Delibera Consiglio comunale n. 10 del 15 luglio 2014
Adeguamento dello statuto comunale.
Art. 7 – Organi
(viene sostituito con)
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Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
CAPO II – LA GIUNTA COMUNALE
(vengono inseriti gli artt. dal n. 25 al n. 33 come da allegato)
SEZIONE PRIMA
FORMAZIONE DELLA GIUNTA
Art. 25
Composizione della Giunta
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La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori non superiore a due, fra cui un vicesindaco, nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
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Il sindaco può nominare gli assessori anche al di fuori dei componenti il Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale.
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La nomina viene effettuata assicurando l’invarianza delle spese rispetto a quelle sostenute ai sensi della rideterminazione disposta dall’art. 16 DL 138/2011 così come convertito con L 148/2011.
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Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
Art. 26
Assessori esterni al Consiglio
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Gli assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di intervento e senza diritto di voto.
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In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.
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Il documento programmatico deve indicare le specifiche competenze tecniche che motivano la scelta degli assessori esterni.
Art. 27
Incompatibilità
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Non possono essere nominati assessori gli ascendenti e i discendenti, i coniugi, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
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Nessuno può ricoprire la carica di assessore per più di due mandati consecutivi.
Art. 28
Indirizzi generali di Governo
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Entro 60 giorni dalla data di convalida degli eletti il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
Art. 29
Dimissioni, decadenza
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In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta Comunale decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni di Sindaco sono svolte dal vicesindaco.
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Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
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Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza di Sindaco e Giunta.
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Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consiglio Comunale e quelle degli Assessori al Sindaco. Alla sostituzione degli Assessori dimissionari provvede il Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
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Le dimissioni possono essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta di Consiglio, e si considerano presentate il giorno stesso.
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Nel caso previsto dal comma precedente le dimissioni vengono verbalizzate dal Segretario.
Art. 30
Mozioni di sfiducia
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Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco e della Giunta non ne comporta le dimissioni.
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Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
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La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune senza computare il Sindaco.
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La mozione di sfiducia è depositata presso l’ufficio del Segretario Comunale e deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
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Se la mozione viene approvata dal Consiglio Comunale, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi di legge.
SEZIONE SECONDA
ATTRIBUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
Art. 31
Competenze generali della Giunta
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La Giunta è l’organo di collaborazione del Sindaco nell’Amministrazione del Comune.
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Adotta gli atti di amministrazione privi di contenuto gestionale e che non rientrino nelle competenze del Consiglio e che la legge o lo Statuto non attribuiscono al Sindaco, al Segretario o ai Dirigenti.
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Svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.
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Ispira la sua azione ai principi dell’efficienza e della trasparenza, ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
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Riferisce annualmente al Consiglio sulla sua attività.
Art. 32
Attribuzioni
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Sono pertanto attribuiti alla Giunta:
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L’adozione relativa agli atti fondamentali ad esso riservati dalla legge.
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L’adozione di provvedimenti generali inerenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale e lo scaglionamento nel tempo del trattamento economico del piano annuale delle assunzioni licenziato dal Consiglio.
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Le determinazioni dei modelli di rilevazione del controllo economico della gestione.
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Le variazioni urgenti di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei termini di legge.
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La presentazione di una relazione annuale al Consiglio in occasione della discussione del conto consuntivo.
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La determinazione delle tariffe di canoni, tributi e servizi.
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Le proposte di rettifiche IRPEF.
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Le determinazioni in materia di toponomastica.
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Le manifestazioni e gli incontri pubblici indetti dall’Amministrazione Comunale.
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Le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi limitatamente alla locazione di immobili ed alle forniture di beni e servizi a carattere continuativo.
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L’indicazione delle proprietà relative ai programmi in materia di acquisti, alienazioni appalti e contratti.
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L’erogazione di contributi, indennità, compensi rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi non vincolati dalla legge o da norme regolamentari.
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L’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni.
Art. 33
Adunanze e deliberazioni
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La convocazione della Giunta Comunale spetta al Sindaco, il quale ne presiede le riunioni.
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Le riunioni non sono pubbliche. Alle riunioni della Giunta possono essere invitati coloro che la Giunta ritenga opportuno sentire.
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Si applicano alla Giunta le disposizioni dettate dallo Statuto per il funzionamento del Consiglio Comunale, circa il voto, le maggioranze per la validità delle sedute, per l’approvazione delle deliberazioni, e il computo degli astenuti e delle schede bianche e nulle.
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Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco e del Segretario Comunale.
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La partecipazione alla Giunta può avvenire anche per via telefonica o telematica a condizione che ai membri non presenti fisicamente sia assicurata la possibilità di avere piena conoscenza della discussione e della partecipazione.
Viene soppresso l’Art. 35 BIS
L’Art. 36 viene così sostituito
Art. 36
Vice Sindaco
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Il Sindaco all’atto della nomina della Giunta, designa fra gli assessori il Vice Sindaco, che lo sostituirà in caso di assenza o di impedimento temporaneo, con funzioni di sostituto, nei casi previsti dalla legge.
L’Art. 37 viene così sostituito
Art. 37
Incarichi e deleghe agli assessori
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Il Sindaco può incaricare singoli assessori di curare l’istruttoria di determinati settori omogenei dell’attività della Giunta, nonchè di sovrintendere al funzionamento degli uffici e servizi nei medesimi settori, riferendone al Sindaco e all’organo collegiale.
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Può altresì delegarli a compiere atti di sua competenza nei casi consentiti dalla legge.
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Incarichi e deleghe sono revocabili in qualsiasi momento.