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Scarica versione stampabile Atto di Enti Vari

Bur n. 89 del 12 settembre 2014


Materia: Statuti

COMUNE DI LONIGO (VICENZA)

Avviso modifiche Statuto Comunale

Modifiche allo statuto comunale.

MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 121 DEL 12 NOVEMBRE 2003 E MODIFICATO CON DELIBERE DI C.C. N. 106 DEL 30 NOVEMBRE 2004, N. 20 DEL 23 MAGGIO 2013 e n. 19 DEL 5 GIUGNO 2014

Art. 34
Commissioni Consiliari

comma 1

Il Consiglio Comunale istituisce Commissioni Consiliari permanenti per materia o speciali e temporanee per singoli affari, nel rispetto del criterio di proporzionalità “e garantendo la presenza di entrambi i sessi”.

comma 3

La composizione delle commissioni, la nomina del presidente, la pubblicità delle sedute, il funzionamento e i criteri per garantire la proporzionalità, “e la presenza di entrambi i sessi” anche avvalendosi del voto plurimo, sono disciplinati dal regolamento.

Art. 42
Composizione

comma 1

La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori da 5 (cinque) a 7 (sette), “nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi”.

Art. 43
Nomina

comma 1

Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, “nel rispetto dei principi di cui all’art. 42 comma 1” tra cui un Vicesindaco, scelto tra gli eletti Consiglieri Comunali, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all’elezione. 

Art. 51
Nomine

comma 1

Le nomine e le designazioni di rappresentanti del Comune presso enti, aziende speciali e istituzioni vengono effettuate dal Sindaco sulla base dell’esame del curriculum di ciascun candidato e sulla scorta degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, “garantendo la presenza di entrambi i sessi”.

comma 2

Il Consiglio Comunale nomina i rappresentanti del Consiglio Comunale presso enti, aziende speciali e istituzioni, ad esso espressamente riservati dalla legge “garantendo la presenza di entrambi i sessi”.

Art. 54
Cessazione dalla carica di Assessore

comma 5

Alla sostituzione degli Assessori cessati dalla carica per le cause sopra riportate provvede il Sindaco “sempre garantendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta”, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva alla nomina.

Art. 56
Pari opportunità

comma 1

Il Comune assicura le più ampie condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10.4.1991, n. 125. “Garantisce” la presenza di entrambi i sessi nella Giunta, negli organi collegiali del Comune, nonché negli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE

CAPO I
SPESE CAMPAGNA ELETTORALE

Art. 56 bis
Disciplina delle spese per la campagna elettorale

1. Le spese elettorali dei candidati alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale, nonché di ciascun partito, movimento o lista che partecipa alle elezioni comunali, sono soggette ai limiti di importo fissati dalla legge.

2. Le spese di cui al comma 1) devono essere rendicontate con le modalità stabilite dalla legge.

3. Ciascun candidato alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale deve presentare al Segretario comunale, non oltre 5 giorni dall’inizio della campagna elettorale, una dichiarazione preventiva concernente i contributi finanziari, i mezzi e gli strumenti di ogni genere e tipo impiegati a sostegno della propria campagna. Nella dichiarazione devono essere elencati i nominativi delle persone, delle associazioni e delle società che finanziano o altrimenti sostengono la campagna elettorale.

4. La rendicontazione di cui al comma 2) deve essere prodotta anche ai fini della pubblicazione nel sito istituzionale del Comune, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trasparenza dei titolari di cariche elettive.

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