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Bur n. 37 del 04 aprile 2014


Materia: Statuti

COMUNE DI CADONEGHE (PADOVA)

Deliberazione n. 61 del 27 novembre 2013

Modifica allo statuto comunale - approvata con deliberazione di consiglio comunale.

 Dopo il Capo IV è inserito il seguente: 

CAPO V
Disciplina delle spese per la campagna elettorale

Art. 35-ter – Spese elettorali per le elezioni comunali

  1. Le spese elettorali dei candidati alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale, nonché di ciascun partito, movimento o lista che partecipa alle elezioni comunali sono soggette ai limiti massimi di importo di cui all’art. 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96.
  2. Si applicano le disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515 richiamate dall’art. 13 della legge  6 luglio 2012, n. 96 per la rendicontazione delle spese elettorali di cui al comma precedente.
  3. Ciascun candidato alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale deve presentare al Segretario Comunale non oltre 5 giorni dall’inizio della campagna elettorale una dichiarazione preventiva concernente i contributi finanziari, i mezzi e gli strumenti di ogni genere e tipo impiegati a sostegno della propria campagna. Nella dichiarazione devono essere elencati i nominativi delle persone, delle associazioni e delle società che finanziano o altrimenti sostengono la campagna elettorale.
  4. I candidati eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale sono tenuti a produrre la dichiarazione di cui all’art. 2 della legge 5 luglio 1982, n. 441, anche ai fini della pubblicazione nel sito istituzionale del Comune ai sensi di quanto previsto dal vigente Regolamento per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei titolati di cariche elettive e di governo.

Responsabile Servizio Affari Generali

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