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Bur n. 97 del 15 novembre 2013


Materia: Statuti

COMUNE DI DUE CARRARE (PADOVA)

Deliberazione Consiglio comunale n. 11 del 30 luglio 2013

Mofifiche apportate allo statuto comunale.

- all’ articolo  4, viene aggiunto il seguente  comma 12:

“12 . Il Comune  assicura condizioni di pari opportunità tra uomini e donne, garantendo la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del Comune nonché, qualora esistano, degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, in quanto totalmente partecipati o controllati del Comune. Agli organi delle eventuali società controllate dal Comune si applicano le disposizioni concernenti la parità di accesso previste da leggi e regolamenti vigenti.”

- all’ articolo 11 il comma 4 viene sostituito con  il seguente:

4. I Regolamenti sono pubblicati per quindici giorni all’albo comunale ed entrano in vigore contestualmente all’esecutività della delibera che li approva, salvo diversa disposizione di legge.

- all’ articolo 29 comma 1 le parole “32 della legge 8 giugno 1990 numero 142 e successive  modifiche” vengono sostituite con  “42 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 e succ. mod. e int.”

- all’ articolo 33 comma 2  dello statuto le parole  “dalla Legge  08 giugno 1990 numero 142” vengono sostituite con  “dall’art. 38 comma 6 del D.Lgs. 267/2000.

- all’ articolo  38 dello statuto:

il  comma 1 viene sostituito dal seguente:

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori entro la misura massima prevista per legge,  fra cui un Vicesindaco, nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

il  comma 2 viene sostituito dal seguente:

2. Possono essere nominati assessori, cittadini non facenti parte del consiglio, nel numero massimo di due, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale e che non siano stati candidati all’elezione del consiglio in carica senza risultarne eletti.

il  comma 3 viene sostituito dal seguente:

3. Nella composizione della Giunta deve essere garantito il principio di pari opportunità tra donne e uomini con la presenza di entrambi i sessi.

- all’ articolo  63 dello statuto:

il titolo  “Il Collegio dei Revisori dei conti” viene sostituito con  “L’organo di revisione economico finanziaria”

e conseguentemente viene  modificato l’indice

il  comma 1 viene sostituito dal seguente:

1. Il Consiglio Comunale elegge l’organo di revisione economico-finanziaria nella composizione e con le modalità  indicate dalla legge.

il  comma 3 viene sostituito dal seguente:

 3. L’ organo di revisione svolge le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità

Il Responsabile Serv. Segreteria Bertipaglia Catia

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