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Scarica versione stampabile Atto di Enti Vari

Bur n. 55 del 30 maggio 2014


Materia: Statuti

COMUNE DI MASSANZAGO (PADOVA)

Delibera di Consiglio comunale

Modifiche ed integrazioni allo statuto comunale.

Art. 1: Il Comune

Il comma n. 3 è sostituito da seguente:

<3. Il Comune esercita, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato o dalla Regione, nell’attuazione dei principi di eguaglianza, di pari dignità sociale e parità di genere dei cittadini, per il completo sviluppo della persona umana, ed ispira la propria azione ai principi di sussidiarietà e solidarietà per affermare i diritti dei cittadini medesimi.>

 

Art. 7: La partecipazione e l’informazione

Dopo il comma 4 è inserito il seguente:

<5.  Nella Giunta comunale, nelle Commissioni consiliari, ove esistenti, negli altri organi collegiali non elettivi, nonché nelle aziende, istituzioni ed enti partecipati, controllati o dipendenti dal Comune, è garantita la presenza di entrambi i sessi.>

 

Art. 11: Elezione del Sindaco e nomina della Giunta

Dopo il comma n. 3 è inserito il  seguente:

<3-bis. Il Sindaco assicura la presenza di entrambi i sessi, anche avvalendosi di un assessore esterno, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 12, comma 1.>

 

Art. 12: Composizione della Giunta comunale

Il comma n. 1 è sostituito da seguente:

<1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di quattro  Assessori, garantendo la presenza di entrambi i sessi. >

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

<4.Nell’ambito del numero massimo di assessori previsto nel precedente comma 1., possono essere nominati assessori due cittadini non facenti parte del Consiglio in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere, nonché di specifiche competenze tecniche e di adeguata esperienza tali da arricchire l’operatività della Giunta. >

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

<4-bis. Il possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere viene attestato dalle persone da nominare, con le modalità previste dal R.P.R. n. 445/2000, preventivamente all’adozione del provvedimento di nomina da parte del Sindaco, il quale dà espressamente atto, nel contesto del provvedimento medesimo, che sono state acquisite agli atti le dichiarazioni rese dagli interessati. >

 

Art. 19: Organi ausiliari del Consiglio

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

<2. I Gruppi consiliari si riuniscono presso la sede comunale e possono avere l’apporto  dei funzionari comunali. >

 

Art. 73: Nomine delle Commissioni

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

<1. Fatto salvo quanto previsto all’art. 1, comma 3, del presente Statuto, il regolamento per il funzionamento degli organi e degli uffici stabilisce il contenuto minimo e le modalità di presentazione dei curriculum dei candidati alla nomina o designazione in enti, aziende e istituzioni nonché in commissioni comunali. >

Il Sindaco Francesco Olivi

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