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Bur n. 115 del 27 dicembre 2013


Materia: Statuti

UNIONE DEI COMUNI "DELL'ALTA VAL LEOGRA", TORREBELVICINO (VICENZA)

Deliberazione Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Val Leogra n. 19 del 10 ottobre 2013

Modifica allo Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Val Leogra.

 TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Istituzione dell’ “Unione dei Comuni dell’Alta Val Leogra”

4. Con la presente forma associativa, i due Comuni conferiscono all’Unione, con inizio entro il 1° dicembre 2011 ed attuazione operativa entro il 31 dicembre 2011, l’esercizio in forma associata dei servizi tecnici (LL.PP., edilizia privata ed ecologia) e del servizio finanziario (personale, ragioneria, gestione contabile, bilancio e tributi), con le rispettive funzioni.

5. In seguito, i Comuni partecipanti gestiranno in forma associata tutte le funzioni e i servizi fondamentali previsti dall’art. 19, comma 1, lettera a), del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, e tutte le funzioni e i servizi comunali non fondamentali, nei termini assegnati dai Comuni medesimi. Parimenti le funzioni e i servizi trasferiti solo in parte all’atto della costituzione verranno esercitati e svolti anche per il residuo, e quindi nella loro totalità, nei tempi concordati.

8. I Comuni aderenti s’impegnano, relativamente alle funzioni ed ai servizi comunali che alla sottoscrizione dell’atto costitutivo vengono gestiti a mezzo dell’Unione e a tutti gli altri che dovranno essere gestiti tramite la stessa, a regolamentare la contestuale appartenenza alle altre forme associative o di collaborazione intercomunali fino allo scadere della durata delle medesime, al fine di evitare situazioni di conflitto o sovrapposizione di funzioni e/o attività; la medesima funzione, infatti, non può essere svolta da più di una forma associativa o di collaborazione intercomunale.

Art. 6 - Funzioni dell’Unione

1. I Comuni attribuiscono all’Unione, in via di primo trasferimento e con efficacia dal 1° dicembre 2011, ovvero dalla data dell’atto costitutivo, la gestione dei servizi tecnici e finanziari.

2. In seguito, l’Unione eserciterà tutte le funzioni e i servizi fondamentali previsti dall’art. 19, comma 1, lettera a), del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, e tutte le funzioni e i servizi comunali non fondamentali, nei termini assegnati dai Comuni medesimi. Parimenti le funzioni e i servizi trasferiti solo in parte all’atto della costituzione verranno esercitati e svolti anche per il residuo, e quindi nella loro totalità, nei tempi concordati.

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