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Bur n. 88 del 18 ottobre 2013


Materia: Statuti

COMUNE DI SCHIAVON (VICENZA)

Deliberazione Consiglio comunale n. 25 del 5 agosto 2013

Modifiche allo statuto comunale in ottemperanza all'art. 16 della Legge 138/2011 e s.m.i. "Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni" e alla Legge 215/2012 e s.m.i. "Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni".

 Nuovo testo artt. 9, 20, 25, 26, 39 dello Statuto Comunale:

ARTICOLO 9

(Gruppi consiliari)

  1. I consiglieri si riuniscono in gruppi ed eleggono il loro capogruppo.
  2. Ciascun gruppo può anche essere formato da un consigliere, se unico eletto nella lista che ha partecipato alla consultazione elettorale.
  3. Le modalità di formazione e di funzionamento dei gruppi sono stabiliti dal Regolamento.

ARTICOLO 20

(Disposizioni generali sulle Commissioni Consiliari)

  1. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni temporanee per affari particolari, indicando un termine entro il quale la commissione deve portare a compimento il suo incarico con la presentazione di una relazione al Consiglio.
  2. La commissione è sciolta in via automatica una volta scaduto il termine, salvo che il Consiglio non deliberi di prorogarla o, se il termine è già scaduto, di rinnovare l'incarico.
  3. Il Consiglio comunale può, altresì istituire commissioni consiliari permanenti per le materie determinate, con compiti istruttori o consultivi.
  4. Gli organi ed uffici del Comune, degli enti e delle strutture da esse dipendenti sono tenute a fornire le informazioni necessarie per soddisfare la richiesta delle commissioni consiliari, ad esibire ad esse gli atti ed i documenti in possesso del Comune, rilasciandone copia, se richiesta, salvo i casi nei quali la legge ne vieti la divulgazione.
  5. Il regolamento nel rispetto del principio di proporzionalità che garantisca la rappresentanza delle minoranze disciplinerà l’attuazione delle disposizioni sulle commissioni consiliari.
  6. La presidenza di Commissioni di controllo, di garanzia e di indagine è attribuita ad un rappresentante delle minoranze.
  7. Le Commissioni eventualmente nominate devono garantire la presenza di entrambi i sessi per pari opportunità tra uomo e donna.

ARTICOLO 25

(Nomina della Giunta)

  1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini garantendo la presenza di entrambi i sessi, e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva all'elezione.

ARTICOLO 26

(Composizione della Giunta )

  1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori stabilito in non più di 2.
  2. Possono far parte della Giunta anche i cittadini non consiglieri, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.  

ARTICOLO 39

(Pari opportunità)

  1. Sono garantite le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della Legge 10 aprile 1991, n. 125, come previsto dalla Legge 215/2012.
  2. Si garantisce, infatti, la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi del Comune, nonché negli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

Il Responsabile del Servizio Maristella Savio

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