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Bur n. 111 del 20 dicembre 2013


Materia: Statuti

COMUNE DI TAGLIO DI PO (ROVIGO)

Statuto

Statuto approvato con delibera del consiglio comunale n.3 del 31 gennaio 2005. Modificato con delibera del consiglio comunale n.16 del 27 giugno 2013.

TITOLO I
Principi generali 

Art. 1
Autonomia Statutaria

1.         II Comune di Taglio di Po è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2.         II Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

3.         II Comune rappresenta la comunità di Taglio di Po nei rapporti con l’Unione Europea, con lo Stato, con la Regione Veneto, con la Provincia di Rovigo e con gli altri Enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale.

Art. 2
Finalità

1.         II Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Taglio di Po ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.

2.         II Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali, sindacali ed economiche all'attività amministrativa.

3.         In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

a)         rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;

b)         promozione della cultura della difesa dei valori della pace, della cooperazione tra i popoli nonché, nell’ambito dell’integrazione razziale, la difesa della cultura e della tradizione Veneta;

c)         recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;

d)        tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;

e)         superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità, garantendo la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali e negli organismi permanenti di partecipazione;

f)         promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;

g)         promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.

Articolo 3
Territorio e sede comunale

1.         Il territorio del Comune si estende per 79,41 Kmq, confina con i comuni di Adria, Ariano nel Polesine, Corbola, Porto Tolle e Porto Viro.

2.         Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in piazza 4 Novembre n. 5

3.         Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

4.         All' interno del territorio del comune di Taglio di Po non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari nè lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e materiali radioattivi, fatto salvo quelli di impiego non bellico, consentiti dalla legge (materiale destinato a macchinari del settore medicale o industriale).

Art. 4
Frazioni comunali

1.         Le frazioni esistenti nel Comune di Taglio di Po sono le seguenti:

a)         frazione di Mazzorno Destro che comprende, oltre l'omonimo abitato, le località Ca' Visentin e Borgo Mosca.

b)         frazione Zona Marina che comprende, oltre l'omonimo abitato, le località Ca' Vendramin, Pisana, Ca' Papadopoli, Polesinello, Bibia, Ca' Lattis e Gorino Sullam.

2.         Agli abitanti delle frazioni sono assicurate forme di partecipazione alle scelte del Comune nei modi stabiliti dallo statuto e dal regolamento.

Art. 5
Stemma e Gonfalone

1.         Lo stemma del Comune di Taglio di Po approvato nelle forme di legge è rappresentato da:

a)         un dipinto raffigurante uno sfondo di montagne - il gruppo del Monviso-; un uomo nudo seduto fra le cime che con la mano sinistra sostiene una verticale lastra di marmo con una scritta non leggibile e sotto il braccio destro tiene un otre o vaso sgorgante acqua da cui nasce un fiume -il Po-; un corso d'acqua -il Po- che sfocia in valle; una figura di uomo che punta l'indice -trattasi di Luigi Grotto, il cieco di Adria che indica dove tagliare per deviare il corso del fiume;

b)         un nastro con Torre Argentata sopra il dipinto con la scritta: " Multo animo vidit lumine captus erat" (benchè privo della luce degli occhi ebbe grande lungimiranza di spirito)

c)         un nastro sotto il dipinto con la scritta "Taglio di Po".

2.         Il Gonfalone del Comune di Taglio di Po approvato nelle forme di legge comprende le medesime raffigurazioni dello Stemma.

3.         Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del comune.

ART. 6
Programmazione e cooperazione

1.         Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi anche dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2.         Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la Provincia di Rovigo, con la Regione Veneto.

TITOLO II
Ordinamento strutturale

CAPO I
Organi e loro attribuzioni

ART. 7
Organi

1.         Sono organi del comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2.         Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3.         Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello stato.

4.         La Giunta collabora con il sindaco nella gestione amministrativa del comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.

ART. 8
Deliberazioni degli organi collegiali

1.         Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta, secondo i principi sanciti dalla legge 675/96 e successive modificazioni.

2.         L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.

3.         I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario comunale.

ART. 9
Consiglio comunale

1.         Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2.         L'elezione, la durata in carica, la composizione nel rispetto delle vigenti norme di rappresentanza di genere e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.

3.         Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

4.         Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico - amministrativo dell'organo consiliare.

5.         Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6.         Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere.

7.         Il Consiglio comunale può deliberare di assegnare la cittadinanza onoraria, a persone, anche straniere, per particolari motivi di carattere storico, sociale, religioso, culturale, economico, sportivo.

8.         Il Consiglio comunale può concedere ai cittadini residenti la cittadinanza benemerita per gli stessi motivi di cui al comma 7; ai defunti potrà essere concessa “alla memoria”.

ART. 10
Presidente del Consiglio Comunale

1.      Il Consiglio comunale istituisce la figura del presidente del consiglio comunale, quando manca il presidente è il Sindaco a svolgere le funzioni di presidente.

2.     Il Presidente del Consiglio comunale è eletto dai componenti il consiglio comunale nel loro seno, a scrutinio segreto. Per l’elezione è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del consiglio comunale.

3.     Il Presidente del Consiglio comunale esercita una funzione di garanzia per tutti i gruppi consiliari, mettendo in atto ogni azione tendente a favorire la libera espressione dei gruppi medesimi e curando, in particolare, l’informazione ai cittadini circa il funzionamento del consiglio stesso e delle commissioni consiliari in esso costituite ed operanti.

4.     Al Presidente del Consiglio spetta:

a)     convocare il Consiglio comunale su propria iniziativa, su richiesta del sindaco con ordine del giorno dallo stesso indicato, e nei casi previsti dalla legge;

b)     Presiedere e dirigere le sedute consiliari secondo le norme stabilite dal regolamento del Consiglio comunale;

c)     esercitare i poteri previsti dal regolamento;

d)    proporre al sindaco argomenti da inserire all’ordine del giorno e convocazioni su temi di particolare rilevanza;

e)    coordinare i lavori delle commissioni consiliari.

5.     Nel caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente del Consiglio comunale sono svolte dal Sindaco.

ART. 11
Sessioni e convocazione

1.         L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2.         Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3.         Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4.         La convocazione del Consiglio è effettuata dal presidente di sua iniziativa o su richiesta del Sindaco con ordine del giorno dallo stesso indicato oppure di almeno un quinto dei consiglieri; in quest’ultimo caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti.

5.         abrogato

6.         abrogato.

7.         L'ordine del giorno deve essere affisso all'albo pretorio lo stesso giorno della convocazione e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8.         La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno cinque giorni prima della seduta in caso di sessioni ordinarie, almeno tre giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 24 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

9.         Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

10.       La prima convocazione del Consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

11.       In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice - sindaco.

ART. 12
Linee programmatiche di mandato

1.         Entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico- amministrativo.

2.         Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

3.         È facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

ART. 13
Commissioni

1.         Il consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale nel rispetto delle vigenti norme di rappresentanza di genere.

2.         Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

3.         La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

4.         Le Commissioni possono invitare ai propri lavori rappresentanze di forze economiche, sociali e politiche per l’esame di specifici argomenti. Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare ai lavori delle Commissioni senza diritto di voto.

ART. 14
Consiglieri

1.         Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2.         I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il presidente del Consiglio Comunale a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell' Art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

ART. 15
Diritti e doveri dei consiglieri

1.         I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2.         Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.

3.         I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, con le modalità stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del presidente, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo Art. 16 del presente statuto.

4.         Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

ART. 16
Gruppi consiliari

1.         I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al presidente e al segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2.         I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno 3 membri.

3.         Èistituita, presso il comune di Taglio di Po la conferenza dei capigruppo per rispondere alle finalità generali indicate dall'Art. 15, comma 3, del presente statuto, nonché dall'Art. 39, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267, e s. m. e i. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.

4.         I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto all'ufficio protocollo del comune.

5.         Ai consiglieri comunali è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

6.         I gruppi consiliari, nel caso siano composti da più' di tre consiglieri, hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal sindaco, secondo le modalità previste dal regolamento.

ART. 17
Sindaco

1.         Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2.         Egli rappresenta il comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3.         Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sulla attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4.         Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.

5.         Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

ART. l8
Attribuzioni di amministrazione

1.         Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri nei casi consentiti dalla legge ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune; in particolare il sindaco:

a)         dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;

b)         promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

e)         convoca i comizi per i referendum previsti dall'Art. 8 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267, e s. m. e i. ;

d)        adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

e)         nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

f)         abrogato

g)         nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili previa deliberazione della Giunta comunale;

h)         abrogato

i)          è autorità comunale di protezione civile;

l)          rappresenta il Comune in giudizio. In caso di assenza del Sindaco e del Vicesindaco, per i casi di urgenza le funzioni sono svolte dall'assessore presente in ufficio;

m)        il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all’albo pretorio.

ART. 19
Attribuzioni di vigilanza

1.         Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse.

2.         Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del comune.

3.         Il sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società cui il comune aderisce, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

ART. 20
Attribuzioni di organizzazione

1.         Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a)         propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

b)         riceve le interrogazioni e le interpellanze presentate dai consiglieri comunali.

ART. 21
Vicesindaco

1.         II vicesindaco nominato tale dal sindaco è 1' assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

ART. 22
Mozioni di sfiducia

1.         Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.

2.         Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

3.         La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata dal Consiglio, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 23
Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1.         Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2.         L'impedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

3.         La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

4.         La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al consiglio sulle ragioni dell'impedimento.

5.         II consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

ART. 24
Giunta comunale

1.         La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2.         La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico- amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

ART. 25
Composizione

1.         La Giunta è composta dal Sindaco e da massimo n. 4 assessori, di cui uno è investito della carica di vicesindaco. La composizione deve garantire la presenza di entrambi i sessi, assicurando una equilibrata presenza di genere.

2.         Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

ART. 26
Nomina

1.         Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni o, in sede di prima applicazione nella prima seduta del consiglio successiva all’entrata in vigore del presente statuto.

2.         Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 30 giorni gli assessori dimissionari.

3.         Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

4.         Salvi i casi di revoca da parte del sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

ART. 27
Funzionamento della giunta

1.         La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2.         Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3.         Le sedute sono valide se sono presenti la metà dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

ART. 28
Competenze

1.         La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.

2.         La giunta opera in modo collegiale, da attuazione agli indirizzi generali espressi da] consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3.         La giunta, in particolare nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative attende a quanto indicato qui di seguito con la precisazione che trattasi di elenco non esaustivo bensì esemplificativo:

a)         propone al consiglio i regolamenti;

b)         approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

c)         elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;

d)        assume attività di iniziativa, dì impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

e)         modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

f)         propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;

g)         approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;

h)         dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

i)          esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;

l)          approva gli accordi di contrattazione decentrata;

m)        decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;

n)         fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario comunale o il Direttore generale;

o)         determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;

p)         approva il P. E. G. su proposta del Segretario Comunale o del Direttore generale;

q)         autorizza la costituzione in giudizio per la difesa degli interessi dell'Ente;

r)         autorizza le conciliazioni, la transazioni e gli accordi bonari;

TITOLO III
Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini

CAPO I
Partecipazione e decentramento

ART. 29
Partecipazione popolare

1.         Il comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione

dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2.         La partecipazione popolare si esprime attraverso incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

3.         Il consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

ART. 30
Promozione di associazioni o di comitati come organismi di partecipazione

1.         Il comune può promuovere la formazione di associazioni o di comitati di frazione per la gestione di servizi di base di rilevanza sociale, permanenti o temporanei, nei settori della scuola, della sanità, dell’assistenza, della gestione del territorio, dello sport e della cultura.

2.         Tali organismi di partecipazione collaborano, nell’ambito della propria competenza definita dal regolamento e con strumenti resi disponibili dal comune, con gli organi comunali. Essi possono formulare proposte all’amministrazione.

3.         Il comune può consultare tali organismi sui provvedimenti di proprio interesse, redigendo verbale degli esiti delle consultazioni e può loro affidare la gestione di pubblici servizi.

4.         La elezione alle cariche avviene con metodo democraticamente garantito, secondo le norme del regolamento.

ART. 31
Consiglio comunale dei ragazzi

1.         II comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.

2.         Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, handicap, rapporti con l'associazionismo e il volontariato, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza agli anziani, rapporti con l'Unicef, politiche giovanili, scambi internazionali

3.         Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

CAPO II
Associazionismo e volontariato

ART. 32
Associazionismo

1.         Il comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio;

2.         A tal fine, la giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3.         Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in comune copia dello statuto e comunichi la Sede e il nominativo del legale rappresentante.

4.         Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

5.         Il comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

ART. 33
Diritti delle associazioni

1.         Ciascuna associazione registrata, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, può chiedere di essere consultata in merito alle iniziative relative al settore in cui essa opera.

2.         Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni possono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

ART. 34
Contributi alle associazioni

1.         Il comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2.         II comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3.         Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4.         Il comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato; l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposita Convenzione.

5.         Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l'impiego.

ART. 35
Volontariato

1.         Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2.         Il volontariato potrà collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni dell’Ente.

3.         Il comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita.

CAPO III
Modalità di partecipazione

ART. 36
Consultazioni

1.         L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.

2.         Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

ART. 37
Petizioni e Istanze

1.         Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2.         La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.

3.         La petizione è inoltrata al sindaco il quale, entro 30 giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia al presidente del consiglio comunale.

4.         Se la petizione è sottoscritta da almeno 100 persone l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 60 giorni dal ricevimento.

5.         I firmatari della petizione indicano un referente al quale l’Amministrazione trasmette le decisioni assunte.

TITOLO I
Principi generali 

Art. 1
Autonomia Statutaria

1.         II Comune di Taglio di Po è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2.         II Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

3.         II Comune rappresenta la comunità di Taglio di Po nei rapporti con l’Unione Europea, con lo Stato, con la Regione Veneto, con la Provincia di Rovigo e con gli altri Enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale.

Art. 2
Finalità

1.         II Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Taglio di Po ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.

2.         II Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali, sindacali ed economiche all'attività amministrativa.

3.         In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

a)         rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;

b)         promozione della cultura della difesa dei valori della pace, della cooperazione tra i popoli nonché, nell’ambito dell’integrazione razziale, la difesa della cultura e della tradizione Veneta;

c)         recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;

d)        tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;

e)         superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità, garantendo la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali e negli organismi permanenti di partecipazione;

f)         promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;

g)         promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.

Articolo 3
Territorio e sede comunale

1.         Il territorio del Comune si estende per 79,41 Kmq, confina con i comuni di Adria, Ariano nel Polesine, Corbola, Porto Tolle e Porto Viro.

2.         Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in piazza 4 Novembre n. 5

3.         Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

4.         All' interno del territorio del comune di Taglio di Po non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari nè lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e materiali radioattivi, fatto salvo quelli di impiego non bellico, consentiti dalla legge (materiale destinato a macchinari del settore medicale o industriale).

Art. 4
Frazioni comunali

1.         Le frazioni esistenti nel Comune di Taglio di Po sono le seguenti:

a)         frazione di Mazzorno Destro che comprende, oltre l'omonimo abitato, le località Ca' Visentin e Borgo Mosca.

b)         frazione Zona Marina che comprende, oltre l'omonimo abitato, le località Ca' Vendramin, Pisana, Ca' Papadopoli, Polesinello, Bibia, Ca' Lattis e Gorino Sullam.

2.         Agli abitanti delle frazioni sono assicurate forme di partecipazione alle scelte del Comune nei modi stabiliti dallo statuto e dal regolamento.

Art. 5
Stemma e Gonfalone

1.         Lo stemma del Comune di Taglio di Po approvato nelle forme di legge è rappresentato da:

a)         un dipinto raffigurante uno sfondo di montagne - il gruppo del Monviso-; un uomo nudo seduto fra le cime che con la mano sinistra sostiene una verticale lastra di marmo con una scritta non leggibile e sotto il braccio destro tiene un otre o vaso sgorgante acqua da cui nasce un fiume -il Po-; un corso d'acqua -il Po- che sfocia in valle; una figura di uomo che punta l'indice -trattasi di Luigi Grotto, il cieco di Adria che indica dove tagliare per deviare il corso del fiume;

b)         un nastro con Torre Argentata sopra il dipinto con la scritta: " Multo animo vidit lumine captus erat" (benchè privo della luce degli occhi ebbe grande lungimiranza di spirito)

c)         un nastro sotto il dipinto con la scritta "Taglio di Po".

2.         Il Gonfalone del Comune di Taglio di Po approvato nelle forme di legge comprende le medesime raffigurazioni dello Stemma.

3.         Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del comune.

ART. 6
Programmazione e cooperazione

1.         Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi anche dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2.         Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la Provincia di Rovigo, con la Regione Veneto.

TITOLO II
Ordinamento strutturale

CAPO I
Organi e loro attribuzioni

ART. 7
Organi

1.         Sono organi del comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2.         Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3.         Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello stato.

4.         La Giunta collabora con il sindaco nella gestione amministrativa del comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.

ART. 8
Deliberazioni degli organi collegiali

1.         Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta, secondo i principi sanciti dalla legge 675/96 e successive modificazioni.

2.         L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.

3.         I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario comunale.

ART. 9
Consiglio comunale

1.         Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2.         L'elezione, la durata in carica, la composizione nel rispetto delle vigenti norme di rappresentanza di genere e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.

3.         Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

4.         Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico - amministrativo dell'organo consiliare.

5.         Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6.         Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere.

7.         Il Consiglio comunale può deliberare di assegnare la cittadinanza onoraria, a persone, anche straniere, per particolari motivi di carattere storico, sociale, religioso, culturale, economico, sportivo.

8.         Il Consiglio comunale può concedere ai cittadini residenti la cittadinanza benemerita per gli stessi motivi di cui al comma 7; ai defunti potrà essere concessa “alla memoria”.

ART. 10
Presidente del Consiglio Comunale

1.         Il Consiglio comunale istituisce la figura del presidente del consiglio comunale, quando manca il presidente è il Sindaco a svolgere le funzioni di presidente.

 

2.        Il Presidente del Consiglio comunale è eletto dai componenti il consiglio comunale nel loro seno, a scrutinio segreto. Per l’elezione è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del consiglio comunale.

 

3.        Il Presidente del Consiglio comunale esercita una funzione di garanzia per tutti i gruppi consiliari, mettendo in atto ogni azione tendente a favorire la libera espressione dei gruppi medesimi e curando, in particolare, l’informazione ai cittadini circa il funzionamento del consiglio stesso e delle commissioni consiliari in esso costituite ed operanti.

4.        Al Presidente del Consiglio spetta:

a)       convocare il Consiglio comunale su propria iniziativa, su richiesta del sindaco con ordine del giorno dallo stesso indicato, e nei casi previsti dalla legge;

b)       Presiedere e dirigere le sedute consiliari secondo le norme stabilite dal regolamento del Consiglio comunale;

c)       esercitare i poteri previsti dal regolamento;

d)       roporre al sindaco argomenti da inserire all’ordine del giorno e convocazioni su temi di particolare rilevanza;

e)       oordinare i lavori delle commissioni consiliari.

5.        Nel caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente del Consiglio comunale sono svolte dal Sindaco.

ART. 11
Sessioni e convocazione

1.         L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2.         Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3.         Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4.         La convocazione del Consiglio è effettuata dal presidente di sua iniziativa o su richiesta del Sindaco con ordine del giorno dallo stesso indicato oppure di almeno un quinto dei consiglieri; in quest’ultimo caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti.

5.         abrogato

6.         abrogato.

7.         L'ordine del giorno deve essere affisso all'albo pretorio lo stesso giorno della convocazione e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8.         La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno cinque giorni prima della seduta in caso di sessioni ordinarie, almeno tre giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 24 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

9.         Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

10.       La prima convocazione del Consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

11.       In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice - sindaco.

ART. 12
Linee programmatiche di mandato

1.         Entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico- amministrativo.

2.         Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

3.         È facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

ART. 13
Commissioni

1.         Il consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale nel rispetto delle vigenti norme di rappresentanza di genere.

2.         Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

3.         La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

4.         Le Commissioni possono invitare ai propri lavori rappresentanze di forze economiche, sociali e politiche per l’esame di specifici argomenti. Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare ai lavori delle Commissioni senza diritto di voto.

ART. 14
Consiglieri

1.         Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2.         I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il presidente del Consiglio Comunale a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell' Art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

ART. 15
Diritti e doveri dei consiglieri

1.         I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2.         Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.

3.         I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, con le modalità stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del presidente, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo Art. 16 del presente statuto.

4.         Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

ART. 16
Gruppi consiliari

1.         I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al presidente e al segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2.         I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno 3 membri.

3.         Èistituita, presso il comune di Taglio di Po la conferenza dei capigruppo per rispondere alle finalità generali indicate dall'Art. 15, comma 3, del presente statuto, nonché dall'Art. 39, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267, e s. m. e i. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.

4.         I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto all'ufficio protocollo del comune.

5.         Ai consiglieri comunali è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

6.         I gruppi consiliari, nel caso siano composti da più' di tre consiglieri, hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal sindaco, secondo le modalità previste dal regolamento.

ART. 17
Sindaco

1.         Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2.         Egli rappresenta il comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3.         Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sulla attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4.         Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.

5.         Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

ART. l8
Attribuzioni di amministrazione

1.         Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri nei casi consentiti dalla legge ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune; in particolare il sindaco:

a)         dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;

b)         promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

e)         convoca i comizi per i referendum previsti dall'Art. 8 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267, e s. m. e i. ;

d)        adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

e)         nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

f)         abrogato

g)         nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili previa deliberazione della Giunta comunale;

h)         abrogato

i)          è autorità comunale di protezione civile;

l)          rappresenta il Comune in giudizio. In caso di assenza del Sindaco e del Vicesindaco, per i casi di urgenza le funzioni sono svolte dall'assessore presente in ufficio;

m)        il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all’albo pretorio.

ART. 19
Attribuzioni di vigilanza

1.         Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse.

2.         Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del comune.

3.         Il sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società cui il comune aderisce, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

ART. 20
Attribuzioni di organizzazione

1.         Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a)         propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

b)         riceve le interrogazioni e le interpellanze presentate dai consiglieri comunali.

ART. 21
Vicesindaco

1.         II vicesindaco nominato tale dal sindaco è 1' assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

ART. 22
Mozioni di sfiducia

1.         Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.

2.         Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

3.         La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata dal Consiglio, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 23
Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1.         Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2.         L'impedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

3.         La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

4.         La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al consiglio sulle ragioni dell'impedimento.

5.         II consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

ART. 24
Giunta comunale

1.         La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2.         La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico- amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

ART. 25
Composizione

1.         La Giunta è composta dal Sindaco e da massimo n. 4 assessori, di cui uno è investito della carica di vicesindaco. La composizione deve garantire la presenza di entrambi i sessi, assicurando una equilibrata presenza di genere.

2.         Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

ART. 26
Nomina

1.         Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni o, in sede di prima applicazione nella prima seduta del consiglio successiva all’entrata in vigore del presente statuto.

2.         Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 30 giorni gli assessori dimissionari.

3.         Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

4.         Salvi i casi di revoca da parte del sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

ART. 27
Funzionamento della giunta

1.         La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2.         Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3.         Le sedute sono valide se sono presenti la metà dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

ART. 28
Competenze

1.         La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.

2.         La giunta opera in modo collegiale, da attuazione agli indirizzi generali espressi da] consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3.         La giunta, in particolare nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative attende a quanto indicato qui di seguito con la precisazione che trattasi di elenco non esaustivo bensì esemplificativo:

a)         propone al consiglio i regolamenti;

b)         approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

c)         elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;

d)        assume attività di iniziativa, dì impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

e)         modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

f)         propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;

g)         approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;

h)         dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

i)          esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;

l)          approva gli accordi di contrattazione decentrata;

m)        decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;

n)         fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario comunale o il Direttore generale;

o)         determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;

p)         approva il P. E. G. su proposta del Segretario Comunale o del Direttore generale;

q)         autorizza la costituzione in giudizio per la difesa degli interessi dell'Ente;

r)         autorizza le conciliazioni, la transazioni e gli accordi bonari;

TITOLO III
Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini

CAPO I
Partecipazione e decentramento

ART. 29
Partecipazione popolare

1.         Il comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione

dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2.         La partecipazione popolare si esprime attraverso incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

3.         Il consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

ART. 30
Promozione di associazioni o di comitati come organismi di partecipazione

1.         Il comune può promuovere la formazione di associazioni o di comitati di frazione per la gestione di servizi di base di rilevanza sociale, permanenti o temporanei, nei settori della scuola, della sanità, dell’assistenza, della gestione del territorio, dello sport e della cultura.

2.         Tali organismi di partecipazione collaborano, nell’ambito della propria competenza definita dal regolamento e con strumenti resi disponibili dal comune, con gli organi comunali. Essi possono formulare proposte all’amministrazione.

3.         Il comune può consultare tali organismi sui provvedimenti di proprio interesse, redigendo verbale degli esiti delle consultazioni e può loro affidare la gestione di pubblici servizi.

4.         La elezione alle cariche avviene con metodo democraticamente garantito, secondo le norme del regolamento.

ART. 31
Consiglio comunale dei ragazzi

1.         II comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.

2.         Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, handicap, rapporti con l'associazionismo e il volontariato, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza agli anziani, rapporti con l'Unicef, politiche giovanili, scambi internazionali

3.         Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

CAPO II
Associazionismo e volontariato

ART. 32
Associazionismo

1.         Il comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio;

2.         A tal fine, la giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3.         Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in comune copia dello statuto e comunichi la Sede e il nominativo del legale rappresentante.

4.         Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

5.         Il comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

ART. 33
Diritti delle associazioni

1.         Ciascuna associazione registrata, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, può chiedere di essere consultata in merito alle iniziative relative al settore in cui essa opera.

2.         Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni possono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

ART. 34
Contributi alle associazioni

1.         Il comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2.         II comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3.         Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4.         Il comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato; l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposita Convenzione.

5.         Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l'impiego.

ART. 35
Volontariato

1.         Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2.         Il volontariato potrà collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni dell’Ente.

3.         Il comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita.

CAPO III
Modalità di partecipazione

ART. 36
Consultazioni

1.         L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.

2.         Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

ART. 37
Petizioni e Istanze

1.         Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2.         La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.

3.         La petizione è inoltrata al sindaco il quale, entro 30 giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia al presidente del consiglio comunale.

4.         Se la petizione è sottoscritta da almeno 100 persone l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 60 giorni dal ricevimento.

5.         I firmatari della petizione indicano un referente al quale l’Amministrazione trasmette le decisioni assunte.

6.         Se la petizione e sottoscritta da almeno 100 persone, ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del consiglio comunale, da convocarsi entro 60 giorni.

7.          Chiunque, singolo o associato, può presentare al sindaco istanze in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa.

ART. 38
Proposte

1.         Qualora un numero di elettori del comune non inferiore a 100 avanzi al sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente entro 60 giorni dal ricevimento.

2.         L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

3.         Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate nelle forme di legge e sono comunicate formalmente al primo firmatario della proposta.

ART. 39
Referendum consultivo

1.         Un numero di elettori residenti non inferiore al 15 % degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di esclusiva competenza locale.

2.         Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

  1. statuto comunale;
  2. regolamento del consiglio comunale;
  3. piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;

3.         Il quesito referendario da sottoporre agli elettori deve essere chiaro di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4.         Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5.         Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

6.         Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

7.         Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà degli aventi diritto.

8.         II mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

ART. 40
Accesso agli atti

1.         Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2.         Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3.         La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

4.         In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al sindaco del comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

5.         In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.

6.         Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

ART. 41
Diritto di informazione

1.         Tutti gli atti dell'amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2.         La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale e su indicazione del sindaco in appositi spazi, a ciò destinati.

3.         L'affissione viene curata dal segretario comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.

4.         Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.

CAPO IV
Difensore civico

ART. 42 (abrogato)Nomina

ART. 43 (abrogato)
Decadenza

ART. 44 (abrogato)
Funzioni

ART. 45 (abrogato)
Facoltà e prerogative

ART. 46 (abrogato)
Relazione annuale

ART. 47 (abrogato)
Indennità di funzione

CAPO V
Procedimento amministrativo

ART. 48
Diritto di intervento nei procedimenti

1.         Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

2.         L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

ART. 49
Procedimenti ad istanza di parte

1.         Nel caso di procedimenti ad istanza di parte i1 soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario che deve pronunciarsi in merito.

2.         Il funzionario deve sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.

3.         Ad ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a 60 giorni.

4.         Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5.         Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. 50
Procedimenti a impulso di ufficio.

1.          Nel caso di procedimenti a impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di 30 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2.         I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

3.         Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell' Art. 41 dello statuto.

ART. 51
Determinazione del contenuto dell'atto

1.         Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la giunta comunale.

2.         In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l' imparzialità dell'amministrazione.

TITOLO IV
Attività amministrativa

ART. 52
Obiettivi dell'attività amministrativa

1.         Il comune conforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2.         Gli organi istituzionali del comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3.         Il comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

ART. 53
Statuto dei diritti del contribuente per i tributi comunali.

1.         Gli Organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla legge n. 212 del 27 luglio 2000, in tema di "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".

2.         Per quanto compatibili, i principi indicati al comma 1 debbono essere osservati dagli Organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del Comune.

ART. 54
Servizi pubblici comunali

1.          II comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l' esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2.         I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

ART. 55
Forme di gestione dei Servizi pubblici

1.         II Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l' esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme

a)         in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;

b)         in concessione a terzi quando esistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c)         a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;

d)        a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e)         a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f)         a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2.         Il comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al comune.

3.         Il comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

4.         I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

ART. 56
Aziende speciali

1.         Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

2.         Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3.         I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

ART. 57
Struttura delle aziende speciali

1.         Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli, garantendo secondo le norme di rappresentanza di genere, la presenza di entrambi i sessi.

2.         Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.

3.         Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4.         II direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal R. D. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

5.         Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi. Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

6.         Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell' amministrazione approvate dal consiglio comunale.

ART. 58
Istituzioni

1.         Le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale per l’esercizio di servizi sociali.

2.         Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

3.         Gli organi dell'istituzione sono nominati dal sindaco, garantendo secondo le norme di rappresentanza di genere, la presenza di entrambi i sessi, che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.

4.         Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5.         Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

6.         Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

ART. 59
Società per azioni o a responsabilità limitata

1.         Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2.         Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3.         L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4.         Il comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5.         I consiglieri comunali e i componenti della giunta non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

6.         Il sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

7.         Il consiglio comunale provvede a verifìcare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

ART. 60
Convenzioni

1.         Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2.         Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 61
Consorzi

1.         Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2.         A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3.         La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità previste dal presente statuto.

4.         Il sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

ART. 62
Fusione di Comuni

A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale.

ART. 63
Unioni di Comuni

Il Comune può partecipare alla costituzione della comunità isolana e/o all’unione di Comuni, di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza secondo le modalità e le procedure di cui all'Art. 32 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267.

ART. 64
Accordi di programma

1.         Il sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2.         L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate . viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'Art. 34, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

3.         Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 60 giorni a pena di decadenza.

TITOLO V
Uffici e personale

CAPO I
Uffici

ART. 65
Principi strutturali e organizzativi

1.         L'amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a)         un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b)         l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c)         l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d)        il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della necessaria flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

ART. 66
Organizzazione degli uffici e del personale

1.         Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2.         Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3.         I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4.         Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

ART. 67
Regolamento degli uffici e dei servizi

1.         II comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il segretario comunale e gli organi amministrativi.

2.         I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al segretario comunale e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3.         L'organizzazione del comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4.         Il comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

ART. 68
Diritti e doveri dei dipendenti

1.         I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2.         Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il segretario comunale, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3.         Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4.         Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

CAPO II
Personale direttivo

ART. 69 (abrogato)
Direttore generale

ART. 70 (abrogato)
Compiti del direttore generale

ART. 71 (abrogato)
Funzioni del direttore generale

ART. 72
Responsabili degli uffici e dei servizi

1.         I responsabili degli uffici e dei servizi sono nominati dal Sindaco nel rispetto dei criteri stabiliti nel regolamento di organizzazione.

2.         I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.

3.         Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco e dalla giunta comunale.

ART. 73
Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1.         I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

2.         Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a)         presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e designano gli altri membri;

b)         rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c)         emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

d)        provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;

e)         pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;

f)         emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal sindaco;

g)         pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all'Art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

h)         promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

i)          provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal sindaco e dal segretario comunale;

j)          forniscono al segretario comunale nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

k)         autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal segretario comunale e dal sindaco;

1)         rispondono, nei confronti del segretario comunale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3.         I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

4.         Il sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

ART. 74
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1.         La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2.         La giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'Art. 110, comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

3.         I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

ART. 75
Collaborazioni esterne

1.         Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine. .

2.         Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

ART. 76
Ufficio di indirizzo e di controllo

1.         Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato secondo quanto stabilito dall'Art. 90, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267.

CAPO III
Il segretario comunale

ART. 77
Segretario comunale

1.         Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2.         Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione coordinata dell'ufficio del segretario comunale.

3.         Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4.         Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

ART. 78
Funzioni del segretario comunale

1.         Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi politici e burocratici del Comune. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di Servizio e ne coordina l'attività salvo quando il Sindaco abbia nominato il Direttore Generale.

2.         Il segretario comunale partecipa con funzioni consultive referenti e di assistenza alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco.

3.         Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico- giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.

4.         Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

5.         Il segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal sindaco.

ART. 79
Vicesegretario comunale

1.         La dotazione organica del personale prevede un vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'ente in possesso di laurea prevista per l’accesso alla carriera di segretario comunale.

2.         Il vicesegretario comunale collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

CAPO IV
La responsabilità

ART. 80
Responsabilità verso il comune

1.         Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2.         Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3.         Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del sindaco.

ART. 81
Responsabilità verso terzi

1.         Gli amministratori, il segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2.         Ove il comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3.         La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

ART. 82
Responsabilità dei contabili

1.         Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

CAPO V
Finanza e contabilità

ART. 83
Ordinamento

1.         L'ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

2.         Nell'ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3.         II comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ART. 84
Attività finanziaria del comune

l.          Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2.         I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3.         Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4.         Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

ART. 85
Amministrazione dei beni comunali

1.         Il sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del comune da rivedersi, annualmente ed è responsabile, unitamente al segretario e al ragioniere del comune dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2.         I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto possono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale.

3.         Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello stato o nell'estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

ART. 86
Bilancio comunale

1.       L'ordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2.       La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito dalla normativa vigente, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3.       Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

4.       Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

ART. 87
Rendiconto della gestione

1.         I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica ove possibile e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2.         Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito dalla normativa vigente.

3.         La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

ART. 88
Attività contrattuale

1.         Il comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.

2.         La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3.         La determinazione deve indicare il fine che con il contratto, si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

ART. 89
Revisore dei conti

1.         Il consiglio comunale elegge, il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2.         Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

3.         Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4.         Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5.         Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.

6.         Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7.         Al revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché la facoltà di partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi.

ART. 90
Tesoreria

1.         Il comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a)         la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale;

b)         la riscossione di qualsiasi altra somma spettante;

c)         il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d)        il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2.         I rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

ART. 91
Controllo economico della gestione

1.         I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verifìcare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e dagli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio.

2.         Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'assessore competente che ne riferisce alla giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il revisore dei conti.

TITOLO VI
Disposizioni diverse

ART. 92
Approvazione ed entrata in vigore dello Statuto.

1.         Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora nel corso della prima votazione tale maggioranza non sia raggiunta la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2.         Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle modifiche statutarie.

3.         Lo Statuto è inviato a cura del Comune alla Regione per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

4.         Esso è altresì affisso all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta ufficiale degli Statuti e per ulteriori forme di pubblicità.

5.         Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio del Comune.. Se la petizione e sottoscritta da almeno 100 persone, ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del consiglio comunale, da convocarsi entro 60 giorni.

Chiunque, singolo o associato, può presentare al sindaco istanze in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa.

ART. 38
Proposte

1.         Qualora un numero di elettori del comune non inferiore a 100 avanzi al sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente entro 60 giorni dal ricevimento.

2.         L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

3.         Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate nelle forme di legge e sono comunicate formalmente al primo firmatario della proposta.

ART. 39
Referendum consultivo

1.         Un numero di elettori residenti non inferiore al 15 % degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di esclusiva competenza locale.

2.         Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

  1. statuto comunale;
  2. regolamento del consiglio comunale;

c)         piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;

3.         Il quesito referendario da sottoporre agli elettori deve essere chiaro di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4.         Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5.         Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

6.         Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

7.         Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà degli aventi diritto.

8.         II mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

ART. 40
Accesso agli atti

1.         Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2.         Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3.         La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

4.         In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al sindaco del comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

5.         In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.

6.         Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

ART. 41
Diritto di informazione

1.         Tutti gli atti dell'amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2.         La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale e su indicazione del sindaco in appositi spazi, a ciò destinati.

3.         L'affissione viene curata dal segretario comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.

4.         Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.

CAPO IV
Difensore civico

ART. 42 (abrogato)Nomina

ART. 43 (abrogato)
Decadenza

ART. 44 (abrogato)
Funzioni

ART. 45 (abrogato)
Facoltà e prerogative

ART. 46 (abrogato)
Relazione annuale

ART. 47 (abrogato)
Indennità di funzione

CAPO V
Procedimento amministrativo

ART. 48
Diritto di intervento nei procedimenti

1.         Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

2.         L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

ART. 49
Procedimenti ad istanza di parte

1.         Nel caso di procedimenti ad istanza di parte i1 soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario che deve pronunciarsi in merito.

2.         Il funzionario deve sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.

3.         Ad ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a 60 giorni.

4.         Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5.         Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. 50
Procedimenti a impulso di ufficio.

1.          Nel caso di procedimenti a impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di 30 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2.         I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

3.         Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell' Art. 41 dello statuto.

ART. 51
Determinazione del contenuto dell'atto

1.         Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la giunta comunale.

2.         In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l' imparzialità dell'amministrazione.

TITOLO IV
Attività amministrativa

ART. 52
Obiettivi dell'attività amministrativa

1.         Il comune conforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2.         Gli organi istituzionali del comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3.         Il comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

ART. 53
Statuto dei diritti del contribuente per i tributi comunali.

1.         Gli Organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla legge n. 212 del 27 luglio 2000, in tema di "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".

2.         Per quanto compatibili, i principi indicati al comma 1 debbono essere osservati dagli Organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del Comune.

ART. 54
Servizi pubblici comunali

1 II comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l' esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2.         I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

ART. 55
Forme di gestione dei Servizi pubblici

1.         II Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l' esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme

a)         in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;

b)         in concessione a terzi quando esistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c)         a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;

d)        a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e)         a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f)         a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2.         Il comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al comune.

3.         Il comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

4.         I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

ART. 56
Aziende speciali

1.         Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

2.         Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3.         I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

ART. 57
Struttura delle aziende speciali

1.         Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli, garantendo secondo le norme di rappresentanza di genere, la presenza di entrambi i sessi.

2.         Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.

3.         Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4.         II direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal R. D. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

5.         Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi. Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

6.         Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell' amministrazione approvate dal consiglio comunale.

ART. 58
Istituzioni

1.         Le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale per l’esercizio di servizi sociali.

2.         Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

3.         Gli organi dell'istituzione sono nominati dal sindaco, garantendo secondo le norme di rappresentanza di genere, la presenza di entrambi i sessi, che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.

4.         Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5.         Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

6.         Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

ART. 59
Società per azioni o a responsabilità limitata

1.         Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2.         Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3.         L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4.         Il comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5.         I consiglieri comunali e i componenti della giunta non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

6.         Il sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

7.         Il consiglio comunale provvede a verifìcare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

ART. 60
Convenzioni

1.         Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2.         Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 61
Consorzi

1.         Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2.         A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3.         La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità previste dal presente statuto.

4.         Il sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

ART. 62
Fusione di Comuni

A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale.

ART. 63
Unioni di Comuni

Il Comune può partecipare alla costituzione della comunità isolana e/o all’unione di Comuni, di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza secondo le modalità e le procedure di cui all'Art. 32 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267.

ART. 64
Accordi di programma

1.         Il sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2.         L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate . viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'Art. 34, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

3.         Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 60 giorni a pena di decadenza.

TITOLO V
Uffici e personale

CAPO I
Uffici

ART. 65
Principi strutturali e organizzativi

1.         L'amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a)         un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b)         l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c)         l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d)        il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della necessaria flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

ART. 66
Organizzazione degli uffici e del personale

1.         Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2.         Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3.         I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4.         Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

ART. 67
Regolamento degli uffici e dei servizi

1.         II comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il segretario comunale e gli organi amministrativi.

2.         I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al segretario comunale e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3.         L'organizzazione del comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4.         Il comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

ART. 68
Diritti e doveri dei dipendenti

1.         I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2.         Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il segretario comunale, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3.         Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4.         Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

CAPO II
Personale direttivo

ART. 69 (abrogato)
Direttore generale

ART. 70 (abrogato)
Compiti del direttore generale

ART. 71 (abrogato)
Funzioni del direttore generale

ART. 72
Responsabili degli uffici e dei servizi

1.         I responsabili degli uffici e dei servizi sono nominati dal Sindaco nel rispetto dei criteri stabiliti nel regolamento di organizzazione.

2.         I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.

3.         Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco e dalla giunta comunale.

ART. 73
Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1.         I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

2.         Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a)         presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e designano gli altri membri;

b)         rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c)         emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

d)        provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;

e)         pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;

f)         emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal sindaco;

g)         pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all'Art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

h)         promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

i)          provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal sindaco e dal segretario comunale;

j)          forniscono al segretario comunale nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

k)         autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal segretario comunale e dal sindaco;

1)         rispondono, nei confronti del segretario comunale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3.         I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

4.         Il sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

ART. 74
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1.         La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2.         La giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'Art. 110, comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

3.         I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

ART. 75
Collaborazioni esterne

1.         Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine. .

2.         Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

ART. 76
Ufficio di indirizzo e di controllo

1.         Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato secondo quanto stabilito dall'Art. 90, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267.

CAPO III
Il segretario comunale

ART. 77
Segretario comunale

1.         Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2.         Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione coordinata dell'ufficio del segretario comunale.

3.         Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4.         Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

ART. 78
Funzioni del segretario comunale

1.         Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi politici e burocratici del Comune. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di Servizio e ne coordina l'attività salvo quando il Sindaco abbia nominato il Direttore Generale.

2.         Il segretario comunale partecipa con funzioni consultive referenti e di assistenza alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco.

3.         Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico- giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.

4.         Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

5.         Il segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal sindaco.

ART. 79
Vicesegretario comunale

1.         La dotazione organica del personale prevede un vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'ente in possesso di laurea prevista per l’accesso alla carriera di segretario comunale.

2.         Il vicesegretario comunale collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

CAPO IV
La responsabilità

ART. 80
Responsabilità verso il comune

1.         Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2.         Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3.         Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del sindaco.

ART. 81
Responsabilità verso terzi

1.         Gli amministratori, il segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2.         Ove il comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3.         La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

ART. 82
Responsabilità dei contabili

1.         Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

CAPO V
Finanza e contabilità

ART. 83
Ordinamento

1.         L'ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

2.         Nell'ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3.         II comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ART. 84
Attività finanziaria del comune

l.          Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2.         I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3.         Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4.         Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

ART. 85
Amministrazione dei beni comunali

1.         Il sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del comune da rivedersi, annualmente ed è responsabile, unitamente al segretario e al ragioniere del comune dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2.         I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto possono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale.

3.         Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello stato o nell'estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

ART. 86
Bilancio comunale

  1. L'ordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
  2. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito dalla normativa vigente, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
  3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
  4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

ART. 87
Rendiconto della gestione

1.         I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica ove possibile e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2.         Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito dalla normativa vigente.

3.         La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

ART. 88
Attività contrattuale

1.         Il comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.

2.         La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3.         La determinazione deve indicare il fine che con il contratto, si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

ART. 89
Revisore dei conti

1.         Il consiglio comunale elegge, il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2.         Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

3.         Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4.         Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5.         Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.

6.         Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7.         Al revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché la facoltà di partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi.

ART. 90
Tesoreria

1.         Il comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a)         la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale;

b)         la riscossione di qualsiasi altra somma spettante;

c)         il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d)        il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2.         I rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

ART. 91
Controllo economico della gestione

1.         I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verifìcare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e dagli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio.

2.         Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'assessore competente che ne riferisce alla giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il revisore dei conti.

TITOLO VI
Disposizioni diverse

ART. 92
Approvazione ed entrata in vigore dello Statuto.

1.         Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora nel corso della prima votazione tale maggioranza non sia raggiunta la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2.         Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle modifiche statutarie.

3.         Lo Statuto è inviato a cura del Comune alla Regione per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

4.         Esso è altresì affisso all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta ufficiale degli Statuti e per ulteriori forme di pubblicità.

5.         Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio del Comune.

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