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Bur n. 34 del 28 marzo 2014


Materia: Statuti

COMUNE DI ORMELLE (TREVISO)

Deliberazioni nn. 29 del 29 settembre 2005 e 34 del 26 novembre 2013.

Statuto.

STATUTO

Delibera n. 29 del 29/9/2005

Delibera n. 34 del 26/11/2013
 

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

 Articolo 1
Comune di ORMELLE

1.    Il Comune di Ormelle è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.

2.    Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

Articolo 2
Territorio, gonfalone e stemma

1.    Il Comune di Ormelle è costituito dalle comunità delle popolazioni e dai territori delle frazioni di Tempio, Roncadelle e Ormelle.

2.    Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti a Ormelle.

3.    Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio Comunale.

4.    Il Consiglio Comunale disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonchè i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni, operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

Articolo 3
Finalità

1.    Il Comune rappresenta e cura unitariamente ispirandosi ai valori di autonomia e di solidarietà comunitaria, gli interessi della propria popolazione, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione, singola o associata, alle scelte politiche della comunità, mirando a realizzare condizioni di pari opportunità per tutti i cittadini.

Articolo 4
Tutela della salute

1.    Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

2.    Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

Articolo 5
Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico

1.    Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la dìfesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

2.    Tutela, e per quanto è in suo potère promuove, l'incremento, l'incentivazione, e la conoscenza del patrimonio storico, artistico, religioso e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

3.    Promuove il recupero e la valorizzazione del centro storico e dei nuclei con valenza storica del Comune.

Articolo 6
Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1.    Il Comune, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche ed i centri culturali presenti nel territorio, promuove lo sviluppo del patrimonio culturale in ogni suo elemento: linguistico, toponomastico, architettonico, paesaggistico, negli usi e nelle tradizioni, autoctone e non, che vengono a costituire nel tempo la specificità della comunità locale.

2.    Incoraggia e favorisce le attività culturali, sportive e ricreative, che le persone, singole ed associate, manifestano di voler svolgere nel territorio comunale, a maggior vantaggio della collettività, promuovendo e realizzando strutture per il sicuro godimento dell'ambiente, rimuovendo altresì quegli ostacoli che ìrapediscono la partecipazione a talune categorie di cittadini.

3.    I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati da apposito regolamento.

Articolo 7
Assetto ed utilizzazione del territorio

1.    Il Comune promuove ed attua, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche, ricreative e turistiche, un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.

2.    Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

3.    Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.

4.    Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

5.    Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

6.    Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

Articolo 8
Sviluppo economico

1.    Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

2.    Tutela e promuove lo sviluppo dell'industria, dell'agricoltura e dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico; adotta iniziative atte a stimolare le attività produttive e ne favorisce l’associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

3.    Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi, con particolare riguardo all'escursionismo, all'agriturismo, al turismo giovanile, nonchè alle esigenze di categorie disagiate.

4.    Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

Articolo 9
Programmazione economico-sociale e territoriale

1.    In conformità a quanto disposto dall'art. 3, commi 5, 6, 7 ed 8, della Legge 8 giugno 1990, n. 142, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2.    Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, rapporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

Articolo 10
Partecipazione

1.    Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2.    Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.

Articolo 11
Cooperazione e rapporti con altri Enti

1.    Il Comune, per favorire un efficiente funzionamento dei servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione con altri Comuni e la

Provincia. In particolare, per ogni iniziativa di cooperazione intercomunale, si privilegiano i rapporti con i 13 Comuni del comprensorio Opitergino-Mottense, tradizionalmente impegnati in un'azione consortile, costituenti una realtà omogenea sotto i profili sociale, economico e culturale.

Articolo 12
Servizi pubblici

1.    Il Comune, per la gestione dei servizi, che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:

a)    la costituzione di aziende municipalizzate;

b)   la partecipazione a consorzi od a società per azioni a prevalente capitale pubblico;

c)   la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni, interessati alla gestione del servizio;

d)   la concessione a terzi;

e)   apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.

TITOLO II
ORGANI DEL COMUNE

CAPO I
GLI ORGANI COMUNALI

Articolo 13
Organi del Comune

Sono Organi istituzionali del Comune:

-    il Consiglio Comunale;

-    la Giunta Comunale;

-    il Sindaco.

CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 14
Il Consiglio Comunale. Competenze

1.    Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.

2.    Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle Leggi Statali e Regionali e dal presente Statuto. Ha competenza limitatamente ai sottoriportati atti fondamentali:

a)   esame della condizione degli eletti e relativa convalida [1];

b)   elezione del Sindaco e della Giunta Comunale[2];

c)    pronuncia di decadenza dei Consiglieri[3];

d)   surroga degli Assessori dimissionari[4]

e)   mozione di sfiducia costruttiva[5];

f)   costituzione delle Commissioni Consiliari[6];

g)   elezione della Commissione Elettorale Comunale[7];

h)   elezione delle Commissioni per il Commercio Fisso; nonchè Commissioni per i Barbieri, Parrucchieri e mestieri affini;

i)    nomina della Commissione Edilizia e di tutte le altre Commissioni Comunali;

l)    approvazione dello Statuto dell'Ente, sue modifiche ed integrazioni;

m)    approvazione di tutti i regolamenti del Comune compresi quelli: per il funzionamento del Consiglio e della Giunta, per il funzionamento delle istituzioni, per il funzionamento degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli uffici e dei servizi, per l'accesso agli atti e per la pubblicità, per il funzionamento dei municipi, per la contabilità comunale e per i contratti, che sono esplicitamente richiamati nella legge n. 142/90 ed ai quali si aggiungono tutti quegli altri previsti da diverse disposizioni di legge, tra cui quelli di igiene e sanità, quelli edilizi, quelli di polizia locale urbana, rurale e mortuaria e per i tributi locali, il regolamento organico e quello per la disciplina delle assunzioni;

n)    l'istituzione degli organismi di decentramento e di partecipazione;

        l'attribuzione delle competenze e la disciplina del loro funzionamento[8];

o)   l'assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali[9];

p)   la concessione di pubblici servizi a terzi e la partecipazione dell'Ente a società a prevalente capitale pubblico a cui affidare la gestione di servizi particolari;

q)   la partecipazione a società di prevalente capitale pubblico locale, anche in posizione minoritaria per servizi pubblici non locali e per i servizi produttivi che possono essere gestiti in questa forma;

r)   gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti sovvenzionati e sottoposti a vigilanza;

s)   la stipula di convenzioni tra Comuni, eventualmente anche con la Provincia, per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi[10];

t)   la costituzione di Consorzi per la gestione associata di uno o più servizi e l'approvazione della relativa convenzione[11];

u)   l'approvazione degli atti costitutivi e dei regolamenti delle unioni di Comuni[12];

v)   l'approvazione degli accordi di programma per l'attuazione di opere o interventi di rilevante entità, adottati dal Sindaco, quando comportino varianti agli strumenti urbanistici[13];

z)    la disciplina dello stato giuridico del personale e relative varianti;

aa)  l'approvazione delle piante organiche del personale e relative variazioni;

bb)  i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi;

cc)  i provvedimenti per il controllo e l'eventuale riequilibrio della gestione di cui all'art. 1 bis della legge 9.8.1986, n. 488;

dd)  i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio (art. 24 del D.L. 2.3.1989, n. 66);

ee)  l'approvazione dei piani di risanamento degli enti dissestati (art. 25 del D.L. 2.3.1989, n. 66;

ff)  le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alla locazione di immobili e alla somministrazione di beni e servizi continuativi;

gg)  l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi comunali;

hh)  l'elezione del Revisore dei conti[14];

ii)  gli acquisti, le alienazioni immobiliari e relative permute, gli appalti e le concessioni, quando non siano già previsti in atti fondamentali del Consiglio o quando comunque non rientrino nelle attività di ordinaria amministrazione di funzioni e di servizi di competenza degli organi esecutivi, come specificato dai relativi regolamenti;

ll)  i piani finanziari delle opere pubbliche;

mm)  i programmi (annuali o pluriennali) delle opere pubbliche;

nn)  la contrazione di mutui e di prestiti obbligazionari;

oo)  i piani territoriali e urbanistici e i programmi annuali e pluriennali di attuazione, le eventuali deroghe ad essi nonchè tutti i pareri da rendere in dette materie;

pp)  la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende e istituzioni operanti nell'ambito del Comune o della Provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati;

qq)  l'approvazione dei piani commerciali e le altre competenze in materia di mercati;

rr)  la ratifica delle deliberazioni adottate in via d'urgenza dalla Giunta Comunale in materia di variazioni di bilancio da effettuarsi nei successivi 60 giorni a pena di decadenza;

ss)  gli indirizzi di coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche.

3.    L'esercizio della potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

Articolo 15
Elezione, composizione e durata

1.    Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonchè alla decadenza dei Consiglieri comunali sono stabilite dalla legge.

2.    La durata in carica è stabilita dalla legge.

3.    Il Consiglio Comunale rimane in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Articolo 16
Prima adunanza

1.    La prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti ed alla elezione del Sindaco e degli Assessori, ai sensi dell'art. 34 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2.    Il Consigliere Anziano convoca la prima adunanza del Consiglio Comunale neo-eletto, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta.

3.    È Consigliere Anziano, colui che nelle elezioni amministrative comunali ha riportato il maggior numero di voti ed a parità di voti il maggiore di età.

4.    La seduta, nella quale si procede alla convalida degli eletti, è presieduta dal Consigliere Anziano.

5.    La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostative si discute.

6.    Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste, rispettivamente, dagli artt. 20 e 21 del presente Statuto.

Articolo 17
Convocazione del Consiglio Comunale

1.    Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco, cui compete, altresì, la fissazione dell'ordine del giorno consiliare.

2.    Il Consiglio Comunale si riunisce in sedute ordinarie, straordinarie e d'urgenza.

3.    Il Consiglio è convocato in seduta ordinaria e d'urgenza dal Sindaco.

4.    Il Consiglio comunale è convocato, in seduta straordinaria, dal Sindaco:

a)   su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica, allegando gli argomenti da trattare e/o le proposte di deliberazioni da adottare.

b)   su proposta della Giunta Comunale, che fissa, altresì, il giorno della seduta con apposito atto deliberativo.

5.    Nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b) l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è stata adottata la deliberazione o è pervenuta la richiesta.

6.    In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.

7.    Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Comitato Regionale di Controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

Articolo 18
Ordine del Giorno

1.   L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme del regolamento.

Articolo 19
Consegna dell'avviso di convocazione

1.    L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei Consiglieri, nei seguenti termini:

a)   almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;

b)   almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;

c)   almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

Articolo 20
Numero legale per la validità delle sedute

1.    Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

2.    Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

a)   i Consiglieri tenuti ad obbligatoriamente astenersi;

b)   coloro che escono dalla sala prima della votazione.

Articolo 21
Numero legale per la validità delle deliberazioni

1.    Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2.    Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

a)   coloro che si astengono;

b)   coloro che escano dalla sala prima della votazione;

c)   le schede bianche e quelle nulle.

3.    Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri componenti.

Articolo 22
Pubblicità delle sedute

1.    Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.

2.    Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Articolo 23
Delle votazioni

1.    Le votazioni hanno luogo con voto palese. Le deliberazioni concernenti persone si assumono a scrutinio segreto.

2.    Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Articolo 24
Commissioni Consiliari e Comunali

1.    Il Consiglio Comunale può articolarsi in Commissioni Consiliari, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi.

2.    Le Commissioni Consiliari, nell'ambito delle materie di propria competenza, possono avvalersi di consulenti esterni, hanno diritto di ottenere dalla Giunta Comunale e dagli Enti ed aziende dipendenti dal Comune notizie,informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'Amministrazione Comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio Comunale. Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni il segreto d'ufficio.

3.    Alle Commissioni Consiliari non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

4.    Oltre alle commissioni comunali previste dalla legge possone essere nominate commissioni comunali con compiti di consultazione, di ricerca, di studio, di promozione e di proposta composte da membri in possesso dei requisiti per la nomina a Consiglieri comunali.

5.    Il regolamento stabilisce il numero delle Commissioni Consiliari e Comunali, la loro competenza per materia, le norme di costituzione, di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

Articolo 25
Regolamento interno

1.    Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

2.    La stessa maggioranza assoluta è richiesta per le modificazioni del regolamento.

CAPO III
I CONSIGLIERI COMUNALI

Articolo 26
Il Consigliere Comunale

1.    La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri Comunali sono regolati dalla legge.

2.    Ciascun Consigliere comunale rappresenta l'intera Comunità, senza vincolo di mandato.

3.    I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.

4.    L'entità ed i tipi di indennità spettanti ai Consiglieri Comunali sono stabiliti dalla legge.

Articolo 27
Doveri di Consigliere

1.    I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari permanenti delle quali fanno parte.

2.    I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consiliari consecutive sono dichiarati decaduti.

3.    La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decandenza.

Articolo 28
Poteri del Consigliere

1.    Il Consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

2.    Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed Enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.

3.    Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.

4.    È tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge.

5.    Per il computo dei quorum previsti dall'art. 45, commi 2 e 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, si fa riferimento al numero dei Consiglieri assegnati al Comune.

Articolo 29
Dimissioni del Consigliere

1.    Le dimissioni dei Consiglieri Comunali devono essere presentate per iscritto al Sindaco, il quale le comunica al Consiglio Comunale nella sua prima riunione.

2.    Se il Sindaco non provvede, entro il termine di sessanta giorni, il Segretario Comunale ne riferisce al Prefetto e comunica le dimissioni ai Capigruppo consiglieri.

3.    Le dimissioni non possono essere ritirate dopo la comunicazione di cui al comma 1 e 2.

Articolo 30
Gruppi Consiliari e conferenza dei Capigruppo

1.    I Consiglieri Comunali si costituiscono in gruppi composti da uno o più componenti e designano il proprio Capogruppo, dandone comunicazione al Segretario Comunale. Nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri Comunali, non componenti la Giunta Comunale, che abbiano riportato la più alta cifra individuale per ogni lista.

2.    I Capigruppo con il Sindaco costituiscono la conferenza dei Capigruppo, organo interno, il cui funzionamento e le cui attribuzioni sono stabilite dal regolamento.

CAPO IV
LA GIUNTA COMUNALE

Articolo 31
Composizione della Giunta Comunale

2.    La Giunta Comunale è nominata dal Sindaco che la presiede ed è composta da un numero di assessori, fra cui un vice sindaco, entro il limite stabilito dalla legislazione vigente.

Articolo 32
Nomina degli Assessori

1.    Gli Assessori sono scelti e nominati dal Sindaco fra cittadini, anche esterni al Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale e restano in carica per tutta la durata dell'Amministrazione.

2.    Della nomina degli Assessori, delle loro specifiche attribuzioni e delle eventuali modificazioni, il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni, unitamente all'illustrazione al Consiglio, per l'eventuale dibattito, del documento programmatico sugli indirizzi generali di governo dell'Amministrazione Comunale.

3.    Il Sindaco può, in ogni momento, revocare uno o più Assessori dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile. La revoca degli Assessori può avvenire solo per giustificato motivo.

Articolo 33
Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore

1.    Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.

2.    Non possono contemporaneamente far parte della Giunta Comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottanti e adottati.

Articolo 34
Durata in carica - Surrogazioni

1.    Il Sindaco e gli Assessori rimangono in carica sino all'insediamento dei successivi.

2.    In caso di morte, di decadenza o di rimozione del Sindaco ne assume provvisoriamente le funzioni il Vice-Sindaco e si fa luogo al rinnovo integrale della Giunta, ai sensi dell'art. 32 del presente Statuto.

3.    In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Assessore, la Giunta Comunale dispone l'assunzione provvisoria delle funzioni da parte del Sindaco o di altro Assessore.

4.    In quest'ultima ipotesi, il Sindaco propone al Consiglio Comunale, nella prima seduta immediatamente successiva, il nominativo di chi surroga l'assessore cessato dalla carica.
L'elezione - da tenersi a scrutinio palese - avviene, nelle prime due votazioni, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e, nella terza votazione, con la maggioranza semplice dei votanti.

5.    Nelle ipotesi di impedimento temporaneo di un Assessore, la Giunta Comunale incarica il Sindaco o altro Assessore ad assumere le funzioni.

Articolo 35
Revoca della Giunta Comunale

1.    La Giunta Comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio Comunale.

2.    Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.

3.    II Sindaco e gli Assessori cessano contemporaneamente dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

4.    La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta e deve contenere l'indicazione di nuove linee politico-amministrative, con allegata la lista di un nuovo Sindaco e di nuovi Assessori.

5.    La mozione viene posta in discussione non prima di cinque e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione. Essa è notificata in via giudiziale agli interessati.

6.    Se il Sindaco non provvede alla convocazione del Consiglio Comunale nel termine previsto dal precedente comroa, il Segretario Comunale ne riferisce al Prefetto.

7.    La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è pubblica ed il Sindaco e gli Assessori partecipano alla discussione ed alla votazione.

8.    L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione della nuova Giunta proposta.

Articolo 36
Dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli Assessori

1.    Le dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli Assessori determinano la cessazione dalla carica dell'intera Giunta.

2.    Le dimissioni sono presentate per iscritto ed acquisite al protocollo comunale. Da tale data decorre il termine dei sessanta giorni, previsto dalla legge per l'elezione del nuovo Sindaco e della nuova Giunta Comunale.

3.    Entro dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni, il Sindaco convoca il Consiglio Comunale, per l'elezione del nuovo esecutivo si applicano i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 32 del presente Statuto.

4.    La Giunta dimissionaria resta in carica sino all'insediamento della nuova Giunta.

Articolo 37
Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore

1.    La decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore avviene per le seguenti cause:

a)   accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;

b)   negli altri casi previsti dalla legge.

2.    L'Assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo, decade dalla carica.

3.    Fatta salva l'applicazione dell'art. 7 della legge 23.4.1981, n. 154, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza.

4.    In caso di pronuncia di decadenza del Sindaco trova applicazione il disposto dell'art. 34, comma 2, del presente Statuto.

5.    In caso di pronuncia di decadenza degli Assessori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 34 del presente Statuto.


Articolo 38
(abrogato con delibera consiliare n. 34 del 26.11.2013)
 

Articolo 39
(abrogato con delibera consiliare n. 34 del 26.11.2013)

Articolo 40
Attribuzioni della Giunta

1.    La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Comune.

2.    Compie tutti gli atti che per legge e per il presente Statuto non sono riservati al Consiglio Comunale, al Sindaco, al Segretario Comunale.

3.    In particolare, sono di competenza della Giunta Comunale gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni già previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Segretario.

4.    Spettano, inoltre, alla Giunta Comunale gli appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione, che la legge rimette, in base al criterio residuale, nella specifica competenza della Giunta stessa.

5.    La Giunta riferisce al Consiglio sulla propria attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

6.    Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

Articolo 41
Adunanze e deliberazioni

1.    La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.

2.    La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei componenti e a maggioranza assoluta dei voti.

3.    Alle sedute della Giunta può essere invitato, senza diritto di voto, il Revisore dei Conti.

4.    Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

5.    Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

Capo V
IL SINDACO

Articolo 42
Sindaco - Funzioni

1.    Il Sindaco è il Capo dell'Amministrazione Comunale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovraintendenza e di amministrazione.

2.    La Legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

Articolo 43
Competenze del Sindaco quale Capo dell'Amministrazione Comunale

1.    Il Sindaco, in qualità di Capo dell'Amministrazione Comunale:

a)   ha la rappresentanza generale dell'Ente;

b)   ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune, assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale promuovendo o coordinando l'attività degli Assessori;

c)   convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale; ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza;

d)   sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali, riferendone alla Giunta;

e)   convoca i comizi per i referendum consultivi;

f)   sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;

g)   ha la rappresentanza in giudizio del Comune;

h)   provvede all'osservanza dei regolamenti;

i)   rilascia attestati di notorietà pubblica;

l)    promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8.6.1990, n. 142;

m)    abrogata con delibera consiliare n. 34 del 26.11.2013;

n)    abrogata con delibera consiliare n. 34 del 26.11.2013;

o)    rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonchè le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

p)    abrogata con delibera consiliare n. 34 del 26.11.2013;

q)    abrogata con delibera consiliare n. 34 del 26.11.2013;

r)    determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi esistenti sul terrrítorio comunale;

s)    abrogata con delibera consiliare n. 34 del 26.11.2013,

t)    fa pervenire all'Ufficio del Segretario Comunale l'atto delle proprie dimissioni perchè il Consiglio Comunale prenda atto della decadenza della Giunta Comunale;

u)    adempie alle attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle Leggi.

Articolo 44
Competenze del Sindaco quale Ufficiale di Governo

1.    Il Sindaco, quale, Ufficiale di Governo, sovraintende:

a)   alla tenuta dei registri di Stato Civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b)   alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle Leggi e dai Regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c)   allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d)   alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2.    Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un Commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.

3.    Alle spese per il Commissario provvede il Comune.

Articolo 45
Adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti

1.    Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorre, l'assistenza della Forza Pubblica.

2.    Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 1 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio della azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

3.    Ove il Sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 1, il Prefetto provvede con propria ordinanza.

Articolo 46
Sostituzione del Sindaco nella sua qualità di Ufficiale di Governo

1.    Colui che sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di Ufficiale di Governo.

TITOLO III
PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
PARTECIPAZIONE POPOLARE ALLA VITA AMMINISTRATIVA CORRENTE

Articolo 47
Libere forme associative

1.    Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni associazione o comitato, inteso a concorrere con metodo democratico alla predetta attività o per la gestione di particolari servizi.

2.    Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione.

3.    L'aminístrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

4.    Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria patrimoniale, che tecnico professionale e organizzativa.

Articolo 48
Albo comunale delle associazioni e del volontariato

1.    Viene istituito "l'albo comunale delle associazioni e del volontariato", non aventi scopo di lucro.

2.    L'iscrizione è disposta con deliberazione della Giunta Comunale, la quale dovrà verificare annualmente la persistenza delle condizioni di iscrizione all'albo, disponendo la sospensione delle associazioni prive dei requisiti di cui al comma 3.

3.    Per l'iscrizione all'albo le associazioni devono avere i seguenti requisiti:

a)   essere costituite con atto pubblico o scrittura privata registrata, oppure aderire ad enti od organismi a carattere nazionale, regionale o provinciale, oppure aver depositato presso l'amministrazione comunale la documentazione da essa richiesta;

b)   lo statuto deve essere improntato ai principi di democrazia e prevedere la possibilità di iscrizione e di recessione alla generalità dei cittadini;

c)   presentare, all'inizio dell'anno sociale, il programma dell'attività ed il resoconto dell'anno precedente.

Articolo 49
Consultazioni

1.    La Giunta Comunale di propria iniziativa o su richiesta di organismi a base associativa, delibera la consultazione dei cittadini, dei lavoratori, degli studenti, delle forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2.    Le consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento di partecipazione, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3.    I risultati delle consultazioni devono essere riportati negli atti deliberativi degli organi collegali che ne fanno esplicitamente menzione.

4.    I costi delle consultazioni sono a carico del Comune salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.

Articolo 50
Diritto di petizione

1.    I cittadini, singoli o associati, possono rivolgersi, in forma scritta, agli organi dell'aministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o particolare della vita amministrativa, sociale, economica e culturale della comunità.

2.    Il Sindaco comunica ai Capigruppo le petizioni che riguardano interessi collettivi.

3.    La petizione è esaminata dall'organo competente entro sessanta giorni dalla presentazione.

4.    Se il termine previsto al corna terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione In Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

5.    La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponendo la comunicazione.

Articolo 51
Interrogazioni

1.    I cittadini, singoli o associati, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni, in forma scritta, con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2.    La risposta all'interrogazione viene fornita, per iscritto, entro il termine massimo dì trenta giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal funzionario responsabile, a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3.    Il Sindaco, nella prima seduta utile del Consiglio comunale, dà comunicazione delle interrogazioni presentate e delle risposte fornite.

Articolo 52
Diritto d'iniziativa

1.    L'iniziativa popolare per la formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte in uno schema di deliberazione, corredato da una relazione.

2.    La proposta di iniziativa deve essere sottoscritta da almeno il dieci per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

3.    Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

a)   tributi comunali e bilancio di previsione;

b)   espropriazione per pubblica utilità;

c)    designazioni e nomine;

d)    materie che non siano di competenza esclusiva del Comune o dei suoi organi istituzionali.

4.    Le firme dei proponenti devono essere autenticate ai sensi di legge.

5.    Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa.

Articolo 53
Procedura per l'approvazione della proposta di iniziativa

1.    Un'apposita commissione conciliare speciale, alla quale il progetto di iniziativa popolare viene assegnato, decide sulla ricevibilità ed amissibilità formale della proposta e presenta la sua relazione al Consiglio Comunale entro il termine dallo stesso fissato.

2.    Il Consiglio Comunale è tenuto a prendere in esame la proposta di iniziativa entro sessanta giorni dalla presentaiione della relazione della commissione.

3.    Scaduto il termine di cui al comma 2, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale.

Articolo 54
Referendum

1.    Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2.    Sono escluse dal referendum:

a)   le materie concernenti i tributi lobali e le tariffe;

b)   le norme ed i provvedimenti statali e regionali relativi a disposizioni obbligatorie per il Comune;

c)    le materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria con esito negativo nell'ultimo quinquennio;

c)   i piani territoriali ed urbanistici e loro modificazioni;

d)   le designazioni e le nomine di rappresentanti.

3.    Soggetti richiedenti il referendum possono essere:

a)   il quindici per cento del corpo elettorale;

b)   il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

4.    Le firme dei richiedenti devono essere autenticate ai sensi di legge.

5.    Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento di partecipazione: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzativi della consultazione, le norme per l'attuazione.

Articolo 55
Effetti del referendum consultivo

1.    La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

2.    Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3.    Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Articolo 56
Consultazione su atti fondamentali

1.    Prima dell'approvazione o dell'adozione di importanti atti amministrativi (piani urbanistici generali, piani commerciali, ecc.) la Giunta Comunale, su proposta della Conferenza dei Capigruppo, può promuovere forme di consultazione secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale.

Articolo 57
Pubblicità degli atti

1.    Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese, ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.

2.    La Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, nonchè lo statuto ed il regolamenti comunali sono tenuti a disposizione dei cittadini per la consultazione.

Articolo 58
Diritto di accesso

1.    Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione, nonchè il rilascio di copie di atti, secondo le modalità definite dal regolamento di partecipazione.

2.    Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento di partecipazione.


Articolo 59
(abrogato con delibera consiliare n. 34 del 26.11.2013)

CAPO II
DIFENSORE CIVICO

TITOLO IV
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I
SEGRETARIO COMUNALE

Articolo 60
Stato giuridico

1.    Al Comune è assegnato un Segretario comunale, funzionario statale, il cui ruolo, competenza e responsabilità sono regolate dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 61
Principi e criteri di gestione

1.    L'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario comunale, il quale l'esercita secondo i principi di legalità e di garanzia, in base agli indirizzi del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente statuto.

2.    Il Segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni, dirige il personale dell'Ente assicurando l'ottimale direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi comunali.

3.    Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, assume con potestà d'iniziativa la responsabilità e l'autonomia di gestione con rilevanza esterna alla struttura amministrativa; elabora le strategie operative dell'Amministrazione, cui è preposto, gestendole in collaborazione con i funzionari responsabili dei servizi. Assicura il necessario raccordo tra l'amministrazione locale e gli altri Enti della Pubblica Amministrazione.

I risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.


Articolo 62
(abrogato con delibera consiliare n. 34 del 26.11.2013)

Articolo 63
Attribuzioni di direzione e coordinamento

Il Segretario comunale:

a)   autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento;

b)   adotta provvedimenti di mobilità interne con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia;

c)    solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato.

Articolo 64
Attribuzioni di legalità e garanzia

1.    Il Segretario comunale per l'esercizio delle sue funzioni si avvale dei servizi e del personale comunale.

2.    Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggetta al controllo eventuale.

3.    Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

4.    Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.

5.    Cura la trasmissione degli atti deliberativi al comitato regionale di controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'ente.

Articolo 65
Vicesegretario

1.    Un funzionario direttivo in possesso di laurea in discipline giuridico-economiche, oltre alle attribuzioni specifiche previste dal mansionario per il posto ricoperto, può essere incaricato dalla Giunta Comunale di funzioni "vicarie" del Segretario comunale, da assolvere in caso di assenza o di impedimento del titolare dell'ufficio.

CAPO II
UFFICI

Articolo 66
Organizzazione degli uffici e dei servizi

1.    Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini ed assicura la legalità, l'imparzialità, il giusto procedimento ed il buon andamento dell'amministrazione utilizzando le risorse messe a disposizione con criteri di razionalità economica.

2.    L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio Comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta Comunale. Il regolamento fissa i criteri organizzativi, determina la dotazione del personale, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale agli uffici ed ai servizi comunali e della mobilità interna.

3.    L'organizzazione del lavoro del personale comunale è improntata, secondo le linee di indirizzo espresse dagli organi istituzionali e le determinazioni adottate dal Segretario comunale, alle metodologie di lavoro, allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche ed al processo di costante nazionalizzazione complessiva delle strutture. Persegue il costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito temporale di fruizione da parte dei cittadini delle utilità sociali prodotte.

4.    Il Comune assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, di aggiornamento e di arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici.

Articolo 67
Organizzazione del lavoro

1.    L'amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e dev'essere informata ai seguenti principi:

a)   organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi;

b)   analisi e individuazione della produttività e dei carichi di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'organizzazione e dell'unità operativa;

c)   individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale e delle funzioni attribuite ai soggetti;

d)   superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture del personale.

2.    L'articolazione della struttura organizzativa del Comune in relazione alle esigenze funzionari e gestionali derivanti dall'espletamento dell'attività istituzionale, nonchè alle proprie dimensioni, è demandata al regolamento.

3.    Il regolamento organico del personale disciplina in particolare:

a)   la dotazione organica;

b)   le modalità di assunzione e di cessazione dal servizio;

c)   l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

d)   le modalità di funzionamento della commissione di disciplina;

e)   i diritti e i doveri;

f)   le sanzioni disciplinari secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato.

4.    Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente sono disciplinati dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali.

CAPO III
SERVIZI

Articolo 68
Servizi pubblici

1.    Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.

2.    I servizi pubblici riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

3.    La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:

a)   in economia;

b)   in concessione a terzi;

c)   a mezzo di azienda speciale;

d)   a mezzo di istituzione;

e)   a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale.

4.    La scelta della forma di gestione per ciascun servizio dev'essere effettuata dal Consiglio Comunale previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 69
Gestione in economia

1.    Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.

2.    Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio Comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

Articolo 70
Concessione a terzi

1.    Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione dei servizi pubblici in concessione a terzi.

2.    La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

3.    Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tali da garantire il conseguimento delle condizioni più efficaci e favorevoli per il Comune. Qualora il conferimento riguardi servizi culturali e sociali, oppure assistenziali rivolti direttamente alla persona, la concessione può essere affidata, mediante trattativa privata, a soggetti di fiducia.

Articolo 71
Azienda speciale

1.    La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale è effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.

2.    Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale.

3.    Sono organi dell'azienda il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

4.    Il Presidente ed il Consiglio d'amministrazione la cui composizione numerica e durata in carica sono stabiliti dallo statuto aziendale, sono nominati dal Consiglio Comunale, in seduta pubblica, a maggioranza assoluta dei voti. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consiglieri comunali e di Revisore dei conti. Sono inoltre ineleggi.bili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali.

5.    Il Presidente ed i componenti del Consiglio d'amministrazione cessano dalla carica in caso di approvazione nei loro confronti, da parte del Consiglio Comunale, di una mozione di sfiducia costruttiva con le modalità previste dall'articolo 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

6.    Su proposta del Sindaco, il Consiglio Comunale procede alla sostituzione del Presidente o dei componenti del Consiglio d'amministrazione dimissionari, cessati dalla carica o revocati dal Consiglio Comunale su proposta del Sindaco stesso.

7.    Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità.

8.    L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

9.    Il Comune conferisce il capitale di dotazione. Il Consiglio Comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione.

10.    Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.

11.    Il Consiglio Comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo statuto.

Articolo 72
Istituzione

1.    Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio CoMunale può costituire istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2.    Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'amministrazione è stabilito dal regolamento.

3.    Per l'elezione, la revoca e la mozione di sfiducia del Presidente e del Consiglio d'amministrazione si applicano le norme di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 71.

4.    Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità.

5.    L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzione perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6.    Il Consiglio Comunale:

a)   stabilisce i mezzi finanziari, il personale e le strutture assegnate alle istituzioni;

b)   determina le finalità e gli indirizzi;

c)   approva gli atti fondamentali previsti dal regolamento;

d)   esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione;

e)   provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7.    Il Revisore dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

8.    La costituzione delle istituzioni è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale, che approva il regolamento di gestione.

Articolo 73
Società per azioni

1.    Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza, che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2.    Il Consiglio Comunale approva un piano tecnico-finanziarlo relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

3.    Nelle società di cui al comma I la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni al Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluri-comunale, agli altri comuni che fruiscono degli stessi nonchè, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia. Gli enti predetti possono costituire, in tutto od in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

4.    Nell'atto costitutivo e nello statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio d'amministrazione e nel Collegio sindacale e la facoltà, a norma dell'articolo 2458 del Codice Civile, di riservare tali nomine al Consiglio Comunale.

TITOLO V
L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Articolo 74
Finanza locale

1.    Il Comune ha autonoma finanziaria fondata su certezza di risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.

2.    Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.

3.    L'attività amministrativa è retta da criteri di economicità, di efficacia e di trasparenza, senza aggravarne il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

Articolo 75
Contabilità e bilancio

1.    L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del Consiglio Comunale sono emanate le norme relative alla contabilità finanziaria ed economica.

2.    Il bilancio di previsione corredato degli atti prescritti, è deliberato dal Consiglio Comunale, in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggiornza dei Consiglieri comunali in carica, entro il termine fissato dalla legge, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità, della veridicità e del pareggio economico e finanziario.

3.    I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta Comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio e al

conto consuntivo del Comune.

4.    I Consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta Comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo statuto consortile.

5.    Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

Articolo 76
Verifiche periodiche

1.    La Giunta Comunale dispone verifiche periodiche, anche di singoli provvedimenti, secondo la previsione del regolamento di contabilità, sull'attività degli uffici, dei servizi e degli enti, aziende e istituzioni dipendenti dal Comune.

2.    Le verifiche periodiche hanno lo scopo di accertare:

a)   lo stato di gestione dei settori di intervento e lo stato dell'attuazione dei piani, programmi e progetti di cui gli organismi indicati al comma 1 sono direttamente responsabili;

b)   i risultati economico-finanziari raggiunti ed il grado di efficienza conseguito dagli organismi di cui al comma 1 in relazione agli obiettivi fissati ed ai tempi previsti, sulla base degli indici e dei parametri prestabiliti nei singoli provvedimenti.

3.    La Giunta allega al conto consuntivo una relazione illustrativa che esprime le valutazioni di efficacia della azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Articolo 77
Demanio e patrimonio

1.    Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.

2.    I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.

3.    Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

Articolo 78
Revisore dei conti

1.    Il regolamento di contabilità disciplinerà l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'ufficio del revisore dei conti, individuando le funzioni di verifica, di impulso, di proposta e di garanzia. Saranno altresì previsti i sistemi ed i meccanismi tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra gli organi politici e burocratici del Comune e il revisore.

2.    Saranno disciplinate nel regolamento le cause di ineleggibilità ed incompatibilità dell'ufficio di revisore, in modo da assicurare i principi di imparzialità ed indipendenza, e verranno altresì previste le modalità di revoca e di decandenza, estendendo al revisore, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative a sindaci revisori della società per azioni.

Articolo 79
Regolamento di contabilità

1.    Il Comune approva il regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di cui al presente capo e all'ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalla legge dello Stato.

Articolo 80
Contratti

1.    I contratti, nonchè l'esplicazione di ogni attività contrattuale o negoziale, sono disciplinati dalla normativa prevista dall'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2.    Con apposito regolamento il Consiglio Comunale provvede a disciplinare il procedimento contrattuale a cui i singoli organi competenti devono uniformarsi nell'esplicazione di tale attività.

3.    I contratti, redatti secondo le deliberazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

TITOLO VI
Rapporti con altri Enti

Articolo 81
Partecipazione alla programmazione

1.    Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione; formula, ai fini della programmazione predetta, proposte che saranno raccolte e coordinate dalla Provincia.

2.    Il Comune nello svolgimento dell'attività programmatoria di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio e alle procedure dettati dalla legge regionale.

3.    La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla Provincia.

Articolo 82
Pareri obbligatori

1.    Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche.

2.    Decorso infruttuosamente il termine prescritto dalla legge, il Comune può prescindere dal parere.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 83
Ambito di applicazione dei regolamenti e loro formazione

1.    I regolamenti, di cui all'art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, incontrano i seguenti limiti:

a)   non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente statuto;

b)   la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;

c)   non possono avere efficacia retroattiva;

d)   sono abrogati da regolamenti posteriori, per dichiarazione espressa del Consiglio Comunale, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perchè il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

2.    I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. a), della legge 8 giugno 1990, n. 142, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta Comunale dalla legge o dal presente statuto.

3.    I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: una prima, che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità all'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142; una seconda, da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.

Articolo 84
Modificazioni e abrogazione dello Statuto

1.    Le modificazioni soppressivi, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all'art. 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990 n. 142.

2.    La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.

3.    L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l'approvazione del nuovo.

4.    La stessa iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata nel corso dell'anno successivo.

Articolo 85
Entrata in vigore

1.    Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

2.    Il Sindaco invia lo statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3.    Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione.

4.    Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.

 

                                                                                 

[1] Ex art. 34 L. n. 142/90
[2] Ex art. 34 L. n. 142/90
[3] Art. 76 del T.U. n. 570 del 1960
[4] Art. 37. L. 142/90
[5] Art. 37. L. 142/90
[6] Art. 31. L. 142/90
[7] T.U. n. 233 del 1967
[8] Art. 13. L. 142/90
[9] Art. 22. L. 142/90
[10] Art. 24. L. 142/90
[11] Art. 25. L. 142/90
[12] Art. 26 L. 142/90
[13] Art. 27 L. 142/90
[14] Art. 57 L. 142/90

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