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Bur n. 10 del 24 gennaio 2014


Materia: Statuti

COMUNE DI TAGLIO DI PO (ROVIGO)

STATUTO DELL'UNIONE DI COMUNI DENOMINATA "UNIONE DELTA DEL PO"

Statuto dell'unione di comuni denominata "Unione Delta del Po".

UNIONE DELTA DEL PO

STATUTO DELL’UNIONE DI COMUNI


INDICE

Titolo I Principi Fondamentali.
Art. 1 Oggetto.
Art. 2 Finalità.
Art. 3 Sede, stemma, gonfalone.
Art. 4 Durata.
Art. 5 Fusione di Unioni
Art. 6 Scioglimento.
Art. 7 Recesso.

TITOLO II Competenze.
Art. 8  Funzioni e servizi dell’Unione di Comuni.
Art. 9 Procedimento per il trasferimento delle competenze.
Art. 10 Commissione di conciliazione.

Titolo III Organizzazione di Governo.
Art. 11 Organi dell’Unione.
Art. 12 Presidente dell’Unione.
Art. 13 Competenze del Presidente dell’Unione.
Art. 14 Giunta dell’Unione.
Art. 15 Competenze della Giunta dell’Unione.
Art. 16 Consiglio dell’Unione.
Art. 17 Competenze del Consiglio dell’Unione.
Art. 18 Commissioni tematiche.
Art. 19 Norma di Rinvio.
Art. 20 Principi della Partecipazione.

Titolo IV Organizzazione Amministrativa.
Art. 21 Principi generali.
Art. 22 Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.
Art. 23 Direzione dell’Organizzazione.
Art. 24 Collaborazione fra Enti.
Art. 25 Forme di Gestione.

Titolo V Finanza e Contabilità.
Art. 26 Finanze.
Art. 27 Bilancio e Programmazione Finanziaria.
Art. 28 Controllo Economico della Gestione.
Art. 29 Revisione Economica e Finanziaria.
Art. 30 Servizio di Tesoreria.

Titolo VI Norme Transitorie e Finali.
Art. 31 Modalità di approvazione e di pubblicazione dello Statuto.
 

 

 

 

Titolo I
Principi Fondamentali

Art. 1
Oggetto

Il presente Statuto disciplina, ai sensi di legge e dell’atto costitutivo, le norme fondamentali sull’organizzazione e sul funzionamento dell’Ente locale autonomo “Unione di Comuni” la cui denominazione è: “Unione Delta del Po”.

L’Unione Delta del Po è costituita  dai Comuni di Ariano del Polesine, Corbola, Taglio di Po.

E’ possibile l’adesione all’Unione di altri Comuni ad essa contermini. In tale caso sull’adesione deve pronunciarsi favorevolmente il Consiglio dell’Unione. Il Comune che intende aderire all’Unione deve approvarne lo Statuto vigente con le maggioranze di cui all’art. 6 del D. L.vo 267/2000 e provvedere ad eleggere i propri rappresentanti in seno al Consiglio ai sensi del successivo art. 16.

Nei trenta giorni successivi all’adesione, i Consigli comunali dei singoli Comuni membri dell’Unione di Comuni, ivi compreso il Comune entrante, dovranno procedere alle modifiche  dello Statuto necessarie e conseguenti.

Art. 2
Finalità

I Comuni di cui all’art.1 si associano nell’Unione Delta del Po per creare, attraverso servizi e politiche pubbliche adeguate, un ambiente favorevole alla crescita, che permetta al cittadino di essere attivo nel perseguire le proprie aspirazioni ed il proprio progetto di vita.

L’Unione Delta del Po favorisce la qualità della vita per un completo sviluppo della persona, promuove rapporti di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà, anche con i Comuni limitrofi, la Provincia e la Regione.

L’Unione Delta del Po, al fine di realizzare economie di scala e un livello adeguato di servizi per l’intero territorio, esercita congiuntamente una pluralità di funzioni amministrative attraverso il trasferimento e la convenzione di funzioni e servizi da parte dei Comuni.

L’Unione Delta del Po al fine di promuovere la salvaguardia, la crescita e lo sviluppo del territorio, è centro di proposta ed integrazione delle politiche territoriali.

Art. 3
Sede, stemma, gonfalone

La sede legale dell’Unione è situata a Taglio di Po.

Possono essere costituite in via provvisoria o permanente, sedi operative, sportelli polifunzionali, sedi territoriali e sedi di prossimità nei Comuni associati.

L’Unione potrà dotarsi, sulla base della normativa vigente, di un proprio stemma e gonfalone. La riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del Presidente o degli organi competenti al rilascio di eventuali autorizzazioni.

Art. 4
Durata

L’Unione Delta del Po ha durata a tempo indeterminato, salvo che la maggioranza dei Comuni facenti parte dell’Unione di Comuni non ne richieda lo scioglimento con delibera del proprio Consiglio Comunale.

Art. 5
Fusione di Unioni

Si prevede la possibilità di fusione di Unioni di Comuni. La fusione può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova Unione o mediante l’incorporazione di una Unione nell’altra.

I Sindaci dei Comuni delle Unioni partecipanti alla fusione, redigono un Piano Strategico di Sviluppo che verrà approvato dai rispettivi organi esecutivi delle Unioni e trasmesso poi ai Consigli dei Comuni per l’approvazione.

Art. 6
Scioglimento

Lo scioglimento dell’Ente avviene quando lo richieda la maggioranza del numero dei Comuni facenti parte dell’Unione.

Dall’esecutività dell’ultima delibera consiliare, che viene a realizzare la maggioranza degli enti che hanno richiesto lo scioglimento, il Presidente pro-tempore assume le funzioni di Commissario liquidatore, con tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura  di  tutti i rapporti attivi e passivi dell’Ente .

Il Presidente pro-tempore provvederà alla stesura del piano di riparto delle risorse strumentali, patrimoniali e del personale, indicante la parte spettante a ciascun comune.

Nei casi di scioglimento il personale dell’Unione viene convenzionalmente attribuito alle dotazione organiche dei comuni partecipanti.

In difetto di accordo provvede il Presidente liquidatore.

Art. 7
Recesso

Ogni Comune partecipante all’Unione di Comuni può recedere, con distinto provvedimento consiliare adottato con le maggioranze di cui all’art.6 D. L.vo 267/2000, da assumersi entro il 30 di settembre di ciascun anno solare. Il recesso ha efficacia a partire dal successivo esercizio finanziario. Dell’assunzione della deliberazione va informata immediatamente e comunque non oltre i 10 giorni successivi, la Giunta dell’Unione.

Il recesso del Comune non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Il Comune recedente, in via transitoria, avrà possibilità di stipulare convenzioni, inerenti le sole competenze trasferite per la continuazione dello svolgimento dei servizi da parte dell’Unione.

La Giunta dell’Unione determinerà criteri dettagliati in relazione al presente articolo, ed in particolare con riferimento al personale.

In caso di controversie si procede secondo quanto previsto dall’art.10.

TITOLO II
Competenze

Art. 8
Funzioni e servizi dell’Unione di Comuni

Sono trasferite all’Unione Delta del Po le funzioni/servizi di cui alla tabella n. 1.

Il Comune che non trasferisce tutte le funzioni ed i servizi indicati nella tabella n. 1 non può aderire all’Unione Delta del Po.

Tabella 1 - Funzioni e servizi associati

Funzioni Generali di Amministrazione, di Gestione e di Controllo:

  • Gestione del Personale
  • Servizi informatici

Funzione di Polizia Locale:

  • Polizia municipale
  • Polizia amministrativa
  • Polizia commerciale

Funzioni riguardanti la gestione del territorio, dell’ambiente e viabilità:

  • Protezione civile

 

Il Sindaco di ogni Comune rimane titolare della funzione di ufficiale di governo ai sensi del D. L.vo 267/2000 per quanto riguarda la Polizia Locale.

I Comuni, anche in modo differenziato e in una fase successiva, possono trasferire all’Unione ulteriori funzioni o servizi, con apposita delibera di Consiglio Comunale da parte di tutti gli Enti che costituiscono l’Unione di Comuni. I servizi che potranno essere trasferiti sono indicati nella tabella n. 2 che segue:

Tabella 2 - Funzioni e servizi associabili

Funzioni Generali di Amministrazione, di Gestione e di Controllo:

  • Segreteria generale
  • Appalti e forniture di beni e servizi
  • Ufficio tecnico
  • Anagrafe, stato civile, elezioni, leva e statistica
  • Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
  • Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

Funzioni di Istruzione pubblica:

 -       Trasporto, refezione, assistenza scolastica ed altri servizi

Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali

  • Biblioteche, musei e pinacoteche
  • Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale

Funzioni nel settore sportivo e ricreativo:

       -      Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti  

Funzioni riguardanti la gestione del territorio, dell’ambiente e viabilità:

  • Urbanistica e gestione del territorio

Funzioni nel settore sociale:

  • Asili nido, servizi per l’infanzia e per i minori
  • Servizi di prevenzione e riabilitazione
  • Strutture residenziali e di ricovero per anziani
  • Assistenza e beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 

Funzioni nel campo dello sviluppo economico:

        -      Sportello unico attività produttive

 

L’Unione Delta del Po può altresì gestire in forma associata, ai sensi, nelle forme e con le procedure dell’art. 30 D. L.vo 267/2000, altre funzioni, servizi o attività complementari, anche per altri Enti pubblici non facenti parte dell’Unione di Comuni. La gestione in forma associata tramite convenzione può essere, per talune funzioni particolarmente complesse, una fase prodromica al trasferimento di competenze ai sensi del successivo art. 9, al fine di verificarne l’attuabilità.

Art. 9
Procedimento per il trasferimento delle competenze

Il trasferimento delle competenze, deliberato dai Comuni, si perfeziona mediante una deliberazione di recepimento da parte del Consiglio dell’Unione. Nella delibera dovranno essere indicate le attività, gli indirizzi organizzativi, i piani finanziari con i criteri di contribuzione da parte dei Comuni associati, idonei ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possano determinarsi forme di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o dei servizi che ne derivano, cui la Giunta dovrà attenersi nell’organizzare i servizi e le funzioni trasferite.

ADelibera Consigli comunali di approvazione Statuto seguito del trasferimento delle competenze, l’Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla loro gestione, e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe, contributi, sanzioni relative alle funzioni e servizi dalla stessa gestiti, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo. Con apposita delibera della Giunta i Comuni membri possono essere esonerati dal pagamento di tasse e tariffe per determinati servizi svolti dall’Unione in favore dei medesimi.

Art. 10
Commissione di conciliazione

Qualsiasi conflitto di competenza fra l’Unione di Comuni ed uno o più Comuni è risolto da  una commissione di conciliazione composta dal Presidente dell’Unione, dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo nominato dalla Giunta dell’Unione.

 

Titolo III
Organizzazione di Governo

Art. 11
Organi dell’Unione

Sono organi dell’Unione Delta del Po:

  • Il Presidente
  • La Giunta 
  • Il Consiglio

Art. 12
Presidente dell’Unione

La Presidenza dell’Unione Delta del Po, per una durata pari ad un esercizio finanziario, compete a un Sindaco indicato dalla Giunta tra i Sindaci dei Comuni associati secondo una turnazione deliberata annualmente; turnazione che, se necessario, potrà essere variata in corso d’anno.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni sono esercitate dal Vice-presidente, avente durata pari a quella del Presidente. Il Vice-presidente è il Sindaco che, secondo turnazione, prenderà l’incarico l’anno successivo.

Art. 13
Competenze del Presidente dell’Unione

Il Presidente rappresenta l’Unione Delta del Po, convoca e presiede la Giunta e il Consiglio, sovrintende all’espletamento delle funzioni attribuite all’Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali. Sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e all’esecuzione degli atti.

Svolge altresì le funzioni attribuite al Sindaco, compatibili con la natura dell’Unione dei  Comuni.

Art. 14
Giunta dell’Unione

La Giunta  è composta dai Sindaci dei Comuni associati. I Sindaci possono essere validamente sostituiti dai rispettivi Vicesindaci, da un Assessore o da un consigliere delegato.

La Giunta è convocata dal Presidente o dal Vice-presidente e presieduta dal Presidente o dal Vice-presidente o da altro sindaco secondo turnazione deliberata.

La Giunta è regolarmente costituita con l’intervento della maggioranza assoluta dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

La Giunta  delibera con l’intervento della maggioranza assoluta dei componenti e all’unanimità dei presenti, per approvare i seguenti atti:

  • adozione degli schemi del bilancio previsionale, del bilancio pluriennale, della relazione previsionale e programmatica;
  • adozione degli schemi del rendiconto della gestione;
  • approvazione del regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
  • approvazione del programma triennale delle assunzioni;
  • delibere comportanti oneri finanziari per i singoli comuni membri;
  • delibera di esonero dei Comuni membri dal pagamento di oneri finanziari.

Art. 15
Competenze della Giunta dell’Unione

La Giunta propone l’indirizzo politico-amministrativo dell’Unione e ne cura l’attuazione.

La Giunta adotta gli atti previsti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti ed adotta tutti gli altri atti che non siano riservati dalla legge, dal presente statuto o dai regolamenti, al Presidente o al Consiglio.

La Giunta ha facoltà di rinviare al Consiglio dell’Unione l’esame di argomenti ritenuti di particolare rilevanza per l’Unione stessa.

Il Presidente e la Giunta forniscono periodicamente al Consiglio rapporti globali e per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l’andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi programmatici.

Art. 16
Consiglio dell’Unione

Il Consiglio è composto dal Presidente dell’Unione e da tre consiglieri per ciascuno dei Comuni, eletti dai rispettivi Consigli, con voto limitato ad uno al fine di garantire la rappresentanza delle minoranze.

Il Consiglio, in prima convocazione, è regolarmente costituito con l’intervento della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione è regolarmente costituito con l’intervento di almeno un terzo dei consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti.

Al Consiglio partecipano, senza diritto al voto, i Sindaci e gli Assessori dei Comuni partecipanti all’Unione di Comuni.

Il Consiglio può essere convocato anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti, escluso il Presidente.

Art. 17
Competenze del Consiglio dell’Unione

Compete al Consiglio dell’Unione:

  1. la decisione sull’adesione all’Unione di Comuni di altri Comuni;
  2. la decisione di fusione con altre Unioni di Comuni;
  3. l’adozione dello stemma e del gonfalone dell’Unione Delta del Po ;

Si applicano inoltre all’Unione gli articoli 42 e 43 D. L.vo 267/2000 con riferimento alle attribuzioni dei Consigli ed ai diritti dei consiglieri.

Compete altresì al Consiglio l’esame delle questioni ad esso rimesse dalla Giunta e dalle Commissioni tematiche, eventualmente istituite, per la risoluzione di problematiche di particolare rilevanza per l’Unione di Comuni.

Art. 18
Commissioni tematiche

Il Consiglio può istituire Commissioni tematiche composte da consiglieri dell’Unione e dagli assessori comunali o consiglieri delegati competenti per materia. La funzione di  presidente di commissione è svolta da un assessore comunale individuato dalla Giunta e nominato dal Presidente dell’Unione.

Con delibera del Consiglio dell’Unione sono fissate le Commissioni,  le competenze di ciascuna di esse, la durata ed il numero dei componenti.

Alle riunioni delle Commissioni partecipa, con funzioni di segretario, il funzionario responsabile del servizio competente per materia o un suo delegato.

Copia dei verbali delle riunioni  vengono trasmessi al Presidente dell’Unione.

Art. 19
Norma di Rinvio

Si applicano agli organi dell’Unione Delta del Po e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico  proprie dei Comuni.

Per quanto attiene lo status economico degli amministratori non si prevede alcun compenso di qualsiasi natura in quanto già ricompreso nel ruolo di Sindaco, Assessore e Consigliere dei Comuni associati.

Art. 20
Principi della Partecipazione

Ai cittadini e ai residenti, l’Unione assicura il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, secondo i principi e le forme stabilite dalla legge.

L’Unione riconosce altresì il diritto degli interessati, dei cittadini, delle formazioni sociali e delle associazioni e comitati portatori di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell’indirizzo, attuazione e controllo delle attività poste in essere dall’Amministrazione.

L’Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, garantendo l’accesso alla informazione ed agli atti dell’Unione di Comuni.

Titolo IV
Organizzazione Amministrativa

Art. 21
Principi generali

Gli organi dell’Unione Delta del Po  individuano gli obiettivi prioritari e stabiliscono le modalità per la valutazione della qualità dei risultati in relazione agli obiettivi definiti e all’efficienza nell’uso delle risorse.

L’azione amministrativa deve tendere al costante miglioramento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all’estensione dell’area e dell’ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell’Unione di Comuni.

A tal fine l’Unione di Comuni assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio personale; cura inoltre la progressiva informatizzazione della propria attività, secondo metodi che ne consentano l’accesso anche tramite terminali posti presso gli uffici dei Comuni od altri luoghi idonei.

Per la semplificazione e le qualità dell’azione amministrativa, si provvede di norma mediante conferenze di servizi e il confronto con i lavoratori dipendenti e le loro rappresentanze sindacali.

Anche in base alle conoscenze ed alla valutazioni acquisite grazie agli esiti del controllo economico della gestione, il Presidente avanza proposte operative sulla metodologia di lavoro, sullo sviluppo delle dotazioni tecnologiche e sul processo di costante razionalizzazione delle unità operative delle procedure.

Art. 22
Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

L’ Unione di Comuni  dispone di uffici propri e/o si avvale di quelli propri dei Comuni partecipanti.

L’organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata secondo criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi elettivi.

L’ Unione disciplina con apposito regolamento e con riferimento alla normativa relativa agli Enti Locali, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità, per assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa e la realizzazione degli obiettivi programmati.

Detto regolamento è approvato dalla Giunta  nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla legge.

Art. 23
Direzione dell’Organizzazione

Il Presidente dell’Unione di Comuni, previa deliberazione della Giunta, nomina il Direttore dell’Unione scegliendo tra i segretari comunali, tra dirigenti e funzionari del settore pubblico o privato, anche in quiescenza, con contratto a tempo determinato secondo i criteri stabiliti dal regolamento degli uffici e dei servizi.

Il Direttore dell’Unione, secondo i criteri stabiliti dal regolamento relativo all’organizzazione degli uffici e dei servizi, provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di Governo dell'Unione, secondo le direttive impartite dal Presidente ed inoltre sovrintende alla gestione perseguendo livelli ottimali di efficacia e efficienza, rispondendo direttamente dei risultati conseguiti.

Compete in particolare al Direttore dell’Unione oltre alle competenze di cui al D. L.vo 267/2000, la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi nonché la predisposizione del piano esecutivo di gestione previsto dal predetto decreto.

Il Direttore dell’Unione sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l’attività.

Nella fase di avvio e consolidamento l’Unione potrà avvalersi, in luogo del Direttore, di un Coordinatore con funzioni di supporto organizzativo e gestionale alla Presidenza. Quando l’assetto funzionale e strutturale dell’Unione si sarà sviluppato e consolidato si procederà alla nomina del Direttore dell’Unione.

Art. 24
Collaborazione fra Enti

L’Unione di Comuni ricerca, con le Amministrazioni comunali, ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.

In tal senso, anche avvalendosi delle risultanze dei carichi di lavoro e dei dati del controllo della gestione, la Giunta può richiedere ai Comuni la disponibilità di mezzi e/o di personale a tempo pieno o parziale.

La gestione di particolari compiti è subordinata ad apposita convenzione stipulata nel rispetto del C.C.N.L. di categoria.

L’Unione di Comuni indirizza e coordina l’adozione di ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, metodi e strumenti in esecuzione dell’attività amministrativa fra loro conformi tra il proprio apparato e quello dei Comuni.

Art. 25
Forme di Gestione

L’Unione di Comuni, relativamente ai compiti ed alle materie attribuite alla propria competenza, provvede ad assumere e gestire le funzioni ed i servizi direttamente ed, in via subordinata, anche in forma indiretta, secondo normativa vigente.

Titolo V
Finanza e Contabilità

Art. 26
Finanze

L’ Unione di Comuni ha un proprio patrimonio ed una propria autonomia finanziaria, nell’ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.

All’Unione di Comuni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe, dalle sanzioni, dai contributi relativi alle funzioni e ai servizi ad essa affidati.

All’Unione di Comuni competono altresì le quote di contributi che lo Stato e la Regione eroghino o assegnino a favore delle Unioni.

Qualora l’Unione di Comuni non riesca a sopperire con le proprie risorse ai servizi affidati, i Comuni sono tenuti a versare, all’Unione di Comuni, la quota relativa alla copertura delle spese per la gestione corrente e per gli investimenti.

Art. 27
Bilancio e Programmazione Finanziaria

Previo accordo programmatico annuale con i Comuni l’Unione di Comuni delibera il bilancio di previsione per l’anno successivo con i termini e le modalità previste per i Comuni.

L’attività economico-finanziaria è disciplinata secondo le norme in materia di contabilità propria degli Enti Locali.

Il regolamento di contabilità, approvato dal Consiglio dell’Unione, disciplinerà le modalità organizzative per lo svolgimento dell’attività economico-finanziaria.

Art. 28
Controllo Economico della Gestione

Il regolamento di contabilità prevede metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l’uso ottimale del patrimonio e delle risorse reali e personali, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

Art. 29
Revisione Economica e Finanziaria

La revisione economico-finanziaria è affidata ai sensi e per gli effetti del D. L.vo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il regolamento di contabilità disciplinerà l’organizzazione ed il funzionamento del servizio.

Art. 30
Servizio di Tesoreria

Il Servizio di Tesoreria dell’Ente è svolto ai sensi di legge, da un tesoriere nominato in conformità a quanto previsto dal  D. L.vo 267/2000.

Titolo VI
Norme Transitorie e Finali

Art. 31
Modalità di approvazione e di pubblicazione dello Statuto

Il presente Statuto è approvato dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure previste dall’art. 6 del D. L.vo 267/2000 ed è modificabile con le stesse procedure.

Dopo l’approvazione da parte di tutti i Comuni membri, lo Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, è affisso all’Albo Pretorio dell’Unione di Comuni e, in pari data, dei Comuni partecipi, per 30 gg. consecutivi ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti e all’Amministrazione Provinciale.

Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio dell’ Unione di Comuni e dei Comuni membri. Gli Uffici dell’Unione di Comuni e dei singoli Comuni predispongono i mezzi più idonei per assicurare pubblicità e conoscibilità allo Statuto dell’Unione Delta del Po presso la cittadinanza, le istituzioni e le altre categorie ed aggregazioni sociali presenti sul territorio.

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