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Bur n. 24 del 28 febbraio 2014


Materia: Statuti

COMUNE DI CALTRANO (VICENZA)

Delibera Consiglio comunale n. 27 del 25 novembre 2013

Modifica dello statuto comunale.

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 29.08.2001

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 25.11.2013

 INDICE

 

Descrizione del territorio

Cenni storici

CAPO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Oggetto dello statuto

Art. 2 - Sede

Art. 3 - Albo Pretorio

Art. 4 - Stemma e gonfalone

Art. 5 - Principi di autonomia.

Art. 6 - Finalità e compiti

Art. 7 - Pari opportunità.

Art. 8 - Principi in materia di diritti del contribuente.

CAPO II - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 9 - Strumenti di partecipazione.

Art. 10 - Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 11 - Istanze, petizioni e proposte

Art. 12 - Esame delle istanze, delle petizioni e delle proposte

Art. 13 - Accesso agli atti amministrativi

Art. 14 - Valorizzazione del libero associazionismo

Art. 15 - Consultazione della popolazione del comune

Art. 16 - Rapporti amministrazione-cittadino

Art. 17 - Collaborazione dei cittadini

Art. 18 - Referendum consultivo

Art. 19 - Promozione di associazioni o di comitati come organismi di partecipazione

Art. 20 – Difensore civico territoriale

CAPO III – ORGANI DI GOVERNO

Art. 21 - Organi

Sezione I - Il Consiglio Comunale

Art. 22 - Il consiglio comunale

Art. 23 - Competenze ed attribuzioni

Art. 24 - Diritti dei consiglieri

Art. 25 - Doveri dei consiglieri comunali

Art. 26 - Gruppi consiliari

Art. 27 - Commissioni

Art. 28 - Attribuzioni delle commissioni permanenti

Art. 29 - Commissioni temporanee

Art. 30 - Commissioni di indagine

Art. 31 - Linee programmatiche di mandato

Art. 32 - Funzionamento del consiglio

Sezione II - La Giunta Comunale

Art. 33 - Composizione e prerogative

Art. 34 - Competenze

Art. 35 - Funzionamento della giunta comunale

Sezione III - Disposizioni comuni agli organi collegiali

Art. 36 - Astensione obbligatoria

Art. 37 - Assistenza e verbalizzazione

Sezione IV - Il sindaco

Art. 38 - Il sindaco

Art. 39 - Attribuzioni di amministrazione

Art. 40 - Attribuzioni di vigilanza

Art. 41 - Attribuzioni di organizzazione

Art. 42 - Attribuzioni nei servizi di competenza statale

Art. 43 - Vicesindaco

Art. 44 - Deleghe del sindaco agli assessori quale capo dell'amministrazione.

Art. 45 - Deleghe del sindaco quale ufficiale di governo

Art. 46 - Comunicazione ed efficacia delle deleghe

Art. 47 - Mozioni di sfiducia

Art. 48 - Dimissioni ed impedimento permanente del sindaco

CAPO IV - UFFICI E PERSONALE

Art. 49 - Principi organizzativi.

Art. 50 - Uffici

Art. 51 - Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

Art. 52 - Diritti e doveri dei dipendenti

Art. 53 - Il segretario comunale

Art. 54 - Il Vicesegretario

Art. 55 - Responsabili dei servizi

Art. 56 - Incarichi di direzione

CAPO V - SERVIZI PUBBLICI

Art. 57 - Forme di gestione

Art. 58 - Nomina, surroga e revoca degli amministratori di aziende, enti ed istituzioni

Art. 59 - Azienda speciale

Art. 60 - Istituzioni per la gestione di servizi pubblici

Art. 61 - Partecipazione a società di capitali

Art. 62 - Rappresentanza del Comune presso società di capitali e strutture associative

Art. 63 - Rapporti con la Comunità Montana

CAPO VI - FINANZE E CONTABILITA'

Art. 64 - Il processo di programmazione

Art. 65 - Controllo interno

Art. 66 - Revisore dei Conti

Art. 67 - Usi civici

CAPO VII - FUNZIONE NORMATIVA

Art. 68 - Regolamenti

Art. 69 - Norma transitoria

Art. 70 - Revisione dello statuto

Art. 71 - Abrogazione

 

DESCRIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE E CENNI STORICI SU CALTRANO

Descrizione del territorio

Il Comune di Caltrano e' collocato a nord di Vicenza nella direzione Vicenza-Asiago ed ha un'estensione di 22,67 Kmq. Confina a Nord con i Comuni di Roana ed Asiago, ad est con il Comune di Calvene, a sud con Chiuppano e Piovene Rocchette ed a Ovest con il Comune di Cogollo del Cengio.

L'altitudine del centro abitato di Caltrano e' di circa 240 metri s.l.m. mentre sul Monte Foraoro essa raggiunge i m. 1508 slm.

Nel territorio comunale esistono varie frazioni e nuclei; le più consistenti sono Camisino, Sandonà, Tezze, Mosson, Campora, Grumi, Castellan e Maglio.

Gran parte del territorio comunale e' di proprietà pubblica in quanto il patrimonio silvo-pastorale del Comune si estende nella parte settentrionale del territorio per 1131.2966 Ha.

Cenni storici

Caltrano, fin dall'epoca romana, era stazione militare posta a custodia del guado sull'Astico, sentinella avanzata contro le incursioni barbariche (prof. Orsi di Siracusa in "Un ripostiglio di Vittoriati a Caltrano").

Brancafora, Lastebasse, S.Pietro Valdastico, Pedescala, Cogollo, Chiuppano, Canove, Roana, Rotzo, Asiago, Cesuna e Gallio riconoscono per loro matrice l'antichissima Pieve di Caltrano (Bonato, Dal Pozzo, Maccà).

Civilmente e religiosamente Caltrano godette di una supremazia su vastissimo territorio.

Con la pace di Costanza (1183) i Comuni già costituiti ed in via di affrancarsi dal feudalesimo, segnano i loro confini.

Caltrano ne segue l'esempio e nel 1202, nel congresso tenuto nella chiesa campestre di Sant'Agata, dai Decani di Arsiero, Velo, Piovene, Cogollo, Chiuppano e Caltrano, vengono stabiliti i suoi attuali confini.

E' noto come nel Medio Evo e fino a quasi tutto il 1500, la proprietà del suolo pedemontano si limitava a poche famiglie nobili. Dalla storia infatti sappiamo che i Vescovi di Padova, per un decreto di Berengario, possedevano la vasta estensione di terreno che va dalla Valle del Brenta a quella dell'Astico, e che questi, nel 1333, cedettero ogni loro diritto agli Scaligeri di Verona (Bonato-Dal Pozzo ecc.).

Per quanto riguarda il territorio, fu sempre sentito il bisogno di staccarlo dalla vasta zona d'impero, tanto che a Caltrano si succedettero i Castelbarco, i Conti Capra di Vicenza e Xoino q. Tibaldo di Cia, nipote dei Conti Guido e Ziboga di Vicenza (Macca: "Stampa del Comun de Caltran contro el Comun de Ciupan").

Ciò dimostra come il territorio di questo Comune per ragioni geografiche formi un piccolo organismo a se' stante tanto che non potè, attraverso i secoli, essere mai né assorbito né aggregato a contee od a territori finitimi.

I suoi abitanti, col lavoro di secoli, migliorarono ed arricchirono il patrimonio comunale, dimostrando maggior spirito di reciproca unione in confronto all'individualismo di altri Comuni, dove, il patrimonio comunale venne frazionato e diviso fra le singole famiglie residenti.

CAPO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Oggetto dello statuto

  1. Il presente statuto, nell'ambito dei principi fissati dal testo unico sull' ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione del comune di Caltrano, ed in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale del comune, anche in giudizio. Il presente statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione tra enti, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi, lo stemma ed il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal testo unico sull' ordinamento degli enti locali.
  2. I principi fondamentali dettati dal presente statuto e dalla legge vengono attuati con appositi regolamenti.

Art. 2 - Sede

  1. Il comune ha sede legale nell'edificio comunale in Piazza Dante n. 8.

Art. 3 - Albo Pretorio

  1. Il consiglio comunale individua nel Palazzo Civico apposito spazio da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
  2. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi del funzionario comunale-responsabile del servizio pubblicazione atti e, su attestazione di questi, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.*

* Comma 2) modificato con delibera di C.C. n. 27 del 25.11.2013

Art. 4 - Stemma e gonfalone

  1. Il comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma che sono quelli storicamente in uso, le cui caratteristiche sono: castello a sei torri, la maggiore delle quali è sormontata da una stella a sei punte d'oro in campo azzurro e giallo per lo stemma ed in campo azzurro per il gonfalone.

Art. 5 - Principi di autonomia.

  1. Il comune di Caltrano, ente locale autonomo all'interno dell'unità della Repubblica, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
  2. Il comune di Caltrano:
    1. Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa;
    2. Ha autonomia impositiva e finanziaria, nell'ambito del proprio statuto e dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanzia pubblica;
    3. È titolare, secondo il principio di sussidiarietà, di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello stato e della regione. Tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate attraverso l' autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali. A tal fine il comune instaura rapporti di collaborazione con la parrocchia, altri enti religiosi e con le associazioni. Esso interviene direttamente solo quando l'attività dei cittadini, singoli o nelle loro formazioni sociali non appare adeguata al perseguimento efficace ed efficiente dell'interesse pubblico connesso alle funzioni affidate alla collettività locale.

Art. 6 - Finalità e compiti

  1. Il comune di Caltrano svolge funzioni proprie di interesse della comunità amministrata, valorizzando la persona, secondo i principi della solidarietà sociale dettati dalla Costituzione ed assicurando condizioni di pari opportunità tra uomo e donna.
  2. Ispira la sua azione ai principi di efficienza, economicità, trasparenza, partecipazione e responsabilità.
  3. Il comune si propone in particolare di valorizzare i seguenti propri aspetti peculiari e di perseguire le seguenti finalità: promuove lo sviluppo civile, sociale, economico, la conservazione del patrimonio artistico, culturale, storico e ambientale, sostiene le tradizioni e la cultura locale anche favorendo l'incontro con le altre comunità' e garantisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed all'attività amministrativa. Nell'ambito delle competenze conferite dalle leggi statali e regionali ed in collaborazione con la comunità montana con altri enti pubblici, attiva tutte le funzioni amministrative nei settori dei servizi sociali e dell'assetto ed utilizzazione del territorio, dello sviluppo economico, della promozione culturale, sportiva, ricreativa, turistica con il sostegno e la valorizzazione di tutte le risorse umane e materiali presenti nel territorio.
  4. Nello svolgimento delle proprie attività e funzioni, il comune si avvale di opportune iniziative utili ai fini del raggiungimento del miglior risultato, mediante gli strumenti della programmazione e anche della consultazione delle forze politiche, sociali, economiche e culturali; favorisce collegamenti con i propri emigrati, anche con l'adesione ad enti specifici.
  5. Instaura rapporti di collaborazione con regione, provincia, comunità montana, comuni, enti pubblici.

Art. 7 - Pari opportunità.

  1. Il comune attua condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell'esercizio delle funzioni istituzionali e nella gestione di pubblici servizi.
  2. Garantisce, in particolare, la presenza dei due sessi negli organi collegiali non elettivi nonché negli enti, nelle aziende e nelle istituzioni da esso dipendenti, nelle commissioni di concorso e nelle società partecipate.*
  3. Il comune, al fine di programmare le politiche rivolte al conseguimento delle pari opportunità tra uomini e donne, istituisce la commissione per le pari opportunità: composizione, modalità di costituzione e di funzionamento e compiti della commissione sono disciplinati dal regolamento.

* Comma 2) modificato con delibera di C.C. n. 27 del 25.11.2013

Art. 8 - Principi in materia di diritti del contribuente.

  1. I regolamenti comunali che contengono disposizioni tributarie si uniformano ai principi in materia di statuto dei diritti del contribuente fissati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212.
  2. Gli atti e i provvedimenti amministrativi concernenti la materia tributaria devono essere motivati e conformi agli altri principi fissati dalla legge n. 212/2000, in quanto applicabili.
  3. Ai contribuenti di tributi comunali sono assicurati i diritti, anche di informazione ed accesso, e le garanzie previsti dalla legge n. 212/2000.

CAPO II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 9 - Strumenti di partecipazione.

  1. I cittadini, singoli ed associati, partecipano all'attività amministrativa del comune attraverso:
    1. istanze, petizioni e proposte;
    2. consultazioni popolari e referendum consultivi;
    3. organismi di partecipazione popolare;
    4. libere forme associative locali.
  2. I predetti strumenti di partecipazione si applicano anche ai cittadini dell'unione europea ed agli stranieri regolarmente soggiornanti, salvo che per il referendum, cui sono ammessi solo i cittadini iscritti nelle liste elettorali.

Art. 10 - Partecipazione al procedimento amministrativo

  1. Il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo è regolato dalla legge 7 Agosto 1990, n. 241, dal regolamento comunale, e dai seguenti principi:
    1. l'attività amministrativa è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità;
    2. l'amministrazione comunale non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria;
    3. la comunicazione dell'avvio del procedimento deve essere effettuata a qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici e privati suscettibili di essere incisi dal procedimento, nonché ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare pregiudizio dal provvedimento stesso;
    4. le disposizioni di partecipazione al procedimento amministrativo non si applicano nei confronti della attività diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione, di programmazione e tributari;
    5. saranno comunque ammesse audizioni personali o di soggetti portatori di interessi generali costituiti in associazioni o comitati.
  2. Tali audizioni possono essere promosse dall'amministrazione comunale o richieste dai soggetti indicati nella precedente lettera e).

Art. 11 - Istanze, petizioni e proposte

  1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare al comune:
    1. istanze per l'inizio di un procedimento amministrativo concernente interessi collettivi;
    2. petizioni intese come manifestazione di opinione, invito, voto o denuncia diretta ad esporre comuni necessità per la migliore tutela di interessi collettivi;
    3. proposte finalizzate alla migliore tutela di interessi collettivi.
  2. Le istanze, petizioni o proposte illustrano il contenuto e le finalità delle stesse e devono essere sottoscritte e presentate al protocollo del comune, che, senza spese, ne rilascia ricevuta.

Art. 12 - Esame delle istanze, delle petizioni e delle proposte

  1. Le istanze, petizioni e proposte sono esaminate dagli organi competenti.
  2. Entro trenta giorni sono comunicati ai cittadini interessati gli esiti dell'istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di sessanta giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia.

Art. 13 - Accesso agli atti amministrativi

  1. Il comune emana il regolamento per la disciplina del diritto dei cittadini singoli o associati a prendere visione e ad ottenere copia degli atti e dei documenti in possesso del comune.
  2. Il regolamento, nel rispetto dei principi contenuti nella legge n. 241/1990, disciplinerà il diritto di accesso e di informazione in modo da garantirne l'esercizio più ampio possibile e di partecipazione per gli atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

Art. 14 - Valorizzazione del libero associazionismo

  1. Il comune, al fine di garantire il concorso della comunità all'azione comunale, e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, valorizza le libere forme associative.
  2. Il comune agevola gli organismi associativi con sostegni anche finanziari e disponibilità di strutture secondo le disposizioni di cui all'apposito regolamento.
  3. La consultazione degli organismi associativi può essere promossa ed attuata dalla giunta o dal consiglio o dalle commissioni consiliari anche su invito delle associazioni. Degli esiti delle consultazioni si dà atto negli atti ai quali le consultazioni si riferiscono.
  4. Il comune, secondo le modalità previste dai regolamenti, assicura alle associazioni il diritto di informazione e prevede la presenza di rappresentanze dell'associazionismo negli organi consultivi comunali; assicura altresì l'accesso alle strutture e ai servizi. Il comune riconosce organismi che siano democraticamente sintesi di varie associazioni.
  5. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori della formazione ed educazione del sociale e sanitario, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero ed in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione. Sono altresì considerate di interesse collettivo le associazioni che operano nel settore economico-produttivo.
  6. Il comune può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell'associazionismo.
  7. Il comune può stabilire che le associazioni senza scopo di lucro e dotate di un ordinamento interno che disponga l'eleggibilità delle cariche sociali e la regolare tenuta degli atti contabili, siano iscritte in un albo dell'associazionismo tenuto presso la segreteria del comune. La delibera che istituisce l'albo deve contenere il regolamento per la sua tenuta.

Art. 15 - Consultazione della popolazione del comune

  1. Il comune nei modi previsti dal regolamento può attivare le consultazioni della popolazione con lo scopo di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, su materie di esclusiva competenza locale.
  2. La consultazione potrà riguardare l'intera popolazione del comune o gli abitanti del capoluogo o delle frazioni oppure singole categorie o gruppi sociali.
  3. La consultazione e' promossa dal sindaco, dalla giunta o dal consiglio. Il comune assicura un'adeguata pubblicità preventiva e la conduzione democratica delle consultazioni.
  4. Gli esiti della consultazione sono comunicati dal sindaco agli organi comunali competenti per gli atti ai quali la consultazione si riferisce e vengono resi noti alla cittadinanza interessata.

Art. 16 - Rapporti amministrazione-cittadino

  1. Nell'intento di perseguire l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi della cittadinanza il comune stilerà appositi programmi per:
    1. la semplificazione della modulistica e la riduzione della documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le norme sull'autocertificazione di cui al testo unico sulla documentazione amministrativa, approvato con decreto del presidente della repubblica n. 445/2000;
    2. l'ampliamento, se necessario, dell'orario di ricevimento per garantire l'accesso al pubblico anche nelle ore pomeridiane in relazione alle esigenze degli utenti;
    3. il miglioramento della logistica relativamente ai locali adibiti a ricevimento degli utenti con l'obiettivo di ridurre al minimo l'attesa ed i disagi ad essa connessi, anche abbattendo le barriere architettoniche ed adottando idonee soluzioni atte a facilitare l'accesso all'informazione ed ai pubblici servizi delle persone non autonome portatrici di handicap;
    4. la formazione professionale del personale addetto al ricevimento degli utenti.

Art. 17 - Collaborazione dei cittadini

  1. Al fine di favorire una maggiore collaborazione dei cittadini con l'amministrazione, la trasparenza dell'azione amministrativa e dei processi decisionali e' consentito ai cittadini singoli od associati di partecipare alla formazione nonché alla conclusione di un procedimento che possa incidere nella loro situazione giuridica soggettiva.
  2. Allo scopo l'amministrazione, attraverso il responsabile d'ufficio potrà attivare direttamente o su istanza dell'interessato una preventiva e motivata informazione sul procedimento instaurato o che si intende instaurare, permettendogli di presentare le proprie deduzioni in merito o mettendo a disposizione la relativa documentazione.
  3. I modi e le forme di attivazione delle procedure di cui al presente articolo formeranno oggetto di apposita disciplina regolamentare.

Art. 18 - Referendum consultivo

  1. In materie di esclusiva competenza comunale e' ammesso il referendum consultivo.
  2. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare un'unica questione, di grande rilevanza per la generalità della popolazione e significativa nei confronti dell'opinione pubblica.
  3. Non e' ammesso il referendum consultivo sulle seguenti materie:
    1. tributi locali e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
    2. atti di bilancio, provvedimenti deliberativi di impegno di spesa già assunti dal consiglio comunale e che hanno già dato luogo a rapporti negoziali con terzi;
    3. personale, organizzazione degli uffici;
    4. iniziative comportanti l'assunzione di maggiori oneri di cui non sia prevista la copertura;
    5. atti in ordine ai quali per legge o per decisione del consiglio sia consentito alla generalità dei cittadini di presentare osservazioni quali, ad esempio, strumenti urbanistici generali ed attuativi e regolamenti comunali.
  4. Per un periodo di almeno 5 anni dallo svolgimento di un referendum, non e' ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo o analogo oggetto.
  5. Il quesito referendario e' richiesto dal 20 per cento di cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune o è promosso d'ufficio, a seguito di deliberazione del consiglio comunale. Ad un'apposita commissione consiliare viene affidato il giudizio tecnico di ammissibilità dei referendum proposti, la quale verifica la regolarità della presentazione delle firme, l'ammissibilità per materia e la comprensibilità del quesito referendario.
  6. La commissione consiliare esprime, entro 30 giorni dal deposito delle sottoscrizioni, il proprio parere al consiglio comunale il quale nei successivi venti giorni provvede definitivamente sulla ammissibilità o meno del referendum proposto.
  7. La raccolta delle sottoscrizioni è valida solo se effettuata nel termine di 60 giorni dal deposito presso la segreteria comunale del quesito referendario. Il segretario comunale attesta in quale giorno e' avvenuto il predetto deposito.
  8. Il referendum è valido quando hanno partecipato al voto la maggioranza dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.
  9. Non possono essere proposti referendum consultivi, nell'anno solare di indizione di comizi elettorali per il rinnovo dell' amministrazione, anche nel caso di scioglimento anticipato o decadenza del consiglio comunale, ovvero in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.
  10. Qualora più referendum siano promossi nello stesso periodo di tempo, ne è favorito lo svolgimento temporaneo.
  11. Entro trenta giorni l'esito del referendum e' comunicato dal sindaco al consiglio comunale che dovrà farne oggetto di discussione e reso noto con adeguata pubblicità alla popolazione.

Art. 19 - Promozione di associazioni o di comitati come organismi di partecipazione

  1. Il comune può promuovere la formazione di associazioni o di comitati, anche su base di frazione per la gestione di servizi di base di rilevanza sociale, permanenti o temporanei, nei settori della scuola, della sanità, dell'assistenza e della gestione del territorio, sport - tempo libero - cultura. I comitati sono istituiti con deliberazione consiliare che ne determina, di volta in volta, la composizione, l'attività, le competenze, la durata e le modalità di rapporto con l'amministrazione comunale.
  2. Tali organismi di partecipazione collaborano, nell'ambito della propria competenza definita dal regolamento e con strumenti resi disponibili dal comune, con gli organi comunali. Essi possono formulare proposte all'amministrazione.
  3. Il comune può consultare tali organismi sui provvedimenti di proprio interesse, redigendo verbale degli esiti delle consultazioni e può loro affidare la gestione di servizi pubblici.
  4. La elezione alle cariche avviene con metodo democratico garantito, secondo le norme del regolamento.

Art. 20 – Difensore civico territoriale

  1. Il Comune può attribuire, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia le funzioni del difensore civico comunale.
  2. Tale difensore civico è competente a garantire l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini.

Art. 20 introdotto con delibera di C.C. n. 27 del 25.11.2013 in sostituzione degli articoli abrogati n. 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25. Segue rinumerazione.

CAPO III

ORGANI DI GOVERNO

Art. 21 - Organi

  1. Sono organi di governo del comune il consiglio, la giunta ed il sindaco.
  2. Spettano agli organi di governo del comune la funzione di rappresentanza democratica della comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabiliti dallo statuto, nell'ambito dei principi enunciati dalla legislazione in materia di ordinamento degli enti locali.

Sezione I

Il Consiglio Comunale

Art. 22 - Il consiglio comunale

  1. Il consiglio comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico amministrativo generale e ne controlla l'attuazione.
  2. Il consiglio comunale si riunisce, di norma, nella sala consiliare del comune.
  3. Eccezionalmente o per giustificati motivi il consiglio si può riunire in altra sede della quale sarà data adeguata pubblicità.

Art. 23 - Competenze ed attribuzioni

  1. Il consiglio comunale esercita esclusivamente le potestà e le competenze previste dal testo unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.  Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
  2. Svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
  3. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

Art. 24 - Diritti dei consiglieri

  1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge.
  2. I consiglieri rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato.
  3. Per l'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo il consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle aziende, istituzioni od enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabiliti dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre, essi hanno diritto ad ottenere, da parte del sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al consiglio, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo.
  4. I consiglieri comunali hanno diritto di presentare:
    1. proposte di deliberazione;
    2. interrogazioni e mozioni;
    3. ordini del giorno
  5. Le modalità per la presentazione di interrogazioni o di ogni altra istanza di sindacato ispettivo da parte dei consiglieri sono disciplinate dal regolamento, nell'ambito dei seguenti principi:
    1. per le interrogazioni a risposta scritta il sindaco risponde nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione delle stesse o nel termine più breve previsto dal regolamento;
    2. se i consiglieri autori dell'interrogazione non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno del consiglio comunale, s'intende che per la stessa sia stata richiesta risposta scritta;
    3. le interrogazioni da trattare in consiglio comunale sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza del consiglio convocata dopo la presentazione delle stesse, purché pervengano tre giorni prima della data di convocazione dell'adunanza consiliare.

Art. 25 - Doveri dei consiglieri comunali

  1. Ciascun consigliere ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera comunità locale.
  2. I consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio e delle commissioni delle quali sono membri.
  3. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del consiglio sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il sindaco, a seguito dell'accertamento dell'assenza maturata dal consigliere interessato, provvede, con comunicazione scritta, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento di decadenza. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta che, comunque, non può essere inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di inizio del procedimento.
  4. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina ed infine delibera, tenuto conto delle cause giustificative eventualmente presentate dal consigliere interessato.

Art. 26 - Gruppi consiliari

  1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, composti da almeno due componenti, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al sindaco ed al segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
  2. Nel caso in cui una lista presentata abbia avuto eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
  3. E' istituita la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali di fornire adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al consiglio.
  4. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture.

Art. 27 - Commissioni

  1. Il consiglio comunale può istituire commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di studio, consultive, di proposta.
  2. Il regolamento ne disciplina le materie di competenza, le norme di funzionamento, le forme di pubblicità dei lavori e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.
  3. Le commissioni consiliari hanno la facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco, degli assessori, degli organismi associativi e rappresentativi di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

Art. 28 - Attribuzioni delle commissioni permanenti

  1. Le commissioni permanenti hanno, nei settori di competenza previsti dal regolamento, compiti di consultazione, di ricerca, di promozione, di proposta, nonché potere di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazione.

Art. 29 - Commissioni temporanee

  1. Le commissioni temporanee sono istituite in tutte quelle situazioni in cui si dimostri l'opportunità di disporre di una più approfondita conoscenza delle questioni, sulle quali il consiglio è chiamato a deliberare.
  2. Tali commissioni hanno funzioni consultive, di studio e di proposta.

Art. 30 - Commissioni di indagine

  1. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può costituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.
  2. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento consiliare sul funzionamento degli organi di governo. Nel caso di costituzioni di commissioni d'indagine aventi funzioni di controllo o garanzia, la presidenza delle stesse deve essere attribuita alle opposizioni.
  3. I risultati delle indagini vengono riferiti al consiglio comunale.

Art. 31 - Linee programmatiche di mandato

  1. Entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate al consiglio, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.
  2. Ciascun consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti, o modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal regolamento del consiglio.
  3. Entro il 30 giugno di ogni anno il consiglio verifica l'attuazione delle linee programmatiche, da parte del sindaco e della giunta. E' facoltà del consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero insorgere in ambito locale.

 Art. 32 - Funzionamento del consiglio

  1. Il funzionamento del consiglio è disciplinato dal regolamento, nel quadro dei seguenti principi:
    1. convocazione in adunanza ordinaria; straordinaria, ossia su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; urgente, allorché sussistano motivi rilevanti ed indilazionabili. I termini di comunicazione degli avvisi di convocazione sono fissati in cinque giorni liberi per le sedute ordinarie; tre giorni liberi per le sedute straordinarie; 24 ore per le sedute urgenti e allorchè si ravvisi l'opportunità di integrare i punti già iscritti all'ordine del giorno.
    2. divieto di deliberare su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, salvo che alla seduta siano presenti tutti i consiglieri in carica e vi sia unanimità di voti per l'inclusione dell'argomento all'ordine del giorno.
    3. pubblicità, di norma, delle sedute, tranne le eccezioni previste dal regolamento;
    4. votazione, di norma, palese, salvo i casi concernenti persone disciplinati eventualmente dal regolamento;
    5. voto favorevole della maggioranza dei consiglieri votanti per l'approvazione delle deliberazioni, salvo che siano richieste dalla legge o dallo statuto maggioranze qualificate;
    6. computo tra i presenti e non tra i votanti degli astenuti volontari;
    7. computo delle schede bianche o nulle, nelle votazioni segrete, ai fini del numero dei consiglieri votanti;
    8. votazione separata per i gruppi di minoranza e di maggioranza, limitata ai candidati espressione dei rispettivi gruppi, allorché sia prescritta la rappresentanza necessaria delle opposizioni negli organi collegiali di enti, aziende ed istituzioni dipendenti o soggetti a vigilanza del comune, nonché nell'ambito delle commissioni, anche a carattere consultivo, previste dalla legge, dallo statuto o da regolamenti.

Sezione II

La Giunta Comunale

Art. 33 - Composizione e prerogative

  1. La giunta comunale è composta dal sindaco e dal numero massimo di assessori previsto dalla legge, di cui uno investito della carica di vice-sindaco nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.*
  2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e la decadenza sono disciplinati dalla legge.
  3. Gli assessori possono essere nominati tra cittadini non consiglieri, purché in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.
  4. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del consiglio comunale, senza diritto di voto. Gli assessori esterni non sono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta e non possono assumere la presidenza del consiglio comunale in sostituzione o su delega del sindaco. Nel caso in cui tutti gli assessori non rivestano la carica di consigliere comunale la presidenza del consiglio comunale, in sostituzione o su delega del sindaco, è assunta dal consigliere del gruppo di maggioranza che ha ottenuto la maggior cifra individuale di voti.
  5. Ciascun assessore può essere incaricato dal sindaco della cura di specifici settori di attività.
  6. Gli assessori non adottano atti con rilevanza esterna, salvo che per le materie attribuite alla competenza esclusiva del sindaco ad essi espressamente delegata.
  7. Le dimissioni dalla carica di assessore sono rassegnate al sindaco, che provvede alla sostituzione entro venti giorni, dandone comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta successiva. Le dimissioni singole sono irrevocabili ed hanno effetto dalla loro presentazione.
  8. Il sindaco può motivatamente revocare gli assessori allorquando, successivamente alla nomina, si verifichino casi di incompatibilità o l'assessore non condivida più il programma politico, al punto da intralciarne la realizzazione. In tal caso il sindaco provvede alla sostituzione entro il termine previsto dal precedente comma 7.*
  9. Ad ogni effetto previsto dallo statuto è assessore anziano il più anziano di età.

* Commi 1) e 8)  modificati con delibera di C.C. n. 27  del 25.11.2013

Art. 34 - Competenze

  1. La giunta collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
  2. La giunta traduce, in dettaglio, gli indirizzi generali ed i programmi approvati dal consiglio comunale. Essa ha competenza residuale rispetto agli altri organi di governo, ossia adotta gli atti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco. Riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
  3. La giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
    1. predispone lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale;
    2. adotta le variazioni di bilancio in via d'urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;
    3. approva la relazione illustrativa prevista dall'articolo 151, comma 6 del d. lgs n. 267/2000 che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;
    4. approva il piano esecutivo di gestione ed il piano dettagliato degli obiettivi;*
    5. approva i progetti preliminari e definitivi di lavori pubblici e loro varianti, nei casi previsti dalla normativa in materia di lavori pubblici;
    6. elabora le linee di indirizzo da sottoporre al consiglio;
    7. modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
    8. assume atti di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e di decentramento;
    9. stabilisce i criteri per la nomina dei componenti delle commissioni di concorso e per il conferimento di incarichi professionali;
    10. specifica i criteri generali stabiliti nel regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone; adotta, per i casi non disciplinati dai suddetti criteri di dettaglio, i relativi provvedimenti;
    11. approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali in materia di organizzazione dell'ente stabiliti con il presente statuto e di quelli stabiliti dal consiglio, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera a) del Dlgs n. 267/2000;
    12. determina e modifica la dotazione organica del comune;
    13. adotta il piano triennale ed annuale delle assunzioni di personale;
    14. indice procedimenti per le assunzioni a tempo determinato o per progetti di lavoro socialmente utili non previsti nel piano annuale delle assunzioni;
    15. preleva somme dal fondo di riserva nei casi e nei limiti previsti dalla legge;
    16. conferisce incarichi per progettazione interna di lavori pubblici o per atti di pianificazione urbanistica;
    17. definisce gli indirizzi da fornire alla delegazione trattante di parte pubblica; approva il contratto collettivo decentrato ed autorizza la sottoscrizione dello stesso;
    18. dispone l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni.

* Comma 3, lettera d) modificato mediante eliminazione figura del direttore generale con delibera di C.C. n. 27  del 25.11.2013

Art. 35 - Funzionamento della giunta comunale

  1. La giunta comunale è convocata e presieduta dal sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
  2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
  3. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà dei componenti in carica e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal sindaco.
  4. Le sedute della giunta non sono pubbliche. Sono applicabili i criteri previsti per il funzionamento del consiglio comunale alle lettere d); f); g) del precedente articolo 37.

Sezione III

Disposizioni comuni agli organi collegiali

Art. 36 - Astensione obbligatoria

  1. Il sindaco e i membri degli organi collegiali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione diretta ed immediata tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
  2. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al segretario comunale.

Art. 37 - Assistenza e verbalizzazione

  1. Alle sedute degli organi collegiali partecipa il segretario comunale, o se impedito o assente colui che è abilitato a sostituirlo, il quale cura la redazione del processo verbale di ciascuna deliberazione e svolge funzioni di assistenza giuridico amministrativa sui quesiti tecnico-giuridici sollevati dagli assessori e dai consiglieri, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
  2. Nei casi di incompatibilità con l'oggetto in trattazione, il segretario comunale ed il vice segretario, ove esista, devono astenersi dalla partecipazione alla relativa deliberazione ed allontanarsi dall'aula. Le funzioni di verbalizzazione ed assistenza sono svolte, per il caso specifico, da un consigliere o assessore designato dal presidente.
  3. I verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario comunale o da chi lo ha sostituito.

Sezione IV

Il sindaco

Art. 38 - Il sindaco

  1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini, secondo le modalità stabilite dalla legge.
  2. I casi di ineleggibilità, incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica sono disciplinati dalla legge.
  3. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente statuto, quale organo di amministrazione, di vigilanza, di organizzazione, ufficiale di governo ed autorità sanitaria locale.

Art. 39 - Attribuzioni di amministrazione

  1. Il sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune.
  2. In particolare il sindaco:
    1. ha la rappresentanza generale dell'ente;
    2. rappresenta il comune in giudizio e sottoscrive il mandato alle liti. Può autorizzare i responsabili dei servizi o il segretario comunale, con proprio provvedimento a promuovere e resistere alle liti, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti;
    3. nomina e revoca gli assessori;
    4. dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del comune, nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
    5. promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
    6. convoca i comizi per i referendum comunali previsti dall’art. 8 del D.Lgs. n. 267/2000 e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento.
    7. provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio in carica;
    8. coordina e riorganizza, con i limiti stabiliti dalla legislazione vigente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive degli utenti;
    9. adotta le ordinanze contingibili e urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonchè nei casi di emergenza, ai sensi dell'articolo 50, commi 5 e 6 del dlgs. N. 267/2000;
    10. nomina e revoca il segretario comunale, secondo le modalità stabilite dalla legge;
    11. nomina e revoca i responsabili dei servizi, nell'ambito delle previsioni del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
    12. nomina e revoca, previa deliberazione della giunta comunale, di funzionari dell'area direttiva e per alte specializzazioni, al di fuori della dotazione organica;
    13. conferisce, previa deliberazione della giunta comunale, incarichi per collaborazioni esterne a tempo determinato;
    14. autorizza il segretario comunale ed i dipendenti all'esercizio di incarichi provenienti da altre amministrazioni o da società o persone fisiche;
    15. nomina il nucleo di valutazione.*

Comma 2) modificato con delibera di C.C. n. 27 del 25.11.2013 mediante aggiunte alle lettere f) ed h) ed abrogazione lettera k) relativa alla figura del direttore generale, con rinumerazione lettere successive.

Art. 40 - Attribuzioni di vigilanza

  1. Il sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza:
    1. ha facoltà di disporre l'acquisizione presso tutti gli uffici e servizi di informazioni e di atti, anche riservati;
    2. dispone l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni, le società di capitali cui l'ente aderisce, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale;
    3. promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni, enti e società dipendenti, sovvenzionati e sottoposti a vigilanza del comune svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta;
    4. compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale, le indagini e le verifiche amministrative sull'attività del comune.*

* Lettera d) modificata mediante eliminazione figura direttore generale con delibera di C.C. n. 27 del 25.11.2013

Art. 41 - Attribuzioni di organizzazione

  1. Il sindaco, nelle sue funzioni di organizzazione:
    1. stabilisce gli argomenti da iscrivere agli ordini del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. In caso di impedimento del Sindaco o degli Assessori titolati ad assumere la presidenza del consiglio, quest'ultima è assunta dal capogruppo di maggioranza.
    2. provvede alla convocazione del consiglio comunale quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;
    3. esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi e dal regolamento;
    4. propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
    5. convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari;
    6. riceve le mozioni, le interrogazioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri da sottoporre al consiglio, in quanto di competenza consiliare.

Art. 42 - Attribuzioni nei servizi di competenza statale

  1. Il sindaco, quale ufficiale di governo, sovraintende:
    1. alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
    2. alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine pubblico e di sicurezza pubblica;
    3. allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria delle funzioni affidategli dalla legge;
    4. alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.
  2. Il sindaco, quale ufficiale di governo, inoltre:
    1. adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti, ai sensi dell'articolo 54 del d.lgs. n. 267/2000, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
    2. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui alla lettera a).

Art. 43 - Vicesindaco

  1. Il sindaco, all'atto della nomina della giunta designa, fra gli assessori, il vicesindaco che lo sostituisce nel caso di sua assenza o impedimento, nell'esercizio delle funzioni.
  2. Nel caso di impedimenti o di assenze anche del vicesindaco il sindaco è sostituito da altro assessore, secondo l'ordine progressivo contenuto nell'atto di nomina della giunta comunale.

Art. 44 - Deleghe del sindaco agli assessori quale capo dell'amministrazione.

  1. Il sindaco può conferire con atto scritto specifiche deleghe solamente agli assessori nelle materie che la legge o lo statuto riservano alla sua competenza.
  2. Agli assessori può essere delegata la firma di atti, specificatamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie, che la legge o lo statuto riservano alla competenza del sindaco.
  3. Il sindaco può inoltre incaricare singoli assessori di curare l'istruttoria in determinati settori omogenei dell'attività della giunta.
  4. Gli assessori delegati rispondono dell'attività svolta unicamente al sindaco.

Art. 45 - Deleghe del sindaco quale ufficiale di governo

  1. Il sindaco può delegare le funzioni di ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge.

Art. 46 - Comunicazione ed efficacia delle deleghe

  1. Le deleghe rilasciate al vicesindaco e agli assessori sono comunicate al consiglio.
  2. Le deleghe hanno efficacia fino alla loro revoca.

Art. 47 - Mozioni di sfiducia

  1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.
  2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
  3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 48 - Dimissioni ed impedimento permanente del sindaco

  1. Le dimissioni comunque presentate dal sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio con contestuale nomina di un commissario.
  2. L'impedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione di tre persone, di cui uno espressione delle minoranze, eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di specifica competenza, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
  3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vicesindaco o, in sua mancanza, da chi è abilitato a sostituirlo che vi provvede d'intesa con i gruppi consiliari.
  4. La commissione, nel termine di trenta giorni dalla nomina, relaziona al consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
  5. Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

CAPO IV

UFFICI E PERSONALE

Art. 49 - Principi organizzativi.

  1. L'organizzazione degli uffici del comune si conforma ai criteri di buon andamento, imparzialità, economicità, produttività, efficacia ed efficienza nei servizi.
  2. Il principio di responsabilità degli impiegati è assicurato dall'organizzazione degli uffici del comune, al cui vertice è posto il segretario comunale.*

*Comma 2) modificato con delibera di C.C. n. 27 del 25.11.2013 mediante eliminazione figura direttore generale

Art. 50 - Uffici

  1. Gli uffici sono organizzati in base all'affinità delle funzioni e degli interventi secondo quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
  2. I criteri di organizzazione degli uffici sono i seguenti:
    1. organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
    2. superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale;
    3. articolazione per funzioni omogenee, finali e strumentali;
    4. autonomia, trasparenza, efficienza, funzionalità ed economicità di gestione;
    5. collaborazione di tutto il personale per il conseguimento degli obiettivi.
  3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e la loro economicità.
  4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 51 - Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

  1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti tra uffici e servizi e tra questi e gli organi amministrativi.*
  2. Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa e di verificarne il conseguimento; ai funzionari responsabili spetta il compito di attuare gli obiettivi e gli indirizzi assegnati secondo principi di professionalità e responsabilità.*
  3. L'organizzazione del comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, anche mediante il ricorso a strutture trasversali o intersettoriali.

*Commi 1) e 2) modificati con delibera C.C. n. 27 del 25.11.2013 mediante eliminazione figura direttore generale.

Art. 52 - Diritti e doveri dei dipendenti

  1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
  2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli altresì risponde al responsabile dei servizi degli atti compiuti e dei risultati conseguiti, nell'esercizio delle proprie funzioni.* 
  3. Il comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

*Comma 2) modificato con delibera C.C. n. 27 del 25.11.2013 mediante eliminazione figura direttore generale

Art. 58 abrogato, in quanto relativo alla figura del direttore generale. Segue rinumerazione.

Art. 53 - Il segretario comunale

  1. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa, nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, rilasciando pareri secondo la disciplina dettata dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
  2. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni e dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività. Egli, inoltre:
    1. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
    2. può rogare tutti i contratti nei quali il comune è parte e può autenticare le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
    3. presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum;
    4. svolge le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o conferitegli dal sindaco.*

* Comma 2) modificato con delibera di C.C. n. 27 del 25.11.2013 mediante eliminazione figura direttore generale

Art. 54 - Il Vicesegretario

  1. La dotazione organica del personale può prevedere il posto di vicesegretario comunale.
  2. Il vicesegretario svolge le funzioni vicarie del segretario, lo coadiuva e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento.
  3. L'assunzione del vicesegretario è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla legge per accedere alla carriera di segretario comunale.

Art 55 - Responsabili dei servizi

  1. I responsabili dei servizi sono individuati, secondo quanto dispone il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nei soggetti preposti alla direzione delle articolazioni della struttura comunale.
  2. Essi vengono nominati dal sindaco con provvedimento motivato secondo criteri di professionalità in relazione agli obiettivi definiti dai programmi dell'amministrazione, ai sensi delle leggi vigenti.
  3. Ai responsabili dei servizi è attribuita l'attività gestionale dell'ente, in attuazione degli indirizzi degli organi di governo con potestà di iniziativa, autonomia di scelta degli strumenti operativi e responsabilità di risultato nei limiti delle risorse attribuite; rispondono altresì della validità delle prestazioni rese e del raggiungimento degli obiettivi programmati.
  4. Spettano ai responsabili le funzioni previste dall'articolo 107 del dlgs. n. 267/2000, specificate in dettaglio dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché quelle ad essi attribuite dal sindaco con provvedimento motivato.

Art. 56 - Incarichi di direzione

  1. La copertura dei posti dei responsabili dei servizi e degli uffici, o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, fermi rimanendo i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
  2. I limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere coperti tali posti sono stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dell’art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000.*

*Comma 2) modificato con delibera di C.C. n. 27 del 25.11.2013

  

CAPO V

SERVIZI PUBBLICI

Art. 57 - Forme di gestione

  1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del comune, ai sensi di legge.
  2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
  3. Il consiglio comunale può deliberare l’istituzione di servizi pubblici a rilevanza economica. Il provvedimento che individua le modalità di gestione di tali servizi dà conto delle ragioni e dei presupposti normativi per la forma di affidamento prescelta, definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e indica le compensazioni economiche, se previste.
  4. Il Consiglio Comunale può deliberare  l’istituzione di servizi pubblici locali che, in relazione ai caratteri ed alle modalità della prestazione, nonché ai destinatari, appaiono privi di rilevanza economica. In tal caso, in coerenza con i vincoli stabiliti dalla legislazione regionale, possono essere stabilite forme di gestione che non richiedono una organizzazione di impresa.*
  5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

* Commi 3) e 4) modificati con delibera di C.C. n. 27 del 25.11.2013

Art. 58 - Nomina, surroga e revoca degli amministratori di aziende, enti ed istituzioni

  1. I rappresentanti del comune presso aziende, enti ed istituzioni sono nominati, designati e revocati dal sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.
  2. Possono essere nominati presso i suddetti enti anche consiglieri comunali o assessori.
  3. Non possono essere nominati i revisori del conto, i dipendenti del comune e delle sue aziende ed istituzioni.
  4. Con le modalità di cui ai commi precedenti il sindaco procede alla surroga degli amministratori, entro il termine di 45 giorni dalla vacanza.
  5. Il provvedimento di revoca deve essere motivato.

Art. 59 - Azienda speciale

  1. Il consiglio comunale nel rispetto delle norme legislative e statutarie, approva gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
  2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.

Art. 60 - Istituzioni per la gestione di servizi pubblici

  1. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
  2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.
  3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità di azione rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione.
  4. Agli amministratori delle istituzioni si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite per i consiglieri comunali, estendendosi all'istituzione ogni riferimento normativo riguardante il comune.
  5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione conformandosi agli indirizzi generali approvati dal consiglio comunale.
  6. L'amministrazione e la gestione dell'istituzione, la vigilanza ed i controlli sulla stessa sono disciplinati da un apposito regolamento comunale.
  7. Il consiglio comunale, all'atto della costituzione dell'istituzione le conferisce il capitale di dotazione, e ne determina le finalità e gli indirizzi.

Art. 61 - Partecipazione a società di capitali

  1. Il comune può partecipare a società per azioni e promuoverne la fondazione.
  2. Qualora la partecipazione del comune a società per azioni sia superiore al venti per cento, lo statuto di queste dovrà prevedere che almeno un membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale siano nominati dal comune, ai sensi dell'art. 2458 del codice civile.

Art. 62 - Rappresentanza del Comune presso società di capitali e strutture associative

  1. Il rappresentante del comune nell'assemblea delle società di capitali e dei consorzi fra enti locali e' il sindaco o persona da questi delegata.
  2. Il sindaco riferisce annualmente al consiglio sull'andamento delle società di capitali.

Art. 63 - Rapporti con la Comunità Montana

  1. Se la natura e l'oggetto del servizio pubblico in relazione alla dimensione socio-economica del medesimo ne consigliano l'esercizio associato con altri comuni facenti parte della comunità montana, la gestione del servizio può essere affidata alla medesima.
  2. L'affidamento avviene con deliberazione del consiglio comunale che determina, in accordo con gli organi competenti della comunità montana, i tempi, i modi ed i costi della gestione delegata.
  3. Il comune può usufruire delle prestazioni tecniche anche nel campo della informatizzazione, rese dai competenti uffici della comunità montana, formalizzando le relative procedure nelle forme indicate nel comma precedente.

CAPO VI

FINANZE E CONTABILITA'

Art. 64 - Il processo di programmazione

  1. Al fine di perseguire uno sviluppo armonico della comunità, impiegando le risorse secondo la priorità dei bisogni, il comune adotta la programmazione come metodo di intervento.
  2. Gli obiettivi, le politiche di gestione e le azioni conseguenti sono definite mediante piani, programmi generali e settoriali e progetti.
  3. Il regolamento definisce la struttura, il contenuto, le procedure di formazione, aggiornamento e attuazione degli strumenti della programmazione comunale, individuando opportune modalità di coinvolgimento degli organi burocratici e degli uffici nel processo di programmazione.

Art. 65 - Controllo interno

  1. Il comune adotta un sistema di controllo interno, al fine di:
    1. garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
    2. verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione medesima al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
    3. valutare le prestazioni del personale cui siano affidate la responsabilità degli uffici e dei servizi;
    4. valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
  2. Il sistema di controllo interno si può avvalere degli strumenti e dei principi previsti dal D.Lgs n. 286/99 e dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012, secondo le modalità, i soggetti e le procedure indicate nel regolamento degli uffici e dei servizi e nel Regolamento per la metodologia e l’organizzazione dei controlli interni.*

* Comma 2) modificato con delibera C.C. n. 27 del 25.11.2013

Art. 66 - Revisore dei Conti

  1. La nomina del revisore del conto è effettuata dal Consiglio comunale secondo i criteri di legge.
  2. Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile, salvo che non adempia all'incarico ricevuto secondo le norme di legge, di statuto e di regolamento.
  3. Il revisore svolge le funzioni di cui all’art. 239 del T.U.E.L., al D.L. n. 174/2012, alla Legge n. 488/2001 art. 19 comma 8 (Legge Finanziaria 2002) ovvero quelle previste da norme regolamentari comunali.
  4. Il revisore dei conti adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario e risponde delle verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del comune, ne riferisce immediatamente al consiglio.
  5. I diritti, ivi compreso il corrispettivo economico, e gli obblighi del revisore sono stabiliti da apposita convenzione sulla scorta delle norme di legge, statutarie e regolamentari vigenti.*

* Commi 1) e 3) modificati e comma 6) eliminato con delibera C.C. n. 27 del 25.11.2013

Art. 67 - Usi civici

  1. Nel territorio comunale insistono beni immobili soggetti ad uso civico. I beni anzidetti si localizzano prevalentemente in area montana e sono costituiti da boschi, pascoli, prati e stabili di pertinenza ai pascoli, sui quali gravano gli usi civici stabiliti dalla legge.
  2. Il comune si impegna al mantenimento, valorizzazione e tutela dei beni soggetti ad uso civico e ne regolamento l'utilizzo, per quanto non previsto dalla legge, con appositi regolamenti comunali.

CAPO VII

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 68 - Regolamenti

  1. Il consiglio comunale adotta regolamenti concernenti materie previste dalla legge e dallo statuto, nonché in tutte le altre materie di competenza comunale.
  2. I regolamenti sono pubblicati all'albo pretorio unitamente alla deliberazione di approvazione per 15 giorni consecutivi.

Art. 69 - Norma transitoria

  1. I regolamenti comunali anteriori al presente statuto restano in vigore per le parti in cui non sono incompatibili con esso fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti.
  2. Lo statuto comunale, adottato ai sensi di legge, entra in vigore il 30° giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio.

Art. 70 - Revisione dello statuto

  1. Ogni revisione dello statuto deve essere deliberata dal consiglio comunale attraverso il procedimento stabilito dalla legge per la sua approvazione.
  2. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di approvazione del nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.

Art. 71 - Abrogazione

  1. Con l'entrata in vigore delle nuove norme statutarie ne è abrogata la precedente formulazione approvata  con  deliberazione  del consiglio comunale n. 39 del 29.08.2001.*

* Articolo modificato con delibera C.C. n. 27 del 25.11.2013

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