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Bur n. 61 del 20 giugno 2014


Materia: Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

TERNA RETE ITALIA SPA

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 239/EL-283/210/2014 del 14 maggio 2014

Decreto di Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un elettrodotto a 220 kV in cavo interrato "Stazione IV - Stazione V Alcoa" , nel territorio del Comune di Venezia - Area Industriale di Fusina.

N. 239/EL-283/210/2014

Il Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L’EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE

di concerto con

il Ministero dell’Ambiente e della Tutela

del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE

Visto

il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

Visto in particolare l’articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/2003, in base al quale la costruzione e l’esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare), previa intesa con la regione o le regioni interessate, al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell’energia elettrica;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica;

Visto il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell’ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, integrato con successivi decreti ministeriali 23 dicembre 2002, 27 febbraio 2009, 16 novembre 2009, 26 aprile 2010 e 22 dicembre 2010;

Visti i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

Vista la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato D.P.R. n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all’articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e, in particolare, l’articolo 41-bis, recante ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo;

Vista l’istanza prot. n. TEAOTPD/P20120001185 del 30 marzo 2012 (Prot. MiSE n. 0008586 del 30 aprile 2012), indirizzata al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale la Società Terna S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007) ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un elettrodotto a 220 kV in cavo interrato, di collegamento tra gli esistenti impianti elettrici denominati “Stazione IV” e “Stazione V Alcoa” nel territorio del Comune di Venezia - Area Industriale di Fusina, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

Considerato che, nell’ambito della suddetta istanza, la Terna S.p.A. ha chiesto che l’autorizzazione preveda anche l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle aree interessate e del vincolo preordinato all’imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate, ai sensi del citato D.P.R. n. 327/2001;

Considerato altresì che, nello specifico, l’intervento si svilupperà per una lunghezza di circa 2.200 m nelle aree individuate dalla planimetria catastale n. DU22214F2CCX00006-rev.0 del 12.03.2012 allegata all’istanza, e che contestualmente verranno rimossi tratti esistenti di cavidotto a 220 kV per circa 4.800 m;

Considerato altresì che tale opera è compresa fra quelle previste nel vigente “Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale”;

Viste la nota prot. n. TEAOTPD/P20120001186 del 30 marzo 2012, con la quale la Terna S.p.A. ha dichiarato, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del citato D.I. 18 settembre 2006, che il valore delle opere in questione è superiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro), nonché la nota prot. n. TRISPAPD/P20120002102 del 26 settembre 2012 di trasmissione di copia della quietanza del versamento del contributo dovuto ai sensi del comma 110 dell’articolo 1 della legge n. 239/2004;

Vista la nota prot. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., con sede in Roma – Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 11799181000), società controllata da Terna S.p.A., con stessa sede (C.F. e P.I. 05779661007), ha inviato la procura generale conferitale da Terna S.p.A. affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento, a far data dal 1° aprile 2012;

Vista la nota prot. n. 0010922 del 31 maggio 2012, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell’esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l’ammissibilità dell’istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi;

Dato atto che, con note prot. n. TRISPAPD/P20120000612 del 18 giugno 2012 e prot. n. TRISPAPD/P20120000675 del 21 giugno 2012, Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto ad inviare copia della suddetta istanza e dei relativi atti tecnici, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Dato atto che, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 52-ter comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., la Società Terna Rete Italia S.p.A., dato l’elevato numero dei destinatari, ha provveduto a richiedere la pubblicazione dell’Avviso dell’avvio del procedimento ai soggetti interessati, e che detto Avviso – con la documentazione relativa al progetto – è stato affisso all'Albo Pretorio del Comune di Venezia (dal 9 luglio 2012 all’8 agosto 2012) e pubblicato nell’Albo Pretorio Online della Regione del Veneto (dal 25 luglio 2012 al 25 settembre 2012);

Considerato che l’intervento di cui trattasi non rientra nelle categorie di opere da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale;

Vista la nota prot. n. 0007179 del 5 settembre 2012, con la quale la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente, nell’ambito del presente procedimento unico, per l’accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti nel Comune interessato, ha trasmesso l’esito della verifica da parte della Regione del Veneto – Direzione Urbanistica e Paesaggio, relativamente all’intervento in questione;

Vista la nota prot. n. 0000602 del 9 gennaio 2013, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha convocato la Conferenza di servizi, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. e del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;

Visto il resoconto verbale della riunione della Conferenza di servizi tenutasi in data 30 gennaio 2013, allegato al presente decreto a costituirne parte integrante (Allegato 1), trasmesso con nota prot. n. 0002497 del 4 febbraio 2013 a tutti i soggetti interessati;

Considerato che, nell’ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni, e che gli stessi costituiscono parte integrante del presente decreto (Allegato 2);

Considerato che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di servizi è intesa, ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 7, della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;

Vista la Deliberazione n. 883 del 4 giugno 2013, con la quale la Giunta Regionale del Veneto ha adottato l’intesa di cui all’articolo 1-sexies del sopra citato decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239;

Considerato che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;

Considerato che la pubblica utilità dell’intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

Considerato che le attività in questione risultano urgenti e indifferibili, in quanto hanno la finalità di garantire, nell’ambito della strategia di razionalizzazione della rete elettrica AAT/AT nelle zone di Venezia e Padova, un incremento della sicurezza e della continuità di esercizio della rete 220 kV del polo produttivo di Marghera, migliorando il vettoriamento dei flussi di energia in uscita da tale area;

Considerata la necessità di accogliere quanto richiesto dalla Società Terna Rete Italia S.p.A. in riferimento all’inamovibilità delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica;

Visto l’”Atto di accettazione” prot. TRISPANE/P20140002285 dell’8 aprile 2014, con il quale Terna Rete Italia S.p.A., in nome e per conto di Terna S.p.A., si impegna ad ottemperare alle suddette prescrizioni, nonché alle determinazioni di cui al resoconto verbale della citata Conferenza di servizi;

Ritenuto pertanto di adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l’istruttoria del procedimento;

Visto l’articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., che prevede la possibilità, per l’Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l’esercizio del potere medesimo;

Vista la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la Società Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l’esercizio del suddetto potere espropriativo;

Visti gli atti di ufficio;

DECRETA

Articolo 1

  1. E’ approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione e all’esercizio di un elettrodotto a 220 kV in cavo interrato, di collegamento tra gli esistenti impianti elettrici denominati “Stazione IV” e “Stazione V Alcoa” nel territorio del Comune di Venezia - Area Industriale di Fusina, con le prescrizioni di cui in premessa.
  2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo il tracciato individuato nella planimetria catastale n. DU22214F2CCX00006-rev.0 del 12.03.2012, allegata all’istanza.

Articolo 2

  1. Ai sensi dell’articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., la Società Terna S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all’articolo 1 nel Comune interessato, in conformità al progetto approvato.
  2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato.
  3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.
  4. Le opere autorizzate sono inamovibili.
  5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all’esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.
  6. La presente autorizzazione è trasmessa al Comune di Venezia affinché, nelle more della realizzazione delle opere, siano confermate le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate dal futuro impianto, sulla base degli elaborati grafici progettuali, ai sensi dell’articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e dell’articolo 52-quater, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001, nonché per il conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.

Articolo 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle determinazioni di cui al resoconto verbale della Conferenza di servizi (Allegato 1), nonché delle prescrizioni contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (Allegato 2).

Articolo 4

  1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.
  2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-quaterdecies dell’art. 1-sexies del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.
  3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura della Società Terna S.p.A., prima dell’inizio dei lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, alla Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Regione e al Comune interessati, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.
  4. Per quanto riguarda il riutilizzo delle terre e rocce da scavo, la società titolare del decreto autorizzativo dovrà attenersi a quanto previsto dall’articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Qualora la società titolare del decreto autorizzativo non dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 del predetto articolo 41-bis, il materiale scavato dovrà essere trattato come rifiuto ai sensi della parte IV del D.L.vo n. 152/2006.

  1. Le opere dovranno essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.
  2. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Terna S.p.A. deve fornire alle Amministrazioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003.

Terna S.p.A. deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la data dell’entrata in esercizio delle opere.

Per tutta la durata dell’esercizio del nuovo elettrodotto, Terna S.p.A. deve fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.

  1. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all’articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.
  2. Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.
  3. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

Articolo 5

L’autorizzazione s’intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l’osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società Terna S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l’Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Articolo 6

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, è conferita delega alla Società Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001 e dal D.Lgs. n. 330/2004, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

Articolo 7

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale, che dovrà avvenire a cura e spese della Società Terna S.p.A.

 

Roma,  14 maggio 2014

 

Il Direttore Generale per il Mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il Nucleare
Dott.ssa Rosaria Romano

 

Il Direttore Generale per la Tutela del territorio e delle risorse idriche
Avv. Maurizio Pernice

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