Decreto n. 7846 del 5 dicembre 2013
Decreto di declassificazione ex porzione del tratto di strada comunale denominata "Bocchetta-Rubbio".
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Visto l’art. 2 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.L.vo 30.04.1992, n. 285, così come modificato dall’art.1 del D.L.vo 10.09.1993, n. 360 in merito alla disciplina per la classificazione e declassificazione delle strade;
Visti gli articoli 2,3 e 4 del Regolamento di esecuzione di attuazione del Nuovo Codice della strada approvato con D.P.R. 16.09.1996, n. 610 in merito alle procedure da adottare per la classificazione e declassificazione delle strade;
Visto il D.L.vo. 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15.03.1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la L.R. 13.04.2001, n. 11 ed in particolare l’art. 94 – 2° comma che delega ai Comuni le funzioni relative alla classificazione e declassificazione della rete viaria di propria competenza;
Vista la D.G.R.V. 03.08.2001, n. 2042 di approvazione delle direttive concernenti le sopradette funzioni delegate;
Preso atto che dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 11/2001 i Comuni risultano nella piena titolarità delle funzioni trasferite;
Considerato che:
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con domanda del 05.02.2010 prot. 960 e successive integrazioni la ditta lottizzante ha proposto all’Amministrazione Comunale l’approvazione del Piano di Lottizzazione denominato “Bocchetta” in un’area compresa nell’ambito del Piano Particolareggiato “Val Lastaro-Galgi”;
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l’ambito di intervento contiene al suo interno una porzione di terreno, ora catastalmente individuata al foglio 7° mappale n. 347 che, di fatto, rappresenta un relitto stradale in quanto la sede viaria è stata successivamente rettificata, come da elaborato n. 6° del Piano Particolareggiato “Val Lastaro-Galgi”;
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la tav. 6° del Piano Particolareggiato “Val Lastaro-Galgi” classifica l’area in oggetto all’interno dell’ambito di nuova edificazione “B”, parte in area di pertinenza all’ambito “B” e parte in area destinata a viabilità principale di progetto;
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la tavola n. 3 del Piano di Lottizzazione “Bocchetta” destina l’area in oggetto in parte come area a verde ed in parte come viabilità di progetto;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 05.09.2013 di “Adozione del Piano di Lottizzazione Bocchetta”;
Vista la deliberazione n. 30 in data 08.08.2013, esecutiva a termini di legge, con la quale il Consiglio Comunale di Conco ha deciso di declassificare il tratto di strada ora individuato al foglio 7° mappale n. 347;
Dato atto che detta porzione di sedime stradale non ha più le caratteristiche di pubblica viabilità in quanto la sede viaria è stata rettificata negli anni;
Ritenuto pertanto che nulla osti alla declassificazione della porzione di sedime stradale sopra evidenziata :
D E C R E T A
che il tratto di sedime stradale in Comune Conco ora identificato al foglio 7° mappale n. 347 è declassificato ad area non più soggetta al pubblico transito e riclassificato come patrimonio disponibile.
Il presente decreto, ai sensi dell’art. 3 – 3° comma del D.P.R. 16.12.1995, n. 495 come modificato dall’art. 2 del D.P.R. 16.09.1996, n. 610 avrà effetto dall’inizio del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Il responsabile area tecnica Mauro Brazzale