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Bur n. 95 del 03 ottobre 2014


Materia: Statuti

COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE (VERONA)

Delibera Consiglio comunale n. 10 del 15 luglio 2014

Adeguamento dello statuto comunale.

Art. 7 – Organi

(viene sostituito con)

  1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

CAPO II – LA GIUNTA COMUNALE

(vengono inseriti gli artt. dal n. 25 al n. 33 come da allegato)

SEZIONE PRIMA

FORMAZIONE DELLA GIUNTA

Art. 25
Composizione della Giunta

  1.   La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori non superiore a due, fra cui un vicesindaco, nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
  2.  Il sindaco può nominare gli assessori anche al di fuori dei componenti il Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale.
  3.  La nomina viene effettuata assicurando l’invarianza delle spese rispetto a quelle sostenute ai sensi della rideterminazione disposta dall’art. 16 DL 138/2011 così come convertito con L 148/2011.
  4.  Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 26
Assessori esterni al Consiglio

  1. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di intervento e senza diritto di voto.
  2. In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.
  3. Il documento programmatico deve indicare le specifiche competenze tecniche che motivano la scelta degli assessori esterni.

Art. 27
Incompatibilità

  1. Non possono essere nominati assessori gli ascendenti e i discendenti, i coniugi, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
  2. Nessuno può ricoprire la carica di assessore per più di due mandati consecutivi.

Art. 28
Indirizzi generali di Governo

  1. Entro 60 giorni dalla data di convalida degli eletti il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Art. 29
Dimissioni, decadenza

  1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta Comunale decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni di Sindaco sono svolte dal vicesindaco.
  2. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
  3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza di Sindaco e Giunta.
  4. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consiglio Comunale e quelle degli Assessori al Sindaco. Alla sostituzione degli Assessori dimissionari provvede il Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
  5. Le dimissioni possono essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta di Consiglio, e si considerano presentate il giorno stesso.
  6. Nel caso previsto dal comma precedente le dimissioni vengono verbalizzate dal Segretario.

Art. 30
Mozioni di sfiducia

  1. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco e della Giunta non ne comporta le dimissioni.
  2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
  3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune senza computare il Sindaco.
  4. La mozione di sfiducia è depositata presso l’ufficio del Segretario Comunale e deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
  5. Se la mozione viene approvata dal Consiglio Comunale, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi di legge.

 

SEZIONE SECONDA

ATTRIBUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

Art. 31
Competenze generali della Giunta

  1. La Giunta è l’organo di collaborazione del Sindaco nell’Amministrazione del Comune.
  2. Adotta gli atti di amministrazione privi di contenuto gestionale e che non rientrino nelle competenze del Consiglio e che la legge o lo Statuto non attribuiscono al Sindaco, al Segretario o ai Dirigenti.
  3. Svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.
  4. Ispira la sua azione ai principi dell’efficienza e della trasparenza, ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
  5. Riferisce annualmente al Consiglio sulla sua attività.

Art. 32
Attribuzioni

  1. Sono pertanto attribuiti alla Giunta:
    1. L’adozione relativa agli atti fondamentali ad esso riservati dalla legge.
    2. L’adozione di provvedimenti generali inerenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale e lo scaglionamento nel tempo del trattamento economico del piano annuale delle assunzioni licenziato dal Consiglio.
    3. Le determinazioni dei modelli di rilevazione del controllo economico della gestione.
    4. Le variazioni urgenti di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei termini di legge.
    5. La presentazione di una relazione annuale al Consiglio in occasione della discussione del conto consuntivo.
    6. La determinazione delle tariffe di canoni, tributi e servizi.
    7. Le proposte di rettifiche IRPEF.
    8. Le determinazioni in materia di toponomastica.
    9. Le manifestazioni e gli incontri pubblici indetti dall’Amministrazione Comunale.
    10. Le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi limitatamente alla locazione di immobili ed alle forniture di beni e servizi a carattere continuativo.
    11. L’indicazione delle proprietà relative ai programmi in materia di acquisti, alienazioni appalti e contratti.
    12. L’erogazione di contributi, indennità, compensi rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi non vincolati dalla legge o da norme regolamentari.
    13. L’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni.

Art. 33
Adunanze e deliberazioni

  1. La convocazione della Giunta Comunale spetta al Sindaco, il quale ne presiede le riunioni.
  2. Le riunioni non sono pubbliche. Alle riunioni della Giunta possono essere invitati coloro che la Giunta ritenga opportuno sentire.
  3. Si applicano alla Giunta le disposizioni dettate dallo Statuto per il funzionamento del Consiglio Comunale, circa il voto, le maggioranze per la validità delle sedute, per l’approvazione delle deliberazioni, e il computo degli astenuti e delle schede bianche e nulle.
  4. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco e del Segretario Comunale.
  5. La partecipazione alla Giunta può avvenire anche per via telefonica o telematica a condizione che ai membri non presenti fisicamente sia assicurata la possibilità di avere piena conoscenza della discussione e della partecipazione.

 

Viene soppresso l’Art. 35 BIS

 

L’Art. 36 viene così sostituito

Art. 36
Vice Sindaco

  1. Il Sindaco all’atto della nomina della Giunta, designa fra gli assessori il Vice Sindaco, che lo sostituirà in caso di assenza o di impedimento temporaneo, con funzioni di sostituto, nei casi previsti dalla legge.

 

L’Art. 37 viene così sostituito

Art. 37
Incarichi e deleghe agli assessori

  1. Il Sindaco può incaricare singoli assessori di curare l’istruttoria di determinati settori omogenei dell’attività della Giunta, nonchè di sovrintendere al funzionamento degli uffici e servizi nei medesimi settori, riferendone al Sindaco e all’organo collegiale.
  2. Può altresì delegarli a compiere atti di sua competenza nei casi consentiti dalla legge.
  3. Incarichi e deleghe sono revocabili in qualsiasi momento.

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