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Bur n. 57 del 06 giugno 2014


Materia: Statuti

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO (TREVISO)

Deliberazione Consiglio comunale n. 36 del 27 settembre 2013

Adeguamento normativo del vigente statuto comunale alle nuove norme in materia di rappresentanza di genere negli organi del Comune (Legge 23.11.2012, n. 215) e nella composizione degli organi istituzionali.

L’articolo 1, comma 3 viene riformulato come segue:

ARTICOLO 1 – AUTONOMIA DEL COMUNE

Il Comune ispira la propria azione all’applicazione del principio delle pari opportunità fra uomo e donna a’ sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 e pertanto nella giunta comunale, negli organi collegiali non elettivi, nonché negli organi dei propri enti, aziende, istituzioni, nelle rappresentanze in enti e nell’organizzazione interna garantisce la presenza di entrambi i sessi.

 

L’articolo 16, comma 1 viene integrato come segue:

ARTICOLO 16 – COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni si articola in commissioni consiliari permanenti.

Il regolamento ne determina la composizione, nel rispetto del principio di proporzionalità fra maggioranza e minoranze proporzionale e nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne, le modalità di nomina o elezione, il funzionamento, il numero e le attribuzioni. E’ in ogni caso istituita la commissione per la formazione e l’adeguamento dello Statuto e dei regolamenti.

 

L’articolo 17, comma 1 viene integrato come segue:

ARTICOLO 17 – COMMISSIONI CONSILIARI STRAORDINARIE, TEMPORANEE E SPECIALI

Il consiglio può istituire - con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti – commissioni consiliari straordinarie, temporanee, speciali, di indagine e di inchiesta, presiedute da un consigliere di minoranza, determinando nell'atto di istituzione, i compiti, la composizione, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne, la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture che venga ritenuta necessaria all'espletamento del mandato.

 

L’articolo 24, comma 1 viene integrato come segue:

ARTICOLO 24 – COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori stabilito dal Sindaco all’atto della nomina entro quello massimo previsto dalla legge. L’opzione relativa al numero degli Assessori può essere modificata nel corso del mandato.

Nel rispetto del principio di pari opportunità fra uomini e donne, deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi.

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