetti all'ordine del giorno della seduta. Gli assessori comunali possono chiedere l’inserimento all’ordine del giorno di argomenti di loro competenza.

2.  La Giunta si riunisce in seduta non pubblica e delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Sindaco o di chi ne fa le veci.

3.  Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico amministrativo, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

4.  In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il vicesindaco o, in caso di sua contemporanea assenza, l'assessore anziano. L'anzianità tra gli assessori è determinata dall'età.

5.  Alle sedute della Giunta comunale possono partecipare se richiesti, senza diritto di voto, consiglieri comunali, dipendenti comunali, esperti, consulenti esterni, professionisti incaricati e cittadini.

 

Art. 23 - (Verbali degli organi collegiali)

1.  Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di norma, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

2.  L’istruttoria e la documentazione della proposta di deliberazione avviene attraverso i responsabili degli uffici. La proposta deve essere corredata con i pareri prescritti dalla normativa vigente e con gli allegati che l’organo è chiamato ad approvare.

3.  La proposta di deliberazione consiliare, corredata con i prescritti pareri e gli eventuali allegati, è depositata a libera visione e consultazione degli interessati nel giorno della riunione e nel giorno precedente non festivo. Nel caso di proposta di deliberazione giuntale il deposito è effettuato di norma lo stesso giorno in cui si riunisce la Giunta comunale.

4.  Il componente dell’organo deve astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di suoi parenti o affini sino al quarto grado.

5.  Nelle votazioni palesi chi dichiara di astenersi è computato nel numero dei presenti. Analogamente nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare il numero dei presenti. In entrambe le votazioni chi dichiara di non parteciparvi è dichiarato astenuto se non si allontana dall’aula.

6.  Il verbale della deliberazione riproduce il contenuto della proposta con la indicazione delle modifiche ed integrazioni apportate seduta stante dall’organo deliberante, previo parere del/dei responsabili di competenza. E’ completato con gli elementi necessari al perfezionamento dell’atto pubblico amministrativo, tra i quali l’esito della votazione e i nominativi dei componenti astenuti o che nelle votazioni palesi hanno votato contro l’approvazione dell’atto.

7.  Il segretario comunale redige il verbale della seduta del Consiglio comunale sostanzialmente e sinteticamente descrivendo ogni fatto o avvenimento che abbia avuto luogo nel corso della discussione dell’ordine del giorno e inserendo gli interventi dei consiglieri comunali in merito ai singoli atti deliberati e qualsiasi dichiarazione o documento da essi espressamente richiesti, purché attinenti agli argomenti discussi. Nel verbale della seduta sono richiamate, mediante il riferimento all’oggetto e alla numerazione, le deliberazioni formalmente assunte dal Consiglio comunale. Il dibattito consiliare delle adunanze può essere registrato su supporto audio magnetico o digitale ad esclusivo aiuto del segretario comunale per la redazione dei verbali più veritiera possibile.

8.  L'originale del verbale della seduta del Consiglio comunale o della Giunta comunale è sottoscritto dal segretario comunale e dal Sindaco o da chi, a norma di legge o di Statuto, ha presieduto la seduta. Le relative copie sono dichiarate conformi all'originale dal segretario comunale o dal dipendente dell’ufficio segreteria da lui delegato.

9.  Tutti i verbali delle sedute degli organi collegiali saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’ente secondo le modalità previste dalla legge

 

TITOLO II
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 24 - (Principi e criteri organizzativi)

1.  Il Comune informa la propria attività amministrativa al principio di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e i compiti di gestione spettanti ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2.  Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3.  I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.

4.  L’organizzazione della struttura dei servizi e degli uffici, al fine di rendere l’attività del Comune più produttiva ed efficace, nel rispetto dei principi sopra richiamati, si ispira ai seguenti criteri:

a)  organizzazione del lavoro per obiettivi e programmi;
b)  professionalità e responsabilità dei dipendenti;
c)  autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione con verifica dei livelli di produttività;
d)  razionalizzazione e snellimento delle procedure;
e)  superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

5.  La gestione amministrativa è organizzata per obiettivi e programmi individuati nei documenti di bilancio, nel piano esecutivo di gestione e degli obiettivi e negli eventuali ulteriori atti di indirizzo approvati dal Consiglio e dalla Giunta comunale.

6.  L’esercizio della rappresentanza del Comune negli atti di gestione viene attribuita al responsabile di Area a seconda della rispettiva competenza nella materia trattata.

 

Art. 25 - (Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)

1.  La Giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale, approva il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

2.  Il regolamento sull’ordinamento stabilisce le norme generali per il funzionamento degli uffici, il ruolo del segretario comunale, le attribuzioni e le responsabilità di ciascun responsabile di ufficio o servizio e dei rispettivi sostituti, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e gli organi elettivi.

3.  Il medesimo regolamento individua gli uffici e i servizi a cui deve essere preposto un responsabile con funzioni dirigenziali, elenca, in maniera esemplificativa, le specifiche competenze dei responsabili in materia di personale dipendente, di entrate, di appalti, di sottoscrizione di contratti, di ordinanze, di concessioni, di autorizzazioni, di certificazioni e di atti comunque definiti di gestione.

 

Art. 26 - (Segretario Comunale)

1.  Il segretario comunale è nominato dal Sindaco che lo sceglie tra gli iscritti all’Albo dei Segretari Comunali nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

2.  La nomina a segretario del Comune ha la durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo nomina. Il segretario comunale continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario.

3.  Il segretario comunale può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, per violazione dei doveri d’ufficio.

4.  Il segretario comunale svolge le funzioni che la normativa vigente gli attribuisce. Lo statuto comunale, i regolamenti, il piano esecutivo di gestione ed il Sindaco possono attribuirgli ulteriori competenze, anche gestionali, che non siano espressamente attribuiti ad altri responsabili.

5.  Per l’esercizio delle sue funzioni il segretario comunale si avvale del personale degli uffici e dei servizi comunali.

 

Art. 27 - (Responsabili degli uffici e dei servizi)

1.  La gestione amministrativa, contabile e tecnica del Comune è affidata, di norma, ai responsabili delle rispettive Aree in cui è suddivisa la struttura organizzativa comunale.

2.  I responsabili sono nominati con decreto del Sindaco nel rispetto delle norme di legge, del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente e del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

3.  Ai responsabili di Area spettano i compiti che la normativa definisce di natura gestionale e di attuazione di obiettivi e programmi politici, compresa l’adozione di atti e provvedimenti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno. A tale scopo la Giunta comunale, nel rispetto degli indirizzi di bilancio, con il piano esecutivo di gestione affida loro annualmente le necessarie risorse finanziarie ed in modo analitico, nell’ambito degli interventi, i singoli capitoli di spesa che costituiscono individuazione della loro competenza gestionale.

4.  Sono fatte salve le funzioni e le competenze che le leggi, lo Statuto, i regolamenti ed il piano esecutivo di gestione e degli obiettivi attribuiscono ad altri organi o funzionari del Comune.

5.  I responsabili di Area, nel rispetto del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, possono affidare l’istruttoria dei procedimenti di competenza al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo responsabili in proprio della regolare gestione delle competenze e funzioni assegnate.

6.  Il Sindaco può affidare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni e compiti non previsti dallo Statuto, dai regolamenti e dal piano esecutivo di gestione, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

7.  Le funzioni di sovrintendenza e coordinamento dell’attività dei responsabili di ufficio o servizio sono affidate al segretario comunale

 

Art. 28 - (Dipendenti comunali)

1.  I dipendenti comunali svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.

2.  Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con professionalità, correttezza e tempestività alle funzioni e mansioni di competenza e, nei limiti delle proprie responsabilità, a raggiungere gli obiettivi assegnati.

3.  Il regolamento sull’ordinamento determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune garantisce le pari opportunità, promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l’integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4.  La Giunta comunale, sentito il segretario comunale, assegna il personale dipendente ai diversi uffici e servizi sulla base delle esigenze di funzionamento e degli obiettivi affidati con gli strumenti di programmazione, nel rispetto delle professionalità possedute.

5.  Il Comune recepisce e applica gli accordi di lavoro approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

 

Art. 29 - (Servizi pubblici comunali)

1.  Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo civile e economico della comunità locale.

2.  Il Consiglio Comunale può deliberare l’istituzione e l’esercizio dei servizi pubblici nel rispetto della normativa vigente.

 

Art. 30 - (Aziende Speciali ed Istituzioni)

1.  Il Consiglio comunale può deliberare, nel rispetto della normativa vigente, la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva il relativo statuto che disciplina struttura, funzionamento, attività e controlli.

2.  Il Consiglio comunale può costituire anche istituzioni che sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

3.  Il Consiglio di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni sono nominati dal Sindaco tra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per titoli professionali, per funzioni esercitate o per uffici ricoperti.

4.  Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati dal Sindaco soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità di operato rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione approvate dal Consiglio comunale.

5.  I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche fuori del territorio comunale previa stipulazione di accordi tesi a garantire l’economicità e la migliore qualità dei servizi.

 

Art. 31 - (Società per azioni o a responsabilità limitata)

1.  Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione del Comune a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione nel rispetto della normativa vigente.

2.  L’atto costitutivo, lo statuto o l’acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale. In ogni caso deve essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

3.  Il Consiglio Comunale, nel caso di servizi ritenuti di primaria importanza, può richiedere che la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, sia obbligatoriamente maggioritaria.

 

Art. 32 - (Convenzioni)

1.  Il Consiglio comunale può deliberare apposite convenzioni da stipularsi per atto pubblico amministrativo con altri enti locali al fine di fornire in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2.  Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

3.  Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

 

Art. 33 - (Consorzi e/o Unioni di Comuni)

1.  Il Comune può partecipare nel rispetto della normativa vigente alla costituzione di consorzi o Unioni di comuni con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi, secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.

2.  A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio o dell’Unione dei Comuni.

 

Art. 34 - (Accordi e Conferenze)

1.  L’accordo di programma è finalizzato alla definizione e attuazione di opere o di interventi di interesse pubblico, nonché all’attuazione di programmi di intervento, che richiedono per la loro completa realizzazione l’azione integrata e coordinata della regione, degli enti locali, di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici o privati.

2.  Allo stesso modo si procede per l’approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell’amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti.

3.  Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, il Comune indice di regola una conferenza di servizi.

4.  La conferenza può essere indetta anche quando il Comune debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.

5.  La legge disciplina procedure ed effetti degli accordi di programma e delle conferenze di servizi.

 

TITOLO III
ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 35 - (Finanza e Contabilità)

1.  Nell’ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva ed ha un proprio demanio e patrimonio. L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.

2.  La gestione finanziaria del Comune si svolge sulla base del bilancio annuale e triennale di previsione: I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica secondo le vigenti disposizioni legislative.

3.  Il regolamento comunale di contabilità, nel rispetto dei principi inderogabili di legge, disciplina l’ordinamento contabile del Comune.

4.  Nell’ambito dei servizi comunali aventi rilevanza contabile devono essere istituiti il servizio finanziario e il servizio di economato per le minute spese d’ufficio.

 

Art. 36 - (Amministrazione dei beni comunali)

1.  Tutti i beni dell’Ente devono essere inventariati. La compilazione dell’inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune è da rivedersi annualmente ed è effettuata dai responsabili di servizio individuati dal regolamento di contabilità.

2.  I beni patrimoniali del Comune non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali o istituzionali possono essere dati in affitto o alienati; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale.

3.  Le somme provenienti dall’alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere destinati e utilizzati come previsto dalla normativa vigente.

 

Art. 37 - (Ordinamento tributario)

1.  Il Comune, in conformità delle leggi vigenti, è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

2.  Il Comune esercita la potestà impositiva in materia tributaria nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27.7.2000, n. 212 e s.m.i. con particolare riferimento alla capacità contributiva dei soggetti passivi, alla chiarezza e motivazione degli atti, alla collaborazione e buona fede, al diritto di interpello.

3.  La determinazione delle tariffe per i servizi comunali avviene in modo da tutelare le categorie più deboli della popolazione.

 

Art. 38 - (Bilancio e Rendiconto di Gestione)

1.  Il Comune, nel rispetto dei principi, dei termini e delle procedure previste dalla normativa vigente, delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.

2.  Al bilancio è allegata la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Veneto e gli altri atti e documenti prescritti.

3.  Nei termini e secondo le procedure di legge sono rilevati anche i risultati di gestione mediante contabilità economica. I risultati sono dimostrati nel rendiconto di gestione comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

4.  Al rendiconto di gestione è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

 

Art. 39 - (Disciplina dei contratti)

1.  Il Comune, nel rispetto dell’apposita regolamentazione comunale e della normativa vigente, provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti, all’assunzione di mutui, alle locazioni e alle altre attività necessarie al perseguimento dei suoi fini istituzionali.

2.  I contratti del Comune devono essere preceduti da apposita determinazione del responsabile competente indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente.

 

Art. 40 - (Revisione economico-finanziaria)

1.  Il revisore dei conti del Comune di Fumane è scelto mediante estrazione a sorte dall’elenco formato ai sensi delle disposizioni e secondo le modalità stabilite nel Decreto del Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23, e nominato con delibera del Consiglio comunale, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità di cui all'articolo 236 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o di altri impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238 dello stesso decreto legislativo, ovvero in caso di eventuale rinuncia.

2.  Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, dura in carica tre anni ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del mandato.

3.  Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4.  Nella relazione di cui al comma precedente il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5.  Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

6.  Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7.  Il revisore può partecipare anche ad organismi di controllo e a nuclei di valutazione operanti nell’ambito del Comune.

8. Il Revisore svolge tutte le attività di controllo e verifica previste dalle vigenti disposizioni legislative

 

Art. 41 - (Tesoreria)

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende tra l’altro:

•  la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
•  la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all’Ente;
•  il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
•  il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2.  I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

 

Art. 42 - (Principi generali del controllo interno)

1.  Il Comune di Fumane mediante apposito regolamento individua strumenti e metodologie per garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile la legittimità, la correttezza dell’azione amministrativa in attuazione della parte I capo III del decreto legislativo 267/2000

 

TITOLO IV
PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE

Art. 43 - (Partecipazione dei cittadini)

1.  L’amministrazione comunale promuove e favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'attività politico-amministrativa del Comune al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2.  La partecipazione popolare si realizza attraverso le consultazioni dei cittadini da parte dell’amministrazione comunale e la presentazione agli organi elettivi comunali di petizioni, proposte, istanze e l’eventuale istituzione del Consiglio comunale dei ragazzi.

3.  Le consultazioni della popolazione vengono indette dal Consiglio o dalla Giunta comunale, a seconda della competenza, allo scopo di acquisire pareri e proposte in riferimento ad atti di interesse generale o limitato alla singola frazione.

4.  Le petizioni possono essere rivolte per sollecitare l’intervento dell’organo competente su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva. La raccolta delle adesioni può avvenire senza particolari formalità in calce al testo comprendente le richieste rivolte all’amministrazione.

5.  Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 500, avanzi al sindaco proposte per l’adozione di atti amministrativi di competenza dell’ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabile dei servizi interessati, trasmette la proposta unitamente ai pareri all’organo competente e ai gruppi presenti in Consiglio comunale entro 60 giorni dal ricevimento. L’organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro i successivi ( trenta ) giorni.

6.  Qualunque cittadino, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa alla cui conoscenza è interessato.

 

Art. 44 - (Referendum comunale)

1.  Il Comune istituisce il referendum consultivo quale forma di partecipazione della popolazione alle scelte politico-amministrative di interesse pubblico anche nel caso di scelte amministrative già approvate.

2.  I referendum sono indetti su decisione del Consiglio comunale approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3.  L’indizione del referendum può essere chiesta anche da 500 elettori del Comune, regolarmente iscritti nelle liste elettorali.

4.  I quesiti referendari devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e soddisfare ai principi della chiarezza, semplicità ed univocità.

5.  Non è ammesso il ricorso al referendum in materia di statuto comunale e regolamento del Consiglio comunale, di tributi, di tariffe, di canoni, di contribuzioni e rette, di bilancio di previsione e rendiconto della gestione, di piano regolatore comunale generale e relativi strumenti urbanistici attuativi. Non è ammesso il referendum anche quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio.

6.  I risultati del referendum di cui al presente articolo devono essere discussi dal Consiglio comunale entro sessanta giorni dalla data della consultazione.

7.  Il regolamento disciplina i tempi, le modalità di svolgimento dei referendum e la costituzione di una commissione di garanti incaricata di sovrintendere alle operazioni referendarie.

 

Art. 45 - (Associazionismo)

1.  Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative che perseguono finalità di promozione umana, sociale e civile nelle sue più ampie forme.

2.  Il Comune, per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, è autorizzato a concedere alle associazioni aventi sede od operanti nel territorio comunale, con esclusione dei partiti politici, contributi ordinari o straordinari e a mettere a loro disposizione, a titolo gratuito, le strutture e le attrezzature di cui dispone. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’ente, sono stabiliti in apposito regolamento deliberato dall’ organo competente in modo da garantire la trasparenza, l’equità, la congruità e l’utilità sociale dell’erogazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

3.  Il Comune può affidare ad associazioni operanti sul territorio comunale o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni di interesse culturale, sociale o sportivo assegnando i fondi necessari sulla base di un preventivo di spesa e fissando le opportune eventuali direttive.

4.  Ad istanza delle singole associazioni interessate, la Giunta comunale, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l’associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche incompatibili con i principi e gli indirizzi generali espressi dalla costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

 

Art. 46 - (Volontariato)

1.  Il Comune promuove forme di volontariato per coinvolgere la popolazione nelle attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente.

2.  Il Comune può partecipare con proprie strutture, attrezzature e contributi affinché le attività volontarie e gratuite nell’interesse collettivo o ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l’aspetto infortunistico.

 

Art. 47 - (Accesso agli atti)

1.  Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell’amministrazione comunale nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza e delle modalità stabilite nel regolamento comunale per il diritto di accesso agli atti e degli istituti di partecipazione.

2.  Il medesimo regolamento determina per ciascun tipo di procedimento comunale l’ufficio competente a trattare l’affare, il responsabile del procedimento, il responsabile dell’istruttoria se diverso dal responsabile del procedimento, il titolare del potere di assumere il provvedimento finale se diverso dal responsabile del procedimento, i termini massimi entro i quali il provvedimento richiesto o il suo diniego deve essere assunto e le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini.

 

Art. 48 - (Diritto di informazione)

1.  Tutti gli atti dell’amministrazione comunale sono pubblici e, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato o sottratti per motivi di riservatezza, devono essere pubblicizzati secondo tempi e modalità previste dalla legge e dai regolamenti e, in mancanza, ritenute idonee dalla Giunta comunale.

2.  La pubblicizzazione avviene mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente in apposito spazio facilmente accessibile a tutti e sull’Albo Pretorio on line. Può essere effettuata, a seconda dell’interesse pubblico, in altri luoghi del territorio comunale a ciò destinati.

3.  Gli atti aventi destinatario determinato devono essere portati a sua conoscenza secondo le disposizioni di legge e regolamento o, in mancanza, nelle forme più idonee.

4.  Il Comune può dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.

5.  L’ufficio stampa è costituito e diretto nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento alla legge 7 giugno 2000, n. 150.

6.  Il “notiziario fumanese” è organo di stampa ufficiale dell’amministrazione comunale. Esso è controllato da un comitato di redazione composto dal sindaco, dai capigruppo, dal direttore responsabile e da eventuale altra figura professionale di supporto, secondo la normativa vigente.

7.  Il direttore responsabile è nominato con atto della Giunta comunale, ne segue la redazione, ha responsabilità diretta e risponde con il sindaco di quanto riportato.

8.  Il notiziario riporta gli atti amministrativi, dedica uno spazio alle opinioni dei gruppi consiliari, può ospitare notizie e comunicazioni di associazioni che operano sul territorio nel rispetto dei compiti e delle finalità di cui al primo paragrafo.

9.  Il “Notiziario Fumanese” viene redatto almeno per due numeri annuali.

 

TITOLO V
NORME FINALI

Art. 49 - (Modifiche dello Statuto)

1.  Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

2.  Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

 

Art. 50 - (Regolamenti)

1.  I regolamenti anteriori il presente statuto restano in vigore per le parti in cui sono compatibili con esso, fino all’entrata in vigore di quelli nuovi.

2.  E’ fatto obbligo agli amministratori, ai responsabili delle posizioni organizzative ed ai dipendenti comunali di osservarli e farli osservare.

 

Art. 51 - (Entrata in vigore dello Statuto)

1.  Il presente Statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione e all’albo pretorio on line comunale per trenta giorni consecutivi.

2.  Il presente Statuto Comunale e le sue eventuali successive integrazioni o modifiche entrano in vigore, dopo l’espletamento delle procedure di legge, decorsi trenta giorni dalla loro pubblicazione all’albo pretorio on line del Comune.

3.  Lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al comma precedente, viene inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

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