Deliberazione Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Val Leogra n. 19 del 10 ottobre 2013
Modifica allo Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Val Leogra.
TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1 - Istituzione dell’ “Unione dei Comuni dell’Alta Val Leogra”
4. Con la presente forma associativa, i due Comuni conferiscono all’Unione, con inizio entro il 1° dicembre 2011 ed attuazione operativa entro il 31 dicembre 2011, l’esercizio in forma associata dei servizi tecnici (LL.PP., edilizia privata ed ecologia) e del servizio finanziario (personale, ragioneria, gestione contabile, bilancio e tributi), con le rispettive funzioni.
5. In seguito, i Comuni partecipanti gestiranno in forma associata tutte le funzioni e i servizi fondamentali previsti dall’art. 19, comma 1, lettera a), del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, e tutte le funzioni e i servizi comunali non fondamentali, nei termini assegnati dai Comuni medesimi. Parimenti le funzioni e i servizi trasferiti solo in parte all’atto della costituzione verranno esercitati e svolti anche per il residuo, e quindi nella loro totalità, nei tempi concordati.
8. I Comuni aderenti s’impegnano, relativamente alle funzioni ed ai servizi comunali che alla sottoscrizione dell’atto costitutivo vengono gestiti a mezzo dell’Unione e a tutti gli altri che dovranno essere gestiti tramite la stessa, a regolamentare la contestuale appartenenza alle altre forme associative o di collaborazione intercomunali fino allo scadere della durata delle medesime, al fine di evitare situazioni di conflitto o sovrapposizione di funzioni e/o attività; la medesima funzione, infatti, non può essere svolta da più di una forma associativa o di collaborazione intercomunale.
Art. 6 - Funzioni dell’Unione
1. I Comuni attribuiscono all’Unione, in via di primo trasferimento e con efficacia dal 1° dicembre 2011, ovvero dalla data dell’atto costitutivo, la gestione dei servizi tecnici e finanziari.
2. In seguito, l’Unione eserciterà tutte le funzioni e i servizi fondamentali previsti dall’art. 19, comma 1, lettera a), del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, e tutte le funzioni e i servizi comunali non fondamentali, nei termini assegnati dai Comuni medesimi. Parimenti le funzioni e i servizi trasferiti solo in parte all’atto della costituzione verranno esercitati e svolti anche per il residuo, e quindi nella loro totalità, nei tempi concordati.