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Bur n. 89 del 12 settembre 2014


Materia: Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

COMUNE DI MIRA (VENEZIA)

Decreto n. 49 del 7 luglio 2014

Costruzione metanodotti Ravenna - Mestre dn 550 ed allacciamento comune di Dolo 1^ presa dn 100. Varianti per rifacimento attraversamenti rio Serraglio e scolo Tergolino in comune di Mira. Decreto di asservimento coattivo ed occupazione d'urgenza per la posa di metanodotti.

IL DIRIGENTE


PREMESSO CHE:
- con Determinazione n° 1482 del 06.08.2012 il Dirigente del Settore Tecnico Lavori Pubblici  ha approvato il progetto definitivo dell’opera pubblica indicata in oggetto, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 327/2001 e autorizzato la costruzione e l’esercizio del gasdotto in argomento.
- con nota prot. 1342 del  07 settembre 2012, la SNAM Rete Gas S.p.A. ha chiesto al Comune di Mira che sia disposta a suo favore l’imposizione di una servitù di metanodotto, con procedura ex artt. 20 e 52 sexies D.P.R. 08.06.2001 n. 327, a carico dei fondi interessati dall’opera in oggetto

• ACCERTATO che sono stati rispettati i termini e le modalità di partecipazione degli interessati di cui al D.P.R. 327/2001, conseguenti all’approvazione del progetto definitivo;

• VISTE le proprie determinazioni in data 31.03. 2014 con le quali sono state stabilite, ai sensi dell’art. 20, comma 3 del D.P.R. 327/2001, le indennità provvisorie di asservimento dei terreni necessari per l’esecuzione dell’opera di cui trattasi;

• VERIFICATO che tali determinazioni sono state regolarmente notificate, ai sensi dell’art. 20, comma 4 del D.P.R. 327/01, ai proprietari interessati;

• PRESO ATTO che le seguenti ditte hanno presentato al Comune la comunicazione di accettazione irrevocabile dell’indennità provvisoria sul bene da asservire:

DITTA
Maso Attilio
Dalla Valle Angelo, Dalla Valle Giovanni e Dalla Valle Mario
Piadi Cristina e Marcato Danilo
Segato Roberto
Segato Roberto e Maso Antonella
Dalla Valle Bruna, Dalla Valle Sergio e Dalla Valle Benvenuto
Tonello Livio, Zamengo Danila, Tonello Michele, Tonello Domenico Luca e Tonello Matteo

• DATO ATTO che con Ordinanza n. 46 del 11.06.2014, è stato ordinato alla Snam Rete Gas  S.p.A., di procedere con il versamento diretto delle indennità accettate

• ACCERTATO che le summenzionate indennità sono state versate direttamente alle ditte proprietarie

• PRESO ATTO che, invece, le seguenti ditte non hanno condiviso l’indennità provvisoria, ai sensi art. 21 DPR 327/2001,:

DITTA
Diserò Gino – Diserò Amalia – Baldan Tosca
Diserò Amalia
Diserò Gino

• DATO ATTO che con Ordinanza n. 47 del 12.06.2014, è stato ordinato alla Snam Rete Gas  S.p.A., di depositare presso il M.E.F. Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze di Venezia, le indennità provvisorie di asservimento coattivo spettanti a tali ditte

• ACCERTATO che le summenzionate indennità sono state depositate presso il M.E.F., Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia

• CONSIDERATO  pertanto necessario procedere all’imposizione di servitù in favore della SNAM Rete Gas S.p.A., per l’esecuzione dei lavori in oggetto, mediante emissione del Decreto di asservimento coattivo e con i contenuti previsti dall’art. 23 e 52-octies del D.P.R. 327/2001

• VERIFICATO, inoltre, che non è scaduto il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera fissato in anni cinque, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.P.R. n. 327/2001;

• VISTO il D.P.R. 327/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;


DECRETA
 

Art. 1
E’ disposta a favore di Snam Rete Gas S.p.A.– C.F. 10238291008, la costituzione della servitù coattiva di metanodotto, a carico degli immobili siti in comune di Mira e descritti negli allegati piani particellari – ALLEGATI  A) e B) - che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente estratto del decreto di asservimento coattivo e di occupazione.

Art. 2
Il decreto dispone la costituzione del diritto di servitù di metanodotto per le summenzionate proprietà sotto la condizione sospensiva, ai sensi dell’art. 23 comma 1 del D.P.R. 327/2001,

Art. 3
La servitù perpetua di metanodotto, costituita con il presente decreto, comporta, a carico dei fondi sopradescritti ed a favore della Società Snam Rete Gas. S.p.A,:

1. Lo scavo e l’interramento alla profondità di circa metri 1,50, di una tubazione trasportante idrocarburi nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
2. L’installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;
3. La costruzione di un manufatto accessorio fuori terra, occupante una superficie di circa mq. 120 insistente sul mappale 775 del Fg. 23. C.T. Comune di Mira con relativo accesso costituito da strada di collegamento alla viabilità ordinaria della larghezza di m. 3,00 a carico dei mappali 44-294-775 del medesimo Fg. 23
4. L’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di m 17,00 (diciassette/00) dall’asse della tubazione per il metanodotto denominato Ravenna-Mestre DN 550 e di m. 11,50 (undici/50) dall’asse della tubazione per il  metanodotto denominato allacciamento al Comune di Dolo 1^ Presa DN 100,
5. La facoltà della Snam Rete Gas S.p.A. ad occupare, l’area necessaria all’esecuzione dei lavori così come indicato negli allegati piani particellare di occupazione
6. Le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al gasdotto sono inamovibili, e rimarranno di proprietà della Snam Rete Gas
7. Il diritto della Snam Rete Gas S.p.A. al libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi;
8. I danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti in occasione della posa della condotta ed in occasione di eventuali riparazioni, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione;
9. Il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l’impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù;
10. Restano a carico dei proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi.

Art. 4
La Snam Rete Gas S.p.A., provvederà a proprie cura e spese:

1.  a notificare ai proprietari asserventi nelle forme degli atti  processuali civili,
2. a dare esecuzione al presente decreto mediante l’immissione in possesso dei terreni, con la redazione del verbale di cui all’art. 24 del D.P.R. 327/2001;
3. alla trascrizione, senza indugio, del presente decreto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.

L’opposizione del terzo è proponibile entro 30 giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto sul BUR, decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l’indennità resta fissata nella somma depositata. 

Art. 5
Il presente provvedimento è redatto in carta semplice ai sensi dell’ art. 22, tabella all. B), del D.P.R. 26/10/72 n. 642;

Art. 6
Si precisa ai sensi della Legge 7/08/1990 n. 241 e s.m.i. quanto segue:

1. Amministrazione competente: Comune di Mira.
2. Promotore e beneficiario dell’espropriazione: Snam Rete Gas S.p.A., Società a Socio Unico, con sede Legale in San Donato Milanese (MI);
3. Oggetto del procedimento: asservimento per pubblica utilità, con decreto dirigenziale definitivo di asservimento coattivo;
4. Responsabile del Procedimento: Geom. Sabrina Zabotto Responsabile del Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Impianti Sportivi, Espropri del Comune di Mira;
5. Dirigente Responsabile: Arch Cinzia Pasin Dirigente Settore Lavori Pubblici ed Infrastrutture del Comune di Mira
6. Ufficio depositario degli atti: Comune di Mira  Ufficio Espropri
7. In relazione al disposto dell’art. 3, comma 4, della L. 241/90, si indica che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:

• Entro 60 giorni dalla data della notifica, del presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente nella fattispecie al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto;

ovvero

• Entro 120 giorni dalla data della notifica, del presente provvedimento, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il Dirigente Settore ll.pp. e infrastrutture

01_PIANO_ASSERVIMENTI Ravenna_ Mestre_280857.pdf
02_PIANO_ASSERVIMENTI-Allacc. Dolo_280857.pdf

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