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Bur n. 65 del 04 luglio 2014


Materia: Statuti

COMUNE DI MESTRINO (PADOVA)

Deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 29 aprile 2014

Nuovo statuto del comune di Mestrino.

STATUTO DEL COMUNE DI MESTRINO

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 29.04.2014

INDICE

TITOLO I - Principi generali ed elementi costitutivi

CAPO I - Principi fondamentali
Art. 1 – Autonomia
Art 2 – Finalità e obiettivi
Art. 3 – Diritto umano all'acqua
Art. 4 – Collaborazione
Art. 5 – Pari opportunità
Art. 6 – Territorio, sede comunale e frazioni
Art. 7 – Stemma e gonfalone
Art. 8 – Albo Pretorio
Art. 9 – Regolamenti Comunali

TITOLO II - Organi del Comune

CAPO I - Il Consiglio Comunale
Art. 10 – Principi, funzioni e competenze
Art. 11 – Linee programmatiche di mandato
Art. 12 – Indirizzi per le nomine
Art. 13 – Convocazione
Art. 14 – Organizzazione e funzionamento
Art. 15 – Presidenza
Art. 16 – Consiglieri Comunali
Art. 17 – Dimissioni, sospensione, surroga e decadenza
Art. 18 – Gruppi consiliari
Art. 19 – Commissioni consiliari
Art. 20 – Commissioni comunali
Art. 21 – Rappresentanza delle minoranze

CAPO II° - La Giunta Comunale
Art. 22 – Composizione e presidenza
Art. 23 – Competenze
Art. 24 – Funzionamento

CAPO III° - Il Sindaco
Art. 25 – Definizione e principi
Art. 26 – Funzioni, competenze ed attribuzioni

CAPO IV° - Disposizioni Comuni
Art. 27 – Divieto di incarichi e consulenze – obbligo di astensione
Art. 28 – Disposizioni assicurative

TITOLO III° - Diritti dei cittadini ed istituti di partecipazione

CAPO I° - Associazionismo e volontariato
Art. 29 – Valorizzazione del libero associazionismo
Art. 30 – Contributi delle associazioni
Art. 31 – Volontariato

CAPO II° - Espressione della volontà popolare e diritti del cittadino
Art. 32 – Consultazione della popolazione del comune
Art. 33 – Referendum
Art. 34 – Promozione di associazioni o di comitati come organismi di partecipazione
Art. 35 – Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati
Art. 36 – Azione popolare
Art. 37 – Difensore civico
Art. 38 – Ufficio dei diritti

TITOLO IV° - Attività e organizzazione del Comune

CAPO I° - Uffici e personale
Art. 39 – Principi strutturali e organizzativi
Art. 40 – Il Segretario Comunale
Art. 41 – Responsabili di Area
Art. 42 – Incarichi di Direzione

CAPO II° - Servizi pubblici locali
Art. 43 – Disciplina
Art. 44 – Istituzioni
Art. 45 – Nomina e revoca amministratori di aziende ed istituzioni
Art. 46 – Forme associative e di cooperazione
Art. 47 – Indirizzi e vigilanza

CAPO II° - Gestione economica e finanziaria
Art. 48 – Definizione e principi
Art. 49 – Controlli Interni
Art. 50 – Il Revisore dei Conti

TITOLO V° - Disposizioni Finali

Art. 51 – Entrata in vigore

 

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI ED ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 1
AUTONOMIA

1. La comunità dei cittadini di Mestrino afferma la propria autonomia come Ente locale che ha rappresentatività generale, secondo i principi della Costituzione italiana, in particolare dell’art. 3, della legislazione dello Stato italiano e della Regione Veneto.

2. L’autonomia della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto, redatto in conformità ai principi fissati dal D.Lgs. n. 267/2000.

3. Il Comune di Mestrino è il titolare delle proprie funzioni e di quelle conferitegli dalle leggi dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà.
 

ART. 2
FINALITÀ E OBIETTIVI

1. Il Comune di Mestrino è espressione della comunità locale, intesa come insieme di persone legate da vincoli umani che, secondo i principi della democrazia nella valorizzazione della dignità della persona umana, finalizzano la loro azione alla convivenza civile, nello spirito di solidarietà e corretta crescita etico-sociale.

2. L’Amministrazione Comunale, nell’ambito dei propri poteri, funzioni, competenze e risorse, ispira la propria azione alle seguenti finalità:

a) Supportare il pieno sviluppo della persona umana, curando gli interessi della collettività, nel rispetto dei valori individuali e della dimensione relazionale di famiglia e società; e ne promuove lo sviluppo, operando per la realizzazione della persona nell’integrità dei suoi valori individuali e della dimensione relazionale di famiglia e di società;

b) Sostenere il diritto alla vita, della maternità e paternità responsabile;

c) Perseguire i principi sui diritti della famiglia così come dichiarati dalla Costituzione della Repubblica italiana (artt. 29-30-31), agevolando con misure economiche e con altre provvidenze la sua formazione (artt. 33-34), con particolare riguardo alle famiglie numerose o con famigliari disabili;

d) Curare il rispetto dei diritti dell’infanzia e della preadolescenza così come enunciato nella convenzione internazionale, ratificati in Italia con Legge n. 176 del 27 maggio 1991, dichiarando la volontà di concedere una protezione speciale alla fascia che va dall’infanzia all’adolescenza, adottando tutti i provvedimenti appropriati affinché lo stesso sia tutelato: assicurando il suo interesse superiore, il suo benessere, la sua protezione e che godrà di una considerazione preminente in tutte le decisioni di propria competenza;

e) Promuovere la realizzazione dei diritti delle persone disabili e degli anziani;

f) Garantire il diritto alla sicurezza e salute nei luoghi di vita e di lavoro e l’ordine pubblico, in collaborazione con le istituzioni preposte;

g) Perseguire gli obiettivi di solidarietà, sostenendo un sistema integrato di sicurezza sociale anche attraverso l’attività delle organizzazioni di volontariato;

h) Adoperarsi per creare condizioni per un effettivo godimento dei diritti fondamentali della persona, aldilà di ogni differenza di condizione, di età, sesso, nazionalità, razza e religione (art. 3 Costituzione italiana), agevolando condizioni di pari opportunità nel lavoro e nella vita sociale;

i) Intervenire a favore dell’integrazione, attivandosi per la rimozione delle condizioni di svantaggio degli immigrati, nel rispetto dei diritti e dei doveri reciproci;

j) Sostenere le espressioni dell’identità culturale e religiosa della popolazione;

k) Sostenere il diritto al lavoro, allo studio, alla formazione culturale e professionale;

l) Intervenire per il mantenimento e lo sviluppo delle attività sportive e ricreative;

m) Attivarsi per lo sviluppo di una politica sociale, occupazionale, associativa e di cooperazione;

n) Curare la tutela, la valorizzazione, il ripristino e manutenzione dell’integrità territoriale, delle tradizioni e del patrimonio storico, culturale, artistico, archeologico e paesaggistico, della flora e della fauna;

o) Sviluppare l’efficienza e l’economicità della macchina amministrativa, anche attraverso azioni di semplificazione procedurale e di qualità del servizio;

p) Riconoscere nella pace un diritto fondamentale della persona e dei popoli, promuovendo la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione, attraverso istituzioni culturali e scolastiche, enti e associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione anche internazionali, che rendano il Comune di Mestrino una terra di pace e di giustizia;

q) Riconoscere l’acqua quale patrimonio dell’umanità, bene comune, diritto inalienabile e di ogni essere vivente. Il servizio idrico integrato è di interesse generale ed il Comune ne assicura il carattere pubblico. 
 

ART. 3
DIRITTO UMANO ALL'ACQUA

1."L'acqua è un bene pubblico e come tale deve restare per i cittadini di Mestrino e mai potrà essere ceduta ai privati".

2. Il Comune di Mestrino riconosce il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua da parte dei cittadini, come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico.

3. Conferma il principio che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà; nonché il principio che in ambito pubblico devono essere mantenute la proprietà delle reti e la gestione del s.i.i.

4. Riconosce al servizio idrico integrato lo status di servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, la cui gestione va attuata secondo gli artt. 31 e 114 del d.lgs. n. 267/2000, in quanto servizio pubblico essenziale. 
 

ART. 4
COLLABORAZIONE

1. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel territorio.

2. Il Comune promuove forme di cooperazione con altri Comuni ed Enti pubblici e di diritto pubblico, Enti religiosi e morali, associazioni che operano con diverse finalità nel proprio territorio; individua inoltre nell’U.L.S.S. competente, nelle autorità di bacino relative a settori di intervento specifico, nei Consorzi o Aziende speciali di gestione dei servizi primari, gli organismi con i quali realizzare programmi operativi destinati a favorire lo sviluppo complessivo del territorio e conseguire economie di gestione.

3. Per l’esercizio di quei servizi in ordine ai quali, una gestione diretta non risulti conveniente, il Comune può ricorrere alla collaborazione con i privati, in conformità al presente Statuto, nonché a leggi e regolamenti vigenti. 
 

ART. 5
PARI OPPORTUNITA’

1. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomini e donne, garantendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi, nonché negli organi collegiali degli Enti, delle Aziende e delle Istituzioni da esso dipendenti, in quanto totalmente partecipati o controllati dal Comune.

2. Agli organi degli altri Enti controllati dal Comune si applicano le disposizioni concernenti la parità di accesso previste da leggi e regolamenti vigenti. 
 

ART. 6
TERRITORIO, SEDE COMUNALE E FRAZIONI

1. Il territorio del Comune comprende Mestrino capoluogo, nel quale è ubicata la sede municipale in piazza IV Novembre al civico n. 30, e le frazioni di Arlesega e Lissaro e si estende per Kmq 19, confinando con i Comuni di Campodoro, Villafranca Padovana, Rubano, Saccolongo, Veggiano, Grisignano di Zocco.

2. Gli uffici comunali possono essere ubicati anche nelle frazioni. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono di regola nella sede Comunale o, in casi particolari, anche in luoghi diversi con le modalità stabilite dal Regolamento.
 

ART. 7
STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome MESTRINO e con lo stemma concesso con Regio Decreto in data 10 aprile 1930 registrato alla Corte dei Conti e trascritto al Registro araldico dell’Archivio centrale dello Stato.

2. Lo stemma è troncato: nel primo di verde a tre cippi miliari numerati d’argento; nel secondo d’azzurro, alta torre al naturale.

3. Il Gonfalone del Comune concesso con D.P.R. in data 30/05/1953, registrato alla Corte dei Conti e trascritto al Registro araldico dell’Archivio centrale dello Stato è costituito da: un drappo troncato di verde e d’azzurro riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dello stemma comunale con l’iscrizione centrata in argento:

Comune di MESTRINO. Le parti in metallo e di cordoni sono argentate. L’asta verticale è ricoperta di velluto dai colori verde e azzurro con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati di argento.

4. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, con la presenza del Sindaco o di un suo delegato, può essere esibito il gonfalone comunale.

5. L’uso e la riproduzione dello stemma comunale per fini non istituzionali sono vietati fatti salvi i patrocini preventivamente concessi con provvedimento del Sindaco. 

ART. 8
ALBO PRETORIO

1. Il Comune individua nella pagina iniziale del proprio sito web istituzionale una apposita sezione, accessibile senza formalità, da destinare ad “Albo pretorio” per la pubblicazione in forma digitale degli atti e dei provvedimenti amministrativi per i quali la legge, lo statuto o i regolamenti prevedono che sia data pubblicità legale.

ART. 9
REGOLAMENTI COMUNALI

1. Il Comune emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto e in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. I regolamenti entrano in vigore il giorno successivo alla scadenza del periodo di pubblicazione della relativa delibera di adozione.

 

TITOLO II
ORGANI DEL COMUNE

CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 10
PRINCIPI, FUNZIONI E COMPETENZE

1. Il Consiglio comunale rappresenta la Comunità da cui è stato eletto, determina l’indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l’attuazione.

2. Spetta al Consiglio individuare ed interpretare gli interessi generali della Comunità e stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano l’attività dell’Amministrazione, esercitando su di essa l’indirizzo e il controllo politico-amministrativo per assicurare che l’azione complessiva dell’ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali.

3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti di attuazione.

4. Impronta l’azione complessiva dell’Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l’imparzialità.

5. Nella adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

6. Gli atti devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, la destinazione delle risorse ed i limiti di bilancio.

7. Il Consiglio può adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l’attività degli altri organi e l’operato dell’organizzazione, per l’attuazione degli indirizzi generali di governo.

8. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, gli orientamenti presenti nello stesso su temi e avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, ed interpretare con tali atti la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale e internazionale.
 

ART. 11
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo, in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone le priorità.

2. Con cadenza annuale, il Consiglio provvede, in occasione dell’approvazione del rendiconto della gestione, a verificare l’attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori.
  

ART. 12
INDIRIZZI PER LE NOMINE

1. Il Consiglio comunale formula gli indirizzi generali in materia di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed Istituzioni, in tempo utile perché il Sindaco possa effettuare le nomine, le designazioni e le revoche di sua competenza nei termini di Legge.

2. Sono in ogni caso riservate al Consiglio Comunale le nomine con riserva a favore delle minoranze o con maggioranze qualificate.

3. Nel caso in cui il Consiglio comunale neo eletto non adotti nuovi indirizzi relativi alle nomine, si intendono tacitamente confermati quelli assunti dalla precedente amministrazione.

4. Tutti i nominativi o designati dal Sindaco decadono con il decadere del Sindaco che li ha nominati.
 

ART. 13
CONVOCAZIONE

1. La prima seduta del Consiglio, convocata e presieduta dal Sindaco, è riservata:

a) alla convalida del sindaco e dei consiglieri comunali eletti;

b) al giuramento del Sindaco e comunicazione in ordine alla nomina della Giunta;

c) all’elezione della Commissione Elettorale;

d) alla nomina del Presidente e Vice Presidente del Consiglio comunale.

2. Il Consiglio comunale inoltre si riunisce in seduta ordinaria o d’urgenza, con le modalità stabilite dal Regolamento.
 

ART. 14
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

1. Il Consiglio comunale, composto dal Presidente e dai Consiglieri, si articola in Gruppi e Commissioni consiliari secondo Leggi, Statuto e Regolamento.

2. Il Consiglio disciplina, con regolamento da approvare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, lo svolgimento dei propri lavori sulla base dei seguenti indirizzi:

a) prevedere per la validità della seduta, i seguenti quorum strutturali:

- sedute di prima convocazione: maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;

- sedute di seconda convocazione: un terzo dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco;

b) richiedere, per l’approvazione del bilancio preventivo, delle linee programmatiche di mandato, del riequilibrio della gestione e del rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;

c) le deliberazioni del Consiglio comunale sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti, salvo che la legge non disponga diversamente. I 10 Consiglieri che dichiarano di astenersi o di non partecipare al voto si computano tra i presenti ai fini della validità della seduta, ma non si computano tra i votanti. Parimenti è considerato presente il consigliere che non renda alcuna dichiarazione e non depositi la scheda nell’urna in caso di votazione segreta.

d) nel caso di nomine di persone risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il più anziano di età.
 

ART. 15
PRESIDENZA

1. Nella prima seduta il Consiglio comunale, con votazione a maggioranza assoluta, delibera in merito all’attribuzione della presidenza costituita da un Presidente e da un Vicepresidente.

2. Il Presidente del Consiglio è organo istituzionale del Comune e, in particolare:

- rappresenta il Consiglio comunale e ne coordina i lavori;

- assicura il collegamento politico tra il Sindaco ed i Gruppi consiliari;

- promuove le forme di garanzia e partecipazione delle minoranze;

- programma il lavoro del Consiglio comunale e ne stabilisce l’ordine del giorno;

- convoca il Consiglio comunale;

- convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo consiliari.

3. Il Regolamento disciplina criteri e modalità per la nomina, le funzioni, le prerogative e i casi di assenza, impedimento e cessazione del Presidente.
 

ART. 16
CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri comunali, nell’esercizio del loro mandato, sono Pubblici Ufficiali con le prerogative e gli obblighi previsti dalle leggi.

2. Ogni Consigliere comunale rappresenta la Comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

3. I Consiglieri, nell’adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva e nel rispetto delle Leggi, hanno piena libertà di azione, di espressione e di voto. In particolare, spetta ai Consiglieri il diritto-potere di:

- iniziativa, riguardante le deliberazioni consiliari;

- presentare ordini del giorno, mozioni, interrogazioni, interpellanze e le eventuali altre forme di intervento previste dal Regolamento;

- ottenere da tutti gli Organi ed Uffici comunali, dalle Istituzioni, Enti, Aziende, Società ed Associazioni convenzionate o partecipate, tutte le informazioni e i documenti necessari per espletare il proprio mandato.

4. La carica elettiva dei Consiglieri impone loro il dovere di:

- esercitare il proprio mandato per il benessere dell’intera Comunità locale;

- intervenire alle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni delle quali siano componenti, attenersi alla riservatezza ed osservare il segreto d’ufficio nei casi specificati dalla Legge e dal Regolamento.  
 

ART. 17
DIMISSIONI, SOSPENSIONE, SURROGA E DECADENZA

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, la sospensione e la surroga sono disciplinate dalla legge.

2. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio, sono dichiarati decaduti.

3. Il Consigliere comunale può giustificare la propria assenza mediante comunicazione motivata al Presidente che ne dà notizia al Consiglio.

4. Qualora il segretario comunale rilevi che un consigliere è rimasto assente a tre sedute consecutive del Consiglio, senza fornire alcuna giustificazione, lo segnala al Presidente del Consiglio il quale fissa un termine per consentire al consigliere interessato di esporre per iscritto le ragioni della propria assenza. Alla scadenza del termine, il Presidente pone l’argomento all’ordine del giorno della prima adunanza. Il consiglio comunale, se ritenga prive di fondamento le ragioni esposte dal consigliere, può disporre, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la decadenza. In tal caso, procede, nella stessa seduta, alla surrogazione del consigliere decaduto.

5. Ciascun consigliere può altresì segnalare al Presidente del Consiglio che l’assenza di altro consigliere a tre sedute consecutive appare giustificata in modo palesemente infondato. Il Presidente, valutata la situazione, procederà nelle forme di cui al precedente comma.

6. Per gli altri casi di decadenza, si rinvia alle specifiche disposizioni di legge. 
 

ART. 18
GRUPPI CONSILIARI

1. Ogni Consigliere deve appartenere ad un Gruppo consiliare. Le modalità di costituzione e di funzionamento dei Gruppi consiliari sono fissate dal Regolamento del Consiglio comunale.
 

ART. 19
COMMISSIONI CONSILIARI

1. Per il miglior esercizio delle funzioni, il Consiglio comunale si avvale di commissioni, costituite nel proprio seno, con criterio proporzionale, garantendo la rappresentatività di tutti i gruppi consiliari e nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

2. Le commissioni permanenti o temporanee sono disciplinate nei poteri, nell’organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori da apposito regolamento.

3. Le commissioni aventi finalità di controllo e di garanzia la presidenza delle stesse è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
  

ART. 20
COMMISSIONI COMUNALI

1. Oltre alle commissioni comunali previste dalla legge possono essere nominate, nel rispetto del principio di pari opportunità fra uomini e donne, commissioni comunali con compiti di consultazione, di ricerca, di studio, di promozione e di proposta.

2. Le materie di competenza, la composizione, le attribuzioni, le norme relative alla nomina ed al funzionamento delle commissioni sono stabilite da apposito regolamento.

3. Le commissioni possono invitare ai propri lavori i rappresentanti di organismi associativi e delle forze sociali, politiche ed economiche per l’esame di specifici argomenti. 
 

ART. 21
RAPPRESENTANZA DELLE MINORANZE

1. Quando una norma richiede che un organo comunale elegga i propri rappresentanti in enti, commissioni, anche comunali, aziende, istituzioni o altri organismi e sia prevista la rappresentanza anche delle minoranze, si procederà con voto limitato, secondo le modalità stabilite nel Regolamento, salvo diverse disposizioni di legge.
  

CAPO II
LA GIUNTA

ART. 22
COMPOSIZIONE E PRESIDENZA

1. La Giunta comunale è nominata dal Sindaco, che la presiede, e dagli Assessori, fra cui un vice sindaco, fino al numero massimo previsto per legge.

2. Nel rispetto del principio di pari opportunità fra uomini e donne, deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi.

3. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.

4. Gli assessori possono essere nominati, nel numero massimo di due, anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Tali assessori non possono ricoprire la carica di vice sindaco. Possono partecipare alle sedute del consiglio comunale e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

5. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale nella prima adunanza utile.

6. In caso di assenza del sindaco, la Giunta comunale è presieduta dal Vicesindaco o, in sua assenza, dall’assessore anziano.

7. E’ Assessore anziano il più anziano di età.
 

ART. 23
COMPETENZE

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e nel governo del Comune.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni  fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. Svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del Consiglio comunale.

4. Promuove e resiste alle liti, nonché concilia e transige nell’interesse del comune.

5. Adotta i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

6. Dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni.

7. Riferisce annualmente al Consiglio sulla sua attività. 
 

ART. 24
FUNZIONAMENTO

1. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa l’ordine del giorno degli argomenti da trattare. Il Sindaco può stabilire riunioni a scadenza fissa per le quali non sia necessario apposito avviso.

2. Gli assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all’esercizio della potestà collegiale della Giunta.

3. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

4. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei votanti. Le votazioni sono in forma palese, salvo diversa disposizione del Presidente.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

6. Alle riunioni della Giunta possono partecipare di volta in volta i responsabili dei servizi comunali qualora la loro presenza venga richiesta dal Sindaco o dal Segretario per relazionare su materie di loro competenza.
 

CAPO III
IL SINDACO

ART. 25
DEFINIZIONE E PRINCIPI

1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è membro del Consiglio comunale, rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’Amministrazione del Comune.

2. Imposta la propria attività sulla trasparenza, sull’efficienza e sulla massima disponibilità verso i Cittadini.
 

ART. 26
FUNZIONI, COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI

1. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla Legge e dallo Statuto.

2. A titolo esemplificativo, il Sindaco:

a) ha la rappresentanza legale, anche in giudizio, del Comune;

b) esercita le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla legge;

c) nomina e revoca i componenti la giunta comunale, con facoltà di assegnare a ciascuno di essi la cura di uno o più settori particolari dell’amministrazione;

d) assicura l’unità di indirizzo nell’attività degli assessori;

e) può sospendere l’adozione di atti specifici concernenti le attività amministrative dei singoli assessorati per sottoporli all’esame della Giunta;

f) ha la facoltà di attribuire deleghe a consiglieri comunali per lo svolgimento di compiti collaborativi, che non comportino l’adozione di atti a rilevanza esterna, su particolari materie o affari di competenza degli amministratori o per l’espletamento di compiti di rappresentanza;

g) impartisce direttive al segretario comunale ed ai responsabili dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali;

h) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

i) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;

j) convoca i comizi per i referendum;

k) promuove, tramite il segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del comune;

l) può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società appartenenti al comune, tramite i rappresentanti legali delle stesse.  
 

CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 27
DIVIETO DI INCARICHI E CONSULENZE - OBBLIGO DI ASTENSIONE

1. Agli amministratori è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

2. I componenti degli organi di governo e degli organi di gestione devono assumere ogni atto e provvedimento, monocratico o collegiale, nel rispetto delle regole di imparzialità e di buona amministrazione, astenendosi dall’assumere determinazioni o di concorrervi anche mediante pareri quando, per qualsiasi ragione, la loro condizione soggettiva, giuridica o materiale, sia astrattamente suscettibile di violare tali principi.
 

ART. 28
DISPOSIZIONI ASSICURATIVE

1. Il Comune di Mestrino può assicurare gli amministratori contro i rischi conseguenti a fatti ed atti connessi all’espletamento delle loro funzioni, purchè non ci sia conflitto di interesse con il Comune.
 

TITOLO III
DIRITTI DEI CITTADINI ED ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

ART. 29
VALORIZZAZIONE DEL LIBERO ASSOCIAZIONISMO

1. Il Comune, al fine di ottemperare ai principi della Legge intesa a garantire la partecipazione della comunità all’azione comunale, valorizza le libere forme associative e ne favorisce lo sviluppo.

2. Il Comune agevola gli organismi associativi con sostegni finanziari, disponibilità di strutture o negli altri modi consentiti.

3. La consultazione degli organismi associativi è promossa ed attuata dal Sindaco o dal Consiglio Comunale o dalle commissioni consiliari, anche su invito delle associazioni. Degli esiti delle consultazioni si dà atto nei provvedimenti relativi agli argomenti ai quali le consultazioni si riferiscono.

4. Il Comune, secondo le modalità previste dai regolamenti, assicura alle associazioni: il diritto di informazione, la presenza di rappresentanze dell’associazionismo negli organi consultivi comunali, l’accesso alle strutture e ai servizi.

5. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori sociale e sanitario, dell’ambiente, dello sport, del tempo libero, del lavoro, dell’educazione, della scuola, della promozione della cultura e delle tradizioni locali, ed in ogni caso quelle che si ispirano ed operano nel campo del volontariato, della solidarietà e della cooperazione.

6. Il Comune può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell’associazionismo.

7. Il Consiglio comunale, ai fini sopraindicati, istituisce per le associazioni, senza scopo di lucro e dotate di un ordinamento interno democratico che stabilisca l’eleggibilità delle cariche sociali e la regolare tenuta degli atti contabili, un Albo dell’Associazionismo depositato presso la Segreteria del Comune. La delibera che istituisce l’Albo deve contenere il Regolamento per la sua tenuta.

8. Sono istituite le “consulte”, costituite dai rappresentanti delle associazioni che operano in settori determinanti della vita sociale ed economica.

9. Le consulte collaborano all’individuazione degli obiettivi dell’amministrazione nei settori di intervento di competenza e a tale scopo sono sentite nei momenti di programmazione.

10. Il Regolamento sulle Associazioni determina il numero, i settori, le forme e i modi di operatività delle consulte. 
 

ART. 30
CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI

1. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’ente è stabilita da apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni l’ opportunità di accedere ad essi.

2. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dall’Ente, devono redigere, al termine di ogni anno, apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego. 
 

ART. 31
VOLONTARIATO

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente.

2. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite, promosse dall’Amministrazione Comunale nell’interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l’aspetto infortunistico.
 

CAPO II
ESPRESSIONE DELLA VOLONTA’ POPOLARE E DIRITTI DEL CITTADINO

ART. 32
CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE DEL COMUNE

1. La consultazione della popolazione del Comune ha lo scopo di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, su materie di esclusiva competenza locale.

2. La consultazione viene richiesta da almeno il 10 per cento della popolazione interessata con capacità elettorale, secondo le modalità stabilite da apposito Regolamento.

3. La consultazione riguarda o l’intera popolazione del Comune, oppure gli abitanti di un quartiere, frazione o ambiti delimitati del territorio comunale, oppure singole categorie o gruppi sociali.

4. La consultazione è indetta dal Sindaco. Il Comune assicura una adeguata pubblicità preventiva e la conduzione democratica della consultazione. La consultazione può essere effettuata anche a mezzo di questionari, indagini campione o altri modi definiti da apposito Regolamento.

5. Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli organi comunali competenti per gli atti ai quali la consultazione si riferisce e vengono resi noti, con adeguata pubblicità, alla cittadinanza interessata. 
 

ART. 33
REFERENDUM

1. In materie di esclusiva competenza comunale sono ammessi i referendum consultivo, propositivo ed abrogativo.

2. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare una unica questione, di grande rilevanza per la generalità della popolazione e significativa nei confronti dell’opinione pubblica.

3. Non sono ammessi i referendum sulle seguenti materie:

- la revisione dello Statuto del Comune;

- regolamento del Consiglio Comunale;

- strumenti urbanistici generali e piani attuativi;

- disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, piante organiche del personale e variazioni;

- tributi locali e tariffe;

- designazione e nomina dei rappresentanti del Comune in vari enti;

- attività amministrativa vincolata da leggi statali o regionali;

- materie nelle quali siano già stati adottati provvedimenti con conseguenti impegni finanziari o rapporti contrattuali con terzi.

4. Una Commissione composta dal Segretario Comunale-Presidente e da due esperti, laureati in Giurisprudenza e non residenti nel Comune di Mestrino, nominati mediante sorteggio dal Consiglio Comunale, entro 30 giorni dalla ultimazione della  raccolta delle firme o dalla deliberazione del Consiglio, su un elenco di candidati proposti pariteticamente dai gruppi consiliari pari al doppio del numero degli stessi, valuta l’ammissibilità del quesito referendario. Dopo il parere di ammissibilità da parte della Commissione il Sindaco indice il referendum entro 6 mesi.

5. Qualora dalla proposta di referendum propositivo derivino impegni di spesa per l’Amministrazione Comunale, il comitato promotore, in sede di presentazione della richiesta, dovrà indicare i mezzi per finanziarla.

6. Il referendum è valido se ha partecipato alla consultazione almeno la metà più uno degli aventi diritto.

7. Per un periodo di almeno 5 anni dallo svolgimento di un referendum, non è ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo o analogo oggetto.

8. Il quesito referendario è deliberato dal Consiglio comunale con maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati o richiesto da un Comitato o gruppo promotore che raccolga le firme di almeno il 10 per cento, per il referendum consultivo e propositivo, e di almeno il 20% per il referendum abrogativo, dei cittadini del Comune iscritti alle liste elettorali al 1° gennaio dell’anno in cui viene presentata la richiesta.

9. Entro 30 giorni l’esito positivo del referendum consultivo è comunicato dal Sindaco al Consiglio comunale che dovrà farne oggetto di discussione e reso noto con adeguata pubblicità alla popolazione.

10. Il Consiglio comunale è tenuto a dare attuazione all’esito del referendum propositivo entro 30 giorni dalla comunicazione del Sindaco. L’esito del referendum abrogativo non è vincolante per l’Amministrazione Comunale, la quale valuterà, ricorrendone i presupposti di interesse pubblico e di legittimità, l’opportunità di provvedere alla eliminazione del provvedimento oggetto del referendum.

11. Qualora più referendum siano promossi nello stesso periodo di tempo, ne sarà favorito lo svolgimento contemporaneo. Nel periodo di un anno potranno essere svolte un numero massimo di due consultazioni referendarie.

12. Il referendum è revocato qualora il Consiglio comunale adotti provvedimenti che rendano la consultazione non necessaria.
 

ART. 34
PROMOZIONE DI ASSOCIAZIONI O DI COMITATI COME ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune può promuovere la formazione di associazioni o di comitati, anche su base di quartiere o di frazione, per la gestione di servizi di base di rilevanza sociale e culturale, permanenti o temporanei, nei settori della scuola, della sanità, dell’assistenza e della gestione del territorio.

2. Tali organismi di partecipazione collaborano, nell’ambito della propria competenza definita da apposito Regolamento e con strumenti resi disponibili dal Comune, con gli organi comunali. Essi possono formulare proposte all’Amministrazione e hanno potere di iniziativa nei confronti del Consiglio comunale. Il Regolamento ne stabilirà le forme e i tempi di presentazione da parte degli organismi di partecipazione, nonché di risposta e di valutazione da parte degli organi competenti.

3. Il Comune consulta tali organismi sui provvedimenti di proprio interesse, redigendo verbale degli esiti delle consultazioni e può loro affidare la gestione di pubblici servizi.

4. La elezione alle cariche avviene con metodo democraticamente garantito, secondo le norme del Regolamento.

5. Il Comune al fine di promuovere ed incoraggiare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini della U.E. e degli stranieri regolarmente soggiornanti, si impegna a porre in essere ogni iniziativa idonea a migliorare le condizioni di vita degli immigrati regolari o a facilitare il loro inserimento nel tessuto sociale della popolazione.
 

ART. 35
ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI

1. Le istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati, finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi, vanno rivolte al Sindaco che ne dà informazione alla Giunta comunale e ne promuove il tempestivo esame da parte dei competenti uffici.

2. Entro trenta giorni il Sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell’istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di trenta giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia, esplicitando in ogni caso i motivi degli eventuali dinieghi.

3. Il Sindaco fornisce puntuale informazione sull’esito di tali forme di partecipazione al primo Consiglio comunale, in apertura di seduta, in sede di comunicazioni.

4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 150 cittadini, ciascun consigliere può chiedere, con apposita istanza, che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta di Consiglio comunale.  

ART. 36
AZIONE POPOLARE

1. Ciascun elettore può far valere, in qualsiasi sede giudiziaria, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l’azione o il ricorso salvo che il Comune, costituendosi in giudizio, abbia aderito alle azioni o ricorsi promossi dall’attore. In tal caso le spese saranno a carico del Comune.

3. Le associazioni ambientaliste riconosciute con decreto del Ministero dell’Ambiente possono proporre le azioni risarcitorie, di competenza del giudice ordinario, in materia di danno ambientale, che spettano al Comune. L’eventuale risarcimento è liquidato in favore dell’ente e le spese processuali in favore o a carico dell’associazione.
 

ART. 37
DIFENSORE CIVICO

1. E’ in facoltà del Comune avvalersi, mediante apposita convenzione, del Difensore Civico provinciale, a garanzia del buon andamento, dell’imparzialità, della tempestività e della correttezza dell’azione amministrativa.

2. E’ compito del Difensore Civico esaminare, su istanza dei cittadini interessati o di propria iniziativa, situazioni di abuso, disfunzione, carenza e ritardo dell’Amministrazione comunale nei confronti dei cittadini e proporre al Sindaco e

agli altri organi competenti i provvedimenti atti a prevenire o rimuovere situazioni di danno a carico dei cittadini stessi. Esercita il controllo sulle deliberazioni comunali secondo le modalità di legge.

3. E’ dovere del Sindaco e degli altri organi fornire al Difensore Civico motivate risposte di rispettiva competenza.
 

ART. 38
UFFICIO DEI DIRITTI

1. Può essere istituito, con le forme e modalità fissate dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, l’ufficio dei diritti che avrà la funzione di dare informazioni ai cittadini e di aiutarli nell’approccio con tutte le problematiche relative agli uffici comunali e alle pubbliche amministrazioni in genere, di garantire l’imparzialità, l’efficienza dell’Amministrazione e un corretto rapporto con i cittadini.

2. A tale ufficio i cittadini potranno presentare istanze, petizioni e proposte anche dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi sia privati che collettivi alle quali il Sindaco darà risposta entro il termine di 30 giorni.

3. Il Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi prevede le forme e i modi di informazione o di comunicazione più idonei al fine di favorire la conoscenza delle attività dell’Ente da parte dei cittadini.
 

TITOLO IV
ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

CAPO I
UFFICI E PERSONALE

ART. 39
PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI

1. L’amministrazione del Comune si attua mediante un’attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

- organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti, obiettivi e programmi, introducendo la cultura del risultato e della valutazione delle prestazioni;

- analisi e individuazione della produttività e del grado di efficacia delle attività svolte dalla singola unità operativa e da ciascun elemento dell’apparato;

- superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. Il personale dipendente o con qualsiasi altro rapporto di impiego, è al servizio della comunità e collabora con gli altri organi al buon andamento e all’imparzialità dell’amministrazione.

3. Nell’attuazione di tali criteri e principi, i responsabili di area, con il coordinamento del Segretario Comunale, assicurano l’imparzialità e il buon andamento dell’Amministrazione, perseguono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l’impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.

4. L’ordinamento degli uffici e dei servizi può essere costituito secondo uno schema flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal  Consiglio comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta.

5. L’organizzazione del lavoro persegue risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità e semplificazione degli interventi, contenimento dei costi sempre con l’obiettivo del miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

6. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo consultazioni con i sindacati in conformità agli accordi vigenti.

7. All’attuazione di quanto stabilito dal presente articolo si provvede con le modalità stabilite dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi  


ART. 40
IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge.

2. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l’esercizio delle funzioni del segretario comunale.

3. Il Consiglio comunale può approvare convenzioni con altri Comuni per la gestione associata dell’ufficio di segretario comunale.
 

ART. 41
RESPONSABILI DI AREA

1. I Responsabili di Area svolgono tutte le funzioni loro attribuite dalla legge, dallo Statuto o dai Regolamenti e tutte le altre che il Sindaco in base allo Statuto o ai Regolamenti vorrà loro delegare.

2. Essi provvedono a dare attuazione agli obiettivi e ai programmi definiti nell’esercizio dei poteri di indirizzo dall’organo politico, attraverso l’adozione di atti di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno.

3. Nell’adempimento delle funzioni attribuite, i Responsabili di Area operano autonomamente per gli affari di competenza dell’Area cui sono preposti e collegialmente, attraverso la Conferenza di Servizio, per gli affari di interesse comune a più Aree.
 

ART. 42
INCARICHI DI DIREZIONE

1. .L’Amministrazione comunale, nei casi e con le modalità previste dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 110 del TUEL, può conferire a determinate persone, mediante contratto a tempo determinato, ovvero con convenzione a termine, l’incarico per la copertura di posti di responsabile di area e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione.

2. Gli incarichi vengono affidati a dipendenti pubblici o a soggetti privati muniti del titolo di studio pertinente all’incarico e con comprovata esperienza.

3. Gli incarichi di cui al presente articolo non possono eccedere la durata del mandato del Sindaco e sono rinnovabili o revocabili con provvedimento motivato del medesimo in relazione ai risultati conseguiti, all’attuazione dei programmi, al livello di efficacia e di efficienza raggiunto dai servizi interessati.
 

CAPO II
SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ART. 43
DISCIPLINA

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.

2. La gestione dei servizi privi di rilevanza economica, ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, può avvenire nelle seguenti forme:

a) in economia;

b) in concessione a terzi;

c) a mezzo di azienda speciale, anche consortile;

d) a mezzo di istituzione;

e) a mezzo di società di capitali costituite o partecipate dal comune;

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma nonché in ogni altra forma consentita dalla legge..

3. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio è effettuata dal Consiglio comunale, previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dallo statuto.

4. La gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica è effettuata nelle forme e con i limiti stabiliti dalle leggi di settore e nel rispetto della normativa dell’Unione europea.

5. Agli organi di enti, aziende, istituzioni e società costituiti o partecipati dal Comune, si applicano le disposizioni concernenti le pari opportunità tra uomo e donna.
 

ART. 44
ISTITUZIONI

1. L’Istituzione è un organismo strumentale del Comune, ha ordinamento di diritto pubblico ed è strutturata con un Consiglio di Amministrazione, un Presidente e un Direttore.

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro consiglieri.

3. I componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica per la durata del mandato del Sindaco che li ha nominati, sono rieleggibili e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei loro successori.

4. Il Consiglio comunale, all’atto della costituzione dell’Istituzione, approva il relativo regolamento, ne disciplina il funzionamento e la gestione, le conferisce il capitale di dotazione e ne determina le finalità e gli indirizzi.
 

ART. 45
NOMINA E REVOCA AMMINISTRATORI DI AZIENDE ED ISTITUZIONI

1. Il Sindaco provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione ed alla revoca degli amministratori delle aziende ed istituzioni. La nomina deve essere effettuata dal Sindaco entro 45 giorni dall’insediamento.

2. I candidati debbono possedere specifiche competenze tecniche relative al ruolo da svolgere, comprovate da un curriculum sottoscritto da ogni interessato e depositato presso la segreteria del Comune.

3. Fatte salve le inconferibilità e le incompatibilità previste dalla legge, non possono, in ogni caso, essere nominati i consiglieri comunali, gli assessori, e il revisore dei conti. Non possono altresì ricoprire le cariche suddette il coniuge, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco e degli assessori comunali.

4. Il Sindaco procede alla revoca del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione qualora essi non si attengano agli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale. Il sindaco, inoltre, procede alla loro sostituzione in caso di dimissioni, cessazione o revoca.
 

ART. 46
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

1. Il Comune promuove forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche e partecipa agli accordi di programma per l’azione integrata e coordinata delle stesse.

2. Le apposite convenzioni, da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici, devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
 

ART. 47
INDIRIZZI E VIGILANZA

1. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi generali ai quali devono uniformarsi gli amministratori ed i rappresentanti di nomina del Comune.

2. La Giunta Comunale esercita la vigilanza sull’attività dei soggetti di cui al comma 1 e riferisce annualmente al Consiglio Comunale.
 

CAPO III
GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

ART. 48
DEFINIZIONE E PRINCIPI

1. L’individuazione e la gestione delle entrate e delle spese si ispira ai principi della certezza delle risorse e del pareggio economico e finanziario del bilancio, in coerenza con i programmi ed i risultati gestionali e con l’utilizzo ottimale delle risorse e dei servizi.

2. La legge riconosce al Comune autonomia finanziaria e potestà impositiva e ne fissa modalità e limiti. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio.

3. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi, secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.
 

ART. 49
CONTROLLI INTERNI

1. L’amministrazione comunale sviluppa un sistema di controlli interni, individuando strumenti e metodologie adeguate a:

a) garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

c) valutare le prestazioni del personale;

d) valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti.

2. Apposito regolamento determina i profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo.
 

ART. 50
IL REVISORE DEI CONTI

1. Il revisore dei conti svolge le funzioni attribuitegli dalla Legge e dallo Statuto e con le modalità stabilite dal Regolamento di contabilità.

2. L’organo di revisione ha la collaborazione del Responsabile del Servizio Finanziario e del Segretario comunale che provvedono a fornire informazioni e dati disponibili.

3. L’organo di revisione, nell’esercizio delle sue funzioni, può acquisire documenti ed atti del Comune e chiedere informazioni e chiarimenti ai rappresentanti del Comune in aziende, istituzioni, società od altri organismi.

4. Il Sindaco può invitare il revisore alle riunioni del Consiglio e della Giunta e, se richiesto da chi ha la presidenza della riunione, il revisore fornisce spiegazioni sulla propria attività.

5. L’organo di revisione può relazionare al Consiglio comunale, su richiesta del Presidente, in merito ad atti, fatti o situazioni specifiche riguardanti l’attività del Comune.
 

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 51
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, è affisso all’albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e inviato al Ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Entra in vigore il 30° giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio comunale.

3. La Giunta comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.

4. Dopo l’entrata in vigore dello statuto, il consiglio comunale e la giunta, secondo le rispettive competenze, adottano i regolamenti comunali ivi previsti e aggiornano quelli esistenti.

5. Fino all’entrata in vigore dei suddetti aggiornamenti, restano valide le norme regolamentari già adottate dal comune purchè compatibili con la legge e con lo statuto.

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA DOTT. ANTONIO MIOZZO

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