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Bur n. 105 del 31 ottobre 2014


Materia: Statuti

COMUNE DI CASSOLA (VICENZA)

Deliberazione Consiglio comunale n. 48 del 23 luglio 2014

Modifiche ed integrazioni allo statuto comunale per l'istituzione del Presidente del Consiglio comunale.

all'art. 16, comma 3, dopo le parole "Sono organi del Consiglio Comunale" aggiungere "il Presidente"

dopo l'art. 16 aggiungere i seguenti articoli:

Art. 16 bis Il Presidente del Consiglio comunale

1 Il Presidente del Consiglio comunale è eletto dal Consiglio comunale nel suo seno, a scrutinio segreto, nella prima seduta dopo la convalida degli eletti e, in caso di successiva vacanza dell'ufficio, nella prima seduta utile dopo la vacanza medesima.

2 L'elezione del Presidente non è valida se non è fatta con la presenza di due terzi dei componenti il Consiglio e a maggioranza assoluta di voti.

3 Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta di voti, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, il maggior numero di voti, ed è proclamato Presidente quello che ha conseguito il maggior numero di voti.

4 Se a seguito della seconda votazione i candidati da ammettere al ballottaggio sono più di due a causa di parità di voti, è ammesso al ballottaggio il candidato più anziano di età.

5 Salva diversa disposizione della legge, in caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono assunte dal Consigliere Anziano.

Art. 16 ter Compiti del Presidente

1 Il Presidente è organo di garanzia dell'esercizio delle funzioni degli organi del Consiglio comunale e dei singoli Consiglieri.

2 Salva diversa disposizione di legge, il Presidente convoca e presiede il Consiglio comunale, predispone l'ordine del giorno dei lavori consiliari assicurando in ogni caso l'iscrizione degli oggetti richiesti dal Sindaco.

3 Il regolamento del Consiglio comunale disciplina i compiti e i poteri del Presidente nei rapporti con il Sindaco e con gli altri organi del Consiglio comunale.

Art. 16 quater Dimissioni e mozione di sfiducia del presidente

1 Le dimissioni del Presidente, presentate al Consiglio comunale, sono perfette ed efficaci dalla data di acquisizione delle stesse al protocollo del Comune e da tale data sono irrevocabili.

2 Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunale. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei componenti il consiglio comunale e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede alla elezione del nuovo presidente in una delle sedute successive; nel frattempo la presidenza del consiglio è assunta dal consigliere anziano.

3 Se il Presidente presenta le dimissioni prima dell'apertura della discussione sulla mozione di sfiducia, l'oggetto viene d'ufficio ritirato dall'ordine del giorno dei lavori consiliari.

Il Vicesegretario Moro dott. Nico

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