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Bur n. 114 del 28 novembre 2014


Materia: Statuti

COMUNE DI GORGO AL MONTICANO (TREVISO)

Deliberazioni Consiglio comunale n. 39 del 30 novembre 2013 e n. 32 del 15 luglio 2014

Statuto del comune di Gorgo al Monticano revisionato.

STATUTO

TITOLO I

PRINCIPI E ORGANI ISTITUZIONALI

Art. l

Principi fondamentali

l. Il Comune di Gorgo al Monticano è ente locale autonomo dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dalle norme del presente Statuto.

2. Esercita funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2

Finalità

l. Il Comune:

a) rappresenta e cura i bisogni e gli interessi della propria comunità;

b) promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

c) persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alle scelte politiche.

2. Il comune ispira la propria azione all’applicazione del principio delle pari opportunità fra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 e pertanto nella giunta comunale, negli organi collegiali non elettivi, nonché negli organi dei propri enti, aziende, istituzioni e società, nelle rappresentanze in enti e nell’organizzazione interna garantisce un’adeguata presenza di entrambi i sessi.

3. Il comune, nell'esercizio della potestà regolamentare, attua i principi dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.

Art. 3

Territorio e sede comunale

l. La circoscrizione del Comune è costituita dalle frazioni di Gorgo al Monticano, Cavalier, e Navolè.

2. Il territorio comunale si estende per Kmq. 27.08 e confina con i Comuni di: Mansuè, Oderzo, Chiarano, Motta di Livenza, Meduna di Livenza e Pasiano di Pordenone.

3. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato nella frazione di Gorgo al Monticano, che è il capoluogo.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

5. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal consiglio previa consultazione popolare.

Art. 4

Albo pretorio

1. Il comune individua nella pagina iniziale del proprio sito web istituzionale una apposita sezione, accessibile senza formalità, da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione in forma digitale degli atti e dei provvedimenti amministrativi per i quali la legge, lo statuto o i regolamenti prevedono che sia data pubblicità legale.

Art. 5

Stemma e gonfalone

l. Il Comune ha un proprio stemma approvato con regio decreto in data 14 marzo 1929 ed un proprio gonfalone riproducente lo stemma.

2. Il regolamento disciplina l'uso dello stemma e del gonfalone.

Capo I - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 6

Elezione, composizione e durata del consiglio comunale

1. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.

2. Le cause di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di consigliere comunale sono stabilite dalla legge.

Art. 7

Prima seduta del Consiglio

 l. La prima seduta del consiglio comunale è convocata entro il termine perentorio di l0 giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi da consegnarsi almeno cinque giorni prima della seduta, e deve tenersi entro l0 giorni dalla convocazione.

2. Tale seduta è convocata e presieduta dal sindaco e deve trattare, anzitutto, i seguenti argomenti:

- convalida degli eletti;

- giuramento del sindaco;

- comunicazione da parte del sindaco della composizione della nuova giunta e dell’assessore incaricato a svolgere le funzioni di vice sindaco;

- elezione della commissione elettorale comunale.

3. La seduta è pubblica e la votazione palese. Ad essa possono partecipare i consiglieri comunali delle cui cause ostative si discute.

4. Per la validità della seduta e della deliberazione relativa alla convalida degli eletti si applicano le norme previste dal presente statuto e del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

5. L’iscrizione all’ordine del giorno della convalida degli eletti comprende anche l’eventuale surrogazione degli ineleggibili e l’avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

6. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il prefetto.

Art. 8

Documento Programmatico di Mandato

1. Entro quattro mesi dalla data delle elezioni, il sindaco presenta al consiglio comunale un documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, come previsto dall’art. 46, comma 3, del D.lgs. 267/2000.

2. A tal fine il documento, sottoscritto dal sindaco e dagli assessori, viene depositato nell’ufficio di segreteria almeno trenta giorni prima della seduta consiliare prevista per la sua presentazione. Di tale deposito viene data comunicazione scritta ai capigruppo consiliari.

3. Eventuali richieste di integrazioni o modifiche devono essere presentate entro e non oltre venti giorni dalla data del deposito.

4. Il documento programmatico, eventualmente integrato o modificato sulla base di quanto proposto dai consiglieri, viene approvato dalla giunta e presentato al consiglio comunale per la discussione, senza essere oggetto di votazione.

5. Nella deliberazione che approva il bilancio di previsione o le sue variazioni si dà atto della coerenza dei predetti provvedimenti con le linee programmatiche di mandato ovvero vengono apportati i necessari adeguamenti alle stesse.

6. Il consiglio comunale inoltre provvede alla verifica dell’attuazione delle linee medesime, nel mese di settembre di ciascun anno, contestualmente alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, prevista dall’articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 9

Diritti dei Consiglieri

1. Ineriscono al mandato di ciascun consigliere:

a) il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale, ivi compreso lo statuto e i regolamenti;

b) la presentazione di interrogazioni e le eventuali altre forme di intervento stabilite dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale;

c) il diritto di ottenere da tutti gli organi ed uffici comunali, dagli enti, dalle aziende, e dalle strutture dipendenti dal Comune le informazioni ed i documenti necessari per espletare il proprio mandato.

2. Per l'esercizio dei loro diritti e poteri i consiglieri comunali possono chiedere l'ausilio tecnico del segretario comunale.

3. Le interrogazioni sono presentate dai consiglieri per iscritto presso la segreteria del Comune. Il sindaco, o l'assessore delegato, devono rispondere all'interessato entro trenta giorni dalla presentazione.

4. Se richiesto dai consiglieri, le interrogazioni sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio comunale utilmente successiva alla loro presentazione.

5. Il comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l’assistenza in sede processuale ai consiglieri comunali, agli assessori ed al sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile e penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con il comune.

In caso di sentenza definitiva di condanna, il comune richiede all’amministratore condannato gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni ordine di giudizio.

6. Il regolamento di funzionamento del consiglio comunale disciplinerà forme e modi per l'esercizio dei diritti e dei poteri dei consiglieri.

Art. 10

Doveri e condizione giuridica degli amministratori

1. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie del segretario e dei responsabili delle posizioni organizzative.

2. Ciascun consigliere comunale ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera comunità locale.

3. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio e delle commissioni delle quali siano membri.

4. I consiglieri comunali, che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del consiglio sono dichiarati decaduti, secondo le modalità previste dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

5. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado ex art. 78 del D.Lgs. 267/2000..

6. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

Art. 11

Dimissioni, sospensione, decadenza e surroga dei consiglieri comunali

l. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo nell’ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio comunale, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

2. Quando le dimissioni contestuali, ovvero rese con atti separati, ma contemporaneamente presentati al protocollo, riguardano la metà più uno dei consiglieri comunali assegnati, escluso il sindaco, non si procede alla surroga dei consiglieri dimissionari e il sindaco dà immediata comunicazione al prefetto per i conseguenti adempimenti.

3. Nel caso di sospensione di un consigliere comunale, adottata a sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, il consiglio comunale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni di consigliere comunale al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione con la medesima persona.

4. Per la dichiarazione di decadenza conseguente al mancato intervento a tre sedute consiliari, si rinvia a quanto stabilito dal regolamento per il funzionamento del consiglio. Per gli altri casi di decadenza, si rinvia alle specifiche disposizioni di legge.

5. Alla surroga del consigliere deceduto provvede il consiglio comunale nella sua prima riunione.

Art. 12

Gruppi consiliari

l. I consiglieri si riuniscono in gruppi, anche misti, formati di almeno tre componenti, ed eleggono il loro capogruppo.

2. Ciascun gruppo può anche essere formato da uno o due consiglieri, se unici eletti di lista che ha partecipato alla consultazione elettorale.

3. Le modalità di formazione e di funzionamento dei gruppi sono stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

Art. 13

Convocazione del Consiglio Comunale

l. Il consiglio è convocato in via ordinaria o d'urgenza, con avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno.

2. Nel caso di convocazione ordinaria l'avviso della convocazione deve essere recapitato ai consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della seduta.

3. Il consiglio comunale deve essere convocato, in via ordinaria, almeno tre volte l'anno per l'esame e l'approvazione dei bilanci e per la verifica dello stato di attuazione dei programmi.

4. Nel caso di convocazione d'urgenza il termine previsto al comma 2 è ridotto a 24 ore.

5. Il consiglio, inoltre, deve essere riunito, in via straordinaria, entro 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri.

Art. 14

Ordine del giorno delle sedute

l. L'ordine del giorno viene redatto dal Sindaco.

2. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno deve essere pubblicato nella pagina iniziale del sito web del comune.

3. Il consiglio non può deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno.

Art. l5

Attribuzioni e funzionamento del Consiglio

l. Il consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo ed ha competenza limitatamente agli atti fondamentali del comune.

2. Il consiglio comunale formula gli indirizzi generali in materia di nomine di designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, in tempo utile perché il Sindaco possa effettuare le nomine e le designazioni di sua competenza nei termini di legge.

3. Le nomine e le designazioni espressamente riservate al consiglio dalla legge devono avvenire sulla base dell'esame del curriculum di ciascun candidato, da presentarsi almeno cinque giorni prima della seduta consiliare avente all'ordine del giorno l'effettuazione delle nomine.

4. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche.

5. Il regolamento per il funzionamento del consiglio, approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, stabilisce in quali casi il consiglio si riunisce in seduta segreta, la durata degli interventi dei consiglieri, la presentazione e la discussione delle proposte e delle interrogazioni.

Art. l6

Validità delle sedute e votazioni

l. Le adunanze del consiglio comunale sono validamente costituite quando è presente la metà dei consiglieri assegnati compreso il sindaco.

2. II consiglio comunale vota in modo palese, ad esclusione delle deliberazioni concernenti persone, nonché di altre deliberazioni ove sia preminente, a giudizio di chi presiede il consiglio, l'esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà di espressione delle convinzioni etiche o morali del consigliere.

3. Le deliberazioni del consiglio comunale sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo che siano richieste dalla legge o dal presente Statuto maggioranze qualificate.

Art. l7

Astenuti e schede bianche

l. Il consigliere che dichiari di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.

2. Parimenti è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta il consigliere presente che non depositi la scheda nell'urna, nel caso di votazione segreta.

3. Il consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall'aula al momento del voto.

4. Per determinare la maggioranza dei presenti si tiene conto anche degli astenuti ai sensi dei commi l e 2.

5. Nel caso di votazione segreta, le schede bianche e nulle vanno computate nel numero dei votanti, ai fini di determinare la maggioranza .

Art. l8

Verbalizzazione delle sedute consiliari

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni del consiglio comunale e cura la redazione del verbale che sottoscrive insieme a chi presiede la seduta.

2. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il risultato della votazione, fatti salvi i casi nei quali un consigliere consegni il proprio intervento, in forma scritta, al segretario comunale.

3. Ogni consigliere comunale ha diritto di far constare nel verbale il proprio voto e i motivi del medesimo.

4. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale stabilisce:

a) le modalità di approvazione del processo verbale e dell’inserimento in esso delle rettifiche eventualmente richieste dai consiglieri comunali;

b) le modalità secondo cui il verbale può darsi per letto.

Art. 19

Presidenza delle sedute consiliari

l. La presidenza del consiglio compete al sindaco il quale, in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vicesindaco.

2. In caso di assenza o impedimento di entrambi la presidenza è assunta dal consigliere anziano appartenente alla lista di maggioranza.

 3. E' consigliere anziano colui che nelle elezioni amministrative ha riportato la maggior cifra individuale, costituita dal numero dei voti di lista aumentata dei voti di preferenza, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri. A parità di cifra individuale, la carica spetta al più anziano di età.

4. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l’assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che nella graduatoria di anzianità, determinata secondo i criteri di cui al comma 1 occupa il posto immediatamente successivo.

Art. 20

Commissioni consiliari

1. Il consiglio comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti o temporanee composte con criterio proporzionale e nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

2. Le commissioni consiliari sono disciplinate nei poteri, nell’organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori da apposito regolamento.

3. Qualora vengano istituite commissioni aventi finalità di controllo e di garanzia la presidenza delle stesse è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

Art. 21

Commissioni comunali

1. Oltre alle commissioni comunali previste dalla legge possono essere nominate, nel rispetto del principio di pari opportunità fra uomini e donne, commissioni comunali con compiti di consultazione, di ricerca, di studio, di promozione e di proposta.

2. Le materie di competenza, la composizione, le attribuzioni, le norme relative alla nomina ed al funzionamento delle commissioni sono stabilite da apposito regolamento.

3. Le commissioni possono invitare ai propri lavori i rappresentanti di organismi associativi e delle forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qual volta questi lo richiedano.

Capo II – LA GIUNTA COMUNALE

Art. 22

La giunta comunale

1. La giunta comunale collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Collabora, altresì, con il sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del consiglio comunale.

2. La giunta è convocata dal sindaco, è legalmente composta con la maggioranza degli assessori in carica e delibera con la maggioranza assoluta dei voti. Le deliberazioni sono sottoscritte dal sindaco e dal segretario comunale.

3. Riferisce annualmente al consiglio comunale sulla propria attività con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del rendiconto.

4. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio comunale.

5. Compie, comunque, gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze del sindaco.

6.Promuove e resiste alle liti, nonché concilia e transige nell’interesse del comune.

7. Adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

Art. 23

Nomina e composizione della giunta

l. La giunta comunale è nominata dal sindaco ed è composta:

a) dal sindaco, che la presiede;

b) da un numero massimo di quattro assessori tra cui un vice sindaco.

2. Nel rispetto del principio di pari opportunità fra uomini e donne, deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi.

3.Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.

4.Gli assessori possono essere nominati anche tra i cittadini non facenti parte del consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Tali assessori non possono ricoprire la carica di vice sindaco. Possono partecipare alle sedute del consiglio comunale e intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

 5. In caso di assenza del sindaco, la giunta comunale è presieduta dal vice sindaco o, in sua assenza, dall’assessore anziano. L'anzianità degli assessori è determinata dall'ordine in cui la composizione della giunta è comunicata dal sindaco al consiglio comunale.

6. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

Art 24

Cessazione dalla carica di assessore

1. Il sindaco può, in qualsiasi momento, revocare uno o più assessori dandone comunicazione al consiglio.

2. Gli assessori, inoltre, cessano dalla carica in caso di dimissioni. Le dimissioni sono presentate, per iscritto, al sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il sindaco, tuttavia, ha facoltà di rifiutare le stesse se ritiene opportuno confermare al dimissionario la propria fiducia.

3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al consiglio.

Capo III - IL SINDACO

Art. 25

Il Sindaco

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.

2. Presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

3. Il sindaco è titolare della rappresentanza generale del comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell’ente spetta, nell’ordine, al vicesindaco e all’assessore che segue nell’atto di nomina della giunta.

4. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto.

5. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso si applica quanto previsto dalle norme in vigore ed il consiglio e la giunta restano in carica fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco.

6. In caso di dimissioni esse vanno presentate al consiglio comunale. Possono tuttavia anche essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta, verbalizzate dal segretario, e si considerano presentate il giorno stesso. Le dimissioni diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio e comportano lo scioglimento del consiglio stesso e la decadenza della giunta.

7. Il sindaco, la giunta e l’intero consiglio comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

Art. 26

Attribuzioni di amministrazione

l. Il sindaco:

a) ha la rappresentanza legale, anche in giudizio, del comune;

b) è l’organo responsabile dell’amministrazione del comune;

c) nomina il segretario comunale, scegliendolo tra gli iscritti nell’apposito albo dei segretari comunali e provinciali;

d) nomina i responsabili delle posizioni organizzative, attribuisce e definisce gli eventuali incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dall’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dal presente statuto e dai regolamenti comunali;

e) impartisce direttive al segretario comunale, ed ai responsabili in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.

f) nomina e revoca i componenti la giunta comunale, con facoltà di assegnare a ciascuno di essi la cura di uno o più settori particolari dell’amministrazione, con facoltà di revocare in qualsiasi momento le deleghe concesse;

g) ha la facoltà di attribuire deleghe a consiglieri comunali per lo svolgimento di compiti collaborativi, che non comportino l'adozione di atti a rilevanza esterna, su particolari materie o affari di competenza degli amministratori o per l'espletamento di compiti di rappresentanza;

h) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni;

i) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, i servizi, le aziende speciali, le istituzioni e le società appartenenti al comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio o dalla giunta, in base alle rispettive competenze;

l) promuove ed assume iniziative, per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

m) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;

n) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;

o) convoca i comizi per i referendum e costituisce l’ufficio per le operazioni referendarie;

p) presenta istanze allo Stato, alla regione o ad altri soggetti, per la concessione di contributi al comune;

q) adotta le ordinanze previste dalla legge;

r) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

s) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

Art. 27

Attribuzioni di vigilanza

1. Il sindaco:

a) acquisisce direttamente presso gli uffici e i servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove, tramite il segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del comune;

b) può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società appartenenti al comune, tramite i rappresentanti legali delle stesse;

c) impartisce direttive al servizio di polizia locale, vigilando sull’espletamento dell’attività stessa.

Art. 28

Attribuzioni per le funzioni statali

1. Il sindaco, quale ufficiale del governo, sovrintende:

a) all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico informandone preventivamente il prefetto;

d) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.

2. Il sindaco adotta, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, dandone preventiva informazione al prefetto. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati e la loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

3. Il sindaco segnala, inoltre, alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.

TITOLO II

UFFICI E PERSONALE

Art. 29

Principi organizzativi

1. Il Comune persegue i seguenti principi:

- accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

- sviluppo dei sistemi informativi da coordinare con quelli degli altri soggetti pubblici;

- contenimento delle spese di personale;

- compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;

- attuazione dei controlli interni.

2. Il comune disciplina, con apposito regolamento, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. Il comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all’organizzazione e gestione del personale, nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti e nel rispetto della vigente normativa in materia.

4. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

5. L’apparato gestionale del Comune è articolato in posizioni organizzative.

Art. 30

Segretario comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell’apposito albo.

2. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge.

3. Il segretario comunale svolge i compiti previsti dall’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 ed ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti o conferitagli dal sindaco.

4. Il segretario sovrintende e coordina lo svolgimento dell’attività dei responsabili delle posizioni organizzative curando l’attuazione dei provvedimenti.

6. Il segretario comunale è, ai sensi del presente statuto, il capo del personale e gli competono tutti i conseguenti atti. In tale materia: provvede alle mobilità interne tra aree e posizioni organizzative diverse, propone provvedimenti disciplinari, contesta addebiti, indirizza richiami scritti.

Art. 31

Vicesegretario

l. Il Comune ha un vicesegretario, che coadiuva e sostituisce il segretario in caso si assenza, vacanza o impedimento.

2. Il vicesegretario è nominato dal sindaco tra i responsabili delle posizioni organizzative, in possesso del titolo di studio necessario per l'accesso alla carriera di segretario comunale.

Art. 32

Responsabili delle posizioni organizzative

l. Il sindaco, nel rispetto della legge, nomina i responsabili delle posizioni organizzative.

2. Ai responsabili delle posizioni organizzative spetta la gestione del Comune, compresa l’adozione, nell’ambito degli indirizzi stabiliti dagli organi politici, di tutti gli atti e provvedimenti che impegnino l’amministrazione verso l’esterno, come elencati dall’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, se non affidati al segretario comunale.

3. I responsabili rispondono direttamente, ed in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell’ente, della correttezza amministrativa, dell’efficienza e dei risultati della gestione.

4. Il sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili. In caso di inerzia o ritardo, il sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l’inerzia permanga, il sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al segretario comunale o ad altro dipendente.

TITOLO III

FINANZA E CONTABILITÀ - CONTROLLI

Art. 33

Ordinamento finanziario e contabile

1. L’ordinamento finanziario e contabile del comune è riservato alla legge dello Stato.

2. Apposito regolamento disciplina la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l’art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Il regolamento definisce la struttura, il contenuto, le procedure di formazione, aggiornamento e attuazione degli strumenti della programmazione comunale, individuando opportune modalità di coinvolgimento degli organi burocratici e degli uffici nel processo di programmazione.

Art. 34

Programmazione

l. Al fine di perseguire uno sviluppo armonico della comunità, impiegando le risorse secondo la priorità dei bisogni, il Comune adotta la programmazione come metodo di intervento.

2. Gli obiettivi, le politiche di gestione e le azioni conseguenti sono definite mediante piani, programmi generali e settoriali e progetti.

Art. 35

Controlli interni

1. L'amministrazione comunale sviluppa un sistema di controlli interni, individuando strumenti e metodologie adeguati a:

a) garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

c) valutare le prestazioni del personale;

d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti.

2. Apposito regolamento determina i profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo.

Art. 36

Organo di revisione

l. Il consiglio elegge il revisore dei conti, in conformità a quanto disposto dalla legge.

2. Il revisore non è revocabile, salvo che non adempia all'incarico ricevuto secondo le norme di legge, di statuto e di regolamento.

3. Il revisore, in conformità di quanto stabilito dal regolamento di contabilità:

- collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo;

- esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune;

- attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

Nella stessa relazione il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Il revisore dei conti adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario e risponde delle verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferisce immediatamente al consiglio.

5. I diritti, ivi compreso il corrispettivo economico, e gli obblighi del revisore sono stabiliti sulla scorta delle norme di legge, statutarie e regolamentari vigenti.

TITOLO IV

SERVIZI PUBBLICI

Art. 37

Gestione dei servizi pubblici

1. La gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è effettuata nelle forme e con i limiti stabiliti dalle leggi di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea.

2. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica può avvenire nelle seguenti forme:

a) in economia;

b) in concessione a terzi;

c) a mezzo di azienda speciale, anche consortile;

d) a mezzo di istituzione;

e) a mezzo di società di capitali costituite o partecipate dal comune;

3. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio è effettuata dal consiglio comunale previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dallo statuto.

4. Il comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate.

5. I rapporti tra il comune ed i soggetti erogatori dei servizi sono regolati da contratti di servizio.

6. Agli organi di enti, aziende, istituzioni e società costituiti o partecipati dal Comune si applicano le disposizioni concernenti le pari opportunità di accesso tra uomo e donna.

Art 38

Aziende Speciali

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza imprenditoriale è effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.

2. Le aziende speciali sono enti strumentali del comune dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal consiglio comunale.

3. Sono organi dell’azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

4. Il presidente e il consiglio di amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal sindaco. Fatte salve le inconferibilità e le incompatibilità previste dalla legge, non possono in ogni caso essere nominati alle cariche predette coloro che rivestono nel comune le cariche di consigliere, assessore comunale e di revisore dei conti. Non possono altresì ricoprire le cariche suddette il coniuge, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco e degli assessori comunali.

5. Il sindaco procede alla revoca del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione qualora essi non si attengano agli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale. Il sindaco inoltre procede alla sostituzione del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione dimissionari, cessati o revocati dalla carica.

6. Il direttore è l’organo al quale compete la direzione gestionale dell’azienda con le conseguenti responsabilità.

7. L’ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell’ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l’obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

8. Il comune conferisce il capitale di dotazione, il consiglio comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione.

9. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.

10. Il consiglio comunale delibera la costituzione dell’azienda speciale e ne approva lo statuto.

Art. 39

Istituzioni

1. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

3. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.

Art. 40

Società di capitali

1. Per le attività di produzione di beni e servizi di interesse generale strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali, il comune può promuovere o partecipare alla costituzione di società di capitali con l'intervento di altri soggetti pubblici o privati, nel rispetto della normativa specifica di settore.

TITOLO V

FORME ASSOCIATIVE

Art. 41

1. Gli enti locali possono svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, tramite le forme associative previste e disciplinate dal D.Lgs. 267/2000 mediante convenzioni, consorzi, accordi di programma nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

Art. 42

Convenzione

1. Il Comune, mediante la convenzione, promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio di funzioni e servizi, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata e gli altri elementi ed obblighi previsti dalla legge e sono approvate dal consiglio comunale.

Art. 43

Consorzi

1. Il consiglio comunale, per la gestione associata di uno o più servizi può deliberare la costituzione o la partecipazione a un consorzio con altri enti pubblici, approvando, a maggioranza assoluta dei suoi componenti:

a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del consorzio, le nomine e le competenze degli organi consortili, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall’assemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;

b) lo statuto del consorzio che, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

2. Il consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

3. Sono organi del consorzio:

a) l’assemblea, composta dai rappresentanti legali degli enti associati o da un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto;

b) il consiglio di amministrazione, eletto dall’assemblea. La composizione del consiglio di amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca sono stabilite dallo statuto;

c) il presidente, eletto dall’assemblea con le modalità stabilite dallo statuto.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intende gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso la forma consortile.

5. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.

Art. 44

Accordi di programma

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il sindaco, sussistendo la competenza primaria o prevalente del comune sull’opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Il sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l’accordo di programma.

3. Il sindaco, previa definizione dei contenuti fondamentali da parte del consiglio comunale, con proprio atto formale, approva e stipula l’accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione.

4. Qualora l’accordo determini variazione degli strumenti urbanistici del comune, l’adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.

5. Nel caso che l’accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, degli interventi e dei programmi, ove sussista un interesse del comune a partecipare alla loro realizzazione, il sindaco partecipa all’accordo in relazione alle competenze e all’interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, agli interventi ed ai programmi da realizzare, ed interviene nella stipulazione previa definizione dei contenuti fondamentali da parte del consiglio comunale.

6. Per l’attuazione degli accordi suddetti, si applicano le disposizioni stabilite dalla legge.

TITOLO VI

PARTECIPAZIONE POPOLARE E ASSOCIAZIONISMO

Capo I – PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 45

Partecipazione dei cittadini

l. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere dei cittadini e delle organizzazioni sociali su specifici problemi.

Art. 46

Interventi nel procedimento amministrativo

l. Il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo è regolato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Art. 47

Istanze

l. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. La risposta all'istanza viene fornita entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dal sindaco, o dal segretario, o dal responsabile di posizione organizzativa a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le modalità dell'istanza sono indicate dal regolamento sull’ accesso, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza stessa.

Art. 48

Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma singola o collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento sull’accesso determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 60 (sessanta) dalla presentazione. Se tale termine non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso e motivato, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione.

Art. 49

Proposte di iniziativa popolare

1. Il venti per cento (20%) dei cittadini aventi i requisiti per la nomina a consigliere comunale possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette entro i 30 (trenta) giorni successivi all'organo competente, eventualmente corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. Il sindaco deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Capo II - ASSOCIAZIONISMO

Art. 50

Associazioni

l. Il Comune favorisce le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini incentivandole con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale che tecnico-professionale e organizzativa.

2. Le associazioni che operano sul territorio, per i fini di cui al precedente comma, previa istanza, possono essere iscritte nell’apposito albo.

3. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta formulata dall’Amministrazione.

Capo III - REFERENDUM - DIRITTO DI ACCESSO – DIRITTO DI INFORMAZIONE

Art. 51

Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali, su quesiti referendari che sono già stati oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il venti per cento (20%) del corpo elettorale;

b) il consiglio comunale.

4. I referendum non hanno luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.

5. Il consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 52

Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l’esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

3. Entro lo stesso termine, se l’esito è stato negativo, il sindaco ha facoltà di proporre egualmente al consiglio la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Art. 53

Diritto di accesso

l. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre a enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 54

Diritto di informazione

l. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio informatizzato, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.

TITOLO VII

FUNZIONE NORMATlVA

Art. 55

Regolamenti

1. Il consiglio e la giunta comunale, nell’esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2. I regolamenti entrano in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione salva diversa disposizione di legge.

3. I regolamenti comunali debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 56

Statuto

l. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

4. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l’autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

5. Le proposte di abrogazione totale o parziale sono accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

6. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il venti per cento (20%) dei cittadini aventi i requisiti per la nomina a consigliere comunale per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

7. Lo statuto e le sue modifiche sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità.

Art. 57

Entrata in vigore

1. II presente statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio informatico del Comune.

2. II presente Statuto sarà pubblicato nel bollettino ufficiale della regione ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Dopo l’entrata in vigore dello statuto, il consiglio comunale e la giunta, secondo le rispettive competenze, adottano i regolamenti comunali ivi previsti e aggiornano quelli esistenti.

4.Fino all’entrata in vigore dei suddetti aggiornamenti, restano valide le norme regolamentari già adottate dal comune purché compatibili con la legge e con il presente statuto.

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