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Bur n. 73 del 25 luglio 2014


Materia: Statuti

COMUNE DI ARZIGNANO (VICENZA)

Deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 02 aprile 2014

Modifiche allo statuto comunale

Art. 6
Pari opportunità

  1. Il Comune di Arzignano assicura condizioni di pari opportunità rimovendo gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana.
  2. Il Comune di Arzignano garantisce la presenza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale e negli organi collegiali non elettivi del Comune, nonché negli Enti, Aziende ed Istituzioni da esso dipendenti o controllati.

Art. 43
Composizione della Giunta

  1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori non superiore al numero massimo previsto dalla legge, tra cui un Vicesindaco, nominati dal Sindaco in modo tale da assicurare la presenza di entrambi i sessi. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina nella prima seduta successiva alle elezioni, dopo il giuramento.
  2. Gli Assessori possono essere nominati anche al di fuori dei componenti del Consiglio fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla legge per i Consiglieri.
  3. La carica di Assessore comunale è incompatibile con quella di Consigliere. In caso di nomina, il Consigliere decade dalla carica all'atto dell'accettazione e al suo posto subentra il primo dei  Consiglieri non eletti.
  4. Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari  speciali con facoltà di prendere la parola nelle materie di loro esclusiva competenza.
  5. E' fatto divieto agli Assessori di ricoprire incarichi o assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune. I componenti della Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
  6. I singoli componenti della Giunta cessano dalla carica per dimissioni, per revoca da parte del Sindaco, per perdita dei requisiti previsti o per altre cause previste dalla legge.
  7. Le dimissioni dalla carica di Assessore vanno presentate al Sindaco; esse hanno effetto dal momento della loro presa d'atto da parte del Sindaco.
  8. Alla sostituzione degli Assessori dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco dandone motivata comunicazione al Consiglio.
  9.  Le dimissioni dei singoli Assessori diventano irrevocabili e sono efficaci trascorso il termine di 30 giorni dalla loro presentazione al Sindaco.

Art. 48
Vice Sindaco

  1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.
  2. In caso di contemporanea assenza del Sindaco e del Vicesindaco le funzioni vicarie sono svolte dall’assessore più anziano di età.

Art. 49
Deleghe

  1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l’esercizio delle proprie attribuzioni.
  2. La delega può essere permanente o temporanea, generale, in ordine a determinate materie, o speciale per il compimento di singoli atti.
  3. L’atto di delega in forma scritta obbligatoria indica l’oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.
  4. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco, anche dopo aver rilasciato delega, può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.
  5. La delega può essere revocata dal Sindaco, con provvedimento motivato, in qualunque momento.
  6. I provvedimenti di delega e di revoca sono comunicati al Consiglio.
  7. Il Sindaco può conferire deleghe anche a Consiglieri per argomenti specifici e di durata predeterminata. Per quanto compatibili si applicano alle deleghe ai consiglieri le norme contenute nei precedenti commi 3 – 4 – 5 – 6.

Art. 101
Revisori dei conti

  1. L’organo di revisione viene nominato con le modalità previste dalla legge. Esso dura in carica tre anni. La revoca dell’incarico è consentita solo per inadempienza.
  2. I Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, possono depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi comunali.  
  3. Partecipano, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e su invito del Sindaco a quelle della Giunta. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio Comunale nella funzione di controllo e di indirizzo, esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare nel conto consuntivo.  
  4. I Revisori rispondono della verità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale.

Il Segretario Generale Dott. Stefania Di Cindio

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