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Bur n. 89 del 12 settembre 2014


Materia: Acque

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Decreto 3 luglio 2014

Annullamento in parte qua e modifica del decreto ministeriale 25 ottobre 1961, recante «Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del fiume Fibbio, sita nell'ambito dei comuni di San Martino Buon Albergo e Verona».

Il Direttore regionale
per i beni culturali e paesaggistici del Veneto


Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, recante «Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, gli articoli 136, 137, 138, 139, 140 e 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, con il quale è stato emanato il regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l’art. 1, comma 2, della legge 24 giugno 2013, n. 71, recante trasferimento delle funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto l’art. 17, comma 3, lettera o - bis) del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, che attribuisce al direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici la funzione di adottare, su proposta del soprintendente e previo parere della regione, la dichiarazione di notevole interesse pubblico dei beni paesaggistici di cui all’articolo 138, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ai sensi dell’articolo 141 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 2012, con il quale è stato conferito all’arch. Ugo Soragni l’incarico di livello dirigenziale generale di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto;

Visto il decreto del Ministro della Pubblica istruzione 25 ottobre 1961, con il quale, ai sensi dell’art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si dichiara il notevole interesse pubblico della zona del fiume Fibbio, sita nell’ambito dei comuni di San Martino Buon Albergo e Verona «perché costituisce, con i suoi laghetti, sorgenti, fiumi e fossi affiancati da folta vegetazione come salici piangenti e pioppi, con i suoi filari di alberi e con i suoi boschetti, un quadro naturale di non comune bellezza panoramica avente valore estetico e tradizionale»;

Considerata la necessità di annullare in parte qua e modificare il decreto ministeriale 25 ottobre 1961, recante «Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del fiume Fibbio, sita nell’ambito dei comuni di San Martino Buon Albergo e Verona», per i motivi indicati nella proposta formulata, ai sensi degli articoli 138, comma 3, 141 e 141-bis del decreto legislativo n. 42/2004, dal soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza in data 16 dicembre 2013 e dallo stesso inoltrata al comune di San Martino Buon Albergo (Verona) e al comune di Verona con nota prot. 35680 del 20 dicembre 2013, dettando altresì la specifica disciplina intesa ad assicurare, ai sensi dell’art. 140, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004, la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato;

Considerata la necessità di provvedere, ai sensi dell’art. 141-bis del decreto legislativo n. 42/2004, alla integrazione, con la specifica disciplina di cui al citato art. 140, comma 2, del medesimo decreto legislativo, del contenuto del succitato provvedimento ministeriale 25 ottobre 1961, con il quale, ai sensi dell’art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, è stato dichiarato il notevole interesse pubblico della zona del fiume Fibbio, sita nell’ambito dei comuni di San Martino Buon Albergo e Verona;

Considerato che, con nota prot. 35680 del 20 dicembre 2013, il soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza ha dato notizia dell’avvenuta trasmissione della proposta di cui sopra ai comuni di San Martino Buon Albergo (Verona) e Verona e della sua avvenuta pubblicazione al relativo albo pretorio, rispettivamente in data 23 dicembre 2013 e 16 dicembre 2013, ai sensi dell’art. 141, comma 1, del decreto legislativo n. 42/2004;

Considerato che il soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza ha provveduto alla pubblicazione della notizia dell’avvenuta proposta e della relativa pubblicazione all’albo pretorio dei comuni interessati sui quotidiani «L’Arena» del 27 dicembre 2013 e 19 gennaio 2014, « Il Gazzettino» del 31 dicembre 2013 e «Il Messaggero» del 31 dicembre 2013, come previsto dall’art. 141, comma 1, del decreto legislativo n. 42/2004;

Viste le memorie partecipative con le quali i seguenti soggetti, ai sensi dell’art. 139, comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004, sono intervenuti nel procedimento avviato, rappresentando, con riferimento alla proposta succitata di annullamento in parte qua e modifica del decreto ministeriale 25 ottobre 1961, quanto segue:

  1. con nota prot. 25203 del 28 gennaio 2014, assunta al protocollo della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza al n. 3072 del 5 febbraio 2014, il comune di Verona - 8a circoscrizione ha espresso il proprio avviso favorevole sulla proposta de qua;
  2. con nota del 24 aprile 2014, assunta al protocollo della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza al n. 10886 del 29 aprile 2014, Giorgio Zambaldo ha reso noto di avere stipulato con il comune di Verona un accordo di pianificazione ai sensi dell’art. 6 della legge regionale del Veneto 23 aprile 2004, n. 11, in attuazione di quanto previsto dal Piano degli interventi (PI) di cui all’art. 3, approvato con delibera del Consiglio comunale di Verona n. 91 del 23 dicembre 2011, e di avere versato le imposte e le tasse conseguenti alle medesime previsioni urbanistiche, chiedendo che l’area oggetto di convenzione, peraltro non esattamente individuata, sia espunta da quella di cui alla proposta de qua;
  3. con nota prot. prot. 117722 del 29 aprile 2014, assunta al protocollo della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza al n. 11044 del 30 aprile 2014, il comune di Verona (deliberazione della Giunta comunale di Verona n. 117 del 24 aprile 2014) ha eccepito quanto segue: sulla disciplina di cui alle lettere a), b) e c), evidenziandone la genericità rispetto a quanto previsto dalle norme tecniche operative del citato PI, con particolare riferimento al predetto punto a) in merito agli aspetti ecologico-ambientali, affermando la necessità che tale disciplina sia integrata con il contenuto della predetta normativa urbanistica; sulla disciplina di cui alla lettera d), evidenziandone la genericità e il parziale contrasto con quanto previsto dalle norme tecniche operative del citato PI, il quale ha classificato gli edifici del centro storico di Montorio in sette categorie e ha dettato per ognuna di esse specifiche disposizioni, affermando la necessità che tale disciplina sia sostituita con la predetta normativa urbanistica; sulla disciplina di cui alla lettera f), evidenziandone la genericità e il parziale contrasto con quanto previsto dalle norme tecniche operative del citato PI, il quale ha operato una progettazione dettagliata dei percorsi e delle piste ciclopedonali, con specificazione delle caratteristiche costruttive e materiche, chiedendo che venga stralciato il divieto relativo all’asfaltatura delle piste ciclabili; sulla disciplina di cui alla lettera h), affermando la necessità di rinviare alla disciplina stabilita in materia dai regolamenti comunali vigenti; sulla disciplina di cui alla lettera i), affermando la necessità di rinviare alla disciplina stabilita in materia dalle norme tecniche operative del citato PI e dai regolamenti comunali vigenti. Il medesimo comune ha proposto di introdurre una clausola di salvaguardia nei confronti degli ambiti, individuati dal citato PI (n. 227, 492 e 560), la cui trasformazione è subordinata alla sottoscrizione di accordi pubblico-privato ai sensi dell’art. 6 della legge regionale del Veneto 23 aprile 2004, n. 11, uno dei quali già stipulato (n. 560).

Vista la nota prot. 13112 del 23 maggio 2014, con la quale il soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza ha comunicato al direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto il proprio parere sulle osservazioni alla proposta di annullamento in parte qua e modifica del decreto ministeriale 25 ottobre 1961;

Ritenuto, sulla scorta del succitato parere del soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, di non accogliere le osservazioni predette nei casi seguenti:

relativamente a quelle di cui al punto b), in quanto il citato parere della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici prot. 13112/2014 rileva che l’esclusione dell’area in questione dall’ambito assoggettato a tutela «porterebbe a ripercussioni sull’intero dispositivo normativo nella sua strutturazione essenziale, che fa discendere dall’analisi diretta e circostanziata dei valori storico culturali del paesaggio, nel suo stato attuale e in riferimento alle invarianti storiche, le specifiche norme a difesa e valorizzazione dello stesso». L’acquisizione di diritti urbanistici all’edificazione, derivanti dalla stipula dell’accordo sopra citato e comprovati dall’intervenuto pagamento delle imposte relative, risulta estraneo alla vicenda de qua. Rientra nei doveri dello Stato di cui all’art. 9 della Costituzione la tutela del complesso in argomento, anche laddove l’interesse pubblico determini una limitazione al diritto di proprietà privata che, in base all’art. 42, comma 2, della Costituzione, può essere regolata per consentire il perseguimento dei prevalenti obiettivi di interesse pubblico;

relativamente a quelle di cui al punto c), in quanto la disciplina prevista dagli strumenti urbanistici comunali rimane vigente per le parti non in contrasto con la specifica disciplina prevista dalla proposta de qua, non incontrando, per le parti restanti, alcun pregiudizio né limitazione, anche laddove presenti un maggiore livello di dettaglio e operi ulteriori distinzioni rispetto a quelle di cui alla predetta disciplina; quelle relative alla lettera f), in quanto l’edificazione non intensiva del centro storico di Montorio, punteggiata da consistenti aree a verde, non appare compatibile con la stesura di manti bituminosi sulle sedi delle piste ciclabili, per le quali è necessario prevedere il ricorso a tecniche che si integrino maggiormente con il contesto tutelato, quali, ad esempio, terreno locale stabilizzato; quelle relative all’introduzione di una clausola di salvaguardia nei confronti degli ambiti, individuati dal citato PI, la cui trasformazione è subordinata alla sottoscrizione di accordi pubblico-privato ai sensi dell’art. 6 della LR 11/2004, uno dei quali già stipulato, per la motivazione di cui al punto precedente;

Considerato che il direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici ha chiesto, con nota prot. 9460 del 11 giugno 2014, il parere della Regione del Veneto sulla proposta di annullamento in parte qua e modifica del decreto ministeriale 25 ottobre 1961, recante «Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del fiume Fibbio, sita nell’ambito dei comuni di San Martino Buon Albergo e Verona», come previsto dall’art. 138, comma 3, del decreto legislativo n. 42/2004, e che detta richiesta è stata riscontrata con foglio prot. 2763401 del 27 giugno 2014, acquisita agli atti di questa Direzione regionale al prot. 10916 del 3 luglio 2014, con il quale sono state formulate alcune proposte di integrazione della predetta proposta;

Considerato l’obbligo, da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili ricompresi nelle aree di cui sia stato dichiarato il notevole interesse pubblico, di presentare alla regione o all’ente dalla stessa delegato la richiesta di autorizzazione di cui all’art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 in ordine a qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi;

Considerato che l’area di pertinenza del fiume Fibbio, che conserva i valori paesaggistici oggetto del presente provvedimento, sita nell’ambito dei comuni di San Martino Buon Albergo e Verona, è delimitata come segue: lato nord-est: strada comunale della Pieve - strada comunale della Pedrotta, dal Capitello di Sant’Antonio alla Madonnina, fino alla Pedrotta in confine con il comune di San Martino Buon Albergo - confine comunale di Verona e San Martino Buon Albergo - limite ovest dell’area sottoposta a tutela con decreto ministeriale 18 novembre 1971 fino alla località Corte Drago; lato sud-ovest: strada interna da Corte Drago a Corte Tetra - strada interna da Corte Tetra alla località Cengia - strada comunale di Ferrazze fino al limite dell’edificato di Sant’Antonio - limite dell'edificato di Sant’Antonio - Fossa Murara da Sant’Antonio, per località Cavallo e Presa, fino alla località Falcona - Fossa Zenobia di Falcona fino alla chiesa parrocchiale di Montorio;

Ritenuto che l’area delimitata come sopra e rappresentata nell’unita planimetria presenti il notevole interesse pubblico di cui all’art. 136, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 42/2004, per i motivi indicati nella succitata proposta del soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza del 16 dicembre 2013, parimenti unita al presente provvedimento, nonché ai fini di allineare la situazione giuridica dell’area de qua alle circostanze de facto;

Decreta:

La dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al decreto ministeriale 25 ottobre 1961 è annullata in parte qua, modificata nella perimetrazione relativamente ad alcune aree ricadenti nel territorio del comune di San Martino Buon Albergo e confermata, nel suo perimetro, relativamente alle aree ricadenti nel territorio del comune di Verona.

La dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al decreto ministeriale 25 ottobre 1961, come modificato a seguito del presente provvedimento, comprende l’area di pertinenza del Fiume Fibbio, sita nell’ambito dei Comuni di San Martino Buon Albergo e Verona, come delimitata in premessa e come rappresentata nell’unita planimetria.

Nella predetta area, assoggettata a dichiarazione di notevole interesse pubblico, vige la disciplina seguente, dettata ai sensi dell’articolo 140, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004, intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato, la quale costituisce parte integrante del piano paesaggistico di cui agli articoli 136 e 143 del medesimo decreto legislativo e, come tale, non è suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo.

La medesima disciplina, ai sensi dell’art. 141-bis del decreto legislativo n. 42/2004 integra il contenuto del succitato provvedimento 21 ottobre 1961, con il quale, ai sensi dell’art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, è stato dichiarato il notevole interesse pubblico di un’area compresa nei comuni di San Martino Buon Albergo e Verona:

a)   paesaggi agrari, naturali e boschivi:

sono assicurati la conservazione degli aspetti naturalistici del territorio e, in particolare, la morfologia naturale, gli elementi storici, gli assetti arborei, le colture tradizionali che favoriscono la permanenza di specie autoctone di pregio, il mantenimento degli assetti arborei boschivi affermati o di antico impianto e la valorizzazione dei relativi aspetti naturalistici, attraverso interventi di manutenzione e conservazione, ammettendo la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, nel rispetto del contesto paesaggistico storico e naturale;

in sede di conformazione o adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni del piano paesaggistico di cui all’art. 145, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 42/2004, sono adottate prescrizioni, volte a disciplinare tali finalità;

non sono consentiti, di norma, interventi che alterino la morfologia naturale del territorio e gli elementi storici che lo caratterizzano, ivi compresi gli assetti arborei (con specifico riferimento a quelli boschivi) affermati o di antico impianto e le colture tradizionali dei vari contesti e, in particolare: l’apertura di nuove cave; gli interventi di sostituzione dei terreni boschivi (anche di neo-formazione) con colture agricole incompatibili con i caratteri del paesaggio agrario tradizionale per tipicità geomorfologica, sesti d’impianto, modalità e tipologia di colture; la riduzione a coltura dei terreni boschivi affermati o di antico impianto; la raccolta, l’asportazione e il danneggiamento della flora spontanea, ove alterino l’aspetto e le caratteristiche del paesaggio; l’introduzione di specie vegetali esogene, che alterino l’aspetto e le caratteristiche del paesaggio;

b)   ambiti fluviali:

sono assicurati la conservazione dell’aspetto naturalistico e dell’assetto storico delle aree fluviali, comprensive delle relative sponde; il censimento e catalogazione delle specie vegetali di pregio, da divulgare e valorizzare nei percorsi di visita, tramite segnalazioni o indicazioni adeguate, aventi carattere di semplicità e minima visibilità; lo studio, il censimento e la catalogazione delle opere e dei manufatti idraulici - anche rinvenuti nel corso di interventi edilizi - d’interesse storico-paesaggistico presenti lungo i corsi d'acqua, ai fini della loro conservazione e valorizzazione;

in sede di conformazione o adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni del piano paesaggistico di cui all’art. 145, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 42/2004, sono dettate prescrizioni volte a disciplinare tali finalità;

gli interventi volti alla sicurezza idraulica sono realizzati nel rispetto delle componenti naturalistiche dei corsi d'acqua e delle relative sponde;

non è consentita la modifica dell’andamento dei corsi d’acqua, a meno di comprovate esigenze di sicurezza idraulica confermate e approvate dall’autorità idraulica competente.

c) aree verdi urbane:

sono ammessi interventi di ceduazione o sostituzione delle piante a fine ciclo o danneggiate, mediante il ricorso ad essenze autoctone appropriate;

in sede di conformazione o adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni del piano paesaggistico di cui all’art. 145, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 42/2004, sono dettate prescrizioni volte a disciplinare lo studio, il censimento e la catalogazione delle aree verdi urbane, pubbliche o private, ai fini della loro conservazione e valorizzazione, nel rispetto delle caratteristiche del paesaggio;

d)  aree verdi extraurbane:

sono ammessi interventi finalizzati al mantenimento dell’assetto colturale o funzionale originario;

in sede di conformazione o adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni del piano paesaggistico di cui all’art. 145, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 42/2004, sono dettate prescrizioni volte a disciplinare lo studio, il censimento e la catalogazione delle aree verdi extraurbane, pubbliche o private, ai fini della loro conservazione e valorizzazione, nel rispetto delle caratteristiche del paesaggio;

e)   edifici e costruzioni appartenenti al tessuto edilizio storico:

gli edifici o le costruzioni eseguiti anteriormente al 1940, i quali, anche laddove interessati da trasformazioni, modifiche o adeguamenti, abbiano mantenuto in tutto o in parte caratteristiche o elementi esteriori dell'architettura o dell’edilizia tradizionale, non possono formare oggetto di demolizione, ampliamento planimetrico o volumetrico, sopraelevazione o di interventi che ne alterino comunque le caratteristiche o il rapporto con il tessuto insediativo, ferma restando l’ammissibilità del loro restauro o del loro ripristino filologicamente documentato, da comprovare mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici;

qualora, ai fini della sicurezza sismica, si renda necessario intervenire sugli elementi architettonici o strutturali esteriori si applicano le «Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale, emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2007» e successive modifiche e integrazioni;

laddove sia necessario intervenire sui medesimi elementi ai fini del superamento delle barriere architettoniche e del contenimento del fabbisogno energetico, si applicano, rispettivamente, le «Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi d’interesse culturale» di cui al decreto ministeriale 28 marzo 2008 e le normative tecniche vigenti, a condizione che gli adeguamenti risultanti siano compatibili con la conservazione e protezione degli immobili;

in deroga alle disposizioni precedenti è consentita, in via eccezionale, la demolizione di edifici o di costruzioni che risponda prioritariamente all’esigenza di conservare, restaurare o valorizzare immobili dei quali sia stato dichiarato l’interesse culturale di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo n. 42/2004;

gli immobili in stato rovinoso possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura stratigrafica dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l’impiego di materiali e tecniche conformi alle tradizioni o alle consuetudini edilizie locali, siano compatibili con le parti preesistenti, non alterino il tessuto insediativo, non compromettano lo stato dei luoghi e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati;

gli adeguamenti necessari all'impermeabilizzazione o coibentazione delle coperture, non debbono comportare modifiche apprezzabili delle quote d’imposta, di gronda, di colmo e delle pendenze;

è prescritto di norma l’impiego di tegole in laterizio, con coppi messi in opera secondo le tecniche tradizionali, con l’eccezione dei casi in cui sia provata, con apposita documentazione, l’esistenza originaria di manti o rivestimenti diversi;

in corrispondenza delle coperture non è consentita, di norma, la realizzazione di altane, abbaini, finestre, lucernari o balconi estranei alla tradizione costruttiva locale;

non è consentita, di norma, la realizzazione di nuove aperture o la modifica di quelle esistenti che comportino un’alterazione delle facciate prospicienti le vie o gli spazi pubblici di particolare pregio, ferma restando l’ammissibilità di interventi volti al loro ripristino filologicamente documentato;

gli interventi di rinnovo degli infissi e dei serramenti esterni (ante, oscuri, persiane, avvolgibili) devono essere effettuati mantenendo l’omogeneità storica e tecnologica, ed impiegando materiali, tecniche e modelli riconducibili alla tradizione locale. I portoni, i portoncini, le cancellate, le inferriate e gli altri elementi di chiusura o protezione di aperture o vani che siano espressione della tradizione locale, sono preferibilmente conservati o restaurati ovvero, laddove la conservazione non sia possibile od opportuna, realizzati con tecniche e materiali simili agli originali;

l’installazione di tende o velari sugli edifici sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del decreto legislativo n. 42/2004, è consentita, a condizione che non occultino elementi architettonici o decorativi di pregio e non comportino un’alterazione estetica degli edifici stessi;

sono ammessi interventi di restauro conservativo, ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, prevedendo il ricorso a materiali e tecniche conformi alle tradizioni o alle consuetudini edilizie locali, con particolare riguardo al ripristino e al rifacimento delle coperture, anche relativamente agli elementi accessori o decorativi (per esempio: comignoli, pinnacoli, gronde, doccioni, banderuole);

in sede di conformazione o adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni del piano paesaggistico di cui all’art. 145, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 42/2004, sono dettate prescrizioni volte a disciplinare gli interventi sopra indicati;

f)   edifici e costruzioni non appartenenti al tessuto edilizio storico:

gli edifici o le costruzioni non rientranti tra quelli di cui alla precedente lettera e), possono essere demoliti, con o senza ricostruzione, ed ampliati (planimetricamente e volumetricamente). Le ricostruzioni devono rispondere ad una migliore qualità architettonica e a una maggiore compatibilità e integrazione con il tessuto insediativo e non compromettere lo stato dei luoghi o interferire con prospettive, visuali o allineamenti consolidati;

in sede di conformazione o adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni del piano paesaggistico di cui all’art. 145, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 42/2004, sono dettate prescrizioni volte a disciplinare le ricostruzioni di edifici non appartenenti al tessuto edilizio storico;

g)   viabilità e spazi pubblici appartenenti al tessuto edilizio storico:

è vietata l’asfaltatura dei sentieri e delle piste pedonali e ciclabili. Per queste ultime è ammesso l’impiego di pavimentazioni in terreno locale stabilizzato o simili;

è assicurata la tutela delle componenti distintive della viabilità e degli spazi pubblici appartenenti al tessuto edilizio storico, con riferimento particolare alla geometria e ai limiti della sede stradale, alle inclinazioni e alle pendenze, ai marciapiedi e alle pavimentazioni. In sede di conformazione o adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni del piano paesaggistico di cui all’art. 145, comma 4 e comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004, sono dettate prescrizioni volte a disciplinarne la conservazione e il restauro;

h)   impianti tecnologici e infrastrutture di comunicazione:

sono consentiti l’adeguamento e l’inserimento di impianti tecnologici a servizio degli edifici o delle costruzioni, purché non ne peggiorino l’aspetto esteriore o la struttura e adottino ogni accorgimento utile a mitigarne la percezione e l’ingombro. Gli impianti di climatizzazione non possono comportare l’installazione di elementi tecnologici o impiantistici esterni sulle facciate principali, salvo laddove tali elementi trovino collocazione su terrazze, balconi o poggioli idonei in nodo che ne sia mitigata la vista dagli spazi pubblici. Le antenne televisive e paraboliche sugli edifici e sulle costruzioni devono essere realizzate ricorrendo a sistemi centralizzati;

i)    arredo urbano, illuminazione pubblica, vetrine e insegne degli esercizi commerciali:

è prescritto, di norma, il restauro o il ripristino degli elementi, realizzati anteriormente alla metà del novecento, ricomprensibili nella nozione di arredo urbano, quali, ad esempio, insegne, vetrine, cancellate, chioschi, lampioni, fontane, esedre, edicole religiose;

gli apparecchi illuminanti pubblici in ferro o in ghisa, realizzati anteriormente alla metà del novecento, devono essere conservati, restaurati e rimessi in funzione, fatti salvi gli adeguamenti tecnologici necessari. Gli apparecchi illuminanti di nuova fornitura o installazione devono rispettare l’iconografia storica del luogo e i correlati caratteri luministici, al fine di garantire la conservazione percettiva dei valori paesaggistici e l’unitarietà figurativa dei complessi di cose immobili con valore storico-paesaggistico;

qualora si preveda la modifica delle aperture corrispondenti alle vetrine degli esercizi commerciali ubicati negli edifici e nelle costruzioni situate nelle zone di cui alla precedente lettera e), è assicurato il ripristino, anche sulla base della documentazione d’archivio, delle dimensioni e della configurazione storica, con riferimento particolare al contenimento dello sviluppo ininterrotto delle superfici vetrate. Gli infissi esterni degli esercizi sono realizzati, di norma, con l’utilizzo di materiali di tipo tradizionale. In tutti casi le vetrine e le insegne non possono sporgere dal filo della parete esterna e occupare, anche solo parzialmente, la superficie muraria della facciata o del sottoportico, ma devono essere contenute entro il vano dell’apertura;

gli elementi esteriori degli esercizi commerciali che, per caratteristiche o epoca di realizzazione, costituiscano espressione significativa della storia della comunità e dei luoghi, devono essere restaurati al fine di assicurarne il mantenimento delle forme, dei materiali e delle coloriture;

in sede di conformazione o adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni del piano paesaggistico di cui all’art 145, comma 4 e comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004, sono adottate prescrizioni relative agli elementi di arredo, all’illuminazione pubblica, alle vetrine ed alle insegne degli esercizi commerciali;

l)    servizi e impianti a rete:

negli interventi di manutenzione, riparazione, sostituzione, allaccio o posa degli impianti e dei servizi urbani a rete devono essere impiegate in via preferenziale canalizzazioni interrate;

dovrà essere effettuato, laddove possibile, il riordino delle canalizzazioni e dei condotti esterni;

m)  pavimentazioni e recinzioni:

le pavimentazioni esterne tradizionali annesse agli edifici e alle costruzioni residenziali, commerciali o produttive (acciottolati, lastricati, ammattonati e simili) e gli elementi di recinzione o delimitazione (muri, staccionate, barriere e simili) che costituiscono espressione della tradizione locale e di particolare pregio devono essere mantenuti, restaurati e ripristinati, nella loro estensione;

n)   insegne e cartelli pubblicitari:

è vietata, di norma, la collocazione di cartelli pubblicitari o altri mezzi di pubblicità. Sono ammesse, in numero limitato, insegne e indicazioni turistiche che siano rispettose dei vari contesti paesaggistici, con particolare riferimento ai quadri naturali e ai principali punti di vista e sosta.

Il direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto provvederà alla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004, il direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto, per il tramite del soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, provvederà alla trasmissione al comune di San Martino Buon Albergo (Verona) e al comune di Verona del numero della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto, unitamente alle relative planimetrie, ai fini dell’adempimento, da parte dei comuni interessati, di quanto prescritto dall’art. 140, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, a norma del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla sua pubblicazione.

Venezia, 3 luglio 2014

Il Direttore regionale Soragni

(seguono allegati)

01_All A_Proposta soprintendenza_281433.pdf
02_Planimetria_SMBA_BN_firma Gaudini_281433.pdf

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