Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Atto di Enti Vari

Bur n. 111 del 20 dicembre 2013


Materia: Cultura e beni culturali

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Decreto dirigenziale generale 2 dicembre 2013

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL VENETO Decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, art. 17, comma 3, lett. l) - Delega.

Il Direttore regionale

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, e, in particolare, gli artt. 106 e 107;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, concernente “Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, e, in particolare, l’art. 17, comma 3, lett. l);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 2012, con il quale è stato conferito all’architetto Ugo SORAGNI l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto;

Visto il provvedimento di delega del Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto n. 42 del 9 agosto 2004;

Rilevato che l’art. 17, comma 3, lett. l) del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 233/2008, nell’individuare le funzioni ed i compiti del Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici, prevede che quest’ultimo conceda l’uso dei beni culturali in consegna al Ministero, ai sensi degli artt. 106 e 107 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Considerato che, alla luce di quanto previsto dalla legge 241/1990, che stabilisce i principi generali dell’attività amministrativa, quest’ultima deve essere retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e trasparenza;

Ritenuto che la delega dell’attività amministrativa (procedimentale e provvedimentale) volta alla concessione in uso dei beni archeologici, architettonici, storici, artistici, etnoantropologici, archivistici e librari, al loro uso strumentale e precario e alla loro riproduzione, ai Soprintendenti e ai capi degli Uffici di cui all’art. 16, comma 1, lettere b), c), d) ed e) del succitato D.P.R. 233/2007 che li abbiano in consegna risponde ai criteri di cui alla predetta legge 241/1990 in tema di azione amministrativa, in quanto consente di completare l’attività tecnica dei predetti Soprintendenti e capi degli Uffici periferici e tiene conto dei principi di sussidiarietà e di omogeneità, collegati ai principi della responsabilità e dell’unicità dell’azione amministrativa;

Tutto ciò premesso e richiamato: 

decreta

Art. 1

1.         Ai Soprintendenti e ai capi degli Uffici periferici di cui all’art. 16, comma 1, lettere b), c), d) ed e) del D.P.R. 233/2007 è delegata la funzione di concedere, ai sensi degli artt. 106 e 107 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l’uso individuale, strumentale e precario nonché la riproduzione dei beni culturali che gli stessi abbiano in consegna. 

 


Art. 2

1.         La delega di cui all’art. 1 è conferita, in via generale, per ogni attività istruttoria e procedimentale, nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti finali inerenti le fattispecie di cui al precedente art. 1, in via continuativa, fatti salvi i poteri del Direttore regionale delegante di impartire direttive sulle materie delegate, di controllare l’esercizio dei poteri delegati, di avocare a sé la trattazione di specifici affari, di sostituirsi al delegato in caso di sua inerzia, di annullare gli atti emanati dal delegato, di revocare la delega stessa.

Al delegato è fatto obbligo di trasmettere al Direttore regionale tutti i provvedimenti emessi in attuazione della presente delega, fatta eccezione per quelli concernenti la riproduzione di beni culturali di cui all’art. 1. 

Art. 3

Il presente provvedimento sarà inoltrato agli Organi di controllo e pubblicato sul Bollettino ufficiale (BUR) della Regione del Veneto.

Venezia, 2 dicembre 2013

Il Direttore regionale arch. Ugo Soragni

Torna indietro