Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Atto di Enti Vari

Bur n. 63 del 27 giugno 2014


Materia: Statuti

COMUNE DI LENDINARA (ROVIGO)

Delibera Consiglio Comunale n. 27 del 31 marzo 2014

Pubblicazione degli articoli dello statuto comunale modificati con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 31 marzo 2014, ad oggetto: "Riapprovazione, ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, delle modifiche agli artt. 14, 20, 25, 37, 38 e 44 dello Statuto Comunale - Seconda votazione."

Le modifiche introdotte hanno interessato i seguenti articoli dello Statuto Comunale:

art. 14, commi 3, 4, 5, e 6;

art. 20, comma 2-bis (nuovo);

art. 25, commi 4, 5, 7, e 9;

art. 37, commi 2 e 3 (nuovo);

art. 38, comma 1;

art. 44, comma 4;

Si riporta il testo integrale degli articoli modificati:

 

Art. 14
Competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio è l'Organo di indirizzo e controllo politico amministrativo. E' dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.

3. Entro il termine di 60 giorni dalla proclamazione degli eletti, il Sindaco eletto, sentita la Giunta, presenta al Consiglio per la loro approvazione le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico – amministrativo.

4. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche; a tal fine il documento contenente le linee programmatiche deve essere depositato presso la segreteria comunale e messo a disposizione dei Consiglieri almeno quindici giorni prima della seduta di approvazione; ciascun Consigliere può prendere visione ed estrarre copia del documento e presentare entro otto giorni dal deposito emendamenti scritti contenenti proposte di integrazione o modifica del documento; il Consiglio Comunale, nella seduta convocata per l’approvazione, procede, preliminarmente, a distinte votazioni per l’approvazione degli emendamenti eventualmente presentati dai Consiglieri e, poi, alla votazione finale per l’approvazione dell’intero documento con gli emendamenti eventualmente approvati; in tale seduta ciascun Consigliere ha facoltà di intervento per un tempo non superiore a dieci (10) minuti.

5. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori.

6. Il Sindaco, sentita la Giunta, può, durante il mandato, presentare al Consiglio per la loro approvazione proposte di adeguamento del documento; ai fini della partecipazione dei Consiglieri a tali proposte di adeguamento trova applicazione la medesima procedura stabilita dal comma 4 in ordine all’approvazione del documento contenente le linee programmatiche.

7. Al termine del mandato politico - amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.  Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

8. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge.

9. Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e l’autonomia regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

10. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla legge non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

11. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. I soggetti di cui a questo comma rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

12. Il Consiglio formula gli indirizzi di carattere generale, idonei a consentire l'efficace svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi, degli esercizi di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

 

Art. 20
Convocazione dei Consiglieri

1. Il Presidente del Consiglio Comunale convoca i consiglieri con avviso scritto contenente le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo Comunale.

2. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi nei termini previsti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

2-bis. In alternativa alle modalità di convocazione di cui al comma 1, l’avviso di convocazione, previa dichiarazione di assenso sottoscritta dal Consigliere interessato ed indirizzata al Presidente del Consiglio, può essere inviato via fax o via e – mail, ed è validamente recapitato se trasmesso al numero di fax o all’indirizzo di posta elettronica indicati dal Consigliere; in tali casi rimangono fermi i termini di cui ai successivi commi 3, 4 e 5 e l’ufficio segreteria conserva agli atti la documentazione dell’avvenuta trasmissione via fax o via e – mail in tempo utile. La succitata dichiarazione di assenso può in ogni momento essere modificata o revocata con atto scritto da parte del Consigliere Comunale.

3. Le convocazioni per le sessioni ordinarie devono essere effettuate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; per quelle straordinarie almeno tre giorni prima. I termini devono essere liberi non computando il giorno di notifica dell’avviso ed il giorno della riunione consiliare e la documentazione relativa agli oggetti dell’ordine del giorno deve essere depositata nella segreteria del Comune entro lo stesso termine. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di 24 ore.

4. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui ai commi precedenti e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

5. La prima seduta del Consiglio immediatamente successiva alle elezioni è convocata e presieduta, sino all’elezione del Presidente del Consiglio, dal Sindaco nel termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di 10 gg. dalla convocazione. Il Sindaco, inoltre, presiede anche le sedute successive, fino all’elezione del Presidente.

6. L'inosservanza di detto obbligo comporta l'intervento sostitutivo del Prefetto.

 

Art. 25
Presidenza delle sedute consiliari

1. Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

2. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.

3. Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.

4. Nella prima seduta immediatamente dopo le elezioni, si provvede alla elezione del Presidente del Consiglio Comunale, tra i consiglieri eletti non facenti parte della Giunta Comunale. Le funzioni vicarie del Presidente del Consiglio sono esercitate dal Vice Presidente eletto tra i consiglieri non facenti parte della Giunta Municipale con le medesime modalità e maggioranze stabilite nel presente articolo per l’elezione del Presidente e nella medesima seduta. I commi 8, 9 e 10 del presente articolo si applicano anche al Vice Presidente

5. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto. E' proclamato Presidente del Consiglio Comunale il consigliere che abbia ottenuto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, computando nel conteggio anche il Sindaco.

6. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive due sedute da tenersi entro trenta giorni e l'elezione è approvata se il consigliere abbia ottenuto per una volta il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Se decorso tale termine nessun candidato ha ottenuto tale maggioranza, si procede al ballottaggio fra i due candidati più votati. In caso di parità di voti, è ammesso al ballottaggio il più anziano di età. Al termine della votazione di ballottaggio è proclamato eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età. Fino all’elezione del Presidente nessun altro atto sarà adottato dal consiglio tranne gli adempimenti previsti dalla legge che comportino la decadenza del consiglio stesso.

7. In caso di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o decesso, ovvero in caso di assenza o di sospensione dall'esercizio della funzione, il Presidente del Consiglio Comunale è sostituito dal Vice Presidente. Qualora anche il Vice Presidente si trovi nelle condizioni di cui al primo capoverso del presente comma, il Presidente è sostituto dal consigliere anziano, individuato scorrendo l’elenco di cui all’art. 40 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 , fino al primo consigliere comunale non facente parte della Giunta Municipale.

8. Il Presidente del Consiglio dura in carica quanto il Consiglio che l'ha eletto; può essere revocato prima della scadenza del mandato, a seguito di approvazione di una mozione di sfiducia, solo per reiterata violazione della legge, dello Statuto, dei regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi dello stesso.

9. La mozione può essere presentata da almeno due terzi dei Consiglieri assegnati; è discussa e votata per appello nominale entro 15 giorni dalla presentazione e si intende approvata qualora consegua la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. La seduta consiliare durante la quale si discute la richiesta di revoca è presieduta dal Vice Presidente o, in caso di assenza, dal consigliere anziano.

10. Nella stessa seduta il Consiglio procede all'elezione del sostituto, con precedenza su qualsiasi altro argomento inserito all'ordine del giorno.

11. In sede di prima attuazione, l'elezione del Presidente viene effettuata nella prima seduta consiliare successiva all'entrata in vigore dello statuto.

 

Art. 37
Nomina della Giunta

1. l componenti della Giunta Comunale ed il Vice Sindaco sono nominati dal Sindaco il quale ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio. Il Sindaco può sostituire in ogni momento gli Assessori dimissionari o comunque cessati dalla carica.

3. Qualora a seguito di ripetute cessazioni dalla carica la Giunta risulti composta da un numero di membri inferiore a 3 (compreso il Sindaco), il Sindaco ha l’obbligo di ripristinare entro 15 giorni il numero minimo di 3 (tre) componenti.

 

 

Art. 38
Composizione e Presidenza

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da massimo 6 (sei) Assessori, tra cui un Vice Sindaco. A decorrere dal rinnovo del Consiglio  Comunale che avrà luogo con le elezioni amministrative dell’anno 2014, la Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da massimo 5 (cinque) Assessori, tra cui un Vice Sindaco. Gli Assessori possono essere scelti tra i consiglieri eletti ovvero tra soggetti esterni, in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

2. In ossequio alla normativa finalizzata ad assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, il Sindaco nomina i componenti della Giunta in modo che ciascun sesso sia rappresentato.

3. Gli Assessori non Consiglieri Comunali partecipano alle sedute del Consiglio Comunale con diritto di parola ma non di voto, anche su argomenti di competenza di altri Assessori. In nessun caso essi vengono computati nel numero di presenti ai fini della validità delle sedute.

 

Art. 44
Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori, secondo quanto disposto dal presente Statuto.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti in carica ed a maggioranza assoluta di voti. I testi delle deliberazioni di Giunta Comunale sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite dal regolamento.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

6. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

7. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta, e dal Segretario stesso. La pubblicazione delle deliberazioni all'Albo Pretorio è curata dall’Ufficio Segreteria attraverso il Messo Comunale o personale all’uopo incaricato.

Il Resposabile del Servizio di Segreteria Generale Buson dott. Dante

Torna indietro