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Bur n. 10 del 24 gennaio 2014


Materia: Statuti

COMUNE DI CADONEGHE (PADOVA)

Deliberazione Consiglio comunale n. 1 del 13 gennaio 2014

Modifiche allo statuto dell'unione dei Comuni del Medio Brenta.

MODIFICHE ALLO STATUTO DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO BRENTA

Approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 13.01.2014
 

All’art. 1, comma 1, la locuzione “,costituita dai  Comuni di Cadoneghe e Vigodarzere, è aperta a tutti i Comuni contermini,” è sostituita dalle parole “è aperta ai Comuni”
 

All’art. 2, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

3. L’Unione garantisce le condizioni di pari opportunità fra uomo e donna, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125.

All’art. 8, comma 2, primo alinea le parole “rose d’oro nel numero dei Comuni membri” sono sostituite dalle parole “due rose d’oro”

All’art. 9, il comma 4 è soppresso.

All’art. 12:

  • il testo del comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Sono affidate all’Unione dei Comuni tutte le competenze amministrative concernenti la gestione unitaria delle funzioni e dei servizi sotto indicati:

- Polizia municipale e polizia amministrativa locale;

- Videosorveglianza territoriale;

- Struttura e Sportello Unico delle attività produttive;

- Commercio ed esercizi pubblici, esclusa la programmazione che rimane di competenza comunale;

- Servizi di mensa e trasporto scolastico;

- Servizi di asilo nido;

- Gestione sistemi informatici e di telefonia;

- Ufficio unico del controllo di gestione;

- Gestione economica e formazione del personale.

  • dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1bis. Possono essere attribuite, a seguito di apposita delibera dei rispettivi Consigli comunali, le altre funzioni ed i servizi di seguito indicati:

- Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

- Gestione dei tributi comunali;

- Gestione finanziaria;

- Edilizia  scolastica per  la  parte  non  attribuita  alla competenza delle province,  organizzazione  e  gestione  dei  servizi scolastici;

- Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

- Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale.

All’art. 13, il testo del comma 2 è sostituito dal seguente:

3. Il Comune che intende aderire all’Unione deve approvarne lo Statuto vigente. Sull’adesione devono pronunciarsi favorevolmente i Consigli dei Comuni già associati.

All’art. 14, il comma 3 è soppresso.

All’art. 18:

- il testo del comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Il Consiglio dell’Unione è composto dal Presidente dell’Unione, che lo convoca e presiede, e, nel rispetto del limite massimo previsto dall’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, da un numero di consiglieri eletti dai Consigli Comunali dei Comuni membri dell’Unione, così determinato:

- ai Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti spetta nominare quattro consiglieri di cui almeno uno di minoranza;

- ai Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti spetta nominare cinque consiglieri di cui almeno uno di minoranza.

  • Al comma 2, il secondo periodo è soppresso.
  • Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3bis. L’elezione dei rappresentanti di ciascun Comune membro dell’Unione nel Consiglio della stessa è effettuata garantendo la presenza di entrambi i sessi tra i Consiglieri, in conformità a quanto previsto dall’art. 6, comma 3, del D. Lgs. 267/2000.

All’art. 20:

  • Il testo dei commi 1 e 2 è sostituito dal seguente:
  1. La Giunta dell’Unione è composta dal Presidente, che la presiede, e da un numero di assessori in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri, con  arrotondamento  all'unità superiore. Ai fini di cui al presente comma, nel numero dei consiglieri è computato anche il Presidente.
  2. Il Presidente dell’Unione nomina gli assessori su indicazione dei Sindaci dei Comuni che costituiscono l’Unione e ne dà comunicazione al Consiglio dell’Unione nella prima seduta successiva alla nomina. In ipotesi di mancata indicazione provvede in ogni caso il Presidente. I componenti sono scelti garantendo la presenza di entrambi i sessi tra i componenti della Giunta, in conformità a quanto previsto dall’art. 6, comma 3, del D. Lgs. 267/2000. Il Presidente può revocare un assessore, con le procedure previste per la revoca dei componenti delle giunte comunali.

Il testo dell’art. 24 è sostituito dal seguente:

Articolo 24 – Conferenze degli Assessori Comunali

1. Sono istituite le Conferenze degli Assessori comunali, per ciascun servizio in cui si articola l’organizzazione dello Unione, costituite dagli Assessori dei Comuni partecipanti delegati nelle materie, dal Responsabile del Servizio dell’Unione e dall’Assessore  dell’Unione eventualmente delegato dal Presidente per le materie attribuite quale organo propulsivo per la gestione delle Funzioni e dei Servizi conferiti all’Unione.

2. Le conferenze degli Assessori sono convocate e coordinate dal Presidente dell’Unione o dall’Assessore dell’Unione eventualmente delegato o da un Assessore Comunale individuato dal Presidente tra i partecipanti alla Conferenza.

All’art. 25, comma 2, dopo le parole “della popolazione” è soppressa la parola “di”.

All’art. 25, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

6. Spettano al dirigente competente per materia le azioni legali da promuovere e le determinazioni a resistere in giudizio nonché le relative transazioni e conciliazioni.

- introdotta la seguente disposizione transitoria e finale:

V

Il numero dei componenti il Consiglio e la Giunta dell’Unione rimane invariato fino alla scadenza del mandato amministrativo in corso per il Comune di Cadoneghe alla data di entrata in vigore della presente norma transitoria.

 

Responsabile dei servizi affari generali

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