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Bur n. 68 del 11 luglio 2014


Materia: Statuti

COMUNE DI TRISSINO (VICENZA)

Delibera Consiglio comunale 9 del 10 marzo 2014

Modifica allo statuto comunale.

Art. 1

1. Il presente Statuto detta le disposizioni fondamentali per l'organizzazione del Comune di Trissino in attuazione del d.lgs 267 del 18.08.2000 “Testo unico sull’ordinamento degli enti locali”.

Art. 2
comma 3

d) la promozione di azioni atte a favorire pari opportunità per le donne e per gli uomini, organizzando temi e modalità della vita urbana che rispondano alle esigenze dei cittadini e delle famiglie, attuando il principio della rappresentanza di genere.

Art. 2 bis
Pari opportunità

1. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi dello stesso, nonché degli Enti, delle Aziende e delle Istituzioni da esso dipendenti, in quanto partecipati o controllati dal Comune.

TITOLO III
ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

Art. 11

1.Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale, indirizzate al Consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo del comune secondo l’ordine temporale di presentazione.

Art. 14

1. L'avviso di convocazione del Consiglio comunale deve essere affisso all'albo on line insieme all'ordine del giorno. La seduta del Consiglio è adeguatamente pubblicizzata con manifesti pubblici, salvo che la convocazione sia disposta in via d'urgenza.

Art. 22

2. La commissione potrà provvedere, altresì, a predisporre i progetti di regolamento da sottoporre all'esame del Consiglio, tra i quali, in particolare, quelli per l'attuazione dello Statuto e delle disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e della legge 7 agosto 1990, n. 241, sul procedimento amministrativo e l'accesso ai documenti amministrativi.

Art. 24

1. La nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla Legge viene effettuata con voto limitato, al fine di garantire la rappresentanza anche delle minoranze e assicurando condizioni di pari opportunità tra uomini e donne.

Art. 26

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori non superiore al numero massimo previsto dalla legge, nominati dal Sindaco. Deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina nella prima seduta successiva alle elezioni, ovvero nella prima seduta successiva ad ulteriori nomine.

Art. 27

1.Il Sindaco può nominare gli Assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

Art. 36
Attribuzioni

1. Il Sindaco:

a) ha la rappresentanza generale del comune;
b) sovrintende agli uffici, ai servizi, alle attività amministrative, impartendo direttive al Segretario;
c) nomina la giunta e può revocarne i componenti;
d) nomina, designa e revoca i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni sulle base degli indirizzi stabiliti dal consiglio;
e) nomina i responsabili di uffici e servizi e definisce gli incarichi di collaborazione esterna, nel rispetto della legge e delle norme comunali assicurando condizioni di pari opportunità tra uomini e donne;
f) promuove la conclusione di accordi di programma;
g) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, di pubblici uffici e dei servizi pubblici al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
h) convoca e presiede la giunta ed il Consiglio Comunale;
i) acquisisce, direttamente, presso uffici, servizi, istituzioni ed aziende appartenenti all’ente, informazioni ed atti anche riservati;
l) esercita le funzioni di ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge;
m) provvede ad informare la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali;
n) esercita ogni altra funzione ad esso attribuita da specifiche norme di legge e di regolamento.

Art. 37
Vicesindaco

1. Il Sindaco, all'atto della nomina della giunta, designa fra gli assessori il Vicesindaco, e chi lo sostituirà in caso di assenza o impedimento temporaneo, con funzioni di sostituto, nei casi previsti dalla legge.
2. In caso di contemporanea assenza del Sindaco e del Vicesindaco, ne farà le veci l'Assessore più anziano di età.

Art. 42

3. Il Consiglio procede alla nomina dei componenti delle Consulte con voto limitato al fine di garantire la rappresentanza anche delle minoranze e attuando il principio della rappresentanza di genere, garantendo la presenza di entrambi i sessi.

Art. 57

1. Il Comune nell'organizzazione dei suoi uffici, persegue i seguenti obiettivi:

a) accrescere l'efficienza dell'amministrazione anche mediante lo sviluppo del suo sistema informativo in coordinazione con quelli degli altri soggetti pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro contenendo la spesa del personale entro i vincoli delle disponibilità di bilancio;
c) attuare gradualmente, come previsto dalla legge, l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato;
d) assicurare condizioni di pari opportunità tra uomini e donne.

Art. 58

4. Il Sindaco può assegnare al Segretario tutte quelle funzioni e quei compiti conferibili a sensi delle vigenti norme di legge.

Art. 60

1. Apposito Regolamento disciplina l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, in conformità al disposto dell’art 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; in particolare il regolamento detta, ad integrazione di quanto stabilito dalla legge e dalle disposizioni del presente statuto, le norme per disciplinare l’organizzazione degli uffici e del personale nonché le modalità dei concorsi per l’accesso ai posti.

Art. 62

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa riportante le indicazioni previste dall’art. 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 65

1. Gli amministratori di aziende e istituzioni sono nominati, designati e revocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale ed assicurando condizioni di pari opportunità tra uomini e donne.

Art. 67

2. Per la gestione di uno o più servizi pubblici di carattere locale, qualora si ritenga che attraverso la costituzione di una particolare figura gestionale si raggiungano maggiori risultati, sia in termini di efficienza che di economicità, può essere costituito un consorzio con altri Comuni o con la Provincia nel rispetto dell’art. 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. La costituzione del Consorzio avviene mediante approvazione, da parte del Consiglio Comunale, dello statuto e di una convenzione disciplinante i rapporti.

Art. 68

1. Quando siano coinvolte attribuzioni di diversi soggetti pubblici nella definizione e nell'attuazione di opere e di interventi o di programmi di intervento e sia necessario coordinare l'azione per la loro completa realizzazione, il Comune in relazione alla sua competenza primaria o prevalente, promuove la conclusione di accordi di programma, ai sensi dell’art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, con i soggetti interessati, determinando tempi e modalità della azione amministrativa, nonché finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

Art. 71

3. Il Comune delibera il bilancio di previsione ed il conto consuntivo nel rispetto dei termini e con le modalità prescritte dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 72
Organo di revisione economico-finanziario

1. La revisione economico – finanziaria è affidata ad un revisore individuato e nominato con le modalità previste dalla Legge.
2. All'atto della nomina, il Consiglio comunale determina il compenso da erogare al Revisore per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Art. 73
Competenze

1. L'organo di revisione economico – finanziario svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto.
2. Esercita le funzioni di controllo interno così come disciplinate dallo specifico Regolamento dell'Ente.
3. Ha la collaborazione del segretario comunale e del responsabile del servizio finanziario che provvedono a fornire informazioni e dati disponibili.
4. Può inoltre chiedere informazioni e chiarimenti ai dipendenti del Comune ed ai rappresentanti di esso in aziende, istituzioni, società o altri organismi.
5. Il Sindaco può invitare il revisore alle riunioni del Consiglio e della Giunta. In tal caso, se richiesto da chi ha la presidenza della riunione, fornisce spiegazioni sulla propria attività.
6. Il revisore può domandare al Sindaco di effettuare comunicazioni al Consiglio e alla Giunta.
7. In attuazione del principio di collaborazione tra Consiglio Comunale, nella sua funzione di indirizzo e controllo, e revisore dei conti, questi riferisce immediatamente al Consiglio ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune e attesta la rispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione. Nella relazione di accompagnamento alla proposta di deliberazione del rendiconto della gestione esprime i rilievi ed indica le proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità dei costi della gestione.
8. Il regolamento di contabilità stabilisce la periodicità minima della presenza del revisore, le modalità per la verbalizzazione dei lavori, i libri che deve obbligatoriamente tenere e le modalità per la pronuncia di decadenza.
9. Il revisore esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni con le stesse modalità fissate dal presente articolo.
10. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e ai documenti del Comune e diritto di ottenere dal Segretario comunale e dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili per l’espletamento dei suoi compiti.

Art. 74

1. Il Consiglio comunale, nell'esame dei bilanci, dei piani e dei programmi deve tenere in considerazione specifica anche le relazioni, i rilievi e le proposte, del revisore dei conti e conseguentemente motivare le proprie decisioni.

Art. 76

1. Ogni modifica al presente Statuto deve essere deliberata dal Consiglio Comunale con il procedimento di cui all’art 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’Albo Pretorio on line del Comune.

Segretario generale Stefania Di Cindio

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