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Bur n. 95 del 08 novembre 2013


Materia: Statuti

COMUNE DI NEGRAR (VERONA)

Deliberazione Consiglio comunale n. 45 del 29 luglio 2013

Modifica Statuto Comunale.

Art. 4 Rapporti etico - sociali

Il Comune riconosce nel lavoro, secondo i valori costituzionali, una condizione di libertà e un diritto della persona e assume quale fondamentale obiettivo sociale la realizzazione di una condizione di piena occupazione.

Il Comune, nel rispetto dei valori costituzionali di proprietà, di libertà e di iniziativa economica, concorre nelle forme possibili a favorirne la funzione sociale, stimola l’apporto autonomo dei vari soggetti imprenditoriali, assegna a particolari investimenti pubblici carattere di produttività, favorisce le capacità di impresa di comunità di lavoratori all’interno delle particolari finalità produttive ed occupazionali.

Il Comune riconosce la particolare condizione umana di chi è interessato dalle varie forme di disagio personale o sociale.

Il Comune coordinerà gli interventi con gli enti istituzionali necessari alla tutela ed alla piena integrazione sociale delle persone portatrici di handicap, in attuazione del principio di valorizzazione della persona umana.

Il Comune promuove iniziative per il primo inserimento sociale degli immigrati regolari.

Il Comune concorre a mantenere e sviluppare i legami economici, culturali e sociali con i propri cittadini e le loro famiglie altrove emigrati.

Il Comune, nel rispetto della massima trasparenza dell’attività svolta, provvederà ad ottemperare scrupolosamente al disposto di cui al D.Lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7 Organi

Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, il Sindaco. Ad essi spettano i poteri di indirizzo e controllo sull’attività comunale, nell’ambito delle competenze previste da leggi, statuto e regolamenti.

Nell’elezione del Consiglio Comunale, così pure nella nomina dei componenti della Giunta comunale, il Comune di Negrar garantisce condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della L. 23 novembre 2012, n. 215.

Art. 8 Il Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo e controllo politico – amministrativo.

L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.

Il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) gli statuti dell’ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l’ordinamento degli uffici e dei servizi;

a)        i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l’elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

b)       le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

c)       l’istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

d)       l’assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni ed aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell’ente locale a società di capitali, l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

e)       l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

f)        gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

g)       la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale e la emissione dei prestiti obbligazionari;

h)       le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

i)         gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

j)         la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

Art. 10 I  Consiglieri

I Consiglieri rappresentano l’intero Comune.

Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione, l’incandidabilità e l’incompatibilità dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

Il Consigliere secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento per le adunanze consiliari, ha diritto di :

a)     partecipare alle sedute del Consiglio Comunale, prendere la parola, presentare proposte di emendamento alle deliberazioni poste in discussione e votare su ciascun oggetto all’ordine del giorno;

b)    presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni;

c)     esercitare l’iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale, salvi i casi in cui l’iniziativa è riservata ad altri organi in base alla normativa in vigore;

d)    di ottenere dal Segretario Generale e dai Responsabili degli uffici e dei servizi del Comune nonché dalle aziende, dalle istituzioni ed enti dipendenti, tutte le notizie ed informazioni utili all’espletamento del proprio mandato.

Art. 11 Prima seduta del Consiglio

La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di 10 5 giorni dalla convocazione.

E’ presieduta dal Consigliere Anziano, così come individuato dall’art. 40, comma 2 del DLGS 267/2000, o - in caso di sua assenza, impedimento o rifiuto - dal consigliere consenziente che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.

Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l’Assemblea procede alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco ed all’elezione del Presidente.

Il Presidente entra immediatamente nell’esercizio delle sue funzioni.

La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco e con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta.

Art. 15 Gruppi consiliari

I Consiglieri possono costituirsi in gruppi consiliari.

La costituzione di tali  gruppi  avviene secondo le modalità  previste nel regolamento del Consiglio Comunale.

I Consiglieri danno comunicazione della costituzione  al Sindaco e al Segretario Comunale Presidente del Consiglio unitamente all’indicazione del  nome del capogruppo. I gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei Consiglieri,  non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di  preferenze. La  costituzione  di gruppi consiliari diversi da quelli originariamente costituiti è consentita se i  gruppi sono composti da almeno due consiglieri; diversamente fanno parte del gruppo misto.

Art. 17 Commissioni

Il Consiglio Comunale istituisce può istituire, con apposite deliberazioni, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine , di inchiesta , di studio. Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri Comunali, con criterio proporzionale. Su specifica autorizzazione del Presidente del Consiglio, tali commissioni potranno avvalersi di consulenti esterni. Per quanto riguarda le commissioni aventi  funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

Il funzionamento, la composizione,  i poteri,  l’oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate  con apposito regolamento.

La delibera di istituzione dovrà essere adottata, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, entro mesi sei dalla esecutività del presente Statuto.

Art. 18 Funzionamento del Consiglio

Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente, che fissa il giorno e l’ora della seduta. L’avviso di convocazione è spedito ai singoli consiglieri nei termini e secondo le modalità stabilite dal regolamento.

L’ordine del giorno dei lavori del Consiglio è predisposto dal Presidente, secondo le modalità stabilite dal regolamento, che assicura l’iscrizione degli oggetti richiesti dal Sindaco e/o dalla Giunta e/o dai consiglieri.

Salvo i casi previsti dal regolamento le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni si effettuano a scrutinio palese. Avvengono a scrutinio segreto le votazioni che comportino apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati.

Art. 19 Regolamento

Il Consiglio Comunale adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune entro 6 mesi  dall’entrata in vigore del presente Statuto.

Il regolamento disciplina in dettaglio l’organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 20 Sindaco

Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione della carica.

Egli  rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali,  impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore Generale, se nominato, ai dirigenti e ai responsabili degli uffici  e dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.

Il Sindaco esercita le funzioni e i poteri attribuitigli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune.

Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

Il Sindaco,  sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, provvede alla nomina ,  alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

Il Sindaco è inoltre competente,  sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell’ambito dei criteri indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

Il Sindaco nomina i  responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall’art.51 della legge 142 del 1990 dall’art. 107 del D.lgs. 267/2000, dal presente Statuto e dal regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi.

Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di “osservare lealmente la Costituzione italiana”.

Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune.

Art. 23 bis Garanzia di funzionamento della Giunta Comunale

La Giunta Comunale, come indicato dal successivo art. 24, è presieduta dal Sindaco o dal Vice Sindaco o, qualora per motivi diversi, risultino assenti sia il Sindaco che il Vice Sindaco, assumerà la carica di Presidente dell’organo stesso il componente più anziano di età.

Art. 24 Composizione della Giunta

La  Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un minimo di 4 e un massimo di 7  numero massimo di cinque Assessori  previsto dalla legge, compreso il Vicesindaco.

Il Sindaco nomina il Vicesindaco e gli Assessori, prima dell’insediamento del Consiglio Comunale, tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a consigliere comunale. Spetta al Sindaco il potere di nomina e di revoca degli Assessori e del Vicesindaco

Possono essere nominati Assessori sia i consiglieri comunali, sia cittadini non facenti parte del Consiglio, purchè in possesso dei requisiti di elettorato passivo. 

Non possono far parte della Giunta contemporaneamente assessori  che siano tra loro coniugi, ascendenti, discendenti, o parenti e affini fino al 2°grado ed il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al 3°grado del  Sindaco.

Gli stessi  non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni ed organismi esterni ed interni  all’ente, se non nei casi espressamente previsti dalla legge ed in quelli in cui ciò competa a loro per effetto della carica rivestita.

La Giunta  all’atto dell’insediamento esamina le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri componenti.

Gli Assessori esterni partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni consiliari senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni. Hanno diritto, allo stesso modo dei consiglieri comunali, di accedere alla informazioni necessarie all’espletamento del mandato e di presentare proposte rivolte al Consiglio. Non possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Art.26 Funzionamento della Giunta

L’attività della Giunta è collegiale,  ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all’ordine del giorno della seduta anche tenendo conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori , Dirigenti e Responsabili degli Uffici e Servizi.  Le modalità di convocazione e funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti in carica ed a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi  ne fa le veci.  Il voto è palese salvo i casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L’eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla  norma che la prescrive. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

Contestualmente all’affissione alla pubblicazione all’Albo Pretorio, le deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale sono trasmesse in elenco ai Capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri.

 

Art. 27 Cessazione dalla carica di Assessore

Le dimissioni da Assessore sono presentate personalmente o presentate da persona delegata con firma autenticata e con autentica non superiore ai cinque giorni, indirizzate, per iscritto, al Sindaco e protocollate. Sono irrevocabili e immediatamente efficaci e  non necessitano di presa d’atto.

Il Sindaco può revocare, in qualsiasi  momento, con la stessa procedura della nomina, uno o più Assessori e ne dà motivata comunicazione al Consiglio.

Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, dopo la nomina, nella prima seduta utile del Consiglio.

Art. 30 Pubblicità delle spese elettorali.

Ciascun candidato  alla  carica di  Sindaco e di Consigliere comunale e ciascuna lista partecipante alle elezioni devono presentare al Segretario Comunale, al momento del deposito della candidatura e delle liste, una dichiarazione sulla spesa che si prevede di sostenere per la campagna elettorale.

Tali documenti sono resi pubblici mediante affissione pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per tutta la durata della campagna elettorale.

Entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, gli stessi, unitamente agli assessori esterni, se nominati, hanno l’obbligo di deposito presso la Segreteria comunale , a disposizione di chiunque vi abbia interesse, delle dichiarazioni  ai fini IRPEF  ed IVA.

Art. 32 Libere forme associative

Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale.

A tal fine il Comune:

a)       sostiene i programmi e l’attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell’intera comunità, attraverso l’erogazione di eventuali contributi, secondo le norme di legge e del relativo regolamento, l’assunzione di iniziative comuni e coordinate ad altre forme di incentivazione;

b)       definisce le forme di partecipazione delle associazioni  all’attività di programmazione dell’Ente e ne garantisce comunque la rappresentanza negli organismi consultivi istituiti;

c)       può affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti l’organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e in generale attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all’Ente;

d)       coinvolge le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali, previa copertura assicurativa sulle attività svolte.

Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune ed esercitare attività di collaborazione con il Comune, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà d’iscrizione all’associazione a tutti i cittadini residenti nel Comune ed assicurare la rappresentatività e l’elettività delle cariche, nonché la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci.

Le associazioni operanti nel Comune, in possesso di detti requisiti, sono iscritte, a domanda, nell’albo delle associazioni.

L’albo è annualmente aggiornato con le modalità stabilite nel regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.

Art. 36 Proposte di iniziativa popolare e forme di consultazione della popolazione

Gli elettori del Comune, in numero non inferiore ad un ventesimo dei cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali all’ultima revisione, possono presentare al Consiglio Comunale proposte per l’adozione  di atti deliberativi rientranti nelle materie di competenza di tale organo, con esclusione degli atti di nomina, di approvazione del bilancio, preventivo e consuntivo, di disciplina delle tariffe e dei tributi e di adozione degli strumenti di pianificazione.

Le procedure e le modalità di presentazione delle proposte di iniziativa popolare, nonché gli elementi essenziali di cui le stesse debbono essere corredate, compresa l’indicazione dei mezzi di copertura della spesa nei casi in cui ciò si renda necessario, sono disciplinate dal regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione, da approvarsi entro nove mesi dalla esecutività del presente Statuto.

Le proposte di iniziativa popolare sono portate all’esame del Consiglio entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

Il Comune  e i cittadini , in numero non inferiore ad un ventesimo di quelli che risultino iscritti nelle liste elettorali all’ultima revisione , possono promuovere forme di consultazione per acquisire il parere della popolazione su determinati argomenti, assicurando la più ampia e libera partecipazione di tutti i cittadini qualora la consultazione sia di interesse generale, e dei cittadini  residenti in una o più frazioni qualora l’argomento interessi in via prevalente i cittadini ivi residenti.

Gli uffici comunali competenti sono tenuti alla assistenza relativa alle finalità di cui al presente articolo.

Art. 38 Diritto di accesso e di informazione dei cittadini e trasparenza dell’attività amministrativa

Il Comune esercita l’attività amministrativa secondo criteri di economicità, efficienza e trasparenza.

Il Comune pubblica tutti i propri atti sul sito istituzionale, sia per la pubblicazione di legge, sia per la consultazione degli stessi in un apposito archivio come previsto dal D.Lgs. 33/2013.

Le norme regolamentari stabiliscono il termine entro il quale Relativamente al diritto di accesso la legge stabilisce formalità, modalità e tempi per l’emissione del provvedimento, entro i quali, a domanda o d’ufficio – deve essere emesso il provvedimento richiesto o dovuto.

E’ comunque facoltà dell’Amministrazione approvare appositi regolamenti che stabiilscono forme, modalità e termini diversi.

In mancanza di termini specifici il termine per l’emissione del provvedimento amministrativo s’intende di trenta giorni.

Tutti gli atti e provvedimenti che non abbiano contenuto statutario, regolamentare o comunque generale devono essere motivati, devono essere comunicati o notificati in forma idonea a garantirne la piena conoscenza al destinatario e devono indicare il termine entro il quale è possibile proporre ricorso e l’Autorità giudiziaria o amministrativa a cui il gravame va presentato.

I cittadini hanno diritto -  anche nelle forme stabilite dal regolamento – a partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi che producano effetti giuridici diretti in nei loro confrontoi o ai quali per legge debbono intervenire.

L’attività amministrativa si svolge con trasparenza ed imparzialità.

I cittadini che vi hanno un interesse giuridicamente rilevante hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi secondo le modalità previste dal regolamento.

Il regolamento individua le categorie di atti per i quali è escluso o limitato l’accesso in ragione della tutela del diritto alla riservatezza delle persone o i casi in cui l'accesso è differito ad evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell'attività amministrativa.

Art. 40 Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale determina , nell’ambito dei principi stabiliti dallo Statuto, gli indirizzi ed i criteri direttivi cui la Giunta uniformerà i contenuti del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Nell’esercizio di tale attribuzione in particolare il Consiglio Comunale, in osservanza alle specifiche norme di legge,  provvede a :

a)       definire le linee essenziali dell’organizzazione dell’ente, nonché i criteri per il dimensionamento della dotazione organica in funzione delle esigenze operative dei servizi e della attuazione del programma politico-amministrativo;

b)       stabilire eventuali limiti e forme di controllo della spesa del personale;

c)       fissare i limiti del ricorso alla dirigenza esterna ed al personale a contratto;

d)       definire i criteri atti a garantire il coordinato svolgimento dell’attività degli uffici posti alla diretta dipendenza del Sindaco e degli Assessori, ove istituiti, per l’esercizio della funzione di indirizzo e controllo spettante al Consiglio stesso;

Gli atti di indirizzo  in materia di personale fanno parte necessariamente del documento contenente le linee programmatiche dell’Amministrazione da sottoporre alla approvazione del Consiglio entro novanta giorni dal suo insediamento.

Nel corso del mandato amministrativo il Consiglio , di propria iniziativa o su proposta della Giunta, adegua i criteri e gli indirizzi di politica del personale in relazione al divenire delle esigenze organizzative, alla programmazione delle risorse umane e finanziarie ed al fabbisogno di personale, in stretta osservanza delle disposizioni legislative.

Art. 41 Incarichi ed indirizzi di gestione

Gli organi istituzionali dell’ente uniformano la propria attività al principio dell’attribuzione alla dirigenza, o ai Responsabili dei servizi e degli uffici, dei compiti e delle responsabilità gestionali.

Stabiliscono in atti formali, anche sulla base delle proposte dei dirigenti e /o dei  responsabili dei servizi e degli uffici, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per l’azione amministrativa e la gestione, indicando le priorità di intervento, i criteri e le modalità per l’esercizio delle attribuzioni dirigenziali.

Il Sindaco definisce ed attribuisce con provvedimento motivato gli incarichi  di direzione degli uffici e dei servizi con  le modalità previste dal regolamento degli uffici e dei servizi.

Gli incarichi sono conferiti a personale di qualifica dirigenziale e/o ai funzionari responsabili secondo criteri di competenza professionale ed in relazione agli obiettivi del programma dell’amministrazione.

Nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi possono essere stipulati contratti a tempo determinato per figure professionali di dirigenti o di alta specializzazione, sia a copertura di posti vacanti che al di fuori della dotazione organica , fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

In relazione alla complessità della struttura operativa interessata o alla natura delle funzioni da attribuire, il regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici può prevedere il conferimento della titolarità di uffici e servizi o l’esercizio in forma coordinata  di funzioni dirigenziali anche  a favore di funzionari  di qualifica inferiore, dotati di idonea ed accertata professionalità.

Gli incarichi  di direzione degli uffici e dei servizi  hanno durata temporanea , comunque di norma non superiore a quella  del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti dell’ente.

Il provvedimento di revoca è assunto previo contraddittorio con il dirigente e/o il Responsabile di servizio interessato, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto delle norme degli accordi collettivi di lavoro.

E’ in ogni caso fatta salva l’eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti  del dirigente e/o funzionario responsabile di servizi inadempiente, come anche resta ferma la facoltà del Sindaco di revocare l’incarico di direzione ove ne ricorrano i presupposti.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente , il regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici disciplina le ulteriori misure atte a conseguire l’efficacia nell’azione amministrativa ed efficienza nella gestione, compresi i rimedi nel caso di carenze imputabili ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi per inefficienza, violazione delle direttive  e degli atti di indirizzo o per altra causa.

Art. 42 Il Segretario comunale

Il Comune ha un Segretario comunale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa , alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

Il Segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo, di controllo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali , con pareri scritti od orali e, su richiesta, attraverso l’apposizione del visto di conformità sui singoli atti.

Il Segretario  partecipa con funzioni consultive , referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede attraverso persona di propria fiducia alla stesura dei  verbali. Le modalità per l’esercizio di tali attribuzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento degli organi dell’ente.

Il Segretario comunale         sovrintende  allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti  e/o dei Responsabili di Settore e ne coordina l’attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco.

Al fine di assicurare  unitarietà e complementarità  all’azione amministrativa nei vari settori di attività , il Segretario in particolare definisce , previa consultazione dei dirigenti e/o dei Responsabili di Settore, e d’intesa con l’Amministrazione, modalità di snellimento delle procedure amministrative ed adotta le conseguenti direttive operative; formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità , omissione o disfunzione, per l’adozione dei conseguenti provvedimenti.

Il Segretario può adottare provvedimenti con rilevanza esterna a valenza intersettoriale con potere sostitutivo in caso di inerzia del dirigente/responsabile di Servizio inadempiente.

Il Segretario comunale è individuato quale responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi del D.L. n. 179/2012 convertito con modifiche in legge n. 221/2012.

Nel caso in cui sia istituita la figura del Direttore Generale diversa da quella del Segretario , le attribuzioni del Segretario saranno disciplinate nel regolamento di organizzazione e definite contestualmente alla nomina del Direttore, onde realizzare il pieno accordo operativo e funzionale tra i due soggetti, nel rispetto dei relativi e autonomi ruoli.

Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo Statuto, possono essere assegnati al Segretario, con regolamento o con provvedimento del Sindaco, compiti specifici ed attribuzioni anche a a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell’ente ed agli obiettivi programmatici dell’amministrazione.

Il Segretario, per l’esercizio delle proprie funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell’Ente.

Art. 43 Il Vice Segretario

Il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi può prevedere la figura del Vice Segretario comunale, avente qualifica apicale, con funzioni vicarie, stabilendone anche la misura dell’apposita indennità.

Il Vice Segretario coadiuva il Segretario nell’esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza, nei limiti temporali consentiti dalla Agenzia  per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali dal Ministero degli Interni.

Art. 44 Il Direttore Generale

Il Comune può convenzionarsi con altri Enti Locali aventi complessivamente una popolazione superiore a 15.000 abitanti al fine di nominare un Direttore Generale.

L’incarico deve essere conferito a persona di comprovata professionalità  ed esperienza, al di fuori della dotazione organica del personale e per un periodo di tempo non eccedente il mandato amministrativo del Sindaco.

La convenzione disciplina le modalità di nomina del Direttore, i requisiti richiesti, le cause di cessazione anticipata dall’incarico , i criteri per la determinazione del trattamento economico e della ripartizione dei costi tra gli Enti convenzionati e quant’altro necessario a disciplinarne il rapporto di lavoro e le prestazioni, regolando nel contempo le competenze del Segretario Comunale , dei  dirigenti e/o funzionari responsabili degli uffici e dei servizi e, ove istituito, dell’ufficio per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo.

Il Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente al Sindaco, da cui riceve direttive ed indirizzi per l’attuazione degli obiettivi e del programma dell’amministrazione.

Egli è responsabile dell’andamento complessivo dell’attività gestionale, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione del governo dell’ente.

A tal fine il Direttore:

a)       collabora con l’amministrazione nella predisposizione della relazione previsionale programmatica e dello schema del bilancio annuale  pluriennale, nonché dei piani e dei programmi amministrativi;

b)       predispone , d’intesa con il Sindaco e la Giunta, la proposta del piano esecutivo di gestione e definisce il piano dettagliato degli obiettivi, sentiti anche i Dirigenti e/o i Responsabili di settore ;

c)       verifica nel corso dell’esercizio finanziario, d’intesa con gli organi preposti al controllo di gestione, lo stato di attuazione dei piani e programmi e propone le eventuali modifiche ed integrazioni;

d)       sovrintende alla gestione e coordina l’attività dei   Dirigenti e dei Responsabili degli uffici e dei servizi attraverso le direttive operative, disposizioni ed altre forme di coordinamento da adottare comunque nel rispetto delle autonome prerogative e competenze degli stessi;

e)       definisce i criteri per l’organizzazione degli uffici ed adotta le relative misure attuative;

Entro quindici giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario il Direttore Generale relaziona alla Giunta sull’andamento della gestione dell’anno precedente per ciascun settore di attività dell’ente.

La Giunta, entro i successivi quindici giorni, si esprime con motivato parere, confermando la fiducia al Direttore o adottando l’eventuale provvedimento di revoca, ove il livello dei risultati non risulti soddisfacente.

Ove il Direttore generale non sia nominato, il Sindaco – sulla base delle direttive del Consiglio Comunale e previa deliberazione della Giunta  - può attribuire in tutto o in parte tali funzioni al Segretario comunale per l’intero periodo del mandato amministrativo.

Compete in tal caso al Segretario un elemento aggiuntivo di retribuzione rapportato alla gravosità dell’incarico.

Art. 52 Collegio dei  Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri secondo le disposizioni di legge, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del Comune e delle eventuali istituzioni.

Il Collegio è nominato dal Consiglio Comunale con le modalità previste dalla vigente normativa mediante sorteggio secondo il disposto di cui al D.L. 138/2011.

Il Collegio attesta la veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione , redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.

La relazione deve evidenziare i dati e gli elementi necessari per la valutazione del livello di produttività ed economicità della gestione ed esprime suggerimenti e proposte tese a migliorarne l’efficienza ed i risultati.

Nell’esercizio delle loro attribuzioni, i revisori hanno accesso a tutti gli uffici comunali per effettuare le verifiche  e gli accertamenti necessari per l’espletamento dell’incarico ed hanno diritto di ottenere direttamente dagli stessi copia degli atti e dei documenti necessari.

Il Sindaco può invitare il Collegio dei Revisori dei Conti alle riunioni del Consiglio e della Giunta per avere informazioni e suggerimenti.

Il regolamento di contabilità disciplina l’organizzazione ed il funzionamento del Collegio , le modalità di presentazione al Consiglio comunale del referto su gravi irregolarità della gestione e specifica i rapporti del Collegio con gli organi elettivi e burocratici.

Art. 53 bis CONTROLLI INTERNI

Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile

Il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato sotto la direzione del Segretario Generale.

Sono oggetto di controllo:

-          le determinazioni di impegno di spesa;

-          gli atti di accertamento di entrata;

-          i contratti;

-          gli altri atti amministrativi quali deliberazioni della Giunta e del Consiglio e le Ordinanze del Sindaco.

Il Segretario Generale, avvalendosi dei propri uffici, effettua il controllo amministrativo a campione sulle determinazioni dirigenziali, sugli atti di accertamento di entrata, sugli atti di liquidazione della spesa, sui contratti, sulle deliberazioni degli Organi Collegiali e sulle Ordinanze del Sindaco.

Tale controllo, di carattere “successivo”, viene esercitato seguendo tecniche di campionamento sulle determinazioni dei Dirigenti/Responsabili dei Servizi, sui contratti, sulle deliberazioni degli Organi collegiali, sulle Ordinanze del Sindaco nonché sugli atti di accertamento di entrata e sugli atti di liquidazione della spesa, in collaborazione con il Responsabile della Struttura Servizi Finanziari che attraverso i suoi Uffici detiene complessivamente l’andamento di questi dati.

Dei risultati emersi viene stilata un’apposita relazione semestrale, contenente osservazioni, suggerimenti e proposte migliorative da seguire a firma del Segretario Generale e vistata dal Dirigente responsabile del Servizio Finanziario.

Tale relazione è inviata dal Segretario Generale al Consiglio Comunale, al Collegio dei Revisori, ai Responsabili dei Servizi e alla Corte dei Conti.

Il Sindaco Giorgio Dal Negro

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