Deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 22 aprile 2013
Modifica statuto comunale per garantire la rappresentanza di genere nelle amministrazioni locali in riferimento alla legge 215/2012.
Art. 1 comma 3
Principi fondamentali
f) assicura condizioni di pari opportunità tra donne e uomini, anche garantendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi, nonchè negli organi collegiali degli Enti, delle Aziende e delle Istituzioni da esso dipendenti.
Art. 28, comma 1
Composizione e Presidenza
2. La giunta comunale è nominata dal sindaco, ed è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di componenti entro la misura massima prevista dalla legge, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.
Art. 47
Servizi Pubblici
4. Agli organi delle società partecipate dal Comune si applicano le disposizioni concernenti la parità di accesso e di genere previste da leggi e regolamenti vigenti.