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Bur n. 63 del 27 giugno 2014


Materia: Statuti

COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO (PADOVA)

Delibera Consiglio comunale n. 11 del 26 marzo 2014

Modifica allo Statuto comunale.

TITOLO I
Principi generali

ART. 1
Autonomia statutaria

 

1.         Il Comune di Campo San Martino è un Ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; nel rispetto della Costituzione si riconosce in un sistema di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell’autonomia degli Enti Locali.

2.         Considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell’organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all’autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;

3.         Il Comune rappresenta la comunità di Campo San Martino nei rapporti con lo Stato, con la Regione Veneto, con la Provincia di Padova e con gli altri Enti o soggetti pubblici e privati e valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri Enti Locali.

 

ART. 2
Finalità

1.         Il Comune ispira la propria azione alle seguenti finalità:

  1. dare pieno diritto all’effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale; a tal fine sostiene e valorizza l’apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;
  2. valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;
  3. tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;
  4. valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell’iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;
  5. tutela della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell’impegno della cura e dell’educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi;
  6. sostegno alla realizzazione di un sistema di sicurezza sociale e di tutela delle persone disagiate e svantaggiate.
  7. il Comune, secondo i principi di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle Pari Opportunità – adotta piani, programmi ed iniziative volte a garantire la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e diritti tra i generi.
  8. il Comune di Campo San Martino riconosce il diritto all’uso dell’acqua, ossia l’accesso alla stessa e ai servizi igienico – sanitari come bene comune. Garantisce che la proprietà e la gestione della rete e degli impianti di acquedotto, distribuzione, fognatura e depurazione siano pubbliche e inalienabili nel rispetto delle vigenti normative in materia. Il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale di interesse generale. Il Comune si impegna, nell’ambito delle competenze che gli sono riconosciute dalla legge, a far sì che la gestione del servizio idrico integrato sia effettuata da un soggetto a totale partecipazione pubblica, con le caratteristiche di seguito riportate:

•          individuazione mediante in house providing;
•          esclusione del profitto nella gestione;
•          non soggezione alle regole della concorrenza e del mercato;
•          efficienza e trasparenza nella gestione, con modalità operative che assicurino il coinvolgimento, la partecipazione e l’impegno condiviso dei cittadini.

  1. riconosce la pace e lo sviluppo quali diritti fondamentali della persona e dei popoli, in coerenza con i principi della Costituzione italiana e del diritto internazionale che sanciscono la promozione dei diritti dell’uomo e dei popoli, delle libertà democratiche e della cooperazione internazionale.

 

ART. 3
Territorio e sede comunale

1.         Il territorio del Comune si estende per 13,13 kmq, confina con i Comuni di San Giorgio in Bosco, Villa del Conte, Curtarolo, San Giustina in Colle, San Giorgio delle Pertiche, Piazzola Sul Brenta.

2.         Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in via E. Breda n. 2.

3.         Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale e nel Centro Polivalente Cà Brenta; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

4.         All’interno del territorio del Comune di Campo San Martino non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l’insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

5.         La circoscrizione del Comune è costituita dal Capoluogo, dalle frazioni Marsango e Busiago e dalle località Busiago Vecchio, Casere e Capitelbello.

 

ART. 4
Stemma e gonfalone

1.         Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Campo San Martino.

2.         Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’ente a una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del comune.

3.         La giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse e le finalità siano le stesse di cui all’art. 2 del presente Statuto.

4.         Lo stemma si descrive come segue: d'argento, alla banda ondata d'azzurro, attraversata dalla ruota di molino, dentata di otto, d'oro, e accompagnata nel cantone sinistro del capo dalla spiga di grano, fogliata di due, posta in palo, al naturale. Ornamenti esteriori da Comune.

 

ART. 5
Consiglio comunale dei ragazzi

1.         Il comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l’elezione del consiglio comunale dei ragazzi.

2.         Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l’Unicef.

3.         Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

 

ART. 6
Programmazione e cooperazione

1.         Il comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio o altre che comunque perseguano le finalità di cui all’art. 2 del presente statuto.

2.         Il comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la Provincia di Padova, con la Regione Veneto.

 

TITOLO II
Ordinamento strutturale

CAPO I
Organi e loro attribuzioni

ART. 7
Organi

1.         Sono organi di governo del comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2.         Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3.         Il Sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il legale rappresentante del comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

4.         La giunta collabora col sindaco nel governo del comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.

 

ART. 8
Deliberazioni degli organi collegiali

1.         Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

2.         L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento degli organi collegiali.

3.         Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del consiglio o della giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età.

4.         I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

 

ART. 9
Consiglio comunale

1.         Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del consiglio comunale è attribuita, al Sindaco o, se nominato, al Presidente del Consiglio. In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Consigliere anziano, secondo le modalità di cui all’art. 40 del Decreto legislativo n. 267/2000.

2.         L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.

3.         Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

 

ART. 10
Sessioni e convocazione

1.         L’attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o urgente.

2.         Le sessioni ordinarie devono essere convocate con almeno cinque giorni liberi di anticipo, prima del giorno stabilito.

3.         In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4.         La convocazione del consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio se nominato o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5.         La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, inviati a mezzo posta certificata, e- mail, fax o consegna a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L’avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima.

6.         L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7.         L’elenco degli argomenti da trattare deve essere pubblicato all’albo pretorio on line presente sul sito internet istituzionale, almeno entro il giorno successivo a quello della consegna ai consiglieri e deve essere adeguatamente pubblicizzato mediante affissione nelle bacheche comunali, in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8.         La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno due giorni liberi prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, ed almeno 12 ore prima nel caso di urgenza.

9.         Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

10.       Il Sindaco o il Presidente del Consiglio, se nominato, esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari.

 

ART. 11
Maggioranze richieste per la validità delle sedute e per l’approvazione delle deliberazioni

1.         Le adunanze del consiglio comunale in 1^ convocazione sono validamente costituite quando è presente la metà dei consiglieri assegnati; in 2^ convocazione quando è presente almeno un terzo dei consiglieri assegnati.

2.         Le deliberazioni del consiglio comunale sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri votanti, salvo che siano richieste dalla Legge o dal presente statuto maggioranze qualificate.

3.         Coloro che, prendendo parte alla votazione, dichiarano di astenersi non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta. Coloro invece che si astengono dal prendere parte alla votazione, non si computano nel numero dei votanti né in quello necessario per la validità della seduta.

 

ART. 12
Linee programmatiche di mandato

1.         Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2.         Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

3.         Il consiglio provvede a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori entro il 30 settembre di ogni anno. È facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4.         Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all’organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Il documento è sottoposto all’approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti. L’approvazione non può avvenire dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali delle elezioni amministrative.

 

ART. 13
Commissioni

1.         Il consiglio comunale nomina all’inizio del mandato amministrativo, dopo l’insediamento e dopo la nomina della Giunta, le commissioni consiliari permanenti competenti per materia. Può istituire, con apposita deliberazione, altre commissioni temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale, nel rispetto delle vigenti norme per la rappresentanza di genere. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza.

2.         Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

3.         La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio con votazione palese sulla base delle designazioni vincolanti effettuate dai capigruppo consiliari.

 

ART. 14
Consiglieri

1.         Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2.         Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto la più alta cifra elettorale costituita dalla cifra di lista aumentata dai voti di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3.         I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni in generale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

 

ART. 15
Diritti e doveri dei consiglieri

1.         I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione. I presentatori delle proposte hanno diritto di farsi assistere dagli uffici del Comune nella redazione del testo per quanto riguarda gli aspetti di legittimità e contabili delle proposte.

2.         Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.

3.         I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi hanno diritto di visionare gli atti e documenti e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

4.         Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Sindaco o, se nominato, dal Presidente del Consiglio, un’adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’organo consiliare.

5.         Ciascun consigliere è tenuto a comunicare all’ufficio preposto, la casella di posta elettronica certificata, l’indirizzo e-mail, il n. di fax e ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

6.         Per assicurare la massima trasparenza ogni consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel Regolamento del Consiglio Comunale.

 

ART. 16
Gruppi consiliari

1.         I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale, ne danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente all’indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2.         I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno 2 membri, nel rispetto delle norme in materia di rappresentanza di genere.

3.         È istituibile presso il Comune di Campo San Martino, la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall’art. 39, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni verranno previste nell’apposito provvedimento di nomina.

4.         I capigruppo consiliari possono essere domiciliati presso l’ufficio protocollo del comune.

5.         Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente e on line, una copia della documentazione inerente gli atti utili all’espletamento del proprio mandato.

6.         I gruppi consiliari hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal sindaco.

 

ART. 17
Sindaco

1.         Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2.         Egli rappresenta il comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.

3.         Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4.         Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.

5.         Il sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell’ambito dei criteri indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6.         Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

7.         Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all’albo pretorio on line.

 

ART. 18
Attribuzioni di amministrazione

1.         Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del comune; in particolare il sindaco:

a.         dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del comune nonché l’attività della giunta e dei singoli assessori;
b.         promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
c.         adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
d.         nomina il segretario comunale, scegliendolo nell’apposito albo;
e.         nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili;
f.         firma il mandato di lite.

 

ART. 19
Attribuzioni di vigilanza

1.         Il sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.

2.         Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del comune.

3.         Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

 

ART. 20
Attribuzioni di organizzazione

1.         Il sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

  1. propone gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale;
  2. propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
  3. riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.

 

ART. 21
Vicesindaco

1.         Il vicesindaco nominato tale dal sindaco è l’assessore, consigliere comunale, che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.

 

ART. 22
Giunta Comunale

1.         La giunta è composta dal sindaco e da un numero di assessori non superiore a quello previsto per legge, garantendo la presenza di entrambi i sessi, di cui uno è investito della carica di vicesindaco.

2.         Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio, massimo due componenti purché dotati dei requisiti di eleggibilità e compatibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3.         Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

 

ART. 23
Nomina

1.         Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco nel rispetto delle norme vigenti  in materia di rappresentanza di genere e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2.         Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.

3.         Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

4.         Salvi i casi di revoca da parte del sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

 

ART. 24
Funzionamento della giunta

1.         La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla l’attività degli assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2.         Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3.         Le sedute sono valide se sono presenti un numero di assessori pari alla metà più uno dei componenti della stessa e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

 

ART. 25
Competenze

1.         La giunta collabora con il sindaco nel governo del comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale o ai responsabili dei servizi comunali.

2.         La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio, svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso e riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività.

3.         La giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

  1. propone al consiglio i regolamenti;
  2. approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
  3. elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
  4. assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
  5. modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
  6. propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
  7. approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
  8. dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
  9. fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;
  10. esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente  attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
  11. approva gli accordi di contrattazione decentrata;
  12. decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell’ente;
  13. fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato, sentito il segretario comunale.
  14. determina, sentito il Revisore dei Conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;
  15. approva il Peg su proposta del segretario comunale.
  16. adotta i provvedimenti con cui si decide l’assunzione, la mobilità esterna e l’accettazione delle dimissioni del personale in servizio;
  17. ha competenza sulla disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, approva la dotazione organica e le relative variazioni;
  18. promuove le azioni giudiziarie a tutela dei propri diritti promuove e dispone la resistenza in giudizio, autorizzando il Sindaco a stare in giudizio, in nome e per conto dell’Ente, individuando contestualmente il legale del Comune al quale, a mezzo del Sindaco, conferisce mandato; approva le transazioni.
  19. ha competenza residuale nel senso che adotta tutti gli atti, ad esclusione di quelli gestionali, che non rientrano nelle competenze degli altri organi del Comune, del segretario comunale e dei responsabili degli uffici.

 

ART. 26
Commissario ad acta

1.         Qualora nei termini fissati dal decreto legislativo 267/2000 non sia stato predisposto dalla Giunta lo schema del bilancio di previsione e, comunque, il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla giunta, si procede al commissariamento, come segue.

2.         Il Segretario Comunale attesta con propria nota, da comunicare al Sindaco che sono trascorsi i termini di cui sopra e che occorre procedere al commissariamento.

3.         Il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, convoca entro 48 ore lavorative la Giunta Comunale, per nominare il commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 267/2000, scegliendolo tra il difensore civico provinciale, segretari comunali o dirigenti o funzionari amministrativi in quiescenza, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo e degli enti locali in particolare, revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali, docenti universitari delle materie del diritto amministrativo o degli enti locali, segretari provinciali o dirigenti amministrativi di amministrazioni pubbliche non comunali di comprovata esperienza e competenza nel diritto amministrativo e degli enti locali. Qualora l'incarico sia conferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 e ai contratti collettivi di lavoro.

4.         Qualora il Sindaco non provveda a convocare la giunta nei termini di cui sopra, o la giunta non provveda a nominare il commissario, il segretario comunale informa dell'accaduto il prefetto, perché provveda a nominare il commissario.

5.         Il commissario, nel caso che la giunta non abbia formulato lo schema di bilancio di previsione nei termini, lo predispone d'ufficio entro dieci giorni dalla nomina.

6.         Una volta adottato lo schema di bilancio, il commissario nei successivi cinque giorni invia a ciascun consigliere, con lettera notificata in forma amministrativa, l'avviso di convocazione della seduta, con l'avvertenza che i consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria, assegnando un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione del bilancio. Non si applicano i termini previsti dal regolamento sul funzionamento del consiglio e dal regolamento di contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.

7.         Qualora il consiglio non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal commissario questo provvede direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il prefetto, perché avvii la procedura di scioglimento del consiglio, ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 267/2000.

 

TITOLO III
Partecipazione e decentramento

CAPO I
Partecipazione

ART. 27
Partecipazione popolare

1.         Il comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’amministrazione dell’ente al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2.         La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

3.         Il consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

 

CAPO II
Associazionismo e volontariato

ART. 28
Associazionismo

1.         Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2.         A tal fine, la giunta comunale approva l'albo delle associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3.         Allo scopo di ottenere la registrazione nell'albo delle associazioni è necessario che le stesse depositino  in comune copia dello statuto e comunichino la sede e il nominativo del legale rappresentante.

4.         Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

5.         Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

 

ART. 29
Diritti delle Associazioni

1.         Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni possono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

2.         I pareri scritti devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a 10 giorni.

 

ART. 30
Contributi alle associazioni

1.         Il comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.

2.         Il comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3.         Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4.         Il comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute e  inserite nell’apposito albo, l’erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

5.         Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall’ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego.

 

ART. 31
Volontariato

1.         Il comune promuove il volontariato e ne garantisce la formazione per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente.

2.         Il Comune può promuovere e istituire la Consulta delle associazioni di volontariato con la quale il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell’ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

 

CAPO III
Modalità di partecipazione

ART. 32
Consultazioni

1.         L’amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione e programmare incontri con la stessa allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all’attività amministrativa.

2.         Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

 

ART. 33
Petizioni

1.         Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2.         La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all’amministrazione.

3.         La petizione è inoltrata al sindaco il quale, entro 10 giorni, la assegna in esame all’organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale.

4.         Se la petizione è sottoscritta da almeno 200 persone l’organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.

5.         Il contenuto della decisione dell’organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicato all'albo pretorio on line e affisso negli appositi spazi delle bacheche comunali e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del comune.

6.         Se la petizione è sottoscritta da almeno 300 persone, ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella successiva seduta del consiglio comunale, da convocarsi entro trenta giorni.

 

ART. 34
Proposte

1.         Qualora un numero di elettori del comune non inferiore a 200 avanzi al sindaco proposte per l’adozione di atti amministrativi di competenza dell’ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto e il suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all’organo competente e ai gruppi presenti in consiglio comunale entro 10 giorni dal ricevimento.

2.         L’organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

3.         Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate all'albo pretorio on line e affisse negli appositi spazi delle bacheche comunali e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

 

ART. 35
Referendum

1.         Un numero di elettori residenti non inferiore al  20% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

2.         Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

  1. statuto comunale;
  2. regolamento del consiglio comunale;
  3. piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
  4. linee programmatiche del mandato amministrativo;
  5. elezione, nomina, designazione, revoche concernenti persone;
  6. personale del Comune di Campo San Martino;
  7. bilanci annuali, pluriennali, conti consuntivi;
  8. materie sulle quali un organo del Comune deve esprimersi, con deliberazioni o pareri, entro termini stabiliti per Legge, salvo che il referendum sia esperibile, ai sensi delle disposizioni del presente capo, entro tali termini;
  9. oggetti sui quali il Comune ha già assunto provvedimenti deliberativi che hanno già dato luogo a rapporti negoziali con terzi;
  10. localizzazione di opere, infrastrutture, servizi quando la scelta possa comportare conflitti di interesse fra cittadini residenti in diverse zone del Comune.

3.         Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non generare equivoci.

4.         Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5.         Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

6.         Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro  sessanta  giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all’oggetto della stessa.

7.         Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno un terzo degli aventi diritto.

8.         Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

9.         Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

 

ART. 36
Accesso agli atti

1.         Ciascun cittadino che dimostri un interesse al provvedimento ha libero accesso alla consultazione degli atti dell’amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2.         Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3.         Il regolamento disciplina inoltre i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

 

ART. 37
Diritto di informazione

1.         Gli atti dell’amministrazione sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2.         La pubblicazione viene effettuata all’albo pretorio on line, all’interno del sito internet istituzionale, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009 e nel sito Amministrazione trasparente ai sensi della legge n. 33/2013.

3.         L’affissione viene curata dal messo comunale che certifica l’avvenuta pubblicazione.

4.         Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all’interessato.

5.         Le ordinanze devono essere pubblicate all’albo pretorio on line e nell’apposito spazio della sede municipale.

6.         Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l’affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

 

ART. 38
Istanze

1.         Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al sindaco istanze in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa.

2.         La risposta all’istanza deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dalla presentazione.

 

CAPO IV
Difensore civico

ART. 39

1.         Le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. In tale caso il difensore civico provinciale assume la denominazione di "difensore civico territoriale" ed è competente a garantire l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini;

Nella convenzione tra Comune e Provincia, sono fissate le modalità di organizzazione, di funzionamento e accesso al servizio.

 

ART. 40  Abrogato

ART. 41 Abrogato

ART. 42 Abrogato

ART. 43 Abrogato

ART. 44 Abrogato


CAPO V
Procedimento amministrativo

ART. 45
Diritto di intervento nei procedimenti

1.         Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

2.         L’amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile del procedimento, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

 

ART. 46
Procedimenti ad istanza di parte

1.         Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l’istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall’amministratore che deve pronunciarsi in merito.

2.         Il funzionario o l’amministratore devono sentire l’interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.

3.         Ad ogni istanza rivolta a ottenere l’emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a  quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.

4.         Nel caso l’atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5.         Tali soggetti possono inviare all’amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

 

ART. 47
Procedimenti a impulso di ufficio

1.         Nel caso di procedimenti ad impulso d’ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall’adozione dell’atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2.         I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall’amministratore che deve pronunciarsi in merito.

3.         Qualora per l’elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell’art. 37 dello statuto.

 

ART. 48
Determinazione del contenuto dell’atto

1.         Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell’atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la giunta comunale.

2.         In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell’accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l’imparzialità dell’amministrazione.

 

TITOLO IV
Attività amministrativa

ART. 49
Obiettivi dell’attività amministrativa

1.         Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2.         Gli organi istituzionali del comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3.         Il comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni, con la provincia e con altri enti.

 

ART. 50
Servizi pubblici comunali

1.         Il comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2.         I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

 

TITOLO V
Uffici e personale

CAPO I
Uffici

ART. 51
Principi strutturali e organizzativi

1.         L’amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

  1. un’organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
  2. l’analisi e l’individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;
  3. l’individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
  4. il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

 

ART. 52
Organizzazione degli uffici e del personale

1.         Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2.         Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3.         I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.

4.         Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

 

ART. 53
Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi

1.         Il comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e gli organi amministrativi.

2.         I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; ai funzionari responsabili spetta il perseguimento degli obiettivi assegnati, nonché la gestione amministrativa, tecnica e contabile, secondo principi di professionalità e responsabilità.

3.         L’organizzazione del comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall’apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4.         Il comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

 

ART. 54
Diritti e doveri dei dipendenti

1.         I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.

2.         Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il responsabile degli uffici e dei servizi e l’amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

3.         Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l’integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4.         L’approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell’ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco e dagli organi collegiali.

5.         Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile e urgente.

6.         Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

 

CAPO II
Il segretario comunale

ART. 55
Segretario comunale

1.         Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.

2.         Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione dell’ufficio del segretario comunale.

3.         Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4.         Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridico-amministrativa agli organi del comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

 

ART. 56
Funzioni del segretario comunale

1.         Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Presidente.

2.         Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all’ente e, con l’autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.

3.         Egli presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

4.         Il segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l’ente è parte, quando non sia necessaria l’assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dal regolamento, o conferitagli dal sindaco.

 

ART. 57
Vicesegretario comunale

1.         La dotazione organica del personale potrà prevedere un vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell’ente, in possesso del titolo di studio prescritto per accedere al concorso pubblico per segretario comunale.

2.         Il vicesegretario comunale collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

 

CAPO III
Personale direttivo

ART. 58 Abrogato

ART. 59 Abrogato

ART. 60 Abrogato

 

ART. 61
Responsabili degli uffici e dei servizi

1.         I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

2.         I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.

3.         Essi, nell’ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l’attività dell’ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco e dalla giunta comunale.

 

ART. 62
Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1.         I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell’ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa.

2.         Essi provvedono, altresì, al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

  1. esprimono i pareri di competenza ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 sulle proposte di deliberazione della Giunta e del Consiglio;
  2. rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
  3. emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
  4. provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
  5. pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l’esecuzione;
  6. emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l’applicazione delle sanzioni accessorie nell’ambito delle direttive impartite dal sindaco;
  7. pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all’art. 50 del D.Lgs. 267/2000;
  8. promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
  9. provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal sindaco;
  10. forniscono al responsabile del servizio preposto nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
  11. autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal sindaco;
  12. concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il comune;
  13. rispondono del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3.         I pareri di cui al precedente comma 2 lettera a) non possono avere ad oggetto valutazioni di merito proprie dell’organo deliberante.

4.         I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

5.         Il sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

 

ART. 63
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1.         La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l’assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell’ente non siano presenti analoghe professionalità.

2.         La giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs 267/2000.

3.         I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

 

ART. 64
Collaborazioni esterne

1.         Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2.         Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

 

ART. 65
Ufficio di indirizzo e di controllo

1.         Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l’ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui agli artt. 242 e 243 del D.Lgs. n. 267/2000.

 

ART. 66
Controllo interno

1.         I controlli interni previsti dall’art. 147 del D.Lgs. n.267/2000 sono svolti in deroga agli altri principi indicati dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 286/99.

2.         Spetta al regolamento di contabilità e al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, per i rispettivi di competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle forme di convenzionamento con altri comuni ed incarichi esterni.

 

CAPO IV
La responsabilità

ART. 67
Responsabilità verso il comune

1.         Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2.         Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3.         Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del sindaco.

 

ART. 68
Responsabilità verso terzi

1.         Gli amministratori, il segretario e i dipendenti comunali che, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2.         Ove il comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dall’amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3.         La responsabilità personale dell’amministratore, del segretario o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, che nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l’amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4.         Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all’atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

 

ART. 69
Responsabilità dei contabili

1.         Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

 

ART. 70
Assicurazione per responsabilità

1.         La Giunta Comunale provvede ad assicurare gli organi politici e burocratici del Comune contro i rischi derivanti dall’espletamento delle attività istituzionali di competenza degli stessi.

 

CAPO V
Finanza e contabilità

ART. 71
Ordinamento

1.         L’ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

 

TITOLO VI
Disposizioni diverse

ART. 72
Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

1.         Il comune esercita l’iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all’art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.

2.         L’iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

 

ART. 73
Pareri obbligatori

1.         Il comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi della normativa vigente.

2.         Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il comune può prescindere dal parere.

 

ART. 74
Vigore dei regolamenti vigenti

1.         Fino all’entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo Statuto e di quelli comunque necessari a darne attuazione, restano in vigore i regolamenti vigenti, in quanto compatibili con la legge e lo statuto.

2.         Per la modifica dei regolamenti di cui al comma 1 è nominata una Commissione Consiliare di cui fa parte, come consulente, il Segretario Comunale.

 

ART. 75
Revisione dello Statuto

1.         Le proposte di revisione dello statuto sono esaminate con le modalità stabilite dall’art. 6 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

 

ART. 76
Entrata in vigore

1.         Lo Statuto, con le modifiche ed integrazioni, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio on line sul sito istituzionale del Comune; da tale data si intende abrogato lo Statuto precedente.

Lo Statuto verrà affisso nell’apposito spazio della sede municipale.

Il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rosaria Campanella

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